Facendo applicazione del principio della ragionevole durata del processo, in base al quale vanno ridotte all’essenziale le ipotesi di nullità per vizi formali e va ampliata la doverosa collaborazione tra giudicante e procuratore costituito, in funzione di una sollecita definizione della controversia, la Corte ha stabilito che il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione può essere notificato, sia presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato del giudizio pendente in primo grado (che rimetterà il ricorso, sulla base delle norme che regolano i rapporti tra uffici dello stesso organismo, all’Avvocatura generale dello Stato, abilitata al patrocinio in cassazione), sia presso l’Avvocatura generale dello Stato.
Ordinanza n. 12252 del 27 maggio 2009
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Segreto)
a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione.