Processo civile – regolamento di giurisdizione – notificazione all’avvocatura dello Stato – presso l’avvocatura distrettuale generale – possibilità

Facendo applicazione del principio della ragionevole durata del processo, in base al quale vanno ridotte all’essenziale le ipotesi di nullità per vizi formali e va ampliata la doverosa collaborazione tra giudicante e procuratore costituito, in funzione di una sollecita definizione della controversia, la Corte ha stabilito che il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione può essere notificato, sia presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato del giudizio pendente in primo grado (che rimetterà il ricorso, sulla base delle norme che regolano i rapporti tra uffici dello stesso organismo, all’Avvocatura generale dello Stato, abilitata al patrocinio in cassazione), sia presso l’Avvocatura generale dello Stato.

Ordinanza n. 12252 del 27 maggio 2009

(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Segreto)

a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

LEGGE 18 giugno 2009, n. 69

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 – S.O. n. 95)

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA’ NONCHE’ IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE

Trasporti – Elenco Comunitario dei Vettori ai quali è fatto divieto di operare all’interno della Comunità Europea

REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNITA’ EUROPEE del 12 ottobre 2006 n. 1543

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 283/L del 14 ottobre 2006)

REGOLAMENTO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 474/2006 CHE ISTITUISCE UN ELENCO COMUNITARIO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A UN DIVIETO OPERATIVO ALL’INTERNO DELLA COMUNITA’ AI SENSI DEL CAPO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2111/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, MODIFICATO DEL REGOLAMENTO (CE) N. 910/2006.

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/reg1543_06.pdf

Proroga dei termini di conversazione dei dati di traffico

Data Pubblicazione: 11/05/2009
Testo: DELIBERAZIONE GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 29 aprile 2009

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11 maggio 2009)

Dispone:

a) di prorogare i termini per l’adempimento delle prescrizioni di cui alla lettera a), numeri 3, 6 e 9 e alla lettera c) del citato provvedimento del 24 luglio 2008, prescrivendo che tutti i titolari del trattamento interessati adottino le misure e gli accorgimenti ivi indicati entro il 15 dicembre 2009;

b) di prorogare il termine indicato alla lettera b) del provvedimento del 24 luglio 2008, prescrivendo che tutti i titolari del trattamento interessati diano conferma al Garante delle misure e degli accorgimenti adottati entro il 15 dicembre 2009, attestandone entro lo stesso termine l’integrale adempimento;