Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata ai cittadini.

Data Pubblicazione: 25/05/2009
Testo: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009)

Il presente decreto definisce le modalita’ di rilascio e di utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi dell’art. 16-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, di seguito: «PEC», con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell’art. 8 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche’ le modalita’ di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto.

Responsabilità civile – amministrazione pubblica – in genere

SENTENZA N. 9147 DEL 17 APRILE 2009

Nel caso di omessa o tardiva attuazione di direttive comunitarie, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni in ragione del ritardo non ha natura extracontrattuale ma indennitaria per attività non antigiuridica dello Stato, derivando da una obbligazione “ex lege” dello Stato, e il relativo risarcimento prescinde dalla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato in modo da assicurare un’idonea compensazione della perdita subita, restando soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione.

Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore P. Picone)

a cura dell’Ufficio del Massimario
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Straniero – permesso di soggiorno per motivi umanitari – diniego del questore – giurisdizione del giudice ordinario

ORDINANZA N. 11535 DEL 19 MAGGIO 2009

Le S.U. hanno, per la prima volta affermato la giurisdizione del giudice ordinario su un provvedimento del Questore di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, richiesto ai sensi dell’art. 5, sesto comma del d.lgs n. 286 del 1998. La Corte, per affermare questo nuovo orientamento, ha valorizzato il mutato quadro normativo del regime giuridico del permesso per ragioni umanitarie, emergente dall’inserimento dell’art. 1 quater (ex art. 32 L. n. 189 del 2002) del d.l. n. 416 del 1989, convertito nella l. n. 39 del 1990, ai sensi del quale le Commissioni territoriali competenti a decidere delle domande di asilo devono, nei casi in cui non accolgano la domanda di protezione umanitaria, trasmettere gli atti al Questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno, quando ricorrano gravi motivi di carattere umanitario. Questa rilevante innovazione, entrata in vigore il 20 aprile 2005 e puntualmente confermata nella successiva normazione di derivazione comunitaria sulla protezione internazionale (art. 32 del d.lgs n. 25 del 2008 non derogato dal d.lgs n. 159 del 2008), ha radicalmente modificato, secondo l’interpretazione delle S.U., il rapporto tra attribuzioni della Commissione territoriale e poteri del Questore in quanto le Commissioni sono dotate di tutte le competenze valutative, di natura esclusivamente tecnica e non politico discrezionale in ordine alla pluralità di misure di protezione umanitaria previste dall’ordinamento (status di rifugiato, protezione sussidiaria e misure residuali e temporanee desumibili dall’art. 5, sesto comma del d.lgs n. 286 del 1998) mentre al Questore residua il compito di dare attuazione a tali deliberazioni senza alcun margine di autonoma valutazione sulla condizione “umanitaria” dello straniero.

Testo Completo: Ordinanza n. 11535 del 19 maggio 2009

(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria. Relatore L. Macioce)

a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione.