Sono accordi conclusi dalla Comunità per l’instaurazione di forme di cooperazione economica con gli Stati terzi, in particolare con i Paesi in via di sviluppo.
Essi possono avere ripercussioni maggiori dei semplici accordi commerciali sulle politiche economiche degli Stati membri.
Ecco perchè è prassi far ratificare questo tipo di accordo sia dalla Comunità, sia dagli Stati membri, realizzando così accordi misti .
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Accordi di associazione (Association Agreements)
Sono trattati stipulati dalla Comunità europea, con uno o più Stati per realizzare una cooperazione in campo economico-commerciale.
L’accordo di associazione sancisce la liberalizzazione degli scambi, fissa tariffe o dazi doganali , disciplina le importazioni e le esportazioni, prevede forme di assistenza per la promozione di Stati in via di sviluppo.
La competenza comunitaria ha carattere esclusivo in materia di accordi di associazione.
Pertanto gli Stati membri sono impossibilitati a stipulare accordi bilaterali di associazione con Stati terzi, se non ha autorizzazione della Comunità europea.
Gli accordi di associazione prevedono, la creazione di un organo collegiale, cioè il Consiglio di associazione, formato da rappresentanti della CE e degli altri contraenti.
Le Convenzioni di Lomè sono dette invece “convenzioni di cooperazione”.
Sono state pensate azioni a favore degli Stati in via di sviluppo, senza pretendere una reciprocità di impegni da parte di questi ultimi.
Un tipo particolare di accordi di associazione sono quelli realizzati con alcuni Stati dell’Europa orientale .
Accordi con Stati terzi (Agreements with third countries)
Si tratta di accordi conclusi dalla Comunità nell’ambito della sua capacità di agire nella vita di relazione internazionale.
Gli organi comunitari sarebbero competenti a concludere esclusivamente accordi commerciali e accordi di associazione.
Tuttavia lgli organi comunitari hanno concluso accordi anche in campi diversi da quelli espressamente contemplati cioè in materia di pesca, di trasporti, e di protezione dell’ambiente.
In base alle modifiche apportate dal Trattato di Maastricht gli accordi con Stati terzi sono conclusi dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione come dice l’art. 300 dopo aver ottenuto la maggioranza.
E’ invece richiesta l’unanimità per gli accordi di associazione come asserisce l’art. 310.
La consultazione del Parlamento europeo è obbligatoria, ad eccezione degli accordi commerciali e di accordi per i quali è richiesto il suo parere conforme
Accordi commerciali (Commercial Agreements)
Si tratta di accordi conclusi dalla Comunità che hanno lo scopo di disciplinare gli scambi con gli Stati terzi.
Essi possono essere considerati veri e propri accordi comunitari.
Spesso, soprattutto nei rapporti con i paesi in via di sviluppo gli accordi associano alla regolamentazione degli scambi anche forme di cooperazione economica.
Conclude gli accordi commerciali il Comitato speciale per la politica commerciale.