Riduzioni d’imposta previste dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio, n. 2

Testo: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2009

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che nell’anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, sia riconosciuta una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2008, a 35.000 euro;

Visto il secondo periodo del citato art. 4, comma 3 che demanda l’individuazione della misura della riduzione dell’imposta sulle persone fisiche, nonche’ delle sue modalita’ applicative ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell’innovazione e dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, recante l’approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l’istituzione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l’istituzione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il numero complessivo del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in servizio alla data del 1° gennaio 2009, che, in base alla certificazione unica dipendente (CUD) rilasciata dai sostituti di imposta, risulta avere avuto un reddito di lavoro dipendente riferito all’anno 2008 non superiore a 35.000 euro, pari a 447.758 unita’;

Considerata la necessita’ di indicare il valore massimo del beneficio annuale per ciascun soggetto, consistente nella minore imposta trattenuta, al fine di rispettare il citato limite di spesa di 60 milioni di euro;

Considerata la necessita’ di evitare sperequazioni di trattamento tra il personale del menzionato comparto, compreso il personale volontario non in servizio permanente o comunque percettore del trattamento economico di paga come gli allievi delle accademie e delle scuole, a causa della diversita’ degli istituti retributivi di carattere accessorio applicabili in base ai singoli ordinamenti;

Ravvisata la necessita’ di realizzare le riduzioni di imposta previste dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, attraverso l’applicazione di una detrazione d’imposta, in ragione degli adempimenti cui sono tenuti i sostituti d’imposta in base alla normativa vigente;

Sulla proposta dei Ministri della difesa, dell’interno, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Destinatari della riduzione d’imposta

1. I soggetti destinatari della riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura indicata all’art. 2, sono tutto il personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia percepito nell’anno 2008 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 35.000 euro.

Art. 2.

Misura della riduzione di imposta

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, l’imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, corrisposto al personale del comparto sicurezza e difesa e del soccorso pubblico, e’ ridotta per ciascun beneficiario dell’importo massimo di 134,00 euro.

2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cui al comma 1 in un’unica soluzione, fino a capienza dell’imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio erogato e, per l’eventuale importo residuo, in occasione delle successive erogazioni effettuate nell’anno al medesimo titolo.

3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate trattamento economico accessorio dai decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all’art. 1.

4. Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche’ per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione, secondo i rispettivi ordinamenti, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, la riduzione di imposta di cui al comma 1 si applica sull’imposta lorda determinata sulla meta’ del trattamento economico complessivamente percepito.

Ratifica ed esecuzione di atti internazionali inerenti al trattato di estradizione U.S.A.- Italia 13/10/1983, all’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria U.S.A-U.E. 25/6/2003, al trattato U.S.A – Italia sulla mutua assistenza in materia penale 9/11/198

Testo: LEGGE 16 marzo 2009, n. 25
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2009)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Strumento cosi’ come contemplato dall’articolo 3(2) dell’Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all’applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; b) Strumento cosi’ come contemplato dall’articolo 3(2) dell’Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all’applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

a) Strumento cosi’ come contemplato dall’articolo 3(2) dell’Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all’ applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006;

b) Strumento cosi’ come contemplato dall’articolo 3(2) dell’Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all’applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data agli atti internazionali di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita’ a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 5.a) dello Strumento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge e dall’articolo 6.a) dello Strumento di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario

Testo: DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2009, n. 4

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza, in vista dell’imminente avvio della campagna lattiera dal prossimo 1° aprile, di adottare disposizioni per assicurare la prioritaria assegnazione del quantitativo nazionale garantito di latte, nonche’ per assicurare la rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte, in conformita’ alla normativa comunitaria.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di quote latte

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L’esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota e dei produttori che abbiano superato il cento per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, come indicato dal comma 4, non si applica per il periodo 2008-2009.

4-ter. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilita’ dell’importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell’ordine:

a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007 – 2008, purche’ non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell’articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui all’articolo 10, comma 18;

b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale.

4-quater. Le somme residue confluiscono nel fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

2. Dopo l’articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e’ inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Assegnazione quote latte). – 1. Gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, ed al Documento del Consiglio dell’Unione europea n. 16049/08 del 20 novembre 2008, sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata con validita’ nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota.

2. In caso di vendita di azienda con quota con validita’ successiva al periodo 2007/2008, la quota e’ assegnata anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata.

3. In caso di affitto di azienda con quota vigente al momento dell’assegnazione, la quota e’ resa disponibile anche all’affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza del contratto la quota torna nella disponibilita’ del titolare dell’azienda.

4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorita’:

a) aziende che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto nel periodo 2007/2008 ed al netto dei quantitativi gia’ riassegnati;

b) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate, che abbiano prodotto oltre la propria quota in misura superiore al 5 per cento;

c) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell’articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in misura superiore al 5 per cento della quota posseduta.

5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota sono calcolate come differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo 2007/2008, adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale.

Ai fini del presente comma l’adeguamento in base al tenore di materia grassa e’ calcolato con le seguenti modalita’:

a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi;

b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni 0,1g di grassi in piu’ per chilogrammo di latte;

c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento per ogni 0,1g di grassi in meno per chilogrammo di latte.

6. I quantitativi non assegnati ai sensi dei commi da 1 a 5 sono utilizzati secondo le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 22.

7. Le assegnazioni di cui al presente articolo sono comunicate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alle aziende produttrici con le modalita’ ed i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis, a valere per il periodo 2009/2010.

8. I quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere b) e c), non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015. In caso di cessazione dell’attivita’ tali quantitativi confluiscono nella riserva nazionale per essere riassegnati con le modalita’ di cui all’articolo 3, comma 3.».

Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, e’ abrogato a decorrere dal 1° aprile 2009.

Art. 2.

Istituzione del Registro nazionale dei debiti

1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attivita’ agricola ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e l’Unione europea, e’ unico nell’ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.

2. Ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, cosi’ come integrato dal Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, e’ istituito presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell’allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonche’ quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN.

4. L’iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti ai produttori agricoli, equivale all’iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.

5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonche’ di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2 l’esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell’estinzione del debito.

6. Al comma 16 dell’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: «gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,».

7. L’AGEA definisce con propri provvedimenti le modalita’ tecniche per l’attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.

8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e’ data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, cosi’ come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 3.

Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte

1. Al fine di consolidare la vitalita’ economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, puo’ richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all’articolo 2 derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l’addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.

2. La rateizzazione di cui al comma 1 e’ consentita:

a) per somme non inferiori a 25 mila euro;

b) per una durata non superiore a dieci anni per i debiti inferiori a 100 mila euro;

c) per una durata non superiore a venti anni per i debiti compresi fra 100 mila e 300 mila euro;

d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300 mila euro.

3. Sul debito di cui e’ richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d’ interesse:

a) per le rateizzazioni di durata non superiore a dieci anni, il tasso di riferimento di base valido per l’Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita’ alla propria Comunicazione (2008/C 14/02), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 14/6 del 19 gennaio 2008, e successive modificazioni, maggiorato di 60 punti base;

b) per le rateizzazioni di durata superiore a dieci anni e non superiore a venti anni, il tasso di riferimento di base valido per l’Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita’ alla propria Comunicazione (2008/C 14/02) e successive modificazioni, maggiorato di 160 punti base;

c) per le rateizzazioni di durata superiore a venti anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l’Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita’ alla propria Comunicazione (2008/C 14/02), e successive modificazioni, maggiorato di 260 punti base.

4. La misura del tasso di riferimento di base di cui al comma 3 e’ sostituita fino al 31 dicembre 2012 dal tasso di riferimento di base previsto dal paragrafo 4.4.2 della Comunicazione della Commissione (2009/C 16/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 16/1 del 22 gennaio 2009.

Art. 4.

Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte

1. L’AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili.

2. Il produttore interessato puo’ presentare all’AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento della intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonche’ le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L’ AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia S.p.A. per gli adempimenti di competenza.

3. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6.

4. Per le somme che divengono successivamente esigibili, l’AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell’intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e’ nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, che, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui all’articolo 1, comma 2, e definisce le modalita’ di applicazione degli articoli 3 e 4. Sulle richieste di rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l’accettazione della rateizzazione. Con il decreto di nomina e’ stabilito il compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalita’ di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165; a decorrere dal 1° gennaio 2011 sulle competenze di cui al presente comma provvede l’ AGEA.

6. Le quote assegnate ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n.119, sono revocate con la decorrenza prevista dall’articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge nei seguenti casi:

a) mancato pagamento del prelievo latte;

b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2;

c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2;

d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 5.

7. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 5, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l’interessato sia titolare assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, ad eccezione dei casi individuati con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

8. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, nonche’ in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, l’AGEA provvede alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni degli articoli 3 e 4 sono applicabili per l’intero periodo della campagna lattiera 2008-2009.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente decreto, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere destinate all’estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell’AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilita’ del predetto conto di tesoreria, eccedenti rispetto alla integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all’accesso al credito di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all’entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalita’ per l’utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente articolo.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa Legge n. 9 del 18/2/2009, G.U. n. 42 del 20/2/2009 (suppl.ord.) Testo coordinato G.U. n. 42 del 20/2/2009

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009 – Supplemento ordinario n. 25

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.

Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente

1. Sulla base delle intese gia’ acquisite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Ministro per la semplificazione normativa promuove, assume e coordina le attivita’ volte a realizzare l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, secondo le finalita’ di cui all’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base delle medesime intese, collaborano per l’attuazione delle suddette iniziative. Il Ministro per la semplificazione normativa assicura, altresi’, la convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda la normativa regionale, la convergenza e’ realizzata in cooperazione con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

2. Al fine di assicurare la piena convergenza delle attivita’ connesse all’attuazione del programma di cui al comma 1 e la massima efficienza nell’utilizzo delle relative risorse, il Ministro per la semplificazione normativa adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o piu’ decreti finalizzati:

a) alla razionalizzazione, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, delle attivita’ degli organismi e degli enti statali operanti nell’ambito delle materie di cui al comma 1 e alla individuazione delle modalita’ di utilizzo del personale delle pubbliche amministrazioni statali gia’ impegnato nel programma di cui al comma 1;

b) al coordinamento con le attivita’ in corso per l’attuazione dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

c) alla determinazione di concerto con il Ministro della giustizia, dei criteri per l’adozione delle procedure connesse alla pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell’edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale, anche ai sensi di quanto disposto dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Le attivita’ del programma sono finanziate con le risorse del fondo istituito ai sensi dell’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed iscritte nel corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non e’ in alcun caso consentito il finanziamento, a carico di bilanci pubblici, di progetti di classificazione e di accesso alla normativa vigente non rientranti nell’ambito delle attivita’ coordinate ai sensi del presente decreto.

4. Il comma 584 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e’ abrogato.

Art. 2.

Abrogazioni espresse

1. A decorrere dal 16 dicembre 2009 sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell’Allegato 1, salva l’applicazione dei commi 14 e 15 dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

1-bis. Ai fini dell’adozione dei decreti legislativi di cui all’articolo 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, verifica la natura e le finalita’ dei soggetti che ricevono finanziamenti a carico del bilancio dello Stato. Ai fini di tale verifica, il Ministro per la semplificazione normativa puo’ chiedere ai singoli soggetti indicazioni puntuali circa l’utilizzo di tali fondi. All’esito di tali verifiche, il Ministro per la semplificazione normativa, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, tiene conto di tali risultanze in sede di adozione dei decreti legislativi di cui al primo periodo.

1-ter. Entro il 30 giugno 2009, il Ministro per la semplificazione normativa trasmette alle Camere una relazione motivata concernente l’impatto delle abrogazioni previste dal comma 1 sull’ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.

2. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell’Allegato 1. L’atto ricognitivo di cui al precedente periodo, da adottare entro il 16 dicembre 2009, e’ trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.

2-bis. Al comma 1-bis dell’articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’atto ricognitivo di cui al presente comma, da adottare entro il 16 dicembre 2009, e’ trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri».

Art. 3.

Modifiche all’Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

1. Sono soppresse dall’Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni elencate nell’Allegato 2.

1-bis. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all’Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono altresi’ soppresse:

a) la voce n. 224, relativa al regio decreto 30 aprile 1924, n. 965;

b) la voce n. 328, relativa al regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

c) la voce n. 423, relativa alla legge 15 dicembre 1930, n. 1798;

d) la voce n. 431, relativa alla legge 16 febbraio 1931, n. 188;

e) la voce n. 526, relativa alla legge 4 aprile 1935, n. 911;

f) la voce n. 835, relativa alla legge 9 febbraio 1942, n. 96;

g) la voce n. 974, relativa al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242;

h) la voce n. 1076, relativa alla legge 23 maggio 1950, n. 253;

i) la voce n. 1123, relativa alla legge 14 febbraio 1951, n. 144;

l) la voce n. 1179, relativa alla legge 11 gennaio 1952, n. 33;

m) la voce n. 1406, relativa al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510;

n) la voce n. 1832, relativa alla legge 28 luglio 1961, n. 830;

o) la voce n. 2021, relativa al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

p) la voce n. 2878, relativa alla legge 29 aprile 1976, n. 178;

q) la voce n. 2904, relativa alla legge 18 dicembre 1976, n. 859.