Legge Regionale n. 12 del 23-07-2009 Regione Friuli – Venezia Giulia. Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 30
del 29 luglio 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 29 luglio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Disposizioni di carattere finanziario)

1. Ai sensi dell’articolo 34, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n.
21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita’
regionale), il saldo finanziario complessivo presunto di 1.285.610.464,91
euro – iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011
e nel bilancio per l’anno 2009, in applicazione dell’articolo 12, comma 5,
della legge regionale 21/2007 – e’ aggiornato, in base ai risultati accertati
alla chiusura dell’esercizio 2008, nell’importo di 1.431.853.413,09 euro, con
una differenza in aumento di 146.242.948,18 euro, di cui 130.402.910,85 euro
destinati alla copertura delle spese autorizzate con la tabella A1. In
relazione al disposto di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 1 della
legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del
bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell’articolo 34 della
legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), la somma di 111.737.557,73 accantonata
nel conto del patrimonio e’ iscritta fra le entrate e le spese del bilancio
per l’anno 2009 con riferimento all’unita’ di bilancio 10.5.1.1176 e al
capitolo 9699 di nuova istituzione con la denominazione <>.

2. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli
anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 sono introdotte le variazioni
alle unita’ di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A2 relativa
alle maggiori entrate regionali.

3. Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 sono
introdotte le variazioni alle unita’ di bilancio e ai capitoli di cui alla
annessa tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.

4. L’Amministrazione regionale, al fine di conseguire l’obiettivo del massimo
risparmio delle risorse, impegna le somme stanziate e non ancora utilizzate
per le rate di ammortamento del debito correlato alle autorizzazioni disposte
con l’articolo 1, commi 3 e 4, della legge regionale 17/2008, come modificato
dall’articolo 15, comma 1, lettera a) della presente legge, e iscritte
sull’unita’ di bilancio 10.4.1.1171 – capitolo 1550 e sull’unita’ di bilancio
10.4.3.1171 – capitolo 1570 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009,
disponendone il pagamento con commutazione in entrata sull’unita’ di bilancio
5.2.257 e capitolo 1650 e sull’unita’ di bilancio 5.2.258 e capitolo 1688
dello stato di previsione dell’entrata dei citati bilanci.

5. Per le finalita’ di cui al comma 4, l’Amministrazione regionale assume
impegni sugli esercizi futuri ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della legge
regionale 21/2007.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 5 del 06-03-2009 Regione Liguria. Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 5
del 18 marzo 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Obiettivi della legge)

1. La Regione, al fine di tutelare la salute della popolazione e
l’ambiente ligure, promuove e sostiene, anche attraverso la concessione di
contributi, azioni di:
a) sorveglianza e bonifica volte alla rimozione dei materiali e manufatti
contenenti amianto, al fine di concorrere alla progressiva eliminazione
dell’esposizione della popolazione alle fibre di amianto;
b) prevenzione delle malattie conseguenti all’esposizione all’amianto;
c) sostegno nei confronti di coloro che sono affetti da malattie causate
da amianto;
d) vigilanza, controllo e ricerca sanitaria, registrazione degli esposti
ad amianto.

ARTICOLO 2

(Funzioni regionali)

1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sottopone a revisione il Piano regionale di cui
all’articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla
cessazione dell’impiego dell’amianto), adottato con deliberazione del
Consiglio regionale 20 dicembre 1996, n. 105 (Piano di protezione
dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della
difesa dai pericoli derivanti dall’amianto di cui all’articolo 10 della legge
27 marzo 1992, n. 257) e in particolare provvede a:
a) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di
trasporto con presenza di amianto;
b) censimento dei siti estrattivi (cave) e di ogni altro impianto di
lavorazione che estrae o lavora materiale che contiene amianto;
c) mappatura georeferenziata di quanto alle lettere a) e b) (scala non
inferiore a 1:25000) e classificazione in relazione al livello di rischio
rappresentato;
d) mappatura georeferenziata delle formazioni geologiche contenenti
amianto, in conformità con la legge regionale 28 marzo 1989, n.7 (Formazione e
diffusione della carta geologica con elementi di geomorfologia della Regione
Liguria);
e) criteri per la definizione di un piano di smaltimento di materiali e
manufatti contenenti amianto;
f) promozione, a livello centrale e decentrato, di iniziative di
informazione e coinvolgimento della popolazione sulla problematica amianto,
gestione della presenza, bonifica ed effetti sanitari.
2. Alle azioni di cui al comma 1 provvedono i soggetti attuatori che
saranno di volta in volta individuati dalla Giunta regionale con proprio
provvedimento.
3. Nella revisione del Piano regionale, di cui al comma 1, devono,
altresì, essere tenuti in considerazione elementi conoscitivi ed informativi
prodotti dall’Istituto nazionale per la ricerca sul cancro – Istituto
scientifico per lo Studio e la Cura dei Tumori (IST) tramite l’utilizzo dei
dati, anche epidemiologici, raccolti ed elaborati dal Registro Mesoteliomi
Maligni (REMM), che opera al suo interno.

ARTICOLO 3

(Commissione Regionale Amianto)

1. Per il raggiungimento dei propri fini, la Regione istituisce presso
l’Assessorato alla Salute una Commissione con compiti di natura propositiva e
di ricerca, in ambito sanitario, che svolge le seguenti funzioni:
a) verifica l’istituzione dei registri degli esposti e degli ex esposti a
fibre di amianto e controlla la tenuta degli stessi;
b) monitora le patologie asbesto correlate;
c) attiva la ricerca clinica e di base connessa alle situazioni di
rischio amianto;
d) valuta e propone progetti di ricerca;
e) promuove iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti alle
patologie dell’asbesto e delle neoplasie polmonari e pleuriche attribuibili
all’esposizione all’amianto;
f) promuove iniziative per i controlli sanitari.

ARTICOLO 4

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione di cui all’articolo 3 è costituita con decreto del
Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l’intera legislatura.
2. La Commissione è composta da:
a) cinque esperti designati dalla Giunta regionale di cui tre con
comprovata esperienza nell’ambito delle patologie correlate alla esposizione
all’amianto, uno con comprovata esperienza in materia ambientale, uno con
comprovata esperienza in medicina legale;
b) un esperto designato congiuntamente dalle Direzioni generali delle
Aziende sanitarie locali;
c) un esperto designato dal Dipartimento di Medicina Legale e del Lavoro
dell’Università degli Studi di Genova individuato fra medici del lavoro,
anatomo-patologi, clinici, igienisti industriali ed epidemiologi;
d) un rappresentante dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del
Lavoro (ANMIL);
e) un rappresentante delle associazioni esposti e vittime dell’amianto;
f) tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative;
g) un esperto designato dal Consiglio delle Autonomie Locali;
h) un rappresentante dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure (ARPAL);
i) il Responsabile della Strutture che attua l’applicazione del Piano
regionale di cui all’articolo 2;
j) un funzionario della Struttura di cui alla lettera i) che svolge anche
funzioni di Segretario.
3. I componenti designati da Enti o organismi esterni alla Regione
possono essere riconfermati per una sola volta.
4. Ai componenti la Commissione designati da enti o organismi esterni
alla Regione spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa
regionale.

ARTICOLO 5

(Conferenza Regionale Amianto)

1. La Regione organizza, con cadenza biennale a partire dall’anno
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza
Regionale sull’Amianto.
2. Ad essa partecipa la Commissione di cui all’articolo 3 con funzioni
propositive.
3. Le principali tematiche trattate hanno i seguenti oggetti:
a) stato di applicazione della vigente legislazione;
b) andamento della mappatura e delle azioni di bonifica;
c) andamento epidemiologico.
4. La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare,
al termine di ciascuna Conferenza, una specifica relazione sugli esiti della
stessa.
5. I dati raccolti in sede di Conferenza sono trasmessi dalla
Commissione, di cui all’articolo 3, alle Aziende sanitarie locali,
all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
(INAIL) ed agli Istituti di Previdenza.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 9 del 29-06-2009 Regione Lombardia. Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciali.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 26
del 29 giugno 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 30 giugno 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Disposizioni per la valorizzazione del commercio nei centri storici)

1. I comuni possono individuare, limitatamente al centro storico e
contestualmente alla promozione di progetti ed iniziative finalizzati alla sua
valorizzazione, zone aventi valore storico e artistico di pregio dove
l’esercizio del commercio è sottoposto a particolari condizioni ai fini della
salvaguardia dell’ambiente originario, quale testimonianza della cultura
locale.

2. I comuni tutelano l’identità dei luoghi urbani di pregio anche tramite
la valorizzazione delle attività commerciali storicamente presenti nell’area.
A tal fine i comuni possono individuare, nelle zone di cui al comma 1, le
attività commerciali espressione delle tipicità locali per valorizzarne le
caratteristiche merceologiche nel contesto storico e artistico in cui si sono
sviluppate, mediante adeguate forme di sostegno e promozione.

ARTICOLO 2

(Modifiche alla l.r. 22/2000 in materia di vendite straordinarie e di orari
degli esercizi commerciali)

1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite
straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali)
sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
“Art. 5.1
(Sanzioni per le violazioni della disciplina delle vendite straordinarie)

1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo sono punite
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.”;

b) alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 5 bis le parole “dei mesi di
maggio, agosto e” sono sostituite dalle parole “di uno dei mesi di maggio,
agosto o”;

c) alla lettera d) del comma 5 dell’articolo 5 bis la parola “tre” è
sostituita con la parola “cinque”;

d) al comma 8 dell’articolo 5 bis le parole “e previo accordo unanime
dello stesso con le organizzazioni di cui al comma 1” sono sostituite con le
parole “e previo accordo dello stesso con le organizzazioni delle imprese e
dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale più rappresentative a
livello provinciale, sentite le associazioni dei consumatori; limitatamente
alle organizzazioni delle imprese, in caso di mancato accordo a livello
provinciale, con quella più rappresentativa a livello regionale.”;

e) dopo il comma 8 dell’articolo 5 bis sono inseriti i seguenti:

“8 bis. Il comune può autorizzare, per gli ambiti territoriali di cui
all’articolo 4 bis della l.r. 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di
commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 – Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4,
comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59), un incremento di giornate di
apertura domenicale e festiva delle attività commerciali ulteriore rispetto a
quello di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, concordate con le organizzazioni delle
imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale più
rappresentative a livello provinciale interessate dal distretto.”;

“8 ter. I comuni, nel valutare le ulteriori aperture di cui ai commi 8 e 8
bis, tengono conto in particolare degli impegni assunti dalle imprese
commerciali interessate per la salvaguardia e, ove possibile, la crescita del
livello occupazionale.”;

f) dopo il comma 9 dell’articolo 5 bis è inserito il seguente:

“9 bis. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, nei comuni in cui
si svolgono i mercati domenicali o festivi a valenza storica o di particolare
pregio di cui all’articolo 3 bis della l.r. 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in
materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche), è consentita l’apertura
al pubblico degli esercizi commerciali limitatamente alle giornate e agli
orari in cui si svolgono tali mercati.”;

g) alla lettera b) del comma 10 dell’articolo 5 bis le parole “o
turistica” sono soppresse;

h) dopo il comma 11 dell’articolo 5 bis è inserito il seguente:

“11 bis. Salvo che non cadano nella giornata di sabato, nel caso di deroga ad
una o più delle festività di cui al comma 11, le stesse sono computate tra
quelle di cui al comma 5, lettera d).”;

i) la lettera d) del comma 13 dell’articolo 5 bis è sostituita dalla
seguente:

“d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli
di giardinaggio, mobili, libri, materiali audiovisivi, opere d’arte, oggetti
di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e
artigianato locale;”;

j) dopo il comma 2 dell’articolo 5 ter è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 5 bis, commi 2,
3, 4 e 12 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a
200 euro per gli esercizi di vicinato, da 1.000 euro a 3.000 euro per la
tipologia delle medie strutture di vendita e da 3.000 euro a 10.000 euro per
la tipologia delle grandi strutture di vendita.”.

ARTICOLO 3

(Modifiche alla l.r. 15/2000 in materia di commercio al dettaglio su aree
pubbliche)

1. Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di
commercio al dettaglio su aree pubbliche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 bis dell’articolo 3 le parole “all’articolo 4 ter” sono
sostituite con le parole “all’articolo 8, comma 4 ter.”;

b) il comma 6 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“6. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente
l’attività con l’obbligo di comunicare l’avvenuto subingresso entro un anno
dalla morte del titolare dell’autorizzazione.”;

c) dopo il comma 4 ter dell’articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

“4 quater. L’operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio
prevista dall’articolo 2, comma 6 quater, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. La
medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della
carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa
presenti.”;

“4 quinquies. Le sanzioni di cui al comma 4 quater si applicano a decorrere
dall’anno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione (BURL) dei provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 2.”.

ARTICOLO 4

(Modifiche alla l.r. 14/1999 in materia di commercio, in attuazione del d.lgs.
114/1998)

1. Alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di
commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3; al comma 2 dell’articolo
3; ai commi 1 e 2 dell’articolo 4; ai commi 5 e 8 dell’articolo 14, la
parola “triennale” è sostituita dalla parola “pluriennale”;

b) dopo il comma 2 dell’articolo 3 è inserito il seguente:

“2 bis. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale la
relazione sull’attuazione del programma pluriennale per lo sviluppo del
settore commerciale.”;

c) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
“Art. 4 bis
(Distretti del commercio)

1. I comuni singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni
imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a
livello provinciale, e comunque previo accordo con le stesse e con quelle dei
lavoratori maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello
provinciale, sentite le associazioni dei consumatori, possono proporre alla
Regione l’inviduazione di ambiti territoriali configurabili come distretti del
commercio, intesi quali ambiti e iniziative nelle quali i cittadini, le
imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare
del commercio il fattore di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse
di cui dispone il territorio, per accrescere l’attività, rigenerare il tessuto
urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali. L’ambito
territoriale del distretto del commercio è individuato sulla base dei criteri
stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali
ambiti, soggetti pubblici e privati possono proporre interventi di gestione
integrata per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento.”;

d) dopo il comma 16 quinquies dell’articolo 5 è aggiunto il seguente:

“16 sexies. Il comune, entro dieci giorni dal rilascio dell’autorizzazione di
cui al comma 1, procede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione (BURL) di un avviso contenente gli elementi identificativi
dell’insediamento commerciale autorizzato, nonchè la data della seduta della
conferenza di servizi che ha deliberato l’accoglimento della domanda.”;

e) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
“Art. 5 bis
(Autorizzazioni non attivate)

1. L’autorizzazione all’apertura di una grande struttura di vendita è
revocata qualora il titolare non inizi l’attività commerciale entro due anni
dal rilascio.

2. In caso di comprovata necessità determinata da cause non imputabili al
titolare dell’autorizzazione e sulla base dell’istanza presentata dal titolare
medesimo, il comune può prorogare l’autorizzazione, per una sola volta, con
provvedimento motivato fino ad un massimo di due anni dalla scadenza del
termine di cui al comma 1.

3. Entro il termine di cui al comma 2 può essere richiesta, al comune
territorialmente competente, ulteriore proroga dell’autorizzazione, previo
parere positivo della conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 5.

4. La conferenza di cui al comma 3 verifica l’adeguatezza delle
condizioni di compatibilità e di sostenibilità dell’insediamento commerciale
già autorizzato al contesto socio-economico, ambientale, infrastrutturale e
territoriale, procedendo ad una eventuale riformulazione delle stesse, qualora
non più attuali.”.

ARTICOLO 5

(Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici)

1. Per l’avvio della attività di vendita di prodotti al dettaglio di
qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici resta fermo l’obbligo
della dichiarazione di inizio attività produttiva (DIAP), di cui all’articolo
5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per
le imprese e per il territorio della Lombardia); le successive attivazioni e
cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari
sono comunicate con cadenza semestrale alla ASL territorialmente competente
per il comune nel quale hanno luogo le attivazioni e cessazioni stesse,
mediante invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della DIAP
relativa all’avvio della attività o di autorizzazioni precedentemente ottenute.

2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito
locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni
previste per l’apertura di un esercizio di vendita.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 relative ad
attività di vendita di prodotti alimentari sono punite con le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n.
193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo
settore); le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 relative ad
attività di vendita di prodotti non alimentari sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 1.500 euro.

ARTICOLO 6

(Procedure telematiche)

1. Ai fini della semplificazione amministrativa e del monitoraggio delle
attività commerciali i comuni, entro il termine stabilito dalla Giunta
regionale, adottano per l’espletamento delle procedure amministrative inerenti
le attività commerciali, la procedura telematica definita dalla Regione
Lombardia ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 1/2007 e relativi provvedimenti
attuativi.

ARTICOLO 7

(Norma transitoria)

1. I commi 3 e 4 dell’articolo 5 bis della l.r. 14/99, come introdotti
dall’articolo 4, comma 1, lettera e), si applicano anche alle autorizzazioni
per grande struttura di vendita oggetto di proroga alla data di entrata in
vigore della presente legge, allo scadere della proroga medesima.

ARTICOLO 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 1 del 13-01-2009 Regione Molise. Legge finanziaria regionale 2009.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 1
del 16 gennaio 2009
Il Consiglio Regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1. È autorizzato per l’esercizio finanziario 2009 il rifinanziamento delle
leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento per gli
importi indicati nella tabella