Regione Piemonte Piano Casa Legge regionale 14 luglio 2009, n. 20.

Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica.

Bollettino Ufficvale della Regione Piemonte n. 28 del 16 / 07 / 2009

Capo I.
DISPOSIZIONI STRAORDINARIE
REALIZZABILI IN DEROGA
Art. 1.
(Disposizioni a termine)
1. In attuazione dell’intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 1° aprile 2009, la Regione, per sostenere
il rilancio dell’economia attraverso gli interventi edilizi, favorendo la riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell’efficienza energetica, nonché
migliorando la sicurezza delle strutture e l’accessibilità degli edifici, approva le disposizioni di cui alla
presente legge.
2. Le disposizioni contenute nel capo I sono valide fino al 31 dicembre 2011.
3. Sono validi ed efficaci i permessi di costruire o le denunce di inizio attività (DIA) presentati entro la
data prevista dal comma 2; le relative opere edilizie possono essere realizzate anche oltre tale data,
entro i termini di validità previsti dai rispettivi titoli abilitativi.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:
a) per unità edilizie si intendono gli edifici con destinazione d’uso residenziale, nonché gli edifici rurali
ad uso abitativo necessari alle esigenze dei proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l’esclusivo uso
degli imprenditori agricoli professionali, quando persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione
amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7
marzo 2003, n. 38), e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo; b) la volumetria
complessiva, la superficie coperta e la superficie utile lorda (SUL) sono quelle calcolate con il metodo
previsto dallo strumento urbanistico o, in mancanza, dal regolamento edilizio vigente nel comune.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

FONTE: http://www.pianocasa2009.com/docs/piemonte/PIEMONTE-Legge-20_2009.pdf

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 2009, n. 140 Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 1-10-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, la legge 28 febbraio 1992,
n. 220, e l’articolo 1, commi 10 e 11, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, nonche’ i relativi decreti interministeriali attuativi,
concernenti, tra l’altro, l’organizzazione dell’amministrazione
statale in materia di difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell’ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed
integrazioni alla legge suddetta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
309, recante il regolamento per l’organizzazione del servizio per la
tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del
suolo e la prevenzione dell’inquinamento di natura fisica e del
servizio per l’inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie
a rischio del Ministero dell’ambiente;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e in particolare gli articoli 4, comma 4, 35, 36 e 38;
Visto l’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come modificato dall’articolo 7, comma 2, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il quale prevede la figura del
Segretario generale per il coordinamento delle Direzioni generali del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n.
261, recante regolamento di organizzazione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio;

Il testo completo è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-01&task=dettaglio&numgu=228&redaz=009G0149&tmstp=1254986940200

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. DECRETO 22 settembre 2009 Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ – 24) con decorrenza 30 settembre 2009 e scadenza 30 settembre 2011, prima e seconda tranche

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 2-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
del tesoro

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’Economia e delle
Finanze e’ autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine,
indicandone l’ammontare nominale, il tasso d’interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita’;
Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008,
emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita’ cui il Dipartimento del Tesoro dovra’ attenersi
nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso
articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal
Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della
Direzione II del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi’, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e’ stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e’ stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l’approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009, ed in
particolare il terzo comma dell’art. 2, come sostituito dall’art. 2
della legge 3 agosto 2009, n.121, con cui si e’ stabilito il limite
massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 21
settembre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi gia’ effettuati, a
112.929 milioni di euro, e tenuto conto dei rimborsi ancora da
effettuare;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero
coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ – 24»);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche’ del decreto
ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, e’
disposta l’emissione di una prima tranche di «CTZ – 24», con
decorrenza 30 settembre 2009 e scadenza 30 settembre 2011, fino
all’importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinarsi a
sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante
dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.
I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell’asta marginale
riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera’ dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti
articoli e’ disposta automaticamente l’emissione della seconda
tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento
dell’ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli
operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalita’ di cui ai
successivi articoli 12 e 13.
Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e
danno conseguentemente luogo all’esecuzione delle relative
operazioni.

Art. 2.

L’importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui
al presente decreto e’ di mille euro nominali; le sottoscrizioni
potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale
cifra; ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998,
i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili
a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a
godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e
le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica le partite
da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di
compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari,
con valuta pari a quella di regolamento. L’operatore partecipante
all’asta, al fine di regolare i certificati assegnati, puo’ avvalersi
di un altro intermediario il cui nominativo dovra’ essere comunicato
alla Banca d’Italia, secondo la normativa e attenendosi alle
modalita’ dalla stessa stabilite.
A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari
accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i
sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il
presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461.
I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e
sono compresi tra le attivita’ ammesse a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verra’ effettuato in unica
soluzione il 30 settembre 2011, tenendo conto delle disposizioni di
cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e
del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui
all’art. 16 del presente decreto.
Ai sensi dell’art. 11, secondo comma, del richiamato decreto
legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle
sottoscrizioni dell’emissione di cui al presente decreto, ai fini
dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del
medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale
nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il
prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima
tranche del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all’asta in veste di operatori i sottoindicati
soggetti, purche’ abilitati allo svolgimento di almeno uno dei
servizi di investimento di cui all’art. 1 comma 5 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria):
a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui
all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), iscritte nell’Albo istituito presso la Banca d’Italia di
cui all’art. 13 comma 1 del medesimo decreto legislativo;
le banche comunitarie possono partecipare all’asta anche in quanto
esercitino le attivita’ di cui all’art. 16 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel
territorio della Repubblica, purche’ risultino curati gli adempimenti
previsti dal comma 3 del predetto art. 16;
le banche extracomunitarie possono partecipare all’asta anche in
quanto esercitino le attivita’ di intermediazione mobiliare senza
stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia
rilasciata d’intesa con la CONSOB ai sensi dell’art.16 comma 4 del
menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;
b) le societa’ di intermediazione mobiliare e le imprese di
investimento extracomunitarie di cui all’art. 1, comma 1, lettere e)
e g) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte
nell’Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell’art. 20, comma 1
del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento
comunitarie di cui alla lettera f) del citato art. 1, comma 1,
iscritte nell’apposito elenco allegato a detto Albo.
Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.
La Banca d’Italia e’ autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 6.

L’esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei
certificati di cui al presente decreto e’ affidata alla Banca
d’Italia.
I rapporti tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la
Banca d’Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati
dalle norme contenute nell’apposita convenzione stipulata in data 10
marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.
A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso
sara’ riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento
dello 0,20 per cento, calcolata sull’ammontare nominale sottoscritto,
in relazione all’impegno di non applicare alcun onere di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.
Detta provvigione verra’ corrisposta, per il tramite della Banca
d’Italia, all’atto del versamento presso la Sezione di Roma della
Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli
sottoscritti.
L’ammontare della provvigione sara’ scritturato dalle Sezioni di
Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara’ carico al capitolo
2247 (unita’ previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109)
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e
delle Finanze per l’anno finanziario 2009.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-02&task=dettaglio&numgu=229&redaz=09A11469&tmstp=1255071819283

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA DECRETO 10 settembre 2009 Riconoscimento, al prof. Emanuele Brigadeci, delle qualifiche professionali estere abilitanti all’esercizio in Italia della professione di insegnante.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 3-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti e per l’autonomia scolastica

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298,
e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio
1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto
ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto
interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il
decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare
ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27
febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito
nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206;
Vista l’istanza presentata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per l’insegnamento acquisito in Paese appartenente
all’Unione Europea dal prof. Emanuele Brigadeci;
Vista la documentazione prodotta a corredo dell’istanza medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall’art. 17 del citato
decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione
sottoindicato;
Visto l’art. 7 del gia’ citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per l’esercizio della professione i beneficiari del
riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le
conoscenze linguistiche necessarie;
Considerato che l’interessato, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005,
n. 39, e’ esonerato dalla presentazione della certificazione relativa
alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto in Italia la
formazione primaria e secondaria;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo n. 206, il riconoscimento e’ richiesto ai fini
dell’accesso alla professione corrispondente a quella per la quale
l’interessato e’ qualificato nello Stato membro d’origine;
Rilevato, altresi’, che, ai sensi dell’art. 19 del decreto
legislativo 206/2007, l’esercizio della professione in argomento e’
subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di
studi post-secondari di durata minima di tre anni, nonche’, al
completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta
al ciclo di studi post-secondari;
Visto il decreto direttoriale del 12 marzo 2009 – prot. n. 2411 con
il quale, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 206/2007, il riconoscimento e’ stato subordinato al
superamento di misure compensative atteso che la formazione ricevuta,
di durata inferiore di un anno rispetto alla corrispondente
formazione italiana, non era compensata da sufficiente esperienza
professionale di insegnamento;
Vista la nota datata 1° giugno 2009, con la quale l’interessato, ha
prodotto un certificato dei servizi prestati in Inghilterra dal 1°
aprile 2007 al 21 aprile 2009, chiedendo la revisione della pratica
con il conseguente annullamento del decreto di misure compensative
sopra citato;
Tenuto conto della valutazione, espressa in sede di conferenza dei
servizi nella seduta del 15 luglio 2009, favorevole a compensare la
differenza di durata della formazione con l’esperienza professionale,
documentata tardivamente dall’interessato;
Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto
legislativo n. 206/2007, l’esperienza professionale posseduta
dall’interessato ne integra e completa la formazione;
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento,
atteso che il titolo posseduto dall’interessato comprova una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato
decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1 – il decreto direttoriale 12 marzo 2009 – prot. n. 2411, e’
annullato:
2 – il titolo di formazione professionale cosi’ composto:
diploma di istruzione post-secondaria: Degree of Bachelor of Arts
with Second Class (Division I) Honours – in French and Spanisch
rilasciato il 13 luglio 2001 dalla University of Newcastle upon Tyne
(Regno Unito);
titolo di abilitazione all’insegnamento:
a. diploma «Postgraduate Certificate in Educacion» in French
rilasciato il 19 luglio 2007 dicembre 1979 dalla The University of
Lancaster – School of Education S. Martin’s College of education
(Regno Unito);
b. «Qualified Teacher status» rilasciato dal «The General
Teaching Council for England» il 1° agosto 2007;
c. Attestato di «Induction» numero 0653462 rilasciato il 31
agosto 2008 dal «The General Teaching Council for England»;
posseduto dal prof. Emanuele Brigadeci, cittadino italiano, nato a
Comiso (Ragusa) il 26 ottobre 1974, ai sensi e per gli effetti di cui
al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e’ titolo di
abilitazione all’esercizio della professione di docente di «Spagnolo»
e «Francese» nelle scuole di istruzione secondaria – classi di
concorso:
45/A – Lingua straniera;
46/A – Lingua e civilta’ straniere.
2 – Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 16, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 206, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 settembre 2009
Il direttore generale: Dutto

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=230&redaz=09A11483&tmstp=1255162955610