BANCA D’ITALIA DELIBERAZIONE 14 settembre 2009 Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Spoleto S.p.A. all’emissione di assegni circolari.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 236 del 10-10-2009

LA BANCA D’ITALIA

Visto l’art. 49 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che attribuisce alla Banca d’Italia la competenza ad autorizzare le
banche all’emissione di assegni circolari;
Vista l’istanza della Cassa di risparmio di Spoleto S.pA., con sede
legale in Spoleto, e con capitale sociale di € 42.489.053;
Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite
minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un
ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

la Cassa di risparmio di Spoleto S.p.A. all’emissione di assegni
circolari.
L’efficacia del presente provvedimento e’ subordinata alla
pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d’Italia, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2009

Il Governatore: Draghi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 22 settembre 2009 Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Rovigo.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 237 del 12-10-2009

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Rovigo

Visto il decreto n.10/2005de1 direttore pro-tempore della Direzione
provinciale del lavoro di Rovigo con il quale e’ stato ricostituito
il Comitato provinciale INPS per il quadriennio 2005/2009;
Visto l’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639, come modificato dall’art. 44 della legge 9 marzo
1989, n. 88;
Visto, inoltre, l’art. 35 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale n. 31/89 del 14 aprile 1989;
Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 di
unificazione degli ex uffici periferici del Ministero del lavoro
nelle Direzioni regionali o provinciali del lavoro;
Visto l’art. 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
Tenuto conto tra l’altro del rapporto numerico tra le
rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, gia’ previsto
per il consiglio di amministrazione INPS (art. 35, decreto del
Presidente della Repubblica n. 639/1970);
Considerato:
che, ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 639/1970 i rappresentanti dei lavoratori dipendenti,
dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi vengono designati
dalle rispettive organizzazioni sindacali piu’ rappresentative
operanti in provincia;
che per una corretta formulazione del giudizio sul grado di
rappresentativita’ delle organizzazioni sindacali occorre stabilire,
in via preventiva i criteri di valutazione;
che detti criteri vengono individuati nei seguenti (circ.
Ministero lavoro n. 14/1995 dell’11 gennaio 1995):
1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole
organizzazioni sindacali;
2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3) partecipazione alla risoluzione delle vertenze individuali,
plurime e collettive di lavoro;
4) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti
collettivi di lavoro;
Acquisiti a mezzo di apposito interpello dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori (autonomi e non) e dei datori di lavoro
della provincia gli elementi utili per la valutazione del grado di
rappresentativita’ delle stesse a livello locale;
Esaminate le rilevazioni statistiche relativamente al biennio
2002/2004, che danno conto della consistenza del ricorso da parte
delle singole organizzazioni sociali della provincia alle attivita’
istituzionali dell’ufficio (trattazione vertenze individuali e
plurime – deposito accordi e contratti – costituzione collegi
conciliazione ex art. 7 legge n. 300/1970 – procedure per il ricorso
agli ammortizzatori sociali, ecc.) per l’espletamento delle loro
funzioni di assistenza, consulenza e rappresentanza dei soggetti
associati;
Sentite, ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 639/1970, le organizzazioni sindacali di categoria;
Considerato che, ai fini della ripartizione dei componenti di cui
ai punti 1 e 2 dell’art. 34 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 639/1970, cosi’ come modificato dall’art. 44 della
legge n. 88/1989, sono risultati prevalenti nell’economia provinciale
i settori dell’agricoltura, del secondario e del terziario e che
rispetto a cio’, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle
valutazioni, compiute alla stregua dei criteri precedentemente
indicati, sono risultate maggiormente rappresentative le seguenti
organizzazioni sindacali datoriali: Ass.ne agricoltori della
provincia di Rovigo – Associazione degli industriali della provincia
di Rovigo, ASCOM-APAR, CONFESERCENTI, CNA, UPA CASA;
Considerato ancora che dagli esiti dell’istruttoria e dalla
valutazione che parimenti si e’ effettuata, alla stregua dei criteri
di cui prima, sono risultate maggiormente rappresentative, a livello
provinciale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori:
CGIL-CISL-UIL;
Ritenuto di dover assicurare un pluralismo quanto piu’
significativo alle associazioni sindacali che presentano una
rilevanza maggioritaria;
Viste le designazioni pervenute dalle varie associazioni;
Ritenute sussistenti le condizioni tutte per poter provvedere di
conseguenza, cosi’;
Decreta:

1. Il Comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo e’ ricostituito come
segue:
a) rappresentanti dei lavoratori:
Franceschi Vani CGIL – designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL;
Bego Riccardo CGIL – designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL;
Malagugini Vincenzo CGIL – designato congiuntamente da
CGIL-CISL-UIL;
Biolcati Rizzieri CGIL – designato congiuntamente da
CGIL-CISL-UIL;
Vallin Carlo CISL – designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL;
Cittadin Valeria CISL – designato congiuntamente da
CGIL-CISL-UIL;
Mazzucato Guerrino CISL – designato congiuntamente da
CGIL-CISL-UIL;
Baldo Vittorio CISL – designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL;
Previato Claudia UIL – designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL;
Del Conte Antonio UIL – designato congiuntamente da
CGIL-CISL-UIL;
dott. Pavan Adriano per i dirigenti di azienda – designato dalla
Confederazione italiana dirigenti di azienda – Unione regionale per
il Veneto;
b) rappresentanti dei datori di lavoro:
rag. Destro Gregorio – designato dall’Associazione agricoltori
della provincia di Rovigo;
Beccati Leonardo – designato dall’Associazione industriali della
provincia di Rovigo;
Spinello Giocondo – designato APAR, di Rovigo;
c) rappresentanti dei lavoratori autonomi:
Elena Marchetto per i coltivatori diretti, designato dall’Ass.ne
pol. coltivatori diretti di Rovigo;
Berti Lucia F. per gli esercenti attivita’ commerciali, designato
congiuntamente da ASCOM e da CONFESERCENTI di Rovigo;
Tosi Mauro Giovanni per gli artigiani, designato CNA;
d) il direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro
di Rovigo;
e) il direttore pro-tempore della Ragioneria provinciale dello
Stato di Rovigo;
f) il direttore pro-tempore della sede provinciale INPS di Rovigo.
2. Il Comitato nella composizione di cui prima a norma dell’art. l
del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, ha la durata
di quattro anni a decorrere dal 23 settembre 2009.
3. Il presente decreto, a norma dell’art. 31, comma l, della legge
24 novembre 2000, n. 340, verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Avverso lo stesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n.
241/1990, e’ ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale entro trenta giorni, ovvero ricorso
giurisdizionale, entro sessanta giorni, al TAR del Veneto.
Rovigo, 22 settembre 2009

Il direttore provinciale: Bortolan

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE 27 marzo 2009, n. 4 Legge elettorale

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
La seguente legge:
Art. 1
Principi
1. Il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale
sono eletti a suffragio universale e diretto. Le lezioni del
Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si
svolgono contestualmente, sono indette con decreto del Presidente
della Giunta regionale in carica e possono aver luogo a decorrere
dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio,
ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla
cessazione stessa.
2. All’elezione del Presidente della Giunta regionale e del
Consiglio regionale si applicano la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e
la legge 23 febbraio 1995, n. 43, nel testo vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge, cosi’ come integrate
dall’art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ad
eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli
articoli che seguono o da questi ultimi derogate.
3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente
legge, le altre disposizioni statali o regionali. anche di natura
regolamentare, vigenti in materia.
4. I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio
proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con
applicazione di un premio di maggioranza. Le disposizioni relative
alla lista regionale per l’elezione del Consiglio regionale contenute
nella legge n. 108/1968 e nella legge n. 43/1995, comprese quelle di
cui all’art. 7 di quest’ultima, s’intendono riferite ai candidati
alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Art. 2
Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale
1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta
regionale sono presentate all’Ufficio centrale regionale nel rispetto
delle forme e dei termini fissati dall’articolo 1, comma 3, della
legge n. 43/1995 e dall’art. 9 della legge n. 108/1968.
2. La presentazione della candidatura e’ accompagnata, a pena di
esclusione, dal certificato d’iscrizione del candidato nelle liste
elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e dalla
dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole
liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una
coalizione di liste. Tale dichiarazione e’ efficace solo se
corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai
presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo o
che partecipano alla coalizione di liste con cui il candidato alla
carica di Presidente della Giunta ha dichiarato il collegamento.
3. La candidatura non e’ ammessa se non e’ accompagnata dalla
dichiarazione di accettazione del candidato e dalle dichiarazioni di
cui al comma 2, autenticate nelle forme stabilite dall’art. 14 della
legge 21 marzo 1990, n. 53.
4. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale
si applicano. in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
9, l0 e 11 della legge n. 108/1968, e successive modificazioni,
intendendosi sostituito l’Ufficio centrale regionale all’Ufficio
centrale circoscrizionale.
5. L’Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore
dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se
conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni
dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun
Ufficio centrale circoscrizionale l’avvenuta ammissione, in almeno
tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno; esso,
subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di
Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda,
comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali
circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in
applicazione dell’art. 11 della legge n.108/1968.

Art. 3
Presentazione delle liste provinciali. Gruppi di liste e coalizioni
di liste
1. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui
all’art. 9 della legge n. 108/1968 deve, a pena di nullita’, essere
accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei
candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale
dichiarazione e’ efficace solo se convergente con analoga
dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della
sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il
medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni provinciali e se
sussistono le ulteriori condizioni di legge.
2. In deroga a quanto previsto dall’art. 9, comma 2, della legge
n. 108/1968, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le
liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o
di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in
corso alla data della indizione delle elezioni.
3. Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti
nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se
collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della
Giunta regionale. Le liste provinciali identificate dal medesimo
contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di
Presidente della Giunta regionale ad esse collegato e’ a capo del
gruppo di liste.
4. Piu’ gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo
candidato Presidente sono riuniti in una coalizione di liste; il
candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi
collegato e’ a capo della coalizione. I gruppi di liste appartenenti
alla coalizione del Presidente eletto partecipano all’attribuzione
del premio di maggioranza.

Art. 4
Scheda elettorale
1. La votazione per l’elezione del Presidente della Giunta
regionale e per l’elezione del Consiglio regionale avviene su
un’unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla
carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui
fianco sono riportati, racchiusi in un piu’ ampio rettangolo, il
contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di
liste riunite in coalizione con cui il candidato e’ collegato.
Ciascun elettore puo’, con un unico voto, votare per un candidato
alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate,
tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
2. Nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla scheda
a favore di una lista, il voto s’intende espresso anche a favore del
candidato Presidente a essa collegato. Ciascun elettore puo’ altresi’
votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non
collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo
rettangolo.
3. L’elettore puo’ esprimere, nelle apposite righe della scheda,
uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed
il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di
espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di
genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della
stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.
4. Qualora l’elettore esprima il voto a favore di un candidato
Presidente e la preferenza per piu’ di una lista, viene ritenuto
valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.
5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e’ approvato il modello di scheda, formato secondo le
indicazioni contenute nel presente articolo.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0435&tmstp=1255507370470

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 15

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attivita’ contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni) e alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualita’ del lavoro).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8
del 20 maggio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (disciplina delle
attivita’ contrattuali regionali in attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni
ed integrazioni).
1. Dopo il comma 1 dell’art. 18 della legge regionale n. 5/2008 e
successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All’acquisizione del documento unico di regolarita’
contributiva (DURC) presso gli istituti o gli enti abilitati al
rilascio, provvede il dirigente di cui al comma 1, anche attraverso
strumenti informatici.
1-ter. Nelle procedure relative a contratti a carattere
continuativo e periodico, il DURC e’ acquisito, nelle forme di cui al
comma 1-bis, quando intercorrano piu’ di centottanta giorni tra la
stipula del contratto ed il primo stato di avanzamento dei lavori o
tra il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a
forniture e servizi ovvero tra due successivi stati di avanzamento
dei lavori o accertamento delle prestazioni effettuate relative a
forniture e servizi.
Verificandosi tali evenienze il DURC e’ acquisito d’ufficio nei
successivi trenta giorni decorrenti dalla scadenza dei predetti
periodi.
1-quater. Gli adempimenti di acquisizione del DURC di cui al
comma 1-ter sono, altresi’, estesi alle procedure di affidamento di
lavori, servizi e forniture contemplate all’art. 24.».

Art. 2
Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme regionali
per la sicurezza e la qualita’ del lavoro)
1. Al comma 3 dell’art. 6 della legge regionale n. 30/2007 e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «il documento
unico di regolarita’ contributiva» sono sostituite dalle seguenti:
«acquisiscono il documento unico di regolarita’ contributiva, anche
attraverso strumenti informatici, conformemente alla vigente
normativa statale e regionale».
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 11 maggio 2009
BURLANDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0514&tmstp=1255513775044