Legge Regionale n. 3 del 27-01-2009 Regione Piemonte. Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2008 in materia di tutela dell’ambiente.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 4
del 29 gennaio 2009
SUPPLEMENTO
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifica all’articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18)
1. Il primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18
(Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) è sostituito dal
seguente:

Legge Regionale n. 7 del 16-03-2009 Regione Puglia. Legge regionale 14 dicembre 2007, n. 37 (Istituzione del parco naturale regionale Fiume Ofanto). Modifica della perimetrazione e aggiornamento della cartografia.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 44
del 20 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La cartografia allegata (Allegato A) alla legge regionale 14 dicembre
2007, n. 37 (Istituzione del parco naturale regionale Fiume Ofanto), è
sostituita da quella allegata alla presente legge.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Decreto del presidente della giunta regionale n. 8 del 11-03-2008 Regione Toscana.

Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della
Giunta regionale 8 maggio 2006, n. 15/R (Regolamento di attuazione
della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 “Tutela del patrimonio
zootecnico soggetto a predazione”)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 7
del 18 marzo 2009
(Il numero del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE è: 8/R)

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

visto l’articolo 42 dello Statuto;

visto l’articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26
(Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione) e in
particolare l’articolo 4;
visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta
regionale 8 maggio 2006, n. 15/R (Regolamento di attuazione della
legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 “Tutela del patrimonio
zootecnico soggetto a predazione”);
visto il parere del comitato tecnico della programmazione (CTP),
espresso nella seduta del 13 novembre 2008;
visti i pareri delle strutture di cui all’articolo 29 della legge
regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della
struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17
marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia
di organizzazione e personale”);
vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 22
dicembre 2008, n. 1090;
visto il parere della II commissione – Agricoltura espresso nella
seduta del 4 febbraio 2009;
visto il parere del Consiglio della autonomie locali espresso nella
seduta del 20 febbraio 2009;

vista la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2009, n. 163;

Considerato quanto segue

1. Alla luce dell’esperienza applicativa del d.p.g.r. 15/R/2006
occorre apportarvi alcune modifiche, atte a perseguire con più
efficacia gli obiettivi della l.r. 26/2005 sia in materia di
contributi per la realizzazione delle opere di prevenzione che di
contributi per i contratti assicurativi;
2. è opportuno che l’aggiornamento dell’elenco dei comuni che
registrano la presenza di animali predatori avvenga anche su
richiesta delle province, in virtù del loro ruolo nell’attuazione e
gestione delle misure di intervento;
3. in considerazione delle nuove tecnologie, presenti e future
occorre estendere le tipologie di opere di prevenzione oggetto di
contributo;
4. e’ opportuno correggere le disposizioni circa le
caratteristiche delle stalle o ricoveri per gli animali e delle
recinzioni metalliche o elettriche, che hanno fortemente limitato
l’adesione a tali strumenti di prevenzione da parte degli allevatori;
5. è necessario adeguare al diritto vigente le disposizioni
concernenti due dei tre requisiti prescritti agli imprenditori
agricoli per poter accedere ai contributi, ovvero la redditività ed
il possesso di sufficienti conoscenze e competenze professionali;
6. occorre riscrivere i criteri per la determinazione dei
contributi, in modo da far riferimento ai prezzari di pertinenza,
ove esistenti; mentre nel caso dei sistemi di allerta e
sorveglianza, non contemplati dai prezzari, occorre procedere con il
metodo della scelta tra più preventivi;
7. occorre aggiornare e migliorare le disposizioni sulle spese
ammissibili, in modo da renderle omnicomprensive delle fattispecie
cui si riferiscono;
8. è opportuno prevedere una mitigazione al divieto di varianti
progettuali e di modifiche delle azioni in corso d’opera, ammettendo
quelle non sostanziali e non incidenti su elementi che hanno assunto
rilievo per l’approvazione del progetto da parte della pubblica
amministrazione;
9. occorre riscrivere la disposizione sui criteri di
ripartizione dei fondi fra le province e le comunità montane (enti
competenti all‘erogazione dei contributi), poiché il sistema sinora
adottato si è rivelato inefficiente per le amministrazioni coinvolte
e anche, in alcune aree, inefficace per la platea dei beneficiari;
occorre perciò modificare sia il sistema di riparto, e cioè i
parametri presi a riferimento, che il procedimento (e la sua
tempificazione), introducendo la rimodulazione in modo da
ottimizzare l’assegnazione delle risorse;
10. è necessario intervenire per ovviare alle criticit�
evidenziate nella determinazione del valore degli animali morti,
preso a riferimento per la determinazione del contributo; la
previsione attuale dei soli valori riconosciuti dall’ISMEA è
insufficiente, perché le località prese a riferimento dall’ ISMEA
possono non essere in territorio toscano e perché molte delle
specie oggetto di aggressione non rientrano tra quelle oggetto di
valutazione da parte della stessa ISMEA; occorre pertanto riferirsi
anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(CCIAA), le cui mercuriali, ove esistenti, sono funzionali alla
determinazione del valore per le specie iscritte ai rispettivi libri
genealogici;
11. di accogliere il parere della II commissione – Agricoltura e
di adeguare conseguentemente il testo;

si approva il presente regolamento:

ARTICOLO 1

Sostituzione all’articolo 2 del d.p.g.r. 15/R/2006

1. Il comma 2 dell’articolo 2 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 8 maggio 2006, n. 15/R è sostituito dal
seguente:

“2. L’elenco dei comuni in cui sono presenti animali predatori può essere
aggiornato con deliberazione della Giunta regionale anche su richiesta della
provincia interessata.”

ARTICOLO 2

Modifiche all’articolo 3 del d.p.g.r. 15/R/2006

1. La rubrica dell’articolo 3 del d.p.g.r. 15/R/2006 è sostituita dalla
seguente: “Opere di prevenzione oggetto di contributo”.

2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“c) i sistemi di allerta e/o di sorveglianza.”

3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 è aggiunta la seguente:
“c bis) l’acquisto e l’addestramento di cani appartenenti a razze idonee alla
custodia dell’allevamento”.

ARTICOLO 3

Modifiche all’articolo 4 del d.p.g.r. 15/R/2006

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 15/R/2006 è
sostituita dalla seguente:
“ c) avere le dimensioni idonee al numero di capi allevati per i quali è
necessario garantire protezione dagli animali predatori”.

ARTICOLO 4

Sostituzione dell’articolo 5 del d.p.g.r. 15/R/2006

1. L’articolo 5 del d.p.g.r. 15/R/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 5
Recinzioni metalliche o elettriche

1. Sono oggetto di contributo la costruzione, la ristrutturazione o
l’ammodernamento di recinzioni che hanno le seguenti caratteristiche:
a) consistere in strutture realizzate in metallo a maglie variabili o con
materiale elettrico destinate a proteggere gli animali dalla predazione;
b) essere realizzate all’interno dell’azienda richiedente;
c) essere adeguate a impedire ai predatori di penetrare;
d) avere dimensioni idonee in relazione al numero di capi allevati per i quali
è necessario garantire protezione dagli animali predatori e comunque non
superiore al parametro di 1 ettaro ogni 2 unità bestiame adulto (UBA);
e) garantire l’accesso ai fondi recintati mediante la realizzazione di almeno
un passaggio che comunque assicuri gli effetti e la continuità della
recinzione.
2. Le recinzioni non costituiscono fondo chiuso ai sensi dell’articolo 25
della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11
febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio”) ove non abbiano le caratteristiche ivi previste
per configurare un fondo chiuso e devono essere rispettate le prescrizioni di
cui alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994, n. 588
(Norme per la salvaguardia delle produzioni agricole).”

ARTICOLO 5

Modifiche all’articolo 6 del d.p.g.r. 15/R/2006

1. La rubrica dell’articolo 6 del d.p.g.r. 15/R/2006 è sostituita dalla
seguente: “Sistemi di allerta o sorveglianza”.

ARTICOLO 6

Modifiche all’articolo 7 del d.p.g.r. 15/R/2006

1. Il comma 2 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 15/R/2006 è sostituito dal
seguente:
“2. Le aziende agricole possono essere beneficiarie dell’aiuto se:
a) dimostrano adeguata redditività, ai sensi del regolamento di cui
all’articolo 8 della legge regionale 27 luglio 2007 n. 45 (Norme in materia di
imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola). Fino all’entrata
in vigore del predetto regolamento continuano ad applicarsi i criteri previsti
dalla deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2002, n. 1201 (Piano di
sviluppo rurale) parte IV, misura 1, allegato IV 1.1;
b) sono gestite da soggetti dotati di sufficienti conoscenze e competenze
professionali attestabili dal possesso della qualifica di imprenditore
agricolo professionale (IAP) o dall’iscrizione nel registro delle imprese
come imprenditori agricoli o piccoli imprenditori-coltivatori diretti
unitamente all’effettivo esercizio delle attività di allevamento di animali;
c) rispettano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e
benessere degli animali.”

ARTICOLO 7

Sostituzione dell’articolo 10 del d.p.g.r. 15/R/2006

1. L’articolo 10 del d.p.g.r. 15/R/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 10
Criteri per la determinazione del contributo e spese ammissibili

1. Il costo dell’investimento è computato secondo i seguenti criteri:
a) nel caso di opere edili, in base al prezzario del provveditorato regionale
alle opere pubbliche per la Toscana;
b) nel caso di recinzioni, in base al prezzario per le opere in agricoltura
approvato dalla Giunta regionale. Nel caso il prezzario non contenga le voci,
si segue il criterio della lettera c);
c) nel caso di sistemi di allerta o di sorveglianza, in base alla scelta
motivata fra tre preventivi presentati da ditte in concorrenza tra di loro.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 , 4 , 5 e 6 , sono inoltre
considerate spese ammissibili, se coerenti con le altre spese relative
all’opera finanziata ed eque rispetto ai prezzi di mercato:
a) le spese generali e gli onorari di progettazione e direzione lavori, gli
studi di fattibilità e i costi per l’acquisto di brevetti;
b) i lavori in economia, se si tratta di prestazioni poste in essere
direttamente dall’ azienda. Tali prestazioni sono valutate tenendo conto del
tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in
vigore per l’attività eseguita.”

ARTICOLO 8

Modifiche all’articolo 11 del d.p.g.r. 15/R/2006

1. Il comma 2 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“2. Non sono ammesse varianti progettuali né modifiche delle azioni a meno
di varianti non sostanziali al progetto che non ne modifichino l’importo, le
finalità e il posizionamento nella graduatoria redatta dall’ente locale. “

ARTICOLO 9

Sostituzione dell’articolo 13 del d.p.g.r. 15/R/2006

1. L’articolo 13 del d.p.g.r. 15/R/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 13
Criteri di ripartizione dei fondi fra province e comunità montane

1. I fondi disponibili sul bilancio regionale per contributi alla
realizzazione delle opere di prevenzione di cui al presente capo sono
ripartiti ogni anno fra le province e le comunità montane con le seguenti
modalità:
a) assegnazione delle risorse, da effettuarsi entro il 31 marzo, secondo i
seguenti parametri:
1) quanto al 20 per cento, sulla base del numero UBA per bovini, ovicaprini
ed equini risultante dai dati dell’ultimo censimento dell’istituto nazionale
di statistica (ISTAT);
2) quanto all’ 80 per cento, sulla base dei danni registrati nell’anno
precedente.
b) rimodulazione delle risorse, da effettuarsi entro il 31 ottobre, sulla base
dell’ammontare delle richieste di contributo pervenute a ciascun ente.”

ARTICOLO 10

Modifiche all’articolo 15 del d.p.g.r. 15/R/2006

1.Il comma 3 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 15/R/2006 è sostituito dal seguente:

“3. Il valore degli animali morti è determinato sulla base dei prezzi fissati
dall’istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Per le
razze iscritte al libro genealogico il valore degli animali morti è
determinato sulla base dei prezzi ricavabili dalle mercuriali presso la locale
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), ove
esistenti; in caso di assenza si fa riferimento al prezzo maggiormente
ricorrente nei mercuriali delle altre CCIAA della Toscana. Qualora il valore
dell’animale morto iscritto al libro genealogico non è presente in alcuna
delle CCIAA della Toscana, il prezzo di riferimento è quello fissato da ISMEA.
In caso di aborto il danno equivale al 30 per cento del prezzo dell’animale
adulto come sopra determinato.”

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 5 del 15-07-2009 Regione Trentino Alto Adige. Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l’anno 2009

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
N. 30
del 21 luglio 2009
SUPPLEMENTO
N. 2
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Interventi a favore dei soggetti che perdono il lavoro o sono sospesi dal
lavoro)

1. In attuazione dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670 e ad integrazione della legge regionale 27 novembre
1993, n. 19 concernente “Indennità regionale a favore dei lavoratori
disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in
materia di previdenza integrativa” la Regione istituisce un’indennità e
finanzia le attività formative connesse a favore di coloro che, tra il 1°
settembre 2008 e il 31 dicembre 2010, perdono il lavoro o sono sospesi dal
lavoro.
2. L’indennità è corrisposta in misura non superiore all’importo netto
relativo al primo scaglione di reddito previsto annualmente a livello
nazionale per l’indennità di mobilità statale per lavoratore/trice per una
durata massima di sei mesi. L’indennità è erogata secondo le modalit�
stabilite con regolamento regionale, anche come integrazione di eventuali
indennità statali o in collegamento con la frequenza di corsi formativi.
3. L’indennità di cui al comma 2 spetta anche ai/alle titolari di contratti di
lavoro a progetto di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e
agli associati in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera, che
rimangono senza lavoro tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010 e non
hanno diritto a nessuna indennità statale. Nel caso in cui il/la
lavoratore/trice benefici degli interventi previsti dal decreto legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito in legge dall’articolo 1 della legge 28
gennaio 2009, n. 2, l’indennità regionale di cui al presente comma viene
corrisposta ad integrazione di quella statale secondo le modalità stabilite da
ciascuna Provincia autonoma.
4. Nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e
3 e di coloro che tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010 vengono
iscritti nelle liste di mobilità, la Regione eroga un contributo a sostegno
della previdenza complementare secondo le modalità e i criteri previsti con il
regolamento di cui al comma 5. Il contributo non può essere superiore ad euro
4 mila rapportati ai mesi in cui sussiste lo stato di disoccupazione o di
sospensione dal lavoro tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010. Il
presente contributo spetta solo qualora il/la lavoratore/trice non abbia
diritto di beneficiare di quello previsto dall’articolo 13, comma 1, del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 4 novembre
2002, n. 16/L e successive modificazioni ed integrazioni ed è incompatibile
con lo stesso.
5. Le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi di
cui ai commi 1, 3 e 4 sono delegate, a far data dall’entrata in vigore della
presente legge, alle Province autonome di Trento e di Bolzano che le
esercitano nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti con regolamento
regionale di esecuzione del presente articolo. Con lo stesso regolamento sono
stabiliti inoltre i requisiti da possedere per poter beneficiare dei suddetti
interventi, nonché quant’altro si rendesse necessario per l’attuazione dei
medesimi. Nel caso in cui una Provincia autonoma avesse già autonomamente
attivato o stia per attivare un intervento analogo a quello di cui ai commi 1
e 3 sono assegnate le risorse di cui all’articolo 4, comma 1, qualora
l’intervento provinciale sia conforme o comunque si adegui ai suddetti
princìpi e criteri contenuti nel regolamento regionale. I contributi regionali
di cui ai commi 1, 3 e 4 sono erogati, anche a copertura di eventuali
anticipazioni operate dalle Province, nei limiti dello stanziamento di
bilancio di cui all’articolo 4, comma 1.
6. La Regione concorre al finanziamento di fondi provinciali finalizzati, in
concorso con i fondi nazionali, all’erogazione di trattamenti di sostegno al
reddito e di attività formative, nonché di sostegno occupazionale ai sensi
della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali in deroga.
7. Le Province possono destinare parte dei fondi di cui all’articolo 4, comma
1, per il finanziamento degli Istituti di Patronato chiamati alla raccolta
delle domande relative agli interventi di cui al presente articolo.
8. Su richiesta delle Province autonome le assegnazioni di fondi di cui al
presente articolo possono essere disposte direttamente a favore di propri enti
e organismi cui le Province hanno demandato la gestione degli interventi.

ARTICOLO 2

(Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 concernente “Indennit�
regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali
di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa” e successive
modificazioni ed integrazioni)

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19,
come sostituito dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 4 dicembre
2007, n. 4, è sostituito dal seguente:
“1. L’indennità regionale è pari all’80 per cento della retribuzione in
godimento e comunque non superiore all’importo netto relativo al primo
scaglione di reddito previsto annualmente a livello nazionale per l’indennit�
di mobilità statale.”.

ARTICOLO 3

(Fondo regionale di garanzia dell’attuazione della legge regionale 28 febbraio
1993, n. 3)

1. È istituito un Fondo regionale finalizzato ad assicurare la costituzione di
un’adeguata riserva a garanzia dell’attuazione della legge regionale 28
febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni
concernente “Istituzione dell’assicurazione regionale volontaria per la
pensione alle persone casalinghe