MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 18 settembre 2009 Indizione e modalita’ tecniche di svolgimento della lotteria istantanea denominata «Magico Natale».

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 5-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.
1677, e successive modificazioni;
Visto l’art. 6, della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il
Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad
estrazione istantanea;
Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione
istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12
febbraio 1991, n.183;
Visto l’art. 11 commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003, con la quale
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al
R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la
concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad
estrazione istantanea;
Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la
gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;
Considerato che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha
valutato positivamente il progetto presentato;
Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale
ad estrazione istantanea denominata «Magico Natale», prevista nel
piano succitato, in attuazione dell’art. 11, della legge 24 dicembre
1993, n. 357, e che, ai sensi dell’art. 6, della legge n. 62/1990, e
dell’art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n.
183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalita’ di
effettuazione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/22982/Giochi Ltt del 30
giugno 2009, che ha fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle
lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

E’ indetta con inizio dal 5 ottobre 2009 la lotteria nazionale ad
estrazione istantanea denominata «Magico Natale».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 30.000.000 di biglietti la cui
facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il
prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una
sintesi delle regole di gioco.
Il biglietto presenta due distinte aree di gioco, ricoperte di
speciale vernice asportabile, contraddistinte rispettivamente dalle
scritte «Gioco 1» e «Gioco 2».
L’area del «Gioco 1» sul lato sinistro contraddistinto dalla
scritta «Numeri Vincenti» riproduce l’immagine di un albero di natale
all’interno del quale sono presenti sei sfere rosse, recanti il
simbolo «€»; il lato destro, contraddistinto dalla scritta «I
Tuoi Numeri» riproduce l’immagine di dodici sfere dorate recanti il
simbolo «€» sotto ognuna delle quali e’ riportata la scritta
«Premio».
Nell’area del «Gioco 2» , collocata nella parte inferiore del
biglietto, e’ riprodotta, l’immagine di quattro «calze»
contraddistinte dalla scritta «Calze Vincenti», piu’ in basso,
contraddistinta dalla scritta «I Tuoi Pacchi» l’immagine di otto
pacchi regalo sotto ognuno dei quali e’ riportata la scritta «premio»
e l’immagine di una «calza» contraddistinta dalla scritta «Bonus».
Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l’importo dei
premi, le modalita’ per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale
del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la
rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.
Il prezzo di ciascun biglietto e’ di euro 20,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la
vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente.
Gioco 1: si devono scoprire i numeri celati dalla sfere rosse
presenti sul lato sinistro contraddistinto dalla scritta «Numeri
Vincenti» e quelli celati dalle sfere dorate presenti sul lato destro
contraddistinto dalla scritta «I Tuoi Numeri». Se uno o piu’ dei
«Numeri Vincenti» e’ presente una o piu’ volte ne «I Tuoi Numeri» si
vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne «I Tuoi
Numeri» si trova l’immagine di una campanella si vincono 500 euro.
Gioco 2: si devono scoprire i simboli celati sotto «Le calze
vincenti» e «I Tuoi Pacchi». Se uno o piu’ simboli rinvenuti nelle
«Calze Vincenti» e’ presente, una o piu’ volte, anche ne «I Tuoi
Pacchi» si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Si
deve scoprire il simbolo celato sotto il «Bonus». Se il simbolo
rinvenuto nel «Bonus» e’ presente ne «I Tuoi Pacchi» si vince dieci
volte il premio corrispondente.
Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati
devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in
nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I
biglietti devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di
validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie
nazionali. Inoltre i biglietti non devono essere contenuti negli
elenchi dei biglietti smarriti o rubati, elenchi dei quali sara’ data
adeguata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 475.950.000,00 suddivisa nei
seguenti premi:

n. 10 premi di euro 4.000.000,00
n. 10 premi di euro 1.000.000,00
n. 30 premi di euro 500.000,00
n. 40 premi di euro 100.000,00
n. 110 premi di euro 50.000,00
n. 250 premi di euro 10.000,00
n. 7.500 premi di euro 1.000,00
n. 52.500 premi di euro 500,00
n. 48.250 premi di euro 200,00
n. 371.500 premi di euro 100,00
n. 1.167.000 premi di euro 50,00
n. 6.526.000 premi di euro 25,00
n. 4.845.000 premi di euro 20,00

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-05&task=dettaglio&numgu=231&redaz=09A11524&tmstp=1255164571333

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA DECRETO 9 luglio 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE
Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9 comma 6,
concernente l’equiparazione dei titoli di studio ai fini della
partecipazione a pubblici concorsi;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all’art. 2;
Visto l’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei;
Visti i decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12
aprile 2001 relativi alla determinazione delle classi delle lauree
universitarie specialistiche;
Visto il decreto interministeriale 5 maggio 2004 di equiparazione
tra i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora
riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
e le lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti
ministeriali 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha
sostituito il predetto decreto ministeriale n. 509/1999;
Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009
relativi alla determinazione delle classi di laurea magistrale;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per la funzione pubblica, n. 6350/4.7 del 27 dicembre
2000;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, reso
nell’adunanza del 22 aprile 2009 concernente l’approvazione della
tabella di equiparazione tra diplomi di laurea (DL) di vecchio
ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto ministeriale n.
509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto ministeriale n.
270/2004;
Ritenuto opportuno adottare un nuovo decreto interministeriale,
sostitutivo del citato decreto interministeriale 5 maggio 2004, e
successive modificazioni ed integrazioni, che preveda le
equiparazioni tra i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non
ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti
ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e le
lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16
marzo 2007 e 8 gennaio 2009;
Considerato che nella predisposizione dei bandi ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi e’ opportuno tenere conto delle
suindicate equiparazioni;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione della citata tabella
al fine delle equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per
la partecipazione ai pubblici concorsi;
Decreta:

Art. 1.

I diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati
ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, conferiti
dalle universita’ statali e da quelle non statali riconosciute per
rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle lauree
specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28
novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree
magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007
e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi,
secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente
decreto.

Art. 2.

La corrispondenza, indicata nella tabella allegata, tra una laurea
rilasciata secondo gli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi
del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con piu’ classi di
lauree specialistiche di cui ai decreti ministeriali 28 novembre
2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e con piu’ classi di lauree
magistrali di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio
2009, deve intendersi solo in modo tassativamente alternativo.
Pertanto, tenuto conto della suddivisione delle lauree del vecchio
ordinamento in piu’ percorsi indipendenti, qualora una delle citate
lauree trovi corrispondenza con piu’ classi di lauree specialistiche
o magistrali sara’ compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di
laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti
a quale singola classe e’ equiparato il titolo di studio posseduto,
da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il
certificato di laurea.

Art. 3.

Il presente decreto sostituisce il decreto interministeriale 5
maggio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto sara’ inviato ai competenti organi di controllo
e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 9 luglio 2009
Il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Gelmini
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 307

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-07&task=dettaglio&numgu=233&redaz=09A11795&tmstp=1255169436231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 2009 Autorizzazione ad assumere personale nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, ed in particolare il comma 3-ter del medesimo
articolo;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 47, che
disciplina la mobilita’ tra amministrazioni in regime di limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
Visto l’art. 1, comma 527, della predetta legge n. 296 del 2006,
cosi’ come sostituito dall’art. 66, comma 6, del citato decreto-legge
n. 112 del 2008, il quale prevede che, per l’anno 2008 le
amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori
assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita’, nel limite di un
contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa
annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e’
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l’anno
2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009;
Viste le note con le quali le Amministrazioni, hanno chiesto, ai
sensi dell’art. 1, comma 527, della predetta legge 27 dicembre 2006,
n. 296, l’assunzione a tempo indeterminato di personale di varie
qualifiche;
Vista l’istruttoria sulle richieste pervenute dalle amministrazioni
interessate, ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni;
Considerato che le richieste di assunzione superano la
disponibilita’ del fondo;
Ritenuto di privilegiare le richieste di assunzione provenienti
dalle amministrazioni che non hanno beneficiato delle risorse
finanziarie dovute ai risparmi per cessazioni di personale, nonche’
le richieste relative alle assunzioni di vincitori di concorso;
Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell’onere
finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente
la spesa annua lorda solo nel caso di assunzioni di personale gia’
dipendente della medesima amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 gennaio
2009, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2009, registro
n. 2, foglio n. 12, con il quale, a valere sul fondo previsto
dall’art. 1, comma 527, della predetta legge 27 dicembre 2006, n.
296, calcolato al netto delle risorse previste dalle disposizioni
normative richiamate nel citato decreto, sono state autorizzate
assunzioni per una spesa complessiva annua lorda pari a 5.719.242
euro a decorrere dall’anno 2009, con conseguente residuo di risorse
finanziarie utilizzabili per le assunzioni di cui al presente
provvedimento, pari a 36.839.119 euro a regime;
Ritenuto di autorizzare in favore delle amministrazioni richiedenti
un contingente di n. 1.370 unita’, di cui 190 progressioni verticali
e 250 unita’ di incremento di percentuale di part-time,
corrispondente ad una spesa annua lorda pari ad euro a regime
36.838.883 a decorrere dall’anno 2009;
Visti i commi 1, 5 e 6 del citato art. 74, del decreto-legge n. 112
del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti
organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni
previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1
e 4 dello stesso articolo;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed il particolare
l’art. 41, comma 3, il quale prevede che il termine per procedere
alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi
nell’anno 2007, di cui all’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, e’ prorogato al 30
settembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 30 giugno 2009;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare
l’art. 17, comma 16, il quale proroga il termine per procedere alle
assunzioni a tempo indeterminato di cui all’art. 1, comma 527, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 66, comma
6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, al 31 dicembre 2010 stabilendo che le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009;
Visto il citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, ed in
particolare l’art. 17, comma 7, il quale prevede che dalla data di
entrata in vigore dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti
su enti ed organismi pubblici statali, nonche’ strutture pubbliche
statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli
enti interessati, fino al conseguimento degli obiettivi di
contenimento della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3
dello stesso art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di
personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle
gia’ autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte
salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle Forze armate, del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita’, degli enti
di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei
limiti consentiti dalla normativa vigente;
Visto l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell’individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale,
anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2009;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ed a valere sul fondo ivi previsto, sono autorizzate le
assunzioni di cui alla Tabella allegata al presente decreto, per un
contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive n.
1.370 unita’, di cui 190 progressioni verticali e 250 unita’ di
incremento di percentuale di part-time, corrispondente ad una spesa
complessiva annua lorda pari ad euro 36.838.883 a decorrere dall’anno
2009 ripartito, per ciascuna amministrazione, secondo le indicazioni
di cui alla medesima tabella.
2. Le amministrazioni che non hanno provveduto agli adempimenti
previsti dall’art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non
possono procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi tipo di contratto.
3. Rimane fermo il blocco delle assunzioni previsto dall’art. 17,
comma 7, del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come
richiamato nelle premesse del presente decreto.
4. Ai fini della determinazione e del calcolo dell’onere
finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente
la spesa annua lorda esclusivamente nel caso di assunzioni di
personale gia’ dipendente della medesima amministrazione. Pertanto il
relativo onere viene valutato in termini di differenziale di costo
tra le qualifiche di provenienza e di destinazione nel solo caso di
richieste di assunzione di personale gia’ dipendente della stessa
amministrazione.
5. L’autorizzazione di cui al presente decreto relativa ad
assunzioni di personale riferite allo scorrimento o all’utilizzo
delle graduatorie da parte delle amministrazioni di cui al comma 1,
e’ subordinata, ove previsto, alla condizione dell’espletamento del
procedimento di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
6. Alla copertura dell’onere a carico delle amministrazioni
interessate si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte
nell’ambito della missione «Fondi da ripartire» – Programma «Fondi da
assegnare» – U.P.B. 25.1.3. «Oneri comuni di parte corrente» –
capitolo 3032, dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2009 e corrispondenti capitoli per gli
esercizi successivi.
7. Le amministrazioni di cui al comma 1 che intendano avviare
assunzioni per unita’ di personale appartenenti a categorie e
professionalita’ diverse rispetto a quelle autorizzate con il
presente decreto, fermo restando il limite delle risorse finanziarie
assegnate a ciascuna amministrazione, non possono procedere senza la
preventiva autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica,
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e del
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, IGOP. E’ ammessa un’unica richiesta
di rimodulazione.
8. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro il 31
marzo 2011 o comunque entro il completamento delle procedure di
assunzione, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica,
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero
dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili
professionali ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno
o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale
del part-time, nonche’ l’eventuale amministrazione di provenienza,
ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la
spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, fornendo,
altresi’, dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal
presente decreto.
Il presente decreto sara’ inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi’ 28 agosto 2009
NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2009
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 8, foglio n. 369

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=sommario&numgu=235&tmstp=1255247683567

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 11 settembre 2009 Riconoscimento, alla sig.ra Figueredo Rosanna De Jesus, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

—-> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Roma, 11 settembre 2009 Il direttore generale: Leonardi — 183 — 9-10-2009 Supplemento ordinario n. 183 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 235 DECRETO 11 settembre 2009 . Riconoscimento, alla sig.ra Figueredo Rosanna De Jesus, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l’art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell’art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra FIGUEREDO ROSANNA DE JESUS ha chiesto il riconoscimento del titolo di “Licenciada en Enfermeria” conseguito in Paraguay, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata; VISTO il D.M. 18 giugno 2002, “Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell’area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell’art. 1, comma 10 ter , del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall’art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1” e successive modificazioni; VISTA l’istruttoria compiuta dalla Regione Emilia Romagna; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; — 184 — 9-10-2009 Supplemento ordinario n. 183 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 235 ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART. 1 1. Il titolo di “Licenciada en Enfermeria” conseguito nell’anno 2007, presso la “Universidad Catolica Nuestra Senora de la Asuncion” di Asuncion (Paraguay) dalla Sig.ra FIGUEREDO ROSANNA DE JESUS, nata a Villarrica (Paraguay) il giorno 25.12.1979, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART. 2 1. La Sig.ra FIGUEREDO ROSANNA DE JESUS è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 settembre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 09A11063 Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale. Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=dettaglio&numgu=235&redaz=09A11063&tmstp=1255331814053