DELIBERAZIONE 14 settembre 2009 Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Ascoli Piceno S.p.A. all’emissione di assegni circolari.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 236 del 10-10-2009

LA BANCA D’ITALIA

Visto l’art. 49 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che attribuisce alla Banca d’Italia la competenza ad autorizzare le
banche all’emissione di assegni circolari;
Vista l’istanza della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno S.p.A.,
con sede legale in Ascoli Piceno, e con capitale sociale di €
70.755.020;
Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite
minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un
ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

la Cassa di risparmio di Ascoli Piceno S.p.A. all’emissione di
assegni circolari.
L’efficacia del presente provvedimento e’ subordinata alla
pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d’Italia, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2009

Il Governatore: Draghi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 21 settembre 2009 Sostituzione di un componente effettivo della commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso il comitato provinciale INPS di Ancona.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 237 del 12-10-2009

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Ancona

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione
dell’I.N.P.S. e, segnatamente l’art. 44 che disciplina la
composizione dei Comitati provinciali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
639;
Vista la circolare ministeriale n. 40/1983 del 29 marzo 1983;
Visto il proprio decreto n. 3/2813 del 20 marzo 2006, concernente
la ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona;
Vista la nota del 15 maggio 2009, della Confederazione italiana
agricoltori della provincia di Ancona, con la quale, a seguito delle
dimissioni presentate dalla sig.ra Romagnoli Lorena, viene effettuata
la segnalazione del sig. Profili Roberto, quale membro effettivo in
seno alla commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri, e
coloni del Comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona;
Decreta:

Il sig. Profili Roberto, nato a Senigallia, l’8 agosto 1964,
residente in via C. Battisti n. 7 – Jesi, e’ nominato membro
effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla
Commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri, e coloni, per la
provincia di Ancona, in sostituzione della sig.ra Romagnoli Lorena.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Ancona, 21 settembre 2009
Il direttore provinciale: Damiani

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2009, n. 4 Spese di rappresentanza del Consiglio regionale.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 3 dell’11 febbraio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
Visti gli articoli 117, quarto comma, e 121 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 13 dello Statuto regionale;
Vista la legge 6 dicembre 1973, n. 853 (autonomia contabile e
funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario);
Vista la legge regionale 5 aprile 2004, n. 20 (disciplina delle
spese di rappresentanza del consiglio regionale);
Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (autonomia
dell’assemblea legislativa regionale);
Visto l’art. 16 del regolamento interno del consiglio regionale
20 luglio 2004, n. 5 (regolamento interno di amministrazione e
contabilita’);
Visti gli articoli da 23 a 27 del testo unico delle disposizioni
procedimentali ed organizzative del consiglio di competenza
dell’ufficio di presidenza, approvato con deliberazione 25 luglio
2006, n. 59;
Considerato quanto segue:
1. che la richiamata legge regionale n. 4/2008 in materia di
autonomia dell’assemblea legislativa regionale definisce le relazioni
istituzionali proprie della stessa assemblea legislativa;
2. che alla luce di detta legge appare opportuno ridefinire
piu’ esattamente le tipologie e le relative modalita’ di esercizio
delle spese di rappresentanza da parte del consiglio, modificando a
tal fine la normativa di cui alla legge regionale n. 20/2004;
3. che tale modifica e’ opportuna anche al fine di una migliore
definizione delle competenze dei soggetti istituzionali che
esercitano le funzioni di rappresentanza del consiglio, nonche’ per
una piu’ puntuale imputazione delle spese;
4. che conseguentemente alla presente legge devono essere
modificate, con separati ed idonei atti normativi, le disposizioni
del reg. int. c.r. 5/2004 e della del. u.p. 59/2006 sopra richiamate.
Art. 1
Tipologia delle spese di rappresentanza
1. L’assemblea legislativa regionale, nello svolgimento delle sue
funzioni istituzionali ed al fine di valorizzazione il ruolo e
l’immagine del consiglio, puo’ effettuare le seguenti tipologie di
spese di rappresentanza:
a) spese riguardanti forme di ospitalita’ o di ristoro connesse
a riunioni, incontri ed altre attivita’ di lavoro; atti di cortesia e
doni di valore simbolico effettuati, per consuetudine o per motivi di
reciprocita’, in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra
soggetti aventi veste rappresentativa del consiglio e soggetti
esterni dotati di analoga rappresentativita’ o rappresentativi della
societa’ civile;
b) spese connesse ad eventi ed iniziative di carattere
istituzionale, all’attivita’ di organismi interregionali, nazionali
ed internazionali cui il consiglio partecipa ed in generale allo
svolgimento delle relazioni istituzionali di cui all’art. 5 della
legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (autonomia dell’assemblea
legislativa regionale), ivi comprese le spese per l’acquisto di
oggetti simbolici di rappresentanza, quali targhe, coppe, medaglie,
realizzazioni artistiche, pubblicazioni, e le spese per
manifestazioni di saluti, auguri ed altre forme di partecipazione a
cerimonie, ricorrenze, festivita’, commemorazioni ed altri analoghi
eventi;
c) spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti
esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle
finalita’ istituzionali del consiglio per le loro caratteristiche di
promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la
messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di
pertinenza del consiglio oppure attraverso contributi finanziari.
2. Le spese di cui al comma 1 sono relative esclusivamente a
rapporti con soggetti esterni all’amministrazione.
3. Sono escluse le spese aventi intenti e connotazione di mera
liberalita’.

Art. 2
Soggetti titolari della funzione di rappresentanza
1. Titolare della funzione di rappresentanza e’ il Presidente del
Consiglio.
2. Le attivita’ di rappresentanza possono essere esercitate in
via ordinaria anche da:
a) i componenti dell’ufficio di presidenza;
b) i presidenti delle commissioni consiliari;
c) i presidenti o i titolari monocratici degli organismi
autonomi istituiti con legge regionale presso il consiglio,
limitatamente alle attivita’ di cui art. 1, comma 1, lettera a);
3. Le attivita’ di rappresentanza possono essere delegate dal
presidente anche a singoli consiglieri designati a rappresentarlo in
pubbliche manifestazioni, ove non siano disponibili componenti
dell’ufficio di presidenza.

Art. 3
Modalita’ di effettuazione delle spese di rappresentanza
1. Per le spese di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), l’ufficio
di presidenza, con deliberazione, stabilisce la dotazione annua di
ciascuno dei titolari della funzione.
2. Le spese di cui al comma 1, nei limiti delle rispettive
dotazioni ivi previste, sono effettuate direttamente da ciascun
titolare della funzione e ad esso rimborsate, a seguito di
autocertificazione con le modalita’ definite con deliberazione
dell’ufficio di presidenza.
3. Le attivita’ e le conseguenti spese di cui all’art. 1, comma
1, lettera b), sono programmate periodicamente e disposte con
deliberazione dell’ufficio di presidenza e sono attuate con decreto
del dirigente competente.
4. In caso di urgenza o in connessione ad esigenze non
precedentemente programmate e disposte dall’ufficio di presidenza, le
spese di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), possono essere
effettuate direttamente dal presidente o da altro consigliere
delegato a rappresentarlo, con le modalita’ esecutive del comma 2.
5. Le spese di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), sono disposte
con deliberazione dell’ufficio di presidenza, fatta eccezione per
quelle di importo inferiore a 500,00 curo che possono essere disposte
direttamente dal presidente, e sono attuate con decreto del dirigente
competente.

Art. 4
Partecipazione a comitati
1. Il consiglio, con deliberazione dell’ufficio di presidenza,
puo’ partecipare, tramite il Presidente del Consiglio o altro
consigliere individuato dall’ufficio di presidenza, a comitati
d’onore destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni
sociali, culturali, economiche e sportive di rilievo regionale
promosse da soggetti pubblici o da soggetti privati rappresentativi
della societa’ toscana.

Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si
fa fronte, per l’anno 2009, con lo stanziamento di spesa previsto dal
capitolo 200 del bilancio di previsione del consiglio e per gli anni
successivi con l’apposito stanziamento previsto nel bilancio del
consiglio.
2. Nell’ambito del capitolo sono individuati articoli
corrispondenti alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 1.
3. Il segretario generale informa periodicamente l’ufficio di
presidenza sull’andamento dell’utilizzo dello stanziamento.

Art. 6
Abrogazione
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge e’
abrogata la legge regionale 5 aprile 2004, n. 20 (disciplina delle
spese di rappresentanza del consiglio regionale).
La presente legge e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 4 febbraio 2009
MART1NI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0356&tmstp=1255507370470

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 13 Modifica alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8
del 20 maggio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifica alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (norme in
materia di trasporto pubblico locale) e successive modificazioni ed
integrazioni)
1. Dopo il comma 2 dell’art. 18-bis della legge regionale n.
31/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i
seguenti:
«2-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui
all’art. 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 422/1997
e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione puo’ avviare
le procedure concorsuali per l’affidamento di servizi di trasporto
ferroviario aventi le caratteristiche di cui all’art. 18-ter, anche
nelle more del perfezionamento delle procedure di trasferimento dei
beni mobili ed immobili strumentali al servizio medesimo, trasferiti
alla Regione ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997.
2-ter. Per le funzioni istruttorie di carattere
tecnico-amministrativo finalizzate al perfezionamento delle procedure
di cui al comma 3, la Regione si avvale del soggetto aggiudicatario
del servizio di trasporto ferroviario, ferma restando l’adozione dei
provvedimenti amministrativi da parte degli enti pubblici
competenti.».
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 11 maggio 2009
BURLANDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0512&tmstp=1255513775044