REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2009, n. 5 Modifica dell’art. 14 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, ad oggetto: «Riordino e ridefinizione delle comunita’ montane», come modificato dalla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 3 del 16 febbraio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. All’art. 14, comma 1, della legge regionale n. 8 luglio 2002,
n. 12 (Riordino e ridefinizione delle comunita’ montane), come
modificato dalla legge regionale n. 27 giugno 2008, n. 19, il secondo
periodo e’ sostituito dal seguente: «Ciascun consiglio comunale
elegge, tra i propri componenti, un solo consigliere comunitario».

Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Molise.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 10 febbraio 2009
IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0271&tmstp=1255513775046

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Ricostruzione completa del testo dell’atto DECRETO 24 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 238 del 13-10-2009

Modifica del decreto 6 agosto 2004, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del discipliare di produzione della denominazione di origine protetta «Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino», registrata con regolamento (CE) n. 1236/96 della Commissione del 1 luglio 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Visto il decreto 6 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana (serie generale) n. 199 del 25 agosto 2004,
relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale
alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine protetta «Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino»
registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1°
luglio 1996;
Visto il decreto 27 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 132 del 10
giugno 2009, che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio
accordata con il suddetto decreto del 6 agosto 2004, al prodotto
ottenuto in conformita’ al disciplinare di produzione trasmesso
all’organo comunitario con nota del 15 maggio 2009, numero di
protocollo 7638;
Vista la nota del 21 settembre 2009, con la quale il Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali ha trasmesso il
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino» modificato in
accoglimento delle richieste della Commissione UE che annulla e
sostituisce quella precedentemente trasmessa con la nota del 15
maggio 2009, numero di protocollo 7638;
Ritenuta la necessita’ di riferire la protezione transitoria a
livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in
accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al
competente organo comunitario con la citata nota del 21 settembre
2009;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata
con decreto 6 agosto 2004 alla modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta «Pomodoro S.
Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino», registrata con regolamento (CE)
n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, e’ riservata al
prodotto ottenuto in conformita’ al disciplinare di produzione
consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all’indirizzo
www.politicheagricole.gov.it
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il capo Dipartimento: Nezzo

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-13&task=dettaglio&numgu=238&redaz=09A11799&tmstp=1256288754575

DICHIARAZIONE RISERVATA DELLE ATTIVITÀ EMERSE – scudo fiscale – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

L’art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102, ha previsto l’applicazione di un’imposta straordinaria sulle attività finanziarie
e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato senza l’osservanza delle disposizioni
di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
e successive modificazioni, qualora le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti
all’Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate, perché detenute in Stati dell’Unione europea
e in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio
di informazioni fiscali in via amministrativa.
Ai fini dell’operazione di emersione, i contribuenti sono tenuti a redigere una dichiarazione riservata
delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e a consegnarla all’intermediario che riceve in deposito
le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione.
La dichiarazione riservata delle attività emerse deve essere presentata dalle persone fisiche, dagli
enti non commerciali, dalle società semplici e dalle associazioni equiparate, ai sensi dell’art.
5 del TUIR, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
Sono oggetto di dichiarazione le attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello
Stato, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, senza l’osservanza delle disposizioni
di cui al citato D.L. n. 167 del 1990, per le quali è effettuato il rimpatrio e/o la regolarizzazione
a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.
Devono essere dichiarate:
a) le somme di denaro e le altre attività finanziarie (ad es. azioni e strumenti finanziari assimilati, quotati
e non quotati, quote di società ancorché non rappresentate da titoli, titoli obbligazionari, certificati
di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, indipendentemente
dalla residenza del soggetto emittente, polizze assicurative produttive di redditi di
natura finanziaria) detenute all’estero, in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo, a partire da una
data non successiva al 31 dicembre 2008, per le quali viene disposto dal contribuente il trasferimento
in Italia;
b) le somme di denaro e le altre attività finanziarie, nonché gli investimenti esteri di natura non finanziaria
(ad es. gli immobili e i fabbricati situati all’estero, gli oggetti preziosi, le opere d’arte
e gli yacht) detenuti, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, in Stati dell’Unione
Europea o in Stati aderenti allo SEE che garantiscono un effettivo scambio di informazioni
fiscali, per i quali non viene disposto dal contribuente il trasferimento in Italia.
Di seguito, il termine “rimpatrio” viene usato con riferimento alle attività di cui al punto a) e il termine
“regolarizzazione” viene usato con riferimento a quelle di cui al punto b).
I soggetti di cui al punto 2, presentano la dichiarazione riservata, indipendentemente dal rispettivo
domicilio fiscale, ad un intermediario residente in Italia o ad una stabile organizzazione in Italia di
un intermediario non residente.
Sono intermediari, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), del D.L. n. 350 del 2001:
a) le banche italiane;
b) le società d’intermediazione mobiliare previste dall’art. 1, comma 1, lett. e), del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
c) le società di gestione del risparmio previste dall’art. 1, comma 1, lett. o), del predetto testo unico, limitatamente
alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
d) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall’art. 201 del predetto testo unico;
f) la Poste italiane S.p.A.;
g) le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.
Gli intermediari devono rilasciare al soggetto dichiarante copia della presente dichiarazione, firmata
dal dichiarante e dall’intermediario.
4. Modalit
di presentazione
della dichiarazione
3. Attività oggetto
di dichiarazione
2. Chi è tenuto
a presentare
la dichiarazione
riservata
1. Premessa
1
DICHIARAZIONE RISERVATA DELLE ATTIVITÀ EMERSE
(Articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)
La dichiarazione riservata deve essere prodotta in quattro esemplari: il primo per l’intermediario, il
secondo da restituire quale ricevuta al dichiarante al momento della presentazione, il terzo e il quarto
per le eventuali esigenze dell’intermediario ai fini della documentazione delle operazioni di trasferimento
delle attività in caso di rimpatrio delle stesse.
Gli importi devono essere indicati in euro arrotondando all’unità, per eccesso se la frazione decimale
è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio:
3.230,50 diventa 3.231,00; 3.230,49 diventa 3.230,00).
Per gli importi in valuta estera, deve essere indicato il controvalore in euro applicando il tasso di
cambio individuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, con il quale è approvato
il presente modello di dichiarazione.
Nella sezione devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici ovvero la denominazione
o ragione sociale del soggetto che procede al rimpatrio e/o alla regolarizzazione. Inoltre deve essere
indicata la residenza anagrafica ovvero la sede legale del soggetto dichiarante.
I soggetti di cui all’art. 2, comma 2 bis, del TUIR, devono indicare il domicilio fiscale. Lo stesso vale
per le ipotesi di presunzione di residenza previste per i trust dall’art. 73, comma 3 del TUIR.
Il riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso da
colui che sottoscrive la presente dichiarazione (ad esempio rappresentante legale dell’ente).
Nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso da persona fisica la dichiarazione deve essere
sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante o, in mancanza,
da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto o dal rappresentante negoziale.
Devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici e la residenza del soggetto che sottoscrive
la dichiarazione e, nell’ipotesi in cui il rappresentante legale della società o dell’ente dichiarante
sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest’ultima.
Per quanto riguarda il codice di carica, lo stesso deve essere desunto dalla seguente tabella:
TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA
Nel quadro A vanno riportati i dati riepilogativi relativi all’ammontare delle attività rimpatriate e/o
regolarizzate detenute all’estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, senza
effettuare alcuna distinzione tra gli importi delle attività oggetto di rimpatrio e quelli delle attivit
oggetto di regolarizzazione.
I singoli importi delle attività rimpatriate e/o regolarizzate sono indicati nel quadro B.
Nel rigo A1 deve essere indicato il totale delle attività in denaro emerse risultante dalla colonna 5
del rigo B1.
QUADRO A
Riepilogo delle attivit
rimpatriate e/o
regolarizzate
e relativa imposta
straordinaria dovuta
1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore
di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito,
amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
3 Curatore fallimentare
4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria),
ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7 Erede
8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA e/o IRAP per conto del soggetto estinto a
seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda,
società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi,
rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del
D.L. n. 331/1993
11 Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale – periodo ante messa in liquidazione)
13 Amministratore di condominio
14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione
Dati del rappresentante
del soggetto dichiarante
Dati del dichiarante
5. Guida
alla compilazione
2
Nel rigo A2 deve essere indicato l’ammontare complessivo delle altre attività finanziarie emerse risultante
dalla colonna 5 del rigo B2.
Nel rigo A3 deve essere indicato il valore complessivo dei beni immobili e degli altri diritti immobiliari
risultante dalla colonna 5 del rigo B3.
Nel rigo A4 deve essere indicato il valore complessivo degli altri investimenti di natura non finanziaria
risultante dalla colonna 5 del rigo B4.
Nel rigo A5 deve essere indicato l’ammontare complessivo delle attività soggette al pagamento dell’imposta
straordinaria risultante dalla somma degli importi indicati nei righi A1, A2, A3 e A4.
Nel rigo A6 deve essere indicata l’imposta straordinaria dovuta. Tale imposta, che tiene conto anche
degli interessi e delle sanzioni, è pari al 50 per cento del rendimento presunto delle attività finanziarie
rimpatriate o regolarizzate. Il rendimento si presume maturato nella misura del 2 per cento
annuo per i cinque anni precedenti l’operazione di emersione.
Nel presente riquadro, il dichiarante conferisce all’intermediario l’incarico di ricevere in deposito le
attività finanziarie rimpatriate, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 1 dei righi B1 e
B2, nonché di versare l’imposta straordinaria dovuta.
Il riquadro deve essere completato con la data di presentazione e la firma del dichiarante o del suo
rappresentante.
Nella sezione devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici ovvero la denominazione
o ragione sociale dell’intermediario al quale viene presentata la dichiarazione. Inoltre, devono essere
specificati la sede sociale e l’indirizzo della filiale della banca o di altro intermediario che riceve
l’incarico.
In questo riquadro devono essere indicati il numero di moduli ed il numero di allegati di cui si compone
la dichiarazione. La firma e l’apposizione della data da parte dell’intermediario costituiscono
attestazione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Il quadro B contiene la distinta degli importi attribuiti alle attività oggetto di emersione.
Le attività devono essere innanzitutto distinte tra attività rimpatriate e attività regolarizzate.
Per quanto riguarda le attività finanziarie (righi B1 e B2), gli importi delle attività regolarizzate devono
essere distinti a seconda dell’intermediario non residente presso il quale le attività continuano ad essere
detenute. Per gli investimenti di natura non finanziaria (righi B3 e B4), gli importi delle attività regolarizzate
devono essere distinti a seconda dello Stato estero nel quale i beni o gli altri investimenti sono
ubicati o detenuti.
Rigo B1 – Denaro
In questo rigo devono essere indicate le attività in denaro emerse, suddividendole tra quelle rimpatriate
(colonna 1) e quelle mantenute in deposito all’estero (colonne 2, 3 e 4). Per queste ultime la
distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle colonne
da 1 a 4 del rigo B1 deve essere riportata nella colonna 5 del medesimo rigo.
L’ammontare complessivo delle attività in denaro emerse (colonna 5) deve essere riportato nel rigo A1.
Rigo B2 – Altre attività finanziarie
In questo rigo devono essere indicate le altre attività finanziarie emerse, diverse dal denaro, suddividendole
tra quelle rimpatriate (colonna 1) e quelle mantenute in deposito all’estero (colonne 2, 3 e 4). Per
queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati
nelle colonne da 1 a 4 del rigo B2 deve essere riportata nella colonna 5 del medesimo rigo.
L’ammontare complessivo delle altre attività finanziarie emerse (colonna 5) deve essere riportato
nel rigo A2.
Rigo B3 – Beni immobili e diritti immobiliari
In questo rigo deve essere indicato il valore dei beni immobili e degli altri diritti immobiliari regolarizzati,
suddivisi per Stato estero ove i beni sono ubicati. La somma degli importi indicati nelle colonne
da 2 a 4 del rigo B3 deve essere riportata nella colonna 5 del medesimo rigo.
Il valore complessivo dei beni immobili e diritti immobiliari (colonna 5) deve essere riportato nel rigo A3.
Rigo B4 – Altri investimenti di natura non finanziaria
In questo rigo deve essere indicato il valore degli altri investimenti esteri di natura non finanziaria
(ad esempio oggetti preziosi, opere d’arte, yacht), suddividendoli tra quelli rimpatriati (colonna 1)
QUADRO B
Distinta delle attivit
rimpatriate e/o
regolarizzate
Presentazione
della dichiarazione
riservata
Dati dell’intermediario
al quale viene
presentata
la dichiarazione
Conferimento
dell’incarico
e sottoscrizione
3
e quelli mantenuti all’estero (colonne 2, 3 e 4). Questi ultimi devono essere suddivisi per Stato estero
ove i beni sono ubicati. La somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4 del rigo B4 deve
essere riportata nella colonna 5 del medesimo rigo.
Il valore complessivo degli altri investimenti di natura non finanziaria (colonna 5) deve essere riportato
nel rigo A4.
Nel caso in cui il denaro e le altre attività finanziarie siano mantenute all’estero devono essere indicati
i dati dell’intermediario presso cui le attività regolarizzate sono detenute. In particolare devono
essere indicati la denominazione ovvero la ragione sociale dell’intermediario non residente, la
sede sociale e l’indirizzo della filiale, nonché lo Stato estero ove la filiale stessa è insediata.
Se le attività oggetto di regolarizzazione sono detenute presso più di tre intermediari esteri, ovvero
presso più di tre Stati esteri, il dichiarante deve compilare quadri B aggiuntivi, ricordando di numerare
progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del modello. In tal caso la colonna
5 “Totale” deve essere riempita esclusivamente nel primo quadro B compilato.
Per il denaro e le altre attività finanziarie oggetto di regolarizzazione, indicati nei righi B1 e B2, il
dichiarante deve allegare alla dichiarazione riservata una certificazione rilasciata dall’intermediario
non residente che attesti che le citate attività regolarizzate sono costituite in deposito presso l’intermediario
medesimo.
La casella “Comunicazione agli intermediari ex art. 14, comma 8, del D.L. n. 350/2001” deve
essere barrata qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di comunicare eventuali redditi percepiti
successivamente al 31 dicembre 2008 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata.
In tal caso il dichiarante deve comunicare per iscritto all’intermediario, contestualmente alla presentazione
della dichiarazione riservata, i redditi derivanti dal denaro e/o dalle altre attività finanziarie
rimpatriate, percepiti dal 1° gennaio 2009 e fino alla data di effettivo deposito presso un intermediario
delle attività finanziarie detenute all’estero, fornendo la provvista necessaria per il versamento
delle relative imposte.
Si precisa che in base all’art. 1, comma 2-bis, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in alternativa all’ordinaria modalit
di tassazione analitica prevista dall’art. 14, comma 8, del D.L. n. 350 del 2001, può essere utilizzato
il criterio presuntivo indicato nell’art. 6 del D.L. n. 167 del 1990.
Quest’ultima disposizione prevede che, per le somme di denaro e le altre attività finanziarie trasferite
o costituite all’estero, si presume un reddito pari al tasso ufficiale medio di sconto (ora denominato
tasso di riferimento) vigente nel periodo d’imposta. A tal fine il periodo cui fare riferimento per
l’applicazione del predetto tasso è quello intercorrente tra il 31 dicembre 2008 e la data di effettivo
deposito presso un intermediario delle attività finanziarie detenute all’estero.
Sui redditi così determinati l’intermediario applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l’aliquota del 27%.
La casella “Comunicazione agli intermediari ex art. 14, comma 5-bis, del D.L. n. 350/2001” deve
essere barrata qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di considerare il valore dichiarato
delle attività finanziarie quale costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziarie emerse diverse
dal denaro.
In questo caso, l’interessato deve compilare e sottoscrivere una comunicazione, da allegare alla dichiarazione
riservata, nella quale siano riportati i valori risultanti dalla ripartizione dell’importo complessivo
indicato nella dichiarazione medesima fra le diverse specie delle predette attività.
I valori indicati nella comunicazione saranno utilizzati per il calcolo dei redditi di capitale e delle
plusvalenze realizzati successivamente alle operazioni di emersione.
Una copia delle comunicazioni previste dall’art. 14, commi 5-bis e 8, del D.L. n. 350 del 2001,
debitamente datata e sottoscritta dall’intermediario, deve essere rilasciata al dichiarante.
L’ultimo riquadro riguarda l’attestazione che il dichiarante deve obbligatoriamente rendere, circa la
detenzione all’estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 delle attività rimpatriate
e regolarizzate. L’attestazione viene resa barrando la casella relativa alla fattispecie che interessa.
Nell’eventualità che il modello venga utilizzato sia per il rimpatrio che per la regolarizzazione
di attività detenute all’estero, devono essere barrate entrambe le caselle. Qualora sia necessario
compilare quadri B aggiuntivi, l’attestazione deve essere resa su ciascuno di essi.
Il riquadro va quindi completato apponendo la data di presentazione e la firma del dichiarante o del suo rappresentante.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 febbraio 2009, n. 42

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

Regolamento recante le modalita’ di gestione e attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Slovenia 2007 – 2013 in attuazione dell’art. 38 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (legge comunitaria 2007).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 25 febbraio 2009) IL PRESIDENTE Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; Visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999; Visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce le modalita’ di applicazione dei succitati regolamenti; Vista la decisione C (2007) 6584 della commissione delle Comunita’ europee del 20 dicembre 2007 che ha adottato il «Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia – Slovenia 2007-2013» ai fini dell’intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» in Italia e in Slovenia – codice CCI 2007 CB 163 PO 036; Vista la deliberazione 11 febbraio 2008, n. 389 con la quale la giunta regionale ha preso atto della richiamata approvazione del «Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia – Slovenia 2007-2013» da parte della Commissione europea, nel testo come rettificato dalla deliberazione della giunta regionale 21 marzo 2008, n. 656; Vista legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (legge comunitaria 2007)»; Considerato che l’art. 38 della medesima legge regionale n. 7/2008, prevede che con regolamento regionale siano disciplinate le modalita’ di gestione e attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Slovenia 2007-2013; Visto l’art. 42 dello statuto di autonomia; Visto l’art. 14 della legge regionale18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della giunta regionale 12 febbraio 2009, n. 307 che ha approvato il «Regolamento recante le modalita’ di gestione e attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Slovenia 2007 – 2013 in attuazione dell’art. 38 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (legge comunitaria 2007)»; Decreta: 1. E’ emanato il «Regolamento recante le modalita’ di gestione e attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Slovenia 2007-2013 in attuazione dell’art. 38 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (legge comunitaria 2007)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-17&task=dettaglio&numgu=40&redaz=009R0336&tmstp=1256718752733