REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 marzo 2009, n. 81

Legge regionale n. 8/2006. Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2006, n. 306 (Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l’alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli-Venezia Giulia).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 44 del 14-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 dell’8 aprile 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 concernente «Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli-Venezia Giulia»; Visto il «Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l’alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8», emanato con proprio decreto 11 ottobre 2006 n. 0306/Pres.; Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche ed integrazioni al predetto testo regolamentare, al fine di adeguarlo alle necessita’ emerse nel corso dei primi due anni della sua applicazione, con riferimento in particolare ai moduli organizzativi dei corsi (durata e tipologia) ed alle corrispondenti quote di rimborso per gli oneri sostenuti, nonche’ ai criteri di priorita’ per la concessione dei contributi relativi agli interventi per la dotazione tecnologica del sistema scolastico; Visto l’articolo 42 dello Statuto di autonomia; Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2009, n. 636; Decreta: 1. E’ emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2006, n. 306 (Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l’alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli-Venezia Giulia)», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-14&task=dettaglio&numgu=44&redaz=009R0406&tmstp=1258453311814

Regolamento (CE) n. 1101/2009 della Commissione, del 17 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

18.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 303/37

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti
(CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007
nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ), in particolare l’articolo 138,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei
risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay
round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione
dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti
e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo
regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del
regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato
del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e
dello sviluppo rurale

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:303:0037:0038:IT:PDF

Decisione del Comitato misto SEE n. 101/2009, del 25 settembre 2009, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 304/18 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.11.2009

IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 88/2009 del 3 luglio 2009 ( 1 ).
(2) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/962/CE della Commissione, del 15 dicembre 2008, recante modifica delle decisioni 2001/405/CE, 2002/255/CE, 2002/371/CE, 2002/740/CE, 2002/741/CE, 2005/341/CE e 2005/343/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti ( 2 ),
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XX dell’accordo è modificato come segue:
1) ai punti 2f (decisione 2002/371/CE della Commissione), 2i (decisione 2001/405/CE della Commissione), 2 j (decisione 2002/255/CE della Commissione), 2w (decisione 2002/740/CE della Commissione) e 2x (decisione 2002/741/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:
«— 32008 D 0962: decisione 2008/962/CE della Commissione, del 15 dicembre 2008 (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 115).»;
2) ai punti 2 q (decisione 2005/341/CE della Commissione) e 2 s (decisione 2005/343/CE della Commissione)
viene aggiunto il testo seguente:
«, modificata da:
— 32008 D 0962: decisione 2008/962/CE della Commissione, del 15 dicembre 2008 (GU L 340 del
19.12.2008, pag. 115).»
Articolo 2
I testi della decisione 2008/962/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE
della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:304:0018:0019:IT:PDF

Regolamento (CE) n. 1141/2009 della Commissione, del 26 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 312/6 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.11.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti
(CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007
nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ), in particolare l’articolo 138,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei
risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay
round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione
dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti
e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo
regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del
regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato
del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e
dello sviluppo rurale
L 312/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.11.2009

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:312:0006:0007:IT:PDF