Regolamento (CE) n. 1151/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009.

che subordina a particolari condizioni l’importazione di olio di girasole originario dell’Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali e che abroga la decisione 2008/433/CE (1)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 313/36 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28.11.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorit�
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare ( 1 ), in particolare l’articolo 53,
paragrafo 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
(1) La decisione 2008/433/CE della Commissione, del
10 giugno 2008, che subordina a particolari condizioni
l’importazione di olio di girasole originario dell’Ucraina,
o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione
da oli minerali ( 2 ), è stata adottata per proteggere
la sanità pubblica a seguito della constatazione
nell’aprile 2008 di elevati livelli di paraffina minerale
nell’olio di girasole proveniente dall’Ucraina.
(2) Le autorità ucraine hanno informato i servizi della Commissione
dell’instaurazione di un adeguato sistema di
controllo in grado di certificare che tutte le partite di
olio di girasole destinate all’esportazione nella Comunit�
europea non contengano livelli di oli minerali tali da
rendere l’olio di girasole inidoneo al consumo umano.
(3) Le particolarità di questo sistema di controllo e di certificazione
sono state valutate dai servizi della Commissione
e dagli Stati membri e discusse durante la riunione
del comitato permanente per la catena alimentare e la
salute degli animali il 20 giugno 2008. Si è concluso che
tale sistema di controllo e di certificazione poteva essere
accettato.
(4) L’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione europea
ha effettuato un’ispezione in Ucraina dal 16 al
24 settembre 2008 al fine di valutare i sistemi in funzione
per il controllo della contaminazione da olio minerale
dell’olio di girasole destinato ad essere esportato
nella Comunità ( 3 ). Il gruppo d’ispettori è giunto alla conclusione
che le autorità ucraine hanno introdotto il
nuovo sistema di controllo ufficiale per evitare la presenza
di olio minerale nell’olio di girasole destinato alla
Comunità e che detto sistema offre garanzie sufficienti a
tal fine. Tuttavia, questi risultati hanno dimostrato che la
ricerca effettuata dalle autorità ucraine non aveva rivelato
la fonte della contaminazione a causa della mancanza di
un campionamento ufficiale e del relativo follow-up.
(5) Tenuto conto del livello di rischio e conformemente
all’articolo 1, paragrafo 4, della decisione 2008/433/CE,
gli Stati membri hanno controllato tutte le partite di olio
di girasole originario dell’Ucraina per accertare che esse
non contenessero un livello inaccettabile di olio minerale
e che le informazioni figuranti nel certificato richiesto
fossero corrette. I risultati di detti controlli attestano l’accuratezza
e l’affidabilità del sistema di controllo e certificazione
istituito dalle autorità ucraine. Tutti i risultati
analitici hanno confermato l’esattezza dei livelli di olio
minerale indicati nel certificato.
(6) È opportuno stabilire che il campionamento delle partite
di olio di girasole per rilevare la presenza di olio minerale
deve essere eseguito conformemente alle disposizioni in
materia di campionamento di cui al regolamento (CE) n.
333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo
ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo
ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio,
stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti
alimentari ( 4 ) e la norma internazionale ISO 5555:2003
relativa al campionamento degli oli e grassi animali e
vegetali.
(7) Di conseguenza, è opportuno riesaminare gli attuali
provvedimenti. Dato che si tratta di modifiche sostanziali
e che le disposizioni sono direttamente applicabili e obbligatorie
in tutti i loro elementi, la decisione
2008/433/CE va sostituita dal presente regolamento,
che potrebbe essere riesaminato in un secondo tempo
sulla base delle risultanze dei controlli effettuati dagli
Stati membri.
(8) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono
conformi al parere del comitato permanente per la catena
alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo d’applicazione
Il presente regolamento si applica all’olio di semi di girasole,
greggio e raffinato, classificato al codice NC 1512 11 91 o al
codice TARIC 1512 19 90 10 (di seguito «olio di girasole»),
originario dell’Ucraina o proveniente da tale paese.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, per «paraffina minerale» si
intendono gli idrocarburi saturi nell’intervallo C10-C56 da fonti
esterne ad eccezione degli alcani C27, C29 e C31 che per l’olio
di girasole sono considerati di origine endogena.
Articolo 3
Certificazione e notifica preventiva
1. L’olio di girasole importato nella Comunità non contiene
più 50 mg/kg di paraffina minerale.
2. Ciascuna partita di olio di girasole presentata all’importazione
è corredata da un certificato conforme all’allegato, che
attesta che il prodotto non contiene più di 50 mg/kg di paraffina
minerale e da una relazione sui risultati analitici, redatta da
un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025
per l’analisi dell’olio minerale presente nell’olio di girasole, indicando
i risultati del campionamento e dell’analisi della presenza
di olio minerale, l’incertezza di misura del risultato analitico,
nonché il limite di rilevazione (LOD) e il limite di quantificazione
(LOQ) del metodo analitico.
3. Il certificato e l’acclusa relazione analitica sono firmati da
un rappresentante autorizzato del ministero della Sanità dell’Ucraina.
4. Ogni partita di olio di girasole è contraddistinta da un
codice che va indicato nel certificato sanitario, nella relazione
analitica contenente i risultati dell’analisi e del campionamento e
nei documenti commerciali che accompagnano la partita.
5. L’analisi di cui al paragrafo 2 deve essere eseguita su un
campione, prelevato conformemente alle disposizioni del regolamento
(CE) n. 333/2007 e alla norma internazionale ISO
5555:2003.
6. Almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo fisico della
partita, gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i
loro rappresentanti notificano al primo punto d’entrata la data e
l’ora previste.
Articolo 4
Controlli ufficiali
1. Le autorità competenti di uno Stato membro controllano
che ogni partita di olio di girasole presentata all’importazione
sia corredata di un certificato e di una relazione analitica a
norma dell’articolo 3, paragrafo 2.
Gli Stati membri prelevano su base aleatoria e analizzano per
accertare la presenza di paraffina minerale le partite di olio di
girasole presentate all’importazione nella Comunità, per garantire
che esse non contengano più di 50 mg/kg di paraffina
minerale.
Gli Stati membri informano la Commissione tramite il sistema
di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi di tutte le partite
nelle quali si riscontra la presenza di paraffina minerale in
quantità superiore a 50 mg/kg, tenuto conto dell’incertezza di
misura.
2. Tutti i controlli ufficiali prima che siano accettate le partite
per l’immissione in libera pratica nella Comunità sono effettuati
entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui la partita è
presentata per essere importata e fisicamente disponibile per
essere campionata.
Articolo 5
Frazionamento delle partite
Le partite non sono frazionate fino al completamento dei controlli
ufficiali da parte dell’autorità competente a norma
dell’articolo 4.
In caso di successivo frazionamento della partita, una copia dei
documenti ufficiali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, autenticati
dall’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio il
frazionamento ha avuto luogo, accompagna ciascuna frazione
della partita fino all’immissione in libera pratica.
Articolo 6
Provvedimenti in caso di non conformit�
I provvedimenti nei confronti di partite di olio di girasole non
conformi sono adottati conformemente all’articolo 19 del regolamento
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e
di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali
( 1 ).

Articolo 7
Costi
Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali, nonché dal campionamento,
dall’analisi, dall’immagazzinamento e da eventuali
provvedimenti adottati in seguito a non conformità, sono a
carico degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti.
Articolo 8
Abrogazione
La decisione 2008/433/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente
regolamento.
Articolo 9
Provvedimenti transitori
In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano
le importazioni di partite di olio di girasole originario
dell’Ucraina o proveniente da tale paese, prima del 1 o gennaio
2010, corredate del certificato previsto all’articolo 1 della decisione
2008/433/CE.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:313:0036:0039:IT:PDF

Regolamento (CE) n. 1180/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 317/28 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.12.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e
alimentari ( 1 ), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo
comma,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del
regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione
della denominazione «Marrone di Combai», presentata
dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea ( 2 ).
(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna
dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del
regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione
deve essere registrata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento
è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:317:0028:0029:IT:PDF

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2009 Disposizioni urgenti di protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 285 del 7-12-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento»
relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e
n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni
nonche’ l’art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3735
del 22 gennaio 2009 recante: «Ulteriori disposizioni di protezione
civile per fronteggiare lo stato di criticita’ conseguente ai gravi
fenomeni eruttivi connessi all’attivita’ vulcanica dell’Etna nel
territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici
concernenti la medesima area» e la nota del 16 novembre 2009 del
presidente della regione Siciliana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 dicembre 2008, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi
atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008 e la
conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3734 del 16 gennaio 2009 nonche’ la nota del presidente della regione
Siciliana del 30 settembre 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 luglio 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza, fino
al 31 luglio 2010, determinatosi nel settore del traffico e della
mobilita’ nel territorio delle province di Treviso e Vicenza e
l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15
agosto 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
quale si e’ proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001,
n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401, alla dichiarazione di grande evento per il complesso delle
iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150°
Anniversario dell’Unita’ d’Italia;
Visto l’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 novembre 2007, n. 3632 cosi’ come modificato dall’art. 8,
comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3783 del 17 giugno 2009, nonche’ la nota del 12 novembre 2009 del
Ministro per i beni e le attivita’ culturali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 marzo 2008 concernente la dichiarazione di «grande evento» in
relazione al Congresso Eucaristico Nazionale che si terra’ ad Ancona
– Osimo nel mese di settembre 2011 e la successiva ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008 e la
nota del 18 novembre 2009 del presidente della regione Marche;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606
del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni
recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a
fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle
regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana
in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e
fenomeni di combustione» e le note del prefetto di Foggia del 10
agosto 2009 e del presidente della regione Marche del 27 ottobre
2009;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 luglio 2009, con il quale e’ stato prorogato fino al 31 dicembre
2009 lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Caserta
e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla
elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini,
l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
2007, n. 3634 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche’ le
note rispettivamente del 7 ottobre e 10 novembre 2009 del Commissario
delegato per l’emergenza brucellosi e del 26 ottobre 2009 del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°
aprile 2009, n. 3752 e la nota del 16 novembre 2009 del Commissario
delegato per lo stato d’emergenza nel territorio di Cengio in ordine
alla situazione di crisi socio-ambientale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
maggio 2008, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza
in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la
regione Piemonte e la regione autonoma Valle d’Aosta il giorno 29
maggio 2008, nonche’ l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008;
Visto l’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008 e la nota della regione
Piemonte del 31 luglio 2009;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 gennaio 2008, con il quale e’ stato prorogato lo stato di
emergenza in ordine alla situazione socio-economico ambientale
determinatasi nella laguna di Marano – Grado, le ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3217 del 3 giugno 2002, n.
3382 del 18 novembre 2004, n. 3552 del 17 novembre 2006, n. 3556 del
21 dicembre 2006, n. 3602 del 9 luglio 2007, n. 3618 del 5 ottobre
2007, n. 3636 del 28 dicembre 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009,
nonche’ la nota del presidente della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia del 13 novembre 2009;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 dicembre 2008, con il quale e’ stato dichiarato, fino al 31
dicembre 2009, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani
nel territorio della regione Calabria, le ordinanze di protezione
civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1998, n. 2881
del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n.
3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002,
n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n.
3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006,
n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio
2008, n. 3690 del 4 luglio 2008, n. 3731 del 16 gennaio 2009, n. 3764
del 6 maggio 2009 e n. 3791 del 15 luglio 2009, nonche’ le note
dell’11 settembre 2009 del Commissario delegato e del 13 novembre
2009 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 gennaio 2009, con il quale e’ stato dichiarato, fino 31 dicembre
2009, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel
territorio della provincia di Palermo e nominato il prefetto di
Palermo Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei
Ministri, la richiesta del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche’ l’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3737 del 5 febbraio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
2006 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza
determinatosi nel settore del traffico e della mobilita’ nel
territorio della capitale della Repubblica, l’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006,
e successive modifiche ed integrazioni, e la nota del sindaco di Roma
– Commissario delegato del 5 novembre 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
novembre 2006 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza
in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento
Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova,
l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 5
dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni nonche’ la
richiesta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e della regione Liguria del 26 novembre 2009;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Tenuto conto della necessita’ di procedere agli adempimenti
amministrativi e contabili conseguenti alle attivita’ previste fino
alla data del 31 dicembre 2009 in relazione allo svolgimento del
«grande evento» della Presidenza italiana del Vertice G8, i soggetti
responsabili delle strutture previste dall’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2007, n. 3629, articoli 4 e
5 – anche nella qualita’ di soggetto attuatore – provvedono in regime
ordinario al completamento delle attivita’ in corso, utilizzando a
tal fine le risorse disponibili.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1 e’ autorizzato il
mantenimento, per l’anno 2010, delle contabilita’ speciali di cui
all’art. 6 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3652 del 29 gennaio 2008, aventi n. 5124 e n. 5121 ed intestate
rispettivamente al capo dell’Ufficio dello Sherpa ed al capo della
Delegazione del Ministero degli affari esteri.
3. In relazione allo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 1
i soggetti responsabili degli uffici di cui al presente articolo
continuano ad avvalersi, ove necessario, del personale operante
presso le medesime strutture, nel limite di sette unita’ per ciascuna
struttura.

Art. 2

1. Per consentire al Commissario delegato – presidente della
regione Siciliana di proseguire, in regime ordinario, nelle
iniziative dirette a fronteggiare lo stato di criticita’ conseguente
ai gravi fenomeni eruttivi connessi all’attivita’ vulcanica dell’Etna
nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici
concernenti la medesima area, il termine previsto dall’art. 1, comma
1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3735
del 22 gennaio 2009, e’ prorogato al 31 dicembre 2010.
2. Continuano ad applicarsi, per l’anno 2010, le disposizioni di
cui all’art. 1, commi 3 e 4 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3735 del 22 gennaio 2009 e successive
modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

1. Il presidente della regione Siciliana, Commissario delegato ai
sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3734/2009, e’ autorizzato ad applicare le disposizioni di
cui alla medesima ordinanza anche al fine di porre rimedio agli
eventi calamitosi verificatisi nel mese di settembre 2009 laddove
venga ravvisato un nesso di causalita’ tra detti eventi e quelli
verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008.

Art. 4

1. All’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 15 agosto 2009, n. 3802, dopo il comma 3 e’ aggiunto il
seguente: «4. E’ autorizzata l’apertura di apposita contabilita’
speciale intestata al Commissario delegato, sulla quale possono
affluire, in tutto in parte, gli importi relativi agli oneri di cui
al comma 2 del presente articolo, ivi comprese le risorse necessarie
per le spese di funzionamento della struttura commissariale».

Art. 5

1. Il Commissario delegato per i lavori di realizzazione del nuovo
auditorium di Firenze e di cui all’art. 2 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007,
cosi’ come modificato dall’art. 8, comma 1, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009,
nell’ambito delle iniziative da porre in essere per lo svolgimento
del grande evento relativo al 150° Anniversario dell’Unita’ d’Italia,
provvede ad assicurare la realizzazione dei lavori di restauro
architettonico e strutturale, nonche’ l’adeguamento strutturale e la
realizzazione degli impianti meccanici, elettrici e speciali del
complesso museale degli Uffizi di Firenze e degli interventi ad esso
strettamente correlati relativi al complesso Mozzi Bardini.
2. Per l’espletamento delle iniziative di cui al comma 1, da
espletarsi sentita la Soprintendenza per i beni architettonici,
paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Firenze, il
Commissario delegato si avvale di un soggetto attuatore, di
consulenti tecnici e provvede a nominare un soggetto di elevata e
comprovata professionalita’ con funzioni di direttore dei lavori.
3. Il soggetto attuatore di cui al comma 2 e’ autorizzato a
richiedere l’apertura di una apposita contabilita’ speciale al
medesimo intestata, nonche’ ad avvalersi di un consulente.
4. Al Commissario delegato e’ attribuito un compenso pari a quello
spettante al direttore dei lavori.
5. Il Commissario delegato e’ autorizzato ad attribuire, con
proprio provvedimento, d’intesa con il Ministro per i beni e le
attivita’ culturali, un compenso al soggetto attuatore per le
attivita’ espletate ed al consulente di cui al comma 2.
6. Per le finalita’ di cui al presente articolo la Soprintendenza
per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed
etnoantropologici di Firenze e’ autorizzata a trasferire sulla
contabilita’ speciale intestata al soggetto attuatore di cui al comma
2 le risorse finanziarie iscritte al capitolo 2811 della propria
contabilita’ speciale della medesima Soprintendenza.
7. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati
a reperire e trasferire al soggetto attuatore sulla contabilita’
speciale di cui al comma 3 eventuali risorse finanziarie pubbliche e
private per il completamento degli interventi di cui al comma 1.
8. Il soggetto attuatore provvede a rendicontare ai sensi dell’art.
5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive
modificazioni ed integrazioni.
9. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico
della contabilita’ speciale di cui al comma 3.

Art. 6 1. Dopo il comma 2 dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove non sia possibile l’utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all’art. 3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dell’ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all’approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita’ dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza e’ comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita’, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell’assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita’, la determinazione e’ subordinata, in deroga all’art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all’assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. 2-ter. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all’art. 16, della legge 7 agosto n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli. 2-quater. Il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. 2-quinquies. L’approvazione da parte del Commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilita’, urgenza ed indifferibilita’ delle opere». 2. Al comma 1 dell’art. 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008, dopo le parole «decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, art. 4» sono aggiunte le seguenti: «legge 4 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;».

Art. 7

1. Per consentire al prefetto di Foggia, soggetto attuatore ai
sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive
modificazioni ed integrazioni, di rimborsare le spese sostenute per
il superamento dell’emergenza, il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ autorizzato a
trasferire sulla sua contabilita’ speciale n. 5115 intestata al sopra
citato soggetto attuatore la somma di euro 452.222,02 a valere sulle
risorse di cui all’art. 8 della sopra citata ordinanza.
2. Il presidente della regione Marche – soggetto attuatore ai sensi
dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed
integrazioni, e’ autorizzato ad utilizzare la somma residua di euro
589.704,06 per le finalita’ di cui all’art. 1, comma 3 della sopra
citata ordinanza.
3. Allo scopo di consentire la conclusione delle attivita’ previste
dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del
28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni i soggetti
attuatori sono autorizzati ad utilizzare, fino al 30 giugno 2010, le
contabilita’ speciali aperte ai sensi dell’art. 8, comma 5,
dell’ordinanza sopra citata.

Art. 8

1. Per le finalita’ connesse alla definitiva messa in sicurezza dei
siti danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici di novembre e
dicembre 2008, con particolare riguardo all’area di piazza Dante
interessata dal crollo di un fabbricato, il capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e’ autorizzato ad assegnare al sindaco del comune di Castro (Lecce)
un contributo pari ad euro 500.000,00 a valere sul Fondo della
protezione civile, che presenta le occorrenti risorse finanziarie.
2. Il sindaco del comune di Castro provvede all’espletamento delle
iniziative di cui al comma 1 avvalendosi degli uffici comunali.
3. L’amministrazione comunale trasmette al Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una
dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle somme di
cui al comma 1.

Art. 9 1. All’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007 e’ aggiunto il seguente articolo «4-bis. Al fine di garantire l’eradicazione della brucellosi in provincia di Caserta e nelle zone limitrofe, il Commissario delegato predispone un progetto per l’implementazione delle misure di corretta prassi igienica, per la prevenzione delle malattie, il miglioramento del benessere animale e delle produzioni zootecniche negli allevamenti bufalini, in conformita’ con gli orientamenti espressi in materia dalla Commissione europea». 2. All’art. 1, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «agli stessi e’ riconosciuto il solo trattamento di missione» e’ sostituito dal seguente «agli stessi e’ riconosciuto il trattamento di missione se residente fuori regione». 3. All’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, le parole «fino ad un massimo di 20 unita’» sono sostituite dalle seguenti «fino ad un massimo di 30 unita’». 4. All’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007 e’ aggiunto il seguente alinea: «- dalle Aziende sanitarie locali della regione Campania». 5. All’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente comma «1-bis. Il comando del personale di cui al comma 1 e’ disposto previo assenso degli interessati anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita’ nel rispetto dei termini perentori previsti dall’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 6. All’art. 2, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007 le parole «nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, ovvero un’indennita’ mensile pari al 30%» sono sostituite dalle seguenti «nel limite massimo di 60 ore mensili forfettarie pro-capite, ovvero un’indennita’ mensile pari al 50%». 7. All’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente comma «2-bis. Al personale di cui al comma 1 e’ altresi’ riconosciuto il trattamento economico di missione, ove spettante, secondo la vigente normativa». 8. All’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente comma «5-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 4-bis si provvede a valere sulle risorse FAS assegnate alla regione Campania, nel limite massimo di euro 20.000.000,00».

Art. 10

1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario,
delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto
di criticita’, e di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3752, il dott. Giuseppe Romano e’
confermato, fino al 30 giugno 2010, nell’incarico di Commissario
delegato.

Art. 11

1. Al comma 1 dell’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008 dopo le parole:
«13 giugno 2008» sono aggiunte le seguenti: «e all’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009».

Art. 12 1. All’art. 9, comma 1, dell’ordinanza di protezione civile n. 3217 del 3 giugno 2002, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «dei servizi tecnici nazionali», e’ aggiunto il seguente periodo «del Consorzio per lo Sviluppo industriale dell’Aussa-Corno (Z.I.A.C.)». 2. All’art. 9, comma 3, dell’ordinanza di protezione civile n. 3217 del 3 giugno 2002, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «dodici unita’» sono sostituite dalle seguenti «tredici unita’». 3. All’art. 10, comma 2, dell’ordinanza di protezione civile n. 3217 del 3 giugno 2002, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «otto membri» sono sostituite dalle seguenti «nove membri», ed il periodo «uno dalla regione Friuli-Venezia Giulia» e’ sostituito dal seguente «due dalla regione Friuli-Venezia Giulia, di cui uno con funzioni di vice-presidente».

Art. 13

1. Al fine di assicurare il definitivo superamento della situazione
di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della
regione Calabria, il Commissario delegato, per l’espletamento delle
iniziative di cui all’art. 1, comma 2, lettera c), dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3731 del 16 gennaio 2009, e
successive modifiche ed integrazioni e’ autorizzato, ove ritenuto
necessario, a derogare all’art. 5, comma 1, lettera k), del decreto
ministeriale 17 ottobre 2007, previo esperimento della valutazione di
incidenza ed adottando ogni misura compensativa atta a garantire la
coerenza globale della rete Natura 2000.

Art. 14

1. Al fine di garantire il prosieguo delle attivita’ inerenti la
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
dell’area della discarica di Palermo in localita’ Bellolampo nonche’
delle attivita’ finalizzate all’incremento della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani nella citta’ di Palermo, e di cui
all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio
2009, n. 3737, e’ assegnata al Commissario delegato-prefetto di
Palermo, la somma di euro 2.800.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle
risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per
l’esercizio finanziario 2009 – Programma 18.9, capitolo 7503 PG01.
3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e’ autorizzato a trasferire direttamente sulla contabilita’
speciale intestata al Commissario delegato le risorse di cui al comma
1.

Art. 15

1. All’art. 1, comma 2, lett. a3) dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e successive
modificazioni ed integrazioni dopo le parole «e attivando» sono
aggiunte le seguenti parole «o prorogando» e dopo le parole «decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono aggiunte le seguenti parole
«e al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».

Art. 16 1. Al fine di garantire il prosieguo delle attivita’ inerenti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell’area interessata dallo stabilimento Stoppani nel comune di Cogoleto (Genova), sono assegnate al Commissario delegato di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2006, n. 3554 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti risorse finanziarie: quanto a euro 6.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della regione Liguria capitolo 2082; quanto a euro 4.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’esercizio finanziario 2009 – Programma 18.9, capitolo 7503 PG01. 2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Liguria sono autorizzati a trasferire le risorse di cui al comma 1 direttamente sulla contabilita’ speciale intestata al Commissario delegato e di cui all’art. 6, comma 1, della sopra citata ordinanza. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 novembre 2009 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-07&task=dettaglio&numgu=285&redaz=09A14576&tmstp=1260346141886

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 9 aprile 2009, n. 17 Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 13 del 20 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga

la seguente legge:

Visto l’art. 117, quarto comma, della Costituzione;
Vista la legge regionale n. 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);
Considerato quanto segue:
1. La situazione di incertezza che si e’ verificata in
relazione alle norme da seguire nelle aree per l’allenamento,
l’addestramento e le gare per cani in cui e’ previsto l’abbattimento
di selvaggina rende necessario e urgente stabilire un nucleo di
elementi di disciplina fondamentali per garantire omogeneita’ e
trasparenza nella gestione dell’istituto a livello regionale.
2. Il foraggiamento del cinghiale e’ una pratica diffusa che
influisce notevolmente sull’incremento numerico delle popolazioni con
conseguenze non piu’ sostenibili per il territorio
agro-silvo-pastorale regionale e con ricadute negative ingenti sulle
coltivazioni agricole. L’introduzione di un divieto generalizzato di
foraggiamento, mitigato in relazione alle attivita’ di cattura
preventivamente autorizzate e interventi di foraggiamento dissuasivo
autorizzato dalle province, si rende pertanto necessario per
contenere le popolazioni e prevenire ricadute negative sul
territorio.
Si approva la presente legge
Art. 1

Modifiche all’art. 24 della legge regionale n. 3/1994

1. Il comma 3 dell’art. 24 della legge regionale 12 gennaio 1994,
n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio»), e sostituito dal seguente:
«3. Le aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per
cani devono insistere su terreni idonei, per specifiche condizioni
ambientali, agli scopi della cinofilia venatoria. Qualora sia
previsto l’abbattimento di selvaggina, tali aree devono essere
costituite in territori di scarso rilievo faunistico.».
2. Il comma 4 dell’art. 24 della legge regionale n. 3/1994 e’
sostituito dal seguente:
«4. L’emanazione del provvedimento di cui al comma 1 e’
condizionata al consenso del proprietario o del conduttore del fondo
interessato, il provvedimento fissa tempi e modalita’ di esercizio
nonche’ le misure di salvaguardia della fauna selvatica, nell’arco
temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno».
3. Il comma 7 dell’art. 24 della legge regionale n. 3/1994 e’
sostituito dal seguente:
«7. L’addestramento, l’allenamento e le gare di cani possono
svolgersi anche su fauna selvatica naturale.».
4. Dopo il comma 7 dell’art. 24 della legge regionale n. 3/1994
e’ inserito il seguente:
«7-bis. Nelle aree addestramento, allenamento e gare per cani
con abbattimento puo’ essere esclusivamente utilizzata fauna
selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: quaglia,
fagiano, starna, pernice rossa.».
5. Dopo il comma 7-bis della legge regionale n. 3/1994 e’
inserito il seguente:
«7 ter. Fuori dal periodo di caccia aperta nelle aree di cui al
comma 7-bis l’abbattimento puo’ essere effettuato in superfici non
superiori a 50 ettari e i soggetti devono essere immessi
immediatamente prima dell’utilizzazione, muniti di anello di
riconoscimento di colore a arancione.».

Art. 2 Modifiche all’art. 32 della legge regionale n. 3/1994 1. Dopo la lettera mm) del comma 1 dell’art. 32 della legge regionale n. 3/1994 e’ aggiunta la seguente: «nn) il foraggiamento del cinghiale su tutto il territorio regionale salvo i casi strettamente connessi a operazioni di cattura autorizzate. Le province, in deroga al divieto e per comprovate esigenze, possono, sentite le organizzazioni agricole, autorizzare foraggiamento dissuasivo.».

Art. 3

Modifiche all’art. 58 della legge regionale n. 3/1994

1. Dopo la lettera q) del comma 1 dell’art. 58 della legge
regionale n. 3/1994 e’ aggiunta la seguente:
«r) sanzione amministrativa da € 400,00 a € 2.000,00 per chi
foraggia cinghiali sul territorio regionale dove non consentito da
autorizzazione provinciale rilasciata sentite le organizzazioni
agricole.».
La presente legge e’ pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 9 aprile 2009

MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0454&tmstp=1260347504104