REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 4 febbraio 2009, n. 6 Regolamento sull’incompatibilita’ e sul divieto di cumulo di impieghi.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 48 del 12-12-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 13/I-II del 24 marzso 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 209 del 26 gennaio 2009; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina l’incompatibilita’ ed il divieto di cumulo di impieghi e di incarichi per il personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti, il cui ordinamento del personale rientra nella competenza legislativa della Provincia, nel rispetto dei principi e criteri di cui all’art. 14 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, e successive modifiche. 2. Resta ferma la particolare disciplina sull’incompatibilita’ tra incarico dirigenziale ed incarichi di mandato politico locale prevista della vigente normativa provinciale. 3. Rimane salva, per la parte incompatibile con il presente regolamento, la particolare disciplina prevista per il personale del ruolo sanitario del comparto del personale del servizio sanitario provinciale.

Art. 2 Incompatibilita’ 1. Salvo i casi previsti dal presente regolamento, il rapporto di lavoro subordinato presso gli enti di cui all’art. 1, comma 1, e’ incompatibile: a) con ogni rapporto di lavoro subordinato o equiparato presso altri datori di lavoro pubblici o privati; b) con l’esercizio del commercio, dell’industria e con altre attivita’ di impresa nonche’ con qualsiasi attivita’ di lavoro autonomo o di collaborazione comunque denominata; c) con l’assunzione di cariche in societa’ costituite a scopo di lucro, quando alle relative cariche e’ connessa, anche per delega, la direttiva e remunerata amministrazione della societa’. 2. Con il rapporto di lavoro subordinato presso gli enti di cui all’art. 1, comma 1, e’ compatibile l’assunzione: a) di cariche non remunerate in societa’ cooperative, salvo il rimborso, anche forfettario, delle spese; b) di cariche in societa’ ed enti per i quali la nomina o la designazione e la determinazione dell’indennita’ di carica sono riservate alla Provincia; c) di cariche in associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro. 3. E’ comunque vietato esercitare attivita’ di qualsiasi natura che possano dar luogo a conflitti di interesse o pregiudicare il corretto adempimento dei compiti d’ufficio. 4. L’assunzione delle cariche di cui al comma 2 non e’ soggetta all’autorizzazione di cui all’art. 5.

Art. 3 Norme particolari per il personale del Corpo forestale 1. Salvo il rispetto delle norme generali sull’incompatibilita’ e sul cumulo di impieghi con l’appartenenza al Corpo forestale provinciale sono, inoltre, incompatibili le seguenti cariche ed attivita’: a) Sindaco, Assessore comunale, Presidente di comunita’ comprensoriale, di consorzio tra enti locali o di un’azienda municipalizzata; b) Presidente di un consorzio di bonifica, di un’interessenza o di un’amministrazione separata di beni di uso civico; c) membro di Giunta di un’amministrazione separata di beni di uso civico; d) Presidente provinciale o distrettuale dell’Associazione cacciatori Alto Adige o rettore di riserva di caccia; e) Comandante di un Corpo dei vigili del fuoco volontario; f) Gestore di un’acqua da pesca nell’ambito della propria circoscrizione di vigilanza. 2. Sono circoscrizioni di vigilanza di cui al comma 1, lettera f), l’Ispettorato forestale, la stazione forestale, la stazione di sorveglianza nel parco nazionale dello Stelvio ed il posto di custodia ittico-venatorio. 3. Per il personale avente la qualifica di agente di pubblica sicurezza, di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, trovano altresi’ applicazione le disposizioni speciali sull’incompatibilita’ e sul divieto di cumulo di impieghi previste per questo personale.

Art. 4

Norme particolari per il personale del Corpo permanente dei vigili
del fuoco

1. Al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco non e’
consentito ricoprire i seguenti incarichi nei corpi e nelle unioni
dei vigili del fuoco volontari: Vicecomandante, Comandante, Ispettore
di zona, Ispettore distrettuale, Vicepresidente distrettuale,
Presidente distrettuale, Vicepresidente dell’Unione provinciale e
Presidente dell’Unione provinciale. Non e’ altresi’ consentita
l’assunzione di incarichi dirigenziali in altre organizzazioni di
soccorso. Rimangono, inoltre, salve le norme generali
sull’incompatibilita’ e sul cumulo di impieghi.
2. Il Personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco puo’
aderire ad un’associazione di soccorso o ad un corpo dei vigili del
fuoco volontari, previa autorizzazione del Comandante del Corpo
permanente. L’adesione non deve pregiudicare la possibilita’ di
impiego nel Corpo permanente.
3. In ogni caso, il personale del Corpo permanente dei vigili del
fuoco non puo’ essere impiegato in altre operazioni di soccorso sei
ore prima dell’inizio del servizio.

Art. 5 Autorizzazione all’esercizio di un’attivita’ lucrativa 1. Previa autorizzazione, e’ consentito esercitare ogni forma di attivita’ lucrativa o comunque remunerata, incluse le cariche in societa’ a scopo di lucro, nel rispetto dei seguenti limiti: a) l’attivita’ puo’ essere svolta solamente al di fuori dell’orario di lavoro; b) non e’ consentito l’uso delle strutture e dei mezzi dell’amministrazione di appartenenza; c) i relativi proventi lordi, rilevanti ai fini dell’imposta dei redditi delle persone fisiche, non possono superare il 30 per cento dello stipendio annuo lordo in godimento a tempo pieno, tenendo conto degli elementi retributivi spettanti, esclusi il compenso per lavoro straordinario e l’indennita’ di missione; d) l’impegno settimanale non puo’ superare il 20 per cento dell’orario di lavoro settimanale a tempo pieno; e) le relative attivita’ non possono dare luogo a conflitti di interesse o pregiudicare il corretto adempimento dei compiti d’ufficio. 2. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1, il personale comunica annualmente all’amministrazione, entro il termine e secondo le modalita’ stabilite dalla stessa, i proventi lordi dell’attivita’ autorizzata. 3. Lo svolgimento di un’attivita’ lucrativa puo’ essere autorizzato anche in caso di assenza retribuita e in caso di assenza non retribuita. 4. In caso di assenza non retribuita per particolari motivi personali o di sospensione cautelare disciplinare senza assegno alimentare, puo’ essere autorizzato, per un limitato periodo, lo svolgimento di una seconda attivita’, anche a tempo pieno, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante una situazione di sopravvenuto ed imprevisto disagio personale. 5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo nonche’ in caso di possibile conflitto di interesse o di possibile pregiudizio al corretto adempimento dei compiti d’ufficio, l’autorizzazione e’ immediatamente revocata. Il personale informa in ogni caso immediatamente il diretto superiore nonche’ la ripartizione competente per il personale. 6. Le autorizzazioni previste dal presente regolamento sono rilasciate dal direttore preposto alla struttura competente per il personale, sentito il direttore di ripartizione o equiparato preposto. 7. Lo svolgimento di un’attivita’ lucrativa senza autorizzazione o in violazione dei limiti e degli obblighi stabiliti dal presente regolamento comporta, ai sensi e nei limiti stabiliti dal competente contratto collettivo, l’applicazione di sanzioni disciplinari. I proventi percepiti senza autorizzazione e quelli che superano il limite previsto dal presente articolo spettano, nella misura stabilita dal contratto collettivo, all’Amministrazione di appartenenza.

Art. 6

Lavoro a tempo parziale e cumulo di impieghi

1. Le disposizioni sull’incompatibilita’ di cui all’art. 2, comma
1, non trovano applicazione nei confronti del personale assunto
dall’amministrazione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un
periodo determinato, per la copertura di posti riservati
preventivamente ad esperti esterni.
2. Il personale assunto in servizio per la copertura di posti a
tempo parziale puo’ essere autorizzato a svolgere una seconda
attivita’ lucrativa, anche alle dipendenze di terzi.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al
personale che, in seguito al passaggio ad un rapporto di lavoro a
tempo parziale, non ottenga il ripristino del rapporto di lavoro a
tempo pieno.
4. Lo svolgimento della seconda attivita’ di lavoro prevista al
presente articolo presuppone che tale attivita’ non arrechi
pregiudizio alle esigenze di servizio e sia compatibile con
l’attivita’ istituzionale dell’amministrazione.
5. Non appena l’amministrazione offre la possibilita’ di un
rapporto di lavoro a tempo pieno a condizioni non disagiate, trovano
applicazione le norme sull’incompatibilita’ per il lavoro a tempo
pieno.

Art. 7

Attivita’ connesse con i compiti istituzionali e remunerate da terzi

1. Al personale che, in connessione con i compiti istituzionali,
svolge saltuariamente attivita’ remunerate all’amministrazione da
terzi, puo’ essere assegnata un’indennita’ di istituto, tenendo conto
dell’ammontare dei compensi percepiti dall’amministrazione e delle
risorse impiegate dalla stessa per la relativa attivita’.

Art. 8

Conferimento di incarichi a personale collocato a riposo

1. Al personale collocato in pensione anticipata di anzianita’
prima del raggiungimento dei limiti di eta’ previsti dalla vigente
normativa provinciale per il collocamento a riposo d’ufficio, non
possono essere conferiti, nel quinquennio successivo alla cessazione
dal servizio, incarichi retribuiti da parte degli enti di cui
all’articolo 1, comma 1.
2. Al fine di garantire per indifferibili esigenze di servizio il
regolare svolgimento dell’attivita’ istituzionale e’ consentito
conferire un incarico retribuito di breve durata al personale che ha
gia’ svolto l’attivita’ medesima ed e’ in possesso della specifica
competenza non altrimenti reperibile a breve all’interno e all’estero
dell’amministrazione.

Art. 9

Anagrafe delle prestazioni

1. Ai fini della compiuta attuazione dell’anagrafe delle
prestazioni, i soggetti pubblici e privati che conferiscono un
incarico ad un dipendente degli enti di cui all’art. 1 sono tenuti ad
informare immediatamente l’amministrazione di appartenenza, nonche’ a
trasmettere alla stessa la documentazione fiscale sui compensi
corrisposti, salvo che vi abbia gia’ provveduto il personale
interessato.
2. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui al
comma 1, gli enti trasmettono le autorizzazioni previste dal presente
regolamento anche ai soggetti committenti.

Art. 10

Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) il comma 2 dell’art. 7 del decreto del Presidente della
Provincia 23 marzo 2001, n. 11;
b) l’art. 24 del decreto del Presidente della Provincia del 11
settembre 2003, n. 36;
c) gli artt. 56, 57, 58, 59, 60 e 61 della legge provinciale 3
luglio 1959, n. 6.
Le qualifiche relative a persone fisiche, che nella presente
legge compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a
persone di sesso femminile e maschile.
Per l’utilizzo delle qualifiche in riferimento a persone
concrete, andra’ sempre usato il genere grammaticale corrispondente.
Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di
farlo osservare.
Bolzano, 4 febbraio 2009

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2009, registro 1, foglio 5

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2009, registro 1, foglio 5

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-12&task=dettaglio&numgu=48&redaz=009R0368&tmstp=1260865246976

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA LEGGE REGIONALE 4 giugno 2009, n. 11 Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 49 del 19-12-2009

(Pubblicata nel I S.O. al Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 10 giugno 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Semplificazione delle procedure contributive
in materia di opere pubbliche

1. Per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 gli incentivi per
opere pubbliche previste da normative regionali di settore sono
assegnati, prioritariamente, nella misura del 70 per cento per lavori
di importo complessivo fino a 500.000 euro e, nella misura del
restante 30 per cento, per lavori di importo complessivo superiore a
500.000 euro, che siano cantierabili entro centoventi giorni dalla
data in cui sono disponibili i finanziamenti. Un’opera si considera
cantierabile in presenza del progetto definitivo approvato e
corredato delle autorizzazioni previste.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli
interventi finanziati nell’ambito di programmi e iniziative
comunitarie, nell’ambito dei programmi attuativi regionali e
nazionali finanziati con le risorse del Fondo aree sottoutilizzate
(FAS), nonche’ agli interventi finanziati a valere sugli articoli 15
e 15-bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei
Consorzi di sviluppo industriale), sull’art. 8 della legge regionale
25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione
economica nei territori montani), e sull’art. 161 della legge
regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e
nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, della viabilita’,
dell’edilizia, scolastica, sociale e sanitaria.
3. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere
anticipazioni finanziarie ai soggetti di cui all’art. 3, commi 1 e 2,
della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei
lavori pubblici), ai fini della predisposizione della progettazione
definitiva relativa a lavori di importo complessivo fino a 1 milione
di euro, con priorita’ per il completamento di opere gia’ avviate,
nonche’ per opere di edilizia scolastica, di’ risparmio energetico,
di adeguamento alle norme antisismiche e di abbattimento delle
barriere architettoniche.
4. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 3 sono concesse
con procedimento a sportello in un’unica soluzione, sono erogate
nella misura del 95 per cento delle spese di progettazione con il
provvedimento di concessione e sono restituite, senza interessi,
entro un mese dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto
dei lavori, dal soggetto beneficiario che, contestualmente, provvede
alla consegna di una copia del progetto. Il mancato rispetto degli
obblighi del beneficiario comporta la restituzione dell’anticipazione
finanziaria e il pagamento degli interessi legali dalla data di
erogazione dell’anticipazione, nonche’ l’esclusione da ulteriori
anticipazioni finanziarie ai sensi del presente articolo. Su
richiesta motivata del soggetto beneficiario, l’organo concedente
puo’ concedere una proroga del termine per la restituzione
dell’anticipazione e per la consegna di copia del progetto o, previa
deliberazione della Giunta regionale, fissarne uno nuovo.
5. Alla legge regionale n. 14/2002 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 8 dell’art. 8 e’ aggiunto il seguente periodo:
«Per i suddetti lavori, di importo inferiore a 200.000 euro e per
i quali sia allegata una relazione descrittiva dell’intervento,
l’approvazione dell’elenco annuale dei lavori di cui all’art. 7
sostituisce l’approvazione del progetto preliminare.»;
b) dopo il comma 9-bis dell’art. 9 sono inseriti i seguenti:
«9-ter. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9-bis sono affidati
preferibilmente con il criterio dell’offerta economicamente piu’
vantaggiosa di cui all’art. 17.
9-quater. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9-bis possono essere
affidati con il criterio del prezzo piu’ basso ove ritenuto
motivatamente piu’ adeguato dalla stazione appaltante rispetto al
criterio di cui al comma 9-ter.
9-quinquies. Per l’affidamento degli incarichi di cui ai commi 9
e 9-bis le stazioni appaltanti devono, preferibilmente, utilizzare le
tariffe professionali previste per le categorie interessate quale
criterio o base di riferimento per la determinazione dell’importo da
porre a base dell’affidamento.»;
c) alla lettera b) del comma 1 dell’art. 17 prima della parola
«con» e’ inserita la seguente: «preferibilmente»;
d) dopo il numero 8) del comma 3 dell’art. 17 e’ inserito il
seguente:
«8-bis) innovazione tecnologica o di processo nell’opera da
realizzare;»;
e) al comma 3 dell’art. 22 dopo le parole «procedura negoziata»
sono inserite le seguenti: «di importo superiore a 500.000 euro»;
f) al comma 1 dell’art. 50 dopo l’ultimo periodo e’ aggiunto il
seguente: «La Giunta regionale puo’ approvare il programma triennale
dei lavori pubblici e l’elenco annuale di cui all’art. 7 anche per
stralci successivi, in relazione alle esigenze di operativita’ di
ogni singolo settore.»;
g) al comma 4 dell’art. 50 dopo le parole «per materia» sono
aggiunte le seguenti: «e, nel caso di delegazione amministrativa
intersoggettiva, al soggetto delegatario»;
h) al comma 5 dell’art. 51 prima delle parole «La deliberazione
di cui al comma 4» sono inserite le seguenti: «Qualora il delegatario
non sia gia’ stato individuato in sede di approvazione del programma
triennale di cui all’art. 7,»;
i) dopo la lettera a) del comma 7 dell’art. 51 e’ inserita la
seguente:
«a-bis) l’eventuale approvazione, a cura del soggetto
delegatario, del progetto preliminare;»;
j) il comma 1 dell’art. 56 e’ sostituito dal seguente:
«1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all’art.
3, commi 1 e 2, e’ disposta in via definitiva sulla base del progetto
preliminare. L’importo del finanziamento e’ commisurato alla spesa
risultante dal quadro economico dell’opera. Per specifici lavori
individuati dalla Giunta regionale, la concessione del finanziamento
e’ disposta in via definitiva, sulla base di un programma operativo
di’ intervento che definisce i bisogni, gli obiettivi che si
intendono raggiungere, la tipologia dell’intervento, i tempi di
realizzazione e la spesa preventivata.»;
k) il comma 2 dell’art. 56 e’ sostituito dal seguente:
«2. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono
commisurati alle aliquote percentuali dell’ammontare dei lavori e
delle acquisizioni degli immobili di progetto; le aliquote sono
determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, dal
decreto del Presidente della Regione del 20 dicembre 2005, n. 453
(Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di
collaudo), tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe
professionali. Gli incentivi ammissibili per imprevisti, premi di
accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari non
possono complessivamente eccedere l’aliquota massima del 10 per cento
dell’ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di
progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non
possono eccedere complessivamente l’aliquota massima del 5 per cento
dell’ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di
progetto.»;
l) dopo il comma 6-bis dell’art. 56 e’ aggiunto il seguente:
«6-ter. Per i lavori di importo inferiore a i milione di euro, la
concessione del finanziamento e’ disposta, in via definitiva, sulla
base di uno studio di fattibilita’ certificato dal responsabile del
procedimento comprendente, quale parte integrante, il quadro
economico dell’opera.»;
m) dopo il comma 5 dell’art. 68 e’ aggiunto il seguente:
«5-bis. Qualora non ricorra la necessita’ espropriativa, per le
opere finanziate ai sensi dell’art. 56, la fissazione dei termini di
inizio e fine lavori, nonche’ la concessione di un’eventuale proroga
spettano all’organo concedente il contributo. I termini possono
essere prorogati un’unica volta e comunque in misura non superiore al
40 per cento del termine inizialmente previsto. In caso di mancato
rispetto del termine finale, l’organo concedente, su istanza del
beneficiario, puo’, in presenza di motivate ragioni, confermare il
contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori,
ovvero confermare il contributo quando i lavori siano gia’ stati
ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell’interesse
pubblico.».
6. I rientri delle anticipazioni confluiscono nel bilancio
regionale con vincolo di destinazione a ulteriori predisposizioni di
progetti. L’iscrizione nello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale per tali finalita’ viene effettuata con la legge
di assestamento del bilancio dell’anno successivo all’avvenuta
riscossione.
7. Per le finalita’ previste dal comma 4 e’ autorizzata la spesa
di 1.500.00 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 3
ottobre 2.2007 e del capitolo 7010 di nuova istituzione nello stato
di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione «Spese
per anticipazioni finanziarie agli enti pubblici per la
predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi di lavori
pubblici» e con lo stanziamento di 1.500.000 euro per l’anno 2009.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si
provvede mediante storno a carico delle seguenti unita’ di bilancio e
capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 per
l’importo a fianco di ciascuno elencati:
a) unita’ di bilancio 2.4.2.1053 – capitolo 2295 per 800.000
euro per l’anno 2009;
b) unita’ di bilancio 5.1.1.1088 – capitolo 6037 per 460.000
euro per l’anno 2009;
c) unita’ di bilancio 4.5.2.1081 – capitolo 3870 per 220.000
euro per l’anno 2009;
d) unita’ di bilancio 10.1.1.1163 – capitolo 9039 per 20.000
euro per l’anno 2009.
9. In relazione ai rientri previsti dal comma 6 e’ istituito «per
memoria» all’unita’ di bilancio 3.2.132 il capitolo 40 dello stato di
previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni
2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione
«Rientri delle anticipazioni finanziarie concesse agli enti pubblici
per la predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi di lavori
pubblici».
10. Dopo il comma 6-quater dell’art. 2 della legge regionale 29
ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento
dei Consorzi di bonifica, nonche’ modifiche alle leggi regionali n.
9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle
acque, n. 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, n.
28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni
d’acqua e n. 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), e’
aggiunto il seguente:
«6-quinquies. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a
costituire, modificare o estinguere, in nome e per conto della
Regione, diritti di servitu’ di acquedotto o diritti di servitu’
comunque connessi con l’esercizio delle proprie finalita’
istituzionali.».

Art. 2

Modifiche alla legge regionale n. 13/2005

1. Alla legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del
servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali
ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36
«Disposizioni in materia di risorse idriche»), sono apportate le
seguenti modifiche:
a) dopo il comma 13 dell’articolo 11 e’ inserito il seguente:
«13-bis. Nelle more di applicazione dell’art. 28 e comunque entro
il 31 dicembre 2010, Puo’ essere disposto il trasferimento di
personale alle Autorita’ d’ambito da parte delle Province, dei Comuni
e dei Consorzi di bonifica di cui le stesse Autorita’ si sono avvalse
per l’espletamento delle loro funzioni. In tale ipotesi deve essere
assicurato al personale trasferito il mantenimento della qualifica
professionale e del livello di inquadramento corrispondente a quello
posseduto al momento del trasferimento.»;
b) dopo il comma 2 dell’art. 12 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Le Autorita’ d’ambito sono autorita’ espropriante ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita’), e del decreto
legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita’), e successive
modifiche, per la realizzazione delle opere pubbliche previste nei
loro programmi di intervento di cui al comma 2. Per tali opere le
funzioni di autorita’ espropriante possono essere delegate
dall’Autorita’ ai soggetti gestori di ciascun ambito territoriale
ottimale cosi’ come previsto dall’art. 6, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 327/2001. Per tali opere la
dichiarazione di pubblica utilita’ disposta ai sensi dell’art. 67
della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei
lavori pubblici), e successive modifiche, puo’ essere assentita senza
la preventiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. In
tal caso l’approvazione del progetto da parte del Comune
territorialmente competente costituisce, se necessaria, variante allo
strumento urbanistico senza la necessita’ dell’approvazione
regionale. Fermo restando quanto previsto dal Capo IV del decreto del
Presidente della Repubblica n. 327/2001, cosi’ come modificato dal
decreto legislativo n. 302/2002, le comunicazioni e le notifiche in
esso previste possono essere effettuate mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, con eccezione di quanto previsto all’art. 23,
comma 1, lettera g), del medesimo decreto, in ordine all’obbligo
della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme
degli atti processuali civili.»;
c) dopo il comma 5 dell’art. 24 e’ inserito il seguente:
«5-bis. Le Autorita’ d’ambito, limitatamente alla realizzazione
di opere pubbliche o di pubblica utilita’ previste nei loro programmi
di intervento di cui all’art. 12, comma 2, possono indire Conferenze
di servizi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso), e successive modifiche. I compiti di cui al
presente comma possono essere delegati dalle Autorita’ ai soggetti
gestori di ciascun ambito territoriale ottimale.».

Art. 3

Disposizioni in materia di tariffe
dell’autorizzazione integrata ambientale

1. Sono ridotte del 50 per cento le tariffe stabilite dagli
allegati I, II e III del decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalita’ anche
contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai
controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59),
e applicate ai sensi dell’art. 6, comma 23, della legge regionale 18
gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), per l’istruttoria nei
casi:
a) di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA);
b) di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 7,
comma 8, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione
integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento);
c) di rinnovo dell’autorizzazione;
d) di nuovo rilascio dell’autorizzazione a seguito di modifica
sostanziale;
e) di riesame dell’autorizzazione che dia luogo a modifica
sostanziale;
f) di aggiornamento dell’autorizzazione a seguito di modifica
non sostanziale e di riesame dell’autorizzazione che dia luogo a
modifica non sostanziale.
2. Sono ridotte del 50 per cento le tariffe stabilite
dall’allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008 e applicate
ai sensi dell’art. 6, comma 23, della legge regionale n. 2/2006,
relative ai controlli di ARPA consistenti nelle attivita’ di verifica
del corretto posizionamento, funzionamento, taratura, manutenzione
degli strumenti, di verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati
di effettuare le misure previste nel piano di monitoraggio, di
verifica della regolare trasmissione dei dati, di verifica della
rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai
contenuti dell’autorizzazione e di verifica presso lo stabilimento
dell’osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute
nell’autorizzazione integrata ambientale.
3. Sono ridotte del 65 per cento le tariffe di cui al comma 2
relative agli impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di
suini di cui al punto 6.6 dell’allegato I al decreto legislativo n.
59/2005.
4. Le percentuali di riduzione delle tariffe di cui ai commi 1 e
2 sono aumentate del 5 per cento nel caso di imprese certificate UNI
EN ISO 14001 e del 10 per cento nel caso di imprese in possesso della
registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativo
all’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario
di ecogestione e audit. Tali ulteriori riduzioni della tariffa non
sono tra loro cumulabili.
5. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definite le
linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto
ministeriale 24 aprile 2008.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle tariffe gia’ versate alla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell’art. 6, comma 23, della legge regionale
n. 2/2006.
7. Ai fini di cui al comma 6, l’Amministrazione regionale e’
autorizzata a restituire, senza interessi, le quote delle tariffe
versate in eccedenza agli aventi diritto.
8. Gli aventi diritto alla restituzione trasmettono al Servizio
competente in materia di autorizzazione integrata ambientale, entro
il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di
cui al comma 5, l’istanza di restituzione recante la quantificazione
dell’importo a essi spettante, determinato dalla differenza fra
l’ammontare gia’ versato e quello dovuto, ricalcolato in base alle
linee guida di cui al comma 5 e con l’applicazione della percentuale
di cui ai commi 1, 2 e 4, nonche’ l’indicazione delle modalita’ di
accreditamento di tale somma.
9. Al comma 25 dell’art. 6 della legge regionale n. 2/2006 le
parole «da una convenzione» sono sostituite dalle seguenti: «con
deliberazione della Giunta regionale».
10. L’istanza di cui al comma 8 e’ corredata della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta’ di cui all’art. 2, comma 1, del
decreto ministeriale 24 aprile 2008. I moduli dell’istanza e della
dichiarazione sostitutiva sono pubblicati sul sito internet della
Regione.
11. Per le finalita’ previste dal comma 7, relativamente alle
istruttorie di cui ai commi 1 e 4, e’ autorizzata la spesa di 500.000
euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 2.4.1.2060 e
del capitolo 2320 di nuova istituzione nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009, con la denominazione «Restituzione agli
aventi diritto delle somme versate in eccedenza sulle tariffe
previste per istruttorie connesse all’autorizzazione integrata
ambientale» e con lo stanziamento di 500.000 euro per l’anno 2009.
12. Per le finalita’ previste dal comma 7, relativamente ai
controlli di cui ai commi 2, 3 e 4, e’ autorizzata la spesa di 10.000
euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 2.4.1.2060 e
del capitolo 2330 di nuova istituzione nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009, con la denominazione «Restituzione agli
aventi diritto delle somme versate in eccedenza sulle tariffe
previste per attivita’ di controllo connesse all’autorizzazione
integrata ambientale» e con lo stanziamento di 10.000 euro per l’anno
2009.
13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 11 e 12 si
provvede mediante storno a carico delle unita’ di bilancio e dei
capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 per
l’importo a fianco di ciascuno elencati:
a) unita’ di bilancio 11.4.1.1192 – capitolo 2223 per 500.000
euro per l’anno 2009;
b) unita’ di bilancio 11.4.1.1192 – capitolo 2323 per 10.000
euro per l’anno 2009.

Art. 4

Modifiche alla legge regionale n. 17/2008
e alla legge regionale n. 30/2007

1. Al comma 10 dell’art. 4 della legge regionale 30 dicembre
2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), le parole «Comune di Tarvisio»
sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario per il
recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil istituito con
legge regionale n. 2/1999».
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui
all’art. 4, comma 10, della legge regionale n. 17/2008, come
modificato dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio
2.2.2.1047 e al capitolo 9118 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009 nella cui denominazione le parole «al Comune di Tarvisio»
sono sostituite dalle seguenti: «al Commissario straordinario».
3. In via di interpretazione autentica dell’art. 5, comma 20,
della legge regionale n. 17/2008, il finanziamento straordinario al
Comune di Trieste per le attivita’ di recupero, restauro e
manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa di Sant’Antonio
Taumaturgo di Trieste si intende finalizzato anche al sollievo e alla
riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per
l’ammortamento del mutuo contratto per le attivita’ medesime.
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al
comma 3 fanno carico all’unita’ di bilancio 3.5.2.1118 e al capitolo
3445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
5. In via di interpretazione autentica dell’art. 4, commi 8 e 9,
della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale
2008), i contributi pluriennali al Comune di Trieste, parte
dell’accordo di programma di cui all’art. 4, comma 8, della legge
regionale n. 30/2007, per la realizzazione di interventi di
impiantistica sportiva nelle aree di proprieta’ comunale, si
intendono finalizzati anche al sollievo e alla riduzione degli oneri,
in linea capitale e interessi, per l’ammortamento del mutuo contratto
per gli interventi medesimi.
6. Gli oneri derivanti dell’applicazione del disposto di cui al
comma 5 fanno carico all’unita’ di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo
6156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.

Art. 5 Interpretazione autentica dell’art. 161 della legge regionale n. 2/2002 concernente contributi per infrastrutture turistiche 1. In via di interpretazione autentica dell’art. 161, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi anche a favore di altri enti a carattere privato diversi dalle associazioni senza fine di lucro, ma che appartengono alla categoria delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), cosi’ come definite dall’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale), e purche’ l’investimento proposto persegua la finalita’ dell’accrescimento del patrimonio pubblico. 2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all’unita’ di bilancio 1.3.2.1020 e al capitolo 9273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 nella cui denominazione dopo le parole «di associazioni senza fini di lucro» sono aggiunte le seguenti: «nonche’ di altri enti a carattere privato che appartengono alla categoria delle ONLUS».

Art. 6

Finalita’ e ambito di applicazione

1. Le norme del presente capo hanno lo scopo di accelerare la
realizzazione di opere regionali di interesse strategico, nonche’ di
dotare la Regione di strumenti che ne facilitino la realizzazione.
2. Fino al completamento della riforma urbanistica e all’entrata
in vigore del nuovo strumento di pianificazione generale regionale,
la Regione dichiara l’interesse strategico delle opere regionali
relative alle infrastrutture di trasporto, della mobilita’ e della
logistica, nonche’ di quelle previste in piani o programmi di settore
oppure di interventi singoli con le modalita’ e per gli effetti delle
disposizioni che seguono.
3. La Giunta regionale, ai fini e per gli effetti del comma 2,
approva in via preliminare l’elenco delle opere per le quali intende
dichiarare l’interesse strategico entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della presente legge e lo sottopone al
Consiglio delle Autonomie locali per l’intesa di cui all’art. 36
della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme
fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel
Friuli-Venezia Giulia), e alla competente Commissione consiliare per
l’acquisizione del parere vincolante da rendersi entro trenta giorni
dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal
parere. Acquisiti gli atti d’intesa e il parere della Commissione
consiliare, la Giunta regionale approva in via definitiva l’elenco
delle opere d’interesse strategico.

Art. 7

Opere nel settore delle infrastrutture di trasporto,
della mobilita’ e della logistica

1. Gli atti di pianificazione del Sistema dei trasporti, oltre a
produrre gli effetti di cui all’art. 3-bis, comma 2, della legge
regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo
n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale,
trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e
viabilita’), prevalgono dalla data di efficacia degli stessi sulle
previsioni dello strumento urbanistico generale comunale e sui piani
di cui al capo Il della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5
(Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attivita’ edilizia e del
paesaggio), anche nelle more del loro recepimento nello strumento di
pianificazione generale regionale.
2. A decorrere dalla data di efficacia degli atti di
pianificazione di cui al comma 1 e’ sospesa ogni determinazione
comunale sulle domande di rilascio dei titoli abilitativi edilizi che
siano in contrasto con le previsioni degli atti di pianificazione
stessi, limitatamente alle aree individuate per la realizzazione
delle opere medesime, per il periodo massimo di tre anni.
3. Il Comune adegua il proprio strumento di pianificazione
generale, territoriale e urbanistica agli atti di pianificazione di
cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di efficacia degli
stessi.
4. La Regione, nel rispetto del principio di leale
collaborazione, esercita il potere sostitutivo sul Comune, nel caso
in cui vi sia una accertata e persistente inattivita’ nell’esercizio
delle funzioni pianificatorie rese obbligatorie in forza della
presente legge.
5. Ai fini di cui al comma 4 la Giunta regionale assegna all’ente
inadempiente, mediante diffida, un congruo termine per provvedere,
comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da
ragioni d’urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito il
Comune interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva
dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.
6. L’approvazione del progetto preliminare di opere dichiarate di
interesse strategico costituisce, ove necessario, variante allo
strumento urbanistico comunale dalla data della notifica
dell’approvazione stessa al Comune territorialmente interessato.
7. Il progetto definitivo delle medesime opere e’ approvato a
seguito della determinazione favorevole della conferenza di servizi,
resa con le modalita’ di cui agli articoli 22 e seguenti della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L’approvazione
del progetto definitivo costituisce accertamento di conformita’
urbanistica e comporta la dichiarazione di pubblica utilita’ dei
relativi lavori.
8. La pubblicazione del progetto dell’atto di pianificazione di
cui al comma 1, disposta nel rispetto delle norme di settore e
integrata dall’affissione all’Albo del Comune interessato e dalla
pubblicazione sul sito internet della Regione, assolve agli
adempimenti di pubblicita’ previsti dall’articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 327/2001.
9. Ferme restando le disposizioni normative a tutela della
concorrenza, sono ridotti del 50 per cento i termini previsti dai
singoli procedimenti di competenza della Regione e degli Enti locali
correlati alla realizzazione delle opere strategiche regionali.
10. Nelle more dell’efficacia degli atti di pianificazione del
Sistema dei trasporti i Comuni possono variare lo strumento
urbanistico generale per adeguarlo alle previsioni del Sistema
infrastrutturale dei trasporti contenute nel Piano urbanistico
regionale generale (PURG) e nelle sue varianti, nonche’ all’intesa
Stato-Regione Friuli-Venezia Giulia di cui all’art. 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture
ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il
rilancio delle attivita’ produttive).

Art. 8

Opere previste da altri atti di pianificazione
e programmazione

1. La Giunta regionale delibera motivatamente, secondo le
procedure di cui all’art. 6, comma 3, la dichiarazione di interesse
strategico regionale delle opere incluse in atti pianificatori e
programmatori di settore. Tale deliberazione e’ pubblicata per
estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Gli interventi inclusi in atti pianificatori o programmatori
regionali di settore, dichiarati di interesse strategico ai sensi
dell’art. 6, comma 3, prevalgono sulle previsioni dello strumento
urbanistico generale comunale e sui piani territoriali infraregionali
disciplinati dall’art. 14 della legge regionale n. 5/2007 qualora
nella procedura di formazione del piano o programma sia garantita la
partecipazione del pubblico e degli enti locali interessati.
3. Il responsabile del procedimento adotta, per le finalita’ di
cui al comma 2, gli atti necessari a garantire la partecipazione del
pubblico e degli Enti locali interessati a integrazione delle norme
procedurali di formazione del piano o programma qualora queste non
prevedano in modo esplicito le richieste forme partecipative.
4. Alla deliberazione della Giunta regionale di cui all’art. 6,
comma 3, sono allegati gli elaborati tecnici necessari alla
localizzazione degli interventi del piano o del programma nello
strumento urbanistico generale comunale.
5. La pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e la
notifica al Comune interessato del provvedimento di approvazione del
piano o programma determinano gli effetti di cui all’art. 7, commi 2,
8 e 9. 6. L’approvazione del progetto preliminare e del progetto
definitivo delle opere di cui al presente articolo da parte della
conferenza di servizi secondo le modalita’ previste dagli articoli 22
e seguenti della legge regionale n. 7/2000 produce gli effetti
previsti, rispettivamente, dai commi 6 e 7 dall’art. 7.

Art. 9 Opere strategiche puntuali 1. La Giunta regionale puo’ deliberare motivatamente, su richiesta dei Comuni interessati, previa conforme deliberazione dei Consigli comunali, e secondo le procedure di cui all’art. 6, comma 3, la dichiarazione di interesse strategico regionale di interventi puntuali che richiedono una tempestiva realizzazione dei lavori qualora non siano utilmente esperibili le procedure ordinarie di legge. 2. La deliberazione di cui al comma 1 comprende gli elaborati tecnici necessari alla localizzazione nello strumento urbanistico comunale degli interventi previsti dal progetto di interesse strategico regionale ed e’ pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e all’Albo pretorio del Comune interessato. 3. La deliberazione di cui al comma 1 prevale sulle destinazioni d’uso dello strumento urbanistico generale comunale e produce gli effetti di cui all’art. 7, commi 2, 6, 8 e 9. 4. L’approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo delle opere di cui al presente articolo da parte della conferenza di servizi secondo le modalita’ previste dagli articoli 22 e seguenti della legge regionale n. 7/2000 produce gli effetti previsti, rispettivamente, dai commi 6 e 7 dell’art. 7.

Art. 10

Procedure di accelerazione straordinarie

1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, Province, Comuni, Consorzi di bonifica, Comunita’ montane e
Autorita’ d’ambito o i soggetti gestori dalle stesse delegati inviano
alla Protezione civile della Regione l’elenco delle opere in corso di
progettazione preliminare o definitiva relative alla messa in
sicurezza del territorio regionale e finanziate dall’Amministrazione
regionale, con l’esclusione delle opere finanziate dalla Protezione
civile della Regione, indicando per ciascuna di esse le
autorizzazioni ricevute. Entro i successivi trenta giorni, con
decreto del Presidente della Regione o dell’Assessore delegato alla
protezione civile, previa deliberazione della Giunta regionale, sono
individuati gli interventi afferenti la Protezione civile, i quali
sono coordinati dalla Protezione civile della Regione in conformita’
alle procedure per essa definite.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
opere di competenza dell’Amministrazione regionale.

Art. 11 Modifica dell’art. 5 della legge regionale n. 1/2007 1. Al comma 1 dell’art. 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo le parole: «Centro operativo di protezione civile» sono aggiunte le seguenti: «ovvero del sistema integrato di protezione civile».

Art. 12 Disposizioni in materia di espropri per la realizzazione degli interventi di protezione civile 1. Per consentire nel piu’ breve tempo possibile la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile disposti ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), si prescinde dalla procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001. 2. Il decreto dell’Assessore regionale delegato alla Protezione civile che autorizza l’avvio dell’intervento costituisce dichiarazione di pubblica utilita’, urgenza e indifferibilita’ dell’opera, nonche’ avvio del procedimento espropriativo e autorizza l’occupazione d’urgenza dei suoli per l’immissione in possesso e l’inizio dei lavori. 3. Lo stesso decreto e’ inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione o a mano, ai proprietari reperibili o, se irreperibili, e’ pubblicato all’Albo comunale per almeno sette giorni. Con la stessa comunicazione sono fissati luogo, data e modalita’ per la redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. 4. Completate le opere urgenti di protezione civile, le stesse sono consegnate con apposito atto all’ente territoriale competente, che provvede al completamento delle procedure finalizzate all’acquisizione delle aree, anche previa stipulazione dell’atto di cessione del bene, ovvero mediante emanazione del decreto di esproprio. 5. Al fine di completare le procedure di cui al presente articolo, con decreto dell’Assessore regionale delegato alla Protezione civile sono assegnate agli enti territoriali competenti le risorse finanziarie quantificate a cura della Protezione civile della Regione; ai fini’ della rendicontazione, gli enti individuati con il predetto decreto dell’Assessore regionale delegato alla Protezione civile devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell’ente o dal responsabile del procedimento, che attesti che le risorse finanziarie assegnate sono utilizzate nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di assegnazione.

Art. 13

Applicazione della normativa regionale in materia di VIA agli
interventi di protezione civile

1. Per consentire nel piu’ breve tempo possibile la realizzazione
degli interventi urgenti di protezione civile previsti dai piani
straordinari di emergenza a seguito dell’emanazione di specifiche
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile), ovvero disposti ai sensi dell’art. 9 della
legge regionale n. 64/1986, continua ad applicarsi quanto previsto
dall’art. 5-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 7
settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia
Giulia della valutazione di impatto ambientale).

Art. 14

Adeguamenti urgenti per fronteggiare lo stato di crisi

1. Nel quadro degli interventi di cui all’art. 12-bis, comma 1,
della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno
e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del
Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di
Giustizia delle Comunita’ europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e
al parere motivato della Commissione delle Comunita’ europee del 7
luglio 2004), a integrazione di quanto disposto dal comma 12 del
medesimo articolo, al fine di ridurre il rischio sottostante le
operazioni poste in essere a favore delle microimprese e delle
piccole e medie imprese (PMI) a valere sul Fondo regionale di
garanzia per le PMI, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
rilasciare controgaranzie nei limiti massimi consentiti dalla
normativa comunitaria, a valere sulle proprie disponibilita’ di
bilancio.
2. Le controgaranzie di cui al comma 1, rilasciate alle
condizioni e secondo le modalita’ indicate con deliberazione della
Giunta regionale, adottata su proposta congiunta dell’Assessore
regionale alle attivita’ produttive e dell’Assessore regionale alle
finanze, coprono tanto la quota di rischio garantita dal Fondo
regionale di garanzia per le PMI, quanto la quota garantita dai
Confidi convenzionati ai sensi dell’art. 12-bis, comma 10, della
legge regionale n. 4/2005.
3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al
comma 1 fanno carico all’unita’ di bilancio 10.5.2.1177 e ai capitoli
1545, 1546, 1547, 1745, 1746 e 1747 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio
per l’anno 2009.
4. Nel quadro degli interventi di cui all’art. 12-bis, comma 1,
della legge regionale n. 4/2005, il soggetto gestore del Fondo per lo
sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese e’ autorizzato a
confermare i contributi concessi ai sensi del capo I della legge
regionale n. 4/2005, anche a fronte di variazioni degli indicatori,
valutati in sede istruttoria, superiori alla soglia indicata
dall’art. 22, comma 4, lettera b), del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 354
(Regolamento concernente criteri e modalita’ per la concessione alle
piccole e medie imprese di incentivi per l’adozione di misure di
politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo
ai sensi del capo I della legge regionale n. 4/2005), su motivato
parere della Commissione valutatrice di cui all’art. 7 della legge
regionale n. 4/2005 in relazione alla situazione di crisi economica e
finanziaria dei mercati nazionale e internazionale.
5. Nel quadro dei medesimi interventi di cui al comma 4, il
soggetto gestore del Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole
e medie imprese e’ autorizzato a confermare i contributi concessi ai
sensi del capo I della legge regionale n. 4/2005, anche a fronte di
obiettivi raggiunti in misura inferiore a quella preventivata,
qualora in presenza di un giudizio pienamente positivo, con riguardo
agli indicatori diversi da quello afferente alla fattibilita’
economico finanziaria, in riferimento all’allegato C del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Regione n. 354/2008, e con
riguardo agli indicatori qualitativi di cui alla lettera B
dell’allegato D del regolamento medesimo.
6. Dopo il comma 1 dell’art. 12-bis della legge regionale n.
4/2005 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Per le finalita’ di cui al comma 1 e subordinatamente
all’approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della
Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali
contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla
comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro
di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di
crisi finanziaria ed economica), in merito alle quali puo’ darsi
corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi
individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli
interventi per il credito agevolato alle attivita’ economiche e
produttive relativi al Fondo di rotazione per iniziative economiche
nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 ottobre 1955,
n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche
nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), al Fondo di
rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge
regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione
regionale per interventi nel settore agricolo), al Fondo di rotazione
a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia (FRIA), di
cui all’art. 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12
(Disciplina organica dell’artigianato), e al Fondo speciale di
rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di
servizio del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 98 della legge
regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di
attivita’ commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.
Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina
organica del turismo»)».
7. Ai commi 3, 5, 6, 7 e 9, lettere a) e c), dell’art. 12-bis
della legge regionale n. 4/2005 dopo la parola «cogaranzie» sono
aggiunte le seguenti: «e garanzie».
8. Al fine di attenuare le tensioni finanziarie delle PMI aventi
sede o unita’ produttiva nel territorio regionale derivanti dalla
maggiore difficolta’ di accesso al credito conseguente alla crisi dei
mercati internazionali, al comma 5 dell’art. 12-bis della legge
regionale n. 4/2005 dopo le parole «consolidamento finanziario a
medio termine» sono inserite le seguenti: «, nonche’ per operazioni
di riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento di piani
di ammortamento per il rimborso di pregresse esposizioni finanziarie
e per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere».
9. Al comma 7 dell’art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005
dopo le parole «in linea capitale» sono aggiunte le seguenti: «,
ovvero per operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea e/o
allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di pregresse
esposizioni finanziarie e in caso di altre rimodulazioni dei rapporti
in essere, in linea capitale e interessi.».
10. Alla lettera b) del comma 9 dell’art. 12-bis della legge
regionale n. 4/2005 dopo la parola «garanzia» sono aggiunte le
seguenti: «e la cogaranzia».
11. Dopo l’art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005 sono
inseriti i seguenti:
«Art. 12-ter (Emissione di obbligazioni bancarie per smobilizzo
crediti aziendali nei settori delle attivita’ produttive). – 1.
L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sottoscrivere emissioni
obbligazionarie bancarie finalizzate al reperimento di risorse da
destinare specificamente allo smobilizzo dei crediti di natura
contrattuale e commerciale delle microimprese e delle piccole imprese
artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi
aventi sede o unita’ produttiva nel territorio regionale vantati nei
confronti delle grandi o medie imprese e delle pubbliche
amministrazioni.
2. La provvista di cui al comma 1 e’ integrata dalle banche
selezionate con un’ulteriore provvista per un importo comunque non
inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto dall’Amministrazione
regionale.
3. Le banche emittenti sono individuate mediante procedura di
evidenza pubblica; in tale sede le banche intenzionate a emettere
obbligazioni finalizzate ai sensi del comma 1 comunicano alla Regione
l’ammontare e le caratteristiche tecniche dell’emissione
obbligazionaria e dello specifico programma di smobilizzo crediti che
intendono finanziare attraverso la provvista.
4. Le obbligazioni sono costituite in serie speciale e sono
rimborsabili entro cinque anni.
5. Le banche danno evidenza dell’utilizzo della provvista
regionale nella documentazione di offerta relativa alle emissioni
obbligazionarie ai sensi del presente articolo.
6. Le banche comunicano tempestivamente alla Direzione centrale
programmazione, risorse economiche e finanziarie ogni evento connesso
alla vita dei prestiti obbligazionari.
7. Le operazioni di smobilizzo di cui al comma 1 riguardano
crediti nei confronti di imprese di grande o media dimensione, con
priorita’ per i crediti maturati da imprese o nei confronti di
imprese inserite in piani di crisi settoriali o territoriali.
8. Le operazioni di smobilizzo di cui al comma 1 riguardano
altresi’ crediti nei confronti della pubblica amministrazione da
effettuarsi con le modalita’ previste dalla normativa vigente in
materia. Su istanza del creditore di somme dovute per
somministrazioni, forniture e appalti, l’Amministrazione regionale,
gli Enti regionali, le Autonomie locali e funzionali e gli Enti e le
Aziende del Servizio sanitario regionale, certificano, entro il
termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il
relativo credito sia certo, liquido ed esigibile.
9. Le operazioni di smobilizzo dei crediti sono effettuate a
condizioni di mercato secondo modalita’ definite con regolamento
regionale.
10. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata, per le finalita’
di cui al comma 1, a costituire nell’ambito del Fondo di rotazione
per iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia (FRIE) il «Fondo
regionale smobilizzo crediti», amministrato con contabilita’
separata, destinato a concedere alle piccole e alle microimprese,
aventi sede o unita’ produttiva nel territorio regionale,
finanziamenti a breve e medio termine, per assicurare risorse liquide
alle imprese, anche a complemento degli smobilizzi di cui al comma 1.
11. Il «Fondo regionale smobilizzo crediti» provvede alla
restituzione della provvista al «Fondo di rotazione per la
stabilizzazione del sistema economico regionale» di cui all’art. 14,
comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti
in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei
lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), entro
il termine di sei anni dal conferimento, e commisura la durata dei
finanziamenti con la stessa concessi, prevedendone il rientro
integrale entro il termine predetto.
12. Le modalita’ e le condizioni per la concessione dei
finanziamenti, in relazione anche a particolari situazioni del
mercato, sono stabilite con regolamento nel rispetto della normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato.
13. Per le finalita’ di cui al comma 10 e subordinatamente
all’approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della
Commissione europea, ai finanziamenti si applicano le condizioni di
cui alla comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008.
14. La vigilanza sulla gestione del «Fondo regionale smobilizzo
crediti» e’ esercitata dalla Direzione centrale attivita’ produttive.
«Art. 12-quater (Conferma dei contributi). – 1. Nei casi di
conferimento, trasformazione o fusione d’impresa, nonche’
trasferimento dell’azienda o ramo d’azienda in gestione o in
proprieta’ per atto tra vivi o per causa di morte, le agevolazioni
previste dalla legislazione regionale nei confronti delle imprese dei
settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio, del turismo
e dei servizi, assegnate o concesse, possono essere, rispettivamente,
concesse o confermate, purche’ il subentrante sia in possesso dei
requisiti richiesti in capo al beneficiano originario e la
prosecuzione dell’impresa avvenga senza soluzione di continuita’.».
12. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui
all’art. 12-ter della legge regionale n. 4/2005, come inserito dal
comma 11, sono riferiti, ai sensi del comma 46, lettera e), al «Fondo
di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale».
13. Le disposizioni di cui all’art. 12-quater della legge
regionale n. 4/2005, come inserito dal comma 11, trovano applicazione
anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
14. Al comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 12 settembre
2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio
pluriennale 2001-2003 ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 16
aprile 1999, n. 7), le parole: «riservando particolare attenzione tra
queste alle imprese giovanili e femminili,» sono soppresse.
15. Dopo il comma 2 dell’art. 6 della legge regionale n. 23/2001
e’ inserito il seguente:
«2-bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi
alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione
europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo
comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso
al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed
economica), subordinatamente all’approvazione del regime di aiuto
nazionale da parte della Commissione europea.».
16. Nella situazione di crisi economica e finanziaria
l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a rimodulare le modalita’
e i termini del rimborso delle obbligazioni acquistate ai sensi
dell’art. 6, commi 1 e 5, della legge regionale n. 23/2001 anche
attraverso la proroga della scadenza originaria fino al 31 dicembre
2015.
17. Per le finalita’ di cui al comma 16 l’Amministrazione
regionale e’ autorizzata a modificare la convenzione sottoscritta con
l’Istituto emittente, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge
regionale n. 23/2001, su conforme deliberazione della Giunta
regionale, a seguito di proposta dell’Assessore regionale alle
attivita’ produttive di concerto con l’Assessore alla programmazione,
alle risorse economiche e finanziane, patrimonio e servizi generali,
per la disciplina delle modalita’ di emissione, di rimborso e di
eventuale rinnovo delle obbligazioni, nonche’ di utilizzo delle
provviste.
18. Al comma 2 dell’art. 21 della legge regionale 3 giugno 1978,
n. 47 (Provvedimenti a favore dell’industria regionale e per la
realizzazione di infrastrutture commerciali), le parole:
«limitatamente ai progetti valutati di alto livello dal Comitato
tecnico consultivo per la politica industriale,» sono soppresse.
19. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui
all’art. 21, comma 2, della legge regionale n. 47/1978, come
modificato dal comma 18, fanno carico all’unita’ di bilancio
1.6.2.1036 e al capitolo 8020 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009.
20. L’art. 21, comma 2, della legge regionale n. 47/1978, come
modificato dal comma 18, trova applicazione per tutti i progetti
finanziati ai sensi del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 (Regolamento
concernente condizioni, criteri, modalita’ e procedure per
l’attuazione degli interventi per l’innovazione delle strutture
industriali previsti dall’art. 21, comma 1, e dall’art. 22, comma 1,
lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla
programmazione comunitaria «Interventi per l’innovazione a favore del
comparto industriale»), anche se l’impresa beneficiaria ha gia’
presentato la rendicontazione finale di spesa.
21. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a finanziare le
domande di contributo presentate per l’anno 2009 a valere sugli
interventi di cui all’art. 15, comma 4, lettera a), della legge
regionale n. 3/1999, come modificata dall’art. 3, comma 45, lettera
b), della legge regionale n. 17/2008, anche se pervenute oltre il
termine stabilito dall’art. 15, comma 3, della legge regionale n.
3/1999 e non oltre il 15 marzo.
22. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al
comma 21 fanno carico all’unita’ di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo
7975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
23. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’art. 45 della legge
regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica
dell’artigianato), e’ inserita la seguente:
«b-bis) dai conferimenti delle autonomie locali e funzionali;».
24. Dopo il comma 1 dell’art. 46 della legge regionale n. 12/2002
sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate altresi’
per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, di durata non
superiore a dieci anni, per il consolidamento di debiti a breve
termine in debiti a medio e lungo termine, finalizzati al
rafforzamento delle strutture aziendali, nonche’ per altre operazioni
di rimodulazione dei rapporti in essere.
1-ter. Le operazioni sono finanziabili nel rispetto della
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.».
25. Al comma 1 dell’art. 96 della legge regionale 5 dicembre
2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita’ commerciali e
di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge
regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»),
le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
26. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui
all’art. 96, comma 1, della legge regionale n. 29/2005, come
modificato dal comma 25, fanno carico all’unita’ di bilancio
1.3.2.1018 e al capitolo 9322 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009 nella cui denominazione le parole «della durata massima
di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «della durata massima
di sette anni».
27. Per le finalita’ di cui all’art. 96 della legge regionale n.
29/2005, come modificato dal comma 25, e con riferimento agli oneri
di cui al comma 26, l’organo gestore e’ autorizzato a trasferire per
un importo massimo fino ad 1 milione di euro le disponibilita’ di
competenza della gestione agevolativa di cui all’articolo 51 della
legge regionale n. 12/2002, a favore degli interventi agevolati di
cui all’art. 96 della legge regionale n. 29/2005.
28. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’art. 98 della legge
regionale n. 29/2005 e’ inserita la seguente:
«c-bis) conferimenti delle autonomie locali e funzionali;».
29. Dopo il comma 3 dell’art. 98 della legge regionale n. 29/2005
sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In particolare, le dotazioni del Fondo possono essere
utilizzate altresi’ per la concessione di finanziamenti a tasso
agevolato, di durata non superiore a dieci anni, per il
consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio e lungo
termine, finalizzati al rafforzamento delle strutture aziendali,
nonche’ per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere.
3-ter. Le operazioni sono finanziabili nel rispetto della
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.».
30. Al comma 23 dell’art. 3 della legge regionale n. 17/2008 le
parole «entro il limite di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il 30 giugno 2009».
31. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui
all’art. 3, comma 23, della legge regionale n. 17/2008, come
modificato dal comma 30, fanno carico all’unita’ di bilancio
1.1.2.1005 e al capitolo 6335 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009.
32. Al comma 7 dell’art. 20 della legge regionale 5 dicembre
2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio,
edilizia, urbanistica, attivita’ venatoria, ricostruzione,
adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo),
dopo la parola «abrogati» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1».
33. Al comma 4 dell’art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1987,
n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna), e’
aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale limite puo’ essere
superato nel caso di partecipazioni societarie finalizzate a
sviluppare e ristrutturare la filiera lattiero-casearia in zona
montana».
34. Al fine di promuovere il sistema produttivo regionale e
sostenere efficacemente le vocazioni specifiche del suo territorio,
l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi per
attivita’ di commercializzazione e di marketing del territorio e dei
beni prodotti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, attraverso
l’attuazione di progetti di promozione all’estero che valorizzino la
qualita’ delle produzioni e dei comparti locali.
35. I contributi sono concessi alle Camere di’ commercio,
industria, artigianato e agricoltura che svolgono l’attivita’
promozionale di cui al comma 34 attraverso le proprie articolazioni
funzionali, in misura non superiore al 50 per cento delle spese
ammissibili, nel limite massimo di 300.000 euro.
36. Con regolamento regionale sono definiti le tipologie di
intervento, le modalita’ di presentazione delle domande e delle
rendicontazioni, nonche’ i criteri di valutazione delle domande
medesime.
37. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al
comma 34 fanno carico all’unita’ di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo
9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
38. Al comma 5 dell’art. 1 della legge regionale 5 dicembre 2008,
n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di
carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47,
in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per
autotrazione nel territorio regionale), dopo le parole
«l’installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti»
sono inserite le seguenti: «, il cui procedimento di autorizzazione o
concessione sia stato avviato dopo l’entrata in vigore della presente
legge,».
39. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a costituire
presso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e
finanziarie un Fondo di rotazione, denominato «Fondo di rotazione per
la stabilizzazione del sistema economico regionale», di seguito
denominato «Fondo», da gestire con contabilita’ separata, secondo
quanto disposto dall’art. 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8
agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e
di contabilita’ regionale).
40. Al Fondo di cui al comma 39 affluiscono:
a) le risorse proprie che l’Amministrazione regionale e’
autorizzata a trasferire ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera b),
della legge regionale n. 21/2007;
b) le cedole obbligazionarie e i rientri di capitale in
relazione all’acquisto di obbligazioni, ai sensi del comma 48;
c) gli interessi maturati sulle eventuali giacenze di
tesoreria;
d) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie,
rimborsi.
41. Il Fondo e’ gestito e amministrato dall’Assessore alla
programmazione, risorse economiche e finanziarie, che si avvale del
Servizio programmazione e affari generali della Direzione centrale
programmazione, risorse economiche e finanziarie; i relativi ordini
di pagamento e di riscossione sono emessi a firma del gestore del
Fondo che puo’ delegare il Direttore centrale della programmazione,
risorse economiche e finanziarie o altro dirigente della Direzione
stessa. Il mandato ad amministrare conferito all’organo gestore del
Fondo e’ attribuito con rappresentanza.
42. Tenendo conto dei flussi di cassa di entrata e di spesa del
bilancio regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione,
e’ autorizzata a determinare l’ammontare della dotazione del Fondo,
di cui al comma 40, lettera a), e i conseguenti trasferimenti di
cassa al Fondo stesso, fermo restando quanto stabilito in sede di
prima applicazione dal comma 50.
43. Le entrate del Fondo di cui al comma 40, lettere b), c) e d),
rimangono nella disponibilita’ del medesimo; sono a carico del Fondo
le ritenute fiscali e le spese per la tenuta del conto.
44. Ogniqualvolta ne valuti l’opportunita’ in relazione ai flussi
di cassa del bilancio regionale, la Giunta regionale, con propria
deliberazione, e’ autorizzata a determinare i rientri al bilancio
regionale stesso da parte del Fondo, a far carico sulle
disponibilita’ di cui al comma 40, lettere a), b), c) e d); il
gestore del Fondo provvede in tal caso al versamento delle somme
cosi’ determinate a favore di apposito capitolo di entrata del
bilancio regionale.
45. Con le medesime deliberazioni di cui al comma 42, la Giunta
regionale apporta al bilancio di previsione le necessarie variazioni
nelle unita’ di bilancio e capitoli dello stato di previsione
dell’entrata e della spesa; dette deliberazioni costituiscono
presupposto per l’aggiornamento del Programma operativo di gestione
di cui all’art. 28 della legge regionale n. 21/2007.
46. Il Fondo e’ autorizzato a concedere anticipazioni alle
gestioni fuori bilancio dei seguenti Fondi di rotazione, per le
rispettive finalita’:
a) Fondo di rotazione per iniziative economiche nel
Friuli-Venezia Giulia (FRIE);
b) Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del
Friuli-Venezia Giulia (FRIA);
c) Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese
commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia;
d) Fondo regionale di garanzia per le PMI;
e) Fondo regionale smobilizzo crediti, costituito nell’ambito
del FRIE, ai sensi dell’art. 12-ter della legge regionale n. 4/2005,
come inserito dal comma 11 del presente articolo;
f) Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore
agricolo.
47. Gli atti amministrativi con cui si dispongono le
anticipazioni devono prevedere il rientro delle anticipazioni stesse
a favore del Fondo entro sei anni dalla data degli atti stessi.
48. Al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle
piccole e medie imprese industriali, artigianali, commerciali,
turistiche e di servizi, il Fondo e’ autorizzato altresi’ ad
acquistare obbligazioni, della durata non superiore a sei anni, ai
sensi ovvero per le finalita’ delle seguenti leggi regionali:
a) legge regionale n. 26/1995;
b) legge regionale n. 23/2001;
c) legge regionale n. 2/2002;
d) legge regionale n. 12/2002;
e) capo I della legge regionale n. 4/2005, e successive
modifiche;
f) legge regionale n. 29/2005.
49. La ripartizione delle risorse per l’attuazione dei commi 46 e
48 e’ determinata dalla Giunta regionale con propria deliberazione,
fatto salvo quanto previsto al comma 50.
50. In sede di prima applicazione della presente legge:
a) alle attivita’ di cui al comma 46, lettere a), b), c), e) e
f), e’ destinata una somma complessiva pari a 200 milioni di euro; la
determinazione dei Fondi di rotazione destinatari delle anticipazioni
di cui al comma 46, nonche’ delle somme da concedere a ciascuno di
essi e’ assunta dalla Giunta regionale;
b) alle attivita’ di cui al comma 46, lettera d), e’ destinata
una somma complessiva pari a 50 milioni di euro;
c) alle attivita’ di cui al comma 48 e’ destinata una somma
complessiva pari a 150 milioni di euro; la Giunta regionale, con
propria deliberazione, determina l’allocazione delle risorse di cui
al presente comma per l’attuazione di quanto disposto dal comma 48.
51. Per dare attuazione a quanto previsto dal comma 48, il
gestore del Fondo e’ autorizzato a stipulare con l’istituto emittente
apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta
regionale, per la disciplina delle modalita’ per l’acquisto e il
rimborso delle obbligazioni, nonche’ per l’utilizzo della provvista.
52. Il livello e le condizioni del credito da assicurare alle
piccole e medie imprese sono disciplinati da appositi regolamenti
regionali, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta di
concerto fra l’Assessore regionale alla programmazione, risorse
economiche e finanziarie e l’Assessore regionale alle attivita’
produttive, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato; la Giunta regionale stabilisce i termini entro cui
deve essere effettuato il rimborso delle obbligazioni, entro la
durata massima di cui al comma 48.
53. Il Fondo e’ dotato di autonomia patrimoniale ed e’ gestito,
con evidenza contabile separata, dal soggetto gestore del Fondo, nel
rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, nonche’, per
quanto concerne il trattamento fiscale, delle norme di cui all’art.
39 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale);
la gestione del Fondo deve evidenziare i pagamenti e gli incassi,
relativamente a ogni singola operazione compresa fra quelle previste
dalla presente legge.
54. Il gestore del Fondo trasmette annualmente alla Giunta
regionale il rendiconto annuale della gestione del Fondo, ai sensi
della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio
nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato), e del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 (Regolamento per
la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio
autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell’art. 9 della legge 25
novembre 1971, n. 1041), e successive modifiche; la Giunta regionale
esercita, attraverso la Direzione centrale programmazione, risorse
economiche e finanziarie, il controllo sulla gestione del Fondo.
55. Le risorse di cui al comma 40, lettera a), sono trasferite
dal bilancio regionale in favore del Fondo attraverso l’utilizzo di
capitoli di spesa appositamente istituiti e gestiti presso la
Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie,
Servizio programmazione e affari generali; al medesimo Servizio
compete la gestione dei relativi capitoli di entrata.
56. In corrispondenza dell’assunzione di ciascun impegno di spesa
necessario per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui al
comma 55 si provvede all’accertamento contestuale di un’entrata di
pari importo a favore del bilancio regionale.
57. Il trasferimento delle risorse al Fondo di cui al comma 55 e’
effettuato anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 7, comma 17,
della legge regionale n. 14/2003, in conseguenza dell’adozione della
deliberazione di cui al comma 42.
58. La cessazione del Fondo e’ disposta con decreto del
Presidente della Regione e, contestualmente o con successivo decreto,
sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello
stesso; al termine della liquidazione tutte le risorse del Fondo
affluiscono al bilancio della Regione, con imputazione su apposito
capitolo dello stato di previsione dell’entrata.
59. Per le finalita’ di cui ai commi 39 e 40, lettera a), e’
autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2009, a carico
dell’unita’ di bilancio 10.2.2.3461 e del capitolo 9900 di nuova
istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009,
con la denominazione «Trasferimenti al Fondo di rotazione per la
stabilizzazione del sistema economico regionale», e con lo
stanziamento di 400 milioni di euro per l’anno 2009.
60. In relazione al disposto di cui al comma 39 sono istituiti
nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per
gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 l’unita’ di
bilancio 4.5.270 con la denominazione «Rientri da concessione di
crediti» e il capitolo 999 con la denominazione «Rientri derivanti
dall’applicazione dell’art. 14, comma 38, della legge regionale n.
11/2009», e con lo stanziamento di 400 milioni di euro per l’anno
2009.
61. Nel caso in cui il Fondo regionale di garanzia per le PMI di
cui all’art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005 sia soggetto a
escussione, i conseguenti oneri finanziari sono rimborsati dal
bilancio regionale, con riferimento alle unita’ di bilancio e
capitoli di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 15 Accelerazione delle procedure di spesa a favore delle imprese 1. Nella situazione di crisi economica e finanziaria, ai fini di accelerare le procedure di spesa a favore del sistema delle imprese, l’Amministrazione regionale, gli organismi gestori di contributi e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzati, su richiesta dei beneficiari, a effettuare erogazioni in via anticipata sui canali contributivi previsti dalle seguenti disposizioni: a) articoli 21 e 22 della legge regionale n. 47/1978; b) capo I e V della legge regionale n. 4/2005; c) art. 11 della legge regionale n. 26/2005; d) art. 53-bis della legge regionale n. 12/2002. 2. In deroga all’art. 39 della legge regionale n. 7/2000 e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, l’erogazione in via anticipata e’ disposta alla presentazione della rendicontazione senza ulteriori attivita’ di controllo e senza necessita’ di ulteriori garanzie, ferme restando le risultanze della successiva istruttoria. 3. I commi 1 e 2 si applicano anche se l’impresa beneficiaria ha gia’ presentato la rendicontazione alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. L’erogazione in via anticipata e’ disposta sino alla misura del 30 per cento dell’importo concesso, al netto di quanto gia’ eventualmente erogato in via anticipata. 5. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), nella misura del 100 per cento a fronte delle spese connesse all’attivita’ di certificazione ai sensi dell’art. 41-bis, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, relativamente ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati ai sensi delle seguenti disposizioni: a) articoli 21 e 22 della legge regionale n. 47/1978, e successive modifiche; b) art. 11 della legge regionale n. 26/2005; c) art. 53-bis della legge regionale n. 12/2002. 6. La disposizione di cui al comma 5 si applica, anche se l’impresa beneficiaria ha gia’ presentato la rendicontazione finale di spesa, ai progetti finanziati ai sensi dei seguenti regolamenti regionali: a) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 260/2007 e previgente regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 1987, n. 451 (Regolamento d’attuazione del Capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni); b) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2007, n. 273 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita’ e procedure per l’attuazione degli interventi a favore dell’innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall’art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 «Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico» e dalla programmazione comunitaria); c) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2008, n. 344 (Regolamento concernente i criteri e le modalita’ per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell’art. 53-bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria), e previgente regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2006, n. 421 (Regolamento concernente i criteri e le modalita’ per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell’art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e ai sensi della programmazione comunitaria). 7. A far data dal 2010 le disposizioni di cui al presente articolo possono avere applicazione anche per quanto concerne le tipologie di progetti finanziati per il tramite dei fondi strutturali FESR di cui al Programma Operativo Regionale (POR) Competitivita’ Regionale e Occupazione 2007-2013, con decorrenze, limiti, modalita’ e termini stabiliti dalla competente Autorita’ di Gestione al fine di garantire gli adempimenti di cui all’art. 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, in combinato disposto con quanto indicato dall’art. 27 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), e dalle disposizioni di cui al relativo regolamento che disciplina gli aspetti relativi alla gestione e all’attuazione del programma. 8. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico all’unita’ di bilancio 1.6.2.1036 e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 di seguito elencati: a) capitolo 8020 – relativamente al disposto di cui alla lettera a); b) capitolo 9338 – relativamente al disposto di cui alla lettera b); c) capitolo 8657 – relativamente al disposto di cui alla lettera c).

Art. 16 Contributi straordinari al Comune di Arta Terme per la stagione termale 2009 1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Arta Terme per interventi atti a garantire il regolare svolgimento della stagione termale per l’anno in corso. 2. Per le finalita’ previste dal comma 1 e’ autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 9111 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009 con la denominazione «Contributo straordinario al Comune di Arta Terme per interventi atti a garantire il regolare svolgimento della stagione termale per l’anno in corso» e con lo stanziamento di 500.000 euro per l’anno 2009. 3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell’unita’ di bilancio 10.3.2.1168 e del capitolo 1496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.

Art. 17 Finanziamento dei piani di azione locale delle Comunita’ montane e delle Province di Gorizia e Trieste 1. Per attivare anticipatamente gli investimenti, semplificando le procedure amministrative e contrastare gli effetti sociali della crisi economica in atto sulla societa’ regionale utilizzando risorse regionali gia’ stanziate per la specifica finalita’, ai fini dell’attuazione degli interventi previsti dai piani di azione locale di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), e definiti per il triennio 2009-2011 ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 4/2008, e’ autorizzata ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 21/2007 la spesa pluriennale di 21.248.287,50 euro, in ragione di 7.248.287,50 euro per l’anno 2009 e di 7 milioni di euro per ognuno degli anni 2010 e 2011, con onere a carico dell’unita’ di bilancio 9.2.2.1158 e del capitolo 1054 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. 2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all’unita’ di bilancio 9.2.2.1158 e al capitolo 1054 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. 3. Al finanziamento dei piani di azione locale di cui al comma 1, secondo le disposizioni della legge regionale n. 4/2008, l’Amministrazione regionale provvede altresi’ con le risorse del Fondo nazionale per la montagna istituito con l’art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), iscritte all’unita’ di bilancio 9.2.2.1158 e derivanti dalle assegnazioni delle quote annuali non impegnate, comprese quelle da iscrivere in corso di esercizio nel triennio 2009-2011. 4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 3 fanno carico all’unita’ di bilancio 9.2.2.1158 e al capitolo 1051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. 5. Gli interventi, anche di tipo contributivo, inseriti nei piani di azione locale di cui al comma 1 sono attuati dalle Comunita’ montane e dalle Province di Gorizia e Trieste, ai sensi dell’art. 10, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 1/2006, fatta salva diversa determinazione in merito all’individuazione del soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento contenuta nei piani medesimi ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 4/2008. 6. La versione definitiva dei piani di cui al comma 1, prevista dall’art. 7, comma 5, della legge regionale n. 4/2008, conseguente alla presentazione all’Amministrazione regionale, in sede di prima applicazione della legge regionale n. 4/2008, delle proposte sulle quali l’Amministrazione regionale abbia comunicato la manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge regionale n. 4/2008, e’ trasmessa dai Presidenti delle Comunita’ montane e delle Province di Gorizia e Trieste alla Regione entro e non oltre trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta che i piani non siano finanziati dall’Amministrazione regionale.

Art. 18

Iterpretazione autentica dell’art. 73, comma 2, e dell’art. 32,
comma 1, della legge regionale n. 7/2000

1. In attuazione delle disposizioni normative contenute nell’art.
73, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, il comma 1 dell’art. 32
della medesima legge si applica anche a tutti i programmi
Konver-Italia – periodo 16 marzo 1995 – 31 dicembre 1999 che alla
data di entrata in vigore della legge regionale n. 7/2000 avevano
ancora in corso i rapporti contributivi di cui ai finanziamenti
predetti.

Art. 19

Modifica all’art. 3 della legge regionale n. 17/2008

1. Il comma 1 dell’art. 3 della legge regionale n. 17/2008 e’
sostituito dal seguente:
«1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a predisporre un
regime di aiuti de minimis nel settore della pesca, ai sensi del
regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007,
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli
aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del
regolamento (CE) n. 1860/2004, con la concessione agli operatori del
settore della pesca marittima di compensazioni conseguenti
all’arresto definitivo ovvero di aiuti in materia di compensazione
socio-economica nel rispetto della programmazione nazionale e
comunitaria.».
2. Gli oneri di cui all’art. 3, comma 1, della legge regionale n.
17/2008, come sostituito dal comma 1, fanno carico all’unita’ di
bilancio 1.1.1.1001 e al capitolo 6202 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009 la cui denominazione e’ sostituita con la
seguente «Ristoro, in regime di aiuti de minimis, ai pescatori per la
fuoriuscita precoce dal settore della pesca, ovvero aiuti in materia
di compensazione socio-economica».

Art. 20 Lavoro somministrato per esigenze straordinarie connesse alla crisi economica 1. Al fine di garantire la funzionalita’ delle misure anticrisi nel settore del lavoro l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a utilizzare personale somministrato nel limite massimo di dieci unita’ e per la durata massima di ventiquattro mesi. 2. Per le finalita’ previste dal comma 1 e’ autorizzata la spesa di 290.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 e con lo stanziamento di 290.000 euro per l’anno 2009. 3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell’unita’ di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 – partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-19&task=dettaglio&numgu=49&redaz=009R0550&tmstp=1261385529104

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 2009

Ulteriori disposizioni di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle intense ed eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e nel territorio della provincia di Lodi.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 300 del 28-12-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009 recante l’estensione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 al territorio delle province di Lodi e Parma interessate dalle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 18 settembre 2009 con cui e’ stato disposto l’utilizzo di euro 21,5 milioni dal Fondo di cui all’art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2009, n. 3809 con la quale e’ stato ripartito il predetto importo; Ravvisata la necessita’ di rimodulare la ripartizione delle risorse finanziare, di cui all’ordinanza n. 3809/2009, in modo da riconoscere anche alle Regioni interessate dagli eventi calamitosi, le spese per gli interventi di prima emergenza comprensive degli oneri sostenuti, per le medesime finalita’, dalle singole Amministrazioni comunali; Viste le note della Regione Piemonte del 4 giugno 2009 e della Regione Lombardia del 25 maggio 2009; Vista la nota della Provincia di Cuneo del 15 ottobre 2009; Acquisita l’intesa della Regione Piemonte e Lombardia; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. L’art. 1, comma 1, dell’ ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2009, n. 3809 e’ sostituito dal seguente: «1. Per fronteggiare adeguatamente gli interventi di prima emergenza conseguenti agli eventi alluvionali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 e del 26 giugno 2009, le risorse stanziate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 18 settembre 2009, sono cosi’ ripartite: alla regione Piemonte euro 5.963.131,00; alla provincia di Alessandria euro 798.000,00; alla provincia di Asti euro 225.000,00; alla provincia di Biella euro 622.000,00; alla provincia di Cuneo euro 9.806.330,00; alla provincia di Novara euro 380.000,00; alla provincia di Torino euro 922.600,00; alla provincia di Verbania euro 833.000,00; alla provincia di Vercelli euro 135.806; alla regione Lombardia euro 1.811.500,00.

Art. 2
1. Il Presidente della Regione Piemonte e i Presidenti delle
Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino,
Verbania e Vercelli sono autorizzati ad utilizzare gli importi loro
assegnati dall’art. 1 anche al fine di porre rimedio agli eventi
calamitosi dei mesi di novembre e dicembre 2008, di cui all’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n.
3734, nonche’ per gli eventi avversi dei mesi di gennaio, febbraio e
marzo 2009, laddove venga ravvisato un nesso di causalita’ tra detti
eventi e quelli verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008.
2. Per le finalita’ di cui all’art. 1 e di cui al comma 1 del
presente articolo, il Presidente della Provincia di Cuneo e’
autorizzato ad utilizzare, nel limite massimo di 6.000.000,00 di
euro, le risorse allo stesso assegnate dall’ordinanza Commissariale
Regione Piemonte n. 17/DA14.00/1.2.6/3683.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Milano, 16 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-28&task=dettaglio&numgu=300&redaz=09A15275&tmstp=1262160661734

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2009, n. 193 Interventi urgenti in materia di funzionalita’ del sistema giudiziario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 302 del 30-12-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni per garantire la funzionalita’ del sistema giudiziario;
Ritenuto che, in particolare, occorre assicurare la proroga
dell’esercizio di funzioni giudiziarie da parte dei magistrati
onorari, in attesa dell’approvazione di una riforma organica della
magistratura onoraria;
Ritenuta l’esigenza di assicurare la copertura delle sedi disagiate
rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti, nelle quali
l’assenza di personale rischia di porre in concreto pericolo la
funzionalita’ di numerosi uffici giudiziari;
Ritenuta la straordinaria urgenza di procedere in tempi
estremamente contenuti ad una piu’ efficiente allocazione delle
risorse mediante l’anticipazione dell’entrata in vigore del processo
telematico e la sua estensione al processo penale, alla luce del
pregiudizio per la finanza pubblica conseguente all’incremento degli
esborsi subiti in conseguenza della violazione del principio di
ragionevole durata del processo e delle connesse infrazioni degli
obblighi assunti in sede comunitaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro della giustizia, del Ministro dell’economia e delle finanze
e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51

1. Al comma 1 dell’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2010».
2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari che esercitano le
funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2009
e per i quali non e’ consentita un’ulteriore conferma secondo quanto
previsto dall’articolo 42-quinquies, primo comma, dell’ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono
ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni fino
alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2010.

Art. 2

Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su
proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi
disagiate, in numero non superiore a ottanta.»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: «in numero non
superiore a cento unita’» sono sostituite dalle seguenti: «in numero
non superiore a centocinquanta unita’»;
b) l’articolo 1-bis e’ abrogato;
c) all’articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis»
sono soppresse;
d) all’articolo 2, comma 3, le parole: «e 1-bis» sono soppresse;
e) all’articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis»
sono soppresse.
2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e’ autorizzata la spesa complessiva di euro 2.934.953 per l’anno 2010
e di euro 2.574.329 a decorrere dall’anno 2011, cui si provvede:
a) quanto a euro 2.934.953 per l’anno 2010, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a euro 2.574.329 a decorrere dall’anno 2011, mediante
l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 4.

Art. 3 Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti 1. Fino al 31 dicembre 2014, per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilita’ o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, nei limiti previsti dall’articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, con il trasferimento d’ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalita’, con esclusione di coloro che abbiano conseguito valutazioni superiori alle predette. Il trasferimento d’ufficio di cui al presente comma puo’ essere altresi’ disposto nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell’ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all’interno dell’ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Il trasferimento d’ufficio di cui al presente articolo puo’ essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma puo’ essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa all’interno di altri distretti della stessa regione, previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 2. Non possono essere trasferiti d’ufficio ai sensi del presente articolo: a) magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell’organico; b) magistrati in servizio presso altre sedi disagiate; c) magistrati che sono stati assegnati o trasferiti nella sede ove prestano servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, o dell’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) magistrati che sono genitori di prole di eta’ inferiore a tre anni. 3. La percentuale di cui al comma 2, lettera a), e’ calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale e’ pari allo 0,5 l’arrotondamento avviene per difetto. 4. Le condizioni per il trasferimento d’ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. 5. Il trasferimento d’ufficio e’ disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se cio’ non e’ possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania. Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria e per la Calabria anche la regione Sicilia. 6. Nel caso di pluralita’ di distretti limitrofi o di regioni limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria e, se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. 7. Nell’ambito del distretto, l’ufficio da cui operare i trasferimenti e’ individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell’organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento e’ operato dall’ufficio con organico piu’ ampio. Nell’ambito dell’ufficio e’ trasferito il magistrato con minore anzianita’ nel ruolo. 8. Ai magistrati trasferiti ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 2, 3 e 5 della legge 4 maggio 1998 n. 133.

Art. 4 Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia 1. Con uno o piu’ decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell’articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino all’adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2. 2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino all’adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse sono effettuale nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. All’articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell’articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell’articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e’ effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Con uno o piu’ decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita’ dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. 3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l’indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario.»; b) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Il secondo comma dell’articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e’ sostituito dal seguente: "Nell’albo e’ indicato, oltre al codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell’articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata ed i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense ed al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione."». 4. All’articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l’importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e’ fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.». 5. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui all’Allegato n. 6 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell’archivio informatico dell’ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, e’ sospesa l’applicazione dell’Allegato n. 8 al medesimo decreto. 6. Il maggior gettito derivante dall’aumento dei diritti di cui ai commi 4 e 5 e’ versato all’entrata del bilancio per essere riassegnato, per la quota parte eccedente rispetto a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera b), ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione delle spese di personale. 7. Il Ministero della giustizia puo’ avvalersi di Consip S.p.a., anche in qualita’ di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l’attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell’Amministrazione della giustizia e per le ulteriori attivita’ di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle attivita’ di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che indica il proprio codice fiscale»; b) all’articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il cognome e la residenza dell’attore» sono sostituite dalle seguenti: «il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore» e le parole: «il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono»; c) all’articolo 167, primo comma, dopo le parole: «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare» sono inserite le seguenti: «le proprie generalita’ e il codice fiscale,»; d) dopo l’articolo 149 e’ inserito il seguente: «Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica). – Se non e’ fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo’ eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto e’ stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalita’ previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.». 9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attivita’ di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell’amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d’entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, le modalita’ tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l’interconnessione dei sistemi di pagamento, nonche’ il modello di convenzione che l’intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 10. Il Ministro della giustizia e’ autorizzato ad adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalita’ di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell’Amministrazione della giustizia all’archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi dell’articolo 20, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, derivanti dall’adesione a contratti quadro stipulati dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 29 dicembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-30&task=dettaglio&numgu=302&redaz=009G0202&tmstp=1262593374547