DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2009

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nel territorio delle isole di Lampedusa e Linosa e nelle prospicienti aree marine, in materia ambientale e a causa della criticita’ del sistema portuale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 2 del 4-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 dicembre 2003, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio
dell’isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine nonche’ il
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 aprile 2006, con il quale il sopra citato stato di emergenza e’
stato esteso al territorio dell’isola di Linosa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 dicembre 2006, con il quale e’ stato prorogato, fino al 31
dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla situazione
determinatasi nel territorio dell’isola di Lampedusa e nelle
prospicienti aree marine;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 dicembre 2007, con il quale e’ stato prorogato, fino al 31
dicembre 2009, lo stato di emergenza nel territorio delle isole
Pelagie;
Considerata l’esigenza di prevedere un congruo periodo di proroga
dello stato di emergenza, al fine di consentire l’espletamento ed il
completamento delle attivita’ previste dalle ordinanze di protezione
civile emanate per fronteggiare le situazioni di criticita’ in atto
nelle predette isole;
Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste
e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’art.
5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello
stato di emergenza;
Vista la nota del 11 dicembre 2009 del Sindaco di Lampedusa e
Linosa;
Acquisita l’intesa della Regione siciliana con nota del 16 dicembre
2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, e’
prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in
relazione alla grave situazione ambientale e a causa della criticita’
del sistema portuale determinatasi nel territorio delle isole di
Lampedusa e Linosa.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Milano, 22 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-04&task=dettaglio&numgu=2&redaz=09A15714&tmstp=1262935721620

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1 aprile 2009, n. 17 Modifiche alle norme tecniche per le discariche di rifiuti.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 5 maggio 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 781 del 16 marzo 2009; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 1. Il comma 1 dell’art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’ sostituito: «1. Il presente regolamento definisce i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera n), della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, di seguito denominata legge». 2. Il comma 3 dell’art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’ sostituito: «3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla bonifica e ai siti inquinanti di cui agli articoli 38, 39 e 40 della legge».

Art. 2
1. La lettera g) del comma 1 dell’art. 2 del decreto del
Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’
sostituita:
«g) gestore: il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi
di gestione di una discarica»;

Art. 3
1. Il comma 2 dell’art. 4 del decreto del Presidente della
Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’ sostituito:
«2. Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento di
rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o
anaerobico, il recupero di materie prime ed energia».

Art. 4
1. Il comma 1 dell’art. 7 del decreto del Presidente della
Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’ sostituito:
«1. La domanda per la costruzione di una discarica di cui
all’art. 23 della legge contiene quanto segue:
a) il progetto di discarica predisposto sulla base del presente
regolamento e dei contenuti di cui agli allegati A e B;
b) l’identita’ del richiedente e del gestore, se sono diversi;
c) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei
rifiuti da depositare, indicando il codice dell’elenco europeo dei
rifiuti;
d) l’indicazione della capacita’ totale della discarica;
e) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche
idrogeologiche, geologiche e geotecniche;
f) metodi previsti per la prevenzione e la riduzione
dell’inquinamento;
g) la descrizione delle caratteristiche costruttive e di
funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici
prescelti nonche’ del risanamento e riutilizzo dopo la chiusura della
stessa;
h) il piano di certificazione della qualita’ per i materiali ed
i sistemi adottati nella costruzione o nel risanamento della
discarica ai sensi delle norme UNI o norme EN vigenti.».

Art. 5 1. Il comma 1 dell’art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’ sostituito: «1. La domanda per la gestione di una discarica di cui all’art. 24 della legge e’ corredata della seguente documentazione: a) piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall’allegato B, nel quale sono individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalita’ di chiusura della stessa; b) piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall’allegato B nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura; c) piano di sorveglianza e controllo, contenente tutte le misure necessarie per prevenire rischi d’incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall’inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all’ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attivita’ di studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, dell’allegato B; d) piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall’allegato B, nel quale sono previste le modalita’ e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla prevista destinazione d’uso dell’area stessa; e) piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell’impianto e dall’esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all’art. 11, i costi stimati di chiusura, nonche’ quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001; f) indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell’art. 11.».

Art. 6
1. Il comma 5 dell’art. 10 del decreto del Presidente della
Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’ sostituito:
«5. Il gestore deve, inoltre, notificare all’Agenzia provinciale
per l’ambiente tutti gli effetti negativi sull’ambiente riscontrati a
seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve
conformarsi alla decisione dell’Agenzia provinciale per l’ambiente
sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione
delle medesime».

Art. 7
1. Il punto 2.4.2 dell’allegato A ) del decreto del Presidente
della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’ sostituito:
«2.4.2 Barriera geologica e impermeabilizzazione di base.
a) Barriera geologica.
Il substrato della base e dei lati della discarica consiste in
una formazione geologica naturale che risponde a requisiti di
permeabilita’ e spessore almeno equivalenti a quelli risultanti dai
seguenti criteri:
• discarica per rifiuti non pericolosi: k ≤ 1×10-9 m/s e
spessore ≥ 1 m;
• discarica per rifiuti pericolosi: k ≤ 1×10-9 m/s e spessore ≥
5 m.
La continuita’ e le caratteristiche di permeabilita’ della
barriera geologica su tutta l’area interessata dalla discarica devono
essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni
geognostiche.
La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le
condizioni di cui sopra, puo’ essere completata e rinforzata
artificialmente in modo tale da fornire una protezione equivalente.
Il piano di imposta dello strato inferiore della barriera
geologica creata artificialmente deve essere posto al di sopra del
tetto dell’acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel
caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima
escursione della falda con un franco di almeno 2 m.
b) Impermeabilizzazione di base.
Per tutti gli impianti deve essere prevista sopra la barriera
geologica sul fondo e sulle pareti della discarica una
impermeabilizzazione artificiale, contenente uno strato di materiale
minerale compattato con una geomembrana posta al di sopra. Tale
impermeabilizzazione artificiale deve avere caratteristiche idonee a
resistere alle sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti nella
discarica.
L’impermeabilizzazione di base e’ garantita dall’accoppiamento di
materiale minerale compattato (caratterizzato da uno spessore che
dovrebbe misurare minimo 50 cm con corrispondente conducibilita’
idraulica k ≤ 5×10-10 m/s) con una geomembrana. Deve essere data la
perfetta aderenza tra lo strato minerale e la geomembrana.
Le geomembrane utilizzate nei sistemi di impermeabilizzazione
devono avere uno spessore di d ≥ 2,5 mm. Sono da proteggere da
sovraccarichi tramite idonei accorgimenti.
L’utilizzo della sola geomembrana non costituisce in nessun caso
un sistema di impermeabilizzazione idoneo; la stessa deve essere
posta a diretto contatto con lo strato minerale compattato, senza
interposizione di materiale drenante.
Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione
dell’impermeabilizzazione di base sulle sponde, che garantiscano
comunque una protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere
adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a
condizione che vengano approvate dall’Agenzia provinciale per
l’ambiente; in tal caso dovranno essere previste specifiche analisi
di stabilita’ del sistema di impermeabilizzazione.
Lo strato di impermeabilizzazione di base deve essere inoltre
adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici e da pericoli di
danneggiamento in fase di realizzazione e di esercizio della
discarica.
Sul fondo della discarica, al di sopra del rivestimento
impermeabile, deve essere previsto uno strato di materiale drenante
con spessore d ≥ 0,5 m.
Il fondo della discarica, tenuto conto degli assestamenti
previsti, deve conservare un’adeguata pendenza tale da favorire il
deflusso del percolato ai sistemi di raccolta.».

Art. 8 1 . Il punto 2.4.3 dell’allegato A ) del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’ sostituito: «2.4.3 Copertura superficiale finale. La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri: • isolamento dei rifiuti dall’ambiente esterno; • minimizzazione delle infiltrazioni d’acqua; • minimizzazione delle emissioni di gas di discarica; • riduzione al minimo della necessita’ di manutenzione; • minimizzazione dei fenomeni di erosione; • resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata. La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall’alto verso il basso, almeno dai seguenti strati: 1) strato superficiale di copertura con spessore ≥ 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale, fornisca una protezione adeguata contro l’erosione e consenta di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche; 2) strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore ≥ 0,5 m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barnere di cui ai successivi punti 3) e 4). L’Agenzia provinciale per l’ambiente puo’ consentire delle modifiche allo spessore se e’ certificata a lungo termine la capacita’ idraulica e la stabilita’ dello strato di ricoltivazione; 3) strato minerale compattato dello spessore ≥ 0,5 m e di conducibilita’ idraulica di k ≤ 10-8 m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale. L’Agenzia provinciale per l’ambiente puo’ consentire delle modifiche allo spessore se e’ data l’equivalenza e certificata a lungo termine la capacita’ e la stabilita’ dello strato di ricoltivazione. Le geomembrane utilizzate nei sistemi di impermeabilizzazione devono avere uno spessore di d ≥ 2,5 mm. Sono da proteggere da sovraccarichi tramite idonei accorgimenti; 4) strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore ≥ 0,5 m; 5) strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti. Poiche’ la degradazione dei rifiuti biodegradabili, incluse le componenti cellulosiche, comporta la trasformazione in biogas di circa un terzo della massa dei rifiuti, la valutazione degli assestamenti dovra’ tenere conto di tali variazioni, soprattutto in funzione alla morfologia della copertura finale. La copertura superficiale finale come sopra descritta deve garantire l’isolamento della discarica anche tenendo conto degli assestamenti previsti ed a tal fine non deve essere direttamente collegata al sistema barriera di confinamento. La copertura superficiale finale della discarica nella fase di chiusura puo’ essere preceduta da una copertura provvisoria, la cui struttura puo’ essere piu’ semplice di quella sopra indicata, finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di assestamento. Detta copertura provvisoria deve essere oggetto di continua manutenzione al fine di consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzarne l’infiltrazione nella discarica. La copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo da consentire un carico compatibile con la destinazione d’uso prevista.».

Art. 9
1 . Il punto 2.5. dell’allegato A ) del decreto del Presidente
della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’ sostituito:
«2.5. Controllo del gas di discarica.
Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere
dotate di impianti per l’estrazione dei gas che garantiscano la
massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo
energetico.
La gestione del gas di discarica deve essere condotta in modo
tale da ridurre al minimo il rischio per l’ambiente e per la salute
umana; l’obiettivo e’ quello di non far percepire la presenza della
discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto.
Poiche’ il naturale assestamento della massa dei rifiuti
depositati puo’ danneggiare il sistema di estrazione del gas di
discarica, e’ indispensabile un piano di mantenimento dello stesso,
che preveda anche l’eventuale sostituzione dei sistemi di captazione
deformati in modo irreparabile.
E’ inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del
percolato all’interno dei pozzi di captazione del biogas, per
consentirne la continua funzionalita’, anche con sistemi di
estrazione del percolato eventualmente formatosi; tali sistemi devono
essere compatibili con la natura di gas esplosivo, e rimanere
efficienti anche nella fase post-operativa.
Il sistema di estrazione del gas di discarica deve essere dotato
di sistemi per l’eliminazione della condensa; l’acqua di condensa
puo’ essere eccezionalmente reimmessa nel corpo della discarica.
Il gas di discarica deve essere di norma utilizzato per la
produzione di energia, anche a seguito di un eventuale trattamento,
senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute
dell’uomo e per l’ambiente.
Nel caso di impraticabilita’ del recupero energetico la
termodistruzione del gas di discarica deve avvenire in idonea camera
di combustione a temperatura T > 850°, concentrazione di ossigeno ≥ 3
per cento in volume e tempo di ritenzione ≥ 0,3 secondi.
In caso non fosse praticabile ne’ la produzione di energia ne’ la
termodistruzione, possono essere adottati sistemi equivalenti e
corrispondenti allo stato della tecnica per il trattamento del gas di
discarica. Questi sistemi devono essere discussi ed in seguito
approvati dall’Agenzia provinciale per l’ambiente.
Il sistema di estrazione e trattamento del gas di discarica deve
essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella
discarica e’ presente la formazione del gas e comunque per il periodo
necessario, come indicato all’art. 10, comma 2.».
Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Bolzano, 1° aprile 2009

DURNWALDER

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0508&tmstp=1262938236015

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 2009 Scioglimento del consiglio comunale di Sant’Anastasia e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 6 del 9-1-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio
2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di
Sant’Anastasia (Napoli);
Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 21 ottobre
2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per
far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministero dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Sant’Anastasia (Napoli) e’ sciolto.

Art. 2 Il dott. Gioacchino Ferrer e’ nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 16 dicembre 2009 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-09&task=dettaglio&numgu=6&redaz=10A00006&tmstp=1263282043170

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 5 maggio 2009, n. 22 Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell’attivita’ di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 2 del 9-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, n. 16 dell’11 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Visto l’art. 117, terzo comma, della Costituzione: Visti gli artt. 11, 12, 13 e 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell’Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/ CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche’ il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della liberta’ di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali); Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea); Vista la legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell’attivita’ di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente); Visti gli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell’attivita’ di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente); Considerato quanto segue: 1. E’ necessario modificare alcuni aspetti connessi alla periodicita’ temporale delle verifiche per l’accertamento della permanenza dei requisiti di onorabilita’, capacita’ economica e idoneita’ professionale che, nell’attuale testo della legge regionale n. 36/2008 sono previste solo a cadenza triennale; pertanto, in coerenza con il principio di sussidiarieta’, e’ espressamente attribuita alle province la possibilita’ di effettuare tali verifiche in tutti i casi in cui sia ritenuto opportuno, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 395/2000 e dal relativo regolamento attuativo approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161; 2. Si e’ posta inoltre la necessita’ di evidenziare e mantenere fermo il termine di tre giorni previsto dal decreto legislativo n. 395/2000 per comunicare la perdita dei predetti requisiti di accesso all’attivita’, atteso che l’attuale testo della legge regionale n. 36/2008 assegna alle imprese il termine unico di quindici giorni per comunicare alle province le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione, senza alcuna distinzione in ordine alla perdita dei requisiti; 3. E’ emersa l’esigenza di’ armonizzare l’art. 4 della legge regionale n. 36/2008 con l’art. 2 della legge n. 218/2003, che considera le imprese autorizzate all’esercizio dell’attivita’ di «trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente», in qualsiasi forma costituite, abilitate a svolgere anche i servizi di noleggio con conducente di cui alla legge n. 21/1992, purche’ ne sia rispettato il particolare regime autorizzativo basato sul rilascio delle singole licenze mediante bandi di gara comunali: rispetto a tale norma semplificatoria, il testo della legge regionale n. 36/2008 imponeva l’ulteriore obbligo di iscrizione al ruolo dei conducenti, gia’ richiesta per l’esercizio professionale di noleggio di autovetture e motocarrozzette; tale obbligo ha peraltro generato difficolta’ applicative e dubbi interpretativi in ordine alle modalita’, ai requisiti ed ai soggetti dell’impresa da iscrivere, a causa dell’attuale articolazione del ruolo dei conducenti – istituito con legge regionale 6 settembre 1993, n. 67, in attuazione della legge n. 21/1992 – che consente l’iscrizione alle sole per sone fisiche; 4. E’ risultato quindi necessario modificare l’art. 4 della legge regionale n. 36/2008 e rimuovere tale obbligo, al fine di stabilire in modo univoco che l’abilitazione a concorrere alle procedure di rilascio delle licenze per gli altri servizi di noleggio con conducente riguarda l’impresa titolare di autorizzazione in quanto tale, a condizione che alla guida dei veicoli siano destinati unicamente i soggetti abilitati, iscritti nel ruolo dei conducenti oppure in possesso dell’abilitazione professionale alla guida degli autobus per il cui riconoscimento e’ richiesto un percorso formative ben piu’ complesso di quello previsto per l’iscrizione al ruolo dei conducenti dalla legge n. 21/1992; in conseguenza di tali modifiche, si e’ reso necessario disciplinare con una norma transitoria i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; 5. E’ altresi opportuno declinare le finalita’ per cui e’ stato istituito il registro regionale in conformita’ con quanto stabilito dalla legge n. 218/2003 al fine di attribuire al regolamento attuativo della legge il compito di esplicitare le modalita’ di tenuta, in vista della migliore attuazione degli scopi del medesimo; 6. Si modifica inoltre l’art. 10 della legge regionale n. 36/2008, al fine di raccordare il termine di scadenza previsto per l’inoltro della domanda di autorizzazione da parte dei soggetti gia’ in possesso di licenza comunale con i tempi necessari alle province per procedere all’istruttoria, non che’ di eliminare la sanzione per il mancato rispetto di tale termine che comportava il divieto di presentare una nuova domanda prima di un anno, impedendo di fatto al titolare di licenza di proseguire la sua attivita’; Si approva la seguente legge Art. 1 Modifiche all’art. 2 della legge regionale n. 36/2008 1. La lettera c) del comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell’attivita’ di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), e’ sostituita dalla seguente: «c) verifiche sulla permanenza dei requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 395/2000, da esercitarsi ogni tre anni e in tutti i casi in cui cio’ sia ritenuto opportuno.».

Art. 2 Modifiche all’art. 3 della legge regionale n. 36/2008 1. Il comma 1 dell’art. 3 della legge regionale n. 36/2008 e’ sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 13 del d.lgs. 395/2000 in caso di perdita dei requisiti di onorabilita’, capacita’ finanziaria e professionale, le imprese sono tenute a comunicare entro quindici giorni alle province le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione.».

Art. 3

Sostituzione dell’art. 4 della legge regionale n. 36/2008

1. L’art. 4 della legge regionale n. 36/2008 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 4. (Abilitazione all’esercizio dei servizi di noleggio
con conducente di cui alla legge n. 21/1992) – 1. Ai sensi dell’art.
2, comma 4, della legge n. 218/2003, le imprese in possesso
dell’autorizzazione di cui all’art. 2, in qualsiasi forma costituite,
sono abilitate a concorrere, in tutti i comuni del territorio
regionale, per il rilascio di autorizzazioni per l’esercizio di
servizi di noleggio con conducente effettuati con autovettura e
motocarrozzetta di cui alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67
(Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e
servizio di noleggio).
2. Le imprese di cui al comma 1, adibiscono al servizio di
noleggio di autovettura e motocarrozzetta i soggetti di cui all’art.
6 della legge n. 218/2003, in possesso di patente di categoria D e di
apposita abilitazione professionale di cui all’art. 116, comma 8, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada) oppure iscritti nell’apposita sezione del ruolo dei
conducenti di cui alla legge regionale n. 67/1993 della provincia cui
appartiene il comune che ha proceduto al rilascio della
autorizzazione per l’esercizio di servizi di noleggio con conducente
effettuati con autovettura e motocarrozzetta di cui alla medesima
legge regionale n. 67/1993.».

Art. 4 Modifiche all’art. 5 della legge regionale n. 36/2008 1. Il comma 1 dell’art. 5 della legge regionale n. 36/2008 e’ sostituito dal seguente: «1. Per la definizione di un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese esercenti l’attivita’ di trasporto di viaggiato ri mediante noleggio di autobus con conducente, e’ istituito presso la competente struttura della Giunta regionale apposito registro regionale, da utilizzare e gestire ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge n. 218/2003.». 2. Dopo il comma 1 dell’art. 5 della legge regionale n. 36/2008 e’ inserito il seguente: «1-bis. L’iscrizione al registro di cui al comma 1, e’ subordinata al possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 2.».

Art. 5

Sostituzione dell’art. 10 della legge regionale n. 36/2008

1. L’art. 10 della legge regionale n. 36/2008 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 10. (Disciplina transitoria) – 1. Entro il 31 luglio 2009
i titolari delle licenze di noleggio di autobus con conducente
rilasciate dai comuni richiedono alla provincia nel cui territorio
l’impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale,
il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 2.
2. Per effetto dell’adempimento di cui al comma 1, le licenze di
noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni,
indipendentemente dalla loro naturale scadenza, conservano la loro
efficacia sino al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 2
oppure sino alla comunicazione del rigetto della istanza da parte
della provincia competente.
3. Allo scadere del termine di cui al comma 1, le licenze di
noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni per le quali
i titolari non abbiano provveduto alla richiesta di rilascio della
autorizzazione alla provincia, cessano di avere efficacia
indipendentemente dalla loro naturale scadenza.».

Art. 6 Norma transitoria 1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono in base alla disciplina di cui all’art. 4 della legge regionale n. 36/2008 nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 3 della presente legge.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
La presente legge e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 5 maggio 2009

MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-09&task=dettaglio&numgu=2&redaz=009R0458&tmstp=1263375001257