DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2009, n. 208

Regolamento recante disposizioni modificative del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972 in materia di ripartizione degli onorari e delle competenze tra avvocati e procuratori dello Stato.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 17 del 22-1-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in materia di processo civile»; Visto, in particolare, l’articolo 21 dell’anzidetto testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall’articolo 43, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, e successive modificazioni, recante «Regolamento per la riscossione, da parte dell’Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione» ed in particolare, l’articolo 10, secondo comma, che disciplina le modalita’ di ripartizione nel caso di trasferimento da uno ad altro ufficio; Considerata l’opportunita’ di modificare le modalita’ di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da uno ad altro ufficio di cui al citato articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972; Udito il parere espresso dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato nella seduta del 9 luglio 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8 ottobre 2009; Sulla proposta dell’Avvocato generale; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972 1. Il secondo comma dell’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente: «Nel caso di trasferimento da uno ad altro ufficio, nonche’ in caso di applicazione temporanea, a titolo di missione, per periodi continuativi non inferiori a trenta giorni, l’interessato partecipa al riparto del quadrimestre degli uffici interessati per quota proporzionale al tempo di permanenza presso ciascun ufficio.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 dicembre 2009 Il Presidente: Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 112

Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi e sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato» e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n.
286.
– Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, recante
«Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato» e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286.
– La legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’ nonche’ in materia di processo civile» e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140,
supplemento ordinario.
– Si riporta il testo dell’art. 21 del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, recante «Approvazione del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato»:
«Art. 21. – L’avvocatura generale dello Stato e le
avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente
trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e
di procuratore nei confronti delle controparti quando tali
competenze siano poste a carico delle controparti stesse
per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.
Con l’osservanza delle disposizioni contenute nel
titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, tutte le
somme di cui al precedente comma e successivi vengono
ripartite per sette decimi tra gli avvocati e procuratori
di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per
tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e
procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che
i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse,
siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in
giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per
approvazione.
Negli altri casi di transazione dopo sentenza
favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di
pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le
Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sara’
corrisposta dall’Erario all’Avvocatura dello Stato, con le
modalita’ stabilite dal regolamento, la meta’ delle
competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero
liquidate nei confronti del soccombente. Quando la
compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota
degli onorari riscossa in confronto del soccombente sara’
corrisposta dall’Erario la meta’ della quota di competenze
di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la
compensazione.
Le competenze di cui al precedente comma sono
corrisposte in base a liquidazione dell’avvocato generale,
predisposta in conformita’ delle tariffe di legge.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili
anche per i giudizi nei quali l’Avvocatura dello Stato ha
la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le
altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti
pubblici.
E’ applicabile il primo comma del presente articolo per
i giudizi nei quali l’Avvocatura dello Stato assuma la
rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle
amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le
altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti
pubblici.
Le proporzioni previste dal secondo comma e le
modalita’ di ripartizione delle competenze in caso di
trasferimento da una sede all’altra possono essere
modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell’Avvocato generale dello Stato,
sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello
Stato.».
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
– Si riporta l’art. 10, secondo comma, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972,
recante «Regolamento per la riscossione, da parte
dell’Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle
competenze di spettanza e per la relativa ripartizione»:
«Nel caso di trasferimento da uno ad altro Ufficio
l’interessato partecipa, per l’intero quadrimestre, al
riparto di quest’ultimo Ufficio, qualora il provvedimento
abbia decorrenza da data anteriore alla scadenza del
termine quadrimestrale.».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-22&task=dettaglio&numgu=17&redaz=10A00587&tmstp=1264406085189

REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 16 aprile 2009, n. 13 Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 4 del 23-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15
del 21 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei
sottotetti esistenti con l’obiettivo di limitare il consumo di nuovo
territorio attraverso un piu’ efficace riutilizzo, nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili, dei volumi
esistenti nonche’ di favorire la messa in opera di interventi
tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

Art. 2 Definizione 1. Ai fini della presente legge si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l’ultimo piano dell’edificio o di sue parti, compresi nella sagoma di copertura, che, all’atto del rilascio del relativo titolo abilitativo, non siano stati computati come volumi residenziali.

Art. 3

Condizioni per il recupero

1. Possono essere recuperati a fini abitativi, previo rilascio
del relativo titolo edilizio abilitativo, i sottotetti esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, purche’ attigui o
comunque annessi ad unita’ immobiliari ubicate nel medesimo edificio,
qualora sussistono le seguenti condizioni:
a) l’edificio dove e’ ubicato il sottotetto deve essere stato
legittimamente realizzato ovvero condonato ai sensi della normativa
vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi;
b) l’altezza media interna netta che, nel caso in cui il solaio
sovrastante, o una sua porzione, non sia orizzontale, si intende come
la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale
orizzontale, mediano tra il punto piu’ alto e quello piu’ basso
dell’intradosso del solaio sovrastante ad esso, deve essere fissata
in 2,40 metri per gli spazi ad uso abitazione, riducibile a 2,20
metri per gli spazi accessori o di servizio; per gli edifici siti nei
comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente
montani, e’ ammessa una riduzione dell’altezza media sino a 2,20
metri anche per gli spazi ad uso abitazione;
c) nei locali con soffitto a volta l’altezza media e’ calcolata
come media aritmetica tra l’altezza dell’imposta e quella del colmo
della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una
tolleranza fino al 5 per cento; il rapporto aeroilluminante deve
essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16);
d) in caso di soffitto non orizzontale, ferma restando
l’altezza media di cui alla lettera b), l’altezza della parete minima
non puo’ essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso
abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori o di servizio;
e) gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi di cui
alla lettera b) devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi
fissi e ne e’ consentito l’uso come spazio di servizio destinato a
guardaroba o ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce
diretta la chiusura di tali spazi non e’ prescritta;
f) sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di
gronda nonche’ delle linee di pendenza delle falde unicamente al fine
di assicurare i parametri fissati dalla presente legge.
2. Ai fini del raggiungimento dell’altezza media di cui al comma
1, lettere b) e c) e’ consentito l’abbassamento dell’ultimo solaio e
la conseguente modifica della quota d’imposta dello stesso, a
condizione che non incida negativamente sulla statica e sul prospetto
dell’edificio e che siano rispettati i requisiti minimi di agibilita’
dei locali sottostanti, previsti dalla normativa vigente, nonche’ le
norme sismiche.
3. L’intervento di recupero dei sottotetti, se volto alla
realizzazione di nuove unita’ immobiliari, e’ subordinato all’obbligo
di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura
prevista dagli strumenti della pianificazione comunale e con un
minimo di 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi della volumetria resa
abitativa ed un massimo di 25 metri quadrati per ciascuna nuova
unita’ immobiliare.
4. Qualora sia dimostrata l’impossibilita’, per mancata
disponibilita’ di spazi idonei, di assolvere all’obbligo di cui al
comma 3, e’ consentito, anche in deroga ai regolamenti edilizi
vigenti, l’intervento di recupero dei sottotetti previo versamento al
comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro
quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere
destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.
5. Non sono assoggettati al versamento di cui al comma 4 gli
interventi di recupero dei sottotetti realizzati in immobili per
l’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa
di proprieta’ del comune o delle Aziende territoriali per l’edilizia
residenziale pubblica (ATER).
6. Nei comuni destinatari del fondo regionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 14 della
legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni
amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale
pubblica) l’intervento di recupero dei sottotetti, se volto alla
realizzazione di nuove unita’ immobiliari, e’, altresi’, subordinato
all’obbligo di destinare la nuova unita’ immobiliare alla locazione a
canone concordato di cui all’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche per un
periodo non inferiore a otto anni, fatto salvo il caso in cui la
medesima unita’ immobiliare sia utilizzata come prima casa da un
parente in linea retta del proprietario, con l’obbligo di non
alienarla per un periodo pari a cinque anni.

Art. 4 Classificazione dell’intervento ed oneri concessori 1. L’intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi e’ classificato come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche. 2. L’intervento di cui al comma 1 comporta la corresponsione del versamento del contributo di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche, calcolato sulla volumetria resa abitativa secondo le tabelle approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. 3. I comuni possono deliberare l’applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del 20 per cento del contributo di cui al comma 2, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.

Art. 5 Modalita’ d’intervento 1. L’intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi deve comunque garantire il rispetto delle caratteristiche architettoniche dell’edificio, tenuto anche conto della zona in cui lo stesso ricade, nonche’ delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilita’. 2. Al fine di assicurare l’osservanza dei requisiti di fruibilita’ e di aeroilluminazione naturale dei locali, l’intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi puo’ essere realizzato anche mediante l’apertura di finestre, lucernari, porte, nella salvaguardia delle caratteristiche strutturali e formali dell’edificio e nel rispetto dei requisiti minimi di agibilita’ dei locali sottostanti.

Art. 6 Sostenibilita’ energetica ambientale 1. Il progetto di recupero del sottotetto a fini abitativi deve prevedere interventi di isolamento termico nonche’, in conformita’ agli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia), interventi di risparmio idrico, di ricorso a fonti energetiche rinnovabili e di recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili.

Art. 7

Esclusioni e deroghe

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle
zone territoriali omogenee «A» di cui dall’art. 2 del decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di
densita’ edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita’ collettive, al
verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione
dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i comuni possono disporre motivatamente l’esclusione,
totale o parziale, di ulteriori zone territoriali omogenee nonche’ di
determinate tipologie di edifici, anche in relazione a
caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche.
3. Il recupero del sottotetto a fini abitativi, come disciplinato
dalla presente legge, e’ consentito anche in deroga agli strumenti
urbanistici comunali, adottati o vigenti, e ai regolamenti edilizi
vigenti.
4. L’intervento di recupero del sottotetto, se in deroga ai
limiti fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, deve prevedere il conferimento, da parte dei richiedenti, di
superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti
ovvero la loro monetizzazione in base ai costi correnti di esproprio
all’interno dell’area considerata.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, 16 aprile 2009

MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-23&task=dettaglio&numgu=4&redaz=009R0574&tmstp=1264493453585

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2009, n. 211 Regolamento recante riordino delle casse militari, a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112,convertito,con modificazioni,dalla legge 6/08/08,n.133

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 23 del 29-1-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Viste le leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, 14 giugno 1934, n. 1015, 4 gennaio 1937, n. 35, 19 maggio 1939, n. 894, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, la disciplina delle Casse ufficiali dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, nonche’ della Cassa sottufficiali dell’Aeronautica militare; Visti il regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e la legge 2 giugno 1936, n. 1226, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, la disciplina del Fondo previdenza sottufficiali dell’Esercito e della Cassa sottufficiali della Marina militare; Vista la legge 9 maggio 1940, n. 371, e successive modificazioni, concernente l’autorizzazione alla Cassa ufficiali dell’Esercito a corrispondere anche un assegno speciale; Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 166, concernente modifica dei termini di liquidazione dell’indennita’ supplementare da parte delle casse ufficiali dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare; Vista la legge 5 luglio 1965, n. 814, concernente l’aumento del contributo e dell’indennita’ supplementare delle Casse ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell’Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell’Aeronautica; Vista la legge 27 dicembre 1988, n. 557, concernente l’iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell’Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell’Esercito ed, in particolare, l’articolo 2; Visto il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, concernenti disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell’Esercito; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, concernente regolamento sull’amministrazione e la contabilita’ degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, concernente regolamento di attuazione dell’articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari; Visto l’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2008); Visti gli articoli 26 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009; Visto l’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145, concernente regolamento recante organizzazione del Ministero della difesa; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 maggio 2009 e 27 agosto 2009; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa, per l’attuazione del programma di Governo e dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Scopi e definizioni 1. Il presente regolamento concerne il riordino strutturale delle casse militari di cui al comma 2, attraverso l’accorpamento delle casse militari e la razionalizzazione dei relativi organi deputati alle attivita’ di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d’impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonche’ di incrementare l’efficienza e migliorare la qualita’ dei servizi resi agli iscritti. 2. Ai fini del presente regolamento, s’intendono per: a) «casse militari»: 1) la Cassa ufficiali dell’Esercito, compresi gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri; 2) la Cassa ufficiali della Marina militare; 3) la Cassa ufficiali dell’Aeronautica militare; 4) il Fondo previdenza dei sottufficiali dell’Esercito, compresi i sottufficiali, gli appuntati e i militari di truppa dell’Arma dei carabinieri; 5) la Cassa sottufficiali della Marina militare; 6) la Cassa sottufficiali dell’Aeronautica militare; b) «trattamenti previdenziali», le indennita’ supplementari, i premi di previdenza, l’assegno speciale di cui alla lettera c), nonche’ eventuali prestiti o sussidi spettanti al personale militare iscritto d’ufficio alle casse militari; c) «assegno speciale», l’emolumento vitalizio erogato dalla Cassa ufficiali dell’Esercito, ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 371, agli ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei carabinieri in riserva o in congedo assoluto; d) «fondi previdenziali», dotati di autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile, ciascuna delle separate gestioni previdenziali delle casse militari quali definite alla lettera a), preordinate all’erogazione delle indennita’ supplementari o dei premi di previdenza, nonche’ il Fondo previdenziale integrativo ufficiali dell’Esercito, di cui al decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, preordinato all’erogazione sia dell’indennita’ supplementare sia dell’assegno speciale; e) «norme istitutive», le disposizioni di legge concernenti l’istituzione e la disciplina delle casse militari e dei fondi previdenziali di cui al presente articolo, nonche’ i relativi regolamenti attuativi; f) «Forze armate», il complesso delle forze militari costituito da Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87 della Costituzione, tra l’altro, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
– Il testo dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e’ il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta’
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
– La legge 29 dicembre 1930, n. 1712 (Indennita’
supplementare per gli ufficiali del Regio esercito) e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1931, n.
6.
– La legge 14 giugno 1934, n. 1015 (Istituzione di una
«Cassa ufficiali della Regia marina») e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1934, n. 157.
– La legge 4 gennaio 1937, n. 35 (Istituzione di una
cassa ufficiali della regia aeronautica) e’ pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1937, n. 27.
– La legge 19 maggio 1939, n. 894 (Istituzione della
«cassa sottufficiali della regia aeronautica») e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1939, n.
153.
– Il regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930
(Istituzione del «Fondo di previdenza sottufficiali del
regio esercito»), convertito dalla legge 28 dicembre 1933,
n. 1890, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1°
agosto 1933, n. 177.
– La legge 2 giugno 1936, n. 1226 (Istituzione di una
«Cassa sottufficiali» della Regia marina), e’ pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1936, n. 151.
– La legge 9 maggio 1940, n. 371 (Concessione di un
assegno speciale agli ufficiali del Regio esercito che
lasciano il servizio permanente), e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1940, n. 113.
– La legge 27 febbraio 1958, n. 166 (Modifica dei
termini di liquidazione della indennita’ supplementare da
parte delle Casse ufficiali dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica), e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 21 marzo 1958, n. 70.
– La legge 5 luglio 1965, n. 814 (Aumento del
contributo e dell’indennita’ supplementare delle Casse
ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica,
del Fondo di previdenza sottufficiali dell’Esercito e delle
Casse sottufficiali Marina e dell’Aeronautica), e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1965, n.
180.
– La legge 27 dicembre 1988, n. 557 (Iscrizione dei
graduati e militari di truppa effettivi dell’Arma dei
carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali
dell’Esercito), e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
3 gennaio 1989, n. 2.
– Il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313 (Disposizioni
urgenti per la Cassa ufficiali dell’Esercito), convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1996, n.
13.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente
l’amministrazione e la contabilita’ degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70), e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2003, n. 103.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1999, n. 556 (Regolamento di attuazione dell’art. 10 della
legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni
dei vertici militari), e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 maggio 2000, n. 114.
– Il testo dei commi 634 e 635, dell’art. 2, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007,
n. 300, e’ il seguente:
« 634. Al fine di conseguire gli obiettivi di
stabilita’ e crescita, di ridurre il complesso della spesa
di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l’efficienza e di migliorare la qualita’ dei
servizi, con uno o piu’ regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, il Ministro per
la semplificazione normativa, il Ministro per l’attuazione
del programma di Governo e il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in
relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed
organismi pubblici statali, nonche’ strutture pubbliche
statali o partecipate dallo Stato, anche in forma
associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita’ analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici
che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita’ previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche’ dall’art. 9,
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita’ in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita’ relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita’ dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita’ nei limiti
dell’attivo della singola liquidazione in conformita’ alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all’amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche’ il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.
635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634
sono trasmessi al Parlamento per l’acquisizione del parere
della Commissione di cui all’art. 14, comma 19, della legge
28 novembre 2005, n. 246. Il parere e’ espresso entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di
regolamento. salva la richiesta di proroga ai sensi del
comma 23 del medesimo art. 14. Trascorso tale termine,
eventualmente prorogato, il parere si intende espresso
favorevolmente.».
– Il testo dell’art. 26, commi da 1 a 3, e 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive
modificazioni (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita’, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25
giugno 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ il seguente:
«Art. 26 (Taglia-enti). – 1. Gli enti pubblici non
economici con una dotazione organica inferiore alle 50
unita’, con esclusione degli ordini professionali e loro
federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non
inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del
comma 5, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e
nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle
deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio
2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30
marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo,
nonche’ delle Autorita’ portuali, degli enti parco e degli
enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con
decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione normativa, da
emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi’,
soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i
quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati
emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634,
dell’art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l’approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei
successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano
ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e per la semplificazione normativa gli enti che risultano
soppressi ai sensi del presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso
sono attribuite all’amministrazione vigilante ovvero, nel
caso di pluralita’ di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e’
oggetto. L’amministrazione cosi’ individuata succede a
titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto,
anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o
prorogati.
3. Il comma 636, dell’art. 2, e l’allegato A, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche’ i commi da 580 a
585, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono abrogati.».
Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). – 1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e
integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di
ricerca, nonche’ gli enti pubblici di cui all’art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, e
successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro
il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita’ ed
economicita’, operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell’esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all’unificazione delle strutture che svolgono
funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche
esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni
con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero
degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli
di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita’ dell’immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall’art. 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle
degli enti di ricerca, apportando una riduzione non
inferiore al dieci per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell’attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche’ l’utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell’ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall’art. l, comma 404, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell’attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi’ le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell’art.
1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia’ adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita’ di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche’ nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di
compatibilita’ generali nonche’ degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
l’adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto
dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
5. Sino all’emanazione dei provvedimenti di cui al
comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del
30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilita’ avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l’anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all’ art. 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e’ fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall’applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.».
– L’art. 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di
termini), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio
2009, n. 150, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, ha novellato l’art. 2, comma 634, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, secondo il testo riportato nelle
presenti note.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
2009, n. 145 (Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero della difesa), e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 21 ottobre 2009, n. 245.
– Il testo dell’art. 14, comma 19, della legge 28
novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l’anno 2005), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 1° dicembre 2005, n. 280, e’ il seguente:
«19. E’ istituita la "Commissione parlamentare per la
semplificazione", di seguito denominata "Commissione"
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l’Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l’elezione dell’Ufficio di presidenza.».
Note all’art. 1:
– Per la legge 9 maggio 1940, n. 371, e il
decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito dalla
legge 8 agosto 1996, n. 416, si veda nelle note alle
premesse.

Art. 2

Cassa di previdenza delle Forze armate

1. Le casse militari sono riordinate per accorpamento nella Cassa
di previdenza delle Forze armate, di seguito indicata «cassa», quale
organo con personalita’ giuridica di diritto pubblico istituito
nell’ambito della struttura organizzativa del Ministero della difesa.
La cassa e’ sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa, che
puo’ esercitarla avvalendosi del Capo di stato maggiore della difesa,
ovvero, per i profili strettamente tecnico-amministrativi, per il
tramite dei dirigenti preposti agli uffici dell’Amministrazione
competenti per materia.
2. La cassa gestisce i fondi previdenziali in conformita’ e nei
limiti di quanto disposto dalle norme istitutive, in quanto non
derogate dal presente regolamento, e secondo criteri ispirati a
principi di uniformita’ gestionale, fatti salvi il vigente regime
previdenziale e creditizio che regola i singoli istituti, la
salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonche’ la
separazione e l’autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo
stesso. Resta ferma la vigente disciplina recata dalle norme
istitutive in materia di iscrizione, contribuzione ed erogazione
delle prestazioni relative alle singole casse militari.

Art. 3

Organi

1. Sono organi della cassa:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il collegio dei revisori.
2. I membri degli organi e i relativi supplenti, incluso l’esperto
di settore di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), prestano
attivita’ a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono
essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile.

Art. 4

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e’ costituito da tredici membri
titolari, nominati con decreto del Ministro della difesa, e ha poteri
di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico
nei confronti di ciascun fondo previdenziale.
2. Formano il consiglio:
a) personale militare in servizio attivo, rappresentante le
singole categorie di personale di Forza armata, di cui due membri per
l’Esercito, due membri per la Marina militare, due membri per
l’Aeronautica militare e tre membri per l’Arma dei carabinieri,
proposti per la nomina, rispettivamente, dai Capi di stato maggiore
di Forza armata e dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri,
nell’ambito di una terna di candidati segnalata per ciascun membro al
Ministro della difesa dal Capo di stato maggiore della difesa, in
modo da garantire anche la piena liberta’ di scelta nella nomina del
presidente e del vice presidente, a norma dell’articolo 5, commi 2 e
4. Con le stesse modalita’, dalla medesima terna di candidati sono
altresi’ nominati nove supplenti, i quali possono partecipare con
diritto di voto ai lavori del consiglio di amministrazione in
sostituzione dei corrispondenti titolari nei casi di assenza o
impedimento;
b) un magistrato contabile e un dirigente del Ministero
dell’economia e delle finanze, designati dalle istituzioni di
rispettiva appartenenza, nonche’ un esperto del settore attuariale o
previdenziale, scelto dal Ministro della difesa;
c) un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari
dell’assegno speciale, scelto tra il personale in congedo su proposta
delle associazioni di categoria.
3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta a
trimestre e delibera in presenza di almeno sette membri, comunque a
composizione maggioritaria di titolari. In caso di parita’ di voti,
prevale quello del presidente.

Art. 5 Presidente 1. Il presidente e’ scelto tra i membri effettivi del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b), e nominato su proposta del Ministro della difesa, secondo le modalita’ previste dall’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. 2. Per la nomina a presidente di un rappresentante di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), e’ designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate. 3. Il presidente e’ il rappresentante legale della cassa, del cui funzionamento risponde al consiglio di amministrazione e al Ministro della difesa. Segue l’attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, avvalendosi del coordinato supporto delle strutture e dell’organizzazione del Ministero della difesa, a norma dell’articolo 7. Presiede e convoca il consiglio di amministrazione. 4. E’ coadiuvato o, in caso d’impedimento, sostituito da un vice presidente, nominato con decreto del Ministro della difesa tra i consiglieri di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b), su proposta dello stesso presidente. Se militare, il vice presidente e’ di grado non inferiore a generale di brigata o corrispondente, nonche’ di Forza armata diversa, qualora il presidente e’ parimenti un ufficiale designato ai sensi del comma 2. 5. Per gli atti di ordinaria amministrazione dei singoli fondi previdenziali, il presidente puo’ avvalersi, altresi’, di membri del consiglio di amministrazione, con funzioni di consiglieri delegati agli affari correnti, dedicati ai procedimenti d’interesse delle categorie di personale cui i consiglieri stessi appartengono per Forza armata o che di esse sono rappresentanti. I compiti di gestione sono svolti a norma dell’articolo 7.

Note all’art. 5:
– Il testo dell’art. 3 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12
settembre 1988, n. 214, e’ il seguente:
«Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o
aziende di competenza dell’amministrazione statale). – 1.
Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di
carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione
statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti
pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del
Presidente della Repubblica emanato su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del
ministro competente.
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine
all’acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari.».

Art. 6 Collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori e’ costituito da sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro della difesa. Dei membri effettivi, quattro sono tratti dal personale in servizio, dotato di adeguata competenza, in rappresentanza di ciascuna Forza armata e proposti dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dall’Arma dei carabinieri, nonche’ uno designato dalla Corte dei conti e due designati dal Ministero dell’economia e delle finanze. I due membri supplenti sono scelti a rotazione tra il personale delle Forze armate. Le funzioni di presidente sono conferite con decreto del Ministro della difesa a un membro effettivo. 2. Il collegio si riunisce almeno una volta a trimestre e delibera in presenza di almeno quattro membri. In caso di parita’ di voti, prevale quello del presidente.

Art. 7 Amministrazione dei fondi previdenziali e atti di gestione 1. Le operazioni amministrativo-contabili, patrimoniali e finanziarie, incluso il servizio delle entrate e delle uscite, la tenuta delle scritture contabili e la compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi afferenti, distintamente, i fondi previdenziali gestiti dalla cassa, sono regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e successive modificazioni, in quanto applicabile. 2. Le attivita’ di cui al comma 1, nonche’ l’istruttoria del contenzioso relativo alla gestione dei fondi previdenziali, sono svolte da un ufficio di gestione della Cassa di previdenza delle Forze armate, di livello non superiore a rango dirigenziale non generale, a carico e nell’ambito delle strutture e dell’organizzazione del Ministero della difesa esistenti e definite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145, in un quadro di economie di gestione, sulla base delle direttive organizzative impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, d’intesa con il Segretario generale della difesa, sentiti gli organi di vertice delle Forze armate, in modo da razionalizzare con principi di efficienza e criteri unitari l’utilizzo delle risorse umane e strumentali, gia’ adibite settorialmente a compiti di gestione esecutiva per il funzionamento delle singole casse militari, ai sensi delle norme istitutive. 3. Il personale del Ministero della difesa, preposto all’ufficio di cui al comma 2, e’ responsabile degli atti di attuazione gestionale degli indirizzi e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, nonche’ delle conformi direttive del presidente o dei consiglieri delegati.

Note all’art. 7:
– Per il d.P.R. n. 97 del 2003, il d.P.R. n. 145 del
2009, e il d.P.R. n. 556 del 1999, si veda nelle note alle
premesse.

Art. 8 Istruzioni tecnico-applicative 1. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate istruzioni tecnico-applicative per l’armonizzazione dei procedimenti di attuazione del presente regolamento.

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono adottate le istruzioni tecnico-applicative di
cui all’articolo 8 e sono nominati il consiglio di amministrazione,
il presidente e il collegio dei revisori della cassa.
2. Fino alla data di nomina degli organi di cui al comma 1, sono
confermati i corrispondenti organi delle casse militari, i cui membri
e titolari restano in carica per assicurare lo svolgimento degli atti
di ordinaria amministrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 4 dicembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Russa, Ministro della difesa

Brunetta, Ministro della pubblica amministrazione e
l’innovazione

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Rotondi, Ministro per l’attuazione del programma
di Governo

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 141

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-29&task=dettaglio&numgu=23&redaz=010G0016&tmstp=1265008577850

REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE 28 maggio 2009, n. 6 Statuto della Regione Campania.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 5 del 30-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 34
del 3 giugno 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

Nessuna richiesta di referendum e’ stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

Il seguente statuto;
Art. 1

Principi fondamentali

1. La Campania e’ Regione autonoma nell’unita’ ed indivisibilita’
della Repubblica, secondo le norme della Costituzione, dell’Unione
europea e del presente statuto. Essa esercita i suoi poteri e le sue
funzioni nel rispetto della Costituzione repubblicana nata dalla
resistenza, del presente statuto e dell’ordinamento comunitario ed
internazionale.
2. La Regione Campania ispira la propria azione ai principi della
democrazia, dello stato di diritto e della centralita’ della persona
umana. Garantisce e promuove i principi di uguaglianza, solidarieta’,
liberta’, giustizia sociale e pari opportunita’ tra donne e uomini.
Partecipa alla promozione della pace con iniziative legislative di
informazione ed educazione in conformita’ al principio costituzionale
del ripudio della guerra quale mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali. La Regione contribuisce al mantenimento
di tali valori nel rispetto e con il contributo delle diversita’ e
delle minoranze.
3. La Regione Campania garantisce la partecipazione democratica
di tutti i cittadini e le cittadine, degli enti, delle associazioni,
delle formazioni sociali e delle istituzioni territoriali alla
determinazione ed attuazione dell’indirizzo politico regionale.
4. La Regione Campania mantiene e garantisce il legame con i
campani emigrati nel mondo.
5. La Regione, crogiolo delle antiche civilta’ italica, etrusca,
greca, romana e sannita, svolge la funzione di grande mediatrice fra
oriente ed occidente conferitale dal carattere universale della sua
cultura.

Art. 2

Regione Campania

1. La Regione comprende i territori delle province di Avellino,
Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.
2. La citta’ di Napoli e’ il capoluogo della Regione.
3. La Regione con propria legge adotta un gonfalone ed uno
stemma.

Art. 3 Unita’ nazionale, autonomia e sussidiarieta’ 1. La Regione, nel rispetto dell’unita’ nazionale, conforma la propria azione ai principi costituzionali di autonomia, sussidiarieta’, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione. 2. La Regione promuove forme di collaborazione interregionali per la cura degli interessi che si riflettono al di fuori del proprio territorio.

Art. 4 Principio di uguaglianza 1. La Regione riconosce e garantisce i diritti di liberta’ e di uguaglianza previsti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali riconosciute nel nostro ordinamento ponendoli a fondamento e limite di tutte le proprie attivita’. 2. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale, sessuale, etnico e religioso che limitano l’uguaglianza e la liberta’ dei cittadini. 3. La Regione riconosce l’apporto derivante dalle diverse storie, dalle diverse culture e dalle radici religiose cristiane delle comunita’ campane e considera l’incontro tra le differenti civilta’, religioni e culture del Mediterraneo quale fondamentale strumento di formazione e crescita di una comunita’ pluralista ed interetnica.

Art. 5 Valore della differenza di genere 1. La Regione riconosce e valorizza la differenza di genere nel rispetto della liberta’ e della dignita’ umana. 2. La Regione rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parita’ delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale, economica, politica, e in materia di lavoro, di formazione e di attivita’ di cura; assicura le azioni di promozione della parita’ anche nelle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle azioni stesse. 3. La Regione, ai fini di cui al comma 2, adotta programmi, azioni ed ogni altra iniziativa tesi ad assicurare il pieno rispetto dei principi di parita’, di pari opportunita’ e di non discriminazione ed il riequilibrio della rappresentanza tra donne ed uomini nelle cariche elettive nonche’ a promuovere condizioni di parita’ per l’accesso alle consultazioni elettorali e la presenza equilibrata dei due generi in tutti gli uffici e le cariche pubbliche. Al fine di conseguire il riequilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale regionale promuove condizioni di parita’ per l’accesso di uomini e donne alla carica di consigliere regionale mediante azioni positive.

Art. 6 Diritto al lavoro 1. Nel quadro dei valori e dei principi della Costituzione, la Regione promuove il diritto di uomini e donne ad un lavoro libero e capace di garantire una vita dignitosa ad ogni persona ed opera per rimuovere gli ostacoli di ogni tipo che possono limitarlo o impedirlo. 2. La Regione assicura le condizioni per il diritto al lavoro di tutti i cittadini italiani e per le persone provenienti da altre parti dell’Europa e del mondo e dimoranti nel territorio regionale in conformita’ alla legislazione vigente. Promuove ed incentiva la piena occupazione di uomini e donne, concorrendo a misure atte a determinarne la qualita’ e la stabilita’. Tutela i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, attua i principi della dignita’ e della sicurezza nel lavoro ed assicura la formazione professionale. Promuove l’elevazione sociale dei soggetti e delle categorie svantaggiate, favorisce ed incentiva l’inserimento dei disabili nella societa’ e nel lavoro. 3. La Regione assume l’occupazione delle donne come riferimento di qualita’ del sistema economico campano. 4. La Regione opera per garantire ai giovani in eta’ lavorativa idonee condizioni di occupazione e la protezione contro ogni lavoro che ne puo’ minare la salute e lo sviluppo psicofisico o metterne a rischio il processo formativo. 5. La Regione contrasta l’economia sommersa e favorisce la regolarizzazione del lavoro. 6. La Regione promuove l’effettiva tutela dei diritti sociali delle lavoratrici e dei lavoratori nei casi di perdita del posto di lavoro, di maternita’, di malattia, di infortuni, di dipendenza o di vecchiaia anche mediante la realizzazione e gestione di servizi regionali complementari a quelli statali. 7. La Regione tutela la dignita’ delle lavoratrici e dei lavoratori soprattutto contro le molestie sessuali e la violenza psicologica sul luogo del lavoro.

Art. 7

Iniziativa economica e coesione economico-sociale

1. La Regione garantisce e sostiene la liberta’ e l’attivita’ di
impresa in conformita’ sia alla Costituzione, sia al diritto
comunitario e sia alla legislazione statale secondo le regole dello
sviluppo ecologicamente sostenibile, come definito nei protocolli
internazionali.
2. La Regione opera per regolare lo sviluppo economico,
l’economia di mercato e la libera concorrenza al fine di favorire la
piena occupazione, la promozione del benessere, i fini sociali, la
coesione economico-sociale e la difesa dello stato sociale.
3. L’iniziativa economica privata non puo’ svolgersi in contrasto
con l’utilita’ sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
liberta’ e alla dignita’ umana.
4. La Regione promuove la competitivita’ del territorio campano e
delle imprese che in esso operano ed investono, favorendo il
riequilibrio economico e sociale fra le diverse aree.
5. La Regione opera nel rispetto dei vincoli comunitari ed in
raccordo con norme nazionali in tema di stabilita’ economica.
6. La Regione considera l’uso economicamente efficiente delle
risorse territoriali strumento di crescita ed emancipazione della
collettivita’ amministrata.

Art. 8

Obiettivi

1. La Regione promuove ogni utile iniziativa per favorire:
a) la lotta contro la pena di morte, la tortura fisica e
psichica, il terrorismo, la riduzione in schiavitu’ e ogni forma di
tratta degli esseri umani;
b) l’accrescimento per ogni persona delle opportunita’ e delle
garanzie di liberta’ nella elaborazione del proprio progetto di vita
in contesti liberamente scelti;
c) la cultura della legalita’ e il contrasto alla criminalita’;
il diritto di ogni persona alla propria integrita’ fisica e psichica,
alla propria sicurezza e la tutela dei diritti fondamentali delle
persone detenute ed internate;
d) la tutela del principio secondo cui il patrimonio genetico
di ogni individuo e’ bene indisponibile e la tutela della vita umana
nel rispetto delle leggi dello Stato;
e) il riconoscimento ed il sostegno alla famiglia fondata sul
matrimonio ed alle unioni familiari, nel rispetto dei principi
dettati dagli articoli 3, 29 e 30 della Costituzione orientando a tal
fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di
organizzazione dei servizi;
f) il diritto all’informazione e all’accesso alle procedure di
adozione e alle tecniche di procreazione assistita, senza
discriminazioni, nel rispetto delle leggi statali;
g) la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura, della
ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica; la tutela ed il
sostegno dei luoghi dove si formano, si condividono e si diffondono
le conoscenze scientifiche e tecnologiche; l’interazione tra saperi;
la realizzazione ed il potenziamento delle reti di eccellenza e
l’incremento della cooperazione scientifica internazionale;
h) il riconoscimento e la valorizzazione delle attivita’
associative svolte in ambito sociale, culturale, economico e
politico;
i) la tutela della maternita’ e il diritto dei bambini alla
protezione e alle cure necessarie per il loro benessere;
l) la valorizzazione di istruzione, formazione professionale ed
alta formazione al fine di assicurare maggiori opportunita’ personali
di crescita culturale, sociale e civile;
m) la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della
Regione, delle diversita’ culturali, religiose e linguistiche,
nonche’ di quelle relative ai dialetti locali;
n) l’adozione di politiche tese a valorizzare la qualita’ ed il
merito di ciascun individuo;
o) la realizzazione di un elevato livello delle prestazioni
concernenti i diritti sociali nonche’ il godimento dei diritti
politici e sociali degli immigrati, degli stranieri profughi
rifugiati e degli apolidi, ivi compreso il diritto di voto, per
quanto compatibile con la Costituzione;
p) l’attuazione di politiche tese a garantire un livello
elevato di tutela della salute fondate sulla prevenzione e su un
qualificato sistema sanitario regionale basato, innanzitutto, su una
qualificata sanita’ pubblica;
q) l’adozione di sistemi di garanzia della sicurezza alimentare
e degli interessi dei consumatori;
r) la valorizzazione delle risorse economiche, turistiche e
produttive di ogni area del territorio regionale ed il superamento
delle disuguaglianze sociali derivanti da squilibri territoriali e
settoriali della Regione in modo da garantire la piena occupazione;
s) la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, del territorio,
delle risorse naturali e del patrimonio rurale; la tutela degli
ecosistemi e della biodiversita’; la difesa della vita delle piante e
il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali come
previsti dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa
comunitaria;
t) l’accesso ai beni pubblici necessari al godimento dei
diritti di cittadinanza;
u) il riconoscimento dell’acqua, dell’aria e del vento come
beni comuni dell’umanita’ di valore universale indirizzandone
l’utilizzo all’interesse pubblico;
v) la pratica delle attivita’ sportive.

Art. 9

Integrazione europea

1. La Regione si riconosce parte del processo di integrazione
europea. Essa partecipa ove previsto alla formazione degli atti
normativi comunitari utilizzando gli strumenti previsti dai trattati
comunitari, dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi dello
Stato.

Art. 10

Regione e disciplina comunitaria ed internazionale

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, nelle
materie di sua competenza:
a) partecipa alla definizione degli indirizzi sostenuti in sede
di Unione europea dall’Italia nonche’ alla formazione degli atti
normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione;
b) realizza forme di collegamento con le istituzioni
dell’Unione europea per l’esercizio delle proprie funzioni;
c) provvede all’attuazione e all’esecuzione di accordi e
convenzioni internazionali;
d) conclude accordi con Stati ed intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalle
leggi dello Stato, la cui sottoscrizione e’ autorizzata o ratificata
dal consiglio ai sensi dell’art. 26, comma 4, lettera i);
e) promuove iniziative di cooperazione internazionale ed in
particolare con i popoli colpiti da eventi bellici o calamita’
naturali ed in ritardo di sviluppo.

Art. 11 Partecipazione e pubblicita’ 1. Le attivita’ legislative e amministrative della Regione sono informate ai principi della trasparenza e della partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali, degli enti e delle associazioni. 2. Ai fini della piena applicazione delle norme di cui al presente articolo, i poteri e le attivita’ regionali sono esercitati con la piu’ ampia pubblicita’ per consentire la massima diffusione delle informazioni, degli atti e dei documenti. 3. Con legge regionale sono individuati gli organi e gli uffici preposti all’applicazione della disposizione di cui al comma 2. 4. Le leggi, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi generali della Regione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. Nel rispetto del principio di trasparenza la Regione pubblica, entro tre mesi dall’approvazione, il bilancio sul proprio sito web. Stesso adempimento garantisce per enti, agenzie, aziende, societa’ e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione. Insieme ai bilanci, sono pubblicati i nominativi dei componenti degli organi sociali, di amministrazione e controllo ed il numero dei dipendenti.

Art. 12 Iniziativa legislativa dei cittadini, degli enti locali, del consiglio delle autonomie locali e del consiglio regionale dell’economia e del lavoro 1. L’iniziativa legislativa dei cittadini e’ esercitata mediante una proposta sottoscritta da almeno diecimila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione e presentata nella forma di un progetto redatto in articoli ed illustrato da una relazione descrittiva. 2. L’iniziativa legislativa appartiene inoltre ai singoli consigli provinciali e comunali dei capoluoghi di provincia, nonche’ a non meno di tre consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore a cinquantamila abitanti. 3. L’iniziativa legislativa di cui ai commi 1 e 2 non e’ ammessa per la modifica o la revisione dello Statuto regionale, per le leggi tributarie e di bilancio e per la legge finanziaria regionale. 4. L’iniziativa legislativa puo’ essere esercitata dal consiglio delle autonomie locali su materie riguardanti gli enti locali e dal consiglio regionale dell’economia e del lavoro su materie di sua pertinenza. 5. L’iniziativa legislativa di cui al presente articolo non e’ esercitabile nel semestre antecedente la scadenza naturale del consiglio.

Art. 13

Referendum abrogativo

1. Il referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge
regionale e’ indetto dal presidente della giunta regionale qualora lo
richiedano centomila elettori della Regione o cinque consigli
comunali che rappresentino una popolazione di almeno
centocinquantamila abitanti, o due consigli provinciali o quindici
consigli comunali a prescindere dalla popolazione rappresentata o tre
consigli di Comunita’ montane.
2. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini
iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
3. Qualora l’esito del referendum non abbia determinato
l’abrogazione della legge, la proposta abrogativa non puo’ essere
ripresentata nella stessa legislatura e comunque prima che siano
trascorsi tre anni.
4. Il referendum abrogativo non e’ ammesso per le leggi di
bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di
tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali,
per le leggi relative ai rapporti internazionali e con l’Unione
europea nonche’ sullo Statuto e sulle leggi di revisione statutaria.
5. Il referendum abrogativo non e’ ammesso se l’esito positivo
determina una riduzione del principio di pari opportunita’.
6. Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del
consiglio regionale non possono svolgersi votazioni referendarie.
7. La legge regionale disciplina le modalita’ di indizione e di
svolgimento del referendum abrogativo.

Art. 14 Referendum consultivo 1. Il Consiglio regionale puo’ deliberare l’indizione di referendum consultivi su tutte le iniziative ed i provvedimenti di competenza della Regione. 2. Sono obbligatoriamente sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. 3. Se la votazione sul referendum ha avuto esito negativo, la stessa richiesta non puo’ essere ripresentata nella stessa legislatura. 4. Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale non possono svolgersi votazioni referendarie. 5. La legge regionale disciplina le modalita’ di proposizione e svolgimento del referendum consultivo.

Art. 15 Referendum approvativo 1. Cinquantamila elettori possono presentare una proposta di legge o di regolamento della Regione affinche’ sia sottoposta per l’approvazione al referendum popolare. La proposta non puo’ essere presentata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per la formazione dei nuovi organi regionali. 2. La proposta e’ previamente presentata al consiglio o alla giunta. Qualora nel termine di sei mesi dalla presentazione la proposta non sia approvata, o sia approvata ma con modifiche sostanziali, essa e’ sottoposta al voto popolare. 3. La proposta e’ approvata se alla votazione referendaria partecipa la maggioranza degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 4. Il referendum approvativo non e’ ammesso per le leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali, per le leggi relative ai rapporti internazionali e con l’Unione europea nonche’ sullo statuto e sulle leggi di revisione statutaria. 5. La legge regionale disciplina le modalita’ di proposizione e svolgimento del referendum approvativo.

Art. 16 Petizioni, voti, istanze e richieste 1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni agli organi regionali per richiederne l’intervento o per sollecitare l’adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale. 2. Le province, i comuni ed altri enti locali nonche’ enti, organizzazioni e associazioni rappresentative a livello regionale possono rivolgere al consiglio voti, istanze e richieste di intervento su questioni di interesse generale o collettivo secondo le modalita’ previste dal Regolamento consiliare. 3. Gli organi regionali hanno l’obbligo di prendere in esame le petizioni e di fornire risposta scritta ai richiedenti.

Art. 17

Difensore civico regionale

1. Presso la Regione Campania e’ istituito il difensore civico
regionale.
2. La legge regionale ne disciplina le funzioni e le modalita’ di
nomina e ne garantisce l’indipendenza.
3. Il difensore civico presenta annualmente una relazione al
consiglio regionale sull’attivita’ svolta.
4. La carica del difensore civico e’ onoraria. La legge
disciplina il rimborso spese.

Art. 18 Organismi di pari opportunita’ e consulta degli immigrati 1. Presso la Regione Campania sono istituiti: a) la commissione regionale per la realizzazione della parita’ dei diritti e delle opportunita’ tra uomo e donna; b) la consulta regionale femminile, organo consultivo che svolge anche indagini conoscitive sulla condizione della donna; c) la consulta degli immigrati, per favorire la loro integrazione nella comunita’ campana. 2. La legge regionale ne disciplina le funzioni e le modalita’ di nomina, ne garantisce l’indipendenza e assicura la gratuita’ delle cariche. 3. Ciascuno dei suddetti organismi presenta una relazione annuale sull’attivita’ svolta al Consiglio regionale, che ne discute in apposita seduta. 4. La legge disciplina il rimborso spese.

Art. 19 Rapporti Regione-enti locali 1. I comuni, in forma singola o associata, le province, le citta’ metropolitane e le Comunita’ montane per quanto di loro competenza concorrono alla determinazione della politica regionale ed alla programmazione economica e territoriale, esercitando le funzioni amministrative ed il potere regolamentare nel rispetto della Costituzione, della legge e del presente statuto. 2. In attuazione dell’art. 118 della Costituzione, le funzioni amministrative che non richiedono un esercizio unitario a livello regionale sono conferite con legge regionale ai comuni, alle province, alle citta’ metropolitane e alle Comunita’ montane per quanto di loro competenza, sulla base dei principi di autonomia, sussidiarieta’, adeguatezza e differenziazione. 3. La Regione trasferisce agli enti locali il personale necessario e una quota delle proprie entrate per il finanziamento degli oneri relativi all’esercizio delle funzioni loro attribuite. 4. La Regione favorisce, anche in funzione della collaborazione fondata su ambiti territoriali omogenei, lo sviluppo delle Comunita’ montane e delle forme associative tra enti locali. 5. La Regione, in applicazione del principio di sussidiarieta’, riconosce il ruolo delle autonomie funzionali, le valorizza e ne assicura la partecipazione e la consultazione.

Art. 20

Attivita’ di interesse generale

1. La Regione, i comuni, le province, le citta’ metropolitane e
le Comunita’ montane in attuazione del principio di sussidiarieta’
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attivita’ di interesse generale.

Art. 21

Sviluppo omogeneo del territorio regionale

1. Il riparto delle risorse finalizzate allo sviluppo della
Regione deve tener conto degli squilibri economici e sociali presenti
fra le diverse aree territoriali e delle esigenze dei piccoli comuni.

Art. 22 Consiglio delle autonomie locali 1. E’ istituito il consiglio delle autonomie locali, organismo regionale di partecipazione e consultazione dei comuni, delle province, delle citta’ metropolitane e delle Comunita’ montane. 2. Il consiglio e’ composto da quaranta membri, compresi i presidenti delle province e i sindaci delle citta’ capoluogo, che ne fanno parte di diritto. 3. La legge regionale determina i criteri per l’elezione dei rimanenti componenti del consiglio delle autonomie locali, che devono ricoprire la carica di sindaco, di consigliere provinciale o di consigliere comunale, garantendo che siano rappresentati proporzionalmente anche i piccoli comuni, nel rispetto di una presenza equilibrata di donne ed uomini. 4. Il consiglio delle autonomie locali, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge il Presidente ed il vice-presidente. Se in prima convocazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si procede a votazione di ballottaggio cui concorrono i due candidati piu’ votati. 5. Il consiglio regionale determina annualmente, sulla base delle somme stanziate in bilancio, le dotazioni di mezzi e di personale necessari per il funzionamento del consiglio delle autonomie locali. 6. Il regolamento del consiglio delle autonomie locali e’ approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. 7. I bilanci del consiglio delle autonomie locali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Art. 23

Funzioni del consiglio delle autonomie locali

1. Il consiglio delle autonomie locali, secondo il principio di
leale collaborazione, esprime parere:
a) sulle proposte di modifica dello statuto;
b) sulle proposte di legge attinenti agli enti locali ed al
conferimento agli stessi di funzioni e relative risorse;
c) sulle proposte di regolamento e di atti di carattere
generale concernenti gli enti locali;
d) sulle proposte di programma regionale di sviluppo, di
documento di programmazione economica e finanziaria e di bilancio.
2. I pareri sulle proposte di cui alle lettere a) e b) del comma
1 sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Se,
decorso tale termine, non e’ stato espresso alcun parere, lo stesso
e’ dato per acquisito in forma favorevole. Se e’ espresso parere
contrario, la proposta puo’ essere approvata dal consiglio regionale
a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. I pareri sulle proposte di cui alle lettere c) e d) del comma
1 sono espressi entro venti giorni dalla ricezione degli atti.
Decorso tale termine il parere si ha per acquisito in senso
favorevole. Sugli atti di cui alla lettera d) il consiglio delle
autonomie locali puo’ avanzare osservazioni e proposte al consiglio
regionale.
4. La proposta generale di bilancio previsionale della Regione e
gli atti di programmazione sono trasmessi dalla giunta regionale al
consiglio delle autonomie locali, che ha facolta’ di avanzare entro
venti giorni osservazioni e proposte al consiglio regionale.
5. Il consiglio delle autonomie locali esprime pareri sulle
questioni che gli sono sottoposte dagli enti locali e promuove la
cooperazione istituzionale tra gli enti locali e tra la Regione e gli
enti locali.
6. Il consiglio delle autonomie locali esercita l’iniziativa
legislativa ai sensi dell’art. 12.
7. Il presidente del consiglio delle autonomie locali puo’ essere
sentito dalle commissioni consiliari e puo’ essere consultato dal
presidente della giunta regionale su questioni di interesse comune
della Regione e degli enti locali.
8. Il consiglio delle autonomie locali, secondo le modalita’
stabilite dalla legge, al fine del migliore esercizio delle proprie
funzioni, puo’ monitorare lo svolgimento delle attivita’ della
Regione e degli enti locali.
9. Il consiglio delle autonomie locali esprime pareri se il
consiglio o la giunta regionale ne fanno richiesta. La procedura per
la trasmissione e per l’acquisizione del parere del consiglio delle
autonomie locali e’ stabilita dal regolamento del consiglio
regionale.

Art. 24 Consiglio regionale dell’economia e del lavoro 1. Il consiglio regionale dell’economia e del lavoro e’ composto, nei modi previsti dalla legge regionale, da rappresentanti del sistema camerale regionale e da esperti e rappresentanti delle forze sindacali e imprenditoriali. Deve essere garantita la presenza di rappresentanti di tutte le province. 2. Il consiglio regionale dell’economia e del lavoro ha iniziativa legislativa e regolamentare in materia economica e sociale. 3. Il consiglio regionale dell’economia e del lavoro esprime pareri alla giunta ed al consiglio regionale su loro richiesta. 4. La legge assicura la gratuita’ delle cariche e disciplina il rimborso spese.

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