Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 23 del 29-1-2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Viste le leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, 14 giugno 1934, n. 1015, 4 gennaio 1937, n. 35, 19 maggio 1939, n. 894, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, la disciplina delle Casse ufficiali dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, nonche’ della Cassa sottufficiali dell’Aeronautica militare; Visti il regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e la legge 2 giugno 1936, n. 1226, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, la disciplina del Fondo previdenza sottufficiali dell’Esercito e della Cassa sottufficiali della Marina militare; Vista la legge 9 maggio 1940, n. 371, e successive modificazioni, concernente l’autorizzazione alla Cassa ufficiali dell’Esercito a corrispondere anche un assegno speciale; Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 166, concernente modifica dei termini di liquidazione dell’indennita’ supplementare da parte delle casse ufficiali dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare; Vista la legge 5 luglio 1965, n. 814, concernente l’aumento del contributo e dell’indennita’ supplementare delle Casse ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell’Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell’Aeronautica; Vista la legge 27 dicembre 1988, n. 557, concernente l’iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell’Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell’Esercito ed, in particolare, l’articolo 2; Visto il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, concernenti disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell’Esercito; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, concernente regolamento sull’amministrazione e la contabilita’ degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, concernente regolamento di attuazione dell’articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari; Visto l’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2008); Visti gli articoli 26 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009; Visto l’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145, concernente regolamento recante organizzazione del Ministero della difesa; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 maggio 2009 e 27 agosto 2009; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa, per l’attuazione del programma di Governo e dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Scopi e definizioni 1. Il presente regolamento concerne il riordino strutturale delle casse militari di cui al comma 2, attraverso l’accorpamento delle casse militari e la razionalizzazione dei relativi organi deputati alle attivita’ di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d’impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonche’ di incrementare l’efficienza e migliorare la qualita’ dei servizi resi agli iscritti. 2. Ai fini del presente regolamento, s’intendono per: a) «casse militari»: 1) la Cassa ufficiali dell’Esercito, compresi gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri; 2) la Cassa ufficiali della Marina militare; 3) la Cassa ufficiali dell’Aeronautica militare; 4) il Fondo previdenza dei sottufficiali dell’Esercito, compresi i sottufficiali, gli appuntati e i militari di truppa dell’Arma dei carabinieri; 5) la Cassa sottufficiali della Marina militare; 6) la Cassa sottufficiali dell’Aeronautica militare; b) «trattamenti previdenziali», le indennita’ supplementari, i premi di previdenza, l’assegno speciale di cui alla lettera c), nonche’ eventuali prestiti o sussidi spettanti al personale militare iscritto d’ufficio alle casse militari; c) «assegno speciale», l’emolumento vitalizio erogato dalla Cassa ufficiali dell’Esercito, ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 371, agli ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei carabinieri in riserva o in congedo assoluto; d) «fondi previdenziali», dotati di autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile, ciascuna delle separate gestioni previdenziali delle casse militari quali definite alla lettera a), preordinate all’erogazione delle indennita’ supplementari o dei premi di previdenza, nonche’ il Fondo previdenziale integrativo ufficiali dell’Esercito, di cui al decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, preordinato all’erogazione sia dell’indennita’ supplementare sia dell’assegno speciale; e) «norme istitutive», le disposizioni di legge concernenti l’istituzione e la disciplina delle casse militari e dei fondi previdenziali di cui al presente articolo, nonche’ i relativi regolamenti attuativi; f) «Forze armate», il complesso delle forze militari costituito da Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87 della Costituzione, tra l’altro, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
– Il testo dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e’ il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta’
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
– La legge 29 dicembre 1930, n. 1712 (Indennita’
supplementare per gli ufficiali del Regio esercito) e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1931, n.
6.
– La legge 14 giugno 1934, n. 1015 (Istituzione di una
«Cassa ufficiali della Regia marina») e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1934, n. 157.
– La legge 4 gennaio 1937, n. 35 (Istituzione di una
cassa ufficiali della regia aeronautica) e’ pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1937, n. 27.
– La legge 19 maggio 1939, n. 894 (Istituzione della
«cassa sottufficiali della regia aeronautica») e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1939, n.
153.
– Il regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930
(Istituzione del «Fondo di previdenza sottufficiali del
regio esercito»), convertito dalla legge 28 dicembre 1933,
n. 1890, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1°
agosto 1933, n. 177.
– La legge 2 giugno 1936, n. 1226 (Istituzione di una
«Cassa sottufficiali» della Regia marina), e’ pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1936, n. 151.
– La legge 9 maggio 1940, n. 371 (Concessione di un
assegno speciale agli ufficiali del Regio esercito che
lasciano il servizio permanente), e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1940, n. 113.
– La legge 27 febbraio 1958, n. 166 (Modifica dei
termini di liquidazione della indennita’ supplementare da
parte delle Casse ufficiali dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica), e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 21 marzo 1958, n. 70.
– La legge 5 luglio 1965, n. 814 (Aumento del
contributo e dell’indennita’ supplementare delle Casse
ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica,
del Fondo di previdenza sottufficiali dell’Esercito e delle
Casse sottufficiali Marina e dell’Aeronautica), e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1965, n.
180.
– La legge 27 dicembre 1988, n. 557 (Iscrizione dei
graduati e militari di truppa effettivi dell’Arma dei
carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali
dell’Esercito), e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
3 gennaio 1989, n. 2.
– Il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313 (Disposizioni
urgenti per la Cassa ufficiali dell’Esercito), convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1996, n.
13.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente
l’amministrazione e la contabilita’ degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70), e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2003, n. 103.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1999, n. 556 (Regolamento di attuazione dell’art. 10 della
legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni
dei vertici militari), e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 maggio 2000, n. 114.
– Il testo dei commi 634 e 635, dell’art. 2, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007,
n. 300, e’ il seguente:
« 634. Al fine di conseguire gli obiettivi di
stabilita’ e crescita, di ridurre il complesso della spesa
di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l’efficienza e di migliorare la qualita’ dei
servizi, con uno o piu’ regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, il Ministro per
la semplificazione normativa, il Ministro per l’attuazione
del programma di Governo e il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in
relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed
organismi pubblici statali, nonche’ strutture pubbliche
statali o partecipate dallo Stato, anche in forma
associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita’ analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici
che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita’ previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche’ dall’art. 9,
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita’ in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita’ relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita’ dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita’ nei limiti
dell’attivo della singola liquidazione in conformita’ alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all’amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche’ il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.
635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634
sono trasmessi al Parlamento per l’acquisizione del parere
della Commissione di cui all’art. 14, comma 19, della legge
28 novembre 2005, n. 246. Il parere e’ espresso entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di
regolamento. salva la richiesta di proroga ai sensi del
comma 23 del medesimo art. 14. Trascorso tale termine,
eventualmente prorogato, il parere si intende espresso
favorevolmente.».
– Il testo dell’art. 26, commi da 1 a 3, e 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive
modificazioni (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita’, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25
giugno 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ il seguente:
«Art. 26 (Taglia-enti). – 1. Gli enti pubblici non
economici con una dotazione organica inferiore alle 50
unita’, con esclusione degli ordini professionali e loro
federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non
inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del
comma 5, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e
nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle
deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio
2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30
marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo,
nonche’ delle Autorita’ portuali, degli enti parco e degli
enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con
decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione normativa, da
emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi’,
soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i
quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati
emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634,
dell’art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l’approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei
successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano
ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e per la semplificazione normativa gli enti che risultano
soppressi ai sensi del presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso
sono attribuite all’amministrazione vigilante ovvero, nel
caso di pluralita’ di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e’
oggetto. L’amministrazione cosi’ individuata succede a
titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto,
anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o
prorogati.
3. Il comma 636, dell’art. 2, e l’allegato A, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche’ i commi da 580 a
585, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono abrogati.».
Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). – 1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e
integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di
ricerca, nonche’ gli enti pubblici di cui all’art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, e
successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro
il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita’ ed
economicita’, operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell’esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all’unificazione delle strutture che svolgono
funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche
esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni
con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero
degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli
di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita’ dell’immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall’art. 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle
degli enti di ricerca, apportando una riduzione non
inferiore al dieci per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell’attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche’ l’utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell’ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall’art. l, comma 404, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell’attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi’ le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell’art.
1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia’ adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita’ di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche’ nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di
compatibilita’ generali nonche’ degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
l’adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto
dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
5. Sino all’emanazione dei provvedimenti di cui al
comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del
30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilita’ avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l’anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all’ art. 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e’ fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall’applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.».
– L’art. 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di
termini), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio
2009, n. 150, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, ha novellato l’art. 2, comma 634, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, secondo il testo riportato nelle
presenti note.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
2009, n. 145 (Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero della difesa), e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 21 ottobre 2009, n. 245.
– Il testo dell’art. 14, comma 19, della legge 28
novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l’anno 2005), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 1° dicembre 2005, n. 280, e’ il seguente:
«19. E’ istituita la "Commissione parlamentare per la
semplificazione", di seguito denominata "Commissione"
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l’Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l’elezione dell’Ufficio di presidenza.».
Note all’art. 1:
– Per la legge 9 maggio 1940, n. 371, e il
decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito dalla
legge 8 agosto 1996, n. 416, si veda nelle note alle
premesse.
Art. 2
Cassa di previdenza delle Forze armate
1. Le casse militari sono riordinate per accorpamento nella Cassa
di previdenza delle Forze armate, di seguito indicata «cassa», quale
organo con personalita’ giuridica di diritto pubblico istituito
nell’ambito della struttura organizzativa del Ministero della difesa.
La cassa e’ sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa, che
puo’ esercitarla avvalendosi del Capo di stato maggiore della difesa,
ovvero, per i profili strettamente tecnico-amministrativi, per il
tramite dei dirigenti preposti agli uffici dell’Amministrazione
competenti per materia.
2. La cassa gestisce i fondi previdenziali in conformita’ e nei
limiti di quanto disposto dalle norme istitutive, in quanto non
derogate dal presente regolamento, e secondo criteri ispirati a
principi di uniformita’ gestionale, fatti salvi il vigente regime
previdenziale e creditizio che regola i singoli istituti, la
salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonche’ la
separazione e l’autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo
stesso. Resta ferma la vigente disciplina recata dalle norme
istitutive in materia di iscrizione, contribuzione ed erogazione
delle prestazioni relative alle singole casse militari.
Art. 3
Organi
1. Sono organi della cassa:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il collegio dei revisori.
2. I membri degli organi e i relativi supplenti, incluso l’esperto
di settore di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), prestano
attivita’ a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono
essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile.
Art. 4
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e’ costituito da tredici membri
titolari, nominati con decreto del Ministro della difesa, e ha poteri
di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico
nei confronti di ciascun fondo previdenziale.
2. Formano il consiglio:
a) personale militare in servizio attivo, rappresentante le
singole categorie di personale di Forza armata, di cui due membri per
l’Esercito, due membri per la Marina militare, due membri per
l’Aeronautica militare e tre membri per l’Arma dei carabinieri,
proposti per la nomina, rispettivamente, dai Capi di stato maggiore
di Forza armata e dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri,
nell’ambito di una terna di candidati segnalata per ciascun membro al
Ministro della difesa dal Capo di stato maggiore della difesa, in
modo da garantire anche la piena liberta’ di scelta nella nomina del
presidente e del vice presidente, a norma dell’articolo 5, commi 2 e
4. Con le stesse modalita’, dalla medesima terna di candidati sono
altresi’ nominati nove supplenti, i quali possono partecipare con
diritto di voto ai lavori del consiglio di amministrazione in
sostituzione dei corrispondenti titolari nei casi di assenza o
impedimento;
b) un magistrato contabile e un dirigente del Ministero
dell’economia e delle finanze, designati dalle istituzioni di
rispettiva appartenenza, nonche’ un esperto del settore attuariale o
previdenziale, scelto dal Ministro della difesa;
c) un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari
dell’assegno speciale, scelto tra il personale in congedo su proposta
delle associazioni di categoria.
3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta a
trimestre e delibera in presenza di almeno sette membri, comunque a
composizione maggioritaria di titolari. In caso di parita’ di voti,
prevale quello del presidente.
Art. 5 Presidente 1. Il presidente e’ scelto tra i membri effettivi del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b), e nominato su proposta del Ministro della difesa, secondo le modalita’ previste dall’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. 2. Per la nomina a presidente di un rappresentante di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), e’ designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate. 3. Il presidente e’ il rappresentante legale della cassa, del cui funzionamento risponde al consiglio di amministrazione e al Ministro della difesa. Segue l’attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, avvalendosi del coordinato supporto delle strutture e dell’organizzazione del Ministero della difesa, a norma dell’articolo 7. Presiede e convoca il consiglio di amministrazione. 4. E’ coadiuvato o, in caso d’impedimento, sostituito da un vice presidente, nominato con decreto del Ministro della difesa tra i consiglieri di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b), su proposta dello stesso presidente. Se militare, il vice presidente e’ di grado non inferiore a generale di brigata o corrispondente, nonche’ di Forza armata diversa, qualora il presidente e’ parimenti un ufficiale designato ai sensi del comma 2. 5. Per gli atti di ordinaria amministrazione dei singoli fondi previdenziali, il presidente puo’ avvalersi, altresi’, di membri del consiglio di amministrazione, con funzioni di consiglieri delegati agli affari correnti, dedicati ai procedimenti d’interesse delle categorie di personale cui i consiglieri stessi appartengono per Forza armata o che di esse sono rappresentanti. I compiti di gestione sono svolti a norma dell’articolo 7.
Note all’art. 5:
– Il testo dell’art. 3 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12
settembre 1988, n. 214, e’ il seguente:
«Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o
aziende di competenza dell’amministrazione statale). – 1.
Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di
carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione
statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti
pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del
Presidente della Repubblica emanato su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del
ministro competente.
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine
all’acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari.».
Art. 6 Collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori e’ costituito da sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro della difesa. Dei membri effettivi, quattro sono tratti dal personale in servizio, dotato di adeguata competenza, in rappresentanza di ciascuna Forza armata e proposti dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dall’Arma dei carabinieri, nonche’ uno designato dalla Corte dei conti e due designati dal Ministero dell’economia e delle finanze. I due membri supplenti sono scelti a rotazione tra il personale delle Forze armate. Le funzioni di presidente sono conferite con decreto del Ministro della difesa a un membro effettivo. 2. Il collegio si riunisce almeno una volta a trimestre e delibera in presenza di almeno quattro membri. In caso di parita’ di voti, prevale quello del presidente.
Art. 7 Amministrazione dei fondi previdenziali e atti di gestione 1. Le operazioni amministrativo-contabili, patrimoniali e finanziarie, incluso il servizio delle entrate e delle uscite, la tenuta delle scritture contabili e la compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi afferenti, distintamente, i fondi previdenziali gestiti dalla cassa, sono regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e successive modificazioni, in quanto applicabile. 2. Le attivita’ di cui al comma 1, nonche’ l’istruttoria del contenzioso relativo alla gestione dei fondi previdenziali, sono svolte da un ufficio di gestione della Cassa di previdenza delle Forze armate, di livello non superiore a rango dirigenziale non generale, a carico e nell’ambito delle strutture e dell’organizzazione del Ministero della difesa esistenti e definite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145, in un quadro di economie di gestione, sulla base delle direttive organizzative impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, d’intesa con il Segretario generale della difesa, sentiti gli organi di vertice delle Forze armate, in modo da razionalizzare con principi di efficienza e criteri unitari l’utilizzo delle risorse umane e strumentali, gia’ adibite settorialmente a compiti di gestione esecutiva per il funzionamento delle singole casse militari, ai sensi delle norme istitutive. 3. Il personale del Ministero della difesa, preposto all’ufficio di cui al comma 2, e’ responsabile degli atti di attuazione gestionale degli indirizzi e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, nonche’ delle conformi direttive del presidente o dei consiglieri delegati.
Note all’art. 7:
– Per il d.P.R. n. 97 del 2003, il d.P.R. n. 145 del
2009, e il d.P.R. n. 556 del 1999, si veda nelle note alle
premesse.
Art. 8 Istruzioni tecnico-applicative 1. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate istruzioni tecnico-applicative per l’armonizzazione dei procedimenti di attuazione del presente regolamento.
Art. 9
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono adottate le istruzioni tecnico-applicative di
cui all’articolo 8 e sono nominati il consiglio di amministrazione,
il presidente e il collegio dei revisori della cassa.
2. Fino alla data di nomina degli organi di cui al comma 1, sono
confermati i corrispondenti organi delle casse militari, i cui membri
e titolari restano in carica per assicurare lo svolgimento degli atti
di ordinaria amministrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 4 dicembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Russa, Ministro della difesa
Brunetta, Ministro della pubblica amministrazione e
l’innovazione
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Rotondi, Ministro per l’attuazione del programma
di Governo
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 141
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-29&task=dettaglio&numgu=23&redaz=010G0016&tmstp=1265008577850