Regolamento di attuazione dell’art. 43-ter della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno all’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) riguardante la coltivazione, raccolta e commercio di piante officinali coltivate in Trentino.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 6 del 6-2-2010
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 46/I-II dell’11 novembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Visto l’art. 43-ter della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2299 di data 11 settembre 2008 avente per oggetto: «Approvazione del Regolamento di attuazione dell’articolo 43-ter della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno all’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) riguardante la coltivazione, raccolta e commercio di piante officinali coltivate in Trentino.», E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto In attuazione dell’articolo 43-ter della legge 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione dei prodotti geneticamente non modificati) il presente regolamento disciplina la coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la preparazione, la trasformazione, il confezionamento e il commercio di piante officinali coltivate in Trentino. Ai fini del presente regolamento sono ammesse alle operazioni di cui al comma 1 esclusivamente le piante, le loro parti ed i relativi derivati, individuate dalle tabelle A, B e C allegate al presente regolamento, purche’ coltivate o raccolte nel territorio della provincia per uso erboristico e per la produzione di prodotti alimentari erboristici. Il regolamento disciplina inoltre le modalita’ per assicurare la qualificazione tecnica degli operatori del settore.
Art. 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti
definizioni:
a) «pianta officinale»: un vegetale o parte di esso contenente
principi attivi utilizzabili nel settore farmaceutico, erboristico,
cosmetico, alimentare, liquoristico e, in generale, in tutte le
indicazioni per la salute ed il benessere dell’uomo e degli animali;
b) «prodotto alimentare erboristico»: prodotto realizzato a
base di piante officinali, singole o miscelate, non addizionato con
prodotti di sintesi o semisintesi, destinato ad essere ingerito a
scopo non nutritivo, utilizzato nel tradizionale impiego alimentare
di uso corrente per il quale non sono dichiarate finalita’
salutistiche o terapeutiche;
c) «integratore alimentare a base di piante officinali»:
prodotto a base di piante officinali per il quale sono dichiarate
finalita’ salutistiche, ma privo delle finalita’ proprie dei
medicinali;
d) per «produzione primaria» si intende la coltivazione di
prodotti vegetali quali ortaggi, frutta, cereali, piante officinali,
il loro trasporto, magazzinaggio e manipolazione nell’azienda
agricola senza sostanziale modifica della loro natura. Le operazioni
di prima trasformazione come lavaggio, defogliazione, cernita ed
essiccazione destinate a migliorarne la presentazione sono
considerate operazioni correnti al livello della produzione primaria
e non comportano la necessita’ di conformarsi ad altre prescrizioni
di sicurezza alimentare oltre a quelle che gia’ si applicano per la
produzione primaria.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e
provinciale vigente in materia il presente regolamento si applica
alla produzione, compresa la raccolta spontanea, alla trasformazione
e alla commercializzazione delle piante, loro parti e relativi
derivati, individuate dalle tabelle A, B e C, di seguito denominate
piante officinali, purche’ coltivate o raccolte nel territorio della
provincia per uso erboristico e per la produzione dei seguenti
prodotti:
a) piante officinali non trasformate o sottoposte a operazioni
di prima trasformazione, ivi comprese l’essiccazione, il lavaggio, la
defogliazione, la cernita, il taglio e la distillazione;
b) prodotti alimentari erboristici.
2. Nella tabella A sono elencate le piante officinali che possono
essere sottoposte alle operazioni di prima trasformazione e
utilizzate dal produttore per la realizzazione di prodotti alimentari
erboristici individuati dall’articolo 7.
3. Nella tabella B sono elencate le piante officinali che possono
essere sottoposte da parte dell’agricoltore alle sole operazioni di
prima trasformazione; le medesime piante non possono essere vendute
al dettaglio direttamente al consumatore, tuttavia esse possono
essere vendute a soggetti abilitati secondo la normativa statale alla
loro manipolazione quali farmacisti, case farmaceutiche, erboristi.
Per ulteriori trasformazioni di tali piante in azienda e per la loro
miscelazione e’ richiesto all’agricoltore il possesso di idoneo
certificato di abilitazione previsto dalla normativa statale in
materia o l’avvalimento debitamente documentato di personale in
possesso di tale qualifica.
4. Nella tabella C sono elencate le specie spontanee o
sub-spontanee per le quali e’ ammessa la raccolta allo stato
selvatico ed il loro impiego per gli usi previsti dal presente
regolamento. Alle specie contrassegnate con la sigla AS si applicano
le prescrizioni stabilite per le specie elencate nella tabella A,
mentre a quelle indicate con la sigla BS si applicano le prescrizioni
valide per le specie elencate nella tabella B. La raccolta di erbe
officinali spontanee in ambito provinciale e’ disciplinata dalla
legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Governo del territorio
forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette).
5. Gli aggiornamenti delle tabelle A, B e C allegate al presente
regolamento sono disposti su proposta della struttura provinciale
competente in materia di vigilanza e promozione delle attivita’
agricole, di seguito denominata struttura provinciale competente.
6. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente
regolamento gli integratori alimentari, come definiti dal decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 169 (Attuazione della direttiva
2002/46/CE relativa agli integratori alimentari).
Art. 4 Elenco provinciale degli operatori 1. Al fine di qualificare le attivita’ indicate dall’articolo 1 e’ istituito presso la struttura provinciale competente l’elenco provinciale degli operatori abilitati alla coltivazione, alla raccolta e alla prima trasformazione di piante officinali per la produzione di prodotti alimentari erboristici e loro miscelazione, limitatamente a quanto previsto dall’articolo 7. 2. Per l’iscrizione all’elenco gli operatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) aver compiuto diciotto anni, b) essere residenti in provincia di Trento, c) disporre di strutture aziendali situate nel territorio provinciale, d) disporre di attestato di frequenza e di superamento di un apposito corso di formazione organizzato dalla Provincia secondo le modalita’ definite dall’articolo 5; il possesso di tale attestato puo’ essere certificato dal richiedente tramite una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 3. Ai fini dell’iscrizione all’elenco e’ riconosciuto anche l’attestato di frequenza e superamento di un corso di formazione organizzato dalla Provincia Autonoma di Bolzano o da altre regioni purche’ avente i contenuti minimi previsti per il corso organizzato dalla Provincia; al riconoscimento dell’attestato provvede la struttura provinciale competente. 4. Sono dispensati dal partecipare al corso e sostenere l’esame per l’iscrizione all’elenco gli operatori in possesso di un titolo di diploma di laurea conseguito nei seguenti corsi di laurea: scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali (classe 20), scienze e tecnologie chimiche (classe 21), scienze e tecnologie farmaceutiche (classe 24), scienze biologiche (classe 12) e scienze naturali (classe 27), nonche’ di un diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali, in tecniche erboristiche o di altri titoli abilitanti all’esercizio della professione di erborista. Il possesso dei titoli richiesti puo’ essere certificato dal richiedente tramite una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 5. La richiesta di iscrizione all’elenco e’ presentata alla struttura provinciale competente utilizzando anche l’apposita modulistica predisposta dalla struttura medesima. La domanda in ogni caso deve contenere i seguenti elementi: a) nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale del richiedente; b) ubicazione delle strutture aziendali con l’individuazione dei locali e delle attrezzature di lavorazione; c) elenco delle particelle fondiarie utilizzate per la coltivazione di piante officinali con indicata per ogni particella la superficie catastale e la superficie effettivamente utilizzata; d) sottoscrizione dell’impegno ad osservare il disciplinare per la produzione di piante officinali ed a sottostare ai controlli secondo quanto previsto dall’articolo 6 ed a fornire le informazioni e la documentazione richiesta dalla struttura provinciale competente o da personale allo scopo incaricato dalla struttura medesima; e) eventuale indicazione del tecnico responsabile per la lavorazione delle specie elencate nella tabella B e nella tabella C contrassegnate con la sigla BS. 6. L’iscrizione all’elenco autorizza l’operatore ad utilizzare la denominazione «TRENTINERBE» sui documenti aziendali e sulle produzioni prodotte ai sensi del presente regolamento. 7. La forma grafica e l’eventuale logo esemplificativo delle denominazione TRENTINERBE sono definiti dalla Giunta provinciale su proposta del dirigente della struttura provinciale competente.
Art. 5 Corso di qualificazione professionale 1. Il corso di qualificazione professionale ai fini dell’iscrizione all’elenco degli operatori previsto dall’articolo 4 ha la durata minima di settanta ore ed e’ tenuto da esperti nella coltivazione, nella raccolta e nella trasformazione di piante officinali. 2. Il programma del corso verte sulle le seguenti materie: a) elementi di botanica; b) tecniche di moltiplicazione e coltivazione; c) i principi attivi presenti nelle piante officinali; d) principali avversita’ e tecniche di difesa delle piante in campo ed in post raccolta; e) tecniche di trasformazione e conservazione; f) aspetti normativi ed igienico-sanitari, g) elementi riguardanti la commercializzazione dei prodotti. Il corso prevede, oltre alle lezioni teoriche, prove pratiche in campo e visite presso realta’ produttive situate anche fuori Provincia. 3. Il corso e’ realizzato nell’ambito della misura 111 del piano di sviluppo rurale adottato dalla Provincia per il periodo 2007-2013, o da successivi analoghi provvedimenti programmatici. 4. Il programma del corso e’ attivato con provvedimento dal dirigente della struttura provinciale competente. Con medesimo provvedimento il dirigente stabilisce le modalita’ per lo svolgimento delle prove d’esame nonche’ definisce il punteggio ai fini del superamento delle prove d’esame. 5. Al termine del corso i partecipanti che hanno frequentato almeno 1’80% delle ore previste sono ammessi a sostenere l’esame di idoneita’ dinanzi ad un’apposita commissione formata da tre esperti nominati dal dirigente della struttura provinciale competente in materia e da un funzionario della struttura medesima con compiti di segretario della commissione. L’esame consiste in una prova scritta e in un colloquio sugli argomenti trattati nel corso. In caso di superamento dell’esame ai partecipanti il dirigente rilascia un apposito attestato ai fini dell’iscrizione all’elenco degli operatori di cui all’articolo 4.
Art. 6 Disciplinari per la produzione, per la raccolta spontanea e per la trasformazione dei prodotti e relativi controlli 1. L’operatore iscritto all’elenco di cui all’articolo 4 e’ tenuto a rispettare il disciplinare di produzione, raccolta e trasformazione approvato dalla giunta provinciale su proposta della struttura competente. Il provvedimento di approvazione e’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Le modifiche e le integrazioni da apportare al disciplinare di produzione sono disposte dalla Giunta provinciale su proposta della struttura provinciale competente e sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. 3. La struttura provinciale competente svolge attivita’ di controllo e di vigilanza sugli operatori, impartisce prescrizioni operative ed irroga le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 43-ter, comma 5, della legge provinciale del 28 marzo 2003, n. 4. 4. Il piano dei controlli individua le norme del disciplinare la cui violazione comporta l’irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa nonche’ le altre norme la cui violazione comporta l’invito da parte della struttura competente ad adottare quelle misure idonee ad assicurare un corretto svolgimento dell’attivita’. 5. Il dirigente della struttura provinciale competente, sulla base delle irregolarita’ segnalate puo’ disporre la sospensione dell’iscrizione dell’operatore dall’elenco e dall’utilizzo del marchio per un periodo non superiore a sei mesi; in casi di reiterazione il dirigente dispone la cancellazione dell’iscrizione dell’operatore dall’elenco stesso. I provvedimenti sanzionatori adottati dal dirigente della struttura provinciale competente sono trasmessi al sindaco del Comune ove l’operatore ha la propria sede legale ed ai sindaci dei Comuni dove sono presenti unita’ produttive dell’operatore o dove viene effettuata la raccolta spontanea, al fine dell’adozione delle misure di competenza dell’autorita’ sindacale previste dal comma 6 dell’articolo 43-ter(1) della legge 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione dei prodotti genericamente non modificati). 6. All’accertamento delle violazioni ed all’irrogazione della sanzione relative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 7 Miscelazioni 1. Le piante officinali elencate dalla tabella A e dalla tabella C contrassegnate con la sigla «AS» possono essere commercializzate dal produttore singolarmente od in miscela fra di loro per la realizzazione dei prodotti alimentari erboristici individuati dalla allegata tabella D. 2. L’operatore iscritto nell’elenco provinciale di cui all’articolo 4 del presente regolamento puo’ realizzare presso le proprie strutture, purche’ riconosciute idonee dalle competenti autorita’ sanitarie, i prodotti alimentari erboristici con i componenti e le relative proporzioni individuati dalla allegata tabella D. A tali preparati e per tutte le fasi del processo produttivo e di vendita si applicano le norme statali e comunitarie riguardanti gli alimenti. 3. Per realizzare miscele che differiscono nei componenti e nelle proporzioni da quelle individuate dalla tabella allegata D, l’operatore iscritto all’elenco provinciale di cui all’articolo 4 deve essere in possesso di idoneo certificato di abilitazione previsto dalla normativa statale in materia o documentare l’avvalimento in azienda di personale in possesso di tale qualifica. Il possesso dei titoli richiesti puo’ essere certificato dal richiedente tramite una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Art. 8 Etichettatura e commercializzazione dei prodotti alimentari erboristici 1. La commercializzazione delle produzioni disciplinate dal presente regolamento puo’ essere effettuata con la denominazione «TRENTINERBE» unicamente per le produzioni ottenute in Trentino dagli operatori iscritti all’elenco provinciale di cui all’articolo 4. 2. I prodotti alimentari erboristici derivati dalle specie elencate dalla tabella A e dalla tabella C con la sigla AS possono essere venduti confezionati oppure allo stato sfaso, ove non miscelati, salvo quanto previsto dall’articolo 7 del presente regolamento. Le specie e i prodotti da essi derivati elencati dalla tabella B e dalla tabella C con la sigla BS non possono essere venduti al dettaglio direttamente al consumatore, ma possono essere venduti solo a operatori abilitati alla loro manipolazione quali farmacisti, case farmaceutiche, erboristi. 3. La confezione deve riportare in etichetta, oltre a quanto previsto dalla normativa statale, le seguenti indicazioni: a) nome, ragione sociale ed indirizzo del produttore o del responsabile della commercializzazione; b) nome comune e botanico delle specie contenute elencate in ordine quantitativo decrescente con indicazione delle parti di pianta utilizzate; c) natura spontanea o coltivata delle piante utilizzate; d) anno di confezionamento; e) numero di lotto; f) indicazioni per la corretta conservazione ed utilizzo, data di scadenza.
Art. 9 Rintracciabilita’ e tracciabilita’ delle produzioni L’operatore iscritto all’elenco provinciale deve istituire un sistema interno di controllo sulla rintracciabilita’ e tracciabilita’ delle produzioni ottenute nella propria azienda o acquistate presso altri produttori iscritti al predetto elenco di cui all’articolo 4, al fine di consentire le attivita’ di controllo sulla provenienza dei prodotti impiegati e sulle tecniche di produzione e lavorazione utilizzate. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 24 settembre 2008 DELLAI (Omissis). Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2008, registro n. 1, foglio n. 34 Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2008, registro n. 1, foglio n. 34
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-06&task=dettaglio&numgu=6&redaz=009R0029&tmstp=1265708968145