DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 2009 Modifiche all’articolo 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002,recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 42 del 20-2-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 40, recante disciplina dell’attivita’ di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana del 4 settembre 2002, n. 207, con il quale e’ stato disciplinato l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare, l’art. 19 con il quale vengono indicati i compiti del dipartimento per le pari opportunita’ quale struttura di supporto del governo in materia di promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunita’ e delle politiche volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonche’ il numero massimo delle relative articolazioni dirigenziali; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, relativo all’attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita’ di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2003, relativo alla costituzione e organizzazione interna dell’ufficio per la promozione della parita’ di trattamento e la rimozione delle discriminazioni di cui all’art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39, nell’ambito del dipartimento per le pari opportunita’; Visto il decreto ministeriale del 30 settembre 2004 relativo all’organizzazione e al funzionamento del dipartimento per le pari opportunita’; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna» a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale», convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l’art. 19, comma 3, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita’; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato» (legge finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1, comma 1261, che ha incrementato il predetto fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da destinare al fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» ed in particolare l’art. 2, comma 463, che istituisce un fondo di 20 milioni di euro per un piano contro la violenza alle donne; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, in contrasto alla violenza sessuale e in tema di atti persecutori, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38; Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 7 «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile», con particolare riferimento all’art. 2 a mente del quale il dipartimento per le pari opportunita’ «promuove e sostiene, il coordinamento delle attivita’ svolte dai ministeri competenti dirette alla prevenzione, all’assistenza delle vittime e all’eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile»; Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38 «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet» ed in particolare l’art. 20 relativo all’istituzione, presso il dipartimento per le pari opportunita’, dell’osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile; Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228 «Misure contro la tratta di persone» ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2005, n. 237, ed in particolare l’art. 12 che prevede l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un fondo per le misure antitratta, nonche’ l’art. 13 che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta e riduzione in schiavitu’; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2007, n. 102 di riordino della commissione per l’attuazione dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», ed in particolare l’art. 1 che ha ridenominato la anzidetta commissione in «Commissione per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 maggio 2007 relativo al riordino del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi dell’art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, presso il dipartimento per le pari opportunita’; Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67 «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita’ vittime di discriminazioni»; Visto il decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 196, «Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parita’ di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura»; Vista la direttiva interministeriale del 23 maggio 2007 sulle misure per attuare parita’ e pari opportunita’ tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101 relativo al riordino del Comitato per l’imprenditoria femminile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 115, relativo al riordino della commissione per le pari opportunita’ tra uomo e donna presso il dipartimento per le pari opportunita’ e successive modificazioni ed integrazioni; Visti il regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio dell’ 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, il quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007 – 2013, il programma operativo nazionale «Govemance e assistenza tecnica FESR», il programma operativo nazionale «Govemance e azioni di sistema FSE»; Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottoscritto in data 13 aprile 2006 ed il contratto collettivo nazionale di lavoro Presidenza del Consiglio dei Ministri, personale non dirigente, sottoscritto in data 31 luglio 2009; Ritenuto necessario ampliare di un ufficio ed un servizio la struttura organizzativa del dipartimento per le pari opportunita’ per lo svolgimento degli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dalla sopracitata normativa, rinviando la compensazione dell’onere al provvedimento di riorganizzazione complessiva delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche in attuazione dell’art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; Sentite le organizzazioni sindacali di categoria; Decreta: Art. 1 Modifica dell’ art. 19 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 1. L’art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e’ sostituito del seguente: «Art. 19 (Dipartimento per le pari opportunita’). – 1. Il dipartimento per le pari opportunita’ e’ la struttura di supporto che opera nell’area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunita’ e della parita’ di trattamento e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione. Della struttura stessa il presidente si avvale, per promuovere e coordinare le azioni di governo nell’area funzionale suindicata e quelle volte a consentire l’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi nazionali ed europei. Il dipartimento, in particolare, provvede anche agli adempimenti riguardanti l’acquisizione e l’organizzazione delle informazioni e la promozione e il coordinamento delle attivita’ conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione nelle materie dei diritti della persona, della parita’ e delle pari opportunita’; alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all’estero nelle materie stesse; all’adozione delle iniziative necessarie, in materia, per assicurare la rappresentanza del governo negli organismi nazionali e internazionali. 2. Il dipartimento si articola in non piu’ di tre uffici e non piu’ di sei servizi. Presso il dipartimento operano le segreterie delle seguenti commissioni: commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 102; commissione per la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile; osservatorio sul fenomeno della tratta degli esseri umani; commissione di valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilita’; commissione per le pari opportunita’ tra uomo e donna; osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile; nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; comitato per l’imprenditoria femminile. 3. Nell’ambito del dipartimento opera, altresi’, l’ufficio per la promozione delle parita’ di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull’origine etnica di cui all’art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, articolato in due ulteriori servizi.».

Art. 2 Disposizioni transitorie 1. Con successivo decreto ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, si provvede a ridefinire l’organizzazione interna del dipartimento per le pari opportunita’. 2. L’attuale organizzazione interna del dipartimento per le pari opportunita’ resta comunque ferma sino all’adozione del decreto di organizzazione interna di cui al comma 1. Il presente decreto e’ trasmesso ai competenti organi di controllo ed e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 dicembre 2009 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2010 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 281

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=42&redaz=10A01964&tmstp=1266827139877

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 104 luglio 2009, n. 29 Ulteriori modifiche alla legge regionale 20/01/05,n.1 (Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l’Universita’ degli studi di Genova,ai sensi dell’art.6,del decreto legislativo 30/12/92.N.502

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria Parte I n. 14 del 22 luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica dell’art. 5, della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l’Universita’ degli studi di Genova, ai sensi dell’art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502). 1. Il comma 3, dell’art. 5, della legge regionale n. 1/2005, come sostituito dall’art. 2, della legge regionale 5 giugno 2009, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l’Universita’ degli studi di Genova, ai sensi dell’art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e’ sostituito dal seguente: «3. Al fine di garantire equilibrio tra le componenti ospedaliere ed universitarie, le nomine dei direttori dei Dipartimenti ad attivita’ integrata ospedaliera e universitaria sono effettuate dal direttore generale d’intesa con il rettore, scegliendo nell’ambito di terne di nominativi proposte dai comitati di Dipartimento.».

Art. 2

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addi’ 14 luglio 2009

BURLANDO

(Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0710&tmstp=1267607561425

REGIONE MOLISE REGIONE MOLISE Ricostruzione completa del testo dell’atto LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 22 Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Moli

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 18 del 14 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 1. La Regione Molise, nell’ottica del perseguimento dello sviluppo sostenibile fissato negli accordi di Kyoto e di Johannesburg, si propone lo sfruttamento delle energie rinnovabili nel rispetto di regole regionali predeterminate compatibili con i vigenti principi informativi della disciplina statale e comunitaria in materia di produzione di energia, con la finalita’ di consentire la realizzazione di impianti meno impattanti e piu’ produttivi.

Art. 2 1. Nell’ambito delle competenze regionali stabilite dall’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Molise individua le seguenti aree come non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: a) parchi e preparchi o zone contigue e riserve regionali; b) zona 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti nel territorio della regione; c) zone di «protezione e conservazione integrale» dei Piani Territoriali Paesistici. 2. Le Zone di protezione ambientale (ZPS) e le aree IBA (important bird area) sono da intendersi quali aree non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, salvo quanto previsto all’art. 5, comma 1, lettera l), del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a di protezione speciale (ZPS).). 3. I territori ricadenti nei Siti di Interesse Comunitari (SIC) sono da intendersi quali aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solo a seguito di esito favorevole della valutazione di incidenza naturalistica, effettuata ai sensi del decreto legislativo n. 357/1997 e della valutazione di impatto ambientale.

Art. 3 1. Fermo restando quanto previsto all’art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 387/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacita’ di generazione non superiore a 1 Mw elettrico sono autorizzati dai Comuni competenti per territorio secondo le procedure semplificate stabilite dalle «linee guida» regionali. 2. E’ consentita l’installazione di impianti fotovoltaici a terra fino al raggiungimento della potenza complessiva, sull’intero territorio regionale, di 500 Mw. 3. Prima del rilascio dell’autorizzazione unica, a garanzia dell’esecuzione delle opere di ripristino dei luoghi ovvero di smaltimento del materiale dismesso, il proponente fornisce idonea fidejussione, rilasciata da compagnia assicurativa nazionale o comunitaria di primaria importanza, ovvero istituisce un fondo di accantonamento, a favore della Regione Molise, nella misura del 20 per cento del valore delle opere civili da realizzare. 4. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 2 gli impianti di piccola generazione e di microgenerazione. 5. Gli impianti fotovoltaici integrati o sovrapposti agli organismi architettonici esistenti o da realizzare non sono sottoposti ad alcuna limitazione di potenza o di superficie interessata. 6. Sono esclusi dai limiti della presente legge gli impianti cosiddetti «minieolico» con potenza massima di 35 Kw e pali aventi un’altezza massima di 20 metri installati da aziende agricole singole o associate e da aziende produttive ricadenti in aree artigianali o industriali.

Art. 4
1. Prima del rilascio dell’autorizzazione unica, a garanzia
dell’esecuzione delle opere di ripristino dei luoghi ovvero di
riutilizzo del materiale dismesso, il proponente fornisce idonea
fidejussione, rilasciata da compagnia assicurativa nazionale o
comunitaria di primaria importanza, ovvero istituisce un fondo di
accantonamento, a favore del soggetto individuato dalle «linee
guida».

Art. 5
1. E’ abrogata la legge regionale n. 21 maggio 2008, n. 15. Sono
conseguentemente inefficaci le «linee guida» adottate dal Consiglio
regionale con la deliberazione n. 167 del 10 giugno 2008.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare
competente, adotta le «linee guida» per lo svolgimento del
procedimento unico di cui al comma 3 dell’art. 12 del decreto
legislativo n. 387/2003, e successive modificazioni ed integrazioni,
relativo all’installazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise e
per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, in
attuazione della presente legge e delle vigenti disposizioni statali.
3. Sino alla pubblicazione delle «linee guida» di cui al comma 2,
sono sospesi i procedimenti di autorizzazione in corso, fermo
restando il rispetto della durata massima di 180 giorni.
4. Con le «linee guida» di cui al comma 2, o con loro successivi
adeguamenti, sono recepite ed applicate le indicazioni delle linee
guida nazionali approvate ai sensi dell’art. 12, comma 10, del
decreto legislativo n. 387/2003, e successive modificazioni ed
integrazioni. Con le medesime «linee guida», o con loro successivi
adeguamenti, la Giunta Regionale provvede, altresi’, a determinare la
definitiva individuazione di aree e siti non idonei all’installazione
di specifiche tipologie di impianti, sulla base dei criteri di cui
alle linee guida nazionali e nel rispetto del riparto fra le Regioni
e le Province autonome della quota minima di incremento dell’energia
prodotta con fonti rinnovabili, come definito in applicazione
dell’art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addi’ 7 agosto 2009 IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0621&tmstp=1267688938810

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2010 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di pericolo in atto nell’area archeologica di Pompei.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 50 del 2-3-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI VISTO l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; VISTO l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2008, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 30 giugno 2009, in relazione alla situazione di grave pericolo in atto nell’area archeologica di Pompei; VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2008, n. 3692, come modificata dall’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2008, n. 3696 e dall’articolo 18 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 ottobre 2008, n. 3707; VISTO l’articolo 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2009, n. 3742; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 con il quale e’ dichiarato fino al 30 giugno 2010, lo stato di emergenza in relazione al permanere della situazione di grave pericolo in atto nell’area archeologica di Pompei; VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3795, come modificata dall’articolo 6 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3807 del 15 settembre 2009; TENUTO CONTO che in data 13 novembre 2009 la Commissione generale di indirizzo e coordinamento istituita con decreto del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2008, n. 3692 e successive modificazioni ed integrazioni ha approvato il Piano degli Interventi di cui all’articolo 1, comma 4, della citata ordinanza n. 3692/2008; RAVVISATA la necessita’ di garantire continuita’ alle attivita’ per il superamento della grave situazione di criticita’ che interessa l’area archeologica di Pompei, per la salvaguardia della collettivita’, per la tutela della salute pubblica, per garantire il patrimonio archeologico e storico-artistico dell’area in rassegna e per assicurarne la migliore fruibilita’, nonche’ per rilanciare l’immagine del sito archeologico nel contesto nazionale ed internazionale attraverso mirati interventi di facilitazione per l’accesso ai luoghi e di campagne di comunicazione ed informazione; VISTA la nota del 29 gennaio 2010 del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico; VISTA la nota del 16 febbraio 2010 dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita’ culturali; ACQUISITA l’intesa della regione Campania con nota del 12 febbraio 2010; SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; DISPONE Art. 1 1. Al fine di garantire continuita’ all’attivita’ volta al superamento del contesto emergenziale in atto nell’area archeologica di Pompei ed in particolare per provvedere all’adozione di misure urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-artistico dell’area in rassegna, nonche’ per assicurare la tutela della collettivita’ e della salute pubblica, e’ trasferita sulla contabilita’ speciale n. 5197, intestata al Commissario delegato, la somma di euro 21.000.000,00 a valere sulle risorse FAS – Fondo per le aree sottoutilizzate – 2007/2013 assegnate alla Regione Campania, nonche’ la somma di 18.000.000,00 euro a carico della contabilita’ della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei.

Art. 2 1. All’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3795, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti commi: "8-bis. Nell’ambito delle iniziative connesse all’adozione del Piano del Commercio di cui al comma 8 ed allo scopo di garantire l’ordinato svolgimento delle attivita’ commerciali e dei servizi, anche all’interno dei siti archeologici di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e’ autorizzato a riprogrammare e rifunzionalizzare le attivita’ commerciali, anche prevedendo la cessazione di efficacia degli atti convenzionali e delle obbligazioni assunti dalla precedente gestione commissariale ovvero dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei. Il Commissario delegato e’ altresi’ autorizzato all’eventuale riallocazione delle attivita’ commerciali e funzionalizzazione degli spazi da destinarsi all’erogazione dei servizi in aree di sedime ed in strutture maggiormente idonee alle finalita’ di cui al presente comma, nonche’ la rinegoziazione dei rapporti negoziali precedentemente stabiliti, fatto salvo il diritto di recesso dell’altro contraente." "8-ter. Il Commissario delegato, al fine di assicurare la piena corrispondenza delle iniziative connesse allo stato emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2009 rispetto alle finalita’ di cui alla presente ordinanza, e’ autorizzato ad operare ai sensi dell’articolo 9, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629/2007."

Art. 3

1. All’articolo 5, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3795, le parole "fino
al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per l’intera
durata dello stato di emergenza".
2. All’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, n. 3692, le parole "2%" sono
sostituite dalle seguenti "2% per ogni anno".
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2008, n. 3692 e’ aggiunto
il seguente comma: "6. Il Commissario delegato e’ autorizzato, per
gli acquisti di beni e servizi, anche relativi alla progettazione,
allo sviluppo e alla gestione dei sistemi informativi automatizzati
nell’ambito del sistema pubblico di connettivita’, a stipulare
contratti con gli stessi soggetti aggiudicatari di gare nell’ambito
delle convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge n. 488/99
e dei contratti quadro di cui all’articolo 12, comma 2-bis, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ai prezzi ed alle
condizioni previste dai medesimi contratti e convenzioni."
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-02&task=dettaglio&numgu=50&redaz=10A02540&tmstp=1268639285307