DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 2010 Nomina dell’on. Laura Ravetto a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 58 del 11-3-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di
disciplina dell’attivita’ di Governo;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato;
Visto l’art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 26;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio
2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L’on. Laura Ravetto e’ nominata Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio del Ministri.
Il presente decreto sara’ comunicato alla Corte dei conti per la
registrazione.
Dato a Roma, addi’ 4 marzo 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 309

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-11&task=dettaglio&numgu=58&redaz=10A02972&tmstp=1268644787399

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2010

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Zerbino e La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria); Figoi e Galano (Liguria), Muro Lucano (Basilicata); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 63 del 17-3-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, ed in particolare
gli articoli 1 e 2 del predetto decreto-legge, ove si dispone che
alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza delle
grandi dighe si provvede su indicazione del Registro italiano dighe e
previa emanazione della deliberazione di cui all’art. 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
novembre 2004 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione
alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano
(Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e
Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano
e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara
Monte (Calabria), nonche’ il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta
dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella
regione Basilicata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
gennaio 2006, di proroga dello stato di emergenza in argomento, fino
al 31 dicembre 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
gennaio 2007, con il quale e’ stato prorogato lo stato d’emergenza,
fino al 31 dicembre 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
febbraio 2008, con il quale e’ stato prorogato lo stato d’emergenza
in relazione alle messa in sicurezza delle grandi dighe di Zerbino e
La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Pasquasia e Cuba (Sicilia);
Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
aprile 2008, con il quale e’ stato prorogato lo stato d’emergenza in
relazione alle messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e
Galano (Liguria), Muro Lucano (Basilicata), Muraglione,
Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana), fino al 31 dicembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
dicembre 2008 con il quale e’ stato prorogato, fino al 31 dicembre
2009, lo stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza
delle grandi dighe di Zerbino e La Spina (Piemonte); Molinaccio
(Marche); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria);
Figoi e Galano (Liguria), Muro Lucano (Basilicata); Muraglione,
Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana), e dichiarato lo stato di
emergenza con riferimento alle dighe di Sterpeto (Lazio) e La Para e
Rio Grande (Umbria), fino al 31 dicembre 2009;
Viste le note delle regioni Piemonte, Marche, Sicilia, Calabria,
Liguria, Basilicata, Toscana, Umbria e Lazio;
Viste le note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
datate rispettivamente 21 dicembre 2009 e 22 febbraio 2010;
Considerato che permane per le grandi dighe poste nel territorio
delle regioni Piemonte, Marche, Sicilia, Calabria, Liguria,
Basilicata, Toscana, Umbria e Lazio la impellente necessita’ di
provvedere alla relativa messa in sicurezza;
Considerato che si rende necessario assicurare, per le grandi dighe
poste nel territorio delle predette regioni, il compimento di tutti
gli interventi di carattere straordinario ed urgente ancora in corso
di realizzazione previsti per il definitivo superamento della
situazione di criticita’ in rassegna;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la
proroga dello stato di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 1° marzo 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, ed in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato fino al 28 febbraio 2011, lo stato di
emergenza per la messa in sicurezza delle dighe di Zerbino – comune
di Molare (Alessandria), La Spina – comune di Pralormo (Torino);
Molinaccio – comune di Cessapalombo (Macerata); Pasquasia – comune di
Enna e Cuba – comune di Centuripe (Enna) e Gigliara Monte – comune di
Chiaravalle Centrale (Catanzaro); di Figoi e Galano (Genova), Muro
Lucano – comune di Muro Lucano (Potenza), Muraglione – comune di
Montecatini Val di Cecina (Pisa), Montestigliano – comune di
Sorciville (Siena), Fosso Bellaria – comune di Civitella Paganica
(Grosseto); Sterpeto – comune di Civitavecchia (Roma); La Para e Rio
Grande – comune di Amelia (Terni).
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° marzo 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-17&task=dettaglio&numgu=63&redaz=10A02934&tmstp=1269507089048

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2010 Ulteriori disposizioni urgenti per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series», presso l’isola di La Maddalena.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 70 del 25-3-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2 ottobre 2009, recante la dichiarazione di grande evento per lo
svolgimento della «Louis Vuitton World Series» nell’arcipelago
dell’isola de «La Maddalena»;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
dicembre 2009, n. 3838, recante disposizioni urgenti per lo
svolgimento della predetta manifestazione velistica;
Visto l’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 febbraio 2010, n. 3846, recante disposizioni per la
valorizzazione economica del compendio immobiliare del «Forte Carlo
Felice», mediante l’espletamento di procedure selettive;
Visto l’art. 12 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 19 febbraio 2010, n. 3849;
Considerato che la manifestazione avra’ notevole risonanza a
livello nazionale ed internazionale con un rilevante incremento delle
presenze nel territorio d’interesse, con conseguente insorgenza di
problematiche di varia e complessa natura sul piano della mobilita’,
della ricettivita’ alberghiera, dell’accoglienza, dell’assistenza e
dell’ordine pubblico, della disciplina del traffico marittimo e
portuale e delle attivita’ connesse;
Considerato, altresi’, che la manifestazione costituisce una
opportunita’ di rilancio delle attivita’ turistiche e ricettive,
nonche’ di promozione dell’immagine del territorio;
Tenuto conto che sono state avviate le attivita’ preparatorie della
manifestazione;
Vista la Convenzione del 9 giugno 2009 tra il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la
MITA Resort S.r.l. che disciplina l’affidamento in concessione alla
predetta societa’ delle aree, degli immobili e delle strutture, anche
portuali, relative all’ex arsenale sito in «La Maddalena»;
Tenuto conto che la Regione autonoma della Sardegna e’ subentrata
nella qualita’ di concedente ai sensi di quanto previsto dalla citata
Convenzione del 9 giugno 2009;
Ravvisata l’opportunita’ di nominare il Ppesidente della Regione
autonoma della Sardegna quale Commissario delegato, anche al fine di
assicurare l’ottimale valorizzazione e promozione dei territori
interessati;
Acquisita l’intesa della Regione autonoma della Sardegna;

Dispone:

Art. 1

1. All’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3838 le parole: «Il capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente della
Regione autonoma della Sardegna».
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 5 marzo 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-25&task=dettaglio&numgu=70&redaz=10A03568&tmstp=1270195539403

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2010 Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008,recante l’istituzione dell’attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 2-4-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 settembre 2002, n. 207;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
dicembre 2002 recante la «Disciplina dell’autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato
nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 7 marzo 2003, n. 55;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19
dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 30 marzo 2009, n. 74, recante l’istituzione di un
attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione
civile;
Visto l’art. 5, comma 6, del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, con il quale le attestazioni
di cui al comma 2, lettera d), e comma 5 del medesimo art. 5, non
vengono rilasciate per la partecipazione ad eventi per i quali e’
stata prevista apposita attestazione di benemerenze;
Considerato che detto articolo deve intendersi riferito agli eventi
gia’ riconosciuti ai sensi dell’art. 2;
Ritenuto di dover specificare che le benemerenze richiamate
all’art. 5, comma 6, riguardano gli eventi riconosciuti ai sensi
dell’art. 2;
Visto l’art. 8, comma 2, del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008 che vieta l’acquisto delle
insegne dell’attestazione di pubblica benemerenza in modo disgiunto;
Considerato che al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri sono pervenute numerose
richieste da parte degli aventi diritto per acquistare le insegne in
modo disgiunto;
Ritenuto di dover aderire alle richieste dei beneficiari, anche per
consentire la piu’ vasta diffusione delle insegne ed al fine di poter
far conseguire ai beneficiari un risparmio nel prezzo di acquisto;
Visto l’art. 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come
modificato dall’art. 15-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25, con il quale vengono introdotte disposizioni sull’uso del logo,
degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro
segno distintivo dell’immagine, riferiti alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, ivi
comprese le insegne di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 19 dicembre 2008;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 19 dicembre 2008

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre
2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 marzo 2009, n. 74, recante l’istituzione di un attestato di
pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 5, comma 6, dopo le parole «attestazione di
benemerenza» sono inserite le parole «di cui all’art. 2,»;
b) all’art. 8, comma 2, tra le parole «acquistarsi» e «da
produttori», le parole «disgiuntamente ovvero» sono soppresse.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della
protezione civile, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sono emanate le disposizioni attuative di cui al
presente decreto.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e, in seguito, reso disponibile nel sito
istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all’indirizzo
«http://www.protezionecivile.it».
Roma, 15 marzo 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-02&task=dettaglio&numgu=77&redaz=10A04053&tmstp=1270627185370