MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 28 luglio 2009, n. 220 Regolamento recante la disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 82 del 9-4-2010

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’ambiente; Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera q), «S. Maria di Castellabate», e l’articolo 19, comma 5, che prevede l’approvazione con decreto del Ministro dell’ambiente di un regolamento delle aree marine protette che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonche’ in materia di istruttorie relative all’istituzione delle riserve naturali dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e in particolare l’articolo 14, comma 1, lettera f), che abroga l’articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e l’articolo 4, comma 1, che istituisce la segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, la quale accorpa la segreteria tecnica per le aree marine protette; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto; Vista l’intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005; Vista l’istruttoria preliminare per l’istituzione e la regolamentazione dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate» svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione dell’11 luglio 2003; Visto che il collegio della sezione centrale di controllo di legittimita’ su atti della Corte dei conti, convocata per l’esercizio del controllo preventivo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell’adunanza del 18 maggio 2006, ha deliberato di ricusare il visto e la conseguente registrazione dello schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio istitutivo dell’area marina protetta «S. Maria di Castellabate» ritenendo che, in sede di istituzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all’articolo 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell’apposito regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo di legge; Considerato opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere alla predisposizione di uno schema di decreto istitutivo e di uno schema di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «S. Maria di Castellabate», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le amministrazioni territoriali interessate; Visto l’articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l’individuazione, l’istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l’adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate », espresso dal comune di Castellabate con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 28 aprile 2007; Visto il parere sull’istituzione dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», espresso dalla provincia di Salerno con nota protocollo n. 03/Ass del 20 febbraio 2004, e il successivo parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta confermato dalla medesima Provincia in sede di Conferenza Unificata; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», espresso dalla regione Campania con nota n. 2785/SP del 15 ottobre 2007; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di istituzione dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate»; Visto il parere favorevole sulla proposta di regolamento di disciplina espresso nella seduta del 18 ottobre 2007 dalla Conferenza Unificata, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 651/2008 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 febbraio 2008; Vista la nota dell’8 aprile 2008 protocollo UL/2008/3623 con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall’articolo 17, comma, 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato necessario procedere all’approvazione del regolamento di disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», ai sensi dell’articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Decreta: Art. 1 E’ approvato l’allegato regolamento di disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 luglio 2009 Il Ministro: Prestigiacomo Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 249

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti:
Note alle premesse:
– La legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante
«Disposizioni per la difesa del mare.» e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983, n. 16, S.O.
– La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione
del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno
ambientale.» e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
luglio 1986, n. 162, S.O.
– Si riportano i testi dei commi 3 e 4, dell’art. 17,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
– Si riporta il testo del comma 1, dell’art. 36, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree protette.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, S.O.:
«Art. 36(Aree marine di reperimento). – 1. Sulla base
delle indicazioni programmatiche di cui all’art. 4, possono
essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che
nelle aree di cui all’art. 31 della legge 31 dicembre 1982,
n. 979, nelle seguenti aree:
a) Isola di Gallinara;
b) Monti dell’Uccellina – Formiche di Grosseto – Foce
dell’Ombrone – Talamone;
c) Secche di Torpaterno;
d) Penisola della Campanella – Isola di Capri;
e) Costa degli Infreschi;
f) Costa di Maratea;
g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
h) Costa del Monte Conero;
i) Isola di Pantelleria;
l) Promontorio Monte Cofano – Golfo di Custonaci;
m) Acicastello – Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti
compresi nel territorio del comune della Maddalena);
o) Capo Spartivento – Capo Teulada;
p) Capo Testa – Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate;
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo – Isola di Fuori o delle
Femmine;
t) Parco marino del Piceno;
u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina
protetta integrata denominata «regno di Nettuno»;
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari;
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell’Asinara;
ee) Capo Carbonara;
ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»;
ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei
cetacei»;
ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco.
– Si riporta il testo del comma 5, dell’art. 19, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree protette.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, S.O.
«5. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto
con il Ministro della marina mercantile, sentita la
Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, e’
approvato un regolamento che disciplina i divieti e le
eventuali deroghe in funzione del grado di protezione
necessario.».
– Il testo del comma 1, dell’art. 4, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e’
il seguente:
«Art. 4 (Segreteria tecnica per la tutela del mare e la
navigazione sostenibile). – 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento e’ istituita la segreteria
tecnica per la tutela del mare e la navigazione
sostenibile, che accorpa la segreteria tecnica per le aree
protette marine, istituita ai sensi dell’art. 2, comma 14,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato
dall’art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e
la segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della
navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai sensi
dell’art. 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.».
– Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge
8 luglio 2003, n. 172.» e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O.
– Si riporta il testo del comma 6, dell’art. 8, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L.
Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132.
«6. Il Governo puo’ promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-regioni o di conferenza unificata,
dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e’ esclusa
l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all’art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
– Si riporta il testo del comma 1, dell’art. 3, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio
1994, n. 10:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). – 1. Il controllo preventivo di legittimita’ della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l’indirizzo e per
lo svolgimento dell’azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) -.
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all’art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all’art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l’ipotesi prevista dall’ultimo comma
dell’art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d’opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l’applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all’impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l’ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita’ rilevate in sede di controllo successivo.».
– Si riporta il testo dell’art. 19, comma 3, della
citata legge 6 dicembre 1991, n. 394:
«3. Nelle aree protette marine sono vietate le
attivita’ che possono compromettere la tutela delle
caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e
delle finalita’ istitutive dell’area. In particolare sono
vietati:
a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle
specie animali e vegetali nonche’ l’asportazione di
minerali e di reperti archeologici;
b) l’alterazione dell’ambiente geofisico e delle
caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
c) lo svolgimento di attivita’ pubblicitarie;
d) l’introduzione di armi, esplosivi e ogni altro
mezzo distruttivo e di cattura;
e) la navigazione a motore;
f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e
liquidi.».
– Si riporta il testo dell’art. 77, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 aprile 1998, n. 92, S.O.:
«Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). – 1. Ai sensi
dell’art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le
funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali,
marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394 .
2. L’individuazione, l’istituzione e la disciplina
generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine e l’adozione delle relative misure di
salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della
Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza
unificata.».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=010G0066&tmstp=1272184920417

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2010 Modifiche agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, recante «Interventi necessari per la realizzazione dell’EXPO Milano 2015».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 90 del 19-4-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni per la realizzazione delle opere e delle attivita’ connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell’adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, cosi’ come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 aprile 2009; Vista la tabella Piastra EXPO recante in sintesi lo stato dell’arte della programmazione riportata nel DPEF di giugno 2009, nella quale viene rimodulata l’articolazione dei finanziamenti relativi alla realizzazione della Metropolitana M4 secondo lotto; Vista la delibera CIPE n. 70 del 1° agosto 2008, inerente l’approvazione del progetto preliminare della linea metropolitana M4 – secondo lotto, tratta Sforza Policlinico – Linate; Visto il verbale del Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali del 25 maggio 2009, con il quale si e’ stabilito di rinviare la realizzazione della Metropolitana M6 e di utilizzare il relativo stanziamento, a carico del bilancio Expo, pari a 480 milioni di euro per la realizzazione della Metropolitana M4, secondo lotto, tratta Sforza Policlinico – Linate; Vista la nota del comune di Milano del 23 settembre 2009 con la quale si propone una diversa ripartizione del costo dell’intervento relativo alla linea Metropolitana M4 secondo lotto; Visto quanto deliberato dal CIPE che, in data 6 novembre 2009, ha approvato il progetto definitivo della linea metropolitana M4 – secondo lotto, tratta Sforza Policlinico – Linate ed ha indicato di utilizzare i 480 milioni di euro a carico del bilancio Expo, gia’ destinati alla linea Metropolitana M6 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, alla realizzazione della Metropolitana M4, secondo lotto, tratta Sforza Policlinico – Linate; Vista la nota del Commissario straordinario delegato del 20 novembre 2009, con la quale si richiede l’adozione di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riallocazione delle risorse destinate al compimento dell’EXPO Milano 2015; Tenuto conto che durante la riunione del Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali, tenutasi in data 30 novembre 2009, tutti i partecipanti hanno concordemente stabilito di emanare un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisse che i finanziamenti previsti a carico del bilancio Expo per la realizzazione della linea Metropolitana M6, individuati in 481,00 milioni di euro, dovranno essere destinati per 480,00 milioni di euro alla realizzazione del secondo lotto della linea Metropolitana M4, secondo lotto, tratta Sforza Policlinico – Linate; Ritenuta, quindi, la necessita’ di procedere all’aggiornamento della ripartizione dei finanziamenti effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, in ragione delle decisioni assunte nell’ambito del predetto Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali e dal CIPE in ordine al rinvio della realizzazione della linea Metropolitana M6 ed alla conseguente destinazione del relativo finanziamento, per l’importo di 480 milioni di euro, previsto a carico dei fondi dell’Expo alla realizzazione della linea Metropolitana M4; Decreta: Art. 1 1. L’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, relativo alle «opere essenziali», e’ sostituito dall’allegato 1 al presente decreto. 2. La tabella dell’allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, relativa alla «Rete metropolitana – Opere da finanziare», e’ sostituita dalla tabella allegata al presente decreto. Roma, 1° marzo 2010 Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2010 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 326

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-19&task=dettaglio&numgu=90&redaz=10A04615&tmstp=1272186490960

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2010 Fissazione del termine che autorizza l’autocertificazione circa la rispondenza dei dispositivi automatici di firma ai requisiti di sicurezza.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 98 del 28-4-2010

Art. 1 1. A decorrere dal l° febbraio 2010 e per i ventuno mesi successivi i certificatori di firma elettronica attestano, mediante autocertificazione, la rispondenza dei propri dispositivi per l’apposizione di firme elettroniche con procedure automatiche ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 2. Le autocertificazioni di cui al comma 1 sono rese secondo le modalita’ pubblicate congiuntamente sui siti istituzionali di DigitPA e dell’Organismo per la certificazione della sicurezza informatica (OCSI) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003. 3. Le attestazioni di cui al comma 1 rientrano nell’ambito di applicazione delle funzioni di vigilanza e controllo svolte da DigitPA sull’attivita’ dei certificatori qualificati e accreditati, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. 4. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto sono stabilite dall’Organismo di certificazione della sicurezza informatica (OCSI) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003 e pubblicate sul proprio sito istituzionale, la procedura per accertare la conformita’ di dispositivi sicuri per l’apposizione di firme con procedure automatiche ai requisiti di sicurezza prescritti dall’allegato III della direttiva 1999/93/CE ed un documento di supporto che ne faciliti l’applicazione. 5. Le autodichiarazioni gia’ rese ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2000, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2001, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007, relative ai dispositivi sicuri per l’apposizione di firme con procedure automatiche, continuano a spiegare ininterrottamente i propri effetti fino al termine del periodo di cui al comma 1. 6. Il presente decreto non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il presente decreto e’ inviato ai competenti organi di controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 febbraio 2010 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta Il Ministro dello sviluppo economico Scajola Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 198

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-28&task=dettaglio&numgu=98&redaz=10A05076&tmstp=1272613322684

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2010, n. 64 Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita’ culturali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 100 del 30-4-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di prevedere interventi in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, di tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, nonche’ in materia di attivita’ e servizi culturali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del lavoro e delle politiche sociali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico 1. Con uno o piu’ regolamenti da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, il Governo provvede alla revisione dell’attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, attenendosi ai seguenti criteri: a) razionalizzazione dell’organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di efficienza, corretta gestione, economicita’ ed imprenditorialita’, anche al fine di favorire l’intervento di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni; b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascuna fondazione, con particolare riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e al controllo dell’attivita’, nonche’ alla partecipazione di privati finanziatori nel rispetto dell’autonomia e delle finalita’ culturali della fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; c) previsione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione; d) incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale; e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva; f) eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro peculiarita’, alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacita’ produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, con attribuzione al Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del potere di approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto di ciascuna delle predette fondazioni prevede, tra l’altro, che i componenti del consiglio di amministrazione siano, di regola, nominati in proporzione al finanziamento alla gestione e che l’erogazione del contributo statale avvenga sulla base di programmi di attivita’ triennali in ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con verifica successiva dei programmi da parte del Ministero per i beni e le attivita’ culturali. Il Ministero dell’economia e delle finanze e’ sentito per le materie di sua specifica competenza. 2. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1 e’ acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento e’ comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione in sede di emanazione delle disposizioni regolamentari previste dal presente articolo. 3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono emanati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2 Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico 1. In attesa della riforma organica del sistema di contrattazione collettiva riguardante i rapporti di lavoro alle dipendenze delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all’articolo 1 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni e’ sottoscritto, per la parte datoriale, da una delegazione individuata con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni. La delegazione datoriale si avvale dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN). Le competenze inerenti alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono esercitate dal Ministro per i beni e le attivita’ culturali. L’accordo e’ sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze. In sede di prima applicazione e fino alla verifica della maggiore rappresentativita’ dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni, il contratto nazionale di lavoro e’ stipulato con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3 Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche 1. Il personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, previa autorizzazione del sovrintendente, puo’ svolgere attivita’ di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti, definiti anche in termini di impegno orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza, e con le modalita’ previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, sempre che cio’ non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione. Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo rese da tale personale, a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano, comunque, ferme le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274 e 508 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e quelle di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 2. Nell’ambito delle attivita’ consentite ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, l’impegno di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo, assunto da parte dei costituendi corpi artistici autonomi, e’ condizione necessaria ai fini dell’autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, e’ riportato nell’atto di convenzione appositamente stipulato con la fondazione di appartenenza e costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa dell’atto di convenzione, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile. 3. Il comma 5 dell’articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente: «5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai sensi del comma 4». I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. 4. Al fine di perseguire l’obiettivo della sostenibilita’ finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso lo stato di crisi e la produttivita’ del settore, decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi con le modalita’ di cui al presente articolo, il trattamento economico aggiuntivo, derivante dalla contrattazione integrativa aziendale, in godimento ai dipendenti delle fondazioni medesime, e’ ridotto del cinquanta per cento. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, alle fondazioni lirico-sinfoniche e’ fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonche’ di indire procedure concorsuali per tale scopo, fatto salvo che per quelle professionalita’ artistiche, di altissimo livello, necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l’attivita’ produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali. Le procedure concorsuali non compatibili con le disposizioni del presente decreto, in atto al momento della sua entrata in vigore, sono prive di efficacia. A decorrere dall’anno 2013 le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unita’ da assumere non potra’ essere superiore a quello delle unita’ cessate nell’anno precedente, fermo restando le compatibilita’ di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d’opera professionale dei lavoratori cosi’ detti aggiunti, non possono superare il quindici per cento dell’organico approvato. Per le assunzioni a tempo determinato le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. 6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l’articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresi’ inefficaci i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attivita’ artistiche espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell’articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, per le missioni all’estero, si applicano come tetto massimo le disposizioni in materia di trattamento economico di cui alla lettera D (Gruppo IV) della tabella A allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ abrogato l’articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e successive modificazioni. L’articolo 4, comma 4, del medesimo decreto e’ sostituito dal seguente: «4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l’eta’ pensionabile e’ fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di eta’ anagrafica, con l’impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all’eta’ inferiore.». 8. A decorrere dal 2010, all’onere derivante dal comma 8, valutato in euro 1.700.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 8 e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per i beni e le attivita’ culturali e al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attivita’ culturali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attivita’ di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della Missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita’ culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Disposizioni in materia di attivita’ culturali 1. Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali ridetermina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalita’ di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, i criteri per l’erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, nonche’ le modalita’ per la loro liquidazione e anticipazione. I criteri di assegnazione tengono conto dei livelli quantitativi e della importanza culturale della produzione svolta, della regolarita’ gestionale degli organismi, nonche’ degli indici di affluenza del pubblico e sono riferiti ad attivita’ gia’ svolte e rendicontate. Dall’anno 2010 il Ministero per i beni e le attivita’ culturali puo’ liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all’ottanta per cento dell’ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalita’ previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito.

Art. 5

Disposizioni in materia di attivita’ cinematografiche

1. Al fine di quanto previsto nell’articolo 3, commi 27, 28 e 29,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’articolo 5-bis del
decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni, i
commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Nella societa’ di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e
delle finanze assume la titolarita’ delle relative partecipazioni e
il Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di seguito
denominato: "Ministro", esercita i diritti dell’azionista, sentito il
Ministro dell’economia e delle finanze per quanto riguarda i profili
patrimoniali, finanziari e statutari.
3. La societa’ di cui al comma 1 presenta al Ministro una proposta
di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati
nell’atto di indirizzo emanato annualmente. L’atto d’indirizzo
riguarda attivita’ e servizi di interesse generale, con esclusione
della produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il
perseguimento delle finalita’ istituzionali. Sono ricompresi nelle
attivita’ e servizi di interesse generale l’eventuale gestione, per
conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilita’ speciale
di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche’ la distribuzione, in
coerenza con gli obiettivi individuati nell’atto di indirizzo, di: a)
opere cinematografiche prime e seconde di lungometraggio; b) opere
cinematografiche di cortometraggio; c) opere cinematografiche
espressione di tecniche sperimentali o che utilizzano nuove
tecnologie.
4. Il programma annuale delle attivita’ di cui al comma 3 e’
approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie
per il suo svolgimento e per il funzionamento della societa’, inclusa
la copertura dei costi per il personale. Le attivita’ del programma
annuale sono svolte entro l’anno di riferimento, salvo eventuali
variazioni da comunicare al Ministro entro il semestre successivo
alla chiusura dell’anno di riferimento. In quest’ultimo caso, tali
attivita’ possono essere realizzate entro la fine dell’esercizio
successivo.».
2. All’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni, il primo periodo e’
sostituito dal seguente: «Il Ministero gestisce il Fondo di cui al
comma 1 avvalendosi di appositi soggetti selezionati ai sensi delle
disposizioni vigenti, ovvero mediante la societa’ di cui all’articolo
5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive
modificazioni.».

Art. 6 Disposizioni in materia di registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive 1. All’articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «La Societa’ italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e attivita’ culturali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi, sentita la SIAE, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono determinate le caratteristiche del registro, le modalita’ di registrazione delle opere, le relative tariffe e la documentazione probatoria necessaria per l’accertamento della titolarita’ dei diritti.»; b) al quinto comma, terzo periodo, dopo le parole: «Per le opere cinematografiche» sono inserite le seguenti: «e per le opere audiovisive». 2. E’ abrogato l’articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche’ tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle di cui al presente articolo. Fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, resta in vigore il sistema previgente. 3. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7 Disposizioni sull’Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali dell’Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai sensi dell’articolo 14 del codice civile, e’ costituito dagli artisti interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali, il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente personalita’ giuridica di diritto privato, disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo. Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approvano lo statuto e ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell’articolo 7 della legge n. 93 del 1992, assicurando che l’assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nomina il presidente del collegio dei revisori, il Ministero per i beni e le attivita’ culturali e il Ministero dell’economia e delle finanze nominano un componente ciascuno del collegio. 2. A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina l’ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso, tenuto conto dell’articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Al nuovo IMAIE e’ trasferito, dalla data di costituzione, il personale di IMAIE in liquidazione. Al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE l’eventuale residuo attivo ed i crediti maturati. Limitatamente a tale fine si applica l’articolo 2112 del codice civile. 3. Gli adempimenti di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, sono assolti con la pubblicazione nel sito del nuovo IMAIE, per millenovantacinque giorni consecutivi, dell’elenco degli aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato lo stesso.

Art. 8 Abrogazioni 1. Restano in vigore esclusivamente gli articoli 23, 27, 28, 32, 35, 36, 39, 42, 43 e 45 della legge 14 agosto 1967, n. 800. 2. All’articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «sentito il Dipartimento dello spettacolo» e le parole: «di concerto con le Autorita’ di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo» sono soppresse. 3. Sono abrogati: a) il sesto e settimo comma dell’articolo 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426; b) il comma quarto dell’articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, mentre al comma settimo del medesimo articolo 2 le parole: «dell’articolo 1, commi sesto e settimo» sono soppresse; c) il terzo comma dell’articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 43; d) l’articolo 2, comma 392, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; e) l’articolo 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Art. 9 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 30 aprile 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bondi, Ministro per i beni e le attivita’ culturali Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-30&task=dettaglio&numgu=100&redaz=010G0085&tmstp=1274339549085