DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2010 Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Saverio Strati.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 110 del 13-5-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l’istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessita’; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Saverio Strati, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 24.000,00 annui; Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: A decorrere dal 1° gennaio 2010, e’ attribuito un assegno straordinario vitalizio dell’importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Saverio Strati, nato a Sant’Agata del Bianco (Reggio Calabria) il 16 agosto 1924. La relativa spesa fara’ carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2010 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi’ 26 gennaio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2010 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 99

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2010

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita’ nelle province di Sassari ed Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari-Olbia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 104 del 6-5-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2010 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza, fino al 31 dicembre 2011, determinatosi nel settore del traffico e della mobilita’ nel territorio delle province di Sassari ed Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari-Olbia; Visto l’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3841, che dispone il proseguimento delle iniziative inerenti alla realizzazione delle opere infrastrutturali «IX lotto funzionale della strada statale Sassari-Olbia finalizzate al potenziamento dell’aeroporto di Olbia, adeguamento della viabilita’ di accesso e opere connesse – strada statale n. 125 Orientale sarda, ponte sul Rio Padrongianus»; Visto l’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3854, inerente la realizzazione delle opere infrastrutturali del citato IX lotto funzionale, ed opere connesse; Vista la delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 e l’Intesa generale quadro, sottoscritte tra Governo e regione autonoma della Sardegna in data 11 ottobre 2002 ricomprendente, tra l’altro, i principali corridoi stradali della Sardegna; Vista la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4, avente ad oggetto «Fondo per le aree sottoutilizzate riserva di programmazione strategica a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri» che ha istituito, a valere sulle risorse del FAS complessivamente disponibili per le Amministrazioni centrali, una quota di 9,053 miliardi di euro quale riserva di programmazione a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con finalita’ di programmazione strategica per il sostegno dell’economia reale e delle imprese; Vista la delibera CIPE 17 dicembre 2009, in corso di pubblicazione, che ha assegnato la somma di 162 milioni di euro per la copertura del fabbisogno residuo della strada statale Olbia-Sassari a valere sul fondo di cui alla citata delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4, in relazione alla quale la Conferenza Stato regioni ha espresso parere favorevole nella seduta del 17 dicembre 2009; Considerato che l’intervento «Completamento e adeguamento tratta SS 597/199 Sassari-Olbia» e’ stato ricompreso nell’atto aggiuntivo all’Intesa generale quadro, sottoscritto tra Governo e regione Sardegna in data 2 ottobre 2009, per l’integrazione del programma delle infrastrutture strategiche; Considerato che la grave situazione emergenziale interessante l’arteria in argomento e’ caratterizzata da un’elevatissima incidentalita’ causa di innumerevoli eventi anche mortali, e che si rende pertanto necessario provvedere con la massima urgenza all’esecuzione delle opere viarie idonee a mettere in sicurezza gli elevati flussi di traffico stradale; Ravvisata, quindi, la necessita’ di assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento dell’emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di esercizio dell’arteria in argomento, interessanti i dieci lotti della medesima strada statale, ed opere connesse; Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico datata 31 marzo 2010; Acquisita l’intesa della regione autonoma della Sardegna con nota del 13 aprile 2010; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. Il presidente della regione autonoma della Sardegna e’ nominato Commissario delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita’ nelle province di Sassari ed Olbia-Tempio, in relazione ai lavori di rifacimento e messa in sicurezza della strada statale n. 597/199 Sassari-Olbia. 2. Il Commissario delegato provvede al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui al comma 1 e puo’ adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere. Il Commissario delegato provvede, eventualmente per il tramite del soggetto attuatore di cui al comma 3, ad assicurare la urgente realizzazione dell’opera, anche mediante stralci funzionali o per singoli lotti, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, espletando le procedure necessarie per l’affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, e degli atti conseguenti, nonche’ per la direzione dei lavori. La corresponsione dei compensi incentivanti correlati alla realizzazione dell’intervento e’ disciplinata da apposito provvedimento del Commissario delegato. 3. Per l’espletamento delle iniziative di cui al comma 2, il Commissario delegato puo’ avvalersi, quali soggetti attuatori, del Capo Compartimento della viabilita’ per la Sardegna dell’ANAS S.p.a., che si avvale della collaborazione del personale degli uffici dal medesimo individuati, o di altre amministrazioni pubbliche, ed operano sulla base di direttive impartite dal Commissario medesimo. 4. Il commissario delegato, qualora si avvalga dei soggetti attuatori di cui al comma 3, ne verifica l’operato ed il tempestivo raggiungimento degli obiettivi, e determina altresi’ il relativo compenso spettante.

Art. 2

1. Il Commissario delegato provvede, con le modalita’ di cui al
comma 2, alla approvazione del progetto dell’opera. L’approvazione
del progetto definitivo, nel suo complesso ovvero per singoli lotti
funzionali, sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni
e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali
e comunali, costituisce ove occorra, variante agli strumenti
urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilita’, urgenza ed
indifferibilita’ dei lavori, in deroga all’art. 98, comma 2, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l’applicazione
dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del
2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima
dell’espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno
con i termini di legge ridotti della meta’.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Commissario delegato acquisisce,
prima della approvazione del progetto, preliminare e definitivo, le
proposte e le osservazioni degli enti gestori dei servizi
interferenti, convocando, ove necessario, apposita Conferenza dei
servizi, che dovra’ comunque concludersi nel termine di trenta giorni
dalla sua apertura. Il Commissario delegato acquisisce inoltre prima
dell’approvazione il parere istruttorio del Comitato di cui all’art.
4, comma 4, da rendersi entro 20 giorni successivi alla Conferenza
dei servizi.
3. Il Commissario delegato approva altresi’ i progetti dei singoli
lotti comportanti varianti agli strumenti urbanistici strettamente
attinenti alla realizzazione delle opere, in conseguenza delle
attivita’ ablatorie che saranno poste in essere per l’ottenimento
delle aree oggetto della esecuzione delle opere previste,
coerentemente con quanto deliberato dai comuni competenti.
L’approvazione del Commissario delegato costituisce a tutti gli
effetti variazione alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici.
4. Il Comitato di cui all’art. 4, comma 4, in tali casi integrato
con due membri nominati, entro 20 giorni dalla richiesta del
Commissario delegato, uno dal Ministero dell’ambiente e la tutela del
territorio e del mare ed uno dal Ministero per i beni e le attivita’
culturali, provvede alla istruttoria del progetto definitivo e
formula al Commissario delegato le eventuali proposte di adeguamento
o varianti migliorative in sostituzione delle attivita’ istruttorie
della Conferenza dei servizi di cui all’art. 166 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
5. Il progetto definitivo ed esecutivo dell’opera, nonche’ le
eventuali varianti in corso d’opera sono approvati dal Commissario
delegato, sentito il Comitato di cui all’art. 4, comma 4;
l’approvazione del Commissario delegato sostituisce ogni diverso
provvedimento ed autorizza l’immediata consegna dei lavori.
6. Il Commissario delegato, adotta, con apposito provvedimento ed
avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 3, in sostituzione degli
enti preposti in via ordinaria, ogni atto occorrente all’urgente
compimento delle indagini e delle ricerche necessarie alle attivita’
di progettazione, delle occupazioni di urgenza e delle espropriazioni
e per l’espletamento delle procedure di affidamento e realizzazione
delle opere.
7. L’Unita’ tecnica di missione di cui all’art. 14 dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009, n. 3772, e
l’ANAS S.p.a. trasferiscono al Commissario delegato la documentazione
concernente l’opera in questione entro dieci giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 3

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente
ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, e’
autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti
disposizioni normative:
a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma
2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117 e 119;
c) decreto legislativo 16 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni ed integrazioni, parte I, titolo I, articoli 6, 7, 8,
11 e 12; parte II, titolo I, art. 30; capi II, III e IV, articoli 34,
36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
95, 96, 97, 98, 111, 118 e 120, titolo II, articoli da 121 a 125,
titolo III, articoli da 126 a 194; parte IV, articoli da 239 a 246;
parte V, art. 253 e disposizioni regionali in materia di pubblici
appalti; disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, e del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, strettamente collegate all’applicazione delle suindicate norme,
nonche’, una volta entrati in vigore, regolamenti e capitolati di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
2006, n. 163, per la parte attuativa ed integrativa delle suindicate
norme;
d) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modificazioni ed integrazioni articoli 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis e disposizioni
normative regionali in materia di espropriazione per pubblica
utilita’;
e) legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed
integrazioni, articoli 9, 10, 15, 16 e decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni ed
integrazioni, articoli 14, 20, 22, 24 e 25 e disposizioni normative
regionali in materia urbanistica;
f) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, articoli 19 e 24 e art. 14 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente
sottoscritto in data 5 aprile 2001;
g) art. 37 del C.C.N.L. del 5 aprile 2001 e contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 17 maggio 2004;
h) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11,
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17 e successive
modificazioni ed integrazioni;
i) legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni, art. 17;
l) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni articoli 5, 6, 7 e 13 e per le parti
strettamente connesse ai predetti articoli al decreto del Presidente
della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni
ed integrazioni;
m) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5
novembre 2001, n. 6792, e successive modificazioni ed integrazioni, e
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile
2004, n. 67, e relative normative di applicazione;
n) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni ed integrazioni, art. 34;
o) articoli 28 e 31 della legge della regione Sardegna 13 novembre
1998, n. 31; art. 41 del contratto collettivo regionale di lavoro per
il personale dirigente dell’amministrazione, enti, istituti, agenzie
e aziende regione Sardegna, cosi’ come modificato dal contratto
collettivo del 18 febbraio 2010; ed analoghe disposizioni previste da
leggi e contratti collettivi riguardanti il personale regionale e del
comparto unico della regione autonoma Sardegna;
q) disposizioni delle leggi regionali strettamente connesse alle
disposizioni della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 4 1. Il Commissario delegato, per l’espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza, si avvale di una struttura appositamente costituita, composta complessivamente da non piu’ di dodici unita’ di personale, anche con qualifica dirigenziale ed equiparata, appartenenti ad amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali e non territoriali, nonche’ a societa’ con prevalente capitale di titolarita’ dello Stato o delle regioni. Tale personale viene posto in posizione di comando o di distacco, anche a tempo parziale previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita’. L’assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il Commissario delegato e’ autorizzato a corrispondere al personale di cui al comma 1 compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all’attivita’ effettivamente resa, nonche’ un compenso non superiore al 20% del trattamento economico mensile in godimento, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale ed equiparata, un compenso non superiore al 30% del trattamento economico in godimento. 3. Il Commissario delegato puo’ altresi’ avvalersi, per esigenze connesse al superamento dell’emergenza di cui alla presente ordinanza, di due consulenti di elevata e comprovata professionalita’, con specifiche competenze tecniche e/o scientifiche nelle materie di interesse della presente ordinanza. Con successivo provvedimento del Commissario delegato verra’ determinato l’oggetto dell’incarico, la durata ed il compenso spettante. 4. Per la valutazione dei progetti, nonche’ per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita’ che devono essere eseguite per il superamento dell’emergenza, il Commissario delegato si avvale di un comitato tecnico-scientifico, dal medesimo istituito con apposito provvedimento, e composto da cinque membri, scelti tra funzionari pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui uno, con funzioni di presidente, nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, che nomina anche il segretario, uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno dall’ANAS S.p.a. e due dal presidente della regione autonoma della Sardegna. Ai componenti del comitato spettano compensi determinati con separato provvedimento del Commissario delegato, sentito il Dipartimento della protezione civile, e corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensivita’ della retribuzione di cui all’art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e dell’art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001, oltre al rimborso delle spese di missione sostenute. Tale comitato esplica anche le funzioni per il rientro nell’ordinario.

Art. 5 1. Le risorse disponibili per la realizzazione dell’opera, ovvero di singoli lotti funzionali, sono individuate come segue: quanto a euro 162 milioni a valere sulle risorse del Fondo strategico a sostegno dell’economia reale e delle imprese di cui alla delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4, cosi’ come deliberato nella seduta del CIPE del 17 dicembre 2009 per il quale la Conferenza Stato regioni ha espresso parere favorevole nella seduta del 17 dicembre 2009; quanto a euro 23.550.000,00 a valere sulle risorse di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3841; quanto a euro 14 milioni a valere sulle risorse per «opere minori e interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto» di cui alla delibera CIPE 6 novembre 2009; quanto a euro 358,956 milioni a valere sulle risorse di cui al Programma attuativo FAS 2007/2013 regione Sardegna, approvato con delibera della giunta regionale n. 38/12 del 6 agosto 2009, linea d’azione 6.1.3.A. Per eventuali ulteriori fabbisogni finanziari che dovessero emergere dopo lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione e nel limite delle risorse previste nei progetti assentiti si potra’ fare fronte secondo le normative di settore. 2. Gli oneri relativi al funzionamento degli organi di cui all’art. 1, comma 4, e all’art. 4 sono a carico del bilancio della regione autonoma della Sardegna. 3. E’ autorizzata l’apertura di apposita contabilita’ speciale intestata al Commissario delegato, sulla quale possono affluire, in tutto o in parte, gli importi relativi agli oneri di cui al presente articolo, ivi comprese le risorse necessarie per le spese di funzionamento della struttura commissariale. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 aprile 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-06&task=dettaglio&numgu=104&redaz=10A05299&tmstp=1274341971272

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2009 Nomina del dott. Nando Pasquali a Commissario straordinario del Governo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 112 del 15-5-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, ed in particolare l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come sostituito dall’art. 1 del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, che prevede l’individuazione da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, degli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell’energia, nonche’, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, degli interventi relativi alla produzione dell’energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari; Visto, in particolare, l’art. 4, comma 2, del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, che prevede che, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano nominati, con decreto del Presidente della Repubblica, uno o piu’ Commissari straordinari del Governo ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l’atto di intesa rilasciato dalla regione Campania in data 5 novembre 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2009, sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, d’intesa con la regione Campania, con la quale sono stati individuati gli interventi urgenti relativi alla produzione di energia elettrica nell’isola di Capri (Napoli), da realizzare ai sensi dell’art. 4 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78; Visto l’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che, per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 4 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e’ necessario definire gli ambiti di competenza e responsabilita’ propri dell’organo chiamato ad assolvere agli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi stessi, nonche’ assicurare all’organo straordinario medesimo il supporto per l’espletamento dei relativi compiti istituzionali, sulla base della cooperazione delle amministrazioni e degli altri soggetti interessati alla realizzazione degli interventi di cui al presente provvedimento, con conseguenti sinergie funzionali nelle procedure incardinate presso tale organo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2009, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, d’intesa con la regione Campania, con la quale il dott. Nando Pasquali e’ nominato Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti per la produzione di energia elettrica nell’isola di Capri (Napoli); Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1 Nomina del Commissario straordinario 1. Il dott. Nando Pasquali e’ nominato Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti relativi alla produzione di energia elettrica nell’isola di Capri (Napoli), di cui all’art. 2, come da deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2009, adottata ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 2 Individuazione degli interventi 1. Ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2009, adottata su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, d’intesa con la regione Campania, vengono individuate le opere di bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande, comune di Capri (Napoli), come interventi relativi alla produzione di energia elettrica per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere realizzati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 3 Supporto al Commissario straordinario 1. Per l’esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario puo’ avvalersi: a) delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle facenti capo al Ministro per la semplificazione normativa, in particolare per le funzioni di indirizzo, impulso, controllo e vigilanza; b) delle strutture del Ministero dello sviluppo economico; c) delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento al Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale; d) delle strutture del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; e) delle strutture delle altre amministrazioni pubbliche volta per volta competenti; f) delle strutture del concessionario del pubblico servizio di trasmissione dell’energia elettrica; g) delle strutture del Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A.; h) delle strutture del soggetto titolare dell’impianto, SIPPIC S.p.A. 2. Il Commissario straordinario puo’ demandare il compimento di alcuni atti di sua competenza a componenti delle strutture sopra indicate, previa indicazione dei criteri, limiti e modalita’ di adozione degli atti in questione; puo’, altresi’, individuare, per lo svolgimento di specifiche attivita’, tecnici esterni, di comprovata esperienza e professionalita’, i cui compensi sono a carico dei soggetti indicati al comma precedente nell’ambito delle risorse esistenti. 3. Con riferimento agli atti, provvedimenti e attivita’ per i quali non siano decorsi i termini previsti dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il Commissario straordinario esercita esclusivamente attivita’ di vigilanza. 4. Al Commissario straordinario puo’ essere attribuito un compenso, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, nell’ambito delle risorse esistenti, previa convenzione tra i soggetti di cui al comma 1 per la ripartizione degli oneri derivanti dal presente provvedimento. 5. Le modalita’ di copertura dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 2 sono definite attraverso una convenzione stipulata tra i soggetti di cui alle lettere g) ed h) del comma 1, sulla base di uno schema predisposto dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 4 Funzioni di controllo e vigilanza da parte dei Ministri competenti 1. I Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, di seguito indicati come «Ministri vigilanti», svolgono funzioni di controllo e di vigilanza sull’attivita’ del Commissario straordinario, anche con riferimento alle attivita’ di cui al presente articolo. 2. Il Commissario straordinario trasmette ai Ministri vigilanti un crono-programma delle attivita’ relative agli interventi oggetto del presente provvedimento e riferisce sullo stato di avanzamento degli stessi con cadenza almeno mensile, salvo specifiche richieste in relazione ai tempi e alle modalita’ di svolgimento dei suoi compiti. 3. Nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, i Ministri vigilanti esercitano poteri di indirizzo e di impulso nei confronti del Commissario straordinario, nonche’, ove necessario, poteri anche sostitutivi di coordinamento delle amministrazioni pubbliche coinvolte nei procedimenti di autorizzazione relativi agli interventi oggetto del presente provvedimento. 4. I Ministri vigilanti possono proporre la revoca del Commissario straordinario in caso di gravi inadempienze nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare in relazione alle finalita’ di semplificazione e accelerazione di cui all’art. 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 5 Termine dell’attivita’ del Commissario straordinario 1. Il mandato del Commissario straordinario, in relazione agli interventi oggetto del presente provvedimento, ha durata sino al 31 dicembre 2010. 2. Tale durata potra’ essere prorogata su istanza del Commissario straordinario per gravi motivi, preventivamente valutati dai Ministri vigilanti, e comunque per cause non imputabili al Commissario stesso. Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, comunicato al Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi’ 20 novembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro dello sviluppo economico Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive, registro n. 1, foglio n. 195

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-15&task=dettaglio&numgu=112&redaz=10A05715&tmstp=1276154448383

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 5 agosto 2009, n. 47 Sospensione delle procedure elettorali dei consorzi di bonifica.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 21 del 29-5-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
n. 30 del 12 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga

la seguente legge:

Preambolo

Visto l’art. 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l’art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2008) ed in particolare l’art. 2, comma 35;
Vista la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia
di bonifica);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali
espresso nella seduta del 24 luglio 2009;
Considerato quanto segue:
1. E’ in fase di istruttoria da parte delle commissioni
consiliari competenti del Consiglio regionale la proposta di legge n.
353 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 29 giugno 2009
sul riordino dei consorzi di bonifica;
2. La proposta di cui al punto 1, partendo dall’esigenza del
contenimento dei «costi della politica» come disposto dalla legge n.
244/2007, prevede una riduzione del numero dei consorzi e una diversa
composizione degli organi, riducendone i rispettivi componenti;
3. Al fine di realizzare il processo di riordino e addivenire
alla nuova organizzazione prospettata, la pro posta prevede una
disciplina transitoria per consentire il passaggio dei consorzi
dall’assetto attuale, caratterizzato anche dalla presenza di organi
provvisori, a quello a regime;
4. Alcuni consorzi attualmente in carica, avendo gli organi in
scadenza entro il 31 dicembre 2009, hanno l’esigenza – nelle more di
approvazione della proposta di riordino – di dare avvio in tempi
brevi all’iter elettorale, al fine di rispettare le modalita’ ed i
tempi gia’ stabiliti nei rispettivi statuti;
5. La presente proposta di legge ha lo scopo di sospendere
l’avvio delle suddette procedure elettorali, al fine di impedire lo
svolgimento di consultazioni che risulterebbero un onere rilevante
sia dal punto di vista amministrativo che finanziario e che,
comunque, risulterebbero inutili in quanto da ripetersi in tempi
brevi a seguito dell’entrata in vigore della legge di riordino;
6. Con la presente proposta di legge si e’ ritenuto inoltre
opportuno individuare un termine ultimo di operativita’ per le
commissioni provvisorie di amministrazione dei consorzi e per i
commissari straordinari dei consorzi nominati ai sensi degli articoli
52 e 30 della legge regionale n. 34/1994, nonche’ una data certa
entro la quale dovranno concludersi le procedure elettorali per
l’insediamento degli organi effettivi, prevedendo a tal fine anche
l’abrogazione dell’art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2008 n.
72 (Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34) che non
dispone niente in tal senso;
Si approva la seguente legge:
Art. 1

Proroga degli organi dei consorzi di bonifica

1. Gli organi dei consorzi di bonifica esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 31
dicembre 2009 continuano ad esercitare le rispettive funzioni fino
all’entrata in vigore della disciplina regionale di riordino dei
consorzi di bonifica e comunque non oltre il 30giugno 2010.
2. La proroga di cui al comma 1 si applica altresi’ alle
commissioni provvisorie e ai commissari straordinari no minati ai
sensi degli artt. 52 e 30 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34
(Norme in materia di bonifica).

Art. 2 Sospensione delle procedure di elezione degli organi dei consorzi di bonifica 1. Le procedure per l’elezione degli organi dei consorzi di bonifica di cui all’art. 1 sono sospese fino all’entrata in vigore della disciplina regionale di riordino dei consorzi di bonifica. 2. Le procedure di cui al comma 1 sono comunque attivate nei tempi utili per consentire l’insediamento dei nuovi organi non oltre il 1° luglio 2010.

Art. 3 Modifiche alla legge regionale n. 72/2008 1. L’art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 72 (Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34) e’ abrogato. La presente legge e’ pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 5 agosto 2009 MARTINI La presente legge e’ stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-05-29&task=dettaglio&numgu=21&redaz=009R0804&tmstp=1276155745907