DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Girifalco e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 185 del 10-8-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Girifalco (Catanzaro); Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell’ente, da nove consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1 Il consiglio comunale di Girifalco (Catanzaro) e’ sciolto.

Art. 2

La dott.ssa Costanza Pino e’ nominata commissario straordinario per
la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 15 luglio 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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Corte Costituzionale, Sentenza n. 259/2010, sicurezza pubblica

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 28-7-2010

Sentenza nei giudizi per conflitti di attribuzione tra enti sorti a seguito dell’ordinanza del Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano n. 964/2008, Area III, del 10 settembre 2008; del decreto del Questore della Provincia autonoma di Bolzano n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 17 settembre 2008, e della relativa lettera di comunicazione datata 18 settembre 2008, dei decreti del Questore della Provincia autonoma di Bolzano n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 16 settembre 2008 e del 21 ottobre 2008, e delle relative lettere di comunicazione; del decreto del Questore della Provincia autonoma di Bolzano n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 22 ottobre 2008 e della relativa lettera di comunicazione; del decreto del Questore della Provincia autonoma di Bolzano n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 21 ottobre 2008, e della relativa lettera di comunicazione e del decreto del Questore della Provincia autonoma di Bolzano n. 11-A/2008/P.A.S.I., dell’11 ottobre 2008, e della relativa lettera di comunicazione, atti aventi ad oggetto la chiusura di alcuni esercizi pubblici siti nella Provincia autonoma di Bolzano, promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorsi notificati il 13 novembre e l’11 dicembre 2008, depositati in cancelleria il 21 novembre e il 19 dicembre 2008 ed iscritti ai nn. 19, 20, 21, 25, 26 e 27 del registro conflitti tra enti 2008. Udito nell’udienza pubblica del 25 maggio 2010 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro; uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano. Ritenuto in fatto 1. – Con ricorso, iscritto al reg. ric. n. 19 del 2008, notificato il 13 novembre 2008, depositato il successivo 21 novembre, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all’ordinanza del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano del 10 settembre 2008 (prot. n. 964/2008, Area III del 10 settembre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 19 settembre 2008), che ha disposto la chiusura per sette giorni dell’esercizio pubblico "Kalterer Weinstadl" a seguito dell’intervenuto accertamento, nel corso di controlli di polizia, della somministrazione di bevande alcoliche, presso il medesimo esercizio, oltre l’orario consentito, in violazione del disposto dell’art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. Tale provvedimento – secondo la ricorrente – opererebbe un’illegittima invasione delle competenze in materia di esercizi pubblici e di spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza, attribuite alla Provincia dagli artt. 9, primo comma, nn. 6 e 7, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), oltre che delle attribuzioni gia’ spettanti all’autorita’ di pubblica sicurezza, assegnate al Presidente della Provincia, nelle materie di competenza provinciale, dall’art. 20 del medesimo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, in specie dall’art. 3, primo comma, e 4, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici), nonche’ dall’art. 4, comma 1, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche’ la potesta’ statale di indirizzo e coordinamento), e dall’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616). Esso sarebbe, quindi, gravemente lesivo delle prerogative costituzionali assegnate alla Provincia, oltre che dalle predette norme statutarie e di attuazione, anche dagli artt. 105 e 107 dello statuto medesimo e dall’art. 117 della Costituzione in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). L’attribuzione alla Provincia delle competenze inerenti anche alla funzione di garanzia della sicurezza pubblica, in relazione a determinate materie di spettanza provinciale, risponderebbe ad esigenze di contemperamento tra un adeguato collegamento con il territorio ed un sufficiente grado di accentramento della medesima funzione, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 97 Cost., oltre che, nel quadro dei principi delineati dalle norme dello statuto e dalle norme di attuazione dello stesso, alla salvaguardia dell’autonomia speciale della Provincia autonoma di Bolzano che trova il suo fondamento nell’art. 6 della Costituzione. Pertanto, la ricorrente chiede che la Corte dichiari che non spetta allo Stato, e per esso al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, disporre con proprio provvedimento la sospensione della licenza di un esercizio pubblico e, per l’effetto, annulli l’atto impugnato. 2. – Con i ricorsi iscritti al reg. conflitti del 2008 ai numeri 20, 21, 25, 26 e 27, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione a sei decreti del Questore della Provincia di Bolzano che hanno disposto la sospensione della licenza di alcuni esercizi pubblici. In particolare, il ricorso iscritto al n. 20 del reg. conflitti del 2008 concerne il provvedimento del Questore della Provincia di Bolzano del 18 settembre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 17 settembre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 18 settembre 2008) e la relativa lettera di comunicazione. Con tale provvedimento e’ stata disposta la chiusura per dieci giorni, ai sensi dell’art. 100 del regio decreto 16 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), dell’esercizio pubblico "Caffe’ Agadir", sito in Bolzano, in quanto, nel corso di controlli di polizia, e’ stata accertata la presenza abituale di persone pregiudicate ed il verificarsi di liti ed aggressioni che hanno comportato la necessita’ dell’intervento delle forze dell’ordine, con l’individuazione di una persona non in regola con le norme sul soggiorno. Con il ricorso iscritto al n. 21 del reg. conflitti del 2008 sono stati impugnati il provvedimento del Questore della Provincia di Bolzano del 16 settembre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 16 settembre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 16 settembre 2008), con cui e’ stata disposta la chiusura per dieci giorni, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., dell’esercizio pubblico "Bar Casablanca", sito in Bolzano, e la relativa lettera di comunicazione, nonche’ il successivo provvedimento del medesimo Questore del 21 ottobre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 21 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 22 ottobre 2008), con cui e’ stata disposta nuovamente la chiusura per 15 giorni, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., del medesimo esercizio, e la relativa lettera di comunicazione. Tali provvedimenti sono stati adottati dal Questore in quanto, nel corso di controlli di polizia, era stata accertata la presenza abituale di persone pregiudicate e la violazione delle disposizioni in materia di orario di chiusura dei locali pubblici e, successivamente, si era reso necessario l’intervento delle forze di polizia per sedare una rissa in corso tra persone di nazionalita’ straniera, intervento in esito al quale era stato altresi’ disposto il sequestro di 2 grammi di cocaina. Il ricorso iscritto al n. 25 del reg. conflitti del 2008 ha ad oggetto il provvedimento del Questore della Provincia di Bolzano del 22 ottobre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 22 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 22 ottobre 2008), con cui e’ stata disposta la chiusura per sette giorni, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., dell’esercizio pubblico "New Bar", sito in Bolzano, e la relativa lettera di comunicazione, datata 22 ottobre 2008, nonche’ la lettera del Questore prot. n. 11-A/2008/P.A.S.I. del 21 ottobre 2008, comunicata alla Provincia di Bolzano in data 21 ottobre 2008. Siffatto provvedimento e’ stato adottato in quanto, nel corso di controlli di polizia, era stata accertata la presenza abituale, in detto esercizio pubblico, di persone pregiudicate. Con i ricorsi iscritti ai nn. 26 e 27 del reg. conflitti del 2008, sono stati, infine, impugnati, rispettivamente, il provvedimento del Questore della Provincia di Bolzano dell’11 ottobre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., dell’11 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 14 ottobre 2008), con cui e’ stata disposta la chiusura per dieci giorni dell’esercizio pubblico "Bar Muuh", sito in Merano, e la relativa lettera di comunicazione datata 11 ottobre 2008, comunicata alla Provincia di Bolzano in data 14 ottobre 2008, nonche’ il provvedimento del Questore dell’11 ottobre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., dell’11 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 14 ottobre 2008), con cui e’ stata disposta la chiusura per dieci giorni dell’esercizio pubblico "Bar Romana", sito in Merano, e la relativa lettera di comunicazione. Anche tali provvedimenti sono stati adottati in quanto, nel corso di controlli di polizia, era stata accertata, in detti esercizi pubblici, la presenza abituale di persone pregiudicate. Secondo la ricorrente, i provvedimenti avrebbero illegittimamente invaso le competenze in tema di «turismo ed industria alberghiera», «esercizi pubblici» e «spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza», attribuite alla Provincia dagli artt. 8, primo comma, n. 20, 9, primo comma, nn. 6 e 7, e 16 dello statuto speciale, nonche’ le attribuzioni gia’ spettanti all’autorita’ di pubblica sicurezza, assegnate al Presidente della Provincia, nelle rispettive materie, dall’art. 20 del medesimo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione (in specie dall’art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 686 del 1973, nonche’ dall’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 266 del 1992 e dall’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 526 del 1987). Tali provvedimenti sarebbero, quindi, gravemente lesivi delle prerogative costituzionali attribuite alla medesima Provincia, oltre che dalle predette norme statutarie e di attuazione statutaria, anche dall’art. 107 dello statuto e dall’art. 117 della Costituzione in relazione all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. In tutti i citati ricorsi, la ricorrente sostiene, inoltre, che l’attribuzione alla Provincia delle competenze inerenti anche alla funzione di garanzia della sicurezza pubblica, in relazione a determinate materie di spettanza provinciale, risponderebbe ad esigenze di contemperamento tra un adeguato collegamento con il territorio ed un sufficiente grado di accentramento della medesima funzione, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 97 Cost., oltre che, nel quadro dei principi delineati dalle norme dello statuto e dalle norme di attuazione, alla salvaguardia dell’autonomia speciale della Provincia autonoma di Bolzano che trova il suo fondamento nell’art. 6 della Costituzione. Pertanto, la ricorrente chiede che la Corte dichiari che non spetta allo Stato, e per esso al Questore della Provincia di Bolzano, imporre con proprio provvedimento la sospensione della licenza di un esercizio pubblico e, per l’effetto, annulli gli atti impugnati. 3. – All’udienza pubblica del 22 settembre 2009 la Provincia di Bolzano ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte. 4. – In ordine ai conflitti iscritti ai numeri 20, 21, 25, 26 e 27 del registro conflitti del2008, questa Corte, con ordinanza istruttoria, in esito all’udienza del 22 settembre 2009, ha disposto l’acquisizione dei provvedimenti del Questore impugnati, che non erano stati prodotti in giudizio. 5. – Nell’imminenza della successiva udienza pubblica del 25 maggio 2010, alla quale il giudizio era stato nel frattempo rinviato, la ricorrente ha depositato ulteriori memorie, insistendo per l’accoglimento dei ricorsi. 6. – Il Presidente del Consiglio dei ministri non ha svolto attivita’ difensiva. Considerato in diritto 1. – Con sei distinti ricorsi, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto altrettanti conflitti di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione ad una serie di provvedimenti di sospensione della licenza di svariati esercizi pubblici, adottati, rispettivamente, dal Commissario del Governo (reg. confl. n. 19 del 2008) e dal Questore (reg. confl. nn. 20, 21, 25, 26 e 27 del 2008) della Provincia di Bolzano. La Provincia ritiene – in tutti i ricorsi – che con l’adozione degli atti impugnati lo Stato abbia violato le competenze legislative ed amministrative provinciali in materia di «turismo e industria alberghiera», «esercizi pubblici» e «spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza», di cui agli artt. 8, primo comma, n. 20, 9, primo comma, nn. 6 e 7, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e le connesse attribuzioni di cui all’art. 20 del medesimo statuto. Secondo la ricorrente, tali norme attribuirebbero al Presidente della Provincia i poteri di pubblica sicurezza inerenti alle materie di competenza provinciale, configurando come meramente residuali i poteri di pubblica sicurezza spettanti agli organi statali. Nella Provincia di Bolzano, la linea di demarcazione fra le proprie competenze e le competenze statali non correrebbe, pertanto, «fra le funzioni di polizia amministrativa e l’area delle funzioni di polizia di pubblica sicurezza», ma si delineerebbe all’interno di quest’ultima, come risulterebbe confermato dalle pertinenti norme di attuazione dello statuto speciale ed in specie dagli artt. 3, primo comma, e 4, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici), dall’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), nonche’ dall’art. 4, comma 1, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche’ la potesta’ statale di indirizzo e coordinamento). I provvedimenti impugnati sarebbero lesivi delle prerogative provinciali, in quanto gli interessi tutelati dall’autorita’ statale di pubblica sicurezza con i predetti non avrebbero rilevanza esterna alle materie di competenza provinciale ed alle connesse attribuzioni provinciali di cui all’art. 20 dello statuto speciale, non attenendo in modo diretto all’ordine pubblico strettamente inteso, e rientrando, invece, nell’ampia competenza provinciale delimitata dalle citate norme statutarie e di attuazione statutaria. 2. – I ricorsi proposti, avendo ad oggetto provvedimenti di contenuto analogo, corrispondenti alla sospensione della licenza di esercizio pubblico, e impugnati con censure di identico contenuto, vanno riuniti e decisi con un’unica pronuncia. 3. – I ricorsi non sono fondati. 3.1. – Cinque dei sei ricorsi proposti (quelli iscritti ai numeri 20, 21, 25, 26 e 27 del 2008) impugnano alcuni decreti di sospensione temporanea della licenza di esercizi pubblici, adottati dal Questore della Provincia di Bolzano ai sensi dell’art. 100 del regio decreto 16 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), allo scopo di scongiurare il verificarsi di situazioni atte a turbare l’ordine pubblico e la sicurezza. Come riconosciuto dalla stessa ricorrente, dal testo degli atti impugnati, prodotti in giudizio, emerge, infatti, che l’adozione dei medesimi e’ avvenuta in quanto, nel corso di controlli di polizia, e’ stata accertata la presenza abituale di persone pregiudicate e talora si sono verificate liti ed aggressioni che hanno comportato la necessita’ dell’intervento delle forze dell’ordine. Tali atti rientrano fra quelli, adottati ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., di sospensione della licenza di pubblico esercizio, la cui finalita’, come questa Corte ha gia’ espressamente affermato, «non e’ quella di sanzionare la condotta del gestore di un pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, bensi’ quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosita’ sociale; ragion per cui si ha riguardo esclusivamente alla esigenza obiettiva di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente da ogni responsabilita’ dell’esercente» (sentenza n. 129 del 2009). I provvedimenti impugnati, in quanto strumentali esclusivamente alla tutela della sicurezza dei cittadini, non determinano, quindi, alcuna lesione delle prerogative della Provincia e non sono riconducibili ai poteri di polizia assegnati al suo Presidente in materia di esercizi pubblici, costituendo legittimo svolgimento dei compiti di ordine pubblico, riservati allo Stato. 3.2. – Analoghe considerazioni devono svolgersi con riguardo al ricorso iscritto al n. 19 del 2008, avente ad oggetto un’ordinanza del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, con cui e’ stata del pari disposta la sospensione temporanea della licenza di un esercizio pubblico, anche se a seguito dell’intervenuto accertamento, nel corso di controlli di polizia, della somministrazione di bevande alcoliche, presso il medesimo locale, oltre l’orario consentito, in violazione del disposto dell’art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. Anche in tal caso, infatti, il provvedimento in esame e’ stato posto in essere in vista della prevalente necessita’ di tutelare la pubblica sicurezza, in attuazione di quanto, a tale scopo, prescritto dal citato art. 6 del d.l. n. 117 del 2007. Questa Corte ha gia’ riconosciuto, a tal proposito, che la predetta disposizione si inserisce in un contesto normativo volto a favorire una «presa di coscienza dei pericoli, per l’incolumita’ degli utenti della strada, derivanti dall’abuso di bevande alcoliche» (sentenza n. 152 del 2010), cosicche’ risulta evidente che i provvedimenti adottati in attuazione della stessa sono volti esclusivamente ad evitare che si possano verificare episodi di guida in stato di ubriachezza potenzialmente lesivi dell’ordine pubblico. Pertanto il provvedimento in esame non lede alcuna competenza provinciale, in quanto adottato nell’esercizio della competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,
Dichiara che spettava allo Stato adottare:
l’ordinanza del Commissario del Governo per la Provincia di
Bolzano n. 964/2008, Area III, del 10 settembre 2008, con la quale e’
stata disposta la chiusura per sette giorni dell’esercizio pubblico
«Kalterer Weinstadl», sito in Caldano (reg. ric. n. 19 del 2008);
il decreto del Questore della Provincia di Bolzano del 18
settembre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 17 settembre 2008,
comunicato alla Provincia di Bolzano il 18 settembre 2008), con cui
e’ stata disposta la chiusura per dieci giorni, dell’esercizio
pubblico bar «Caffe’ Agadir», sito in Bolzano, e la relativa lettera
di comunicazione, datata 17 settembre 2008, giunta al protocollo
provinciale in data 18 settembre 2008 (reg. conflitti n. 20 del
2008);
il decreto del Questore della Provincia di Bolzano del 16
settembre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 16 settembre 2008,
comunicato alla Provincia di Bolzano il 16 settembre 2008), con cui
e’ stata disposta la chiusura per dieci giorni, dell’esercizio
pubblico bar caffe’ «Bar Casablanca», sito in Bolzano, e la relativa
lettera di comunicazione, datata 16 settembre 2008, giunta al
protocollo provinciale in data 16 settembre 2008, nonche’ il decreto
del Questore della Provincia di Bolzano del 21 ottobre 2008 (n.
11-A/2008/P.A.S.I., del 21 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di
Bolzano il 22 ottobre 2008), con cui e’ stata disposta la chiusura
per quindici giorni del medesimo bar caffe’ «Bar Casablanca», e la
relativa lettera di comunicazione, datata 21 ottobre 2008, giunta al
protocollo provinciale in data 22 ottobre 2008 (reg. conflitti n. 21
del 2008);
il decreto del Questore della Provincia di Bolzano (n.
11-A/2008/P.A.S.I., del 22 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di
Bolzano il 22 ottobre 2008), con cui e’ stata disposta la chiusura
per sette giorni dell’esercizio pubblico «New Bar», sito in Bolzano,
e la relativa lettera di comunicazione, datata 22 ottobre 2008,
nonche’ la lettera del Questore prot. n. 11-A/2008/P.A.S.I. del 21
ottobre 2008, comunicata alla Provincia di Bolzano in data 21 ottobre
2008, con cui quest’ultimo formulava richiesta di parere ai sensi
dell’art. 21 dello statuto speciale (reg. conflitti n. 25 del 2008);
il decreto del Questore della Provincia di Bolzano (n.
11-A/2008/P.A.S.I., dell’11 ottobre 2008, comunicato alla Provincia
di Bolzano il 14 ottobre 2008), con cui e’ stata disposta la chiusura
per dieci giorni dell’esercizio pubblico «Bar Muuh», sito in Merano,
e la relativa lettera di comunicazione, datata 11 ottobre 2008,
comunicata alla Provincia di Bolzano in data 14 ottobre 2008 (reg.
conflitti n. 26 del 2008);
il decreto del Questore della Provincia di Bolzano (n.
11-A/2008/P.A.S.I., dell’11 ottobre 2008, comunicato alla Provincia
di Bolzano il 14 ottobre 2008), con cui e’ stata disposta la chiusura
per dieci giorni dell’esercizio pubblico «Bar Romana», sito in
Merano, e la relativa lettera di comunicazione, datata 11 ottobre
2008, comunicata alla Provincia di Bolzano in data 14 ottobre 2008
(reg. conflitti n. 27 del 2008).
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Tesauro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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Corte Costituzionale, Ordinanza n. 275, disposizioni a sostegno dei diritti dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 28-7-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli articoli 2, comma
1, lettera c), 11, 12, 13, 14, comma 1, e 16 della legge della
Regione Marche 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei
diritti dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati),
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 30 luglio/4 agosto 2009, depositato in cancelleria il 6
agosto 2009 ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;
Udito nell’udienza pubblica dell’8 giugno 2010 il Giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
Uditi l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per la Regione
Marche.
Ritenuto che con ricorso, notificato il 30 luglio/4 agosto 2009,
depositato il successivo 6 agosto, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, ha promosso questione di legittimita’ costituzionale dell’art.
2, comma 1, lettera c), e delle disposizioni ad esso collegate, e
dell’art. 14, comma 1, della legge della Regione Marche 26 maggio
2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti dell’integrazione
dei cittadini stranieri immigrati), in riferimento all’art. 117,
secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione;
che il ricorrente sostiene che l’art. 2, comma 1, lettera c),
della legge della Regione Marche n. 13 del 2009, nella parte in cui
individua tra i propri destinatari anche i «cittadini stranieri
immigrati in attesa del procedimento di regolarizzazione» e le
disposizioni ad esso collegate (fra le quali sono indicati, ad
esempio, gli artt. 11, 12, 13, 14, comma 1, e 16 della medesima legge
regionale) violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettere a) e b),
Cost. in quanto, disciplinando ed agevolando il soggiorno nel
territorio nazionale degli stranieri non ancora regolarizzati,
inciderebbero sulla disciplina dell’ingresso e del soggiorno degli
immigrati, riservata allo Stato, ponendosi peraltro in contrasto con
i principi fondamentali stabiliti agli artt. 4, 5, 10, 11, 13 e 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero);
che anche l’art. 14, comma 1, della citata legge regionale n.
13 del 2009, sarebbe lesivo dell’art. 117, secondo comma, lettere a)
e b), Cost., in quanto, stabilendo che «la Regione, nell’ambito delle
proprie competenze, ricorre ad ogni strumento riconosciutole
dall’ordinamento ed esercita ogni facolta’ e potere riservatole dalla
Costituzione e dalla legge al fine di evitare la realizzazione nel
territorio regionale di centri di identificazione ed espulsione o,
comunque, di centri di detenzione per migranti, nei quali lo stato di
reclusione e la limitazione delle liberta’ personali siano disposte
al di fuori del medesimo quadro di garanzie previsto a tutela dei
cittadini italiani», interferirebbe con le attivita’ di controllo
dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio statale,
che la Costituzione assegna in via esclusiva alla competenza statale;
che nel giudizio si e’ costituita la Regione Marche,
chiedendo che la Corte dichiari inammissibili e comunque non fondate
le richiamate questioni di legittimita’ costituzionale;
che, con atto depositato il 18 maggio 2010, l’Avvocatura
generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso, in quanto,
come indicato nella delibera del Consiglio dei ministri approvata
nella riunione del 4 febbraio 2010, la Regione Marche, con legge 30
novembre 2009, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2009,
n.13 «Disposizioni a sostegno dei diritti dell’integrazione dei
cittadini stranieri immigrati»), ha abrogato le norme impugnate,
facendo venir meno le ragioni del ricorso;
che tale rinuncia e’ stata formalmente accettata dalla
Regione Marche, con atto depositato presso la cancelleria di questa
Corte in data 25 maggio 2010.
Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative
per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al
ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta
l’estinzione del processo.

Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Tesauro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

LEGGE 13 agosto 2010, n. 151 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita’ europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia.

Dall’altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 213 del 11-9-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita’
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di
Serbia, dall’altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e
Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.

Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 138 dell’Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari
ad euro 8.472 annui a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 13 agosto 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3620): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 12 luglio 2010. Assegnato alla III commissione (Affari Esteri), in sede referente, il 15 luglio 2010 con pareri delle commissioni. I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV. Esaminato dalla III commissione il 20 e 21 luglio 2010. Esaminato in aula e approvato il 21 luglio 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2292): Assegnato alla 3ª commissione (Affari Esteri ) in sede referente il 23 luglio 2010 con pareri delle Commissioni .1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 29 luglio 2010 e il 2 agosto 2010. Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/