ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 agosto 2010

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita’ nelle provincie di Sassari ed Olbia – Tempio in relazione alla strada statale Sassari – Olbia

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 204 del 1-9-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 marzo 2010 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza, fino al 31 dicembre 2011, determinatosi nel settore del traffico e della mobilita’ nel territorio delle province di Sassari ed Olbia – Tempio, in relazione alla strada statale Sassari-Olbia; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita’ nelle province di Sassari ed Olbia – Tempio, in relazione alla strada statale Sassari – Olbia»; Visto l’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3841, che dispone il proseguimento delle iniziative inerenti alla realizzazione delle opere infrastrutturali «IX lotto funzionale della strada statale Sassari – Olbia finalizzate al potenziamento dell’aeroporto di Olbia, adeguamento della viabilita’ di accesso e opere connesse – strada statale n. 125 Orientale sarda, ponte sul Rio Padrongianus»; Visto l’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3854, inerente la realizzazione delle opere infrastrutturali del citato IX lotto funzionale, ed opere connesse; Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121 e l’Intesa generale quadro, sottoscritte tra Governo e Regione Autonoma della Sardegna in data 11 ottobre 2002 ricomprendente, tra l’altro, i principali corridoi stradali della Sardegna; Vista la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4, avente ad oggetto «Fondo per le aree sottoutilizzate riserva di programmazione strategica a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri» che ha istituito, a valere sulle risorse del FAS complessivamente disponibili per le Amministrazioni centrali, una quota di 9,053 miliardi di euro quale riserva di programmazione a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, con finalita’ di programmazione strategica per il sostegno dell’economia reale e delle imprese; Vista la delibera CIPE 17 dicembre 2009, n. 120, che ha assegnato la somma di 162 milioni di euro per la copertura del fabbisogno residuo della strada statale Olbia – Sassari a valere sul fondo di cui alla citata delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4; Considerato che l’intervento «Completamento e adeguamento tratta SS 597/199 Sassari – Olbia» e’ stato ricompreso nell’atto aggiuntivo all’Intesa Generale Quadro, sottoscritto tra Governo e regione Sardegna in data 2 ottobre 2009, per l’integrazione del programma delle infrastrutture strategiche; Considerato che la grave situazione emergenziale interessante l’arteria in argomento e’ caratterizzata da un’elevatissima incidentalita’ causa di innumerevoli eventi anche mortali, e che si rende pertanto necessario provvedere con la massima urgenza all’esecuzione delle opere viarie idonee a mettere in sicurezza gli elevati flussi di traffico stradale; Ravvisata, quindi, la necessita’ di assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento nell’emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di esercizio dell’arteria in argomento, interessanti i dieci lotti della medesima strada statale, ed opere connesse; Vista la nota del Commissario delegato n. 1154 dell’8 giugno 2010, con la quale, al fine di accelerare le attivita’ finalizzate al superamento del contesto emergenziale, sono state richieste modifiche alla sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3869/2010; Sentito il Ministero per i beni e le attivita’ culturali; Acquisita l’intesa della Regione Autonoma della Sardegna; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Dispone: Art. 1 1. All’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) al comma 2, secondo periodo, dell’art. 1 dopo le parole «effettivamente disponibili» sono aggiunte le seguenti parole «o provenienti da altre fonti»; b) il comma 4 dell’art. 1 e’ sostituito dal seguente: «4. L’Assessore dei lavori pubblici della Regione Autonoma della Sardegna e’ nominato soggetto attuatore vicario del Commissario delegato di cui al comma 1, e provvede, in particolare, avvalendosi della struttura di cui all’art. 4, comma 1, a verificare l’operato e il tempestivo raggiungimento degli obiettivi del soggetto attuatore di cui al comma 3, nonche’ alla predisposizione e proposta di tutti gli atti di competenza del Commissario delegato ivi compresi quelli inerenti alla contabilita’ speciale di cui al successivo art. 5, comma 3. L’Assessore dei lavori pubblici, in qualita’ di soggetto attuatore provvede, altresi’, d’intesa con il Commissario delegato e con i Presidenti della Provincia di Sassari e Olbia – Tempio, a predisporre ed attuare le ulteriori misure necessarie a fronteggiare l’emergenza nel settore del traffico e della mobilita’ nelle medesime Province in coerenza con i contenuti dell’APQ "Viabilita’" dell’Intesa Istituzionale di Programma»; c) all’art. 3, comma 1, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti lettere: «r) articoli 11, 15, 48, 49, 50, 51 e 107 del decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna 7 settembre 2006, n. 82 – delibera della Giunta 36/7 del 5 settembre 2006; s) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, articoli 109, 124, 193 e 208 e art. 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 nella parte in cui viene inserito l’art. 23 (Titolo III – parte seconda); t) decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 3 agosto 2005; u) articoli 47, 49, 51, 53, 59, 61 e 70 della legge della Regione Autonoma della Sardegna 12 giugno 2006, n. 9, i termini per le procedure di incidenza ambientale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, e successive modificazioni e integrazioni, e i termini per il rilascio del parere sanitario, di cui la decreto legislativo n. 277 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni, sono ridotti della meta’; v) i termini per l’acquisizione della valutazione di impatto ambientale sulle opere e gli interventi sono ridotti della meta’. Detti termini hanno carattere essenziale e perentorio in deroga ai termini di cui al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 cosi’ come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008.»; d) il comma 3 dell’art. 1 e’ sostituito dal seguente: «3. Per l’espletamento dell’iniziative di cui al comma 2, il Commissario delegato puo’ avvalersi, quali soggetti attuatori, dell’ANAS S.p.A., o di altre amministrazioni pubbliche e, per le sole opere complementari al nono lotto interessanti l’ampliamento aeroportuale, della Geasar S.p.A. I soggetti attuatori operano sulla base di direttive impartite dal Commissario delegato»; e) alla fine del comma 2 dell’art. 5 e’ aggiunto il seguente periodo: »ovvero a carico dei finanziamenti di cui al comma 1.».

Art. 2 1. Al fine di dare continuita’ alle procedure gia’ avviate le disposizioni di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2008, n. 3669 si applicano, in quanto compatibili, agli interventi diretti a fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita’ nelle province di Sassari ed Olbia – Tempio, in relazione alla strada statale Sassari – Olbia. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 agosto 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 novembre 2009, n. 306

Regolamento per la determinazione del sostegno del figlio minore ai sensi dell’articolo 9-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita’).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 36 del 11-9-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell’11 novembre 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11, recante
«Interventi regionali a sostegno della famiglia e della
genitorialita’» e, successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 9-bis della menzionata legge regionale n. 11/2006 ed
in particolare il comma 1 laddove la Regione, al fine di assicurare
la tutela, la cura, la dignita’ e il decoro dei figli minori e di
prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico,
interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei
casi di mancata corresponsione da parte del genitore obbligato delle
somme destinate al mantenimento nei termini e alle condizioni
stabilite dall’autorita’ giudiziaria;
Visto, altresi’, il comma 4 del medesimo art. 9-bis della
menzionata legge regionale n. 11/2006, che dispone che con
regolamento regionale siano stabilite:
a) le modalita’ di presentazione delle domande e di
attribuzione della prestazione;
b) la misura, la decorrenza e la durata della prestazione;
c) le modalita’ di accertamento e di controllo sulla
sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per
l’accesso alla prestazione;
d) le modalita’ di riparto agli Enti gestori del Servizio
sociale dei Comuni dei finanziamenti necessari;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 901 del 24
aprile 2009, con la quale e’ stata approvata in via preliminare la
bozza di «Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio
minore ai sensi dell’art. 9-bis della legge regionale 7 luglio 2006,
n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della
genitorialita’)»;
Visto l’estratto del processo verbale n. 30 del 14 settembre
2009, del Consiglio delle autonomie locali, il quale, ai sensi
dell’art. 34, comma 2, lettera b) della legge regionale 9 gennaio
2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione –
autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia) esprime parere favorevole
con le seguenti proposte di modifica:
a) art. 6, comma 1: prevedere che la domanda di concessione del
contributo venga presentata dal soggetto richiedente non al comune di
residenza, ma direttamente all’ente gestore per il tramite dei
servizi sociali dei comuni, al fine di dare unitarieta’ alla
procedura in capo all’ente gestore e avere come unico parametro di
riferimento per il criterio cronologico il protocollo dei servizi
sociali;
b) art. 8, comma 1: premesso che la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta’ puo’ assumere tecnicamente forme diverse da
quella suggerita si chiede di considerare l’opportunita’ di eliminare
il modello contenuto nell’allegato A al Regolamento ovvero di
ritenerlo non vincolante al fine di evitare che costituisca un
inutile appesantimento;
c) art. 9, comma 1: introdurre una disposizione in merito alla
competenza ad erogare il beneficio in relazione alla fattispecie in
cui il soggetto beneficiario, cambiando residenza all’interno della
Regione, ricada nell’area di competenza di un diverso ambito,
prevedendo che l’ente gestore che ha concesso il beneficio continui
ad erogarlo fino al termine dell’annualita’ prevista, con subentro
del nuovo ente solamente alla fine di questo periodo, previa
comunicazione della data di scadenza;
Ritenuto di recepire le suddette proposte con le seguenti
modalita’:
proposta a) recepita come richiesto;
proposta b) recepita la proposta di eliminare il modello
allegato;
proposta c) recepita, ma valutato opportuno inserirla nel testo
dell’art. 7;
Visto il verbale della seduta del 22 settembre della Consulta
regionale per le famiglie, la quale, ai sensi dell’art. 21 della
legge regionale n. 11/2006, ha espresso parere favorevole;
Vista la nota prot. n. 62/TS/AM/09 del 23 settembre 2009 con la
quale l’Ufficio del tutore pubblico dei minori ha espresso il parere
favorevole ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera d) della legge
regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie
e per la tutela dei minori) e successive modifiche e integrazioni,
nonche’ proposto alcune modifiche, che si ritiene di recepire;
Vista la nota del Segretario generale del Consiglio regionale
prot. n. 2-6/0007329/P del 21 ottobre 2009, con la quale si comunica
che la III Commissione permanente nella seduta del 20 ottobre 2009 ha
espresso favorevole;
Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione
della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di
autonomia), con particolare riferimento all’art. 14, comma 1, lettera
r);
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2424 del 29
ottobre 2009, con la quale e’ stato approvato in via definitiva il
«Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai
sensi dell’art. 9-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11
(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della
genitorialita’)»;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento per la determinazione del sostegno
al figlio minore ai sensi dell’art. 9-bis della legge regionale 7
luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e
della genitorialita’ nel testo allegato al presente decreto, quale
parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verra’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

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Regolamento (UE) n. 793/2010 della Commissione, dell’ 8 settembre 2010 , recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 238 del 09/09/2010 pag. 0003 – 0004

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Regolamento (UE) n. 793/2010 della Commissione

dell’ 8 settembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1],

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli [2], in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’ 8 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc Demarty

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

[2] GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 5 Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 2-10-2010

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La presente legge e’ volta ad assicurare la tutela della
popolazione, dei lavoratori e dell’ambiente dai rischi derivanti
dalla esposizione alla radioattivita’ naturale ed alle radiazioni
ionizzanti originate da attivita’ industriali, di ricerca e
medico-sanitarie e di gestione del parco nucleare piemontese.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono attuazione
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) limitatamente agli
ambiti di competenza regionale.
3. Le disposizioni della presente legge concorrono altresi’,
limitatamente agli ambiti di competenza regionale, all’applicazione:
a) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 (Attuazione
della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti
radioattive sigillate ad alta attivita’ e delle sorgenti orfane);
b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
febbraio 2006 (Linee guida per la pianificazione di emergenza per il
trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione
dell’articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e
successive modifiche ed integrazioni);
c) del decreto legislativo 20 febbraio 2009 n. 23 (Attuazione
della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al
controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile
nucleare esaurito).

Art. 2 Definizioni 1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si richiamano le definizioni di cui agli articoli 3, 4, 7, 7-bis e 27 del decreto legislativo n. 230/1995, nonche’ dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 52/2007.

Art. 3

Espressione dei pareri e delle intese di competenza regionale

1. La Regione esprime parere in merito alla richiesta di:
a) nulla osta all’impiego di sorgenti di categoria A, ai sensi
dell’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 230/1995;
b) nulla osta per le installazioni di deposito o di smaltimento
di rifiuti radioattivi, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del
decreto legislativo n. 230/1995;
c) autorizzazione all’esecuzione delle operazioni connesse alla
disattivazione di un impianto nucleare ai sensi degli articoli 55 e
56 del decreto legislativo n. 230/1995.
2. La Giunta regionale esprime i pareri di cui al comma 1 con
propria deliberazione, sulla base dell’istruttoria effettuata dalle
strutture regionali competenti relativamente agli aspetti
industriali, di ricerca e medico-sanitari.
3. Per l’istruttoria finalizzata all’espressione dei pareri di
cui al comma 1, le strutture regionali competenti si avvalgono:
a) dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);
b) delle aziende sanitarie locali (ASL) competenti per
territorio;
c) del tavolo tecnico nucleare di cui all’articolo 4, comma 3,
lettera b).
4. Per l’istruttoria finalizzata all’espressione dei pareri di
cui al comma 1, le strutture regionali competenti possono avvalersi
dell’organismo tecnico-consultivo di cui all’articolo 5, comma 5.
5. Per l’espressione del parere di cui al comma 1 lettera b) la
Regione si avvale altresi’ del tavolo di trasparenza e partecipazione
nucleare di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) e puo’ avvalersi
di propri esperti per la valutazione dei criteri di sicurezza e di
radioprotezione adottati per l’identificazione dell’area per i
depositi e la loro progettazione.
6. La Regione partecipa alla predisposizione ed esprime l’intesa
sui piani di emergenza per il trasporto di materie radioattive e
fissili e di combustibile irraggiato di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3
del d.p.c.m. 10 febbraio 2006, secondo modalita’ stabilite con
deliberazione della Giunta regionale.
7. La Regione partecipa ai procedimenti e alla predisposizione
dei pareri e delle intese previste all’articolo 25, comma 1 e comma 2
lettere g) ed h) della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per
lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in
materia di energia).
8. La Giunta regionale nell’ambito del procedimento unico di cui
all’articolo 25, comma 2, lettera h), della l. 99/2009 si esprime
avvalendosi anche del tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare
di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) ed acquisito il parere
della competente commissione consiliare.

Art. 4

Attivita’ di monitoraggio ed informazione

1. La Regione assicura un’attivita’ permanente di analisi,
controllo e informazione sugli esiti residuali del nucleare sul
territorio, sui trasporti nucleari e sull’impiego di sorgenti di
radiazioni ionizzanti.
2. La Regione ed i comuni interessati, senza che i cittadini ne
debbano fare richiesta, assicurano preventivamente a tutti i gruppi
di popolazione per i quali e’ stato stabilito un piano di emergenza
radiologica, l’informazione sulle misure di protezione sanitaria ad
essi applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonche’ sul
comportamento da adottare in tali occasioni.
3. Per le attivita’ di cui al comma 1 sono istituiti:
a) il tavolo di confronto e trasparenza e partecipazione sulle
attivita’ di messa in sicurezza dei materiali e dei siti nucleari,
sull’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e sul trasporto di
materie radioattive e fissili, di seguito denominato tavolo di
trasparenza e partecipazione nucleare;
b) il tavolo tecnico sulle attivita’ di controllo e
sorveglianza ambientale in materia di radiazioni ionizzanti, sulle
attivita’ di messa in sicurezza e disattivazione degli impianti del
ciclo del nucleare, sull’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti
e sul trasporto di materie radioattive e fissili, di seguito
denominato tavolo tecnico nucleare;
c) il sistema informativo regionale sulle radiazioni ionizzanti
raccordato con il sistema informativo regionale e con analoghe
strutture nazionali.
4. Il tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare opera come
sede di raccordo politico e istituzionale tra i soggetti partecipanti
e svolge le seguenti attivita’:
a) aggiornamento e comunicazione delle iniziative di competenza
e interesse locale e nazionale;
b) consultazione, intesa e assunzione di impegni;
c) valutazione e promozione di proposte di attivita’ di
monitoraggio ed analisi, ivi comprese indagini epidemiologiche e
radioecologiche.
5. La Giunta regionale con deliberazione, sentito il parere della
commissione consiliare competente, definisce le modalita’ di
svolgimento delle attivita’ e la composizione del tavolo di
trasparenza e partecipazione nucleare in modo da garantire la
partecipazione delle popolazioni anche attraverso gli organismi di
rappresentanza degli interessi diffusi.
6. Il tavolo tecnico nucleare ha le finalita’ di:
a) garantire il supporto tecnico al tavolo di trasparenza e
partecipazione nucleare;
b) acquisire a livello tecnico informazioni, pareri ed ogni
altro utile supporto all’esercizio delle competenze regionali e degli
enti locali previste dalle norme;
c) coordinare a livello tecnico le azioni preordinate al
governo ed alla risoluzione delle differenti tematiche affrontate;
d) garantire, a livello tecnico, il flusso dell’informazione e
l’attivita’ reportistica e di comunicazione sulle attivita’ di messa
in sicurezza e disattivazione degli impianti nonche’, d’intesa con
l’autorita’ nazionale di sicurezza nucleare, l’informazione
sull’aggiornamento dello stato di tali impianti.
7. La Giunta regionale con deliberazione, sentito il parere della
commissione consiliare competente, definisce le modalita’ di
svolgimento delle attivita’ e la composizione del tavolo tecnico
nucleare in modo da garantire la presenza di esperti della materia e
dei tecnici designati dagli organi tecnici e dagli enti locali
interessati. Sono invitati a partecipare ai lavori del tavolo tecnico
nucleare gli organi tecnici e le amministrazioni statali interessate.
8. Il sistema informativo regionale sulle radiazioni ionizzanti
garantisce l’informazione alla popolazione sullo stato, le attivita’
di messa in sicurezza e i processi di disattivazione degli impianti
nucleari, sull’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e sulla
radioattivita’ di origine naturale.
9. Competono altresi’ al sistema informativo regionale sulle
radiazioni ionizzanti:
a) la diffusione dei dati, delle informazioni e delle relazioni
curati e validati dal sistema agenziale per la protezione ambientale;
b) le iniziative di informazione relative ai piani di emergenza
ed agli eventi incidentali, nel rispetto della disciplina nazionale;
c) le attivita’ di informazione e divulgazione sui rischi
connessi all’esposizione al gas radon ed all’applicazione delle
misure di prevenzione.
10. L’attivita’ di informazione e’ garantita, in collaborazione
con l’autorita’ nazionale di sicurezza nucleare, gli enti locali
territoriali interessati e le amministrazioni centrali competenti,
attraverso i dati dell’archivio regionale delle sorgenti di
radiazioni ionizzanti e le informazioni reperite presso gli esercenti
nucleari e l’ARPA.
11. Gli esercenti nucleari e l’ARPA assicurano il costante flusso
di informazioni riguardo alle attivita’ di messa in sicurezza e
disattivazione degli impianti e le relative attivita’ di
monitoraggio.
12. La Regione svolge attivita’ di informazione anche attraverso
la promozione di convegni di studio e seminari con enti e
associazioni interessati.

Art. 4

Attivita’ di monitoraggio ed informazione

1. La Regione assicura un’attivita’ permanente di analisi,
controllo e informazione sugli esiti residuali del nucleare sul
territorio, sui trasporti nucleari e sull’impiego di sorgenti di
radiazioni ionizzanti.
2. La Regione ed i comuni interessati, senza che i cittadini ne
debbano fare richiesta, assicurano preventivamente a tutti i gruppi
di popolazione per i quali e’ stato stabilito un piano di emergenza
radiologica, l’informazione sulle misure di protezione sanitaria ad
essi applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonche’ sul
comportamento da adottare in tali occasioni.
3. Per le attivita’ di cui al comma 1 sono istituiti:
a) il tavolo di confronto e trasparenza e partecipazione sulle
attivita’ di messa in sicurezza dei materiali e dei siti nucleari,
sull’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e sul trasporto di
materie radioattive e fissili, di seguito denominato tavolo di
trasparenza e partecipazione nucleare;
b) il tavolo tecnico sulle attivita’ di controllo e
sorveglianza ambientale in materia di radiazioni ionizzanti, sulle
attivita’ di messa in sicurezza e disattivazione degli impianti del
ciclo del nucleare, sull’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti
e sul trasporto di materie radioattive e fissili, di seguito
denominato tavolo tecnico nucleare;
c) il sistema informativo regionale sulle radiazioni ionizzanti
raccordato con il sistema informativo regionale e con analoghe
strutture nazionali.
4. Il tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare opera come
sede di raccordo politico e istituzionale tra i soggetti partecipanti
e svolge le seguenti attivita’:
a) aggiornamento e comunicazione delle iniziative di competenza
e interesse locale e nazionale;
b) consultazione, intesa e assunzione di impegni;
c) valutazione e promozione di proposte di attivita’ di
monitoraggio ed analisi, ivi comprese indagini epidemiologiche e
radioecologiche.
5. La Giunta regionale con deliberazione, sentito il parere della
commissione consiliare competente, definisce le modalita’ di
svolgimento delle attivita’ e la composizione del tavolo di
trasparenza e partecipazione nucleare in modo da garantire la
partecipazione delle popolazioni anche attraverso gli organismi di
rappresentanza degli interessi diffusi.
6. Il tavolo tecnico nucleare ha le finalita’ di:
a) garantire il supporto tecnico al tavolo di trasparenza e
partecipazione nucleare;
b) acquisire a livello tecnico informazioni, pareri ed ogni
altro utile supporto all’esercizio delle competenze regionali e degli
enti locali previste dalle norme;
c) coordinare a livello tecnico le azioni preordinate al
governo ed alla risoluzione delle differenti tematiche affrontate;
d) garantire, a livello tecnico, il flusso dell’informazione e
l’attivita’ reportistica e di comunicazione sulle attivita’ di messa
in sicurezza e disattivazione degli impianti nonche’, d’intesa con
l’autorita’ nazionale di sicurezza nucleare, l’informazione
sull’aggiornamento dello stato di tali impianti.
7. La Giunta regionale con deliberazione, sentito il parere della
commissione consiliare competente, definisce le modalita’ di
svolgimento delle attivita’ e la composizione del tavolo tecnico
nucleare in modo da garantire la presenza di esperti della materia e
dei tecnici designati dagli organi tecnici e dagli enti locali
interessati. Sono invitati a partecipare ai lavori del tavolo tecnico
nucleare gli organi tecnici e le amministrazioni statali interessate.
8. Il sistema informativo regionale sulle radiazioni ionizzanti
garantisce l’informazione alla popolazione sullo stato, le attivita’
di messa in sicurezza e i processi di disattivazione degli impianti
nucleari, sull’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e sulla
radioattivita’ di origine naturale.
9. Competono altresi’ al sistema informativo regionale sulle
radiazioni ionizzanti:
a) la diffusione dei dati, delle informazioni e delle relazioni
curati e validati dal sistema agenziale per la protezione ambientale;
b) le iniziative di informazione relative ai piani di emergenza
ed agli eventi incidentali, nel rispetto della disciplina nazionale;
c) le attivita’ di informazione e divulgazione sui rischi
connessi all’esposizione al gas radon ed all’applicazione delle
misure di prevenzione.
10. L’attivita’ di informazione e’ garantita, in collaborazione
con l’autorita’ nazionale di sicurezza nucleare, gli enti locali
territoriali interessati e le amministrazioni centrali competenti,
attraverso i dati dell’archivio regionale delle sorgenti di
radiazioni ionizzanti e le informazioni reperite presso gli esercenti
nucleari e l’ARPA.
11. Gli esercenti nucleari e l’ARPA assicurano il costante flusso
di informazioni riguardo alle attivita’ di messa in sicurezza e
disattivazione degli impianti e le relative attivita’ di
monitoraggio.
12. La Regione svolge attivita’ di informazione anche attraverso
la promozione di convegni di studio e seminari con enti e
associazioni interessati.

Art. 5

Nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni classificate
di categoria B ed autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti

1. L’ASL competente per territorio in relazione alla localita’ di
svolgimento della pratica e’ l’autorita’ competente per il rilascio
del nulla osta all’impiego di sorgenti di categoria B di cui
all’articolo 29 del d.lgs. 230/1995 per le attivita’ comportanti
esposizione a scopo medico e per il rilascio dell’autorizzazione
all’allontanamento dei rifiuti di cui all’articolo 30 del d.lgs.
230/1995.
2. Nel caso di sorgenti mobili il nulla osta e’ rilasciato
dall’ASL nel cui territorio e’ ubicata la sede operativa del titolare
della richiesta ove sono detenute le sorgenti quando non vengono
utilizzate in campo.
3. Sono, inoltre, soggette a nulla osta le disattivazioni della
pratica e le variazioni nello svolgimento della pratica che
comportano modifiche all’oggetto del provvedimento autorizzativo ed
alle prescrizioni tecniche in esso contenute.
4. Il nulla osta comprende l’autorizzazione per l’allontanamento
dei rifiuti prodotti.
5. Ai fini dello svolgimento delle attivita’ di cui ai commi 1,
2, 3 e 4 l’ASL competente si avvale del supporto di un organismo
tecnico-consultivo, ai sensi degli articoli 29, comma 2 e 30 comma 2
del d.lgs. 230/1995.
6. La prefettura competente per territorio in relazione alla
localita’ di svolgimento della pratica e’ l’autorita’ competente per
il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di tipo B di cui
all’articolo 29 del decreto legislativo n. 230/1995 nei casi di
attivita’ comportanti esposizioni diverse dagli scopi medici. Ai fini
dello svolgimento delle attivita’ di competenza, la prefettura si
puo’ avvalere dell’organismo tecnico-consultivo di cui al comma 5.
7. L’ASL e la prefettura competenti per territorio in relazione
alla localita’ di svolgimento della pratica assicurano gli
adempimenti di cui all’articolo 102, comma 2 del decreto
legislativo n. 230/1995, con riguardo alle attivita’ soggette ai
nulla osta di cui all’articolo 29 del decreto legislativo n. 230/95
ed ai provvedimenti autorizzativi di cui all’articolo 30 del decreto
legislativo n. 230/95, per gli ambiti di rispettiva competenza.
8. La Giunta regionale individua, con proprio regolamento,
informata la commissione consiliare competente:
a) il contenuto della domanda di nulla osta e la relativa
documentazione tecnica, il procedimento per il rilascio del nulla
osta, il contenuto del provvedimento conclusivo;
b) il contenuto della domanda di autorizzazione
all’allontanamento dei rifiuti e la relativa documentazione tecnica,
il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione, il contenuto del
provvedimento conclusivo;
c) la procedura per la disattivazione della pratica e la
procedura in caso di variazioni nello svolgimento della pratica che
comportano modifiche all’oggetto del provvedimento autorizzativo ed
alle prescrizioni tecniche in esso contenute;
d) la composizione e l’organizzazione dell’organismo
tecnico-consultivo di cui al comma 5, in modo da garantire le
competenze tecniche in materia sanitaria ed ambientale e le
competenze del comando provinciale dei vigili del fuoco.

Art. 6

Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi

1. La prefettura e l’ASL competenti per territorio in relazione
alla localita’ di svolgimento della pratica assicurano gli
adempimenti di cui all’articolo 32, commi 1, 2 lettera a) e 3 del
decreto legislativo n. 230/1995, con riguardo alle attivita’ soggette
ai provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 29 e 30 del
decreto legislativo n. 230/95, per gli ambiti di rispettiva
competenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, la prefettura e l’ASL si possono
avvalere dell’organismo tecnico-consultivo di cui all’articolo 5,
comma 5.
3. La Regione assicura gli adempimenti di cui all’articolo 32,
comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 230/1995.

Art. 6

Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi

1. La prefettura e l’ASL competenti per territorio in relazione
alla localita’ di svolgimento della pratica assicurano gli
adempimenti di cui all’articolo 32, commi 1, 2 lettera a) e 3 del
decreto legislativo n. 230/1995, con riguardo alle attivita’ soggette
ai provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 29 e 30 del
decreto legislativo n. 230/95, per gli ambiti di rispettiva
competenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, la prefettura e l’ASL si possono
avvalere dell’organismo tecnico-consultivo di cui all’articolo 5,
comma 5.
3. La Regione assicura gli adempimenti di cui all’articolo 32,
comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 230/1995.

Art. 8

Attivita’ di controllo e vigilanza

1. Competono agli organismi di cui all’articolo 59, comma 2, del
decreto legislativo n. 230/1995 le attivita’ di vigilanza sul
possesso dei nulla osta e delle autorizzazioni e sul rispetto delle
prescrizioni in essi contenute.
2. Competono all’ARPA le attivita’ di controllo ambientale della
radioattivita’ di origine naturale ed artificiale sulla base delle
direttive impartite ai sensi all’articolo 12, comma 2 e la gestione
della rete regionale di sorveglianza della radioattivita’ ambientale,
come previsto all’articolo 104 del decreto legislativo n. 230/1995.
3. L’ARPA informa la Regione della comunicazione ricevuta
dall’esercente ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo n.
230/1995.
4. La Regione definisce, con il supporto dell’ARPA e sentita, ove
necessario, l’autorita’ nazionale di sicurezza nucleare, le attivita’
di controllo ambientale e di monitoraggio poste a carico degli
esercenti e dei proprietari di depositi e impianti del ciclo
nucleare, fino al completamento dei programmi nazionali di messa in
sicurezza dei materiali e dei siti nucleari.

Art. 9 Archivio delle sorgenti di radiazioni ionizzanti 1. E’ istituito l’archivio regionale delle sorgenti di radiazioni ionizzanti gestito e aggiornato a cura dell’ARPA. 2. Per l’istituzione dell’archivio le autorita’ competenti a rilasciare i nulla osta di cui all’articolo 5 trasmettono copia dei provvedimenti all’ARPA. Coloro che detengono sostanze radioattive e sorgenti radiogene comunicano annualmente all’ARPA i dati relativi a tali sostanze e sorgenti; i detentori comunicano all’ARPA le informazioni di cui all’articolo 8, comma 6 del decreto legislativo n. 52/2007. 3. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, su proposta dell’ARPA, il contenuto delle informazioni da inserire nell’archivio, le modalita’ di reperimento e di diffusione dei dati e di aggiornamento dello stesso, conformemente al sistema informativo regionale ambientale e tenendo conto della normativa e delle specifiche tecniche emanate a livello nazionale e comunitario. 4. La Giunta regionale individua altresi’ le modalita’ di formazione, trattamento, aggiornamento e accesso ai dati ricevuti dai detentori di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 52/2007.

Art. 10 Partecipazione della Regione agli organi tecnici 1. La Regione partecipa, con propri rappresentanti, alle attivita’: a) della Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 230/1995; b) del Comitato per la predisposizione del piano di emergenza esterno di cui all’articolo 118 del decreto legislativo n. 230/1995; c) di ogni altro organo tecnico centrale che assume determinazioni concernenti attivita’ riguardanti le installazioni e gli impianti di cui ai capi VI e VII del decreto legislativo n. 230/1995. 2. La Regione puo’ altresi’ partecipare, con propri rappresentanti, alle attivita’ del Collegio dei delegati alla sicurezza dell’impianto di cui all’articolo 49 del decreto legislativo n. 230/1995, unitamente agli enti locali interessati.

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