DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di San Michele al Tagliamento e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 264 del 11-11-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile
2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San
Michele al Tagliamento (Venezia);
Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, a
seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di San Michele al Tagliamento (Venezia) e’
sciolto.

Art. 2 Il dott. Natalino Manno e’ nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 31 ottobre 2010 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 14 settembre 2010, n. 173 Regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo, in applicazione della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 251 del 26-10-2010

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per
l’attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo ed
all’accrescimento di competitivita’ delle industrie operanti nel
settore aeronautico;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01, del
30 dicembre 2006, relativa alla disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del
6 agosto 2008 relativo alla compatibilita’ di alcune categorie di
aiuti con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto il decreto del Ministro delle attivita’ produttive del 18
aprile 2005 relativo all’adeguamento alla disciplina comunitaria dei
criteri di individuazione di piccole e medie imprese, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante tra
l’altro disposizioni in materia di organizzazione e di funzioni
dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008,
n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero
dello sviluppo economico;
Visto l’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, che, nel quadro delle azioni volte a perseguire la maggiore
efficacia del sostegno all’innovazione industriale, prevede la
definizione con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
appositi regimi di aiuto in conformita’ alla disciplina comunitaria;
Considerato che le linee guida fissate dai Capi di Stato e di
Governo dell’Unione europea riuniti a Lisbona nel marzo 2000 ― nel
ritenere lo stimolo alla conoscenza ed all’innovazione un
irrinunciabile fattore propulsivo alla crescita sostenibile ―
rappresentano l’esigenza, ai fini dell’obiettivo di rilancio
dell’economia europea, di un particolare impegno per promuovere la
ricerca e la crescita degli investimenti e dell’occupazione
attraverso la valorizzazione del capitale umano;
Considerato che ― restando la sicurezza nazionale nella competenza
di ciascun Stato membro dell’Unione europea ― gli indirizzi e le
finalita’ generali di protezione degli interessi politici, militari,
economici, scientifici ed industriali dell’Italia saranno regolati
con apposito regolamento;
Considerato che per il rilancio della competitivita’ dell’industria
italiana e’ necessario favorire una strategia di promozione
dell’innovazione industriale finalizzata allo sviluppo di nuove
produzioni nei settori ad alto contenuto tecnologico, al migliore
inserimento dell’industria nel processo di internazionalizzazione in
posizioni non subalterne ed al rafforzamento dei sistemi di piccola e
media impresa con l’obiettivo di valorizzare le punte di eccellenza
che l’Italia e’, anche potenzialmente, in grado di esprimere;
Considerato che e’ necessario conciliare la normativa di
applicazione con il quadro primario della legge n. 808 del 1985,
positivamente valutata dalla Commissione europea con lettere del 14
maggio 1986 e del 20 dicembre 2002, tenendo conto della nuova
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca e
sviluppo;
Ritenuto che, al fine dell’ottimizzazione dell’intervento
sussidiario del Ministero dello sviluppo economico finalizzato a
promuovere l’innovazione del patrimonio tecnologico dell’industria
aerospaziale e conseguentemente la competitivita’ della stessa, e’
opportuno assicurare nell’applicazione della legge n. 808 del 1985:
a) il rafforzamento della selettivita’ del processo di
individuazione dei progetti eleggibili operando una revisione dei
criteri di selezione;
b) la modulazione diversificata dei livelli di incentivazione dei
progetti aeronautici considerando gli elementi rappresentativi dello
sviluppo del settore in tutte le sue articolazioni;
c) l’ulteriore riarticolazione degli interventi tenendo conto
delle vitali esigenze del patrimonio tecnologico e produttivo
nazionale alla luce sia delle esigenze connesse alla sicurezza sia
del contesto del mercato unico e della progressiva integrazione delle
aziende in nuovi soggetti operanti in via prioritaria a livello di
Unione europea;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la decisione della Commissione europea C(2008)3359 del 1°
luglio 2008 con la quale l’aiuto di Stato n. N101/2008 Italia ― aiuto
alla ricerca e sviluppo al settore aeronautico ― e’ stato ritenuto
compatibile con il trattato CE in virtu’ dell’articolo 87, paragrafo
3, lettera c);
Udito il parere n. 3299/2008 del Consiglio di Stato, espresso nella
sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 giugno
2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota del 2 dicembre 2009;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Obiettivi e finalita’

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente
regolamento.
2. Il presente regolamento determina le forme, i criteri e le
modalita’ procedurali degli interventi del Ministero dello sviluppo
economico volti a promuovere, per le finalita’ della legge 24
dicembre 1985, n. 808, i progetti di ricerca e sviluppo nel settore
aerospaziale anche in modo da adeguare pienamente il regime relativo
a tali interventi alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato
alla ricerca in vigore dal 1° gennaio 2007.
3. Gli interventi ai sensi della legge n. 808 del 1985 hanno per
finalita’ l’integrazione in via sussidiaria dell’investimento delle
imprese che operano in Italia con attivita’ principale nel settore
aerospaziale, per la realizzazione ― preferibilmente nell’ambito di
programmi internazionali, o europei, sulla base di accordi di
collaborazione industriale ― di progetti di ricerca e sviluppo in
aree nelle quali l’industria italiana appare in grado di esprimere
eccellenze tali da consentirle di operare con ruoli non subalterni
nella competizione internazionale.
4. I predetti interventi consentiranno la tempestiva realizzazione
di tali progetti in modo da agevolare il consolidamento e la
valorizzazione del patrimonio tecnologico nazionale nello specifico
settore, anche con l’obiettivo di promuovere la fertilizzazione del
sistema industriale.

Art. 2 Soggetti ammissibili 1. Agli interventi di cui alla legge n. 808 del 1985 sono ammesse le imprese che operano in Italia esercitando prevalentemente attivita’ industriale nel settore aerospaziale. 2. Il possesso del requisito di cui al comma 1 sussiste per le imprese che, nei tre esercizi precedenti la domanda di ammissione agli interventi, abbiano conseguito un fatturato medio determinato per oltre il 50% ― ovvero il 25% per le PMI ― da attivita’ di costruzione, trasformazione e manutenzione di aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed elettronici e parti degli stessi. 3. Per le imprese o rami di azienda derivanti da imprese preesistenti, il possesso del requisito viene verificato facendo riferimento al fatturato risultante dai bilanci, anche idoneamente riclassificati, delle medesime imprese preesistenti. 4. L’ammissione agli interventi puo’ essere richiesta anche da piu’ imprese comunque associate sia per il singolo progetto sia in generale in rete. 5. Sono escluse dall’ammissione degli interventi le imprese in difficolta’ a norma della comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02, recante «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta’».

Art. 3 Progetti ammissibili 1. Agli interventi della legge n. 808 del 1985 sono ammessi progetti ― da realizzarsi preferibilmente nell’ambito di programmi internazionali, o europei, sulla base di accordi di collaborazione industriale che prevedano per l’impresa operante in Italia responsabilita’ a livello di sistema, sottosistemi o componenti significativi ― riguardanti attivita’ di: a) ricerca industriale, finalizzata all’acquisizione di nuove conoscenze da utilizzarsi per nuovi prodotti e processi o per un significativo miglioramento di prodotti e processi preesistenti nel settore dell’industria aerospaziale; b) sviluppo sperimentale, finalizzato all’utilizzo di conoscenze e capacita’ tecnologiche per la realizzazione di piani, progetti o disegni per prodotti e processi nuovi, modificati o migliorati nel medesimo settore; c) studi di fattibilita’ tecnica preliminari ad attivita’ di ricerca industriale o sviluppo sperimentale. 2. Ai fini degli interventi della legge n. 808 del 1985 sono ammissibili le attivita’ di esecuzione di studi, progettazioni e sviluppi riguardanti sistemi, sottosistemi e componenti aerospaziali, nonche’ impianti e attrezzature-pilota per la realizzazione di sistemi, sottosistemi e componenti aerospaziali. Nell’ambito delle attivita’ di sviluppo sperimentale e’ ammissibile anche la realizzazione e la sperimentazione di prototipi e pre-serie e di impianti e attrezzature pilota, prendendone in considerazione i costi al netto dei redditi generati dall’eventuale ulteriore sfruttamento commerciale. 3. I progetti di cui al comma 1 sono ammessi ai benefici della legge n. 808 del 1985 se: a) l’impresa proponente o il complesso delle imprese proponenti possiedono capacita’ tecnica, scientifica ed economica idonee ad assicurare il corretto svolgimento del progetto; b) le attivita’ non sono state avviate prima della presentazione della domanda di cui all’articolo 8; c) i progetti evidenziano un sostanziale contenuto di innovazione tecnologica riferita sia a prodotti o processi nuovi sia a prodotti o processi preesistenti; d) la realizzazione dei medesimi progetti comporta, sulla base dell’accordo di collaborazione, l’assunzione da parte dell’impresa di un effettivo rischio industriale, con esclusione di attivita’ svolte nel quadro di un rapporto di fornitura; e) l’effetto di incentivazione degli interventi e’ verificabile attraverso elementi oggettivi attestanti un significativo cambiamento dei livelli di attivita’ di ricerca e sviluppo svolti dall’impresa beneficiaria, quali l’aumento delle dimensioni, del ritmo o dell’obiettivo del progetto o l’aumento dell’importo totale della spesa di ricerca e sviluppo; f) l’attuazione del progetto non comporta un utilizzo di collaboratori operanti in coordinamento con l’impresa che determini costi superiori al 30% dei costi del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto.

Art. 4 Costi ammissibili 1. Ai fini degli interventi della legge n. 808 del 1985 sono ammissibili i seguenti costi: a) spese del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto, comprensivo di quota dei costi imputabili a detto personale rilevati a livello di unita’ operativa e a livello centralizzato; b) costo di acquisto o leasing delle strumentazioni e attrezzature di laboratorio e di officina e dei terreni e fabbricati da utilizzare per le attivita’ del progetto, al netto dell’eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dall’utilizzo a fini produttivi; c) costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l’attivita’ di ricerca compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza; d) altri costi di esercizio (materiali, forniture, etc.) direttamente imputabili all’attivita’ di ricerca. 2. Il costo di collaboratori operanti in coordinamento con l’impresa beneficiaria e’ ammesso in misura non superiore al 15% dei costi del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto.

Art. 5

Criteri di valutazione dei progetti

1. Ai fini della selezione e della graduatoria dei progetti ai
sensi dell’articolo 4 della legge n. 808 del 1985 i progetti sono
valutati tenendo conto dei seguenti elementi:
a) significativo accrescimento del patrimonio tecnologico
dell’industria italiana, specialmente a livello di sistemi o
sottosistemi principali;
b) funzionalita’ tecnologica ― per progetti relativi a
componenti, meccanici ed elettronici ― a progetti relativi a sistemi
o sottosistemi gia’ ammessi ai benefici della legge n. 808 del 1985;
c) significativo impatto dei risultati perseguiti sui livelli di
occupazione qualificata;
d) significativo impatto dei risultati perseguiti sullo sviluppo
economico e tecnologico di aree del territorio nazionale riconosciute
dalla Commissione europea come caratterizzate da livello di
industrializzazione inferiore alla media nazionale;
e) funzionalita’ a progetti gia’ esplicitamente riconosciuti
dalla Commissione europea di comune interesse europeo;
f) elevato rischio tecnologico in conseguenza della innovativita’
tecnologica del progetto;
g) elevato rischio in relazione ai tempi di ritorno
dell’investimento in conseguenza delle caratteristiche dei prodotti o
processi che potranno utilizzare i risultati perseguiti;
h) realizzazione tramite una ulteriore collaborazione integrata
fra una impresa sistemista e due o piu’ sottosistemisti e/o
equipaggiatori nazionali;
i) partecipazione ad attivita’ del progetto, focalizzate su temi
qualificanti in misura (comprovata da specifici contratti)
complessivamente non inferiore al 35% del costo delle attivita’ di
ricerca industriale, di strutture universitarie o di enti ed
istituzioni di ricerca;
j) realizzazione nell’ambito di programmi internazionali, o
europei, sulla base di accordi di collaborazione industriale che
prevedano ripartizione con l’altro partecipante di responsabilita’
per i maggiori componenti.
2. La concessione dei benefici per la partecipazione a progetti
potenzialmente concorrenti e’ valutata con particolare attenzione,
soprattutto per quanto attiene ai contenuti e ricadute tecnologiche.
3. I progetti sono valutati:
a) «molto innovativi» quando rispondono ad almeno quattro dei
criteri elencati al comma 1, di cui necessariamente due rispondenti a
quelli indicati alle lettere a), b), c), f), g) e j);
b) «innovativi» quando rispondono ad almeno tre dei criteri
elencati al comma 1, di cui necessariamente uno rispondente a quelli
indicati alle lettere a), b), c), f), g) e j).

Art. 6

Finanziamenti agevolati

1. Gli interventi ai sensi della legge n. 808 del 1985 consistono
nella concessione, all’impresa realizzatrice del progetto ammesso, di
finanziamenti ― da restituire senza corresponsione di interessi ― di
entita’ commisurata all’ammontare dei costi ammissibili.
2. L’entita’ dei finanziamenti e’ definita con il provvedimento di
concessione in misura non superiore alle seguenti percentuali massime
rapportate ai costi ammissibili:
a) per le grandi imprese 95% e 80% in relazione ai progetti
valutati rispettivamente «molto innovativi» e «innovativi»;
b) per le piccole e medie imprese (PMI) 100% e 85% in relazione
ai progetti valutati rispettivamente «molto innovativi» e
«innovativi».
3. Per ciascun progetto e’ verificato che l’intensita’ dell’aiuto
determinato dall’intervento non superi i seguenti limiti in termini
di equivalente sovvenzione lorda (ESL):
a) il 50% per le attivita’ di ricerca industriale;
b) il 25% per le attivita’ di sviluppo sperimentale.
4. Ai fini del calcolo dell’ESL viene utilizzato il tasso di
riferimento applicabile ― conformemente alla periodica comunicazione
della Commissione relativa alla definizione dei tassi di riferimento
e di attualizzazione ― all’occorrenza aumentato di una percentuale in
funzione del rischio.
5. I limiti di cui al comma 3 sono elevati sulla base delle
seguenti maggiorazioni:
a) 10% per i progetti svolti da medie imprese;
b) 20% per i progetti svolti da piccole imprese;
c) 15% (a concorrenza di un’intensita’ massima dell’80%) per i
seguenti progetti:
c-1) progetti che prevedono collaborazione effettiva (con
esclusione di rapporti di subappalto) tra almeno due imprese
indipendenti l’una dall’altra, a condizione che nessuna impresa
sostenga da sola piu’ del 70% dei costi ammissibili del progetto di
collaborazione e ― in particolare per le grandi imprese ―
collaborazione con almeno una piccola o media impresa o con impresa
di altro Stato membro dell’Unione europea;
c-2) progetti che prevedono collaborazione effettiva (con
esclusione di rapporti di subappalto) tra un’impresa e un organismo
di ricerca a condizione che questi sostenga almeno il 10% dei costi
ammissibili e abbia il diritto di pubblicare i risultati derivanti
dalle ricerche da esso svolte;
c-3) progetti di ricerca industriale i cui risultati sono
ampiamente diffusi e divulgati, attraverso vari mezzi, tra gli
esperti del settore.
6. Per gli studi di fattibilita’ tecnica l’intensita’ dell’aiuto
determinato dall’intervento non puo’ superare, in termini di ESL, i
seguenti limiti:
a) 75% e 65% per gli studi preliminari ad attivita’ di ricerca
industriale svolti rispettivamente da PMI e grande impresa;
b) 50% e 40% per gli studi preliminari ad attivita’ di sviluppo
sperimentale svolti rispettivamente da PMI e grande impresa.
7. Nel provvedimento di concessione sono definite le modalita’ e il
piano per la restituzione dei finanziamenti determinando le relative
rate e le loro scadenze. Le rate sono calcolate ― secondo criteri di
progressivita’ in rapporto a scaglioni di avanzamento ― tenendo conto
delle previsioni di incassi totali per la vendita dei prodotti
utilizzanti i risultati del progetto di ricerca e sviluppo. Salvo
quanto previsto ai commi 9, 10 e 11, il piano per la restituzione dei
finanziamenti che viene fissato nel provvedimento di concessione non
puo’ subire modifiche.
8. I versamenti per la restituzione dei finanziamenti hanno inizio
l’anno successivo al completamento dell’erogazione dei finanziamenti
stessi. Gli incassi da vendita di cui e’ prevista l’acquisizione
prima del completamento delle erogazioni sono considerati nel calcolo
delle prime quattro rate.
9. Nel caso di progetti ammessi agli interventi in modo frazionato
ai sensi dell’articolo 8, comma 4, ferma restando la necessita’ che
il massimale di intensita’ di agevolazione sia definito una tantum
con il primo provvedimento di concessione, e’ possibile accantonare
una quota di tale massimale e stabilire il piano di erogazioni e
restituzioni in funzione della quota residuale. In tal caso, il piano
di restituzione e’ aggiornato con i successivi provvedimenti, sempre
nei limiti del massimale inizialmente fissato, per le ragioni
seguenti:
a) aumento del profilo di rischio del progetto;
b) aumento del budget di spesa inizialmente preventivato;
c) contrazione dei risultati di mercato attesi o dilazione nel
tempo del loro conseguimento, conformemente a quanto previsto al
comma 10;
d) utilizzazione delle tecnologie sviluppate mediante il progetto
per la realizzazione di prodotti in parte diversi da quelli previsti,
conformemente a quanto stabilito al comma 11.
10. La Direzione generale per la politica industriale e la
competitivita’ (di seguito denominata Direzione generale) cura con
cadenza periodica il monitoraggio riguardante l’andamento delle
vendite dei prodotti utilizzanti i risultati del progetto accertando
la consistenza degli incassi registrati allo scopo di verificare
l’eventuale sussistenza di scostamenti rispetto all’ammontare degli
incassi originariamente previsti. Il primo monitoraggio viene
effettuato entro il primo quinquennio dal momento in cui, secondo il
piano esaminato in sede di procedura di concessione, era previsto
l’inizio delle vendite. Nel caso di complessivo scostamento negativo
superiore al 30%, il Direttore generale della Direzione generale per
la politica industriale e la competitivita’ (di seguito denominato
Direttore generale) ha la facolta’ di ridefinire, previo parere del
Comitato per lo sviluppo dell’industria aeronautica di cui
all’articolo 2 della legge n. 808 del 1985 (di seguito denominato
Comitato), le condizioni e le modalita’ per le restituzioni, purche’
non venga superato il massimale fissato nel provvedimento di
concessione, comprensivo della riserva accantonata ai sensi del comma
9.
11. Quando le tecnologie sviluppate con un progetto di ricerca sono
utilizzate per la realizzazione di prodotti anche in parte diversi da
quelli considerati originariamente per la definizione del piano di
restituzione di cui al provvedimento di concessione, il Direttore
generale, sentito il Comitato, ha la facolta’ di ridefinire il piano
di restituzione purche’ non venga superato il massimale fissato nel
provvedimento di concessione, comprensivo della riserva accantonata
ai sensi del comma 9.

Art. 7 Anticipi rimborsabili 1. I soggetti di cui all’articolo 2, in relazione alla proposta di intervento ai sensi della legge n. 808 del 1985, hanno facolta’ di proporre istanza, con adeguata motivazione riferita agli elementi di rischio caratterizzanti sostanzialmente il progetto, per la concessione di anticipi rimborsabili. 2. L’Amministrazione ― nel caso di progetti caratterizzati da elevato rischio e, in particolare, ove ritenga che gli incassi derivanti dall’utilizzo dei risultati possano risultare inferiori al 50% dell’obiettivo come definito ai sensi del comma 4 ― sottopone il progetto all’argomentata valutazione del Comitato prima dell’adozione del provvedimento di concessione. 3. Gli anticipi rimborsabili sono concessi in misura non superiore al 60% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 40% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale, a cui si applicano le seguenti maggiorazioni: a) 10% per i progetti svolti da medie imprese; b) 20% per i progetti svolti da piccole imprese; c) 15% per i seguenti progetti: c-1) progetti che prevedono collaborazione effettiva (con esclusione di rapporti di subappalto) tra almeno due imprese indipendenti l’una dall’altra, a condizione che nessuna impresa sostenga da sola piu’ del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione e ― in particolare per le grandi imprese ― collaborazione con almeno una PMI o con impresa di altro Stato membro dell’Unione europea; c-2) progetti che prevedono collaborazione effettiva (con esclusione di rapporti di subappalto) tra un’impresa e un organismo di ricerca a condizione che questi sostenga almeno il 10% dei costi ammissibili e abbia il diritto di pubblicare i risultati derivanti dalle ricerche da esso svolte; c-3) progetti di ricerca industriale i cui risultati sono ampiamente diffusi e divulgati, attraverso vari mezzi, tra gli esperti del settore. 4. Il provvedimento di concessione degli anticipi rimborsabili definisce ― in termini di obiettivo di incassi derivanti dall’utilizzo commerciale dei risultati conseguiti con il progetto ― le condizioni che concretizzano l’esito positivo del progetto di ricerca e sviluppo. 5. In relazione all’utilizzo commerciale dei risultati conseguiti con il progetto l’impresa beneficiaria effettua versamenti in base ad aliquote definite secondo scaglioni progressivi di avanzamento riferiti all’obiettivo di incassi derivanti dall’utilizzo commerciale dei risultati del progetto di cui al comma 4. Le aliquote e gli scaglioni sono definiti in modo che in caso di esito positivo del progetto, come specificato ai sensi del comma 4, l’impresa beneficiaria completi la restituzione dell’anticipo con l’applicazione di interessi calcolati al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea. 6. In caso di utilizzo commerciale con incassi superiori a quelli che concretizzano l’esito positivo del progetto, l’impresa ― dopo l’integrale rimborso dell’anticipo ― corrisponde all’erario diritti di regia con ratei di importo pari all’1% dei ricavi per un periodo temporale non eccedente i 20 anni. 7. Il provvedimento definisce le condizioni e le modalita’ con le quali, in caso di utilizzo commerciale inferiore alle previsioni, l’impresa puo’ essere esonerata dall’integrale rimborso dell’anticipo, stabilendo che il rimborso sia comunque garantito in proporzione al grado di successo conseguito. 8. L’impresa beneficiaria di anticipi rimborsabili presenta, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Direzione generale dichiarazione relativa agli eventuali incassi conseguiti nel precedente anno solare in relazione all’utilizzo commerciale dei risultati del progetto e ad effettuare i relativi versamenti entro il successivo 31 luglio. 9. Gli interventi relativi a programmi nazionali finalizzati alla realizzazione di un progetto di comune interesse europeo ai sensi dell’articolo 87, comma 3, lettera b) del trattato CE consistono nella concessione di anticipi rimborsabili secondo le condizioni stabilite dal presente articolo oppure secondo le condizioni stabilite per il progetto di comune interesse europeo dalla Commissione europea.

Art. 8

Procedura di istruttoria e concessione

1. Le domande di cui all’articolo 4, comma 5 della legge n. 808 del
1985 sono presentate al Ministero dello sviluppo economico –
Direzione generale per la politica industriale e la competitivita’,
la quale verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilita’.
2. La Direzione generale ha la facolta’ di chiedere all’impresa
dati, notizie e documentazioni integrative ritenuti necessari,
incluse relazioni concernenti il progetto predisposte da cattedratici
universitari di settore di comprovata fama, indipendenti dalla
struttura dell’impresa richiedente e delle eventuali imprese che
direttamente o indirettamente ne hanno il controllo, nonche’ di
convocare per audizioni rappresentanti dell’impresa.
3. Entro sessanta giorni dal parere del Comitato o, per i progetti
oggetto di notifica individuale ai sensi dell’articolo 9, comma 2,
dalla ricezione della decisione comunitaria, con decreto del
Direttore generale, per i progetti valutati «molto innovativi» e
«innovativi», e’ emanato il provvedimento per l’ammissione agli
interventi del progetto, il quale definisce in particolare:
a) l’ammontare dei costi ammissibili;
b) gli interventi;
c) le modalita’ delle erogazioni, previa presentazione ed
approvazione di rendiconti di spesa;
d) le modalita’ delle restituzioni e/o gli altri adempimenti
dell’impresa.
4. In considerazione delle esigenze di controllo sulla
realizzazione degli eventuali blocchi di progetto riguardanti
obiettivi intermedi e previo parere del Comitato, possono essere
ammesse a finanziamento anche solo frazioni di attivita’ riferite a
periodi determinati. In tal caso la prosecuzione dell’intervento
sussidiario dello Stato anche dopo il periodo ammesso e’ richiesta
con adeguata motivazione dall’impresa alla Direzione generale entro
il 31 gennaio successivo all’ultimo anno solare finanziato. La
domanda di prosecuzione dell’intervento e’ esaminata e valutata ai
sensi dei commi da 1 a 3.
5. Entro i quindici giorni successivi all’emanazione del
provvedimento di cui al comma 3 il legale rappresentante dell’impresa
interessata e’ invitato a sottoscrivere il provvedimento di
ammissione del progetto agli interventi per accettazione.
6. Il Direttore generale ha la facolta’ di autorizzare
trasferimenti compensativi, che risultino coerenti con l’impostazione
iniziale del progetto, fra voci di costo sia nel corso di un anno del
progetto che nell’arco dell’intero progetto. A tali scopi l’impresa
beneficiaria richiedente presenta adeguata documentazione
giustificativa inclusa analitica relazione tecnica redatta da un
cattedratico universitario di settore di chiara e provata fama,
indipendente dalla struttura dell’impresa richiedente e delle
eventuali imprese controllanti.
7. Il Direttore generale ha la facolta’ di disporre successivi
accertamenti, in corso di progetto, sia sulla corrispondenza dello
svolgimento tecnico sia sulla congruita’ delle risultanze economiche
del progetto in esame con gli obiettivi e le direttive del Ministro
dello sviluppo economico.
In particolare per specifici progetti nei quali ricorrono una o
piu’ delle seguenti caratteristiche:
a) hanno particolare rilevanza internazionale ovvero economica;
b) interessano la partecipazione di altre imprese italiane;
c) sono stati oggetto di piu’ di una richiesta di
ripianificazione dell’importo delle singole annualita’ di spesa,

l’accertamento viene svolto da una Commissione presieduta da un
funzionario, munito di laurea in ingegneria, della Direzione generale
e composta da almeno uno degli esperti tecnici del Comitato nonche’
da un altro componente esterno munito di laurea giuridico-economica.
8. Le imprese ammesse agli interventi di cui alla legge n. 808 del
1985 per la realizzazione di un progetto nel quale svolgono ruolo di
sistemista o sottosistemista maggiore possono essere chiamate, con lo
stesso provvedimento di ammissione ai benefici, a svolgere funzioni
di indirizzo e coordinamento delle attivita’ di altre imprese
operanti in Italia che siano agevolate per concorrere allo stesso
progetto a livello di sottosistemi minori ovvero equipaggiamenti.
Sullo svolgimento di tali attivita’ l’impresa, cosi’ designata per il
coordinamento di sistema, riferisce periodicamente alla Direzione
generale per i successivi indirizzi e gli eventuali interventi.

Art. 9

Notifiche e comunicazioni alla Commissione europea

1. I progetti favorevolmente valutati dal Comitato ―
preventivamente all’emanazione del provvedimento di concessione di
finanziamento agevolato o di anticipi rimborsabili ― sono notificati
o comunicati da parte della Direzione generale alla Commissione
europea, alle condizioni e secondo le modalita’ previste dalla
disciplina comunitaria vigente in materia.
2. Sono oggetto di notifica individuale:
a) per le misure che rientrano nel campo di applicazione del
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto
2008, tutti i casi notificati alla Commissione in base a un obbligo
di notifica individuale dell’aiuto come previsto dal regolamento
generale di esenzione per categoria;
b) per le misure che rientrano nel campo di applicazione della
comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01, del 30
dicembre 2006, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, gli aiuti al
progetto e agli studi di fattibilita’ di importo superiore ― per
impresa, per progetto/studio di fattibilita’ ― rispettivamente a: 20
milioni di euro se il progetto e’ prevalentemente di ricerca
fondamentale; 10 milioni di euro se il progetto e’ prevalentemente di
ricerca industriale; 7,5 milioni di euro per gli altri progetti.
3. Gli aiuti non soggetti a notifica individuale il cui importo
ecceda 3 milioni di euro sono comunicati alla Commissione entro 20
giorni lavorativi dalla emanazione del provvedimento di concessione,
secondo le modalita’ previste dalla disciplina comunitaria in materia
di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
4. La Direzione generale trasmette alla Commissione europea
relazioni annuali relative ai progetti di cui al comma 1 contenenti
informazioni su:
a) i settori di attivita’ nei quali vengono realizzati i
progetti;
b) l’importo dell’aiuto per beneficiario;
c) l’intensita’ dell’aiuto;
d) l’effetto di incentivazione.

Art. 10

D i v i e t i

1. Le agevolazioni previste dal presente regolamento non possono
essere concesse a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non
rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla
Commissione europea.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 14 settembre 2010

Il Ministro ad interim: Berlusconi

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive
Registro n. 4, foglio n. 182

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA LEGGE REGIONALE 24 maggio 2010, n. 7

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 45 del 13-11-2010

(Pubblicata nel 1° supplemento ordinario n. 11 del 28 maggio 2010 al Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 26 maggio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all’art. 1 della legge regionale n. 20/2005 1. Al comma 3 dell’art. 1 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), le parole «per l’autorizzazione al funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «per l’avvio dei servizi».

Art. 2 Modifica all’art. 2 della legge regionale n. 20/2005 1. La lettera d) del comma 2 dell’art. 2 della legge regionale 20/2005 e’ abrogata.

Art. 3

Modifiche all’art. 3 della legge regionale n. 20/2005

1. All’art. 3 della legge regionale n. 20/2005 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 3 dopo le parole «servizi generali» sono inserite
le seguenti: «e i locali destinati a uso amministrativo»;
b) al comma 6 le parole «i nidi condominiali,» sono soppresse.

Art. 4 Modifiche all’art. 4 della legge regionale n. 20/2005 1. All’art. 4 della legge regionale n. 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera c) del comma 2 e’ sostituita dalla seguente: «c) servizi educativi domiciliari realizzati presso il domicilio degli educatori per un massimo di cinque bambini contemporaneamente presenti e di eta’ inferiore ai tre anni, compresi eventualmente quelli dell’ambito familiare dell’educatore, se presenti durante l’apertura del servizio. Se il servizio e’ svolto dai soggetti di cui all’art. 6, comma 1, lettera d), la gestione puo’ avvenire solo in forma associata. Il servizio puo’ realizzarsi anche presso locali nella disponibilita’ dell’educatore o messi a disposizione da altro soggetto;»; b) dopo la lettera c) del comma 2 e’ aggiunta la seguente: «c-bis) il servizio di baby sitter locale di cui all’art. 4-bis.»; c) l’ultimo periodo del comma 3 e’ soppresso.

Art. 5

Inserimento dell’art. 4-bis nella legge regionale n. 20/2005

1. Dopo l’art. 4 della legge regionale n. 20/2005 e’ inserito il
seguente:
«Art. 4-bis (Servizio di baby sitter locale). – 1. Al fine di
assicurare sostegno alle famiglie, i Comuni singoli o nelle forme
associative previste dalla vigente legislazione possono promuovere e
organizzare nel territorio di competenza il servizio di baby sitter,
anche affidando l’attuazione parziale o totale del servizio ai
soggetti di cui all’art. 1, comma 4.
2. I soggetti di cui al comma 1 approvano e pubblicizzano
l’elenco delle persone che, in possesso di una adeguata formazione,
sono disponibili allo svolgimento del servizio di baby sitter presso
il domicilio della famiglia.
3. L’Amministrazione regionale, al fine di assicurare la
qualificazione del servizio, definisce linee guida per i requisiti di
iscrizione agli elenchi di cui al comma 2 e promuove una specifica
attivita’ di formazione, di concerto tra le strutture competenti in
materia di formazione, lavoro e pari opportunita’.».
2. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto
di cui all’art. 4-bis della legge regionale n. 20/2005, come inserito
dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio 6.2.1.5063 e al
capitolo 5960 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.
3. L’Amministrazione regionale riconosce quali crediti formativi
per l’accesso a successivi percorsi di qualifica ovvero per
l’iscrizione agli elenchi di cui al comma 2 dell’art. 4-bis della
legge regionale n. 20/2005, come inserito dal comma 1, i percorsi
formativi promossi e finanziati con contributi pubblici effettuati
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 Modifiche all’art. 5 della legge regionale n. 20/2005 1. All’art. 5 della legge regionale n. 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) l’ultimo periodo del comma 2 e’ soppresso; b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Nella dichiarazione di inizio attivita’ di cui all’art. 18 va indicata la durata massima della sperimentazione, che non puo’ comunque essere superiore a tre anni.»; c) i commi 4 e 6 sono abrogati.

Art. 7 Modifica all’art. 6 della legge regionale n. 20/2005 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’art. 6 della legge regionale n. 20/2005 e’ inserita la seguente: «b-bis) dalle famiglie in forma associata;»;

Art. 8 Sostituzione dell’art. 8 della legge regionale n. 20/2005 1. L’art. 8 della legge regionale n. 20/2005 e’ sostituito dal seguente: «Art. 8 (Partecipazione al costo dei servizi). – 1. L’accoglienza presso i servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonche’ da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, anche con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie. 2. La Regione promuove forme di sostegno per l’abbattimento dei costi della partecipazione finanziaria mediante contributi alle famiglie, da assegnare in relazione alle condizioni socio-economiche delle stesse. 3. L’entita’ dell’abbattimento dei costi e’ differenziata in relazione alla tipologia e qualificazione del servizio.». 2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’art. 8 della legge regionale n. 20/2005, come sostituito dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.

Art. 9 Modifica all’art. 9 della legge regionale n. 20/2005 1. Dopo il comma 1 dell’art. 9 della legge regionale n. 20/2005 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Presso ciascuna struttura di cui agli articoli 3 e 4, e’ adottata, a cura del soggetto gestore, una Carta dei servizi.».

Art. 10

Modifiche all’art. 10 della legge regionale n. 20/2005

1. Al comma 1 dell’art. 10 della legge regionale n. 20/2005 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) le parole «concessione dell’autorizzazione
al funzionamento e dell’accreditamento di cui agli articoli 18 e 20 e
controllo» sono sostituite dalle seguenti: «verifica della
dichiarazione di inizio attivita’ di cui all’art. 18 e concessione
dell’accreditamento di cui all’art. 20 nonche’ controllo»;
b) alla lettera f) le parole «e in convenzione» sono soppresse.

Art. 11 Modifiche all’art. 13 della legge regionale n. 20/2005 1. All’ art. 13 della legge regionale n. 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) l’alinea del comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, stabilisce:»; b) alla lettera e) del comma 1 le parole «e in convenzione» sono soppresse; c) alla lettera c) del comma 2 le parole «da parte dei soggetti accreditati» sono soppresse; d) alla lettera d) del comma 2 le parole «per la concessione dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento di cui agli articoli 18 e 20» sono sostituite dalle seguenti: «per la concessione dell’accreditamento di cui all’art. 20»; e) al comma 4 la parola «predispone» e’ sostituita dalle seguenti: « puo’ predisporre»; f) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Presso la Direzione centrale competente e’ istituito il registro dei soggetti autorizzati al funzionamento o avviati, con la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 29, e dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi per la prima infanzia.»; g) al comma 6 le parole «delle autorizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle dichiarazioni di inizio attivita’».

Art. 12 Modifiche all’art. 14 della legge regionale n. 20/2005 1. All’art. 14 della legge regionale n. 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Comitato di coordinamento pedagogico»; b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. E’ istituito, presso la Direzione centrale competente, il Comitato di coordinamento pedagogico, quale organismo tecnico-consultivo del sistema educativo integrato.»; c) la lettera a) del comma 2 e’ sostituita dalla seguente: «a) propone, in relazione alle diverse tipologie di servizi e nel rispetto delle esigenze locali, principi e criteri pedagogici di riferimento per le attivita’, favorendo la sperimentazione;»; d) alla lettera d) del comma 2 le parole «promuove e» sono sostituite dalle seguenti: «propone e»; e) al comma 3: 1) le parole «in materia di protezione sociale» sono soppresse; 2) alla lettera a) le parole «dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Giunta regionale»; 3) la lettera c) e’ abrogata; f) al comma 6 le parole «tra gli esperti di cui al comma 3, lettera d) » sono soppresse; g) al comma 7 dopo la parola «legislatura» sono aggiunte le seguenti: «e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato». 2. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’art. 14 della legge regionale n. 20/2005, come modificato dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.

Art. 13

Modifiche all’art. 15 della legge regionale n. 20/2005

1. All’art. 15 della legge regionale n. 20/2005 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole «, secondo gli indirizzi di cui
all’art. 13, comma 1» sono soppresse;
b) al comma 2-bis le parole «Limitatamente agli anni scolastici
2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009» sono sostituite dalle seguenti:
«Fino all’emanazione del regolamento di cui all’art. 13, comma 2,
lettera d), disciplinante le modalita’ per la concessione
dell’accreditamento di cui all’art. 20».
2. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto
di cui al comma 2-bis dell’art. 15 della legge regionale n. 20/2005,
come modificato dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio
8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per
l’anno 2010.

Art. 14

Modifica all’art. 15-bis della legge regionale n. 20/2005

1. Al comma 1 dell’art. 15-bis della legge regionale n. 20/2005
le parole «in convenzione» sono soppresse.

Art. 15 Sostituzione della rubrica del Capo IV della legge regionale n. 20/2005 1. La rubrica del Capo IV della legge regionale n. 20/2005 e’ sostituita dalla seguente: «Avvio e accreditamento dei servizi».

Art. 16 Modifiche all’art. 18 della legge regionale n. 20/2005 1. All’art. 18 della legge regionale n. 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Dichiarazione di inizio attivita’»; b) l’alinea del comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. I servizi del sistema educativo integrato sono avviati a seguito di dichiarazione di inizio attivita’ presentata al Comune, attestante il possesso dei seguenti requisiti:»; c) il comma 2 e’ abrogato.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

REGIONE SICILIA LEGGE 15 febbraio 2010, n. 1 Istituzione delle unita’ operative delle professioni sanitarie e del servizio sociale

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 46 del 17-11-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Sicilia n. 8 del 19 febbraio 2010)

L’ASSEMBLEA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:
Art. 1

Istituzione delle Unita’ operative delle professioni sanitarie
infermieristiche ed ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie,
tecniche della prevenzione e del servizio sociale

1. Le aziende del Servizio sanitario regionale, con l’atto
aziendale di cui all’articolo 9 della legge regionale 14 aprile 2009,
n. 5, istituiscono in seno alla direzione aziendale, quali strutture
di staff, le Unita’ operative di seguito elencate, stabilendo i
criteri e le modalita’ per la loro trasformazione in strutture
complesse secondo quanto previsto dal comma 3:
a) Unita’ operativa delle professioni sanitarie
infermieristiche ed ostetriche;
b) Unita’ operativa delle professioni sanitarie di
riabilitazione;
c) Unita’ operativa delle professioni tecnico-sanitarie;
d) Unita’ operativa delle professioni tecniche di prevenzione,
vigilanza ed ispezione;
e) Unita’ operativa del servizio sociale professionale.
2. I direttori generali delle aziende del Servizio sanitario
regionale con apposito atto assicurano la funzionalita’ delle Unita’
operative nel rispetto delle competenze e delle responsabilita’
previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali per le
professioni di cui al comma 1.
3. Qualora le aziende del Servizio sanitario regionale ravvisino,
a fronte di una maggiore complessita’, specifiche esigenze
organizzative, una o piu’ delle Unita’ operative di cui al comma l
possono essere trasformate, nel rispetto dei criteri stabiliti
dall’atto aziendale, in altrettante strutture complesse, mantenendo
la suddivisione delle cinque aree professionali.
4. Per le finalita’ del presente articolo le aziende del Servizio
sanitario regionale operano con modificazioni compensative delle
relative piante organiche e senza oneri aggiuntivi.

Art. 2 Funzioni delle Unita’ operative 1. Le Unita’ operative di cui all’articolo l curano l’espletamento delle funzioni previste dalle norme istitutive dei relativi profili professionali e l’ottemperanza agli specifici codici deontologici ed agli ordinamenti didattici utilizzando metodologie di pianificazione per il raggiungimento di obiettivi di assistenza e prevenzione, cosi’ come previsto dalla legge 10 agosto 2000, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Le Unita’ operative di cui all’articolo 1 partecipano alla individuazione ed alla realizzazione degli obiettivi dell’azienda sanitaria di appartenenza concorrendo ad assicurare, in particolare, la programmazione, direzione e gestione delle relative risorse umane nel rispetto dei criteri che sono previsti con apposito decreto dell’Assessore regionale per la salute, da emanare previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana.

Art. 3 Direzione delle Unita’ operative 1. La procedura concorsuale ed i requisiti previsti per l’accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, nel numero dei posti indicato nella dotazione organica di ciascuna azienda, sono quelli previsti dalla vigente normativa. 2. Il conferimento dell’incarico di direzione dell’Unita’ operativa delle professioni sanitarie e del servizio sociale professionale avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di conferimento di incarichi di struttura a dirigenti del ruolo sanitario e del profilo degli assistenti sociali. 3. Nelle more dell’espletamento delle procedure selettive previste dalle disposizioni di cui al comma 1, e previa indizione delle stesse, il conferimento temporaneo dell’incarico di direzione avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di conferimento di incarichi dirigenziali.

Art. 4 Norma finale La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrera’ in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 15 febbraio 2010 LOMBARDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/