Regolamento di modifica al regolamento di istituzione del «Fondo di solidarieta’ per agevolare l’esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa», approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 304 del 30-12-2010
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l’articolo
17, comma 3;
Visto l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nella parte in cui si prevede che, in attesa di un’organica riforma
degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale,
con uno o piu’ decreti, misure di politiche attive di sostegno del
reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di
ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi,
per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
Visto il decreto 27 novembre 1997, n. 477, del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da
cassa integrazione guadagni;
Visto l’articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140,
nella parte in cui prevede che vengano dettate norme per agevolare,
senza oneri a carico dello stato, l’esodo dei lavoratori provenienti
da imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria della
responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa,
che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi
dell’articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39,
nell’ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di
sostegno al reddito e dell’occupazione di cui al sopra citato
articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996;
Visto l’accordo del 26 luglio 1999, intervenuto tra le parti
sociali, cosi’ come individuate dall’articolo 4, comma 2, della legge
n. 140 del 1999, con il quale, in attuazione delle disposizioni di
legge sopra richiamate, e’ stato convenuto di istituire presso
l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il Fondo di
solidarieta’ per il personale gia’ dipendente da imprese di
assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa;
Visto il regolamento recante l’istituzione del «Fondo per agevolare
l’esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti
l’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in
liquidazione coatta amministrativa», approvato con decreto 28
settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell’industria del commercio e
dell’artigianato;
Visto l’accordo integrativo del 12 luglio 2007, con il quale le
parti firmatarie del citato accordo del 26 luglio 1999 hanno inteso
modificare la valenza temporale della regolamentazione, fissandola
alla data del 31 dicembre 2011;
Sentite, nelle riunioni del 30 ottobre 2007 e 3 settembre 2008, le
organizzazioni sindacali individuate nelle predette parti firmatarie;
Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche al citato decreto n.
351 del 2000;
Visto l’articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che
ha previsto che, con decreto di natura regolamentare, possono essere
eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a
singole disposizioni dei regolamenti previsti dall’articolo 1, comma
1, del predetto decreto n. 477 del 1997;
Visto il decreto 18 dicembre 2009, n. 49263, del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, di proroga al 31 dicembre 2010 della
valenza temporale del Fondo per agevolare l’esodo dei lavoratori
provenienti da imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria della
responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 2 marzo 2009 e
del 20 settembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con
nota del 17 novembre 2010;
Adotta
il seguente regolamento, recante modifiche al regolamento di
istituzione del «Fondo di solidarieta’ per agevolare l’esodo dei
lavoratori provenienti da imprese esercenti l’assicurazione
obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in
liquidazione coatta amministrativa», approvato con decreto 28
settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell’industria del commercio e
dell’artigianato, come modificato dal decreto 18 dicembre 2009, n.
49263, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Art. 1
1. Al regolamento approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351,
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato, come
modificato dal decreto 18 dicembre 2009, n. 49263, del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 3, le parole «entro il 31 dicembre 2010»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2011»;
b) all’articolo 7, il comma 3, e’ sostituito dal seguente:
«3. Al trattamento di cui al comma 1, lettera b), possono
accedere sia i lavoratori che si trovino nelle condizioni richieste
al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, sia coloro i
quali maturino i necessari requisiti a decorrere dalla predetta data
fino al 31 dicembre 2011. In ogni caso, il diritto deve essere
esercitato, a pena di decadenza, dai primi entro sei mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto e dai secondi entro il 31
dicembre 2011»;
c) all’articolo 7, comma 5, le parole: «entro il 31 dicembre
2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2011»;
d) all’articolo 10, comma 2-bis, le parole: «31 dicembre 2010»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
e) all’articolo 11, comma 1, le parole: «alla data del 31
dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31
dicembre 2011».
Art. 2
1. Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 18 novembre 2010
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro
dello sviluppo economico
Romani
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 102
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
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