DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17/11/10 Autorizzazione al Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ad assumere n.170 dirigenti scolastici, n.10.00 unita’ di personale docente ed educativo, 6.500 unita’ di personale A.T.A.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 26 del 2-2-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all’art. 66,
comma 3, prevede la disciplina delle assunzioni, per l’anno 2009, per
le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 523, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
Visto il citato art. 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, e
successive modificazioni ed integrazioni, che, nell’elencare le
amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle
assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola e
gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica;
Considerato che come gia’ previsto in applicazione dell’art. 1,
comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, il comparto scuola e
gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica
continuano a rimanere fuori dai limiti assunzionali di cui alle
disposizioni di legge richiamate, fermo restando il loro
assoggettamento alla specifica disciplina di settore e ad una
programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze
di funzionalita’ e di ottimizzazione delle risorse per il migliore
funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di
finanza pubblica perseguiti;
Vista la predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare
l’art. 1, commi 605, lettera c), e 619, che disciplinano, tra
l’altro, criteri transitori di reclutamento di personale docente e di
dirigenti scolastici;
Visto l’art. 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l’art.
2, commi 411 e 412;
Visto il citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, ed in
particolare l’art. 64, e successive modificazioni ed integrazioni,
che detta disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante
disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita’;
Visto l’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
in materia di "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica",
e successive modificazioni, che prevede la disciplina autorizzatoria
delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e dell’economia e delle finanze;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l’art. 1,
comma 1, lettera ii);
Vista la nota del 21 giugno 2010, n. 6081, con la quale il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca –
Direzione generale per il personale scolastico – ha richiesto
l’autorizzazione ad assumere, per l’anno scolastico 2010/2011, n. 170
dirigenti scolastici;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze n. 19749 del 31 agosto 2010, che esprime il proprio assenso
all’autorizzazione ad assumere, per l’anno scolastico 2010/2011, n.
170 dirigenti scolastici, allegando il parere espresso dal competente
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota prot. n.
67303 del 29 luglio 2010;
Vista la nota del 21 giugno 2010, n. 6082 con la quale il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca – Direzione
generale per il personale scolastico – ha richiesto l’autorizzazione
ad assumere, per l’anno scolastico 2010/2011, n. 20.000 unita’ di
personale docente ed educativo, per posti di insegnamento di tipo
comune e di sostegno e per l’attivita’ educativa, nonche’ n. 6.500
unita’ di personale ATA;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze n. 19748 del 31 agosto 2010, che esprime il proprio assenso
all’autorizzazione ad assumere, per l’anno scolastico 2010/2011, n.
10.000 unita’ di personale docente ed educativo e n. 6.500 unita’ di
personale ATA, allegando il parere espresso dal competente
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota prot. n.
68666 del 3 agosto 2010;
Ritenuto di aderire ai pareri espressi dal Gabinetto del Ministero
dell’economia e delle finanze e di procedere ad autorizzare il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
all’assunzione di n. 170 dirigenti scolastici, n. 10.000 unita’ di
personale docente ed educativo e n. 6.500 unita’ di personale ATA;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno scolastico
2010/2011, le seguenti unita’ di personale:
n. 170 dirigenti scolastici;
n. 10.000 unita’ di personale docente ed educativo;
n. 6.500 unita’ di personale ATA.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.

Dato a Roma, addi’ 17 novembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 21, foglio n. 39

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010 , n. 266 Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento, alla Regione, del Castello della Colombaia di Trapani.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 33 del 10-2-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare l’articolo
32;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961,
n. 1825;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista
dall’articolo 43 dello statuto della Regione siciliana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle
finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le
attivita’ culturali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Trasferimento di beni

1. E’ trasferito alla Regione siciliana il Castello della Colombaia
di Trapani.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
– Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n.
133 (edizione speciale); la legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2, e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
9 marzo 1948, n. 58.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 1°
dicembre 1961, n. 1825 (Norme di attuazione dello Statuto
della Regione siciliana in materia di demanio e
patrimonio), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
giugno 1962, n. 143.
– L’art. 43 dello Statuto della Regione siciliana
prevede che una commissione paritetica di quattro membri
nominati dall’Alto commissario della Sicilia e dal Governo
dello Stato, determinera’ le norme transitorie relative al
passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla
regione, nonche’ le norme per l’attuazione del presente
statuto.

Art. 2
Consegna dei beni

1. I competenti uffici dell’Agenzia del demanio provvedono alla
consegna alla Regione del bene di cui all’articolo 1.
2. Il verbale di consegna costituisce titolo per la trascrizione e
la voltura catastale a favore della Regione del bene immobile
trasferito ai sensi dell’articolo 1.

Art. 3
Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento del bene con tutte le pertinenze, gli
accessori, gli oneri e i pesi inerenti ha luogo nello stato di fatto
e di diritto in cui esso si trova, con contestuale immissione della
Regione siciliana nel possesso giuridico e subentro in tutti i
rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito, fermi restando
i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.

Art. 4
Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalita’ ed adempimenti necessari
per l’attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e
tributo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 23 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Bondi, Ministro per i beni e le
attivita’ culturali

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010, n. 275

Attuazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 54 del 7-3-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 3, della citata legge 7
agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 7 della legge 18
giugno 2009, n. 69, il quale ha previsto che «con uno o piu’ decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione
normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni
entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa del 12 gennaio 2010, concernente: «Approvazione delle linee
di indirizzo per l’attuazione dell’articolo 7 della legge 18 giugno
2009, n. 69»;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 227, recante:
«Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto d’accesso ai documenti amministrativi,
relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza di organi
dell’Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n.
244, recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali»;
Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2004, come modificato dal
decreto ministeriale 31 marzo 2010, concernente «l’individuazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato
Generale e delle Direzioni Generali e la definizione dei relativi
compiti»;
Udito il parere n. 4696/2010 del Consiglio di Stato, reso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del giorno 25
novembre 2010;
Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi di
competenza delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte,
sia che debbano essere promossi d’ufficio, i cui termini non siano
superiori a novanta giorni.
2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nelle
tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente
regolamento. Ai procedimenti non ricompresi nelle tabelle allegate si
applicano i termini di conclusione previsti da fonti legislative, o,
in mancanza, il termine di trenta giorni di cui all’articolo 2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2 Disposizioni transitorie e finali 1. I termini previsti dal presente decreto si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 227, recante: «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d’accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell’Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale», e’ abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 dicembre 2010 Il Presidente Berlusconi Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2011 Ufficio controllo atti Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 159

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2011, n. 35 Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 81 del 8-4-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa alla gestione della
sicurezza delle infrastrutture stradali;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee e, in particolare, l’articolo 1 e l’allegato
B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 dicembre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 25 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze, della
giustizia, dell’interno, per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale e dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita’ e campo di applicazione
articolo 1, direttiva 2008/96/CE

1. Il presente decreto detta disposizioni per l’istituzione e
l’attuazione di procedure volte alla valutazione di impatto sulla
sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli
della sicurezza stradale, alla gestione della sicurezza della rete
stradale ed alle ispezioni di sicurezza.
2. Il presente decreto si applica alle strade che fanno parte della
rete stradale transeuropea, siano esse in fase di pianificazione, di
progettazione, in costruzione o gia’ aperte al traffico. Per tutte le
altre strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, i
contenuti del presente decreto costituiscono norme di principio.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la disciplina contenuta nel
presente decreto si applica anche alle strade appartenenti alla rete
di interesse nazionale, individuata dal decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, non comprese nella
rete stradale transeuropea, siano esse, a quella data, in fase di
pianificazione, di progettazione, in costruzione o gia’ aperte al
traffico. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti il termine di decorrenza di cui al presente comma puo’
essere prorogato a data successiva e comunque non oltre il 1° gennaio
2021.
4. Entro e non oltre il 31 dicembre 2020, le regioni e le province
autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto,
dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti
locali, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o
parziale carico dell’Unione europea.
5. La disciplina del presente decreto non si applica alle gallerie
stradali che rientrano nel campo di applicazione del decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.

Art. 2

Definizioni
articolo 2, direttiva 2008/96/CE

1.Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rete stradale transeuropea: la parte ricadente nel territorio
nazionale della rete stradale definita all’allegato I, sezione 2,
della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo
della rete transeuropea dei trasporti, e successive modificazioni.
b) organo competente: il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che, per lo svolgimento delle sue funzioni relativamente
alla rete stradale non gestita direttamente da Anas S.p.a., si avvale
della struttura organizzativa della medesima societa’ che svolge le
funzioni di controllo e di vigilanza sulle concessioni autostradali;
c) valutazione di impatto sulla sicurezza stradale (VISS): lo
studio recante l’analisi dell’impatto sul livello di sicurezza della
rete stradale di un progetto di infrastruttura;
d) controllo della sicurezza stradale: il controllo di sicurezza
accurato, indipendente, sistematico e tecnico delle caratteristiche
di un progetto di costruzione di una infrastruttura stradale, nelle
diverse fasi dalla pianificazione alla messa in esercizio, relativo
ai progetti di infrastruttura nonche’ ai progetti di adeguamento che
comportano modifiche di tracciato;
e) classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di
incidenti: l’elenco recante la classificazione in base
all’incidentalita’ rilevata, dei tratti della rete stradale aperti al
traffico da oltre tre anni, in cui si e’ verificato un numero
considerevole di incidenti mortali in proporzione al flusso di
traffico;
f) classificazione della sicurezza della rete: l’elenco recante i
tratti della rete stradale esistente in funzione del loro potenziale
di miglioramento della sicurezza e di risparmio dei costi connessi
agli incidenti;
g) ispezione di sicurezza: la verifica ordinaria periodica delle
caratteristiche connesse alla sicurezza dei tratti della rete
stradale aperta al traffico e dei difetti che richiedono intervento
di manutenzione per ragioni di sicurezza, comprendente anche gli
accertamenti sui possibili effetti derivanti dall’esecuzione di
lavori sulla sicurezza del flusso di traffico;
h) orientamenti: le misure adottate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che definiscono i criteri e le
modalita’ per l’applicazione delle procedure di sicurezza fissate nel
presente decreto;
i) progetto d’infrastruttura: il progetto relativo alla
costruzione di infrastrutture stradali nuove ovvero ad una
sostanziale modifica di infrastrutture stradali esistenti con effetti
sui flussi di traffico.

Art. 3

Valutazione di impatto sulla sicurezza stradale
per i progetti di infrastruttura
articolo 3, direttiva 2008/96/CE

1. Per tutti i progetti di infrastruttura e’ effettuata, in fase di
pianificazione o di programmazione e comunque anteriormente
all’approvazione del progetto preliminare, la valutazione di impatto
sulla sicurezza stradale di seguito denominata : VISS, redatta sulla
base dei criteri di cui all’allegato I e del decreto di cui al comma
2.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19
dicembre 2011, stabilisce, con proprio decreto, modalita’, contenuti
e documenti costituenti la VISS.

Art. 4

Controlli della sicurezza stradale
articolo 4, direttiva 2008/96/CE

1. Per tutti i livelli di progettazione dei progetti di
infrastruttura, nonche’ dei progetti di adeguamento che comportano
modifiche di tracciato sono effettuati i controlli della sicurezza
stradale, sulla base dei criteri di cui all’allegato II.
2. Per i progetti di infrastruttura le risultanze della VISS sono
assunte a base dei controlli della sicurezza stradale.
3. Le risultanze dei controlli della sicurezza stradale
costituiscono parte integrante della documentazione per tutti i
livelli di progettazione e sono da ritenersi elementi necessari ai
fini della approvazione dei progetti da parte degli organi preposti e
della successiva realizzazione dell’opera, fino all’emissione del
certificato di collaudo.
4. La relazione di controllo, predisposta dal controllore,
definisce, per ciascun livello di progettazione, gli aspetti che
possono rivelarsi critici ai fini della sicurezza stradale e le
relative raccomandazioni. Nel caso in cui la progettazione non
dovesse essere adeguata ai fini del superamento degli aspetti critici
rilevati dalla relazione di controllo, l’ente gestore giustifica tale
scelta all’organo competente, il quale, laddove ritenga ammissibili
le giustificazioni addotte, dispone che siano allegate alla relazione
di controllo, altrimenti dispone l’adeguamento della progettazione
alle raccomandazioni. Della relazione di controllo si tiene conto nei
successivi livelli di progettazione e nella fase di realizzazione
dell’opera, fino all’emissione del certificato di collaudo.
5. Entro dodici mesi dalla data di messa in esercizio delle
infrastrutture stradali relative ai progetti di cui al comma 1, sono
effettuati controlli, al fine di valutare la sicurezza stradale alla
luce dell’effettivo comportamento degli utenti, i cui esiti sono
formalizzati in una relazione di controllo. Qualora dalla relazione
emerga l’esigenza di misure correttive ai fini della sicurezza,
l’organo competente si attiva ai fini dell’inserimento di dette
misure nell’elenco di priorita’ di cui all’articolo 5, comma 3.
6. Per la rete stradale a pedaggio, qualora, a seguito dei
controlli di cui al comma 1, le modifiche progettuali incidano sui
piani finanziari approvati dal concedente, i maggiori oneri sono da
considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del
capitale direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia di regolazione economica del settore stradale.
7. I controlli di cui ai commi 1 e 5 sono effettuati da controllori
individuati dall’organo competente tra soggetti in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 9, inseriti in apposito elenco
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
consultabile sul sito informatico istituzionale del Ministero.
L’attivita’ di controllo, qualora svolta da personale non
appartenente all’organo competente ovvero alla struttura
organizzativa di cui lo stesso si avvale ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera b), e’ affidata nel rispetto delle disposizioni di
cui agli articoli 91 e 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. Al fine di assicurare indipendenza ed imparzialita’ di giudizio,
non puo’ essere incaricato dell’attivita’ di controllo un soggetto
che partecipi o abbia partecipato direttamente o indirettamente alla
redazione della progettazione in qualsiasi suo livello, alla
direzione dei lavori o al collaudo dei progetti di cui al comma 1.

Art. 5 Classificazione e gestione della sicurezza della rete stradale aperta al traffico articolo 5, direttiva 2008/96/CE 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente con cadenza triennale, sulla base dell’esame del funzionamento della rete stradale aperta al traffico svolto dall’organo competente nel rispetto dei criteri riportati nell’allegato III, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, effettua la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonche’ la classificazione della sicurezza della rete esistente. 2. Sulla base delle classificazioni di cui al comma 1, l’organo competente effettua visite in loco mediante personale esperto inserito nell’elenco di cui all’articolo 4, comma 7, e procede alla valutazione dei tratti prioritari della rete stradale, tenendo conto degli elementi di cui all’allegato III, punto 3. 3. Sulla base delle risultanze delle visite in loco, con riferimento alle potenziali misure correttive individuate nell’allegato III, punto 3, lettera e), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone, anche attraverso analisi costi-benefici, un elenco di priorita’ degli interventi correttivi che risultano necessari, di cui tenere conto ai fini della redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente. 4. Per la rete stradale a pedaggio, gli investimenti per l’attuazione degli interventi correttivi sono da considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione economica del settore stradale. 5. Gli enti gestori, per richiamare l’attenzione degli utenti sui tratti dell’infrastruttura stradale interessati da lavori stradali che possono mettere a repentaglio la sicurezza degli stessi, provvedono alla installazione di adeguata segnaletica, conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 6. Gli enti gestori provvedono a fornire agli utenti adeguata informazione della presenza di tratti stradali ad elevata concentrazione di incidenti.

Art. 6 Ispezioni di sicurezza articolo 6, direttiva 2008/96/CE 1. L’organo competente, sulla base di un programma idoneo a garantire adeguati livelli di sicurezza, da adottare entro il 19 dicembre 2011 e da aggiornare con cadenza biennale, al fine di individuare le caratteristiche connesse alla sicurezza stradale e prevenire gli incidenti, effettua ispezioni periodiche sulle strade aperte al traffico soggette all’applicazione del presente decreto. Le ispezioni sono svolte da soggetti inseriti nell’elenco di cui all’articolo 4, comma 7. Si applicano i casi di incompatibilita’ di cui all’articolo 4, comma 7, terzo periodo. 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19 dicembre 2011, individua, con proprio decreto, le misure di sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalita’ di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione di tale decreto.

Art. 7

Gestione dei dati
articolo 7, direttiva 2008/96/CE

1. Per ciascun incidente mortale verificatosi sulla rete stradale
di cui all’articolo 1, comma 2, l’organo competente riporta in una
apposita relazione di incidente, redatta secondo la reportistica di
cui all’allegato IV, i dati relativi all’incidente stradale, raccolti
e trasmessi, ai sensi dell’articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n.
120, dalle forze dell’ordine e dagli enti locali.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19
dicembre 2011 e, successivamente, con cadenza almeno quinquennale,
effettua il calcolo del costo sociale medio di un incidente mortale
nonche’ del costo sociale medio di un incidente grave.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19
dicembre 2011, e successivamente con cadenza annuale, sulla base dei
dati acquisiti, effettua il calcolo del costo totale
dell’incidentalita’ verificatasi sulla rete stradale di cui al comma
1.

Art. 8 Adozione di orientamenti articolo 8, direttiva 2008/96/CE 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19 dicembre 2011, adotta, sentita la Conferenza unificata, con proprio decreto, le linee guida in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, idonee ad agevolare l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 6. Il decreto e gli eventuali successivi decreti di aggiornamento sono notificati alla Commissione europea entro tre mesi dalla loro adozione.

Art. 9 Formazione dei controllori articolo 9, direttiva 2008/96/CE 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottarsi di intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca entro il 19 dicembre 2011, provvede ad adottare i programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale, fissando altresi’ le modalita’ di entrata in operativita’ e di gestione dell’elenco di cui all’articolo 4, comma 7. 2. I corsi di formazione iniziale per controllori, della durata non inferiore a centottanta ore, sono svolti, sulla base dei programmi di cui al comma 1, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero, previa autorizzazione del medesimo Ministero, da universita’, da organismi ed enti di ricerca, da consigli e ordini professionali, da associazioni operanti nel settore della sicurezza stradale. Il certificato di idoneita’ professionale e’ rilasciato, a seguito del superamento di un esame finale, dal soggetto erogatore del corso. 3. Ai corsi di formazione iniziale hanno accesso i soggetti in possesso di laurea magistrale, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in ingegneria o di laurea specialistica in ingegneria conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al citato decreto ministeriale n. 270 del 2004, ovvero di diploma di laurea in ingegneria conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Detti soggetti devono essere iscritti da almeno cinque anni all’albo dell’ordine degli ingegneri nel settore dell’ingegneria civile e ambientale. 4. I soggetti che hanno conseguito il certificato di idoneita’ professionale di cui al comma 2 sono tenuti alla frequenza di appositi corsi di aggiornamento, svolti dai soggetti di cui al comma 2, della durata non inferiore a trenta ore, con cadenza almeno triennale. 5. I soggetti che hanno conseguito il certificato di idoneita’ professionale di cui al comma 2 sono inseriti nell’elenco di cui all’articolo 4, comma 7, su istanza dell’interessato. 6. Per la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento e’ dovuto un contributo corrispondente al mero costo delle attivita’, di pertinenza delle amministrazioni pubbliche, di cui al presente articolo, interamente destinato alla citata finalita’. Le predette attivita’ di formazione e di aggiornamento sono svolte a valere esclusivamente sui proventi dei predetti contributi. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalita’ di attuazione.

Art. 10 Disposizioni tariffarie 1. Alle attivita’ di controllo, classificazione e ispezione, previste rispettivamente dagli articoli 4, 5 e 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede mediante tariffe da porre a carico degli enti gestori, non pubblici, da determinarsi ai sensi dell’articolo 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalita’ di versamento. 3. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni tre anni. 4. Le tariffe di cui al comma 1 sono da considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione economica del settore stradale.

Art. 11

Disposizioni finanziarie

1. Dall’applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 10, comma 1, le
amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti
derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12

Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

1. Gli allegati al presente decreto, sono aggiornati con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro delle politiche europee, in adeguamento alle modifiche
introdotte ai corrispondenti allegati alla direttiva 2008/96/CE.
2. Fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 3, comma 2, la
VISS e’ redatta sulla base dei criteri di cui all’allegato I. Sono
esclusi dall’obbligo di redazione della VISS i progetti di
infrastruttura per i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e’ approvato il progetto preliminare.
3. I controlli di cui all’articolo 4, comma 1, per i progetti per i
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e’
approvato il progetto preliminare, sono eseguiti per tutti i livelli
di progettazione successivi. I controlli sono esclusi per i progetti
per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e’
approvato il progetto definitivo; sono altresi’ esclusi i controlli
per i progetti relativi alle infrastrutture strategiche di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e’ approvato il progetto preliminare.
4. Fino dell’entrata in operativita’ dell’elenco di cui
all’articolo 4, comma 7, lo svolgimento delle attivita’ di cui agli
articoli 4, 5 e 6, e’ effettuato da soggetti in possesso di titolo di
studio di cui all’articolo 9, comma 3, primo periodo, iscritti da
almeno dieci anni all’albo dell’ordine degli ingegneri, nel settore
dell’ingegneria civile e ambientale, in possesso di esperienza di
progettazione stradale, analisi di incidentalita’, ingegneria del
traffico o altre attivita’ inerenti alla sicurezza stradale,
documentata dall’avvenuto espletamento delle predette attivita’
relative ad almeno cinque progetti.
5. Fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 1, la
circolare del Ministero dei lavori pubblici 8 giugno 2001, n. 3699,
recante : «Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade»,
costituisce norma di riferimento nei limiti di compatibilita’ del
presente decreto.
6. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’
istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un tavolo permanente di confronto per favorire lo scambio
con le regioni e gli enti locali di informazioni necessarie a
conferire coesione e coordinamento al processo volto all’applicazione
delle disposizioni del presente decreto alle infrastrutture stradali
non comprese nella rete transeuropea.
7. All’articolo 11 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «La Commissione
per tali attivita’», sono inserite le seguenti: «, fino all’entrata
in operativita’ dell’elenco di cui all’articolo 4, comma 7, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/96/CE,» e dopo
le parole: «del medesimo Ministero», sono aggiunte le seguenti: «,
nonche’ dei soggetti di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2008/96/CE. A decorrere
dall’entrata in operativita’ del predetto elenco la Commissione si
avvale dei soggetti inseriti nell’elenco stesso»;
b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Relativamente alle gallerie ricadenti nella rete stradale
non gestita direttamente da Anas S.p.a., la Commissione si avvale,
oltre che della struttura di cui al comma 2, della struttura
organizzativa di Anas S.p.a. che svolge le funzioni di controllo e di
vigilanza sulle concessioni autostradali, mediante apposita
convenzione, fermi restando i requisiti di cui al comma 1.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 15 marzo 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Alfano, Ministro della giustizia

Maroni, Ministro dell’interno

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale

Gelmini, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/