Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 95 del 26-4-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009, ed in particolare
l’articolo 45;
Visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe;
Visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22
dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei
precursori di droghe tra la Comunita’ e i Paesi terzi;
Visto il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27
luglio 2005, che stabilisce le modalita’ di applicazione del
regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe e del
regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004,
recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe
tra la Comunita’ e i Paesi terzi;
Visto il regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione dell’8
aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1277/2005 che
stabilisce le modalita’ di applicazione del regolamento (CE) n.
273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio
2004, relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n.
111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il
controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunita’ e i
Paesi terzi;
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna il
19 dicembre 1988;
Visto il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Vista la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite
contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, come di recente
modificata dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano
straordinario contro le mafie, nonche’ delega al Governo in materia
di normativa antimafia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2010;
Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
le politiche antidroga;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 marzo 2011;
Sulla proposta dei Ministri della giustizia, dell’interno, della
salute e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309
1. Al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l’articolo 70 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 70 (Precursori di droghe). – 1. Ai fini del presente articolo
si intende per:
a) sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, di seguito denominate "sostanze
classificate o precursori di droghe": tutte le sostanze individuate e
classificate nelle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al regolamento
(CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005,
compresi miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze. Sono
esclusi medicinali, preparati farmaceutici, miscele, prodotti
naturali e altri preparati contenenti sostanze classificate, composti
in modo tale da non poter essere facilmente utilizzati o estratti con
mezzi di facile applicazione o economici;
b) operatore: una persona fisica o giuridica che operi
nell’attivita’ di immissione sul mercato di sostanze classificate,
nonche’ una persona fisica o giuridica che operi, secondo quanto
previsto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 e 1277/2005, nell’ambito
dell’importazione o dell’esportazione di sostanze classificate nei
confronti di paesi non comunitari o svolga attivita’ di
intermediazione ad esse relative, comprese le persone la cui
attivita’ autonoma consiste nel fare dichiarazioni in dogana per i
clienti sia a titolo principale sia a titolo accessorio rispetto ad
un’altra attivita’;
c) immissione sul mercato: l’attivita’ di fornire, a titolo
oneroso o gratuito, sostanze classificate nella Comunita’ ovvero di
immagazzinare, di fabbricare, di produrre, di trasformare, di
commerciare, di distribuire o di intermediare tali sostanze, ai fini
di fornitura nella Comunita’.
2. Gli operatori che intendono effettuare, in relazione a sostanze
classificate nelle categorie 1 e 2 dell’allegato I al regolamento
(CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento n. 111/2005, taluna
delle attivita’ di immissione sul mercato indicate nel comma 1,
devono nominare un responsabile della commercializzazione, in
conformita’ e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n.
273/2004, notificando al Ministero della salute le generalita’ della
persona nominata. L’operatore che viola tale obbligo e’ punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a
6.000 euro. Puo’ essere adottato il provvedimento di sospensione
della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1
dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005, nonche’ l’attivita’ svolta
dall’operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle
categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a
un mese e non superiore a un anno.
3. Gli operatori che, in relazione a taluna delle sostanze
classificate nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n.
273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, intendano
compiere taluna delle attivita’ indicate nel comma 1, o comunque
intendano detenere tali sostanze, devono munirsi di licenza
rilasciata dal Ministero della salute in conformita’ e nei limiti di
quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n.
1277/2005. Sono escluse dall’obbligo di licenza le farmacie, per
quanto riguarda l’acquisto di sostanze classificate in categoria 1, e
la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di
medicamento. La licenza ha validita’ triennale ed e’ soggetta alla
tassa di concessione governativa ed al pagamento della tariffa
individuata secondo le modalita’ di cui al comma 21. Le licenze sono
comunicate al Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione
centrale per i servizi antidroga del Ministero dell’Interno, al
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando generale della
Guardia di finanza ed alla Agenzia delle Dogane che impartiscono ai
dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la
vigilanza. Il Ministero della salute puo’ rilasciare licenze speciali
ai laboratori ufficiali delle autorita’ competenti.
4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella
categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e
dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle
operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione
indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza
aver conseguito la licenza di cui al comma 3, e’ punito con la
reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a
150.000 euro. Se il fatto e’ commesso da soggetto titolare di licenza
o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto
dell’operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi
ai sensi del comma 5, la pena e’ della reclusione da sei a venti anni
e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla
condanna consegue la revoca della licenza, nonche’ il divieto del suo
ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di
condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell’attivita’
svolta dall’operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle
categorie 2 e 3 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e
dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non
inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei
mesi.
5. Gli operatori che immettono sul mercato, importano o esportano
sostanze classificate di cui alla categoria 2 dell’allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n.
111/2005, eccetto gli spedizionieri doganali o i vettori che agiscono
unicamente in tale qualita’, devono registrarsi presso il Ministero
della salute, in conformita’ e nei limiti di quanto disposto dai
regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005. Sono
esclusi da detto obbligo gli operatori che effettuano transazioni nel
corso dell’intero anno solare per quantita’ di sostanze classificate
in categoria 2 non superiori ai valori soglia di cui all’allegato II
al regolamento (CE) n. 273/2004. All’obbligo di registrazione sono
altresi’ tenuti gli operatori che esercitano attivita’ di
esportazione riguardanti una delle sostanze classificate di cui alla
categoria 3 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e
dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con esclusione degli
operatori che esportano nel corso dell’intero anno solare, quantita’
di sostanze classificate in categoria 3 non superiori ai valori
soglia di cui all’allegato II al regolamento (CE) n. 1277/2005. Sono
altresi’ escluse dall’obbligo di registrazione le farmacie, per
quanto riguarda l’acquisto di sostanze classificate in categoria 2, e
la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di
medicamento, nonche’ le strutture o istituzioni, quali universita’,
laboratori di tossicologia forense, laboratori di sanita’ pubblica,
laboratori di ricerca scientifica, ambulatori veterinari, dogane,
organi di polizia, laboratori ufficiali di autorita’ pubbliche e
forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di sostanze
classificate in categoria 2. La registrazione di cui al presente
comma ha validita’ triennale, e’ soggetta al pagamento della tariffa
individuata secondo le modalita’ di cui al comma 21. Le modalita’ di
registrazione sono rese pubbliche sul sito del Ministero della
salute.
6. Chiunque, in violazione dell’obbligo di registrazione di cui al
comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato,
importazione o esportazione indicate nell’allegato II, e’ punito con
la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a
60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze
classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro
anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione
di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto e’ commesso
da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da
soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze
diverse da quelle oggetto dell’operazione, la pena e’ della
reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a
90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze
classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni
e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di
sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si
tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria
2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonche’ il divieto
del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la
sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione
dell’attivita’ svolta dall’operatore, con riferimento alle sostanze
di cui alle categorie 2 e 3 dell’allegato I al regolamento (CE) n.
273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un
periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un
anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze
classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca
della licenza, nonche’ il divieto del suo ulteriore rilascio per la
durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice
dispone inoltre la sospensione dell’attivita’ svolta dall’operatore,
con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3
dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese
e non superiore ad un anno.
7. In caso di operazioni di immissione sul mercato, importazione o
esportazione di sostanze classificate compiute in violazione degli
obblighi di cui regolamenti (CE) n. 273/2004, 111/2005, 1277/2005 e
297/2009, il Ministero della salute puo’ sospendere la licenza o la
registrazione per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore
ad un anno. Il provvedimento di sospensione e’ notificato agli
interessati tramite il sindaco e comunicato all’autorita’ sanitaria
locale, alla questura competente per territorio, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche antidroga, al
Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale per i
servizi antidroga del Ministero dell’Interno, al Comando generale
dell’Arma dei Carabinieri, al Comando generale della Guardia di
finanza ed alla Agenzia delle Dogane.
8. La distruzione delle sostanze di cui al comma 1, limitatamente a
quelle di cui alla categoria 1, e’ effettuata nel rispetto delle
disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 22, 23, 25
e 25-bis.
9. L’esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1 e 2
dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005 e’ subordinata al rilascio
dell’autorizzazione di esportazione da parte del Ministero della
salute, in conformita’ e nei limiti di quanto disposto dai
regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005. E’ altresi’ subordinata
al rilascio dell’autorizzazione del Ministero della salute
l’esportazione delle sostanze appartenenti alla categoria 3
dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005 verso uno dei paesi indicati
nell’allegato IV, punto 2, al regolamento n. 1277/2005 e successive
modificazioni. L’importazione delle sostanze appartenenti alla
categoria 1 e’ subordinata al rilascio dell’autorizzazione di
importazione da parte del Ministero della salute in conformita’ e nei
limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 e n.
1277/2005. Le autorizzazioni di cui sopra hanno validita’ semestrale,
sono soggette alla tassa di concessione governativa e al pagamento
della tariffa individuata secondo le modalita’ di cui al comma 21. Le
esportazioni di sostanza appartenenti alla categoria 1 dell’allegato
I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE)
n. 111/2005, e le esportazioni di sostanze appartenenti alle
categorie 2 e 3 dei medesimi allegati, destinate ai paesi inclusi
nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 e successive
modificazioni, sono precedute da una notificazione preventiva
all’esportazione, da trasmettere alle autorita’ competenti del paese
di destinazione, in conformita’ e nei limiti di quanto disposto dai
regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005. Il Ministero della
salute, rilasciata l’autorizzazione di importazione o di
esportazione, ne da’ tempestivo avviso alla dogana di confine,
attraverso la quale deve essere effettuata l’operazione.
10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di
sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito
l’autorizzazione di cui al comma 9, e’ punito ai sensi del comma 4.
Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza
aver conseguito l’autorizzazione di cui al comma 9, e’ punito ai
sensi del comma 6.
11. All’interno del territorio dell’Unione europea le sostanze
classificate nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n.
273/2004 possono essere fornite unicamente agli operatori in possesso
di licenza per l’utilizzo di sostanze classificate in categoria 1,
fatte salve le esclusioni di cui al comma 3. Il trasgressore e’
punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 300 euro a
3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo’ disporre la
revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo
di quattro anni e la sospensione dell’autorizzazione a svolgere le
attivita’ di cui al comma 2 e 3 per un periodo non inferiore ad un
mese e non superiore ad un anno.
12. Gli acquirenti di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2
devono rilasciare apposita dichiarazione all’operatore, che la
certifica ed utilizza in conformita’ e nei limiti di quanto disposto
dal regolamento (CE) n. 273/2004. L’operatore che viola tale obbligo
e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 600 euro a 6.000 euro. Puo’ essere adottato il provvedimento di
sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella
categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e
dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonche’ l’attivita’
svolta dall’operatore con riferimento alle sostanze classificate
nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non
inferiore a un mese e non superiore a un anno.
13. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni che
portano alla immissione sul mercato di sostanze classificate nelle
categorie 1 e 2 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e
dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, secondo le modalita’
indicate nell’allegato III, in conformita’ e nei limiti di quanto
disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004. Essi devono inoltre
documentare le operazioni di importazione ed esportazione concernenti
sostanze classificate, e le relative attivita’ di intermediazione, in
conformita’ e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n.
111/2005. Gli operatori devono altresi’ accertarsi, prima della
fornitura di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2, della
presenza di etichette recanti i nomi delle sostanze, come indicati
nell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al
regolamento n. 111/2005. Analoga verifica deve essere svolta su tutte
le spedizioni di sostanze classificate, nell’ambito di operazioni di
importazione, esportazione o intermediazione, in conformita’ di
quanto previsto nel regolamento (CE) n. 111/2005.
14. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 13 e’ punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a
6.000 euro. Puo’ essere adottato il provvedimento di sospensione
della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1
dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005, nonche’ l’attivita’ svolta
dall’operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle
categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a
un mese e non superiore a un anno.
15. Gli operatori che svolgono attivita’ commerciali tra l’Italia e
paesi dell’Unione europea, nonche’ attivita’ di importazione,
esportazione e transito tra l’Italia e Paesi extracomunitari, hanno
l’obbligo di comunicare al Dipartimento della Pubblica sicurezza –
Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero
dell’interno, al piu’ tardi al momento della loro effettuazione, le
singole operazioni commerciali relative alle sostanze classificate
nelle categorie 1 e 2 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonche’ le
esportazioni delle sostanze appartenenti alla categoria 3
dell’allegato I qualora soggette al rilascio dell’autorizzazione di
cui al comma 9. Gli operatori sono tenuti inoltre a inviare una volta
l’anno entro il 15 febbraio al Ministero della salute una
rendicontazione sintetica delle movimentazioni di sostanze
classificate effettuate nel corso dell’anno precedente, secondo le
modalita’ indicate nell’allegato III, in conformita’ e nei limiti di
quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n.
1277/2005.
16. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 15 e’ punito,
salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, con l’arresto fino a
un anno o con l’ammenda da 300 euro a 3.000 euro. Il giudice, con la
sentenza di condanna, puo’ disporre la revoca della licenza con
divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni, e la
sospensione dell’attivita’ svolta dall’operatore con riferimento alle
sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 per un periodo non
inferiore a un mese e non superiore a un anno.
17. Gli operatori sono altresi’ tenuti a collaborare in ogni altro
modo con il Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione
centrale per i servizi antidroga del Ministero dell’Interno, in
particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta,
nonche’ segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che, per
caratteristiche, entita’, natura o per qualsiasi altra circostanza
conosciuta in ragione dell’attivita’ esercitata, induce a ritenere
che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate
per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il
trasgressore e’ punito, salvo che il fatto costituisca piu’ grave
reato, ai sensi del comma 14.
18. La vigilanza nei confronti degli operatori e’ esercitata dal
Ministero della salute, in conformita’ di quanto previsto dai
regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 111/2005. La vigilanza predetta si
effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie, per la cui
esecuzione il predetto Ministero puo’ avvalersi della collaborazione
degli organi di polizia, i quali comunque hanno facolta’ di accedere
in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attivita’ previste
dal presente articolo. Ai fini della vigilanza e dei controlli
previsti, gli operatori sono tenuti ad esibire ai funzionari del
Ministero della salute ed agli appartenenti alle forze di polizia
tutti i documenti inerenti le operazioni di cui alla licenza o alla
registrazione.
19. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con
l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 300 euro a 3.000 euro
chiunque, impedisce od ostacola lo svolgimento delle attivita’ di
vigilanza, controllo ed ispezione previste dal comma precedente. Il
giudice, con la sentenza di condanna, puo’ disporre la revoca della
licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro
anni, e la sospensione dell’attivita’ svolta dall’operatore con
riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 per un
periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.
20. L’allegato III puo’ essere modificato con decreto del Ministero
della salute, di concerto con il Ministero dell’interno e sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche
antidroga, in conformita’ a nuove disposizioni di modifica della
disciplina comunitaria.
21. Alle attivita’ di rilascio della licenza, di registrazione e di
autorizzazione di cui ai commi 3, 5 e 9, il Ministero della salute
provvede mediante tariffe a carico degli operatori, da determinarsi
ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
individuate le tariffe di cui al presente comma e le relative
modalita’ di versamento. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni due
anni.»;
b) all’articolo 73, il comma 2-bis e’ abrogato;
c) all’articolo 74, comma 1, le parole: "dall’articolo 73" sono
sostituite dalle seguenti: "dall’articolo 70, commi 4, 6 e 10,
escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria
III dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato
al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall’articolo 73";
d) all’articolo 87, commi 4 e 5, dopo le parole: "sostanze
stupefacenti e psicotrope" sono inserite le seguenti: ", ed ove
possibile delle sostanze classificate di cui all’articolo 70,";
e) gli allegati I e II sono abrogati. L’allegato III e’
sostituito dall’Allegato III, allegato al presente decreto.
Art. 2 Modifiche alla legge 16 marzo 2006, n. 146 1. All’articolo 9, comma 6, della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, dopo le parole: «agli articoli» e dopo le parole: «citati articoli» sono inserite le seguenti: «70, commi 4, 6 e 10,».
Art. 3 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 4 Invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 24 marzo 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alfano, Ministro della giustizia Maroni, Ministro dell’interno Fazio, Ministro della salute Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Frattini, Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, Il Guardasigilli: Alfano
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/