DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. 50 Attuazione dei Regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma dell’articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 95 del 26-4-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009, ed in particolare
l’articolo 45;
Visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe;
Visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22
dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei
precursori di droghe tra la Comunita’ e i Paesi terzi;
Visto il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27
luglio 2005, che stabilisce le modalita’ di applicazione del
regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe e del
regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004,
recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe
tra la Comunita’ e i Paesi terzi;
Visto il regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione dell’8
aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1277/2005 che
stabilisce le modalita’ di applicazione del regolamento (CE) n.
273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio
2004, relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n.
111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il
controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunita’ e i
Paesi terzi;
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna il
19 dicembre 1988;
Visto il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Vista la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite
contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, come di recente
modificata dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano
straordinario contro le mafie, nonche’ delega al Governo in materia
di normativa antimafia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2010;
Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
le politiche antidroga;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 marzo 2011;
Sulla proposta dei Ministri della giustizia, dell’interno, della
salute e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309

1. Al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l’articolo 70 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 70 (Precursori di droghe). – 1. Ai fini del presente articolo
si intende per:
a) sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, di seguito denominate "sostanze
classificate o precursori di droghe": tutte le sostanze individuate e
classificate nelle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al regolamento
(CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005,
compresi miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze. Sono
esclusi medicinali, preparati farmaceutici, miscele, prodotti
naturali e altri preparati contenenti sostanze classificate, composti
in modo tale da non poter essere facilmente utilizzati o estratti con
mezzi di facile applicazione o economici;
b) operatore: una persona fisica o giuridica che operi
nell’attivita’ di immissione sul mercato di sostanze classificate,
nonche’ una persona fisica o giuridica che operi, secondo quanto
previsto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 e 1277/2005, nell’ambito
dell’importazione o dell’esportazione di sostanze classificate nei
confronti di paesi non comunitari o svolga attivita’ di
intermediazione ad esse relative, comprese le persone la cui
attivita’ autonoma consiste nel fare dichiarazioni in dogana per i
clienti sia a titolo principale sia a titolo accessorio rispetto ad
un’altra attivita’;
c) immissione sul mercato: l’attivita’ di fornire, a titolo
oneroso o gratuito, sostanze classificate nella Comunita’ ovvero di
immagazzinare, di fabbricare, di produrre, di trasformare, di
commerciare, di distribuire o di intermediare tali sostanze, ai fini
di fornitura nella Comunita’.
2. Gli operatori che intendono effettuare, in relazione a sostanze
classificate nelle categorie 1 e 2 dell’allegato I al regolamento
(CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento n. 111/2005, taluna
delle attivita’ di immissione sul mercato indicate nel comma 1,
devono nominare un responsabile della commercializzazione, in
conformita’ e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n.
273/2004, notificando al Ministero della salute le generalita’ della
persona nominata. L’operatore che viola tale obbligo e’ punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a
6.000 euro. Puo’ essere adottato il provvedimento di sospensione
della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1
dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005, nonche’ l’attivita’ svolta
dall’operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle
categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a
un mese e non superiore a un anno.
3. Gli operatori che, in relazione a taluna delle sostanze
classificate nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n.
273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, intendano
compiere taluna delle attivita’ indicate nel comma 1, o comunque
intendano detenere tali sostanze, devono munirsi di licenza
rilasciata dal Ministero della salute in conformita’ e nei limiti di
quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n.
1277/2005. Sono escluse dall’obbligo di licenza le farmacie, per
quanto riguarda l’acquisto di sostanze classificate in categoria 1, e
la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di
medicamento. La licenza ha validita’ triennale ed e’ soggetta alla
tassa di concessione governativa ed al pagamento della tariffa
individuata secondo le modalita’ di cui al comma 21. Le licenze sono
comunicate al Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione
centrale per i servizi antidroga del Ministero dell’Interno, al
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando generale della
Guardia di finanza ed alla Agenzia delle Dogane che impartiscono ai
dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la
vigilanza. Il Ministero della salute puo’ rilasciare licenze speciali
ai laboratori ufficiali delle autorita’ competenti.
4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella
categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e
dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle
operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione
indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza
aver conseguito la licenza di cui al comma 3, e’ punito con la
reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a
150.000 euro. Se il fatto e’ commesso da soggetto titolare di licenza
o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto
dell’operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi
ai sensi del comma 5, la pena e’ della reclusione da sei a venti anni
e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla
condanna consegue la revoca della licenza, nonche’ il divieto del suo
ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di
condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell’attivita’
svolta dall’operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle
categorie 2 e 3 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e
dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non
inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei
mesi.
5. Gli operatori che immettono sul mercato, importano o esportano
sostanze classificate di cui alla categoria 2 dell’allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n.
111/2005, eccetto gli spedizionieri doganali o i vettori che agiscono
unicamente in tale qualita’, devono registrarsi presso il Ministero
della salute, in conformita’ e nei limiti di quanto disposto dai
regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005. Sono
esclusi da detto obbligo gli operatori che effettuano transazioni nel
corso dell’intero anno solare per quantita’ di sostanze classificate
in categoria 2 non superiori ai valori soglia di cui all’allegato II
al regolamento (CE) n. 273/2004. All’obbligo di registrazione sono
altresi’ tenuti gli operatori che esercitano attivita’ di
esportazione riguardanti una delle sostanze classificate di cui alla
categoria 3 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e
dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con esclusione degli
operatori che esportano nel corso dell’intero anno solare, quantita’
di sostanze classificate in categoria 3 non superiori ai valori
soglia di cui all’allegato II al regolamento (CE) n. 1277/2005. Sono
altresi’ escluse dall’obbligo di registrazione le farmacie, per
quanto riguarda l’acquisto di sostanze classificate in categoria 2, e
la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di
medicamento, nonche’ le strutture o istituzioni, quali universita’,
laboratori di tossicologia forense, laboratori di sanita’ pubblica,
laboratori di ricerca scientifica, ambulatori veterinari, dogane,
organi di polizia, laboratori ufficiali di autorita’ pubbliche e
forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di sostanze
classificate in categoria 2. La registrazione di cui al presente
comma ha validita’ triennale, e’ soggetta al pagamento della tariffa
individuata secondo le modalita’ di cui al comma 21. Le modalita’ di
registrazione sono rese pubbliche sul sito del Ministero della
salute.
6. Chiunque, in violazione dell’obbligo di registrazione di cui al
comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato,
importazione o esportazione indicate nell’allegato II, e’ punito con
la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a
60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze
classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro
anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione
di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto e’ commesso
da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da
soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze
diverse da quelle oggetto dell’operazione, la pena e’ della
reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a
90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze
classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni
e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di
sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si
tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria
2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonche’ il divieto
del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la
sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione
dell’attivita’ svolta dall’operatore, con riferimento alle sostanze
di cui alle categorie 2 e 3 dell’allegato I al regolamento (CE) n.
273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un
periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un
anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze
classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca
della licenza, nonche’ il divieto del suo ulteriore rilascio per la
durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice
dispone inoltre la sospensione dell’attivita’ svolta dall’operatore,
con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3
dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese
e non superiore ad un anno.
7. In caso di operazioni di immissione sul mercato, importazione o
esportazione di sostanze classificate compiute in violazione degli
obblighi di cui regolamenti (CE) n. 273/2004, 111/2005, 1277/2005 e
297/2009, il Ministero della salute puo’ sospendere la licenza o la
registrazione per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore
ad un anno. Il provvedimento di sospensione e’ notificato agli
interessati tramite il sindaco e comunicato all’autorita’ sanitaria
locale, alla questura competente per territorio, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche antidroga, al
Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale per i
servizi antidroga del Ministero dell’Interno, al Comando generale
dell’Arma dei Carabinieri, al Comando generale della Guardia di
finanza ed alla Agenzia delle Dogane.
8. La distruzione delle sostanze di cui al comma 1, limitatamente a
quelle di cui alla categoria 1, e’ effettuata nel rispetto delle
disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 22, 23, 25
e 25-bis.
9. L’esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1 e 2
dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005 e’ subordinata al rilascio
dell’autorizzazione di esportazione da parte del Ministero della
salute, in conformita’ e nei limiti di quanto disposto dai
regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005. E’ altresi’ subordinata
al rilascio dell’autorizzazione del Ministero della salute
l’esportazione delle sostanze appartenenti alla categoria 3
dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005 verso uno dei paesi indicati
nell’allegato IV, punto 2, al regolamento n. 1277/2005 e successive
modificazioni. L’importazione delle sostanze appartenenti alla
categoria 1 e’ subordinata al rilascio dell’autorizzazione di
importazione da parte del Ministero della salute in conformita’ e nei
limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 e n.
1277/2005. Le autorizzazioni di cui sopra hanno validita’ semestrale,
sono soggette alla tassa di concessione governativa e al pagamento
della tariffa individuata secondo le modalita’ di cui al comma 21. Le
esportazioni di sostanza appartenenti alla categoria 1 dell’allegato
I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE)
n. 111/2005, e le esportazioni di sostanze appartenenti alle
categorie 2 e 3 dei medesimi allegati, destinate ai paesi inclusi
nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 e successive
modificazioni, sono precedute da una notificazione preventiva
all’esportazione, da trasmettere alle autorita’ competenti del paese
di destinazione, in conformita’ e nei limiti di quanto disposto dai
regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005. Il Ministero della
salute, rilasciata l’autorizzazione di importazione o di
esportazione, ne da’ tempestivo avviso alla dogana di confine,
attraverso la quale deve essere effettuata l’operazione.
10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di
sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito
l’autorizzazione di cui al comma 9, e’ punito ai sensi del comma 4.
Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza
aver conseguito l’autorizzazione di cui al comma 9, e’ punito ai
sensi del comma 6.
11. All’interno del territorio dell’Unione europea le sostanze
classificate nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n.
273/2004 possono essere fornite unicamente agli operatori in possesso
di licenza per l’utilizzo di sostanze classificate in categoria 1,
fatte salve le esclusioni di cui al comma 3. Il trasgressore e’
punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 300 euro a
3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo’ disporre la
revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo
di quattro anni e la sospensione dell’autorizzazione a svolgere le
attivita’ di cui al comma 2 e 3 per un periodo non inferiore ad un
mese e non superiore ad un anno.
12. Gli acquirenti di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2
devono rilasciare apposita dichiarazione all’operatore, che la
certifica ed utilizza in conformita’ e nei limiti di quanto disposto
dal regolamento (CE) n. 273/2004. L’operatore che viola tale obbligo
e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 600 euro a 6.000 euro. Puo’ essere adottato il provvedimento di
sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella
categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e
dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonche’ l’attivita’
svolta dall’operatore con riferimento alle sostanze classificate
nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non
inferiore a un mese e non superiore a un anno.
13. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni che
portano alla immissione sul mercato di sostanze classificate nelle
categorie 1 e 2 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e
dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, secondo le modalita’
indicate nell’allegato III, in conformita’ e nei limiti di quanto
disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004. Essi devono inoltre
documentare le operazioni di importazione ed esportazione concernenti
sostanze classificate, e le relative attivita’ di intermediazione, in
conformita’ e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n.
111/2005. Gli operatori devono altresi’ accertarsi, prima della
fornitura di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2, della
presenza di etichette recanti i nomi delle sostanze, come indicati
nell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al
regolamento n. 111/2005. Analoga verifica deve essere svolta su tutte
le spedizioni di sostanze classificate, nell’ambito di operazioni di
importazione, esportazione o intermediazione, in conformita’ di
quanto previsto nel regolamento (CE) n. 111/2005.
14. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 13 e’ punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a
6.000 euro. Puo’ essere adottato il provvedimento di sospensione
della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1
dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005, nonche’ l’attivita’ svolta
dall’operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle
categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a
un mese e non superiore a un anno.
15. Gli operatori che svolgono attivita’ commerciali tra l’Italia e
paesi dell’Unione europea, nonche’ attivita’ di importazione,
esportazione e transito tra l’Italia e Paesi extracomunitari, hanno
l’obbligo di comunicare al Dipartimento della Pubblica sicurezza –
Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero
dell’interno, al piu’ tardi al momento della loro effettuazione, le
singole operazioni commerciali relative alle sostanze classificate
nelle categorie 1 e 2 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonche’ le
esportazioni delle sostanze appartenenti alla categoria 3
dell’allegato I qualora soggette al rilascio dell’autorizzazione di
cui al comma 9. Gli operatori sono tenuti inoltre a inviare una volta
l’anno entro il 15 febbraio al Ministero della salute una
rendicontazione sintetica delle movimentazioni di sostanze
classificate effettuate nel corso dell’anno precedente, secondo le
modalita’ indicate nell’allegato III, in conformita’ e nei limiti di
quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n.
1277/2005.
16. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 15 e’ punito,
salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, con l’arresto fino a
un anno o con l’ammenda da 300 euro a 3.000 euro. Il giudice, con la
sentenza di condanna, puo’ disporre la revoca della licenza con
divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni, e la
sospensione dell’attivita’ svolta dall’operatore con riferimento alle
sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 per un periodo non
inferiore a un mese e non superiore a un anno.
17. Gli operatori sono altresi’ tenuti a collaborare in ogni altro
modo con il Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione
centrale per i servizi antidroga del Ministero dell’Interno, in
particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta,
nonche’ segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che, per
caratteristiche, entita’, natura o per qualsiasi altra circostanza
conosciuta in ragione dell’attivita’ esercitata, induce a ritenere
che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate
per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il
trasgressore e’ punito, salvo che il fatto costituisca piu’ grave
reato, ai sensi del comma 14.
18. La vigilanza nei confronti degli operatori e’ esercitata dal
Ministero della salute, in conformita’ di quanto previsto dai
regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 111/2005. La vigilanza predetta si
effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie, per la cui
esecuzione il predetto Ministero puo’ avvalersi della collaborazione
degli organi di polizia, i quali comunque hanno facolta’ di accedere
in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attivita’ previste
dal presente articolo. Ai fini della vigilanza e dei controlli
previsti, gli operatori sono tenuti ad esibire ai funzionari del
Ministero della salute ed agli appartenenti alle forze di polizia
tutti i documenti inerenti le operazioni di cui alla licenza o alla
registrazione.
19. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con
l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 300 euro a 3.000 euro
chiunque, impedisce od ostacola lo svolgimento delle attivita’ di
vigilanza, controllo ed ispezione previste dal comma precedente. Il
giudice, con la sentenza di condanna, puo’ disporre la revoca della
licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro
anni, e la sospensione dell’attivita’ svolta dall’operatore con
riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 per un
periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.
20. L’allegato III puo’ essere modificato con decreto del Ministero
della salute, di concerto con il Ministero dell’interno e sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche
antidroga, in conformita’ a nuove disposizioni di modifica della
disciplina comunitaria.
21. Alle attivita’ di rilascio della licenza, di registrazione e di
autorizzazione di cui ai commi 3, 5 e 9, il Ministero della salute
provvede mediante tariffe a carico degli operatori, da determinarsi
ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
individuate le tariffe di cui al presente comma e le relative
modalita’ di versamento. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni due
anni.»;
b) all’articolo 73, il comma 2-bis e’ abrogato;
c) all’articolo 74, comma 1, le parole: "dall’articolo 73" sono
sostituite dalle seguenti: "dall’articolo 70, commi 4, 6 e 10,
escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria
III dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato
al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall’articolo 73";
d) all’articolo 87, commi 4 e 5, dopo le parole: "sostanze
stupefacenti e psicotrope" sono inserite le seguenti: ", ed ove
possibile delle sostanze classificate di cui all’articolo 70,";
e) gli allegati I e II sono abrogati. L’allegato III e’
sostituito dall’Allegato III, allegato al presente decreto.

Art. 2 Modifiche alla legge 16 marzo 2006, n. 146 1. All’articolo 9, comma 6, della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, dopo le parole: «agli articoli» e dopo le parole: «citati articoli» sono inserite le seguenti: «70, commi 4, 6 e 10,».

Art. 3 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 4 Invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 24 marzo 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alfano, Ministro della giustizia Maroni, Ministro dell’interno Fazio, Ministro della salute Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Frattini, Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, Il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9/2/11, n. 66 Regolamento recante attuazione della previsione dell’articolo 74,comma 3,del decreto legislativo 27/10/09,n. 150,in relazione al Titolo IV,Capi II e III del medesimo decreto legislativo

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 107 del 10-5-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante disciplina dell’attivita’ di governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
attuazione della legge n. 15 del 2009, ed in particolare l’articolo
74, comma 3;
Ritenuta la necessita’ di dare attuazione alla previsione
dell’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi II e III, del medesimo
decreto legislativo, riservando a uno o piu’ ulteriori decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei limiti,
delle modalita’ di applicazione e della data di entrata in vigore
delle restanti disposizioni, anche inderogabili, del decreto
legislativo n. 150 del 2009 per la Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 9 dicembre 2010;

Adotta

il presente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i limiti e le modalita’ di
applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle
previsioni del Titolo IV, Capi II e III, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150.

Art. 2

Disposizioni applicabili

1. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono applicabili, nei
termini indicati, le seguenti disposizioni del Titolo IV, Capi II e
III, del decreto legislativo n. 150 del 2009:
a) articolo 37;
b) articolo 38;
c) articolo 39; la disciplina di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera e-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, trova applicazione nei limiti, con le
modalita’ e con le decorrenze stabiliti per la Presidenza del
Consiglio dei Ministri dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri attuativo del Titolo II del medesimo decreto legislativo n.
150 del 2009 ;
d) articolo 40, con esclusione del riferimento all’articolo 19,
comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive
modificazioni e ferma, comunque, l’applicazione della disciplina di
cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400 e al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303 e l’applicazione delle altre norme relative alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente ai casi dalle
stesse regolati;
e) articolo 41, ferma restando, con riferimento all’articolo 21,
comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l’applicazione
della disciplina di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo n. 303 del 1999; la disciplina di cui all’articolo 21,
comma 1-bis, trova applicazione nei limiti, con le modalita’ e con le
decorrenze stabiliti per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del
Titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009;
f) articolo 42;
g) articolo 43;
h) articolo 44;
i) articolo 45, con esclusione del riferimento all’articolo 24,
commi 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; la
disciplina di cui al comma 1-bis trova applicazione a decorrere dal
primo rinnovo contrattuale successivo all’entrata in vigore del
presente decreto;
l) articolo 46;
m) articolo 48;
n) articolo 49, ferma restando l’applicazione della speciale
procedura prevista dall’articolo 30, comma 2-ter, del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
o) articolo 52.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 9 febbraio 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 33

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DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2011, n. 84

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunita’ europea ed all’esportazione presso i Paesi terzi.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 136 del 14-6-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee, legge comunitaria 2008, ed in particolare
l’articolo 3, comma 1, recante delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie attuate in
via regolamentare o amministrativa;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, relativo
all’attuazione della direttiva 1989/398/CEE, concernente i prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare, codificata
dalla direttiva 2009/39/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l’Autorita’ europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
Vista la direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre
2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di
proseguimento;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione
della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari del
medesimo settore;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 27 febbraio 1996, n.
209, e successive modificazioni, recante regolamento concernente la
disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e
per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle
direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n.
95/31/CE;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva
2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli
alimenti di proseguimento destinati alla Comunita’ ed
all’esportazione presso Paesi terzi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 maggio 2010;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta dell’8 luglio 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute,
dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 del decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, che
recepisce la direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli
alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla
Comunita’ ed all’esportazione presso Paesi terzi, di seguito
denominato: «regolamento».
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all’articolo 2 del regolamento.

Art. 2 Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di sicurezza nella fabbricazione e immissione in commercio di alimenti per lattanti e di proseguimento 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti o alimenti di proseguimento contenenti sostanze in quantita’ tali che, sulla base di pareri scientifici di organismi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, mettono a rischio la salute dei lattanti o dei bambini, e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro a centocinquantamila euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza o presenta un prodotto, diverso dagli alimenti per lattanti, come prodotto idoneo a soddisfare da solo il fabbisogno nutritivo dei lattanti in buona salute nei primi sei mesi di vita, fino all’introduzione di una adeguata alimentazione complementare, e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a sessantamila euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a centomila euro chiunque fabbrica o commercializza: a) alimenti per lattanti con fonti proteiche diverse da quelle definite nell’allegato I, punto 2, del regolamento, o con altri ingredienti alimentari la cui idoneita’ alla particolare alimentazione dei lattanti fin dalla nascita non e’ confermata da pareri scientifici di organismi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale; b) alimenti per lattanti o alimenti di proseguimento utilizzando materiale derivato da organismi geneticamente modificati, salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica o commercializza alimenti di proseguimento con fonti proteiche diverse da quelle indicate nell’allegato II, punto 2, del regolamento, o con altri ingredienti alimentari la cui idoneita’ alla particolare alimentazione dei lattanti dopo il compimento del sesto mese non e’ confermata da pareri scientifici di organismi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione prevista dal comma 3 si applica a chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti in difformita’ ai criteri di composizione di cui all’allegato V dello stesso regolamento. Chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti in difformita’ rispetto ai criteri di composizione di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 6 del regolamento, e’ soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione prevista dal comma 4 si applica a chiunque fabbrica o commercializza alimenti di proseguimento in difformita’ ai criteri di composizione fissati nell’allegato II del regolamento e senza tenere conto delle norme di cui all’allegato V dello stesso regolamento. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 3 si applica a chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti o alimenti di proseguimento: a) utilizzando sostanze diverse da quelle elencate nell’allegato III del regolamento; b) utilizzando additivi diversi da quelli indicati nella parte 1 e nella parte 2 dell’allegato XIII del decreto del Ministro della sanita’ 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni; c) contenenti residui di singoli prodotti fitosanitari in quantita’ superiore a quella fissata nell’articolo 8, comma 1, del regolamento; d) contenenti, nei prodotti proposti come pronti al consumo o ricostruiti in base alle istruzioni del produttore, residui di prodotti fitosanitari superiori ai limiti indicati nell’allegato IX del regolamento; e) utilizzando prodotti agricoli contenenti residui di prodotti fitosanitari superiori ai limiti indicati nell’allegato VIII del regolamento, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 8, commi 4 e 6, del regolamento. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 3 si applica a chiunque esporta verso Paesi terzi i prodotti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere c) e d), in difformita’ da quanto previsto all’articolo 18, comma 1, del regolamento medesimo.

Art. 3

Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia
di etichettatura e presentazione di alimenti per lattanti
e di proseguimento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli
obblighi di denominazione di vendita degli alimenti per lattanti e
degli alimenti di proseguimento previsto dall’articolo 9, commi 1 e
2, del regolamento, e’ soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non riporta le
indicazioni obbligatorie nell’etichettatura degli alimenti per
lattanti e degli alimenti di proseguimento previste dall’articolo 9,
commi 3, lettere a), b), d) ed e), 4, 7, 9, 11, 12 e 13, del
regolamento, e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non riporta
nell’etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di
proseguimento l’indicazione del valore energetico disponibile
espresso in kJ e kcal, nonche’ del tenore di proteine, carboidrati e
grassi espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per
il consumo e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque riporta termini,
immagini, o altre illustrazioni o diciture vietati nell’etichettatura
degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento, come
definiti dall’articolo 9, commi 8, 10 e 13, del regolamento, e’
soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da
dodicimila euro a settantaduemila euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di
cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applica a chiunque nella presentazione
degli alimenti per lattanti e di proseguimento, in particolare quanto
alla forma, all’aspetto, all’imballaggio, al materiale utilizzato per
l’imballaggio, alla disposizione e all’ambiente nel quale il prodotto
e’ esposto, viola gli obblighi previsti dall’articolo 9, commi 1, 2,
e 3, e da 7 ad 11, del regolamento.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di
cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applica a chiunque nella presentazione
degli alimenti per lattanti e di proseguimento destinati
all’esportazione verso Paesi terzi violi le prescrizioni e i divieti
di cui all’articolo 9, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

Art. 4 Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di pubblicita’ di alimenti per lattanti e di proseguimento 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di pubblicita’ degli alimenti per lattanti previsto dall’articolo 10, comma 1, del regolamento, e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione del comma 1 si applica a chiunque nella pubblicita’ di carattere scientifico degli alimenti per lattanti, di cui all’articolo 10, comma 2, del regolamento, non rispetta le prescrizioni e i divieti previsti dall’articolo 9, commi 3, 7, 8, 9, 10, 11 e 13, lettera b), del regolamento medesimo. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nella pubblicita’ degli alimenti di proseguimento non rispetta le prescrizioni e i divieti previsti dall’articolo 9, commi 3, 7 e 8, e dall’articolo 10, comma 5, del regolamento, e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a settantamila euro.

Art. 5

Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia
di modalita’ di commercializzazione, di distribuzione
di campioni e forniture di alimenti per lattanti

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da dodicimila euro a
settantaduemila euro, l’operatore del settore alimentare che
commercializza:
a) un alimento per lattanti senza aver trasmesso, al Ministero
della salute, un campione dell’etichetta utilizzata per il prodotto,
con le modalita’ previste dall’articolo 7 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 111;
b) un alimento per lattanti recante un’etichetta con dati o
indicazioni diversi da quelli riportati sull’etichetta trasmessa ai
sensi della lettera a);
c) un alimento per lattanti prima che siano trascorsi trenta
giorni dalla data di ricezione dell’etichetta da parte del Ministero
della salute.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di cui
al comma 1 si applica:
a) a chiunque distribuisce campioni o fa ricorso a qualunque
altro sistema volto a promuovere le vendite di alimenti per lattanti
direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al
dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite
speciali, vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a distanza,
a domicilio o per corrispondenza;
b) ai produttori e ai distributori di alimenti per lattanti che
offrono, in qualsiasi forma, campioni gratuiti o a basso prezzo e
altri omaggi di alimenti per lattanti al pubblico, alle donne
incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, direttamente o
indirettamente attraverso il sistema sanitario nazionale, ovvero
attraverso gli informatori sanitari;
c) a chiunque fornisce gratuitamente attrezzature, materiale
informativo o materiale didattico a istituzioni o ad altre
organizzazioni diverse da quelle di cui all’articolo 12, comma 3, del
regolamento, ovvero non rispetta nella fornitura le condizioni
previste nel medesimo articolo;
d) a chiunque utilizza o distribuisce le forniture di alimenti
per lattanti donate o vendute a basso prezzo a istituzioni o
organizzazioni per essere utilizzate nelle istituzioni stesse o per
essere distribuite all’esterno delle strutture in difformita’ da
quanto previsto nell’articolo 12, comma 5, del regolamento.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, al responsabile dell’ente
organizzatore dei convegni e delle manifestazioni di cui all’articolo
13, comma 1, del regolamento, che omette di segnalare i congressi e
le manifestazioni almeno novanta giorni prima del loro svolgimento al
Ministero della salute si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di
cui al comma 3 si applica alle imprese interessate agli alimenti per
la prima infanzia che ricorrono a qualsiasi sistema diretto e
indiretto di contribuzione e sponsorizzazione nella organizzazione o
partecipazione a congressi e manifestazioni scientifiche in cui si
trattano argomenti concernenti l’alimentazione della prima infanzia.

Art. 6 Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di predisposizione e diffusione di materiale informativo e didattico nel settore dell’alimentazione dei lattanti e della prima infanzia 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque predispone o diffonde materiale informativo o didattico destinato alle gestanti, alle madri di lattanti e bambini, alle famiglie e a tutti gli interessati nel settore dell’alimentazione dei lattanti e della prima infanzia in violazione di quanto previsto dall’articolo 15 del regolamento, e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque viola gli obblighi previsti all’articolo 16 del regolamento, in materia di predisposizione di materiale informativo e didattico riguardante gli alimenti per lattanti o di proseguimento destinato agli operatori sanitari.

Art. 7 Affissione e pubblicazione del provvedimento che applica le sanzioni 1. Quando e’ applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 2, non inferiore a settemilacinquecento euro, l’autorita’ amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dispone, tenuto conto della natura e della gravita’ del fatto, l’affissione o la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione e’ applicata. 2. L’affissione ha ad oggetto un estratto del provvedimento contenente la sintetica indicazione dell’illecito commesso, del suo autore e della sanzione applicata. L’autorita’ amministrativa o il giudice stabilisce i luoghi, le modalita’ e la durata, comunque non superiore a quattro mesi, dell’affissione, in modo tale da assicurare un’agevole conoscibilita’ del provvedimento da parte del pubblico. 3. L’autorita’ che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione cura l’esecuzione dell’affissione, avvalendosi ove occorra degli organi di polizia municipale. Se l’affissione e’ disposta dal giudice penale, l’esecuzione e’ affidata all’organo che ha accertato la violazione. 4. La pubblicazione del provvedimento e’ eseguita con le modalita’ previste dall’articolo 36 del codice penale, in quanto applicabile.

Art. 8 Aggiornamento degli importi delle sanzioni 1. A decorrere dall’anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle sanzioni di cui al presente decreto sono aggiornati mediante applicazione dell’incremento pari all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettivita’, rilevato dall’ISTAT nel biennio precedente. 2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Art. 9 Istituzione Fondo 1. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per le iniziative di ricerca e di informazione a favore della promozione dell’allattamento al seno, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento, da finanziarsi con le maggiori entrate derivanti dalla nuova disciplina sanzionatoria prevista dal presente decreto, che a tale fine sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo medesimo, secondo le modalita’ di cui al comma 2. 2. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto vengono introitate dalle Aziende sanitarie locali, Autorita’ competenti ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, a livello territoriale; dette entrate vengono cosi’ ripartite: a) il 65 per cento al Ministero della salute per iniziative di ricerca e di informazione a favore della promozione dell’allattamento al seno, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento, e versati su apposito capitolo di entrata del bilancio statale, di cui al comma 1; b) il restante 35 per cento viene cosi’ ripartito secondo le seguenti modalita’: l ) il 25 per cento alle Aziende sanitarie locali; 2) il 5 per cento ai laboratori del controllo ufficiale; 3) il 5 per cento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10 Abrogazioni 1. Il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241, e’ abrogato.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 19 maggio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Alfano, Ministro della giustizia

Fazio, Ministro della salute

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

LEGGE 14 giugno 2011, n. 101 Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall’incuria dell’uomo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 157 del 8-7-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. La Repubblica riconosce il giorno 9 ottobre come Giornata
nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e
industriali causati dall’incuria dell’uomo.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 e’ considerata
solennita’ civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio
1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell’orario di lavoro
negli uffici pubblici ne’, qualora cada in giorno feriale,
costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le
scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della
legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 2

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all’articolo 1
possono essere organizzati sul territorio nazionale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni,
cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti e
di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine
e grado, al fine di promuovere attivita’ di informazione e di
sensibilizzazione e di sviluppare una maggiore consapevolezza dei
rischi connessi ad interventi che alterano gli equilibri del
territorio e della necessita’ di tutelare il patrimonio ambientale
del Paese.

Art. 3 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 14 giugno 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3351): Presentato dall’on. Sabina Rossa ed altri in data 26 marzo 2010. Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l’11 maggio 2010 con pareri delle commissioni V, VII, VIII, X e Questioni regionali. Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 20, 21, 27, 28, 29 e 30 luglio 2010; il 3 agosto 2010; il 15 e 22 settembre 2010. Assegnato nuovamente alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 6 ottobre 2010, con pareri delle Commissioni V, VII, VIII, X e Questioni regionali. Esaminato dalla I Commissione, in sede legislativa, ed approvato il 6 ottobre 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2362): Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 20 ottobre 2010 con pareri delle Commissioni 5ª, 7ª, 10ª, 13ª e Questioni regionali. Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede referente, il 15, 22 e 23 marzo 2011; il 6 e 19 aprile 2011. Relazione scritta annunciata il 5 maggio 2011 (atto n. 2362-A) relatore sen. Enzo Bianco. Esaminato in Aula il 24 maggio 2011 ed approvato il 1° giugno 2011.

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