DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 2011, n. 117

Regolamento recante criteri e modalita’ di riconoscimento a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 169 del 22-7-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, ed in particolare
l’articolo 1, comma 1, lettera f);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella
seduta del 16 dicembre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 dicembre 2010
e del 27 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 maggio 2011;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento reca disposizioni per la disciplina dei
presupposti e dei requisiti richiesti alle fondazioni
lirico-sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto di dotarsi
di forme organizzative speciali. Definisce e disciplina, altresi’, i
contenuti e le modalita’ di attuazione delle forme organizzative
speciali contemplate dall’articolo 1, comma 1, lettera f), del
decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, di seguito
denominato: «decreto-legge».
2. La fondazione dotata di forma organizzativa speciale ha
personalita’ giuridica di diritto privato ed e’ disciplinata, per
quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dal
codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
3. Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale
continuano, inoltre, ad applicarsi le disposizioni vigenti nel
settore lirico-sinfonico, non incompatibili con il presente
regolamento, ed in particolare quelle di cui dal decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, di seguito denominato: «decreto legislativo»,
per cio’ che attiene:
a) alle finalita’ di diffusione dell’arte musicale, di formazione
professionale dei quadri artistici e di educazione musicale della
collettivita’, nel rispetto del vincolo di bilancio, di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo;
b) alla disciplina in tema di patrimonio e di gestione, di cui
all’articolo 15 del decreto legislativo;
c) alla disciplina in materia di scritture contabili e di bilancio,
di cui all’articolo 16 del decreto legislativo;
d) alla disciplina in materia di conservazione di diritti, di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo;
e) alla disciplina in materia di decadenza dai diritti e dalle
prerogative riconosciute, di cui all’articolo 18 del decreto
legislativo;
f) alla disciplina in materia di vigilanza, di insolvenza, di
amministrazione straordinaria, di personale, di corpi artistici e di
disposizioni tributarie, di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25
del decreto legislativo.
4. Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale continua,
altresi’, ad applicarsi la disposizione di cui all’articolo 23 della
legge 14 agosto 1967, n. 800, in base alla quale il Comune in cui ha
sede la fondazione e’ tenuto a mettere a disposizione della medesima
i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento delle attivita’
nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1, 2 e 3, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, in materia di incompatibilita’ di
impieghi e di attivita’ di lavoro autonomo o professionale svolta dai
dipendenti a tempo indeterminato.

Art. 2 Presupposti e requisiti 1. Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali riconosce con proprio decreto, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, la qualifica di «Fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale» alle fondazioni lirico-sinfoniche che presentano tutti i requisiti di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge. 2. I presupposti e i requisiti consistono: a) nella peculiarita’ in campo lirico-sinfonico, desunta dalla specificita’ della fondazione nella storia della cultura operistica e sinfonica italiana; b) nella assoluta rilevanza internazionale, desunta dall’accertata capacita’ della fondazione di programmare e realizzare, in modo sistematico e non occasionale, una parte significativa della propria attivita’ lirico-sinfonica in ambito internazionale; c) nella eccezionale capacita’ produttiva, desunta dall’ampia offerta culturale, ben articolata, diversificata e positivamente caratterizzata dal ricorso sistematico e non occasionale a forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; d) nella capacita’ di conseguire l’equilibrio economico-patrimoniale di bilancio, che non deve derivare da operazioni di rivalutazioni del patrimonio, realizzato per almeno quattro volte consecutive nei cinque esercizi precedenti l’istanza di riconoscimento della forma organizzativa speciale, a tal fine desunta: 1) dalla realizzazione di rilevanti ricavi propri; 2) dal significativo e continuativo apporto finanziario, alla gestione o al patrimonio, da parte di soggetti privati, nonche’ dalla capacita’ di attrarre, nell’ultimo triennio, sponsor privati; 3) dalla entita’ dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni rese, non inferiore, nell’ultimo bilancio approvato, al 40 per cento dell’ammontare del contributo statale.

Art. 3 Forme organizzative speciali 1. Lo statuto della fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale e’ adeguato, entro sessanta giorni dal riconoscimento della forma organizzativa speciale, alle disposizioni del presente regolamento e dell’articolo 1 del decreto-legge. 2. Lo statuto della fondazione dotata di forma organizzativa speciale, deliberato dall’organo della fondazione a cio’ deputato, prevede: a) i seguenti organi: il presidente, un organo di indirizzo, un organo di gestione, un organo di controllo ed eventualmente un organo assembleare. Negli organi di indirizzo sono, comunque, rappresentati i soci fondatori di diritto. I soci fondatori privati partecipano in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione. Lo statuto determina la durata degli organi della fondazione. I componenti dell’organo di indirizzo possono essere riconfermati senza limite di mandato e non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altre indennita’. L’organo di controllo e’ nominato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali ed e’ composto da tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze, uno in rappresentanza del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e uno designato dalla fondazione scelto tra persone in possesso dell’iscrizione al registro dei Revisori legali; b) l’univoca attribuzione all’organo di gestione di adeguata autonomia decisionale; c) la condizione che la partecipazione dei privati finanziatori alla gestione o al patrimonio della fondazione sia in linea con le finalita’ culturali dell’ente; d) l’erogazione del contributo statale sulla base di programmi di attivita’ triennali corredati dei relativi budget preventivi, in ragione della percentuale stabilita ai sensi del comma 4. 3. I programmi di attivita’ sono sottoposti a verifica successiva del Ministero per i beni e le attivita’ culturali. In caso di mancata trasmissione dei programmi suddetti e della relativa documentazione, ovvero in caso di accertata inattivita’ della fondazione, il Direttore generale competente per materia dispone la revoca del contributo assegnato. L’accertamento di attivita’ inferiori a quelle valutate ai fini del contributo assegnato, ovvero la variazione sostanziale di elementi artistici dei programmi di attivita’, comporta la corrispondente riduzione del contributo triennale, da adottarsi con provvedimento del Direttore generale competente per materia. E’, comunque, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 4. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale e’ assegnato un contributo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinato al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, almeno pari alla percentuale conseguita dalla medesima fondazione in occasione dell’ultima assegnazione precedente al riconoscimento della forma organizzativa speciale. Al termine del primo triennio, verificate le attivita’ di cui al comma 3 ed esaminati i programmi svolti, il Direttore generale competente per materia, sentita la Commissione consultiva per la musica, tenuto conto dei criteri vigenti nel settore lirico-sinfonico, conferma o aumenta la percentuale di contributo assegnata. Il triennio di cui al presente comma decorre dal primo contributo assegnato sulla base delle disposizioni contenute nel presente regolamento. E’ fatta, comunque, salva la facolta’ della Direzione generale competente di concedere anticipazioni fino all’80 per cento dell’ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalita’ previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito. 5. La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale ha facolta’ di contrattare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regoli all’unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali. La definizione di tale autonomo contratto di lavoro e’ demandata all’autonomia negoziale delle parti sociali, previa dimostrazione alle autorita’ vigilanti della compatibilita’ economica-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. In mancanza di accordo fra le parti, protrattasi per piu’ di sei mesi, si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) delle fondazioni lirico-sinfoniche fino alla data di efficacia dell’autonomo contratto di lavoro, ai sensi della normativa vigente nel settore di riferimento.

Art. 4 Alta vigilanza ministeriale 1. La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale e’ sottoposta all’alta vigilanza del Ministro per i beni e le attivita’ culturali. L’alta vigilanza si estrinseca: a) nella verifica del perseguimento, da parte della fondazione, delle finalita’ di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; b) nell’approvazione dello statuto e delle relative modifiche statutarie, proposte dalla fondazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; c) nell’esame dei bilanci consuntivi, trasmessi dalla fondazione entro trenta giorni dall’approvazione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze; d) nella verifica del rispetto, da parte della fondazione, degli impegni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ai fini della conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari; e) nella verifica dei presupposti e delle condizioni per l’applicazione delle misure di amministrazione straordinaria di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; f) nello svolgimento delle funzioni indicate all’articolo 3, comma 4, e all’articolo 5, comma 2, del presente regolamento.

Art. 5

Procedimento per il riconoscimento delle forme organizzative speciali

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche in possesso dei requisiti e dei
presupposti di cui all’articolo 2 presentano al Ministero per i beni
e le attivita’ culturali apposita istanza per ottenere il
riconoscimento delle forme organizzative speciali di cui al presente
regolamento. La Direzione generale competente, acquisiti tutti gli
elementi istruttori necessari, entro quarantacinque giorni dalla
ricezione dell’istanza di riconoscimento, formula una motivata
proposta di accoglimento dell’istanza medesima oppure comunica i
motivi ostativi all’accoglimento, ai sensi dell’articolo 10-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il Ministro
per i beni e le attivita’ culturali, sentito il Ministero
dell’economia e delle finanze, entro i successivi quarantacinque
giorni, provvede motivatamente sull’istanza di riconoscimento.
2. In caso di accertata carenza sopravvenuta dei requisiti e dei
presupposti per il riconoscimento delle forme organizzative speciali,
la Direzione generale competente comunica l’avvio del procedimento di
revoca del provvedimento di riconoscimento. Il procedimento si
conclude nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione di
avvio con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali,
sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, di revoca o di
conferma del riconoscimento. Il Ministro per i beni e le attivita’
culturali, all’esito del procedimento, puo’ altresi’ assegnare alla
fondazione lirico-sinfonica un termine, non superiore a sei mesi,
prorogabile una sola volta, per superare le carenze riscontrate e
ricostituire le condizioni per il godimento delle forme organizzative
speciali.
3. In caso di revoca o di annullamento del provvedimento di
riconoscimento, la fondazione lirico-sinfonica provvede, nel termine
di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento, alle
conseguenti modifiche statutarie ai sensi della normativa generale
vigente in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.
4. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, le
fondazioni lirico-sinfoniche in possesso dei requisiti e dei
presupposti previsti, contestualmente all’istanza di riconoscimento
della forma organizzativa speciale, possono trasmettere al Ministero
per i beni e le attivita’ culturali e al Ministero dell’economia e
delle finanze, ai fini dell’approvazione, lo statuto adeguato ai
sensi dell’articolo 3, comma 1. In tal caso, ricorrendone i
presupposti e i requisiti previsti, con decreto del Ministro per i
beni e le attivita’ culturali adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze nei termini previsti dal comma 1, si
provvede al riconoscimento della forma organizzativa speciale
contestualmente all’approvazione dello statuto.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di approvazione del nuovo statuto, adeguato alle
disposizioni del presente regolamento, non si applicano alla
fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale le
seguenti disposizioni:
a) il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione
dell’articolo 6, terzo comma, e degli articoli 7, 16 e 19;
b) gli articoli 2 e 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11
settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 450;
c) gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 24 del
decreto legislativo 29 giugno 1996, 367;
d) l’articolo 2, nonche’ il comma 1 dell’articolo 4 del
decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.
2. Dalla data di efficacia del contratto di cui all’articolo 3,
comma 5, del presente regolamento non si applicano alla fondazione
lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale l’articolo 2
e l’articolo 3, commi 1, 3 e 3-bis), del decreto-legge 30 aprile
2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
2010, n. 100.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 19 maggio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Galan, Ministro per i beni e le
attivita’ culturali

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 303

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

LEGGE 12 luglio 2011, n. 133 Modifica all’articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attivita’ libero-professionale iscritti in albi ed elenchi.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 184 del 9-8-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il comma 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, e’ sostituito dal seguente:
« 3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono
delle attivita’ professionali degli iscritti e’ fissato mediante
delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai
Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato
lordo ed e’ riscosso direttamente dall’iscritto medesimo all’atto del
pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura.
La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non puo’
essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del
fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici
degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto
legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo e’
riconosciuta la facolta’ di destinare parte del contributo
integrativo all’incremento dei montanti individuali, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l’equilibrio
economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti
medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le
procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi
statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica
della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione
dello stesso, sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri
vigilanti, che valutano la sostenibilita’ della gestione complessiva
e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 12 luglio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1524):
Disegno di legge presentato dall’on. Antonio Lo Presti il 23
luglio 2008.
Assegnato alla XI commissione (lavoro pubblico e privato), in
sede referente, il 17 novembre 2008 con pareri delle commissioni I,
II, V, VI, VIII, X, XII e XIII.
Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 21 e 30
luglio 2009, il 23 settembre 2009, il 26 novembre 2009, il 3 dicembre
2009, il 27 gennaio 2010 e il 17 marzo 2010.
Esaminato in aula il 3 maggio 2010 ed approvato l’11 maggio 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2177):
Assegnato alla 11ª commissione (lavoro e previdenza sociale) in
sede referente, il 19 maggio 2010 con pareri delle commissioni 1ª,
2ª, 5ª, 6ª, 9ª, 12ª.
Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 4 novembre
2010, il 18, 19 e 25 gennaio 2011, il 2 e 16 febbraio 2011, il 9 e 22
marzo 2011.
Esaminato in aula il 29 marzo 2011 ed approvato con modificazioni
il 5 aprile 2011.
Camera dei deputati (atto n. 1524-B):
Assegnato alla XI commissione (lavoro pubblico e privato), in
sede referente, il 27 aprile 2011, con pareri delle commissioni I,
II, V, VI, VIII, X, XII e XIII.
Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 3, 4, 25 e
31 maggio 2011.
Esaminato in aula il 14 giugno 2011 ed approvato il 15 giugno
2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Cassazione civile 16424 del 2011 No al danno esistenziale come categoria!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

A.G. e Le.Ad.It. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Am.Ma., V. M. e la Ausonia Assicurazioni (ora Milano Assicurazioni) per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale.

Gli attori assumevano che A.G., mentre era alla guida del ciclomotore Piaggio Due, di proprietà della moglie Le.

A.I., veniva investito dall’autovettura di proprietà di V.M., nell’occasione condotta da Am.Ma., assicurata presso l’Ausonia Assicurazioni spa.

A seguito del sinistro l’ A. subiva gravi lesioni fisiche ed il ciclomotore rimaneva gravemente danneggiato.

Si costituiva in giudizio la Ausonia Assicurazioni (ora Milano Assicurazioni spa), contestando la fondatezza della domanda attrice, sia sull’an che sul quantum.

La Compagnia di Assicurazioni assumeva che la responsabilità dell’evento dannoso era da ascriversi al conducente del ciclomotore.

Am. e V. rimanevano contumaci.

Con sentenza n. 20797/2002, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda attrice e dichiarava la responsabilità esclusiva di Am.Ma. nella causazione dell’evento dannoso condannando i convenuti, in solido, al risarcimento del danno.

La Milano Assicurazioni già Ausonia Assicurazioni spa proponeva appello avverso la citata sentenza.

A.G. e Le.Ad.It. si costituivano in giudizio resistendo alla domanda; il primo proponeva appello incidentale al fine di ottenere il risarcimento del danno esistenziale, non liquidato dal giudice di prime cure.

Am. e V. rimanevano contumaci.

La Corte d’Appello dichiarava la sentenza di primo grado passata in giudicato nei confronti di Am. e V., rimasti contumaci;

accoglieva l’appello principale proposto dalla Milano Assicurazioni, limitatamente al capo della sentenza avente ad oggetto l’errato cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria; rigettava gli altri motivi posti a base dell’appello principale; accoglieva l’appello incidentale promosso da A.G. e per l’effetto condannava la Milano Assicurazioni e gli appellati contumaci, in solido, al pagamento in favore dello stesso A.G. della ulteriore somma complessiva di Euro 50.000,00 a titolo di danno esistenziale, oltre interessi e spese di lite del grado.

Proponeva ricorso per cassazione la Milano Assicurazioni con due motivi (R.G.N. 3338/09).

Resistevano con separati controricorsi A.G., V. A. e V. e Am.Ma.Do.. Questi ultimi presentavano ricorso incidentale.

Proponevano altro ricorso per cassazione V.A. e V. e Am.Ma.Do. con quattro motivi (R.G.N. 1078/2010).

Resistevano con separati controricorsi A.G. e Milano Assicurazioni s.p.a..

Le parti presentavano memorie.
Motivi della decisione

I ricorsi devono essere previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale (R.G.N. 3338/09) la Milano Assicurazioni denuncia: "Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di risarcimento del danno, in particolare in relazione agli artt. 2043 cod. civ. e segg. e all’art. 2059 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè difetto e contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia".

Con il secondo motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di onere della prova e risarcimento del danno, in particolare in relazione agli artt. 2697 e all’art. 2059 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè difetto e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia".

I due motivi devono essere congiuntamente esaminati.

Sostiene il ricorrente che il danno non patrimoniale non è suscettibile di suddivisione in sottocategorie, che non esiste una sottocategoria denominata "danno esistenziale" dotata di autonomia concettuale e che conseguentemente la Corte territoriale ha errato nel riconoscere al danneggiato tale voce di danno, essendogli stato integralmente liquidato il danno patrimoniale e morale.

Lamenta inoltre parte ricorrente che la sentenza è viziata nella parte in cui ha inteso riconoscere la sussistenza del cosiddetto danno esistenziale, pur in difetto di una adeguata prova.

I motivi devono essere accolti.

Non è infatti ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona atteso che, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti – reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria. Ove nel "danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 cod. civ. (Cass., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., 18 gennaio 2011, n. 1072).

Nel caso in esame la Corte d’Appello ha già risarcito il danno biologico ed il danno morale e non v’è luogo dunque per l’ulteriore risarcimento del danno esistenziale.

Il controricorso con ricorso incidentale di V.A. e V. e Am.Ma.Do. è inammissibile in quanto notificato oltre i termini di legge.

Da tale inammissibilità deriva il divieto per questa Corte di conoscerne il contenuto (Cass., 21 aprile 2006, n. 9396).

Con i quattro motivi del ricorso principale (R.G.N. 1078/2010) V. A. e V. e Am.Ma. rispettivamente denunciano:

1) "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 336 c.p.c., 2909 c.c. in relazione alla L. n. 990 del 1969, art. 23 in materia di circolazione stradale"; 2) "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e segg., e dell’art. 2059 c.c."; 3) "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 2059 c.c."; 4) "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 366 c.p.c., dell’art. 2909 c.c.".

I motivi sono inammissibili perchè privi dei quesiti di diritto.

Infatti, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5 in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile (Cass., 24 marzo 2010, n. 7119).

Nel caso in esame l’impugnata sentenza della Corte d’appello di Roma è stata depositata in cancelleria il 19 novembre 2008.

In conclusione, riuniti i ricorsi, deve essere accolto il ricorso della Milano Assicurazioni (R.G.N. 3338/09); deve essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di V. e Am.; deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di V. e Am.

(R.G.N. 1078/2010).

L’impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso della Milano Assicurazioni; dichiara inammissibile il ricorso incidentale di V. e Am.; dichiara inammissibile il ricorso di V. e Am..

Cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 14/09/11, n. 162 Attuazione della direttiva 09/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio,nonche’ modifica delle direttive 85/337/CEE, 00/60/CE, 01/80/CE, 04/35/CE, 06/12/CE, 08/1/CE e del Regolamento (CE) n. 101

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 4-10-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, Legge comunitaria 2009,
recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunita’ europea, ed in
particolare l’articolo 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.
128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche’ le
successive modificazioni;
Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello
stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, come
modificata dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, come modificata dalla legge 8 febbraio 2005, n. 15 e
dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante
attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il
mercato interno dell’energia elettrica;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante
l’attuazione della direttiva n. 98/30/CE relativa a norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della
legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita’,
come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;
Visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il
Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;
Vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a
effetto serra nella Comunita’ e che modifica la direttiva 96/61/CE
del Consiglio;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, sul riordino del settore
energetico, nonche’ delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante
attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21
gennaio 2011, recante modalita’ di conferimento della concessione di
stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare
tipo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2011;
Visto il decreto direttoriale del 4 febbraio 2011, recante
procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio
2011 e modalita’ di svolgimento delle attivita’ di stoccaggio e di
controllo, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto
ministeriale 21 gennaio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n.
43 alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive
modificazioni, recante attuazione delle direttive 2003/87 e
2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a
effetto serra nella Comunita’, con riferimento ai meccanismi di
progetto del Protocollo di Kyoto;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2006, e successive modificazioni, recante
norme in materia di spedizioni di rifiuti;
Vista la decisione della Commissione 2007/589/CE del 18 luglio
2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della
direttiva 2003/87/CE e la relativa deliberazione n. 14 del 10 aprile
2009 del Comitato di gestione della direttiva 2003/87/CE e per il
supporto nelle attivita’ di progetto del Protocollo di Kyoto;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante misure
urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione dei mercati dell’energia;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
e il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni
integrative e correttive;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, ed in particolare l’articolo 28 con il quale
viene istituito l’Istituto superiore per la ricerca e per la
protezione ambientale (ISPRA);
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia
di energia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 marzo 2011;
Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
espresso in data 18 maggio 2011;
Acquisiti i pareri dalle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita’

1. Il presente decreto reca le disposizioni per la trasposizione
nell’ordinamento nazionale della direttiva 2009/31/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio
geologico di biossido di carbonio (CO 2 ) e recante modifica della
direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Al fine di contribuire alla lotta al cambiamento climatico
attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas a effetto
serra, da conseguirsi con il massimo livello possibile di efficienza
e sostenibilita’ ambientale nonche’ di sicurezza e tutela della
salute della popolazione, il presente decreto stabilisce un quadro di
misure volte a garantire lo stoccaggio geologico di CO 2 in
formazioni geologiche idonee.

Art. 2

Ambito di applicazione e divieti

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano allo
stoccaggio geologico di CO 2 nel territorio italiano e nell’ambito
della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale
definita nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
del 10 dicembre 1982 (UNCLOS).
2. E’ vietato lo stoccaggio di CO 2 nella colonna d’acqua.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) stoccaggio geologico di CO 2 : l’iniezione, accompagnata dal
confinamento, di flussi di CO2 in formazioni geologiche sotterranee
prive di scambio di fluidi con altre formazioni;
b) colonna d’acqua: la massa d’acqua continua che si estende
verticalmente tra la superficie e i sedimenti del fondo di un corpo
idrico;
c) sito di stoccaggio: l’insieme del volume della formazione
geologica utilizzata ai fini dello stoccaggio geologico di CO 2 ,
della sua proiezione in superficie, nonche’ degli impianti di
superficie e di iniezione connessi;
d) formazione geologica: una suddivisione litostratigrafica
all’interno della quale e’ possibile individuare e rappresentare
graficamente una successione di strati rocciosi distinti inclusi i
giacimenti esauriti e semi esauriti;
e) complesso di stoccaggio: il sito di stoccaggio e il dominio
geologico circostante in grado di incidere sull’integrita’ e sulla
sicurezza complessive dello stoccaggio, cioe’ le formazioni di
confinamento secondario;
f) fuoriuscita: qualsiasi rilascio o perdita di CO 2 dal
complesso di stoccaggio;
g) unita’ idraulica: uno spazio poroso collegato idraulicamente
in cui la trasmissione della pressione puo’ essere misurata e che e’
delimitato da barriere di flusso, quali faglie, duomi salini, limiti
litologici, ovvero dalla chiusura stratigrafica o dall’affioramento
della formazione;
h) esplorazione: la valutazione del complesso di stoccaggio
potenziale eseguita ai fini dello stoccaggio geologico di CO 2 per
mezzo di attivita’ di indagine del sottosuolo, che puo’ includere le
perforazioni, al fine di ricavare informazioni geologiche sulla
stratigrafia del complesso di stoccaggio potenziale, anche attraverso
l’effettuazione di prove di iniezione;
i) licenza di esplorazione: un atto emanato a norma del presente
decreto che autorizza le attivita’ di esplorazione e specifica le
condizioni alle quali queste possono essere esercitate ed il relativo
ambito territoriale;
l) gestore: soggetto che detiene o gestisce il sito di stoccaggio
o al quale, ai sensi della legislazione nazionale, e’ stato delegato
un potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio
tecnico del sito di stoccaggio;
m) autorizzazione allo stoccaggio: un atto emanato a norma del
presente decreto, che attribuisce in concessione lo stoccaggio
geologico di CO 2 in un sito di stoccaggio e che specifica le
condizioni alle quali lo stoccaggio puo’ aver luogo;
n) modifica sostanziale: una modifica a quanto previsto
nell’autorizzazione allo stoccaggio che puo’ avere effetti o
conseguenze significativi sull’ambiente o sulla salute umana, ovvero
una modifica rilevante al programma lavori autorizzato;
o) flusso di CO 2 : un flusso di sostanze derivanti dai processi
di cattura di CO2 ;
p) rifiuto: le sostanze definite come rifiuto all’articolo 183,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni;
q) pennacchio di CO 2 : il volume di CO2 diffuso nella formazione
geologica;
r) migrazione: lo spostamento di CO 2 all’interno del complesso
di stoccaggio;
s) irregolarita’ significativa: un’irregolarita’ nelle operazioni
di iniezione o stoccaggio di CO 2 o nelle condizioni del complesso di
stoccaggio in quanto tale, che comporta un rischio di fuoriuscita o
un rischio per l’ambiente o la salute umana;
t) rischio significativo: la combinazione della probabilita’ del
verificarsi di un danno e della sua entita’ che non puo’ essere
ignorata senza mettere in discussione la finalita’ del presente
decreto;
u) provvedimenti correttivi: qualsiasi misura adottata per
correggere un’irregolarita’ significativa o per bloccare la
fuoriuscita di CO 2 al fine di impedire o arrestare il rilascio di
CO2 dal complesso di stoccaggio;
v) chiusura: la cessazione definitiva delle operazioni di
iniezione di CO 2 nel sito di stoccaggio interessato;
z) fase di post-chiusura: il periodo di tempo successivo alla
chiusura di un sito di stoccaggio, compreso quello successivo al
trasferimento della responsabilita’;
aa) rete di trasporto: la rete di condutture, comprese le
stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO 2 al sito di
stoccaggio.
2. Ai fini del presente decreto si applicano inoltre le definizioni
di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
e successive modificazioni, che istituisce un sistema per lo scambio
di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunita’ e che
modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

Art. 4

Organo tecnico

1. Per l’adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, il
Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato:
«Ministero dell’ambiente», si avvalgono come organo tecnico del
Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per
il supporto nella gestione delle attivita’ di progetto del Protocollo
di Kyoto di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 216, e successive modificazioni, di seguito denominato:
«Comitato». A tale fine il Comitato e’ integrato nel suo Consiglio
direttivo da tre componenti, uno nominato dal Ministro dell’ambiente,
uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, fra il personale
di dette amministrazioni, ed uno designato dalla Conferenza unificata
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
dalla Segreteria tecnica di cui al comma 2.
2. E’ istituita nell’ambito del Comitato la Segreteria tecnica per
lo stoccaggio di CO 2 , di seguito denominata: «Segreteria tecnica».
La Segreteria tecnica e’ composta da 13 unita’, con comprovata
esperienza nei settori interessati dal presente decreto, di cui una
con funzioni di coordinatore. I membri della Segreteria tecnica sono
nominati dal Ministro dell’ambiente e dal Ministro dello sviluppo
economico, di cui quattro fra il personale di dette amministrazioni,
due dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), due dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e
le georisorse (UNMIG), un rappresentante designato dall’Istituto
superiore di sanita’ (ISS), un rappresentante designato dal Ministero
dell’interno, un rappresentante designato dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, e due
rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-regioni».
3. La Segreteria tecnica in casi eccezionali, ove necessario, si
avvale di enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento
delle sue attivita’.
4. Il Comitato propone le modifiche al regolamento previsto dal
comma 10 dell’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006,
e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni
del presente decreto.
5. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di fornire supporto
tecnico al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero
dell’ambiente nell’ambito delle seguenti attivita’:
a) gestione ed aggiornamento del Registro di cui all’articolo 5,
comma 1;
b) individuazione dei formati da utilizzare per la comunicazione
dei dati di cui all’articolo 6, comma 1;
c) elaborazione dei dati ai fini dell’individuazione delle aree
di cui all’articolo 7, comma 1;
d) valutazione della capacita’ di stoccaggio disponibile di cui
all’articolo 7, comma 5;
e) esame delle istanze ai fini dell’assegnazione delle licenze di
esplorazione di cui all’articolo 8, comma 2, delle modifiche ed
integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo;
f) esame delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni
allo stoccaggio di cui all’articolo 12 e delle modifiche, dei
riesami, degli aggiornamenti, delle revoche e delle decadenze di cui
all’articolo 17;
g) approvazione del piano di monitoraggio di cui all’articolo 19,
comma 2;
h) prescrizione di provvedimenti relativi alla tutela della
salute pubblica di cui all’articolo 22, comma 2;
i) esame del piano di post-chiusura del sito di stoccaggio di cui
all’articolo 23, comma 4;
l) esame della relazione di cui all’articolo 24, comma 2;
m) promozione del tentativo di conciliazione di cui all’articolo
29 per la risoluzione delle controversie relative all’accesso alla
rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio;
n) emissione di ingiunzione di pagamento delle sanzioni di cui
all’articolo 33.

Art. 5 Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO 2 1. E’ istituito presso il Comitato, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO 2 , di seguito Registro. 2. Il Registro contiene le indicazioni riguardanti: a) infrastrutture di trasporto esistenti e progettate; b) le licenze, le autorizzazioni e le delibere del Comitato; c) l’elenco dei siti di stoccaggio di CO 2 chiusi, dei siti di stoccaggio di CO2 per i quali sia avvenuto un trasferimento di responsabilita’ ai sensi dell’articolo 24 e dei complessi di stoccaggio circostanti, comprendente anche mappe e sezioni relative alla loro estensione territoriale e le informazioni disponibili utili per valutare se il CO2 stoccato sara’ confinato completamente e in via permanente. 3. Il Comitato provvede alla gestione e all’aggiornamento del Registro ed assicura l’accesso del pubblico ai dati nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, anche consentendo la consultazione per via telematica. 4. Le informazioni contenute nel Registro di cui al comma 1 devono essere tenute in debito conto nell’ambito delle procedure di pianificazione territoriale e per l’autorizzazione di opere o attivita’ che potrebbero avere o subire ripercussioni dallo stoccaggio geologico di CO 2 .

Art. 6 Creazione e gestione della banca dati centrale e acquisizione di dati esistenti 1. E’ istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una banca dati alla quale dovranno confluire, nei formati stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’ambiente, su proposta del Comitato, i dati acquisiti ed elaborati nel corso delle varie fasi delle attivita’ di esplorazione e di stoccaggio di CO 2 , secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Ai fini dell’individuazione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 7, gli operatori minerari, petroliferi, geotermici e gli istituti di ricerca mettono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente i dati geofisici, geologici e geominerari acquisiti ed elaborati durante le attivita’ minerarie e di ricerca scientifica pregresse. Gli operatori segnaleranno le potenziali criticita’ derivanti dalla eventuale coesistenza con un sito di stoccaggio di CO 2 che saranno valutate nell’ambito delle istruttorie tecniche di cui agli articoli 11 e 16. 3. E’ garantita la riservatezza del complesso dei dati messi a disposizione nell’ambito dell’utilizzo ai fini dell’applicazione del presente decreto. 4. Nel caso di siti di stoccaggio di CO 2 per i quali e’ stata presentata richiesta di autorizzazione o chiusura, i gestori forniscono per l’inserimento nella banca dati, nei formati stabiliti, almeno le seguenti informazioni: a) caratterizzazione degli strati rocciosi utilizzati nel sito di stoccaggio di CO 2 per mezzo dei dati geologici disponibili, comprensiva di mappe e sezioni che ne riproducano l’estensione spaziale; b) caratterizzazione delle acque di formazione presenti negli strati rocciosi e delle condizioni di pressione predominanti; c) valutazione o rilevazione delle differenze di pressione negli strati rocciosi derivanti dallo stoccaggio; d) ulteriori informazioni disponibili, in base alle quali possa essere valutato se il CO 2 stoccato potra’ essere completamente confinato per un periodo di tempo indeterminato; e) rilevazione o valutazione degli effetti ambientali associati allo stoccaggio. 5. Il Ministero dello sviluppo economico promuove la stipula di accordi tra gli operatori minerari, petroliferi e geotermici ed i titolari di licenza di esplorazione per lo scambio di dati geologici, geofisici e geominerari acquisiti durante le attivita’ minerarie pregresse.

Art. 7

Analisi e valutazione del potenziale di stoccaggio

1. Il Ministero dell’ambiente ed il Ministero dello sviluppo
economico, sulla base dei dati elaborati dal Comitato, sentito il
Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 334 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d’intesa con la Conferenza
Stato-regioni, individuano, con apposito decreto, entro 24 mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le aree del
territorio nazionale e della zona economica esclusiva all’interno
delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio ai sensi
del presente decreto e le aree nelle quali lo stoccaggio non e’
permesso.
2. L’individuazione delle zone all’interno delle quali possono
essere selezionati i siti di stoccaggio ai sensi del presente decreto
e le aree nelle quali lo stoccaggio e’ permesso e’ soggetta a
Valutazione ambientale strategica ai sensi del decreto legislativo n.
152 del 2006.
3. Nelle more dell’individuazione delle aree di cui al comma 1, e
comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall’entrata in
vigore delle presenti norme, eventuali licenze di esplorazione ed
autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria,
nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del presente decreto.
4. Successivamente all’individuazione delle aree di cui al comma 1,
le licenze di esplorazione e le autorizzazioni allo stoccaggio
provvisorie rilasciate ai sensi del comma 3, sono soggette a
conferma.
5. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero
dell’ambiente effettuano, con il supporto del Comitato, una
valutazione della capacita’ di stoccaggio disponibile nelle
formazioni geologiche di sottosuolo del territorio nazionale
individuate sulla base di un’analisi tecnica, tenuto conto delle
indicazioni fornite dagli operatori di cui al comma 2 dell’articolo 6
o desumibili da studi, progetti di ricerca e sperimentazioni relative
alla cattura, trasporto e confinamento di CO 2 in formazioni
geologiche idonee, disponibili in materia.
6. L’idoneita’ di una formazione geologica ad essere adibita a sito
di stoccaggio e la relativa sicurezza sono stabilite in sede di esame
della domanda di autorizzazione allo stoccaggio, in base alla
valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell’area
circostante secondo i criteri fissati all’allegato I e solo se non vi
e’ un rischio significativo di fuoriuscita e se non sussistono rischi
rilevanti per l’ambiente o la salute.
7. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo stoccaggio di
CO 2 sia relativa ad un sito potenzialmente utilizzabile per la
produzione di idrocarburi o risorse geotermiche, o lo stoccaggio di
idrocarburi, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero
dell’ambiente, valutate le diverse opzioni, stabiliscono quale dei
diversi possibili utilizzi sia prioritario ai fini dell’interesse
nazionale.
8. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo stoccaggio di
CO 2 sia relativa ad una area gia’ oggetto di titolo minerario, il
Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell’ambiente
valutano la compatibilita’ dell’attivita’ di stoccaggio con le
attivita’ gia’ in atto, con particolare riferimento a quelle di cui
alla lettera m) della fase 1 dell’Allegato 1. In particolare non
potranno essere effettuate perforazioni che intercettino giacimenti e
sistemi geologici connessi interessati da attivita’ di coltivazione
di minerali solidi.
9. Per lo stoccaggio di CO 2 non possono essere utilizzate
formazioni geologiche interessate da falde acquifere le cui acque
possono avere uso potabile o irriguo.
10. Sono esclusi dallo stoccaggio di CO 2 i Comuni classificati in
zona sismica 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Per le aree ricadenti nelle
zone 2, 3 e 4 il proponente dell’impianto dovra’ allegare al progetto
una relazione sulle possibili interferenze tra le azioni sismiche e
la formazione geologica interessata.

Art. 8

Licenze di esplorazione

1. Qualora le informazioni contenute nella banca dati di cui
all’articolo 6 o comunque le conoscenze disponibili non consentano
l’effettuazione di una corretta valutazione dei complessi di
stoccaggio, ulteriori dati ed informazioni sono acquisiti attraverso
nuove indagini del sottosuolo previo rilascio di un’apposita licenza.
2. Le licenze di esplorazione sono rilasciate ai soggetti
richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dello sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e d’intesa con
la regione territorialmente interessata, con procedimento unico nel
cui ambito vengono acquisiti gli atti di assenso delle
amministrazioni interessate, unitamente all’esito della procedura di
valutazione d’impatto ambientale di cui alla Parte II del decreto
legislativo n. 152 del 2006 recante norme in materia ambientale,
secondo la procedura di cui all’articolo 11.
3. I soggetti richiedenti devono dimostrare di essere in possesso
delle capacita’ tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo
svolgimento delle attivita’, secondo quanto previsto all’allegato
III.
4. Ai fini della valutazione del complesso di stoccaggio, le
attivita’ comprese nel programma lavori della licenza di esplorazione
possono prevedere una fase di sperimentazione di iniezione di CO 2 .
5. La durata di una licenza e’ di 3 anni. Entro la data di scadenza
il soggetto autorizzato puo’ richiedere una proroga per un ulteriore
periodo massimo di anni 2, documentando le operazioni svolte, le
motivazioni che non hanno permesso di ultimare le indagini nei tempi
previsti e gli elementi emersi che consentono di prevedere un
positivo risultato della ricerca, nonche’ il tempo ulteriormente
necessario per completare l’indagine. La regione territorialmente
interessata e’ sentita ai fini della concessione della proroga.
6. Il titolare di una licenza di esplorazione ha il diritto
esclusivo di esplorazione del potenziale complesso di stoccaggio di
CO 2 . Durante il periodo di validita’ della licenza, non sono
consentiti utilizzi del complesso incompatibili con quanto previsto
dalla licenza.
7. La licenza di esplorazione e’ soggetta alle norme in materia di
valutazione di impatto ambientale e viene rilasciata a condizione
che:
a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente
con i criteri fissati nell’allegato I;
b) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni
minerarie esistenti o di giacimenti minerari;
c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione
di pericoli per la vita, la salute e la proprieta’ delle persone
addette al servizio e dei terzi;
d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la
protezione dei beni ambientali e, qualora cio’ non sia possibile,
venga garantito il loro ripristino;
e) nell’area delle acque territoriali della propria zona
economica esclusiva e della piattaforma continentale:
1) non siano compromesse la sicurezza, l’ambiente e
l’efficienza del traffico marittimo;
2) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi
sottomarini e condotte, nonche’ l’effettuazione di ricerche
oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la
pesca, piu’ di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera
impropria;
f) la prova dell’avvenuta prestazione della garanzia
finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a norma dell’articolo
25, prima che abbiano inizio le operazioni di esplorazione.
8. Per il periodo di validita’ della licenza di esplorazione non
sono consentiti usi diversi del territorio che possano pregiudicare
l’idoneita’ del sito quale potenziale complesso di stoccaggio di CO 2
.
9. La modifica o integrazione delle attivita’ di esplorazione
autorizzate e’ consentita previa approvazione del Ministero dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente, su
parere del Comitato.

Art. 9

Utilizzo del suolo di terzi

1. Le opere necessarie all’esplorazione sono dichiarate di pubblica
utilita’ a tutti gli effetti del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
2. I proprietari e gli eventuali utilizzatori dei terreni compresi
nel perimetro che delimita l’aerea della licenza consentono, ai fini
dell’indagine, l’accesso al suolo da parte delle persone autorizzate
all’indagine o loro incaricati. L’accesso a laboratori, impianti e
locali e’ consentito, ai fini dell’indagine, durante i rispettivi
orari di lavoro, di ufficio o di soggiorno solo in presenza del
proprietario, di altri utilizzatori autorizzati o persona incaricata;
l’accesso alle abitazioni e’ consentito solo previa autorizzazione
del titolare o dei titolari dell’abitazione.
3. L’intenzione di condurre attivita’ di indagine deve essere
direttamente notificata dal titolare della licenza al proprietario
del suolo o ad altri utilizzatori autorizzati con un preavviso minimo
di due settimane oppure, qualora siano necessari oltre 50 avvisi, per
mezzo di pubblico avviso, nei comuni interessati dall’indagine.
4. Il titolare della licenza e’ tenuto, una volta terminata
l’indagine, a ripristinare immediatamente lo stato di fatto e di
diritto antecedente all’occupazione temporanea. Le installazioni
fisse e mobili devono essere rimosse qualora non siano piu’
necessarie ai fini dell’indagine. Il titolare ha la facolta’ di
chiedere il mantenimento delle installazioni costruite in fase di
indagine nel caso abbia presentato richiesta di autorizzazione allo
stoccaggio.
5. Qualora, a seguito delle attivita’ autorizzate, insorgano
pregiudizi patrimoniali, il titolare della licenza e’ tenuto a
corrispondere al proprietario o altro legittimo utilizzatore adeguato
indennizzo in denaro.

Art. 10

Revoca della licenza di esplorazione

1. La licenza di esplorazione viene revocata, previa diffida e
sentita la regione territorialmente interessata, dal Ministero dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente:
a) qualora venga meno uno dei requisiti essenziali per il
rilascio;
b) qualora il soggetto autorizzato si sia reso inadempiente alle
prescrizioni previste dalla licenza;
c) qualora il soggetto autorizzato all’esplorazione non abbia
iniziato i lavori entro un anno dal rilascio della licenza, a causa
di inerzia ingiustificata, o abbia interrotto i lavori per oltre un
anno senza giustificato motivo.
2. In caso di revoca della licenza di esplorazione o rinuncia da
parte del titolare, lo stesso e’ tenuto ad effettuare i lavori di
messa in sicurezza e di ripristino ambientale, ai sensi della
normativa vigente.

Art. 11

Norme procedurali per il rilascio della licenza di esplorazione

1. La domanda per il rilascio della licenza di esplorazione e’
redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed e’ trasmessa
al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Ministero
dell’ambiente, alla regione territorialmente interessata e al
Comitato esclusivamente su supporto informatico. L’operatore
garantisce la conformita’ della domanda redatta in forma cartacea con
quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma
digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un
certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni. All’atto della domanda il
richiedente presenta quietanza dell’avvenuto pagamento della tariffa
di cui all’articolo 27, comma 1. Nella domanda il richiedente deve
specificare le finalita’ dell’indagine e gli obiettivi tecnici che si
intendono conseguire. Inoltre dovra’ essere indicata l’area di
indagine riportata in una mappa nella scala adeguata nonche’ il
programma dei lavori con la descrizione delle attivita’ esplorative
che intende eseguire.
2. La domanda viene pubblicata sui siti web del Ministero dello
sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente. Entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione possono essere presentate ulteriori
istanze in concorrenza che insistono sulla stessa area.
3. Per l’espletamento dell’istruttoria tecnica relativa a ciascuna
licenza di esplorazione a terra, la Segreteria tecnica e’ integrata
da un rappresentante designato da ciascuna regione territorialmente
interessata nell’ambito delle proprie risorse disponibili a
legislazione vigente.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, ai fini del rilascio
della licenza di esplorazione, convoca apposita conferenza dei
servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, alla quale partecipano tutte le amministrazioni
interessate.
5. La licenza di esplorazione e’ rilasciata entro 180 giorni dal
termine di scadenza della concorrenza di cui al comma 2. La regione
rende l’intesa di cui all’articolo 8, comma 2, entro 120 giorni dal
termine di scadenza della concorrenza fatto salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte II.
6. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell’ambiente, entro 180 giorni dal termine di scadenza
della concorrenza di cui al comma 2, qualora ne ravvisi i
presupposti, rifiuta, dandone motivazione, la licenza di
esplorazione.
7. Agli effetti del presente decreto, la licenza di esplorazione
comprende ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere
necessario per l’espletamento delle attivita’ di cui all’articolo 8.
8. In caso di concorrenza di cui al comma 2 la licenza e’
rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione
presentata dai richiedenti, in base a criteri che verranno stabiliti
con decreti ministeriali da emanarsi entro 180 giorni dalla
pubblicazione del presente decreto. Nelle more dell’adozione dei
decreti di cui al presente comma, la valutazione tecnica della
documentazione terra’ conto nell’ordine dei seguenti criteri:
programma lavori presentato dai richiedenti; modalita’ di svolgimento
degli stessi, con particolare riferimento alla sicurezza e
salvaguardia ambientale; tempi programmati e costi.

Art. 12

Autorizzazioni allo stoccaggio

1. La realizzazione, gestione, monitoraggio e chiusura di un sito
di stoccaggio di CO 2 sono soggette a preventiva autorizzazione.
2. Le autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, su parere del
Comitato, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell’ambiente con procedimento unico secondo la procedura
di cui all’articolo 16. Nell’ambito del procedimento unico vengono
acquisiti i pareri di tutte le amministrazioni interessate, l’esito
della procedura della valutazione d’impatto ambientale e l’intesa con
la regione interessata.
3. I soggetti proponenti devono dimostrare di avere le capacita’
tecniche, organizzative ed economiche necessarie per lo svolgimento
delle attivita’, secondo quanto previsto dall’allegato III.
4. Fatte salve le valutazioni tecniche relative al programma di
stoccaggio, ai fini del rilascio di un’autorizzazione allo stoccaggio
per un determinato sito, e’ data precedenza al titolare della licenza
di esplorazione per il medesimo sito, a condizione che l’esplorazione
sia stata ultimata, che le condizioni stabilite nella licenza di
esplorazione siano state rispettate e che la domanda di
autorizzazione allo stoccaggio, non soggetta a concorrenza, sia
presentata durante il periodo di validita’ della licenza di
esplorazione.
5. Nel corso della procedura di autorizzazione allo stoccaggio non
sono consentiti usi diversi del complesso di stoccaggio che possano
pregiudicare l’idoneita’ del sito a essere adibito a sito di
stoccaggio di CO 2 .
6. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, il
Ministero dello sviluppo economico d’intesa con il Ministero
dell’ambiente sentita la regione territorialmente interessata, su
indicazione del Comitato, procede nei confronti del gestore secondo
la gravita’ delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono
essere eliminate le irregolarita’;
b) alla sospensione dell’attivita’ autorizzata per un tempo
determinato.
7. In caso di inadempienze gravi, il Ministero dello sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell’ambiente procede alla
revoca dell’autorizzazione allo stoccaggio e all’eventuale chiusura
del sito, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte
con la diffida o in caso di reiterate violazioni che determinino
situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente.
8. Lo stoccaggio geologico di CO 2 per volumi complessivi di
stoccaggio inferiori a 100.000 tonnellate effettuati ai fini di
ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi, e’
autorizzato con procedure semplificate di cui al comma 12
dell’articolo 16.
9. Le opere necessarie allo stoccaggio di CO 2 e quelle necessarie
per il trasporto al sito di stoccaggio, cosi’ come individuate nella
domanda di autorizzazione allo stoccaggio di cui all’articolo 13,
sono dichiarate di pubblica utilita’ a tutti gli effetti del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, relativo al
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita’, e successive modificazioni.

Art. 13

Domande di autorizzazione allo stoccaggio

1. Le domande di autorizzazione allo stoccaggio comprendono le
informazioni e la documentazione seguenti:
a) dati anagrafici del richiedente;
b) elementi idonei a comprovare la competenza tecnica del
richiedente e delle persone responsabili della costruzione, direzione
e supervisione dell’impianto;
c) denominazione del sito di stoccaggio di CO 2 e del complesso
di stoccaggio con localizzazione su una mappa nella scala adeguata;
d) una mappa dell’area richiesta disegnata su foglio (originale o
copia) dell’Istituto geografico militare, alla scala 1:100.000 per le
istanze ricadenti integralmente o in modo preponderante in terraferma
o dell’Istituto idrografico della marina alla scala di 1:250.000 per
le istanze ricadenti totalmente o in modo preponderante in mare.
L’area oggetto di istanza deve essere continua e definita con le
coordinate geografiche dei vertici. Le aree richieste devono essere
delimitate da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a
un minuto primo o a un multiplo di esso;
e) caratterizzazione del sito e del complesso di stoccaggio e
valutazione della sicurezza di stoccaggio a norma dell’articolo 7,
comma 6;
f) descrizione dell’impianto e delle tecnologie impiegate;
g) il programma dei lavori con la descrizione delle attivita’;
h) disponibilita’ e caratteristiche della rete e distanze di
trasporto previste tra i possibili siti di cattura di CO 2 e quello
di stoccaggio;
i) quantitativo totale di CO 2 da iniettare e stoccare,
composizione dei flussi di CO2 , portate e pressioni di iniezione,
nonche’ ubicazione degli impianti di iniezione;
l) garanzia di approvvigionamento e trasporto a lungo termine di
CO 2 da stoccare;
m) data prevista per la messa in esercizio dell’impianto;
n) descrizione delle misure di sicurezza adottate intese ad
evitare incidenti o malfunzionamenti significativi, nonche’ a
limitarne le conseguenze;
o) piano di monitoraggio a norma dell’articolo 19, comma 2;
p) il piano sui provvedimenti correttivi contenenti le misure
atte alla prevenzione di rilasci e di irregolarita’
tecnico-impiantistiche significative, le procedure e le misure atte
ad eliminare completamente la fuoriuscita di CO 2 , nonche’ le misure
atte a contenere gli effetti dannosi conseguenti ai rilasci;
q) piano provvisorio per la fase di post-chiusura a norma
dell’articolo 23, comma 4;
r) prova che la garanzia finanziaria di cui all’articolo 25 avra’
validita’ ed efficacia prima che abbiano inizio le operazioni di
iniezione;
s) quietanza dell’avvenuto pagamento delle tariffe di cui
all’articolo 27.
2. Le domande di autorizzazione relative allo stoccaggio di cui al
comma 8 dell’articolo 12, contengono le informazioni di cui alle
lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m), n), p), q) ed s) del
comma 1 e le finalita’ delle attivita’ proposte.

Art. 14 Condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio 1. L’autorizzazione allo stoccaggio e’ rilasciata ove sussistano le seguenti condizioni: a) siano stati espletati gli adempimenti previsti nel procedimento unico di cui all’articolo 12 per il rilascio dell’autorizzazione ed acquisito il parere del Comitato; b) siano rispettate tutte le disposizioni del presente decreto e degli altri atti normativi pertinenti in materia autorizzativa; c) il gestore sia finanziariamente solido, affidabile, disponga delle competenze tecniche necessarie ai fini della gestione e del controllo del sito e siano previsti programmi di formazione e sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale; d) sia garantito, in considerazione del vincolo di ubicazione, che la costruzione e la gestione del sito di stoccaggio di CO 2 non rechino danno al benessere della collettivita’ e agli interessi privati prevalenti; e) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari; f) sia garantita la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di CO 2 ; g) siano previste misure che evitino danni ai beni della collettivita’. 2. L’autorizzazione allo stoccaggio puo’ essere soggetta a condizioni e a limitazioni temporali. 3. Il trasferimento dell’autorizzazione allo stoccaggio, anche mediante operazioni di scissione, fusione o cessione di ramo di azienda delle societa’ autorizzate, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente sentita la regione territorialmente interessata, previa verifica dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).

Art. 15

Contenuto delle autorizzazioni allo stoccaggio

1. L’autorizzazione contiene i seguenti elementi:
a) il nome, i dati fiscali e l’indirizzo del gestore;
b) l’ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio
e del complesso di stoccaggio, ed i dati sulle unita’ idrauliche
interessate;
c) le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il
quantitativo totale di CO 2 consentito ai fini dello stoccaggio
geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e
le pressioni di iniezione massimi;
d) la composizione del flusso di CO 2 per la procedura di
valutazione dell’accettabilita’ dello stesso ai sensi dell’articolo
18;
e) il piano di monitoraggio approvato, l’obbligo di mettere in
atto il piano, le disposizioni per il suo aggiornamento a norma
dell’articolo 19 e le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi
dell’articolo 20;
f) l’obbligo di informare il Ministero dello sviluppo economico,
il Ministero dell’ambiente, la regione territorialmente interessata e
per conoscenza il Comitato in caso di qualunque irregolarita’ o
rilascio di CO 2 e di mettere in atto gli opportuni provvedimenti
correttivi a norma dell’articolo 22;
g) le condizioni per la chiusura e la fase di post-chiusura di
cui all’articolo 23;
h) le disposizioni per la modifica, il riesame, l’aggiornamento,
la revoca e la decadenza dell’autorizzazione allo stoccaggio a norma
dell’articolo 17;
i) l’obbligo di presentare la prova dell’avvenuta prestazione
della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente, a norma
dell’articolo 25, prima che abbiano inizio le attivita’ di
stoccaggio.

Art. 16

Norme procedurali per il rilascio dell’autorizzazione allo stoccaggio
ed esame dei progetti di stoccaggio da parte della Commissione
europea

1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione allo stoccaggio
e’ redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed e’
trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al
Ministero dell’ambiente, alla regione territorialmente interessata e
al Comitato esclusivamente su supporto informatico. L’operatore
garantisce la conformita’ della domanda redatta in forma cartacea con
quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma
digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un
certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del
2005. La domanda e’ pubblicata sui siti web del Ministero
dell’ambiente e del Ministero dello sviluppo economico.
2. Nel caso di aree per le quali siano disponibili informazioni
sufficienti alla valutazione del complesso di stoccaggio e per le
quali non sia stata rilasciata in precedenza una licenza di
esplorazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione della prima
istanza, possono essere presentate ulteriori istanze che insistono
sulla stessa area.
3. Per l’istruttoria tecnica relativa a ciascuna autorizzazione la
Segreteria tecnica e’ integrata da un rappresentante designato da
ciascuna regione, da un rappresentante designato da ciascuna
provincia e da un rappresentante designato da ciascun comune
territorialmente interessati nell’ambito delle proprie risorse
disponibili a legislazione vigente.
4. Il Ministero dello sviluppo economico ai fini del rilascio
dell’autorizzazione allo stoccaggio, convoca apposita Conferenza dei
servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, alla quale partecipano tutte le amministrazioni
interessate. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale e’
rilasciato dalla competente autorita’ secondo quanto disposto dalle
disposizioni vigenti in materia.
5. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell’ambiente rilascia o rifiuta, entro 180 giorni dalla
presentazione della domanda o dal termine del periodo di concorrenza
di cui all’articolo 11, comma 2, l’autorizzazione allo stoccaggio,
salvo richieste di integrazioni alla documentazione. In tal caso il
termine per la presentazione della documentazione integrativa viene
fissato in un massimo di novanta giorni con contestuale sospensione
dei lavori istruttori fino alla presentazione della documentazione
integrativa.
6. La regione rende l’intesa nel termine di 120 giorni dalla
ricezione della richiesta di autorizzazione.
7. Agli effetti del presente decreto, l’autorizzazione allo
stoccaggio comprende ogni altra autorizzazione, approvazione, visto,
nulla osta o parere, comunque denominati, previsti dalle norme
vigenti, costituendo titolo a costruire e a esercitare tutte le opere
e tutte le attivita’ previste nel progetto approvato. Nel
procedimento unico sono compresi, oltre le autorizzazioni minerarie,
tutti gli atti necessari alla realizzazione delle relative attivita’,
quali giudizio di compatibilita’ ambientale, varianti agli strumenti
urbanistici, dichiarazione di pubblica utilita’ dell’opera,
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni compresi
nel complesso di stoccaggio e l’intesa con la regione interessata. Il
procedimento unico per il conferimento della autorizzazione ha la
durata complessiva massima di 180 giorni, fatti salvi i tempi di cui
alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei
sub-procedimenti obbligatori di competenza di altre amministrazioni.
8. In caso di concorrenza di cui all’articolo 11, comma 2,
l’autorizzazione allo stoccaggio e’ rilasciata sulla base della
valutazione tecnica della documentazione presentata in base a criteri
che verranno stabiliti con decreti ministeriali da adottarsi entro
180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Nelle
more dell’adozione dei decreti di cui al presente comma, la
valutazione tecnica della documentazione terra’ conto nell’ordine dei
seguenti criteri: programma lavori presentato dai richiedenti;
modalita’ di svolgimento degli stessi, con particolare riferimento
alla sicurezza e salvaguardia ambientale; tempi programmati e costi.
9. Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione della
Commissione europea le domande di autorizzazione entro un mese dalla
loro ricezione e informa la Commissione europea di tutti gli schemi
di provvedimento di autorizzazione allo stoccaggio e di ogni altra
documentazione presa in considerazione per l’adozione della
decisione.
10. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero
dell’ambiente, prima del rilascio dell’autorizzazione allo
stoccaggio, acquisiscono l’eventuale parere non vincolante espresso
dalla Commissione europea.
11. Il Ministero dello sviluppo economico notifica la decisione
finale alla Commissione europea, precisandone i motivi qualora essa
sia difforme dal parere espresso dalla Commissione.
12. Alle domande di autorizzazione relative allo stoccaggio
geologico di CO 2 effettuato ai fini di ricerca, sviluppo e
sperimentazione di nuovi prodotti o processi, di cui al comma 8
dell’articolo 12, non si applicano i commi 2, 9, 10 e 11.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/