DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti…

…di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 260 del 8-11-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; Viste le risultanze delle riunioni della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenutesi in data 16 marzo ed in data 7 aprile 2011; Acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 aprile 2011; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per atti normativi nell’adunanza del 23 giugno 2011; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Finalita’ e ambito di applicazione 1. In attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quale di seguito individuato. 2. Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, operano unicamente in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unita’ produttiva della stessa, nonche’ nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita’ giuridica, a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo. 4. Restano altresi’ applicabili, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 3, fino alla data di entrata in vigore della complessiva disciplina del sistema di qualificazione delle imprese di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e fermi restando i requisiti generali di qualificazione e le procedure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3, i criteri di verifica della idoneita’ tecnico-professionale prescritti dall’articolo 26, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo.

Art. 2 Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati 1. Qualsiasi attivita’ lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati puo’ essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti: a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi; c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; d) avvenuta effettuazione di attivita’ di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attivita’ lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attivita’, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalita’ della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali; e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attivita’ lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attivita’ di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; f) avvenuta effettuazione di attivita’ di addestramento di tutto il personale impiegato per le attivita’ lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarita’ contributiva; h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all’eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale. 2. In relazione alle attivita’ lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non e’ ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.

Art. 3 Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati 1. Prima dell’accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attivita’ lavorative di cui all’articolo 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attivita’, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attivita’. L’attivita’ di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all’effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno. 2. Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attivita’ di informazione, formazione e addestramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attivita’ lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita’ svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente. 3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attivita’ in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potra’ corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 4. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 14 settembre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 116

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2011, n. 208 Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 292 del 16-12-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed, in
particolare, gli articoli 36, 51, 52, 62 e 346;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adeguamento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla
partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea
e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari ed, in
particolare, l’articolo 13;
Vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle
procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di
forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da
parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori,
e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme relative al
sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16
aprile 2008, recante criteri per l’individuazione delle notizie,
delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita’, delle
cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
giugno 2009, n. 7, recante determinazione dell’ambito dei singoli
livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei
criteri di individuazione delle materie oggetto di classifica,
nonche’ dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di
interesse per la sicurezza della Repubblica;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 23 giugno 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’11 novembre 2011;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell’interno, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo
economico, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) codice: codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) materiale militare: materiale specificatamente progettato o
adattato per fini militari e destinato ad essere impiegato come arma,
munizioni o materiale bellico;
c) materiale sensibile, lavori sensibili e servizi sensibili:
materiale, lavori e servizi destinati alla sicurezza che comportano,
richiedono o contengono informazioni classificate ai sensi della
legge 3 agosto 2007, n. 124, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 8 aprile 2008 e del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7;
d) informazioni classificate: qualsiasi informazione o materiale,
a prescindere da forma, natura o modalita’ di trasmissione, alla
quale e’ stato attribuito un determinato livello di classificazione
di sicurezza o un livello di protezione e che, nell’interesse della
sicurezza nazionale e ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124,
concernente il sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica e nuova disciplina del segreto, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2008 e del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7, richieda
protezione contro appropriazione indebita, distruzione, rimozione,
divulgazione, perdita o accesso da parte di un soggetto non
autorizzato o contro qualsiasi altro tipo di pregiudizio;
e) governo: il governo statale, regionale o locale di uno Stato
membro o di un Paese terzo;
f) crisi: qualsiasi situazione in uno Stato membro o in un Paese
terzo nella quale si e’ verificato un evento dannoso che superi
chiaramente la portata degli eventi dannosi della vita quotidiana e
in tal modo metta seriamente in pericolo o comprometta la vita e la
salute delle persone, o abbia un significativo impatto sui valori
immobiliari ovvero richieda misure per approvvigionamenti vitali per
la popolazione. Si considerano «crisi» anche le situazioni in cui il
verificarsi di un siffatto evento dannoso e’ considerato imminente. I
conflitti armati e le guerre sono considerati «crisi»;
g) ciclo di vita: tutte le possibili fasi relative ad un
prodotto, vale a dire ricerca e sviluppo, sviluppo industriale,
produzione, riparazione, modernizzazione, modifica, manutenzione,
logistica, formazione, prove, ritiro e smaltimento. Tali fasi
comprendono, ad esempio, studi, valutazione, deposito, trasporto,
integrazione, assistenza, smantellamento, distruzione e tutti gli
altri servizi connessi al progetto originario;
h) ricerca e sviluppo: tutte le attivita’ comprendenti la ricerca
di base, la ricerca applicata e lo sviluppo sperimentale il quale
comprende l’attivita’ basata sulle conoscenze esistenti ottenute
dalla ricerca e dall’esperienza pratica, in vista dell’inizio della
produzione di nuovi materiali, prodotti o dispositivi, della messa in
atto di nuovi processi, sistemi e servizi o di migliorare
considerevolmente quelli che gia’ esistono. Lo sviluppo sperimentale
puo’ comprendere la realizzazione di dimostratori tecnologici, vale a
dire dispositivi che consentono di dimostrare le prestazioni di un
nuovo concetto o tecnologia in un ambiente idoneo o rappresentativo.
«Ricerca e sviluppo» non comprende la costruzione e la qualificazione
di prototipi di preproduzione, attrezzature e ingegneria industriale,
progettazione o produzione industriale;
i) procedure ristrette: le procedure alle quali ogni operatore
economico puo’ chiedere di partecipare ed in cui possono presentare
un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni
appaltanti, con le modalita’ stabilite dal presente decreto;
l) contratti sotto soglia: i contratti il cui valore stimato al
netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e’ inferiore alle
soglie di cui all’articolo 10 e che non rientrano nel novero dei
contratti esclusi;
m) sicurezza degli approvvigionamenti: la capacita’ dello Stato
di garantirsi l’acquisizione di forniture e servizi di cui
all’articolo 2, in quantita’ tali da permettere l’assolvimento dei
propri impegni nel campo della difesa e della sicurezza;
n) documentazione dell’appalto: include bandi di gara, capitolati
d’oneri, documenti descrittivi e di supporto;
o) contratti di servizi: i contratti diversi da quelli
riguardanti lavori o forniture, aventi per oggetto la prestazione dei
servizi di cui agli allegati I e II;
p) lavori e servizi per fini specificatamente militari: i lavori
e i servizi del Ministero della difesa, necessari per l’espletamento
dell’attivita’ operativa delle Forze armate, in Italia e all’estero,
comprese l’attivita’ logistica e l’attivita’ addestrativa connesse a
esigenze operative all’estero.
2. Ove compatibili o non derogate, si applicano le definizioni di
cui all’articolo 3 del codice.

Art. 2 Finalita’ e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i contratti nei settori della difesa e della sicurezza, anche non militare, aventi per oggetto: a) forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di sottoassiemi; b) forniture di materiale sensibile e loro parti, di componenti o di sottoassiemi; c) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera a), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita; d) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera b), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita; e) lavori e servizi per fini specificatamente militari; f) lavori e servizi sensibili.

Art. 3

Principi e disciplina applicabile

1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture
avviene nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2 del codice
tenuto conto della specificita’ dell’approvvigionamento dei materiali
nei settori della difesa e sicurezza.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si
applicano, ove compatibili o non derogate, le norme del codice. Per i
lavori relativi ai beni culturali si applicano comunque le
disposizioni di cui agli articoli 201, 202 e 203 del codice. I
riferimenti agli allegati II A, II B e VIII del codice devono
intendersi quali riferimenti rispettivamente agli allegati I, II e
III del presente decreto.
3. Ai contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali
di cui alla parte III del codice, si applicano le disposizioni del
presente decreto.
4. Ferme restando le disposizioni di cui alla parte IV del codice,
il termine dilatorio di cui all’articolo 11, comma 10, del codice,
non si applica, oltre che nei casi previsti dal comma 10-bis del
citato articolo 11, anche nei casi in cui il presente decreto non
prescriva la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Art. 4

Regolamenti

1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari
esteri, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo
economico e dell’economia e delle finanze, acquisito il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di
Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta,
e’ definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni
concernenti le materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), c)
ed e), limitatamente agli istituti che richiedono una disciplina
speciale rispetto a quella contenuta nei regolamenti di esecuzione di
cui agli articoli 5 e 196 del codice.
2. Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, su proposta del Ministro dell’interno, di
concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari
esteri, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della
giustizia, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
delle politiche agricole forestali e alimentari, dell’economia e
delle finanze e dello sviluppo economico, acquisito il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di
Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta,
e’ definita la disciplina esecutiva e attuativa concernente le
materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed f),
limitatamente agli istituti che richiedono una disciplina speciale
rispetto a quella contenuta nel regolamento di esecuzione e di
attuazione del codice.

Art. 5 Contratti misti – Aggiudicazione 1. I contratti aventi come oggetto lavori, forniture o servizi che rientrano in parte nell’ambito di applicazione del presente decreto e in parte in quello del codice sono aggiudicati in conformita’ al presente decreto, purche’ l’aggiudicazione dell’appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive. 2. I contratti aventi ad oggetto lavori, forniture o servizi che per una parte rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto, mentre per un’altra parte non rientrano ne’ nell’ambito di applicazione del presente decreto, ne’ in quello del codice, non sono soggetti ne’ alla disciplina del presente decreto ne’ a quella del codice, purche’ l’aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive. 3. La decisione di aggiudicare un contratto unico non puo’, tuttavia, essere presa al fine di escludere contratti dall’applicazione del presente decreto o del codice.

Art. 6

Contratti esclusi e esclusioni specifiche. Utilizzo delle esclusioni

1. Il presente decreto non si applica ai contratti disciplinati da:
a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa
internazionale conclusi tra l’Italia e uno o piu’ Stati membri, tra
l’Italia e uno o piu’ Paesi terzi o tra l’Italia e uno o piu’ Stati
membri e uno o piu’ Paesi terzi;
b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa
internazionale conclusi in relazione alla presenza di truppe di
stanza e concernenti imprese stabilite nello Stato italiano o in un
Paese terzo;
c) norme procedurali specifiche di un’organizzazione
internazionale che si approvvigiona per le proprie finalita’; non si
applica altresi’ a contratti che devono essere aggiudicati da una
stazione appaltante appartenente allo Stato italiano in conformita’ a
tali norme.
2. Il presente decreto non si applica altresi’ ai seguenti casi:
a) ai contratti nel settore della difesa, relativi alla
produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico di
cui all’elenco adottato dal Consiglio della Comunita’ europea con la
decisione 255/58, che siano destinati a fini specificatamente
militari e per i quali lo Stato ritiene di adottare misure necessarie
alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza;
b) ai contratti per i quali l’applicazione delle disposizioni del
presente decreto obbligherebbe lo Stato italiano a fornire
informazioni la cui divulgazione e’ considerata contraria agli
interessi essenziali della sua sicurezza, previa adozione del
provvedimento di segretazione;
c) ai contratti per attivita’ d’intelligence;
d) ai contratti aggiudicati nel quadro di un programma di
cooperazione basato su ricerca e sviluppo, condotto congiuntamente
dall’Italia e almeno uno Stato membro per lo sviluppo di un nuovo
prodotto e, ove possibile, nelle fasi successive di tutto o parte del
ciclo di vita di tale prodotto. Dopo la conclusione di un siffatto
programma di cooperazione unicamente tra l’Italia e uno o altri Stati
membri, gli stessi comunicano alla Commissione europea l’incidenza
della quota di ricerca e sviluppo in relazione al costo globale del
programma, l’accordo di ripartizione dei costi nonche’, se del caso,
la quota ipotizzata di acquisti per ciascuno Stato membro;
e) ai contratti aggiudicati in un paese terzo, anche per commesse
civili, quando le forze operano al di fuori del territorio
dell’Unione, se le esigenze operative richiedono che siano conclusi
con operatori economici localizzati nell’area delle operazioni; a tal
fine sono considerate commesse civili i contratti diversi da quelli
di cui all’articolo 2;
f) ai contratti di servizi aventi per oggetto l’acquisto o la
locazione, quali che siano le relative modalita’ finanziarie, di
terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti
diritti su tali beni;
g) ai contratti aggiudicati dal governo italiano a un altro
governo e concernenti:
1) la fornitura di materiale militare o di materiale sensibile;
2) lavori e servizi direttamente collegati a tale materiale;
3) lavori e servizi per fini specificatamente militari, o
lavori e servizi sensibili;
h) ai servizi di arbitrato e di conciliazione;
i) ai servizi finanziari, ad eccezione dei servizi assicurativi;
l) ai contratti d’impiego;
m) ai servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui
benefici appartengono esclusivamente all’amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore perche’ li usi nell’esercizio
della sua attivita’, a condizione che la prestazione del servizio sia
interamente retribuita da tale amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore.
3. Nessuna delle norme, procedure, programmi, accordi, intese o
appalti menzionati ai commi 1 e 2 puo’ essere utilizzata allo scopo
di non applicare le disposizioni del presente decreto.

Art. 7 Norme applicabili ai contratti di servizi 1. I contratti aventi per oggetto i servizi di cui all’articolo 2 ed elencati nell’allegato I sono aggiudicati in conformita’ al presente decreto. 2. I contratti aventi per oggetto i servizi di cui all’articolo 2 ed elencati nell’allegato II sono soggetti unicamente agli articoli 23 e 24. 3. I contratti misti aventi per oggetto servizi di cui all’articolo 2 ed elencati sia nell’allegato I sia nell’allegato II sono aggiudicati in conformita’ al presente decreto, allorche’ il valore dei servizi elencati nell’allegato I risulta superiore al valore dei servizi elencati nell’allegato II. Negli altri casi, gli appalti sono soggetti unicamente agli articoli 23 e 24.

Art. 8

Principi relativi ai contratti esclusi

1. L’affidamento dei contratti esclusi in parte dall’applicazione
del presente decreto, ai sensi dell’articolo 7, commi 2 e 3, avviene
nel rispetto dei principi di economicita’, efficacia, imparzialita’,
parita’ di trattamento, trasparenza, proporzionalita’. Per i
contratti che, ai sensi dell’articolo 7, applicano unicamente gli
articoli 23 e 24, l’affidamento e’ preceduto dall’invito ad almeno
cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto.
2. I principi di cui al comma 1, primo periodo, si applicano
altresi’ all’affidamento dei contratti esclusi dall’applicazione del
presente decreto ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettere e), f),
h), i), l) ed m).
3. Le stazioni appaltanti stabiliscono se e’ ammesso o meno il
subappalto e, in caso affermativo, le relative condizioni di
ammissibilita’. Qualora le stazioni appaltanti consentono il
subappalto, si applica la disciplina di cui all’articolo 118 del
codice.

Art. 9

Norme di organizzazione

1. La disciplina di cui all’articolo 196, comma 8, del codice, si
applica anche ai contratti di cui al presente decreto, stipulati
dall’amministrazione della difesa.
2. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti di cui
all’articolo 2, lettere a), c) ed e), sono redatti e pubblicati con
le modalita’ indicate dall’articolo 128, comma 11, del codice. Detti
programmi ed elenchi sono trasmessi con omissioni delle parti
relative ai contratti esclusi di cui all’articolo 6.

Art. 10 Importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria 1. Il presente decreto si applica ai contratti il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e’ pari o superiore alle soglie seguenti: a) 387.000 euro, per i contratti di forniture e di servizi; b) 4.845.000 euro per i contratti di lavori. 2. Ai fini del calcolo del valore stimato di cui al comma 1 si applica l’articolo 29 del codice, con esclusione del comma 12, lettera a.2).

Art. 11

Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne’ possono essere
affidatari di subappalti, ne’ ausiliari ai sensi dell’articolo 49 del
codice, ne’ stipulare i relativi contratti, i soggetti che si trovano
in una delle condizioni di cui all’articolo 38 del codice.
2. Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera c), del
codice, sono ricompresi i reati terroristici o reati connessi alle
attivita’ terroristiche ovvero istigazione, concorso, tentativo a
commettere uno o piu’ reati terroristici o reati connessi alle
attivita’ terroristiche, quali definiti agli articoli 1, 3 e 4 della
decisione quadro 2002/475/GAI.
3. Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera f), del
codice, e’ incluso tra i casi di errore grave la violazione degli
obblighi in materia di sicurezza dell’informazione o di sicurezza
dell’approvvigionamento in occasione di un appalto precedente.
4. Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del
codice, elementi indicativi ai fini dell’esclusione dell’unicita’ del
centro decisionale possono essere, tra gli altri, l’autonomia
gestionale della politica commerciale e l’autonoma disponibilita’
delle conoscenze tecnologiche di cui sia garantita la segretezza.
5. Sono altresi’ esclusi i soggetti privi dell’affidabilita’
necessaria per escludere rischi per la sicurezza dello Stato.
L’assenza di tale affidabilita’ viene preventivamente accertata con
qualsiasi mezzo di prova, comprese le fonti di dati protette.

Art. 12 Capacita’ tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi 1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacita’ tecniche dei concorrenti puo’ essere fornita, oltre che nei modi indicati dall’articolo 42 del codice, nei seguenti modi: a) descrizione delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualita’, nonche’ degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone e della regolamentazione interna in materia di proprieta’ intellettuale; b) indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilita’, del materiale, dell’equipaggiamento tecnico, del numero degli effettivi e delle loro competenze e delle fonti di approvvigionamento, con un’indicazione della collocazione geografica qualora si trovi al di fuori del territorio dell’Unione, di cui dispone l’operatore economico per eseguire l’appalto, per far fronte ad eventuali esigenze supplementari della stazione appaltante dovute a una crisi, o per garantire la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell’appalto. 2. Con riferimento all’articolo 42, comma 1, lettera a), del codice, l’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati si riferisce agli ultimi cinque anni.

Art. 13 Sicurezza dell’informazione 1. Nel caso di contratti che comportano la trattazione di informazioni classificate, gli operatori economici forniscono prova della capacita’ loro e dei loro subappaltatori di trattare tali informazioni al livello di protezione richiesto nella documentazione dell’appalto da parte della stazione appaltante, in conformita’ alle leggi e ai regolamenti in materia di nulla osta di sicurezza, e agli accordi internazionali di settore. 2. A tale fine, la stazione appaltante precisa nella medesima documentazione le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza dell’informazione, i quali possono riguardare: a) l’impegno dell’offerente e dei subappaltatori gia’ individuati a salvaguardare opportunamente la riservatezza di tutte le informazioni classificate in loro possesso o di cui vengano a conoscenza per tutta la durata dell’appalto e dopo la risoluzione o conclusione dell’appalto, in conformita’ alle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative; b) l’impegno dell’offerente ad ottenere l’impegno di cui alla lettera a) da altri subappaltatori ai quali subappaltera’ durante l’esecuzione dell’appalto; c) le informazioni sufficienti sui subappaltatori gia’ individuati, che consentano all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore di accertare che ciascuno di essi possieda le capacita’ necessarie per salvaguardare adeguatamente la riservatezza delle informazioni classificate alle quali hanno accesso o che sono tenuti a produrre nel quadro della realizzazione delle loro attivita’ di subappalto; d) l’impegno dell’offerente a fornire le informazioni richieste alla lettera c) ai nuovi subappaltatori prima di attribuire loro un subappalto; e) ulteriori misure e requisiti che, in ragione della natura, dell’impiego dei beni, servizi o lavori e della finalita’ dell’appalto, siano ritenuti necessari dalla stazione appaltante. 3. La stazione appaltante puo’, se del caso, concedere, agli operatori economici che non detengono ancora il nulla osta di sicurezza, un periodo addizionale per ottenerlo. In tale ipotesi, la stazione appaltante specifica nel bando di gara il termine entro il quale il nulla osta va presentato, comunque non successivo alla data di apertura delle offerte presentate.

Art. 14

Sicurezza dell’approvvigionamento

1. La stazione appaltante precisa nella documentazione dell’appalto
i requisiti in materia di sicurezza dell’approvvigionamento ritenuti
necessari in relazione all’oggetto dell’appalto. Tali requisiti
possono riguardare:
a) la capacita’ dell’offerente di onorare i suoi obblighi in
materia di esportazione, trasferimento e transito dei prodotti e
servizi oggetto del contratto;
b) l’organizzazione e ubicazione della catena di
approvvigionamento dell’offerente, ai fini del presente articolo;
c) la predisposizione e mantenimento della capacita’ necessaria a
far fronte ad esigenze supplementari della stazione appaltante dovute
a una crisi, secondo termini e condizioni da concordare;
d) la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle
forniture oggetto dell’appalto;
e) le misure atte a consentire alla stazione appaltante la
manutenzione dei prodotti e servizi oggetto del contratto qualora
l’operatore economico non sia piu’ in grado di provvedere in proprio;
f) ulteriori misure e requisiti che, in ragione della natura,
dell’impiego dei beni, servizi o lavori e della finalita’
dell’appalto, siano ritenuti necessari dalla stazione appaltante.

Art. 15

Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia

1. Agli operatori economici stabiliti in Paesi terzi che, in base a
norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali
siglati con l’Unione europea o con l’Italia, ammettono la
partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocita’, la
qualificazione di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 e’ consentita
alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
2. Per gli operatori economici di cui al comma 1 e per quelli
stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione europea, la citata
qualificazione non e’ condizione obbligatoria per la partecipazione
alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi
idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per
la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici
italiani alle gare. E’ fatto salvo il disposto dell’articolo 38,
comma 5, del codice.

Art. 16 Procedure per la scelta dei concorrenti 1. Per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l’affidamento di un contratto, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure ristrette, negoziate ovvero il dialogo competitivo. 2. Le stazioni appaltanti aggiudicano i contratti mediante procedura ristretta o mediante procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara. 3. Nel caso di appalti particolarmente complessi, come definiti all’articolo 58, comma 2, del codice, le stazioni appaltanti, qualora ritengano che il ricorso alla procedura ristretta o negoziata con bando non permetta l’aggiudicazione dell’appalto, possono avvalersi del dialogo competitivo ai sensi dell’articolo 58 del codice. 4. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro ai sensi dell’articolo 59 del codice. La durata di un accordo quadro non puo’ superare i sette anni, salvo in circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficolta’ tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore. 5. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti mediante una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.

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Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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Cassazione SS.UU. Civile n. 28340 del 15.11.2011 22.12.2011 Avvocati, europei, riconoscimento, vincoli, ordine professionale, normativa applicabile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 5 gennaio 2010, M. T., laureate in giurisprudenza all’Università di Palermo il 28 aprile 2003, presentò al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, ai sensi della direttiva 98/5/Ce e del d.lgs. 96/2001, domanda di iscrizione nella Sezione speciale del locale Albo professionale riservata agli Avvocati comunitari stabiliti. A sostegno della domanda documentò di essere iscritto dal 14 ottobre 2009 nel Registro generale del Collegio degli Abogados di Barcellona ed allegò dichiarazione, indicante il proprio domicilio professionale in Palermo presso lo studio dell’avv. F. T. ed attestante l’intenzione di svolgere in Italia attività professionale d’ intesa con l’avvocato predetto, nonché il relativo assenso.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo rigettò l’istanza, sul presupposto che la direttiva 98/5/Ce si applicherebbe ai soli cittadini comunitari di nazionalità diversa da quella dello Stato membro al quale si chiede l’abilitazione all’esercizio della professione.

In esito all’impugnativa dell’interessato, la decisione fu confermata dal Consiglio Nazionale Forense, con diversa motivazione.

Il Consiglio Nazionale rilevò, in particolare:che in Italia, per l’ abilitazione all’esercizio della professione di avvocato è previsto un tirocinio teorico-pratico biennale presso un avvocato abilitato (art.17 ,, n.5, r.d.l. 1578/1933) ed il superamento dell’ esame di Stato anch’esso teorico-pratico e consistente in tre prove scritte e una discussione orale su cinque materie (art. 20, r.d.l.1578/1933 e art.17-bis e segg. r.d. 37/1934); che in Spagna, sino al 31 ottobre 2011, il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense prescindeva dalla frequentazione di corsi di formazione successivi alla laurea ed al superamento di esame finale di abilitazione; che l’istante non aveva dimostrato il conseguimento, in Spagna, di un particolare ulteriore titolo abilitante né di specifica esperienza professionale. Richiamò, inoltre, la decisione C.G. 29.1.2009, in causa C-311/06, Cavallera, che ha ritenuto non contrario alla direttiva 89/48/Ce (oggi direttiva 05/36/Ce), sul riconoscimento delle qualifiche professionali,il rifiuto opposto, dalla competente Autorità italiana, all’iscrizione per la traslatio nell’Albo professionale nazionale di cittadino italiano titolare di laurea italiana triennale in ingegneria meccanica che in Spagna, conseguite l’omologazione del diploma di laurea italiano e l’iscrizione all’Albo degli”ingenieros tecnico-industriales” senza alcun esame o esperienza professionale ulteriore, era stato, conseguentemente, abilitato all’esercizio, in quel Paese, della correlativa professione.

Avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, il T. ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 56 r.d. 1578/1933, in sette motive.

Il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo non si è costituito.

Motivi della decisione

I) Con il primo motivo di ricorso, F. T. – deducendo “violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 111 Cost.” -sostiene che il Consiglio Nazionale Forense, avendo dichiaratamente confermato la decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale previa integrazione della relativa motivazione, sarebbe incorso nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato.

Con il quarto motivo, il ricorrente deducendo violazione della normativa comunitaria e di quella nazionale – censura l’affermazione (contenuta nella decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale) secondo cui la direttiva comunitaria 98/5/Ce :sarebbe applicabile, in Italia, ai soli cittadini comunitari di nazionalità diversa da quella italiana.

Le doglianze vanno disattese.

La prima. è infondata, posto che il giudice ha il potere-dovere di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica fatti ed atti che sono oggetto di contestazione, sicché non incorre nella violazione dell’art. 112 c.p.c., con riguardo alla corrispondenza tra chiesto e pronunziato se assegna una diversa qualificazione giuridica ai fatti dedotti in giudizio ed all’azione esercitata senza immutare l’essenza dei fatti medesimi (cfr. Cass. 455/2011, 14468/09).

La :seconda doglianza è inammissibile, trattandosi di censura incidente sulla motivazione de1la decisione di primo grado e non su quella, basata su diversi presupposti, della decisione impugnata in questa :sede.

II) -1 Con gli ulteriori motivi di ricorso, il T. deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione censura la decisione impugnata per non aver considerate che la direttiva 98/5/Ce e la normativa nazionale di relativa attuazione sanciscono che l’ iscrizione alla. Sezione speciale dell’Albo degli Avvocati comunitari stabiliti è un provvedimento vincolato e non discrezionale, qualora sussista iscrizione presso la corrispondente organizzazione professionale di altro Stato membro; che il diritto di stabilimento sancito dalla normativa in rassegna consente agli avvocati comunitari la possibilità di svolgere stabilmente l’attività forense in un qualsiasi stato europeo con il proprio titolo professionale di origine (con l’unico limite di dover esercitare il patrocinio congiuntamente con un avvocato del Paese ospitante); che il riferimento operato dal giudice a quo alla sentenza C.G. 29.1.2009 in causa 311/06, Cavallera, non sarebbe pertinente, per la diversità della fattispecie esaminata rispetto a quella in rassegna, come anche evidenziato dalla successiva sentenza C.G. 22.12.2010, in causa C-118/09, Koller; che la decisione del Consiglio nazionale forense non avrebbe, in ogni caso, potuto prescindere dal previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Ad avviso del Collegio, i riportati motivi, che per la stretta connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

2a. In base alla normativa comunitaria – che regolamenta il reciproco riconoscimento fra i Paesi membri dei relative diplomi, certificati e titoli professionali al fine di garantire il diritto alla libera circolazione dei servizi in ambito Ue ed alla libertà di stabilimento (e, quindi, il diritto di ogni cittadino europeo di esercitare la propria attività in qualsiasi Stato dell’Unione) – il soggetto munito di titolo professionale di altro Paese membro equivalente a quello di avvocato, che voglia esercitare stabilmente la propria attività in Italia, può seguire alternativi percorsi.

Avvalendosi della normativa in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali (ora la direttiva 05/36/Ce, attuata dal d.lgs. 2007/206, che ha abrogato la previgente direttiva 89/48/Ce, attuata dal d.lgs. 115/1992), può chiedere al Ministero della Giustizia italiano l’immediato riconoscimento del titolo di avvocato con iscrizione al relativo Albo. Il Ministero della Giustizia, previo parere di apposita conferenza di servizi, stabilisce, con decreto, quali prove debba sostenere al fine di compensare le diversità degli studi e della formazione rispetto alla legge italiana (“prova attitudinale”).

In alternativa, avvalendosi del procedimento di “stabilimento/integrazione” previsto dalla direttiva 98/5/Ce, ‘”volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica” (attuata dal d.lgs. 96/2001 ed esplicitamente non abrogata dalla direttiva 05/36/Ce), il soggetto munito di equivalente titolo professionale di altro Paese membro può chiedere l’iscrizione nella Sezione speciale dell’Albo italiano del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia, utilizzando il proprio titolo d’origine (ad es., quello, spagnolo, di “abogado“) e, al termine di un periodo triennale di effettiva attività in Italia (d’intesa con un legale iscritto nell’Albo italiano), può chiedere di essere “integrato” con il titolo di avvocato italiano e l’iscrizione all’Albo ordinario, dimostrando al Consiglio dell’ Ordine effettività e dell’ attività svolta in Italia come professionista comunitario stabilito. Attraverso tale procedimento l’interessato è dispensato dal sostenere la “prova attitudinale”, richiesta a coloro che (avvalendosi del meccanismo di cui alle direttive 89/48/Ce e 05/36/Ce) chiedono l’immediato riconoscimento del titolo di origine e l’immediato conseguimento della qualifica di avvocato.

2b ..Nell’ ambito del procedimento di “stabilimento/integrazione”, in concreto perseguito dal T., l’iscrizione nella Sezione speciale dell’ Albo degli Avvocati comunitari stabiliti, negata al ricorrente, è, ai sensi dell’art. 3, comma 2, direttiva 98/5/Ce dell’art. 6, comma 2 d.lgs. 96/2001, subordinate alla sola condizione della documentazione dell’iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro Stato membro.

Gli artt. 10 della direttiva e 12 e 13 del d.lgs. di attuazione, regolano, poi, l’”integrazione” dell’avvocato comunitario stabilito nell’Albo ordinario degli avvocati, sancendo che – ove comprovi, secondo le modalità prescritte, l’effettivo e regolare esercizio in Italia, per almeno tre anni, di attività professionale nel ruolo predetto è legittimato ad accedere all’Albo ordinario,con dispensa dalla “prova attitudinale” prevista (prima, dalla direttiva 89/48/Ce e dal d.lgs. 115/1992 ed, ora dalla direttiva 05/36/Ce e dal d.lgs. 2007/206) per chi, munito di titolo professionale di altro Paese membro equivalente a quello di avvocato, intenda perseguire, al fine dello stabile esercizio in Italia della propria attività, l’immediato riconoscimento del titolo di avvocato e l’iscrizione al relativo Albo.

2c.. L’indicata evidenza normativa rivela l’illegittimità del rifiuto opposto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo alla domanda del T. di iscrizione nella Sezione speciale del locale Albo riservata agli Avvocati comunitari stabiliti.

E’, invero, circostanza incontroversa che il ricorrente ha compiutamente dimostrato la iscrizione nel Registro Generale del Collegio degli Abogados di Barcellona, unica condizione normativamente richiesta per l’iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti, ed allegato le prescritte dichiarazioni.

Peraltro, l’illegittimità del rifiuto opposto al T. trova elementi di riscontro nelle citate pronunzie della Corte di Giustizia 29.1.2009 in causa C-311/ 06″ Cavallera, e 22. 12. 2010, in causa C-118/09 Koller; entrambe, tuttavia, intervenute su situazioni riguardanti il diverso meccanismo (di cui alla direttiva 89/48/Ce e, ora, alla direttiva OS/36/Ce) di immediato riconoscimento di titolo professionale acquisito in altro Stato comunitario (e, dunque, sull’iscrizione, per diretta traslatio, all’Albo ordinario ovvero sull’ammissione alla prova compensative ad essa. finalizzata e non sull’iscrizione nella Sezione speciale dell’Albo degli Avvocati riservata agli avvocati comunitari stabiliti, solo prodromica all’ iscrizione, al termine di un triennio, nell’albo ordinario degli Avvocati dello Stato ospitante).

Dalle complessive determinazioni dei citati arresti, si coglie, infatti, l’affermazione dell’illegittimità di ogni ostacolo frapposto, al di fuori delle previsioni dalla normativa comunitaria, al riconoscimento, nello Stato di appartenenza, del titolo professionale ottenuto dal soggetto interessato in altro Stato membro in base all’omologazione: del diploma di laurea già conseguito nello Stato di appartenenza, se tale omologazione si fondi- così come l’omologazione alla lecencia en derecho spagnola. Della laurea in giurisprudenza conseguita in altro Stato membro- su di un ulteriore percorso formativo (frequenza di corsi universitari. e superamento di esami complementari) nel Paese omologante.

E tanto, quand’anche:nello Stato di appartenenza l’accesso all’ esercizio della professione sia subordinato,a differenza che nell’altro Stato membro, a prova abilitativa ed a tirocinio teorico-pratico; reputando il giudice comunitario che l’ interesse pubblico al corretto svolgimento dell’attività professionale è idoneamente tutelabile attraverso la “prova attitudinale” prevista dalle direttive 89/48/Ce e 05/36/Ce e dovendosi da ciò inferire – attesa l’alternatività, tra “prova attitudinale” e tirocinio, posta. dagli artt. 5 direttiva 89/48/CE e 14 direttiva 05/36/Ce al fine della procedura di riconoscimento nello Stato ospitante della qualifica professionale già conseguita in altro Stato membro (alter natività specificamente considerata dal c. G. 22.1.2.2010, in C-118/09, Koller) – che, nel procedimento di “stabilimento/integrazione” di cui alla direttiva 98/5/Ce qui in rassegna, detto interesse è idoneamente tutelabile attraverso il triennio di esercizio della professione con il titolo di origine (d’intesa con professionista abilitato) e la verifica dell’attività correlativamente espletata.

III) Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impongono il rigetto del primo e del quarto motivo del ricorso e l’accoglimento degli altri.

La decisione impugnata va, dunque, cassata,in relazione ai motive accolti, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’ art. 384, comma 1 ult. parte, c.p.c. , va decisa nel merito, con l’accoglimento dell’istanza di M. T. tesa al conseguimento dell’iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti dell’Albo degli Avvocati di Palermo.

Per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P. Q. M.

la Corte, a sezioni unite, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’istanza di M. T. tesa all’iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti dell’Albo degli Avvocati di Palermo. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2012, n. 2 Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 20 del 25-1-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare e superare in modo risolutivo le criticita’ del sistema di recupero e smaltimento finale dei rifiuti prodotti negli impianti di trattamento, trito vagliatura e imballaggio (STIR) della regione Campania e di assicurare nel frattempo il costante e il corretto funzionamento dei citati impianti STIR, mediante la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti; Considerata la necessita’ ed urgenza di subordinare l’entrata in regime del divieto della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci all’adozione ad un provvedimento che definisca le caratteristiche tecniche dei sacchi, preveda specifiche sanzioni amministrative in caso di violazione, stabilisca puntuali modalita’ di informazione dei consumatori, al fine di superare dubbi interpretativi e difficolta’ operative insorti e consentire pertanto il pieno adeguamento ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario; Considerata altresi’ la necessita’ ed urgenza di offrire maggiori certezze agli operatori chiamati a fare applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per garantire omogeneita’ di posizioni in ambito applicativo e piena applicazione alla normativa europea, chiarendo in particolare che nel piu’ ampio concetto di terreno, suolo e sottosuolo deve intendersi ricompresa la matrice ambientale «materiale da riporto»; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 13 e del 20 gennaio 2012 ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania 1. Il comma 1-bis dell’articolo 6-ter del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e’ sostituito dal seguente: «1-bis. Per garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma 1, e’ autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti, acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.». 2. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo la parola: «dodici» e’ sostituita dalla seguente: «ventiquattro»; b) al secondo periodo: 1) dopo le parole: «All’individuazione» sono inserite le seguenti: «ed espropriazione»; 2) la parola: «delle» e’ sostituita dalla seguente: «di»; 3) dopo le parole: «al patrimonio pubblico» sono inserite le seguenti: «, nonche’ alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attivita’ finalizzate a tali compiti,»; 4) dopo le parole: «carriera prefettizia» sono inserite le seguenti: «anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonche’ operando con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente comma, con oneri a carico dell’aggiudicatario»; c) dopo il quarto periodo e’ inserito il seguente: «La procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per l’apertura delle discariche e l’esercizio degli impianti di cui alla presente disposizione e’ coordinata nell’ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell’autorizzazione integrata.»; d) al settimo periodo, le parole: «A tale fine, i commissari predetti» sono sostituite dalle seguenti: «Tutti i commissari di cui al presente comma». 3. Il termine di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e’ differito al 31 dicembre 2013. 4. La regione Campania e’ autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l’acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009. Le risorse necessarie vengono trasferite alla stessa Regione.

Art. 2

Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto
merci nel rispetto dell’ambiente

1. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 1130, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 23, comma
21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto
di commercializzazione di sacchi per l’asporto merci, e’ prorogato
fino all’adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente
alla commercializzazione dei sacchi per l’asporto delle merci
conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo
certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e di quelli di
spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per
l’asporto destinati all’uso alimentare e 100 micron per i sacchi per
l’asporto destinati agli altri usi. Con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo
il diritto dell’Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012,
sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei
sacchi di cui al precedente periodo ai fini della loro
commercializzazione e, in ogni caso, le modalita’ di informazione ai
consumatori. In conformita’ al principio «chi inquina paga» sancito
dall’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni europee e
degli altri principi di cui all’articolo 3-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la
commercializzazione dei sacchi per l’asporto diversi da quelli di cui
al primo periodo puo’ essere consentita alle condizioni stabilite con
decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro
dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. A decorrere dal 31 luglio
2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi al presente
comma e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al
quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantita’
ingenti di sacchi per l’ asporto oppure un valore della merce
superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni
sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13
della predetta legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle
violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della medesima
legge n. 689 del 1981 e’ presentato alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale e’
stata accertata la violazione.

Art. 3

Materiali di riporto

1. Considerata la necessita’ di favorire, nel rispetto
dell’ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del
Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli
contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all’articolo 185,
commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche
alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV
del predetto decreto legislativo.
2. All’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Con il
medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici
materiali di riporto, di cui all’articolo 185, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
possono essere considerati sottoprodotti.».

Art. 4 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 25 gennaio 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze Clini, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Passera, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/