DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2012, n. 78 Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 138 del 15-6-2012

Capo I

Ambito di applicazione e definizioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione
trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE,
84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – legge comunitaria 2010, ed in particolare
l’articolo 18;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante
disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – legge
comunitaria 2009;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il
nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, di
recepimento delle direttive 76/767/CEE, 84/527/CEE, 84/525/CEE e
84/526/CEE, riguardanti la costruzione ed i controlli di particolari
categorie di bombole;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante
attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione
2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione
della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci
pericolose;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 aprile 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 giugno 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, dell’interno, della giustizia, dell’economia e
delle finanze e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le attrezzature a pressione
trasportabili, al fine di migliorare la sicurezza e garantire la
libera circolazione di tali attrezzature nell’Unione europea e si
applica:
a) alle nuove attrezzature a pressione trasportabili di nuova
fabbricazione, definite nell’articolo 2, comma 1, che non recano i
marchi di conformita’ di cui alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e
84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7
aprile 1986, o alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto
legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda la messa a
disposizione sul mercato di tali attrezzature;
b) alle attrezzature a pressione trasportabili definite
nell’articolo 2, comma 1, che recano i marchi di conformita’ alla
direttiva 2010/35/UE, o alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e
84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7
aprile 1986, o alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto
legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda le ispezioni
periodiche, le ispezioni intermedie, le verifiche straordinarie e
l’uso di tali attrezzature;
c) alle attrezzature a pressione trasportabili definite
nell’articolo 2, comma 1, che non recano i marchi di conformita’ di
cui alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto legislativo 2
febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda la rivalutazione della
conformita’.
2. Il presente decreto non si applica alle attrezzature a pressione
trasportabili immesse sul mercato in data antecedente al 9 marzo 2002
o alle date antecedenti a quelle previste dall’articolo 15 del
decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, che non sono state
sottoposte ad una rivalutazione della conformita’ e a quelle
utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci
pericolose tra gli Stati membri dell’Unione europea e Paesi terzi,
effettuate ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio
della funzione legislativa non puo’ essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
La direttiva 2010/35/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E. 30
giugno 2010, n. L. 165.
Il testo dell’articolo 18 della legge 15 dicembre 2011,
n. 217 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’
europee – Legge comunitaria 2010), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi’ recita:
"Art. 18. (Delega al Governo per l’attuazione delle
direttive 2009/20/CE e 2010/36/UE, in materia di crediti
marittimi e di sicurezza delle navi, e 2010/35/UE, in
materia di attrezzature a pressione trasportabili)
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro il termine
di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e
dell’economia e delle finanze, uno o piu’ decreti
legislativi per l’attuazione delle direttive 2009/20/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009,
sull’assicurazione degli armatori per i crediti marittimi,
e 2010/36/UE della Commissione, del 1° giugno 2010, che
modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di
sicurezza per le navi da passeggeri, e, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell’economia e delle finanze e dello
sviluppo economico, un decreto legislativo per l’attuazione
della direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a
pressione trasportabili e che abroga le direttive del
Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e
1999/36/CE.".
Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno
2010, n. 96 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’
europee – Legge comunitaria 2009), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi’
recita:
"Art. 1. (Delega al Governo per l’attuazione di
direttive comunitarie)
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro il termine
di recepimento indicato in ciascuna delle direttive
elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
medesime direttive. Per le direttive elencate negli
allegati A e B, il cui termine di recepimento sia gia’
scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo e’
delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A
e B, che non prevedono un termine di recepimento, il
Governo e’ delegato ad adottare i decreti legislativi entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell’ articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all’oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell’ allegato B,
nonche’, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate
nell’ allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche’ su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all’ articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e’ richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all’esigenza di
garantire il rispetto dell’ articolo 81, quarto comma,
della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo’ adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell’
articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano alle condizioni e secondo
le procedure di cui all’ articolo 11, comma 8, della legge
4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu’ deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da’ conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi’ la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita’ di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere."
"Art. 2. (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa)
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all’ articolo 1 sono informati
ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita’ di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000
euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda
alternativa all’arresto per le infrazioni che espongono a
pericolo o danneggiano l’interesse protetto; la pena
dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita’.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e
dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e’ prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell’ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera sono determinate nella loro entita’,
tenendo conto della diversa potenzialita’ lesiva
dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita’ personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche’ del vantaggio
patrimoniale che l’infrazione puo’ recare al colpevole
ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia’ comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita’ rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all’ articolo 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l’attivita’ ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti
per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche’ alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia’ assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all’ articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183;
e) all’attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia’ attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell’esercizio della delega;
g) nella predisposizione dei decreti legislativi,
relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si
tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme
previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla
legislazione vigente, con particolare riferimento alla
normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la
cui revisione e’ assicurato il coinvolgimento delle parti
sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali
specifici avvisi comuni e dell’acquisizione, ove richiesto
dalla complessita’ della materia, di un parere delle stesse
parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;
h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze
tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le
competenze di piu’ amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu’ opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta’,
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l’unitarieta’ dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita’, l’efficacia e
l’economicita’ nell’azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di
recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi.".
Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, S.O.
Il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986
(Recepimento delle direttive CEE numeri 76/767, 84/527,
84/525 e 84/526, riguardanti la costruzione ed i controlli
di particolari categorie di bombole) e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1986, n. 185, S.O.
Il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23
(Attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della
decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a
pressione trasportabili) e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 marzo 2002, n. 57, S.O.
Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35
(Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al
trasporto interno di merci pericolose) e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2010, n. 58.

Note all’art. 1:
Le direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE sono
pubblicate nella G.U.C.E. 19 novembre 1984, n. L 300.
Per i riferimenti al decreto del Ministro dei trasporti
7 aprile 1986, si veda nelle note alle premesse.
La direttiva 1999/36/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 1
giugno 1999, n. L 138.
Per i riferimenti al decreto legislativo n. 23 del
2002, si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti alla direttiva 2010/35/UE, si veda
nelle note alle premesse
Il testo dell’articolo 15 del citato decreto
legislativo n. 23 del 2002, cosi’ recita:
"Art. 15. (Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano
alle attrezzature a pressione trasportabili, con
l’esclusione dei fusti a pressione, delle incastellature di
bombole e delle cisterne, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto stesso.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
fusti a pressione, alle incastellature di bombole ed alle
cisterne, a decorrere dal 1° luglio 2005.
3. E’ consentita fino al 30 giugno 2003 l’immissione
sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature a
pressione trasportabili di cui al primo comma conformi alla
normativa anteriore alla data di entrata in vigore del
presente decreto. E’ altresi’ ammessa la successiva messa
in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino a
tale data.
4. E’ consentita fino al 1° luglio 2007 l’immissione
sul mercato e la messa in servizio dei fusti a pressione,
delle incastellature di bombole e delle cisterne, conformi
alla normativa vigente anteriormente al 1° luglio 2005. E’
altresi’ consentita la successiva messa in servizio di
queste attrezzature immesse sul mercato fino al 1° luglio
2007.".
Il testo dell’articolo 4 del citato decreto legislativo
n. 35 del 2010, cosi’ recita:
"Art. 4. (Paesi terzi)
1. Il trasporto di merci pericolose tra lo Stato
nazionale ed i Paesi terzi rispetto alla Comunita’ europea
e’ autorizzato a condizione che esso sia conforme alle
disposizioni stabilite nell’ADR, nel RID e nell’ADN,
qualora non venga diversamente autorizzato con le modalita’
previste dagli articoli 6, 7 e 8.".

Capo I

Ambito di applicazione e definizioni

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) attrezzature a pressione trasportabili:
1) tutti i recipienti a pressione, i loro rubinetti e gli altri
accessori, se presenti, di cui al punto 6.2 degli allegati alla
direttiva 2008/68/CE, definiti alla lettera b) del presente comma, se
utilizzati conformemente a tali allegati per il trasporto di gas
della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di
classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonche’ per il trasporto
delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell’allegato I
del presente decreto;
2) le cisterne, i veicoli e vagoni batteria, i contenitori per
gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori,
se presenti, di cui al punto 6.8 degli allegati alla direttiva
2008/68/CE, definiti alla lettera b) del presente comma, se
utilizzati conformemente a tali allegati per il trasporto di gas
della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di
classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonche’ per il trasporto
delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell’allegato I al
presente decreto;
3) le cartucce di gas (n. ONU 2037), esclusi i diffusori di
aerosol (n. ONU 1950), i recipienti criogenici aperti, le bombole per
gas per apparecchi di respirazione, gli estintori (n. ONU 1044), le
attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione a norma
del punto 1.1.3.2. degli allegati alla direttiva 2008/68/CE, definiti
alla lettera b) del presente comma e le attrezzature a pressione
trasportabili soggette a esenzione dalle prescrizioni per la
costruzione e il collaudo degli imballaggi, secondo le disposizioni
speciali di cui al punto 3.3. dei citati allegati alla direttiva
2008/68/CE;
b) allegati alla direttiva 2008/68/CE, limitatamente a:
1) allegato I capo I. 1.: allegati A e B all’ADR come
applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2011, restando inteso che i
termini «parte contraente» sono sostituiti dai termini «Stato
membro»;
2) allegato II capo II. 1.: allegato al RID che figura come
appendice C alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per
ferrovia, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2011, restando
inteso che «Stato contraente del RID» e’ sostituito da «Stato
membro»;
3) allegato III capo III. 1.: i regolamenti allegati all’ADN,
applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, cosi’ come
l’articolo 3, lettere f) e b), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3,
dell’ADN, nei quali «parte contraente» e’ sostituito da «Stato
membro»;
c) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di
attrezzature a pressione trasportabili sul mercato dell’Unione
europea;
d) messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura di
attrezzature a pressione trasportabili per la distribuzione o l’uso
sul mercato dell’Unione europea nel corso di un’attivita’ commerciale
o di servizio pubblico, a titolo oneroso o gratuito;
e) uso: il riempimento, lo stoccaggio temporaneo legato al
trasporto, lo svuotamento e il nuovo riempimento di attrezzature a
pressione trasportabili;
f) ritiro: qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a
disposizione sul mercato o l’uso di attrezzature a pressione
trasportabili;
g) richiamo: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la
restituzione di attrezzature a pressione trasportabili che sono state
gia’ rese disponibili all’utilizzatore finale;
h) fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica
attrezzature a pressione trasportabili o parti di esse, oppure che le
fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il
proprio nome o marchio;
i) rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica
stabilita nell’Unione europea che ha ricevuto dal fabbricante un
mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione
a determinati compiti;
l) importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita
nell’Unione europea che immette sul mercato dell’Unione europea
attrezzature a pressione trasportabili o parti di esse provenienti da
un Paese terzo;
m) distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita
nell’Unione europea, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che
mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione
trasportabili;
n) proprietario: ogni persona fisica o giuridica stabilita
nell’Unione europea che ha piena disponibilita’ delle attrezzature a
pressione trasportabili;
o) operatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita
nell’Unione europea che utilizza attrezzature a pressione
trasportabili;
p) operatore economico: il fabbricante, il rappresentante
autorizzato, l’importatore, il distributore, il proprietario o
l’operatore che intervengono nel corso di un’attivita’ commerciale o
di servizio pubblico a titolo oneroso o gratuito;
q) valutazione della conformita’: la valutazione e la procedura
di valutazione della conformita’ stabilite negli allegati alla
direttiva 2008/68/CE;
r) marchio Pi: un marchio che indica che le attrezzature a
pressione trasportabili sono conformi ai requisiti applicabili in
materia di valutazione della conformita’ stabiliti negli allegati
alla direttiva 2008/68/CE e al presente decreto;
s) rivalutazione della conformita’: la procedura avviata, su
richiesta del proprietario o dell’operatore, per valutare a
posteriori la conformita’ delle attrezzature a pressione
trasportabili fabbricate e immesse sul mercato anteriormente alla
data di applicazione alla direttiva 1999/36/CE;
t) ispezione periodica: l’ispezione periodica e le procedure che
disciplinano le ispezioni periodiche previste dagli allegati alla
direttiva 2008/68/CE;
u) ispezione intermedia: l’ispezione intermedia e le procedure
che disciplinano le ispezioni intermedie previste dagli allegati alla
direttiva 2008/68/CE;
v) verifica straordinaria: la verifica straordinaria e le
procedure che disciplinano le verifiche straordinarie previste dagli
allegati alla direttiva 2008/68/CE;
z) organismo nazionale di accreditamento: l’organismo autorizzato
in Italia a svolgere attivita’ di accreditamento, individuato con
decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009
(ACCREDIA);
aa) accreditamento: attestazione da parte dell’organismo
nazionale di accreditamento, che certifica che un determinato
organismo notificato soddisfa i criteri stabiliti al punto 1.8.6.8,
secondo comma, degli allegati alla direttiva 2008/68/CE;
bb) autorita’ di notifica: il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, secondo quanto disposto all’articolo 17, comma 1, del
presente decreto;
cc) organismo notificato: un organismo di ispezione che soddisfa
i criteri degli allegati della direttiva 2008/68/CE e le condizioni
di cui agli articoli 20 e 26 del presente decreto e che sia
notificato ai sensi dell’articolo 22;
dd) notifica: la procedura che conferisce ad un organismo di
ispezione la qualifica di organismo notificato, compresa la
comunicazione di tale informazione alla Commissione europea e agli
Stati membri dell’Unione europea;
ee) vigilanza del mercato: le attivita’ svolte ed i provvedimenti
adottati dalle autorita’ pubbliche per garantire che le attrezzature
a pressione trasportabili, durante il loro ciclo di vita, siano
conformi ai requisiti stabiliti nella direttiva 2008/68/CE e nel
presente decreto e non pregiudichino la salute, la sicurezza o
qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;
ff) autorita’ di vigilanza del mercato: il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.

Note all’art. 2:
La direttiva 2008/68/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E. 30
settembre 2008, n. L 260.
Per i riferimenti alla direttiva 1999/36/CE, si veda
nelle note all’articolo 1.

Capo I

Ambito di applicazione e definizioni

Art. 3

Requisiti a livello locale

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
possono essere stabiliti requisiti applicabili a livello locale
limitatamente all’immagazzinamento a medio o lungo termine o per
l’uso locale delle attrezzature a pressione trasportabili.

Capo II

Obblighi degli operatori economici

Art. 4

Obblighi dei fabbricanti

1. All’atto dell’immissione sul mercato, i fabbricanti sono
obbligati a garantire che le attrezzature a pressione trasportabili
siano state progettate, fabbricate e corredate di documentazione
conformemente ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva
2008/68/CE e nel presente decreto.
2. Qualora, a seguito di apposita valutazione di conformita’,
risulti la conformita’ delle attrezzature a pressione trasportabili
ai requisiti previsti dai citati allegati alla direttiva 2008/68/CE e
dal presente decreto, i fabbricanti appongono il marchio Pi, in
conformita’ a quanto disposto dall’articolo 15 del presente decreto.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica specificata
negli allegati alla direttiva 2008/68/CE; tale documentazione e’
conservata per il periodo prescritto da detti allegati.
4. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che le
attrezzature a pressione trasportabili, che hanno immesso sul
mercato, non siano conformi a quanto previsto negli allegati alla
direttiva 2008/68/CE o non abbiano i requisiti prescritti dal
presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive
necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o
richiamarle, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a
pressione trasportabili presentino un rischio, i fabbricanti ne
informano immediatamente le autorita’ competenti, indicando in
particolare i dettagli relativi alla non conformita’ e qualsiasi
misura correttiva adottata, senza oneri a carico dell’Amministrazione
interessata.
5. I fabbricanti documentano tutti i casi di non conformita’ e le
misure correttive.
6. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata presentata
dall’autorita’ di vigilanza del mercato, forniscono a quest’ultima
tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare
la conformita’ delle attrezzature a pressione trasportabili, in
lingua italiana. Essi cooperano con l’autorita’ predetta, su
richiesta della medesima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare
i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che
essi hanno immesso sul mercato.
7. I fabbricanti forniscono informazioni soltanto agli operatori
che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva
2008/68/CE e nel presente decreto.

Note all’art. 4:
Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda
nelle note all’articolo 2.

Capo II

Obblighi degli operatori economici

Art. 5

Rappresentanti autorizzati

1. I fabbricanti possono conferire mandato, in forma scritta, ad un
rappresentante autorizzato, secondo quanto previsto al comma 2. Non
possono costituire oggetto di mandato gli obblighi di cui
all’articolo 4, commi 1 e 2, del presente decreto e la stesura della
prescritta documentazione tecnica.
2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel
mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al
rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione dell’autorita’ di vigilanza la
documentazione tecnica almeno per il periodo specificato negli
allegati alla direttiva 2008/68/CE;
b) a seguito di una richiesta motivata dell’autorita’ competente,
fornire a tale autorita’ tutte le informazioni e la documentazione
necessarie a dimostrare la conformita’ delle attrezzature a pressione
trasportabili in lingua italiana;
c) cooperare con l’autorita’ competente, su richiesta della
medesima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi
presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che rientrano
nel mandato.
3. L’identita’ e l’indirizzo del rappresentante autorizzato
figurano nel certificato di conformita’ di cui agli allegati alla
direttiva 2008/68/CE.
4. I rappresentanti autorizzati forniscono informazioni soltanto
agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati
alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.

Note all’art. 5:
Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda
nelle note all’articolo 2.

Capo II

Obblighi degli operatori economici

Art. 6

Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato dell’Unione europea solo
attrezzature a pressione trasportabili conformi ai requisiti
prescritti dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente
decreto.
2. Prima di immettere sul mercato le attrezzature a pressione
trasportabili, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia
eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformita’. In
particolare, essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la
documentazione tecnica, che il marchio Pi sia apposto sulle
attrezzature a pressione trasportabili e che tali attrezzature siano
accompagnate dal certificato di conformita’ di cui agli allegati alla
direttiva 2008/68/CE. L’importatore che ritiene o ha motivo di
credere che attrezzature a pressione trasportabili non siamo conformi
a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal
presente decreto, non immette tali attrezzature a pressione
trasportabili sul mercato fino a quando le stesse non siano state
rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione
trasportabili presentino un rischio, l’importatore ne informa il
fabbricante e l’autorita’ di vigilanza del mercato.
3. Gli importatori indicano il loro nome e indirizzo, al quale
possono essere contattati, nel certificato di conformita’ di cui agli
allegati alla direttiva 2008/68/CE oppure li allegano allo stesso.
4. Gli importatori garantiscono che, durante la fase in cui le
attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro
responsabilita’, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto
delle stesse non mettano a rischio la conformita’ di tale
attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva
2008/68/CE.
5. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che le
attrezzature a pressione trasportabili, che hanno immesso sul
mercato, non siano conformi a quanto prescritto dagli allegati alla
direttiva 2008/68/CE o dal presente decreto, adottano immediatamente
le misure correttive necessarie per rendere conformi tali
attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi, senza
oneri a carico dell’Amministrazione interessata. Inoltre, qualora le
attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio per la
salute o per la sicurezza o per altri aspetti della protezione del
pubblico interesse contemplati nel presente decreto, gli importatori
ne informano immediatamente il fabbricante e l’autorita’ competente,
indicando, in particolare, i dettagli relativi alla non conformita’ e
qualsiasi misura correttiva adottata. Gli importatori documentano
tutti i casi di non conformita’ e le misure correttive.
6. Gli importatori conservano, almeno per il periodo specificato
negli allegati alla direttiva 2008/68/CE per i fabbricanti, una copia
della documentazione tecnica a disposizione dell’autorita’ di
vigilanza del mercato e garantiscono che, su richiesta, la
documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tale
autorita’.
7. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata presentata
dall’autorita’ competente, forniscono a quest’ultima tutte le
informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la
conformita’ delle attrezzature a pressione trasportabili in lingua
italiana. Essi cooperano con tale autorita’, su richiesta, a
qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle
attrezzature a pressione trasportabili che hanno immesso sul mercato.
8. Gli importatori forniscono informazioni soltanto agli operatori
che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva
2008/68/CE e nel presente decreto.

Note all’art. 6:
Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda
nelle note all’articolo 2.

Capo II

Obblighi degli operatori economici

Art. 7

Obblighi dei distributori

1. I distributori mettono a disposizione sul mercato dell’Unione
europea solo attrezzature a pressione trasportabili conformi a quanto
prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente
decreto. Prima di immettere attrezzature a pressione trasportabili a
disposizione sul mercato, i distributori verificano che le
attrezzature rechino il marchio Pi e siano accompagnati dal
certificato di conformita’ e dall’indirizzo di cui all’articolo 6,
comma 3, del presente decreto. Il distributore che ritiene o ha
motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non
siano conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva
2008/68/CE e dal presente decreto, non mette le attrezzature medesime
a disposizione sul mercato fino a quando non siano state rese
conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili
presentino un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o
l’importatore e l’autorita’ di vigilanza del mercato.
2. I distributori garantiscono che, mentre le attrezzature a
pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilita’, le
condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio
la conformita’ di tali attrezzature ai requisiti stabiliti negli
allegati alla direttiva 2008/68/CE.
3. I distributori, che ritengono o hanno motivo di credere che le
attrezzature a pressione trasportabili, che hanno messo a
disposizione sul mercato, non siano conformi a quanto prescritto
negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto,
adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere
conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda
dei casi, senza oneri a carico dell’Amministrazione interessata.
Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino
un rischio per la salute o per la sicurezza o per altri aspetti della
protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, i
distributori ne informano immediatamente il fabbricante,
l’importatore, se del caso, e l’autorita’ nazionale competente,
indicando, in particolare, i dettagli relativi alla non conformita’ e
qualsiasi misura correttiva adottata. I distributori documentano
tutti i casi di non conformita’ e le misure correttive.
4. I distributori, a seguito di una richiesta motivata presentata
da un’autorita’ competente, forniscono a quest’ultima tutte le
informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la
conformita’ delle attrezzature a pressione trasportabili in lingua
italiana. Essi cooperano con tale autorita’, su sua richiesta, a
qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle
attrezzature a pressione trasportabili che hanno messo a disposizione
sul mercato.
5. I distributori forniscono informazioni soltanto agli operatori
che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva
2008/68/CE e nel presente decreto.

Note all’art. 7:
Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda
nelle note all’articolo 2.

Capo II

Obblighi degli operatori economici

Art. 8

Obblighi dei proprietari

1. Il proprietario, che ritiene o ha motivo di credere che le
attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi ai
requisiti prescritti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE,
compresi i requisiti relativi alle ispezioni periodiche, e nel
presente decreto, non le mette a disposizione e non le utilizza fino
a quando non siano state rese conformi. Inoltre, qualora le
attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, il
proprietario ne informa il fabbricante o l’importatore o il
distributore e l’autorita’ di vigilanza del mercato. I proprietari
documentano tutti i casi di non conformita’ e le misure correttive.
2. I proprietari garantiscono che, mentre le attrezzature a
pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilita’, le
condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio
la conformita’ di tali attrezzature ai requisiti stabiliti negli
allegati alla direttiva 2008/68/CE.
3. I proprietari forniscono informazioni soltanto agli operatori
che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva
2008/68/CE e nel presente decreto.
4. Il presente articolo non si applica ai privati che intendono
utilizzare o utilizzano attrezzature a pressione trasportabili per
proprio uso personale o domestico o per proprie attivita’ del tempo
libero o sportive.

Note all’art. 8:
Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda
nelle note all’articolo 2.

Capo II

Obblighi degli operatori economici

Art. 9

Obblighi degli operatori

1. Gli operatori utilizzano solo attrezzature a pressione
trasportabili conformi ai requisiti stabiliti negli allegati alla
direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.
2. Qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un
rischio per la salute o per la sicurezza o per altri aspetti della
protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto,
l’operatore ne informa il proprietario e l’autorita’ di vigilanza del
mercato.

Note all’art. 9:
Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda
nelle note all’articolo 2.

Capo II

Obblighi degli operatori economici

Art. 10

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli
importatori ed ai distributori

1. Un importatore o distributore e’ ritenuto un fabbricante ai fini
del presente decreto ed e’ conseguentemente soggetto agli obblighi
del fabbricante di cui all’articolo 4 del presente decreto, quando
immette sul mercato attrezzature a pressione trasportabili con il
proprio nome o marchio commerciale o modifica le attrezzature a
pressione trasportabili gia’ immesse sul mercato in modo che la
conformita’ ai requisiti applicabili potrebbe esserne condizionata.

Capo II

Obblighi degli operatori economici

Art. 11

Identificazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici, su richiesta dell’autorita’ di
vigilanza del mercato, per un periodo di almeno dieci anni,
identificano:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro
attrezzature a pressione trasportabili;
b) qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito
attrezzature a pressione trasportabili.

Capo III

Conformita’ delle attrezzature a pressione trasportabili

Art. 12

Conformita’ delle attrezzature a pressione trasportabili
e relativa valutazione

1. Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera a), soddisfano i requisiti relativi alla valutazione
della conformita’, alle ispezioni periodiche, alle ispezioni
intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati
alla direttiva 2008/68/CE, nonche’ i requisiti di cui ai capi III e
IV del presente decreto.
2. Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b), sono conformi alle specificazioni della
documentazione in base alla quale sono state fabbricate. Tali
attrezzature sono soggette alle ispezioni periodiche, alle ispezioni
intermedie e alle verifiche straordinarie in conformita’ degli
allegati alla direttiva 2008/68/CE e dei requisiti di cui ai capi III
e IV del presente decreto.
3. Sono validi nel territorio dello Stato i certificati di
valutazione della conformita’, i certificati di rivalutazione della
conformita’ e le relazioni sulle ispezioni periodiche, sulle
ispezioni intermedie e sulle verifiche straordinarie, rilasciati da
un organismo notificato da altro Stato membro, in conformita’ alla
direttiva recepita con il presente decreto.
4. Le parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili
ricaricabili possono essere oggetto di una valutazione della
conformita’ separata.

Capo III

Conformita’ delle attrezzature a pressione trasportabili

Art. 13

Rivalutazione della conformita’

1. La rivalutazione della conformita’ delle attrezzature a
pressione trasportabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c),
fabbricate e messe in funzione a partire dal 9 marzo 2002, e’
stabilita conformemente alla procedura di rivalutazione della
conformita’ di cui all’allegato III al presente decreto.
2. Il marchio Pi e’ apposto in conformita’ a quanto prescritto
nell’allegato III al presente decreto.

Capo III

Conformita’ delle attrezzature a pressione trasportabili

Art. 14

Principi generali del marchio Pi

1. Il marchio Pi e’ apposto solo dal fabbricante o, nei casi di
rivalutazione della conformita’, secondo le indicazioni di cui
all’allegato III. Per le bombole per gas precedentemente conformi
alle direttive 84/525/CEE, 84/526/ o 84/527/CEE, recepite con il
decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, il marchio Pi e’
apposto dall’organismo notificato o sotto la sua sorveglianza.
2. Il marchio Pi e’ apposto esclusivamente sulle attrezzature a
pressione trasportabili che:
a) soddisfano i requisiti di valutazione della conformita’ di cui
agli allegati alla direttiva 2008/68/CE e al presente decreto;
b) soddisfano i requisiti di rivalutazione della conformita’ di
cui all’articolo 13.
3. Apponendo o facendo apporre il marchio Pi, il fabbricante si
assume la responsabilita’ della conformita’ delle attrezzature a
pressione trasportabili a tutti i requisiti stabiliti negli allegati
alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.
4. Ai fini del presente decreto il marchio Pi e’ l’unico marchio
che attesta la conformita’ delle attrezzature a pressione
trasportabili ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva
2008/68/CE e nel presente decreto.
5. E’ vietata l’apposizione sulle attrezzature a pressione
trasportabili di marchi, segni e iscrizioni che possano indurre in
errore i terzi circa il significato del marchio Pi o la forma dello
stesso. Ogni altro marchio e’ apposto sulle attrezzature a pressione
trasportabili in modo da non compromettere la visibilita’, la
leggibilita’ e il significato del marchio Pi.
6. Le parti delle attrezzature a pressione trasportabili
ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza recano il marchio
Pi.

Note all’art. 14:
Per i riferimenti alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE
e 84/527/CEE, si veda nelle note all’articolo 1. Per i
riferimenti al decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile
1986, si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti
alla direttiva 2008/68/CE, si veda nelle note all’articolo
2.

Capo III

Conformita’ delle attrezzature a pressione trasportabili

Art. 15

Regole e condizioni per l’apposizione del marchio Pi

1. Il marchio Pi e’ definito nell’allegato II al presente decreto.
2. Il marchio Pi e’ apposto in modo visibile, leggibile e
permanente sulle attrezzature a pressione trasportabili o sulla loro
targhetta segnaletica, nonche’ sulle parti rimovibili delle
attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione
diretta di sicurezza.
3. Il marchio Pi e’ apposto prima dell’immissione sul mercato delle
nuove attrezzature a pressione trasportabili o delle parti rimovibili
delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una
funzione diretta di sicurezza.
4. Il marchio Pi e’ seguito dal numero di identificazione
dell’organismo notificato che e’ intervenuto nelle ispezioni iniziali
e nel collaudo. Il numero di identificazione dell’organismo
notificato e’ apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue
istruzioni, dal fabbricante.
5. Il marchio, con la data dell’ispezione periodica o, se del caso,
dell’ispezione intermedia, e’ accompagnato dal numero di
identificazione dell’organismo notificato responsabile dell’ispezione
periodica.
6. Per quanto riguarda le bombole per gas precedentemente conformi
alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE, recepite con il
decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, che non recano il
marchio Pi, all’atto della prima ispezione periodica, effettuata in
conformita’ a quanto disposto dal presente decreto, il numero di
identificazione dell’organismo notificato responsabile e’ preceduto
dal marchio Pi.

Capo III

Conformita’ delle attrezzature a pressione trasportabili

Art. 16

Libera circolazione
delle attrezzature a pressione trasportabili

1. Fatte salve le procedure di salvaguardia di cui agli articoli 30
e 31 del presente decreto, nonche’ il quadro di vigilanza del mercato
stabilito dal regolamento CE n. 765/2008, non e’ vietata, o limitata
od ostacolata la libera circolazione, la messa a disposizione sul
mercato o l’uso delle attrezzature a pressione trasportabili, che
siano conformi alle prescrizioni contenute nel presente decreto.

Note all’art. 16:
Il regolamento (CE) n. 765/2008 e’ pubblicato nella
G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.

Capo IV

Autorita’ di notifica e organismi notificati

Art. 17

Autorita’ di notifica

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’ l’autorita’
competente per la notifica ed e’ responsabile dell’istituzione e
dell’attuazione delle procedure necessarie per la valutazione, la
notifica e la successiva vigilanza degli organismi notificati.
2. Per la notifica alla Commissione europea ed altri Stati membri
dell’Unione europea degli organismi notificati, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione del
Ministero delle sviluppo economico.

Capo IV

Autorita’ di notifica e organismi notificati

Art. 18

Requisiti relativi all’autorita’ di notifica

1. Nello svolgimento dei compiti previsti nell’articolo 17, comma
1, l’autorita’ di notifica agisce in modo che non sorgano conflitti
d’interesse con gli organismi notificati.
2. L’autorita’ di notifica assicura che l’esercizio delle sue
attivita’ sia improntato a criteri di obiettivita’ e imparzialita’.
3. L’autorita’ di notifica e’ organizzata in modo che ogni
decisione relativa alla notifica degli organismi notificati sia
adottata da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito
la valutazione.
4. L’autorita’ di notifica salvaguarda la riservatezza delle
informazioni ottenute.

Capo IV

Autorita’ di notifica e organismi notificati

Art. 19

Obbligo di informazione dell’autorita’ di notifica

1. Le procedure nazionali per la valutazione, la notifica e la
vigilanza sugli organi notificati, nonche’ qualsiasi modifica di tali
informazioni, sono notificate alla Commissione europea.

Capo IV

Autorita’ di notifica e organismi notificati

Art. 20

Requisiti relativi agli organismi notificati

1. Ai fini della notifica, l’organismo notificato rispetta i
requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel
presente decreto.
2. L’organismo notificato e’ un ente con personalita’ giuridica,
istituito a norma del codice civile.
3. L’organismo notificato partecipa alle attivita’ di
standardizzazione pertinenti e alle attivita’ del gruppo di
coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma
dell’articolo 28 del presente decreto, o garantisce che il suo
personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica come
orientamento generale le decisioni e i documenti amministrativi
prodotti dai lavori di tale gruppo.

Note all’art. 20:
Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda
nelle note all’articolo 2.

Capo IV

Autorita’ di notifica e organismi notificati

Art. 21

Domanda di notifica

1. L’organismo di ispezione presenta una domanda di notifica
all’autorita’ di notifica nazionale.
2. Tale domanda e’ accompagnata:
a) dalla descrizione delle attivita’ di valutazione della
conformita’, d’ispezione periodica, d’ispezione intermedia, di
verifica straordinaria e di rivalutazione della conformita’;
b) dalla descrizione delle procedure relative alla lettera a);
c) dalla descrizione delle attrezzature a pressione
trasportabili, per le quali l’organismo dichiara di essere
competente;
d) del certificato di accreditamento, rilasciato dall’organismo
di accreditamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, che
attesti che l’organismo di ispezione e’ conforme ai requisiti
stabiliti nell’articolo 20 del presente decreto.

Note all’art. 21:
Per i riferimenti al regolamento (CE) 765/2008, si veda
nelle note all’articolo 16.

Capo IV

Autorita’ di notifica e organismi notificati

Art. 22

Procedura di notifica

1. L’autorita’ di notifica provvede alla notifica esclusivamente
per organismi che siano conformi ai requisiti stabiliti nell’articolo
20 del presente decreto.
2. Per la notifica alla Commissione europea ed altri Stati membri
dell’Unione europea degli organismi notificati, deve essere
utilizzato l’apposito strumento elettronico elaborato e gestito dalla
Commissione europea.
3. La notifica comprende le informazioni richieste a norma
dell’articolo 21, comma 2, del presente decreto.
4. L’organismo interessato puo’ eseguire le attivita’ di un
organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte
della Commissione europea o dagli altri Stati membri dell’Unione
europea entro quindici giorni dalla notifica. Solo tale organismo e’
considerato un organismo notificato ai sensi del presente decreto.
5. Eventuali successive modifiche riguardanti la notifica sono
comunicate alla Commissione europea ed agli altri Stati membri
dell’Unione europea.
6. I servizi di ispezione interni del richiedente la valutazione di
conformita’, definiti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE, non
sono notificati.

Capo IV

Autorita’ di notifica e organismi notificati

Art. 23

Numeri di identificazione
ed elenchi degli organismi notificati

1. L’organismo notificato e’ identificato con lo specifico numero
assegnato dalla Commissione europea ed e’ indicato nell’elenco degli
organismi notificati, messo a disposizione del pubblico dalla stessa
Commissione.

Capo IV

Autorita’ di notifica e organismi notificati

Art. 24

Modifiche delle notifiche

1. L’Autorita’ di notifica, qualora accerti o sia informata che un
organismo notificato non e’ piu’ conforme ai requisiti stabiliti
nell’articolo 20 del presente decreto, o non adempie ai suoi
obblighi, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi,
in funzione della gravita’ dell’inosservanza di tali requisiti o
dell’inadempimento di tali obblighi, dandone informazione
immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.
2. In caso di ritiro, limitazione o sospensione della notifica,
oppure di cessazione dell’attivita’ dell’organismo notificato,
l’autorita’ nazionale di notifica, che aveva disposto tale atto,
adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale
organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe
a disposizione delle altre autorita’ di notifica e di vigilanza del
mercato responsabili, su loro richiesta.

Capo IV

Autorita’ di notifica e organismi notificati

Art. 25

Contestazione della competenza
degli organismi notificati

1. Su richiesta della Commissione, l’autorita’ di notifica fornisce
alla stessa tutte le informazioni relative alla base della notifica o
del mantenimento della competenza dell’organismo interessato.
2. Su richiesta della Commissione, l’autorita’ di notifica adotta
le misure necessarie nei confronti dell’organismo notificato che non
soddisfa o non soddisfa piu’ i requisiti per la notifica.

Capo IV

Autorita’ di notifica e organismi notificati

Art. 26

Obblighi operativi degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della
conformita’, le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie e le
verifiche straordinarie, conformemente alle condizioni della loro
notifica e alle procedure di cui agli allegati alla direttiva
2008/68/CE.
2. Gli organismi notificati eseguono le rivalutazioni della
conformita’ conformemente all’allegato III al presente decreto.
3. Gli organismi notificati da uno Stato membro dell’Unione europea
sono autorizzati ad operare in Italia. L’autorita’ di notifica, che
ha eseguito la valutazione iniziale e la notifica, rimane
responsabile della vigilanza delle attivita’ svolte dall’organismo
notificato.

Note all’art. 26:
Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda
nelle note all’articolo 2.

Capo IV

Autorita’ di notifica e organismi notificati

Art. 27

Obblighi di informazione degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati comunicano all’autorita’ di notifica:
a) qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un
certificato;
b) qualunque circostanza che incida sull’ambito e sulle
condizioni della notifica;
c) eventuali richieste di informazioni sulle attivita’ eseguite,
che abbiano ricevuto dalle autorita’ di vigilanza del mercato;
d) su richiesta, le attivita’ eseguite nell’ambito della loro
notifica e qualsiasi altra attivita’, incluse quelle transfrontaliere
e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi
notificati a norma del presente decreto, che eseguono simili
attivita’ di valutazione della conformita’, di ispezione periodica,
di ispezione intermedia e di verifica straordinaria, che riguardano
le stesse attrezzature a pressione trasportabili, pertinenti
informazioni sulle questioni relative ai risultati negativi e, su
richiesta, ai risultati positivi della valutazione della conformita’.

Capo IV

Autorita’ di notifica e organismi notificati

Art. 28

Coordinamento degli organismi notificati

1. L’autorita’ di notifica garantisce che gli organismi, che ha
provveduto a notificare, partecipino ai lavori del gruppo settoriale
di organismi notificati, istituito dalla Commissione europea,
direttamente o mediante rappresentanti designati.

Capo V

Procedure di salvaguardia

Art. 29

Procedura applicabile alle attrezzature a pressione trasportabili che
presentano un rischio a livello nazionale

1. L’autorita’ di vigilanza del mercato, qualora abbia adottato
provvedimenti ai sensi dell’articolo 20, del regolamento (CE) n.
765/2008, oppure abbia sufficienti ragioni per ritenere che le
attrezzature a pressione trasportabili disciplinate dal presente
decreto presentino un rischio per la salute o per la sicurezza delle
persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse
contemplati nel presente decreto, effettua una valutazione delle
attrezzature a pressione trasportabili interessate che riguarda tutti
i requisiti stabiliti nel presente decreto. Gli operatori economici
interessati collaborano, ove necessario, con l’autorita’ di vigilanza
del mercato, permettendo l’accesso ai loro locali e fornendo
campioni, a seconda dei casi. Se, nel corso di una valutazione,
l’autorita’ di vigilanza del mercato constata che le attrezzature a
pressione trasportabili non rispettano i requisiti stabiliti negli
allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto, chiede
tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare tutte
le misure correttive del caso, al fine di rendere le attrezzature a
pressione trasportabili conformi ai suddetti requisiti, oppure
ritirarle dal mercato o richiamarle entro un termine ragionevole e
proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi, senza
oneri a carico dell’Amministrazione interessata. L’autorita’ di
vigilanza del mercato comunica i provvedimenti adottati all’organismo
notificato competente. L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008
si applica alle misure correttive di cui al terzo periodo del
presente comma.
2. L’autorita’ di vigilanza del mercato, se ritiene che la non
conformita’ non sia ristretta al solo territorio nazionale, informa
la Commissione europea e gli altri Stati membri dell’Unione europea
dei risultati della valutazione e dei provvedimenti adottati nei
confronti dell’operatore economico.
3. L’operatore economico garantisce l’adozione di tutte le
opportune misure correttive nei confronti delle attrezzature a
pressione trasportabili che ha messo a disposizione sul mercato
dell’Unione europea.
4. Qualora l’operatore economico interessato non adotti le misure
correttive adeguate nel termine assegnato dall’autorita’ di vigilanza
del mercato, l’autorita’ stessa adotta tutte le opportune misure
provvisorie per inibire o limitare la messa a disposizione delle
attrezzature a pressione trasportabili sul mercato, per ritirarle dal
mercato o richiamarle, senza oneri a carico dell’Amministrazione
interessata. L’autorita’ informa tempestivamente la Commissione
europea e gli altri Stati dell’Unione europea dei provvedimenti
adottati.
5. Le informazioni di cui al comma 4 includono tutti i particolari
disponibili, soprattutto i dati necessari all’identificazione delle
attrezzature a pressione trasportabili non conformi, l’origine di
tali attrezzature, la natura della presunta non conformita’ e dei
rischi connessi, la natura e la durata delle misure adottate, nonche’
le motivazioni formulate dall’operatore economico interessato. In
particolare, l’autorita’ di vigilanza del mercato indica se la non
conformita’ sia dovuta a:
a) mancato rispetto delle attrezzature a pressione trasportabili
dei requisiti relativi alla salute o alla sicurezza delle persone o
ad altri aspetti della protezione del pubblico interesse, stabiliti
negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto;
b) carenze nelle norme o nei codici tecnici di cui agli allegati
alla direttiva 2008/68/CE o ad altre disposizioni di detta direttiva.

Note all’art. 29:
Per i riferimenti al regolamento (CE) 765/2008, si veda
nelle note all’articolo 16.
Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda
nelle note all’articolo 2.

Capo V

Procedure di salvaguardia

Art. 30

Procedura di salvaguardia dell’Unione

1. L’operatore economico, o altro soggetto interessato, al termine
della procedura di cui all’articolo 29, commi 3 e 4, puo’ attivare la
procedura di salvaguardia di cui all’articolo 31 della direttiva
2010/35/UE, presentando osservazioni contro le misure adottate
dall’autorita’ di vigilanza del mercato.
2. Qualora la Commissione, all’esito della procedura di
salvaguardia di cui all’articolo 31 della direttiva 2010/35/UE,
comunichi una decisione con cui si considera giustificata la misura
adottata da uno Stato membro, l’autorita’ di vigilanza adotta le
misure necessarie ad assicurare il ritiro dal proprio mercato delle
attrezzature a pressione trasportabili non conformi e ne informa la
Commissione europea.
3. Qualora la Commissione, all’esito della procedura di
salvaguardia di cui all’articolo 31 della direttiva 2010/35/UE,
comunichi una decisione con cui si considera ingiustificata la misura
adottata da uno Stato membro, l’autorita’ di vigilanza la ritira.

Note all’art. 30:
Per i riferimenti alla direttiva 2010/35/UE, si veda
nelle note alle premesse.

Capo V

Procedure di salvaguardia

Art. 31

Attrezzature a pressione trasportabili conformi
che presentano un rischio per la salute e la sicurezza

1. Se l’autorita’ di vigilanza del mercato, dopo aver effettuato
una valutazione ai sensi dell’articolo 29, comma 1, ritiene che le
attrezzature a pressione trasportabili, pur se conformi alla
direttiva 2008/68/CE e al presente decreto, presentino un rischio per
la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della
protezione del pubblico interesse, chiede all’operatore economico
interessato di adottare tutte le misure per garantire che tali
attrezzature a pressione trasportabili, all’atto della loro
immissione sul mercato, non presentino piu’ tale rischio o che le
attrezzature siano, a secondo dei casi, ritirate dal mercato o
richiamate entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla
natura del rischio, senza oneri a carico dell’Amministrazione
interessata.
2. L’operatore economico garantisce l’adozione di misure correttive
nei confronti di tutte le attrezzature a pressione trasportabili
interessate che ha messo a disposizione sul mercato o che utilizza in
tutta l’Unione europea.
3. L’autorita’ competente informa immediatamente la Commissione
europea e gli altri Stati membri dell’Unione europea. Tali
informazioni includono, in particolare, i dati necessari
all’identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili
interessate, l’origine e la catena di fornitura delle attrezzature,
la natura del rischio connesso, nonche’ la natura e la durata delle
misure adottate.

Capo V

Procedure di salvaguardia

Art. 32

Non conformita’ formale

1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 29, l’autorita’ di
vigilanza del mercato chiede all’operatore interessato di porre fine
allo stato di non conformita’ in questione, qualora giunga ad una
delle seguenti conclusioni:
a) il marchio Pi e’ stato apposto in violazione di quanto
previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente decreto;
b) il marchio Pi non e’ stato apposto;
c) la documentazione tecnica non e’ disponibile o e’ incompleta;
d) i requisiti degli allegati alla direttiva 2008/68/CE e del
presente decreto non sono stati rispettati.
2. Se la non conformita’ di cui al comma 1 permane, l’autorita’ di
vigilanza del mercato adotta tutte le misure appropriate per limitare
o proibire le messa a disposizione sul mercato delle attrezzature a
pressione trasportabili o garantisce che siano richiamate o ritirate
dal mercato.

Note all’art. 32:
Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE si veda
nelle note all’articolo 2.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 33

Norme abrogate

1. Il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, di
recepimento delle direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE e
84/527/CEE ed il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di
attuazione della direttiva 1999/36/CE, sono abrogati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all’art. 33:
La direttiva 76/767/CEE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 27
settembre 1976, n. L 262.
Per i riferimenti alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE
e 84/527/CEE, si veda nelle note all’articolo 1.
Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 23
del 2002, si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti alla direttiva 1999/36/CE, si veda
nelle note all’articolo 1.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 34

Riconoscimento dell’equivalenza

1. I certificati di omologazione CEE di modelli di attrezzature a
pressione trasportabili, rilasciati a norma decreto del Ministro dei
trasporti 7 aprile 1986 di recepimento delle direttive 84/525/CEE,
84/526/CEE e 84/527/CEE, e gli attestati d’esame CE della
progettazione, rilasciati a norma del decreto legislativo 2 febbraio
2002, n. 23, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, sono
riconosciuti equivalenti ai certificati di approvazione del tipo di
cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE e sono soggetti alle
disposizioni sul riconoscimento temporaneo delle approvazioni del
tipo contenute in detti allegati.
2. I rubinetti e gli accessori di cui all’articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione della
direttiva 1999/36/CE, recanti la marcatura prevista dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva
97/23/CE, conformemente all’articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, possono essere ancora utilizzati.

Note all’art. 34:
Per i riferimenti al decreto del Ministro dei trasporti
7 aprile 1986, si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 23
del 2002, si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda
nelle note all’articolo 2.
Il testo dell’articolo 3 del citato decreto legislativo
n. 23 del 2002, cosi’ recita:
"Art. 3. (Valutazione di conformita’ per l’immissione
sul mercato della Comunita’ europea delle attrezzature a
pressione trasportabili di nuova fabbricazione)
1. I recipienti e le cisterne di nuova fabbricazione
devono essere conformi alle disposizioni dettate al
riguardo dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle
disposizioni interne di recepimento. La conformita’ di tali
attrezzature a pressione trasportabili alle disposizioni
sopra citate deve essere accertata da un organismo
notificato ed attestata mediante le procedure di
valutazione di conformita’ fissate dall’allegato IV, parte
I, e specificate all’allegato V.
2. I rubinetti e altri accessori di nuova fabbricazione
utilizzati per il trasporto devono essere conformi alle
relative disposizioni degli allegati alle direttive
94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di
recepimento.
3. I rubinetti e altri accessori con una funzione
diretta di sicurezza per l’attrezzatura a pressione
trasportabile, ivi comprese le valvole di sicurezza, le
valvole di riempimento e di drenaggio e i rubinetti delle
bombole, devono essere sottoposti ad una procedura di
valutazione della conformita’ di livello pari o superiore a
quella del recipiente o della cisterna su cui sono montati.
Tali rubinetti e altri accessori utilizzati per il
trasporto possono essere sottoposti ad una procedura di
valutazione della conformita’ separata da quella relativa
al recipiente od altra cisterna.
4. I rubinetti e gli accessori di cui al comma 3, per
quanto concerne le prescrizioni tecniche specifiche non
contenute nelle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e nelle
disposizioni interne di recepimento, devono rispondere ai
requisiti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 93, ed essere sottoposti, ai sensi dell’articolo 10 del
decreto legislativo medesimo, ad una procedura di
valutazione della conformita’ di categoria II, III o IV, a
seconda che il recipiente o la cisterna rientri nella
categoria 1, 2 o 3, come previsto nell’allegato V del
presente decreto.
5. Non e’ consentito vietare, limitare o ostacolare
l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle
attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo
1, comma 2, lettera a), conformi al presente decreto e
recanti il relativo marchio previsto dall’articolo 10,
commi l e 2.".
Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93
(Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di
attrezzature a pressione), e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 aprile 2000, n. 91, S.O.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 35

Norma di attuazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai recipienti
a pressione, ai loro rubinetti e altri accessori utilizzati per il
trasporto di ONU n. 1745, ONU n. 1746 e ONU n. 2495 a decorrere dal
1° luglio 2013.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 36

Modalita’ e tariffe
per attivita’ connesse al presente decreto

1. Le attivita’ di valutazione e di vigilanza degli organismi
notificati di cui all’articolo 17, comma 1, sono assoggettate a
tariffa, a carico degli organismi medesimi.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, sono stabilite le tariffe e le relative
modalita’ di versamento.
3. Le tariffe sono determinate in base al principio di copertura
del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre
anni.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 37

Sanzioni

1. L’operatore economico, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
p), del presente decreto che produce, immette sul mercato o immette
in servizio attrezzature a pressione trasportabili, rientranti
nell’ambito di applicazione del presente decreto, che non rispettano
i requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente in materia
ovvero che non siano state sottoposte alle valutazioni di conformita’
o di idoneita’ previste dal presente decreto ovvero che siano
equipaggiate con rubinetti ed altri accessori non rispondenti alle
prescrizioni di sicurezza previste per tali accessori, e’ soggetto:
a) se trattasi di recipienti in cui il prodotto della pressione
di prova per la capacita’ e’ inferiore o pari a 30 MPa × litro (300
bar × litro), alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da cinquemila euro a trentamila euro;
b) se trattasi di recipienti in cui il prodotto della pressione
di prova per la capacita’ e’ superiore a 30 e inferiore o pari a 150
MPa × litro (rispettivamente 300 e 1.500 bar × litro), alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da settemilacinquecento
euro a quarantacinquemila euro;
c) se trattasi di recipienti in cui il prodotto della pressione
di prova per la capacita’ e’ superiore a 150 MPa × litro (1.500 bar
× litro), nonche’ le cisterne, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono determinate tenendo conto del
numero degli esemplari delle attrezzature, come segue:
a) se trattasi di bombole od incastellature di bombole, si
applicano in misura intera per lotto, o gruppo, costituito da
duecento esemplari; per lotto o gruppo costituito da un numero
inferiore a duecento esemplari, sono ridotte dello zerotrepercento
(0,3%) per ciascun esemplare mancante al raggiungimento di duecento
esemplari;
b) se trattasi di tubi, fusti in pressione o recipienti
criogenici, si applicano in misura intera per gruppo costituito da
venti esemplari; per gruppo costituito da un numero inferiore a venti
esemplari sono ridotte del tre per cento (3%) per ciascun esemplare
mancante al raggiungimento di venti esemplari;
c) se trattasi di cisterne, si applicano in misura intera per
ciascun esemplare.
3. I totali delle somme delle sanzioni derivanti dall’applicazione
dei commi 1 e 2 sono determinati inoltre in funzione delle
caratteristiche di pericolosita’ dei gas che sono destinati ad essere
contenuti nei recipienti stessi, come segue:
a) sono aumentati della meta’ se i recipienti sono destinati a
contenere gas assegnati ad uno dei gruppi T, TF, TC, TO, TFC, TOC di
cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE, ovvero delle seguenti
sostanze pericolose: cianuro d’idrogeno stabilizzato (ONU 1051),
fluoruro d’idrogeno anidro (ONU 1052) e acido fluoridrico (ONU 1790);
b) sono ridotti della meta’ se i recipienti sono destinati a
contenere gas assegnati al gruppo A di cui agli allegati alla
direttiva 2008/68/CE.
4. Chiunque appone indebitamente od in maniera difforme, da quanto
prescritto dal presente decreto, il marchio Pi di cui all’articolo
14, e’ soggetto, ferme restando le sanzioni penali:
a) se trattasi di recipienti di cui al comma 1, lettera a), alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a
seimila euro;
b) se trattasi di recipienti di cui al comma 1, lettera b), alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
millecinquecento euro a novemila euro;
c) se trattasi di recipienti di cui al comma 1, lettera c), alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemila euro a
dodicimila euro.
5. Le sanzioni di cui al comma 4 sono determinate tenendo conto
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
6. L’operatore economico, che produce, immette sul mercato o
immette in servizio rubinetti od altri accessori destinati ad
attrezzature a pressione trasportabili rientranti nell’ambito di
applicazione del presente decreto, che non rispettano i requisiti e
le prescrizioni di sicurezza previsti per tali accessori, e’ soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemila
euro a dodicimila euro.
7. Per quanto non diversamente disposto si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e al decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Note all’art. 37:
Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda
nelle note alle premesse.
La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1981, n. 329, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza
e regolarita’ dell’esercizio delle ferrovie e di altri
servizi di trasporto), e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 38

Disposizioni di carattere finanziario

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 39

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 12 giugno 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell’economia e
delle finanze

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei
trasporti

Terzi di Sant’Agata, Ministro degli
affari esteri

Cancellieri, Ministro dell’interno

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino

Capo VI

Disposizioni finali

Allegato I

Elenco delle merci pericolose diverse da quelle della classe 2

Elenco delle merci pericolose diverse da quelle della classe 2

Numero ONU | Classe | Sostanza pericolosa |

1051 | 6.1 | CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO
contenente meno del 3 % d’acqua |

1052 | 8 | FLUORURO DI IDROGENO ANIDRO |

1745 | 5.1 | PENTAFLUORURO DI BROMO
Escluso il trasporto in cisterne |

1746 | 5.1 | TRIFLUORURO DI BROMO
Escluso il trasporto in cisterne |

1790 | 8 | ACIDO FLUORIDRICO
contenente piu’ dell’85% di fluoruro di idrogeno |

2495 | 5.1 | PENTAFLUORURO DI IODIO
Escluso il trasporto in cisterne |

Capo VI

Disposizioni finali

Allegato II

Marchio di conformita’ Pi

1. Il marchio Pi e’ costituito dal simbolo avente la forma seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Il marchio Pi ha un’altezza minima di 5 mm. Per le attrezzature a
pressione trasportabili con un diametro pari o inferiore a 140 mm
l’altezza minima e’ 2,5 mm.

3. Le proporzioni indicate nel disegno in scala graduata sono
rispettate. Il reticolo non fa parte del marchio.

Capo VI

Disposizioni finali

Allegato III

Procedura di rivalutazione della conformita’

1. Nel presente allegato e’ stabilito il metodo per garantire che le
attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 1,
paragrafo 2, lettera c), fabbricate e messe in funzione anteriormente
alla data di applicazione della direttiva 1999/36/CE, siano conformi
alle pertinenti disposizioni degli allegati alla direttiva 2008/68/CE
e alla direttiva 2010/35/UE applicabili al momento della
rivalutazione.

2. Il proprietario o l’operatore deve mettere a disposizione di un
organismo notificato che sia conforme alla norma EN ISO/IEC
17020:2004 categoria A, notificato per la rivalutazione della
conformita’, informazioni sulle attrezzature a pressione
trasportabili che consentano a tale organismo di identificarle con
precisione (origine, regole applicabili in materia di progettazione
e, per quanto riguarda le bombole ad acetilene, anche indicazioni
relative al materiale poroso). Le informazioni, se del caso,
comprendono le limitazioni di utilizzazione prescritte e le note
concernenti eventuali danni o le riparazioni che sono state
effettuate.

3. L’organismo notificato di categoria A, notificato per la
rivalutazione della conformita’, valuta se le attrezzature a
pressione trasportabili offrono almeno lo stesso grado di sicurezza
delle attrezzature a pressione trasportabili di cui agli allegati
alla direttiva 2008/68/CE. La valutazione e’ effettuata sulla base
delle informazioni prodotte conformemente al paragrafo 2 e, se del
caso, di ispezioni supplementari.

4. Se i risultati della valutazione di cui al paragrafo 3 sono
soddisfacenti, le attrezzature a pressione trasportabili sono
sottoposte all’ispezione periodica prevista agli allegati alla
direttiva 2008/68/CE. Se sono soddisfatti i requisiti di tale
ispezione periodica, il marchio Pi e’ apposto dall’organismo
notificato responsabile dell’ispezione periodica o sotto la sua
sorveglianza conformemente all’articolo 14, paragrafi da 1 a 5. Il
marchio Pi e’ seguito dal numero di identificazione dell’organismo
notificato responsabile dell’ispezione periodica. L’organismo
notificato responsabile dell’ispezione periodica rilascia un
certificato di rivalutazione in conformita’ del paragrafo 6.

5. Nei casi in cui i recipienti a pressione siano stati fabbricati in
serie, la rivalutazione della conformita’ di singoli recipienti a
pressione, compresi i rubinetti e gli altri accessori utilizzati per
il trasporto, e’ effettuata da un organismo notificato per
l’ispezione periodica dei pertinenti recipienti a pressione
trasportabili, a condizione che un organismo notificato di categoria
A, responsabile della rivalutazione della conformita’, abbia valutato
la conformita’ del tipo a norma del paragrafo 3 e che sia stato
rilasciato un certificato di rivalutazione del tipo. Il marchio Pi e’
seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato
responsabile dell’ispezione periodica.

6. In tutti i casi l’organismo notificato responsabile dell’ispezione
periodica rilascia il certificato di rivalutazione che contiene, come
minimo:
a) l’identificazione dell’organismo notificato che rilascia il
certificato e, se diverso, il numero di identificazione
dell’organismo notificato di categoria A responsabile della
rivalutazione della conformita’ a norma del paragrafo 3;
b) il nome e l’indirizzo del proprietario o dell’operatore
specificato al paragrafo 2;
c) in caso di applicazione della procedura di cui al paragrafo 5,
i dati per l’identificazione del certificato di rivalutazione del
tipo;
d) i dati per l’identificazione delle attrezzature a pressione
trasportabili alle quali e’ stato apposto il marchio Pi, compresi
almeno il numero o i numeri di serie; e
e) la data di rilascio.

7. Viene rilasciato un certificato di rivalutazione del tipo.
Qualora venga applicata la procedura di cui al paragrafo 5,
l’organismo di categoria A responsabile della rivalutazione della
conformita’ rilascia il certificato di rivalutazione del tipo che
contiene, come minimo:
a) l’identificazione dell’organismo notificato che rilascia il
certificato;
b) il nome e l’indirizzo del fabbricante e del detentore
dell’approvazione del tipo originale per le attrezzature a pressione
trasportabili sottoposte a rivalutazione nel caso in cui il detentore
non sia il fabbricante;
c) i dati per l’identificazione delle attrezzature a pressione
trasportabili appartenenti alla serie;
d) la data di rilascio; e
e) la dicitura seguente: "il presente certificato non autorizza la
fabbricazione di attrezzature a pressione trasportabili o di loro
parti".
8. Apponendo o facendo apporre il marchio Pi, il proprietario o
l’operatore indica che si assume la responsabilita’ della conformita’
delle attrezzature a pressione trasportabili a tutti i pertinenti
requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nella
direttiva 2010/35/UE, applicabili al momento della rivalutazione.
9. Se del caso, si tiene conto delle disposizioni dell’allegato
II, punto 2, ed e’ apposta anche la marcatura per le basse
temperature prevista in tale allegato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 12 luglio 2012, n. 100 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 162 del 13-7-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 12 luglio 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 5203): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti) il 16 maggio 2012. Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 17 maggio 2012 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni V, VI, VII, X e questioni regionali. Esaminato dalle Commissioni riunite I e VIII, in sede referente, il 23, 29, 30 e 31 maggio 2012; il 5, 6, 7, 13 e 14 giugno 2012. Esaminato in aula il 18 e 19 giugno 2012 e approvato il 20 giugno 2012. Senato della Repubblica (atto n. 3372): Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (affari costituzionali) e 13ª (territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 21 giugno 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e questioni regionali. Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 25 giugno 2012. Esaminato dalle Commissioni riunite 1ª e 13ª, in sede referente, il 26 giugno 2012 e il 4 luglio 2012. Esaminato in aula il 27 giugno 2012 e il 10 luglio 2012 e approvato l’11 luglio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. 111 Attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme sull’assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 173 del 26-7-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 201, recante adesione della
Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del
1976 sulla limitazione della responsabilita’ in materia di crediti
marittimi, nonche’ delega al Governo per la sua attuazione;
Vista la direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa all’obbligo di assicurazione
degli armatori per i crediti marittimi;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2010, ed in particolare
l’articolo 18;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante norme di
attuazione della direttiva 2009/16/CE concernente le norme
internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell’inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le
navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque
sotto la giurisdizione degli Stati membri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 febbraio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’11 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita’

1. Il presente decreto introduce norme relative alla assicurazione
obbligatoria della responsabilita’ armatoriale per i crediti
marittimi di cui all’articolo 4.

Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) Convenzione del 1996: il testo consolidato della Convenzione del 1976 relativa alla limitazione della responsabilita’ per i crediti marittimi, adottata dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO), come modificata dal Protocollo del 1996; b) armatore: la persona che figura quale proprietario della nave nel registro in cui la nave e’ iscritta o qualsiasi altro soggetto, persona fisica o giuridica, quale il conduttore a scafo nudo, che sia responsabile dell’esercizio di una nave adibita alla navigazione marittima; c) assicurazione: il contratto di assicurazione, con o senza franchigie avente per oggetto la copertura della responsabilita’ dell’armatore in relazione ai crediti di cui all’articolo 4.

Art. 3 Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica alle navi di bandiera italiana e alle navi di bandiera estera, di stazza lorda pari o superiore alle 300 tonnellate che entrano nei porti o transitano nelle acque territoriali italiane. 2. Il presente decreto non si applica alle navi militari e navi da guerra ed alle altre navi di proprieta’ dello Stato o delle quali lo Stato ha l’esercizio, impiegate, nel momento in cui il credito e’ sorto, per servizi governativi non commerciali.

Art. 4 Crediti ai quali si riferisce l’assicurazione della responsabilita’ 1. I crediti ai quali si riferisce l’assicurazione della responsabilita’ armatoriale sono i seguenti: a) crediti relativi a morte, lesioni personali, perdita o danni a beni, ivi inclusi danni ad opere portuali, bacini e canali navigabili ed agli ausili alla navigazione, che si verifichino a bordo o in connessione diretta con l’esercizio della nave o con le operazioni di salvataggio ed i conseguenti danni che ne derivino; b) crediti relativi a danni derivanti da ritardi nel trasporto marittimo di carico, passeggeri o del loro bagaglio; c) crediti relativi ad altri danni derivanti dalla violazione di diritti diversi dai diritti contrattuali, che si verifichino in connessione diretta con l’esercizio della nave o con le operazioni di salvataggio; d) crediti relativi al recupero, rimozione, demolizione o volti a rendere inoffensiva una nave che sia affondata, naufragata, incagliata o abbandonata, compresa ogni cosa che sia o sia stata a bordo di tale nave; e) crediti relativi alla rimozione, distruzione o volti a rendere inoffensivo il carico di una nave; f) crediti fatti valere da una persona diversa da quella responsabile, relativamente a provvedimenti presi al fine di prevenire o ridurre le conseguenze dannose degli eventi di cui alle lettere da a) ad e) e gli ulteriori danni causati da tali provvedimenti.

Art. 5

Crediti non compresi
nell’assicurazione della responsabilita’

1. I crediti non compresi nell’assicurazione della responsabilita’
sono i seguenti:
a) crediti relativi alle operazioni di salvataggio, ivi compresi
i crediti per compenso speciali di cui all’articolo 14 della
Convenzione sul salvataggio del 1989, se applicabili, o ai contributi
per avaria comune;
b) crediti relativi a danni per inquinamento da idrocarburi di
cui alla Convenzione internazionale sulla responsabilita’ civile per
i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, del 29 novembre
1969, come modificata dal Protocollo del 1992;
c) crediti soggetti a qualsiasi Convenzione internazionale o
legislazione nazionale che regoli o proibisca la limitazione della
responsabilita’ per danni nucleari;
d) crediti nei confronti del proprietario di una nave a
propulsione nucleare per danni nucleari;
e) crediti da parte dei preposti dell’armatore o del soccorritore
i cui compiti siano connessi alla nave o alle operazioni di
salvataggio, ivi inclusi i crediti dei loro eredi, successori
legittimi, o altre persone aventi diritto a presentare tali
rivendicazioni.

Art. 6

Assicurazione della responsabilita’ per i crediti marittimi

1. Le navi, sia di bandiera italiana che estera, rientranti nel
campo di applicazione del presente decreto, devono essere provviste
di copertura assicurativa della responsabilita’ in reazione ai
crediti marittimi di cui all’articolo 4.
2. L’esistenza della copertura assicurativa e’ comprovata da uno o
piu’ certificati rilasciati dal soggetto erogatore della garanzia e
presenti a bordo della nave.
3. L’importo globale dell’assicurazione per la nave oggetto della
copertura, per evento, e’ pari alla somma dei limiti di cui agli
articoli 7 e 8.

Art. 7

Limiti generali

1. I limiti della responsabilita’ armatoriale in relazione a
crediti diversi da quelli elencati nell’articolo 8, derivanti dallo
stesso evento, sono calcolati come segue:
a) per la responsabilita’ relativa a morte o lesioni personali:
1) nave di tonnellaggio non superiore alle 2.000 tonnellate:
2.000.000 diritti speciali di prelievo;
2) nave di tonnellaggio superiore alle 2.000 tonnellate:
2.000.000 diritti speciali di prelievo a cui sono sommate 800 diritti
speciali di prelievo per ogni tonnellata dalle 2.001 alle 30.000
tonnellate; 600 diritti speciali di prelievo per ogni tonnellata
dalle 30.001 alle 70.000 tonnellate, 400 diritti speciali di prelievo
per ogni tonnellata superiore alle 70.000 tonnellate;
b) per la responsabilita’ in relazione ad ogni altro credito:
1) nave di tonnellaggio non superiore alle 2.000 tonnellate:
1.000.000 diritti speciali di prelievo;
2) una nave di tonnellaggio superiore alle 2.000 tonnellate:
1.000.000 diritti speciali di prelievo a cui sono sommate 400 diritti
speciali di prelievo per ogni tonnellata dalle 2.001 alle 30.000
tonnellate; 300 diritti speciali di prelievo per ogni tonnellata
dalle 30.001 alle 70.000 tonnellate, e 200 diritti speciali di
prelievo per ogni tonnellata superiore alle 70.000 tonnellate.
2. Qualora l’ammontare calcolato in conformita’ al comma 1, lettera
a), sia insufficiente a saldare interamente i crediti ivi previsti,
l’ammontare calcolato in conformita’ al comma 1, lettera b), sara’
disponibile per il pagamento della rimanenza non saldata delle
rivendicazioni di cui al comma 1, lettera a), e tale rimanenza non
saldata concorrera’ ai crediti di cui al comma 1, lettera b).
3. Ai fini del presente decreto, il tonnellaggio della nave
consiste nella stazza lorda calcolata conformemente alle norme
relative alla stazzatura contenute nell’allegato 1 della convenzione
internazionale di Londra del 23 giugno 1969 sulla stazzatura delle
navi.

Art. 8 Limite della responsabilita’ per i crediti dei passeggeri 1. Per la responsabilita’ relativa a crediti derivanti da un singolo evento e sorti in relazione alla morte o a lesioni personali di passeggeri di una nave, il limite della responsabilita’ del proprietario della nave e’ pari ad un ammontare di 175.000 diritti speciali di prelievo moltiplicato per il numero di passeggeri che la nave e’ autorizzata a trasportare in base al certificato della nave. 2. Ai fini del presente articolo per crediti relativi alla morte o a lesioni personali arrecate ai passeggeri di una nave si intende ogni credito presentato da qualsiasi persona, o da parte di qualsiasi persona, trasportata da tale nave in base ad un contratto di trasporto di passeggero ovvero chi, con il consenso del vettore, accompagna un veicolo o animali vivi che sono coperti da un contratto per il trasporto di merci.

Art. 9 Diritto speciale di prelievo 1. Il diritto speciale di prelievo di cui agli articoli 7 e 8 e’ l’unita’ di conto del Fondo monetario internazionale come attestata dal Ministero dell’economia e delle finanze alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 10

Certificati di assicurazione

1. I certificati di assicurazione devono contenere le informazioni
seguenti:
a) denominazione della nave, numero IMO e porto di
immatricolazione;
b) nome e luogo della sede principale dell’armatore;
c) tipo e durata dell’assicurazione;
d) denominazione e sede principale del soggetto che fornisce
l’assicurazione e luogo nel quale e’ stato sottoscritto il contratto
di assicurazione.
2. I certificati di assicurazione devono essere redatti o in lingua
inglese, o in francese o in spagnolo e, qualora redatti in lingua
diversa, devono contenere una traduzione certificata in una delle
predette lingue.
3. La trasmissione dei certificati alle autorita’ marittime
competenti per l’espletamento dei controlli dello Stato di approdo,
da parte delle navi che entrano nei porti o transitano nelle acque
territoriali italiane, dovra’ avvenire in formato cartaceo o
elettronico con le modalita’ previste dal decreto legislativo 24
marzo 2011, n. 53.

Art. 11

Sanzioni

1. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente
decreto si assumono le misure di fermo e di espulsione, secondo la
disciplina prevista dalle procedure di controllo del decreto
legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al comma 1 dell’articolo 29 del citato decreto.

Art. 12 Disposizioni di coordinamento 1. Al primo comma dell’articolo 275 del codice della navigazione, dopo le parole: «l’armatore» sono inserite le seguenti: «di una nave di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate». 2. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia assicurativa previste dalle seguenti disposizioni: a) Convenzione internazionale sulla responsabilita’ civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, CLC ’92, firmata a Londra il 27 novembre 1992, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 177; b) Convenzione sulla responsabilita’ civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, Bunker ’01, firmata a Londra il 23 marzo 2001, di cui alla legge 1° febbraio 2010, n. 19; c) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilita’ dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente. 3. Non sono applicabili alla assicurazione della responsabilita’ di cui al presente decreto, le disposizioni previste dai seguenti articoli 514, 527 e 538 del codice della navigazione.

Art. 13 Disposizioni finanziarie 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare: Dato a Roma, addi’ 28 giugno 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri Severino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Curinga e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 178 del 1-8-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno
2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Curinga
(Catanzaro);
Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati
contemporaneamente acquisiti al protocollo dell’ente, da nove
consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non
puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei
servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Curinga (Catanzaro) e’ sciolto.

Art. 2 La dottoressa Maria Adele Maio e’ nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 17 luglio 2012 NAPOLITANO Cancellieri, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.