DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2012 Proroga della gestione commissariale in relazione agli interventi di bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale comprendente la laguna di Orbetello.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 182 del 6-8-2012

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 3 agosto 2012

Visto l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 gennaio 2002, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di
Orbetello;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2012, con
il quale lo stato d’emergenza sopra citato e’ stato prorogato, da
ultimo, fino al 5 agosto 2012;
Vista la nota dell’Assessore all’ambiente e energia della regione
Toscana del 13 giugno u.s., con la quale, tenuto anche conto delle
istanze manifestate dal Commissario delegato e delle altre
Amministrazioni pubbliche coinvolte, in ragione del persistere di una
grave situazione di criticita’ ambientale nella laguna di Orbetello,
ha chiesto una proroga dello stato di emergenza fino al 31 ottobre
2012;
Considerato che la formulazione dell’allora vigente articolo 3,
comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 luglio 2012, n.
59, consentiva la proroga di soli trenta giorni delle gestioni
commissariali operanti alla data di entrata in vigore dello stesso
provvedimento;
Vista la nota del 24 luglio 2012 con cui l’Assessore all’energia e
ambiente della regione Toscana, in ragione dell’aggravamento delle
criticita’ di natura ambientale nella laguna di Orbetello in
concomitanza con la stagione estiva, ha chiesto di estendere la
proroga concessa con la citata delibera del Consiglio dei Ministri
del 6 luglio 2012 al 31 dicembre 2012;
Ritenuto pertanto di dover adeguare il termine di vigenza dello
stato di emergenza in rassegna all’intervenuta modifica del citato
articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59/2012, ad opera della
legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100;
Considerato, inoltre, che l’articolo 3, comma 2, del sopracitato
decreto-legge n. 59/2012, cosi’ come convertito dalla legge 12 luglio
2012, n. 100, consente la proroga della gestione commissariale,
prevedendo che per la prosecuzione degli interventi successivi si
procede ai sensi dell’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della legge
24 febbraio 1992, n. 225;
Ravvisata, quindi, la necessita’ di mantenere l’attuale impianto
normativo derogatorio nelle more del definitivo subentro delle
amministrazioni ordinariamente competenti;
Ritenuto che ricorrono, quindi, i presupposti previsti
dall’articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15
maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2012, n. 100;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, e’ prorogata, fino al 30
settembre 2012, la gestione commissariale in relazione agli
interventi di bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale
comprendente la laguna di Orbetello. A tal fine il Commissario
delegato ed i soggetti attuatori operano con i poteri e le deroghe
gia’ previsti, nella vigenza dello stato di emergenza dalle ordinanze
appositamente adottate.
2. Almeno dieci giorni prima della scadenza di cui al comma 1, il
Capo del Dipartimento della protezione civile provvede ad adottare,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, apposita
ordinanza diretta a favorire e regolare il subentro
dell’Amministrazione pubblica competente in via ordinaria a
coordinare gli interventi che si renderanno necessari.
La presente delibera verra’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2012

Il Presidente: Monti

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2012, n. 136 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell’internato.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 189 del 14-8-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme
sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta’, e successive modificazioni, ed
in particolare, l’articolo 32;
Visto l’articolo 87, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n.
354;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230;
Ritenuta la necessita’ di garantire l’effettivo esercizio dei
diritti dei detenuti e degli internati e una maggiore consapevolezza
delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario mediante
l’introduzione della Carta dei diritti e dei doveri;
Visto l’articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 12 gennaio 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2012;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento :

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,
n. 230

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 23 il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. Il direttore dell’istituto, o un operatore penitenziario da
lui designato, svolge un colloquio con il soggetto, al fine di
conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro,
previsto dall’articolo 7 del regolamento per l’esecuzione del codice
di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989,
n. 334, e per iniziare la compilazione della cartella personale,
nonche’ allo scopo di fornirgli le informazioni previste dal primo
comma dell’articolo 32 della legge e di consegnargli la carta dei
diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati prevista nel
comma 2 dell’articolo 69 del presente regolamento. In particolare,
vengono forniti chiarimenti sulla possibilita’ di ammissione alle
misure alternative alla detenzione e agli altri benefici penitenziari
e viene contestualmente richiesto al detenuto il consenso
all’eventuale utilizzo delle procedure di controllo mediante mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici di cui all’articolo 275-bis del
codice di procedura penale. Il verbale contenente la relativa
dichiarazione del detenuto viene trasmesso senza ritardo
all’autorita’ giudiziaria competente.»;
b) all’articolo 69 il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. All’atto dell’ingresso, a ciascun detenuto o internato e’
consegnata la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli
internati, contenente l’indicazione dei diritti e dei doveri dei
detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi
riservati. Il contenuto della carta e’ stabilito con decreto del
Ministro della giustizia da adottarsi entro centottanta giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Il decreto regola, altresi’, le modalita’ con le quali
la carta dei diritti deve essere portata a conoscenza dei familiari
del detenuto e dell’internato. La carta dei diritti e’ fornita nelle
lingue piu’ diffuse tra i detenuti e internati stranieri.».
2. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 5 giugno 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell’economia e
delle finanze

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2012
Registro n. 7, foglio n. 362

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Boscoreale e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 202 del 30-8-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile
2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di
Boscoreale (Napoli);
Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri su
venti assegnati all’ente, a seguito delle quali non puo’ essere
assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Boscoreale (Napoli) e’ sciolto.

Art. 2

Il dott. Michele Capomacchia e’ nominato commissario straordinario
per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 14 agosto 2012

NAPOLITANO

Cancellieri, Ministro dell’interno

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Montefusco e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 209 del 7-9-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno
2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di
Montefusco (Avellino);
Viste le dimissioni rassegnate, da sette consiglieri su dodici
assegnati al comune, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato
il normale funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Montefusco (Avellino) e’ sciolto.

Art. 2

Il dottor Mario La Montagna e’ nominato commissario straordinario
per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 20 agosto 2012

NAPOLITANO

Cancellieri, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.