DECRETO-LEGGE 2 novembre 2012, n. 187 Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Societa’ Stretto di Messina S.p.A ed in materia di trasporto pubblico locale.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 256 del 2-11-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di garantire, in
considerazione dell’attuale stato di tensione nei mercati finanziari
internazionali, la verifica, a tutela della finanza pubblica, della
sostenibilita’ del piano economico finanziario del collegamento
stabile viario e ferroviario tra Sicilia e Continente, anche in
relazione alle modalita’ di finanziamento previste;
Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ ed urgenza di
emanare disposizioni volte ad evitare l’interruzione dei servizi di
trasporto pubblico locale e ferroviari regionali, assicurando, per
l’esercizio 2012, l’immediato trasferimento alle regioni delle
risorse allo scopo destinate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario
tra Sicilia e continente

1. In considerazione dell’attuale condizione di tensione dei
mercati finanziari internazionali che impone, a tutela della finanza
pubblica, particolari esigenze di cautela nella verifica della
sostenibilita’ del piano economico finanziario del collegamento
stabile viario e ferroviario tra Sicilia e Continente (di seguito
Ponte), anche in relazione alle modalita’ di finanziamento previste,
la Societa’ Stretto di Messina S.p.A. ed il Contraente generale
stipulano apposito atto aggiuntivo al contratto vigente per
l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
2. Entro 60 giorni dalla stipula dell’atto aggiuntivo la Societa’
Stretto di Messina S.p.A. presenta al CIPE, ai fini di un primo esame
in linea tecnica del progetto definitivo dell’opera, unitamente agli
elaborati tecnici nonche’ ai necessari pareri e autorizzazioni, i
piani economico finanziari accompagnati da una completa e dettagliata
analisi dell’intervento che attesti la sostenibilita’
dell’investimento, con riguardo sia alle condizioni praticate nel
mercato dei capitali sia alle varie ipotesi di finanziamento
pubblico. Il CIPE in sede di esame tecnico puo’ valutare parti
progettuali dotate di autonoma funzionalita’.
3. In esito all’esame in linea tecnica del progetto definitivo
dell’intervento, la societa’ Stretto di Messina S.p.a. avvia le
necessarie iniziative per la selezione della migliore offerta di
finanziamento dell’infrastruttura con capitali privati, senza che
cio’ dia luogo ad impegni contrattuali vincolanti per la
concessionaria. In caso di mancata individuazione del soggetto
finanziatore entro il termine per l’esame del progetto definitivo di
cui al comma 4, sono caducati tutti gli atti che regolano i rapporti
di concessione, nonche’ le convenzioni ed ogni altro rapporto
contrattuale stipulato dalla societa’ concessionaria. In tale
circostanza, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e
pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali
comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo
costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali
contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di
una ulteriore somma pari al 10 per cento dell’importo predetto.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino
all’approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE delle
opere come individuate dal comma 2, entro e non oltre i 540 giorni
successivi al completamento dell’esame del progetto in linea tecnica,
tutti gli effetti dei contratti stipulati dalla Societa’ Stretto di
Messina S.p.A. con il Contraente generale e gli altri soggetti
affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell’opera sono
sospesi e per il periodo di sospensione non potranno essere avanzate
dai contraenti pretese risarcitorie o di altra natura a nessun
titolo. Sono altresi’ sospesi gli adeguamenti economici a qualsiasi
titolo previsti. Per le parti progettuali non esaminate dal CIPE la
sospensione degli effetti contrattuali permane, con le modalita’
sopra indicate, fino al reperimento della integrale copertura
finanziaria. Le parti dovranno improntare il loro comportamento
secondo i principi della buona fede.
5. La mancata approvazione del progetto definitivo dell’opera da
parte del CIPE, ai sensi del comma 4, comporta la caducazione di
tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonche’ le
convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla
societa’ concessionaria, secondo le modalita’ e per gli effetti di
cui al comma 3.
6. La Societa’ Stretto di Messina S.p.A. puo’ essere autorizzata,
previa approvazione dei progetti definitivi da parte del CIPE, ad
eseguire lavori infrastrutturali funzionali all’esigenza dell’attuale
domanda di trasporto anche in caso di mancata realizzazione del
Ponte, ricompresi nel progetto definitivo generale, a carico del
bilancio dello Stato nei limiti delle risorse che saranno individuate
con successivi provvedimenti.
7. Con atto di indirizzo del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono impartite direttive finalizzate all’immediato
contenimento dei costi di gestione e di personale della societa’
Stretto di Messina S.p.a.
8. Nel caso in cui l’atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga
stipulato entro il termine perentorio del 1° marzo 2013 sono
caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione,
nonche’ le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato
dalla societa’ concessionaria secondo le modalita’ e per gli effetti
di cui al comma 3.
9. Nei casi di caducazione di cui ai commi 3, 5 e 8, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, la Societa’ Stretto di Messina S.p.a.
e’ posta in liquidazione e, per lo svolgimento delle attivita’
liquidatorie, e’ nominato un commissario liquidatore che dovra’
concludere le operazioni entro e non oltre un anno dalla nomina.
10. Agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti
all’attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successivi rifinanziamenti, relativa al
Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del Fondo
sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni
destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 1. Nelle more del completamento del processo di riordino della disciplina in materia di trasporto pubblico locale, per l’anno 2012, il fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e’ ripartito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del criterio storico.

Art. 3 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 2 novembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Grilli, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Severino

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Oricola e nomina del commissario straordinario.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 266 del 14-11-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Oricola (L’Aquila); Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell’ente, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1 Il consiglio comunale di Oricola (L’Aquila) e’ sciolto.

Art. 2

La dottoressa Silvana Iannuzzi e’ nominata commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino
all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 29 ottobre 2012

NAPOLITANO

Cancellieri, Ministro dell’interno

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2012 Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato, per l’anno 2012.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 273 del 22-11-2012

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero;
Visto, in particolare, l’art. 3 del testo unico sull’immigrazione,
il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri
generali per la definizione dei flussi d’ingresso individuati nel
documento programmatico triennale, relativo alla politica
dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che
«in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo’ provvedere in
via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel
limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante
norme di attuazione del testo unico sull’immigrazione;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale –
n. 172 del 25 luglio 2012, recante attuazione della direttiva
2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e
provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano
cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e’ irregolare;
Considerato che il documento programmatico triennale non e’ stato
emanato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – Serie generale – n. 305 del 31 dicembre 2010, concernente
la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori
extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno
2010, che prevede una quota massima d’ingresso per motivi di lavoro
non stagionale di 98.080 lavoratori non comunitari, che si aggiunge
alla quota di 6.000 lavoratori non comunitari gia’ prevista, in via
di anticipazione, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° aprile 2010, per una quota complessiva autorizzata per
l’anno 2010 pari a 104.080 unita’;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
Serie generale – n. 92 del 19 aprile 2012, concernente la
programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non
comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato
per l’anno 2012, che prevede tra l’altro, all’art. 2, come
anticipazione della programmazione dei flussi d’ingresso per l’anno
2012 di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non
stagionale, una quota di 4.000 cittadini non comunitari residenti
all’estero che abbiano completato programmi di istruzione e
formazione nel paese di origine ai sensi dell’art. 23 del citato
testo unico sull’immigrazione;
Tenuto conto delle esigenze di specifici settori produttivi
nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori
imprenditoriali e professionali;
Visto l’art. 21 del citato testo unico sull’immigrazione, circa la
previsione di quote riservate all’ingresso di lavoratori di origine
italiana;
Considerata inoltre l’esigenza di consentire la conversione in
permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di
permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;
Considerato che la disposizione transitoria prevista dall’art. 5
del decreto legislativo n. 109 del 2012 sopra citato, prevede la
facolta’ per i datori di lavoro che occupano irregolarmente
lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale, di dichiarare
la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per
l’immigrazione;
Rilevato che permane comunque l’esigenza di prevedere – quale
ulteriore anticipazione della programmazione dei flussi di ingresso
in Italia, per l’anno 2012, di lavoratori non comunitari per motivi
di lavoro non stagionale – specifiche quote destinate,
rispettivamente, all’ingresso di lavoratori autonomi, di lavoratori
di origine italiana, nonche’ di prevedere quote destinate alla
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per
lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;
Considerato che – avuto riguardo all’attuale congiuntura economica
in Italia che evidenzia una generale contrazione dei livelli di
occupazione – e’ opportuno prevedere gli ingressi di lavoratori non
comunitari per motivi di lavoro non stagionale in misura ridotta,
fatte salve eventuali successive esigenze, rispetto alla
corrispondente quota complessivamente autorizzata con i citati
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010 e 30
novembre 2010;
Rilevato che ai fini anzidetti puo’ provvedersi con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, in via di
programmazione transitoria, nel limite della quota complessivamente
utilizzabile per l’anno 2012, risultante dalle corrispondenti quote
di ingresso per motivi di lavoro non stagionale autorizzate, con il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010 e
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre
2010, detratta la quota di 4.000 unita’ gia’ disposta, per l’ingresso
di lavoratori formati all’estero, dall’art. 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012;

Decreta:

Art. 1

1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi
d’ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non
stagionale per l’anno 2012, sono ammessi in Italia, in via di
programmazione transitoria, per motivi di lavoro subordinato non
stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari
entro una quota complessiva di 13.850 unita’.

Art. 2 Nell’ambito della quota di cui all’art. 1, e’ consentito l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attivita’ di interesse per l’economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione; figure societarie di societa’ non cooperative, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti d’ingresso; artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati.

Art. 3 Nell’ambito della quota di cui all’art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 100 unita’, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Art. 4 1. Nell’ambito della quota di cui all’art. 1, e’ autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: a) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; b) 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; c) 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea. 2. Nell’ambito della quota di cui all’art. 1, e’ inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di: a) 1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; b) 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

Art. 5 Le quote per lavoro subordinato previste dal presente decreto saranno ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive domande pervenute.

Art. 6

I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente
decreto decorrono dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 7

Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora
vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle
previste dal presente decreto, tali quote, ferma restando la quota
complessiva prevista dall’art. 1, possono essere diversamente
ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla
base delle effettive necessita’ riscontrate sul mercato del lavoro.
Roma, 16 ottobre 2012

Il Presidente: Monti

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 9, foglio n. 239

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 2012 Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ad assumere 60 docenti di I e II fascia per le Accademie e i Conservatori di musica.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 278 del 28-11-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle
Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza,
dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati, ed in particolare l’art. 2, comma 6,
recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle
suddette istituzioni;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, concernente misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’
economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, ed, in particolare, l’art. 9, che reca disposizioni in
materia di contenimento della spesa di impiego pubblico;
Visto l’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, in cui si dispone che per il quinquennio
2010-2014, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 523, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per
ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita’, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale
cessato nell’anno precedente, nonche’ nel limite del 20 per cento
delle unita’ cessate nello stesso anno di riferimento;
Visto il citato art. 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, e
successive modificazioni, che, nell’elencare le amministrazioni
statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a
tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola e gli Istituti
di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Considerato che, come gia’ previsto in applicazione dell’art. 1,
comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, il comparto scuola e
gli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica
continuano a rimanere fuori dai limiti assunzionali di cui alle
disposizioni di legge richiamate, fermo restando il loro
assoggettamento alla specifica disciplina di settore e ad una
programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze
di funzionalita’ e di ottimizzazione delle risorse per il migliore
funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di
finanza pubblica perseguiti;
Visto l’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
in materia di misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e
successive modificazioni, che prevede la disciplina autorizzatoria
delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il
quale prevede che, in attesa della completa attuazione della legge 21
dicembre 1999, n. 508, al personale delle Istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in
materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all’art.
39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, come peraltro chiarito con circolare del Dipartimento
della funzione pubblica, adottata d’intesa con il Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, in data 22 febbraio 2011, n. 11786;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, ed, in particolare, l’art. 2,
riguardante la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche
amministrazioni che, al comma 4, dispone che per il comparto AFAM
continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di
settore;
Visto l’art. 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
che disciplina l’accesso nei ruoli del personale docente, degli
assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti
accompagnatori;
Vista la citata nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011, con
la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito
istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2011-2013, autorizzazioni ad
assumere per l’anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica, ed in particolare l’art. 1, comma 1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Vista la nota del 12 luglio 2012, n. 14016/PF, con la quale il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca – Ufficio
di Gabinetto ha richiesto, tra l’altro, l’autorizzazione ad assumere
a tempo indeterminato un contingente di sessanta docenti di I e II
fascia;
Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica del 26
luglio 2012, n. 31347, con cui e’ stato chiesto al Ministero
dell’economia e delle finanze, Gabinetto del Ministro di esprimere il
concerto per le assunzioni richieste con la citata nota del 12 luglio
2012, n. 14016/PF;
Vista la nota dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia
e delle finanze del 6 agosto 2012, n. ACG/19/RIFPA/11712, con la
quale si trasmette il parere favorevole del Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
espresso con nota del 6 agosto 2012, n. 69272;
Ritenuto di aderire al citato parere espresso dal Ministero
dell’economia e delle finanze e di procedere ad autorizzare per
l’anno accademico 2012/2013 il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato un
contingente di sessanta docenti di I e II fascia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 agosto 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 dicembre 2011, che dispone la delega di funzioni al Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di
sezione del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’
autorizzato, per l’anno accademico 2012-2013, ad assumere a tempo
indeterminato sessanta docenti di I e II fascia per incarichi di
insegnamento nelle Accademie e nei Conservatori di musica.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi’ 30 agosto 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Patroni Griffi, Ministro per
la pubblica amministrazione e la
semplificazione

Grilli, Ministro dell’economia e
delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 172

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.