DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 2012 Autorizzazione all’emissione di carte valori postali per l’anno 2013 ed integrazione del programma di emissioni filateliche per l’anno 2012

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 286 del 7-12-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto l’art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del
codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi
delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008,
n. 197;
Riconosciuta l’opportunita’ di emettere nell’anno 2013 carte-valori
postali commemorative e celebrative;
Riconosciuta l’opportunita’ di integrare il programma delle
carte-valori postali commemorative e celebrative per l’anno 2012
autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
2012, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica in
corso di perfezionamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1

1. E’ autorizzata l’emissione, nell’anno 2013, delle seguenti
carte-valori postali:
a. francobolli celebrativi del Festival Lirico dell’Arena di
Verona, nel centenario della fondazione;
b. francobolli celebrativi del Club Alpino Italiano, nel 150°
anniversario della fondazione;
c. francobolli celebrativi del Politecnico di Milano, nel 150°
anniversario della fondazione;
d. francobolli celebrativi dell’Editto di Milano, nel 1700°
anniversario della promulgazione;
e. francobolli celebrativi del 550° anniversario della
definizione dei confini della Repubblica di San Marino;
f. francobolli celebrativi degli Uccelli delle Alpi;
g. francobolli celebrativi di Europa 2013;
h. francobolli celebrativi della Giornata della Filatelia;
i. interi postali celebrativi del 100° anniversario
dell’istituzione dell’ufficio postale "Roma Quirinale";
l. francobolli commemorativi di Gabriele d’Annunzio, nel 150°
anniversario della nascita;
m. francobolli commemorativi di Giovanni Boccaccio, nel VII
centenario della nascita;
n. francobolli commemorativi di Giuseppe Verdi, nel bicentenario
della nascita;
o. francobolli commemorativi di Giuseppe Gioacchino Belli, nel
150° anniversario della scomparsa;
p. francobolli commemorativi di Anna Maria Luisa de’ Medici, nel
270° anniversario della scomparsa;
q. interi postali commemorativi di Arcangelo Corelli, nel III
centenario della scomparsa.

Art. 2 1. All’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2012, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento, e’ aggiunta, infine, la seguente lettera: «ee) francobolli celebrativi del Concilio Ecumenico Vaticano II, in occasione del 50° anniversario dalla solenne apertura.».

Art. 3 1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle cartevalori postali di cui all’art. 1 del presente decreto. Il presente decreto e’ inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Dato a Roma, addi’ 28 settembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Passera, Ministro dello sviluppo economico Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2012 Ufficio di controllo Atti MISE – MIPAAF, registro n. 12, foglio n. 107

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 28/12/12, n. 257 Regolamento integrativo del decreto ministeriale 29/11/07, n.255, per il trattamento dei dati personali nella gestione del Registro dei revisori legali e del relativo Registro del tirocino

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IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e in particolare
gli articoli 20, commi 2 e 3, 21, comma 2 che fissano i principi
applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari ed il
termine per l’identificazione, con atto di natura regolamentare, dei
tipi di dati trattati e delle operazioni effettuate;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante
Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE ed in
particolare, l’articolo 21 dello stesso decreto, che attribuisce al
Ministero dell’economia e delle finanze, tra l’altro, competenze e
poteri in materia di tenuta del Registro dei revisori legali e del
Registro del tirocinio;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 255, recante
«Regolamento di attuazione degli articoli 20, 21, e 181 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di
protezione dei dati personali"», che identifica i tipi di dati e le
operazioni eseguibili nel trattamento dei dati personali, sensibili o
giudiziari, autorizzati per legge, per il Ministero dell’economia e
delle finanze, la Scuola superiore dell’economia e delle finanze,
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la Guardia di
finanza e il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle
finanze;
Considerata la necessita’ di identificare i tipi di dati sensibili
e giudiziari trattati e le operazioni eseguibili in relazione alle
finalita’ di interesse pubblico, individuate da parte del Ministero
dell’economia e delle finanze, con riferimento alle funzioni di
abilitazione e di iscrizione al Registro dei revisori legali e del
relativo Registro del tirocinio, nonche’ di tenuta e vigilanza dei
menzionati registri;
Considerata, in particolare, la necessita’ di acquisire presso gli
interessati o presso l’Autorita’ giudiziaria dati personali
concernenti il possesso ed il mantenimento del requisito
dell’onorabilita’ ai fini dell’iscrizione o del mantenimento
dell’iscrizione nel Registro dei revisori legali e nel Registro del
tirocinio;
Verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste
dall’articolo 22 del Codice in materia di protezione dei dati
personali, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza
ed indispensabilita’ dei dati sensibili e giudiziari utilizzati
rispetto alle finalita’ perseguite, all’indispensabilita’ delle
operazioni eseguibili per il perseguimento delle finalita’ di
rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonche’
all’esistenza di fonti normative idonee a legittimare l’effettuazione
delle medesime operazioni;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, iscritto nel relativo Registro dei provvedimenti in data
15 dicembre 2011, al n. 485, parere richiesto ai sensi degli articoli
20, comma 3, 21, comma 2, 154, commi 1, lettera g), 4 e 5, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Udito il parere del Consiglio di Stato, adottato dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’11 novembre
2012;
Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, a
norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota, n. 16113 del 9 novembre 2012, dell’Ufficio legislativo
Economia e «il nulla osta all’ulteriore corso del provvedimento»
rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con foglio
del 29 novembre 2012 n. 10977;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Integrazione al decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 255

1. Il presente regolamento, con l’allegata scheda, che ne
costituisce parte integrante, individua i tipi di dati e di
operazioni che il Ministero dell’economia e delle finanze e’
autorizzato, rispettivamente, a trattare e ad effettuare, in
applicazione della normativa sul funzionamento del Registro dei
revisori legali e del relativo Registro del tirocinio, istituiti con
il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. La scheda indicata nel primo comma, contrassegnata come Scheda
18-bis, e’ inserita nell’Allegato n. 1 al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 29 novembre 2007, n. 255, dopo la
scheda n. 18.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 28 dicembre 2012

Il Ministro: Grilli

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 293

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 2013, n. 18 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile, nonche’…

… abrogazione della direttiva 94/56/CE

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2010, ed in particolare
l’articolo 1;
Visto il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione degli
incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che
abroga la direttiva 94/56/CE;
Vista la direttiva 94/56/CE che stabilisce i principi fondamentali
in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore
dell’aviazione civile;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, che
istituisce l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifica
il codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE
del Consiglio, del 21 novembre 1994;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
189, recante il regolamento di riordino dell’Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo, a norma dell’articolo 26, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del
regolamento (UE) n. 996/2010, per quanto concerne in particolare le
sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato
regolamento e l’individuazione delle misure necessarie affinche’ esse
siano attuate in applicazione dell’articolo 23 del medesimo
regolamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 settembre 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2012;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, della giustizia
e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle
inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel
settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE, di
seguito denominato: «regolamento».

Art. 2

Destinatari

1. I soggetti chiamati a rispondere per le violazioni sanzionate
dal presente decreto si identificano nelle «persone coinvolte» di cui
all’articolo 2, paragrafo 1, numero 11, del regolamento.

Art. 3

Organismo responsabile
dell’irrogazione delle sanzioni

1. L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), di seguito
denominata: «Agenzia», e’ l’organismo responsabile dell’applicazione
del presente decreto e irroga le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dall’articolo 4 ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689.
2. Il procedimento sanzionatorio connesso alle violazioni previste
dall’articolo 4 e’ disciplinato con delibera del Collegio
dell’Agenzia, da sottoporre all’approvazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministeri della giustizia e delle
infrastrutture e dei trasporti. Il medesimo procedimento e’ reso
pubblico mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito web istituzionale dell’Agenzia.

Art. 4

Violazioni e sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’Agenzia irroga le
sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di seguito
elencate:
a) ai soggetti di cui all’articolo 2 che, avuta conoscenza,
nell’esercizio delle proprie funzioni, del verificarsi di un
incidente o di un inconveniente grave, non ne informino l’Agenzia
immediatamente, ossia entro sessanta minuti, direttamente o
attraverso l’organizzazione di cui fanno parte, si applica la
sanzione amministrativa da tremila euro a dodicimila euro;
b) ai soggetti di cui all’articolo 2 che diffondano le
informazioni protette di cui all’articolo 14 del regolamento si
applica la sanzione amministrativa da diecimila euro a quarantamila
euro;
c) ai soggetti di cui all’articolo 2 che ostacolino l’attivita’
dell’Agenzia, impedendo ai suoi investigatori di adempiere ai loro
doveri, si applica la sanzione amministrativa da cinquemila euro a
ventimila euro;
d) si applica la sanzione amministrativa da ventimila euro a
ottantamila euro ai soggetti di cui all’articolo 2 che, prima
dell’arrivo degli investigatori dell’Agenzia:
1) modificano lo stato del luogo dell’incidente;
2) prelevano campioni dal luogo dell’incidente;
3) intraprendono movimenti o effettuano campionamenti
dell’aeromobile, del suo contenuto o del suo relitto;
4) spostano o rimuovono l’aeromobile o il suo relitto;
e) ai soggetti di cui all’articolo 2 che si rifiutino di fornire
agli investigatori dell’Agenzia registrazioni, informazioni e
documenti rilevanti ai fini dell’inchiesta di sicurezza,
occultandoli, alterandoli o distruggendoli, si applica la sanzione
amministrativa da ventimila euro a ottantamila euro.
2. Non si applicano la sanzione amministrativa di cui al comma 1,
lettera d), a chi commette le condotte di cui ai numeri 1), 2), 3) e
4) della medesima lettera, per ragioni di sicurezza, per assistere
persone ferite ovvero previa autorizzazione dell’autorita’
responsabile del luogo dell’incidente, con la consultazione, ove
possibile, dell’Agenzia.
3. Nel caso di segnalazioni effettuate dai soggetti di cui
all’articolo 2 attraverso l’organizzazione di cui fanno parte,
l’obbligo di segnalazione puo’ essere assolto dall’organizzazione
medesima, anche in forma cumulativa, in nome e per conto dei citati
soggetti, conformemente ad un apposito modello pubblicato
dall’Agenzia sul proprio sito internet.

Art. 5

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il
1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i limiti delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all’articolo 4, mediante
applicazione dell’incremento pari all’indice nazionale dei prezzi al
consumo per l’intera collettivita’, rilevato dall’ISTAT nel biennio
precedente. Gli aggiornamenti si applicano dal 1° gennaio dell’anno
successivo.

Art. 6

Versamento dei proventi

1. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste
dal presente decreto sono versati all’entrata del bilancio dello
Stato.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, l’Agenzia trasmette alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sull’applicazione
del presente decreto e sulle sanzioni irrogate nell’anno precedente.

Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L’Agenzia provvede all’adempimento dei compiti previsti nel
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 14 gennaio 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Severino, Ministro della giustizia

Passera, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 2013, n. 25 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio…

… metallico.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee (Legge comunitaria 2010), ed, in particolare
l’articolo 1, recante delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, in particolare, l’articolo
14;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di
sostanze chimiche pericolose;
Visto il regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione
del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e
allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico e, in
particolare, l’articolo 7 che rinvia agli Stati membri la
determinazione delle norme relative alle sanzioni applicabili per la
violazione delle disposizioni del regolamento e l’adozione di tutte
le misure necessarie per la loro applicazione;
Visto il regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione ed importazione di
sostanze chimiche pericolose (rifusione);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200, recante la
disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 689/2008 sull’esportazione ed importazione di
sostanze chimiche pericolose;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 novembre 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 gennaio 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1102/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo
al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni
composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del
mercurio metallico, di seguito denominato: ‘regolamento’.

Art. 2

Violazioni degli obblighi derivanti dall’articolo 1 del regolamento
in materia di divieto di esportazione

1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato chiunque viola
le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento
e’ punito con l’arresto da tre mesi fino a nove mesi o con l’ammenda
da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.

Art. 3

Violazioni degli obblighi derivanti dall’articolo 3 del regolamento
in materia di stoccaggio e smaltimento del mercurio metallico
considerato rifiuto

1. Chiunque, avvalendosi della facolta’ di cui all’articolo 3,
paragrafo 1, del regolamento, viola le disposizioni di cui al
paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 dello stesso articolo
3 e’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da
2.600,00 euro a 27.000,00 euro.

Art. 4

Violazioni degli obblighi derivanti dall’articolo 5, paragrafo 3, e
dall’articolo 6 del regolamento in materia di trasmissione di dati

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli importatori, gli
esportatori e i gestori delle attivita’ di smaltimento delle sostanze
di cui all’articolo 2 del regolamento che omettono di inviare alla
Commissione europea e al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 3,
dello stesso regolamento, nel termine di tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono soggetti al pagamento di
una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00
euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori degli impianti
di cloro-alcali che omettono di inviare alla Commissione europea e al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i
dati relativi alla disattivazione del mercurio in un determinato anno
di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, nel termine
stabilito al comma 3 dello stesso articolo, sono soggetti al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro
a 20.000,00 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori degli impianti
di fonderia, di purificazione del gas naturale e di operazioni
minerarie dei metalli non ferrosi che omettono di inviare i dati di
cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, nel termine
stabilito al paragrafo 3 dello stesso articolo, sono soggetti al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro
a 20.000,00 euro.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso
in cui i dati forniti risultino incompleti o inesatti.

Art. 5

Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. L’attivita’ di vigilanza e di accertamento relativa al rispetto
degli obblighi di cui all’articolo 4 e’ svolta dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, e le relative sanzioni sono irrogate ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della stessa legge.
2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
decreto legislativo non si applica il pagamento in misura ridotta di
cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni.

Art. 6

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le
violazioni previste dal presente decreto sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato.

Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attivita’ previste
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma addi’, 5 marzo 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli affari
europei

Severino, Ministro della giustizia

Clini, Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Balduzzi, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.