LEGGE 6 agosto 2013, n. 96 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Delega al Governo per l’attuazione
di direttive europee

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, secondo le procedure, i
principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l’attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla
presente legge.
2. I termini per l’esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono
individuati ai sensi dell’articolo 31, comma 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive elencate nell’allegato B, nonche’, qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo
l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica affinche’ su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l’attivita’ ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli
limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione
delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche’ alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi
fronte con i fondi gia’ assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 2

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
di violazioni di atti normativi dell’Unione europea

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e’ delegato ad
adottare, ai sensi dell’articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le
violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via
regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell’Unione europea
pubblicati alla data dell’entrata in vigore della presente legge, per
le quali non sono gia’ previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3

Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre
2010, relativa alle emissioni industriali

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre
2010, relativa alle emissioni industriali, il Governo e’ tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1,
comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) fermi restando quanto disposto dall’articolo 191 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea e le competenze statali
semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MW, di cui
al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, riordino delle
competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei
controlli;
b) previsione, per determinate categorie di installazioni e previa
consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a
livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate,
direquisiti autorizzativi sotto forma di disposizioni generali
vincolanti;
c) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti
autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione
con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi
valore di autorizzazione integrata ambientale;
d) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per
finalita’ connesse al potenziamento delle ispezioni ambientali
straordinarie previste dalla direttiva 2010/75/UE e di quelle
finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi autorizzatori per
gli impianti gia’ esistenti e privi di autorizzazione, in deroga a
quanto indicato dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 gennaio 2008;
e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine
di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle
violazioni delle autorizzazioni.

Art. 4

Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE

1. Al fine di favorire l’efficienza energetica e ridurre
l’inquinamento ambientale e domestico mediante la diffusione delle
tecnologie elettriche, nell’esercizio della delega legislativa per
l’attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, il Governo e’ tenuto a introdurre
disposizioni che attribuiscano all’Autorita’ per l’energia elettrica
e il gas il compito di adottare uno o piu’ provvedimenti volti ad
eliminare l’attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche
rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del
servizio.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5

Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva
2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta
di esseri umani e la protezione delle vittime

1. Ai fini dell’attuazione della direttiva 2011/36/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la
protezione delle vittime, il Governo e’ tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, in
quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) prevedere una clausola di salvaguardia che stabilisca che
nell’applicazione del decreto di trasposizione nessuna disposizione
possa pregiudicare i diritti, gli obblighi e le responsabilita’ dello
Stato e degli individui, ai sensi del diritto internazionale,
compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto
internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove
applicabili, la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di
cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, e il Protocollo relativo allo
statuto dei rifugiati, di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 95,
relativi allo status dei rifugiati e al principio di non refoulement;
b) prevedere misure che facilitino il coordinamento tra le
istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle vittime di
tratta e quelle che hanno competenza sull’asilo, determinando
meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra i due sistemi di
tutela;
c) definire meccanismi affinche’ i minori non accompagnati vittime
di tratta siano prontamente identificati, se strettamente necessario
anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione
dell’eta’, condotta da personale specializzato e secondo procedure
appropriate; siano adeguatamente informati sui loro diritti incluso
l’eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione
internazionale; in ogni decisione presa nei loro confronti sia
considerato come criterio preminente il superiore interesse del
minore determinato con adeguata procedura;
d) prevedere che la definizione di «persone vulnerabili» tenga
conto di aspetti quali l’eta’, il genere, le condizioni di salute, le
disabilita’, anche mentali, la condizione di vittima di tortura,
stupro o altre forme di violenza sessuale, e altre forme di violenza
di genere;
e) prevedere, nei percorsi di formazione per i pubblici ufficiali
che possano venire in contatto con vittime o potenziali vittime di
tratta, contenuti sulle questioni inerenti alla tratta di esseri
umani ed alla protezione internazionale.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri ne’ minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti
derivanti dall’attuazione dei decreti legislativi di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.

Art. 6

Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva
2011/51/UE per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari
di protezione internazionale

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio
2011, il Governo e’ tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello status di
soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione
internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata, sia cessata
o il suo rinnovo sia rifiutato, in conformita’ con l’articolo 14,
paragrafo 3, e con l’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004;
b) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale il
calcolo del periodo di soggiorno di cui al paragrafo 1 dell’articolo
4 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
sia effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di
protezione internazionale e che il periodo compreso tra la
presentazione della domanda ed il riconoscimento sia considerato per
intero;
c) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale le
condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo,
previste all’articolo 5 della citata direttiva 2003/109/CE,
riguardino esclusivamente la dimostrazione di un reddito sufficiente
e che questo venga calcolato anche tenendo conto delle particolari
circostanze di vulnerabilita’ in cui possono trovarsi i beneficiari
di protezione internazionale.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri ne’ minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti
derivanti dall’attuazione dei decreti legislativi di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.

Art. 7

Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione
internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le
persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria,
nonche’ sul contenuto della protezione riconosciuta

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione
internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le
persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria,
nonche’ sul contenuto della protezione riconosciuta, il Governo e’
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia
previsti dalla normativa in vigore;
b) in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 1 della direttiva
2011/95/UE, uniformare gli status giuridici del rifugiato e del
beneficiario di protezione sussidiaria con particolare riferimento ai
presupposti per ottenere il ricongiungimento familiare;
c) disciplinare gli istituti del diniego, dell’esclusione e della
revoca, in conformita’ con il dettato della Convenzione relativa allo
statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722,
anche con riferimento ai beneficiari di protezione sussidiaria;
d) introdurre uno strumento di programmazione delle attivita’ e
delle misure a favore dell’integrazione dei beneficiari di protezione
internazionale.

Art. 8

Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della
direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di
bilancio degli Stati membri

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva
2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti
per i quadri di bilancio degli Stati membri, il Governo e’ tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1,
comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: coordinare
l’attuazione della direttiva con le disposizioni della legge 24
dicembre 2012, n. 243, nonche’ con le disposizioni in materia di
contabilita’ e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009,
n. 196.

Art. 9

Delega al Governo per il coordinamento della disciplina interna in
materia di imposta sul valore aggiunto con l’ordinamento
dell’Unione europea

1. In considerazione delle rettifiche alla direttiva 2006/112/CE e
alle successive direttive di modifica della stessa, elencate
nell’allegato C alla presente legge, nonche’ dell’avvenuta emanazione
del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15
marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore
aggiunto, il Governo e’ delegato ad adottare, con le procedure di cui
all’articolo 1, comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi con i
quali la normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto
e’ conformata all’ordinamento dell’Unione europea.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1,
comma 1. Limitatamente alle materie trattate dal regolamento di
esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, i
decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati anche nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere l’abrogazione delle disposizioni in materia di imposta
sul valore aggiunto che risultino incompatibili con quelle contenute
nel citato regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011;
b) prevedere la riformulazione delle norme che necessitano di un
migliore coordinamento con la normativa dell’Unione europea nelle
materie trattate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011,
tenuto conto della specificita’ delle prestazioni socio-sanitarie,
assistenziali ed educative rese a favore di particolari categorie di
soggetti da parte dei soggetti di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, e dei loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di
contratti di appalto o convenzioni.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10

Delega al Governo per l’attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005
del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un
sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella
Comunita’ europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che
stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno
e prodotti da esso derivati

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, nel rispetto delle
competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui
all’articolo 1, comma 1, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari
europei, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli
affari esteri, dell’economia e delle finanze, della giustizia, per
gli affari regionali e le autonomie e per la coesione territoriale,
acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu’ decreti
legislativi per l’attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del
Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un
sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and
Trade) per le importazioni di legname nella Comunita’ europea, e del
regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, nonche’
secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuazione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, quale
autorita’ nazionale competente designata per la verifica delle
licenze FLEGT previste dal regolamento (CE) n. 2173/2005, per
l’applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 e per la
determinazione delle relative procedure amministrative e contabili;
b) previsione, in deroga ai criteri e ai limiti previsti
dall’articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, delle sanzioni amministrative fino ad un massimo di euro
1.000.000 da determinare proporzionalmente al valore venale in comune
commercio della merce illegalmente importata o, se superiore, al
valore della merce dichiarato; previsione delle sanzioni penali
dell’ammenda fino a euro 150.000 e dell’arresto fino a tre anni per
le infrazioni alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 e
del regolamento (UE) n. 995/2010;
c) istituzione di un registro degli operatori, cosi’ come definiti
dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche sulla base di
dati del registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 27
dicembre 1993, n. 580; determinazione della tariffa di iscrizione al
registro e delle sanzioni amministrative per la mancata iscrizione
nonche’ destinazione delle relative entrate alla copertura degli
oneri derivanti dai controlli di cui all’articolo 10 del regolamento
(UE) n. 995/2010;
d) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra
i soggetti istituzionali che devono collaborare nell’attuazione dei
regolamenti (CE) n. 2173/2005 e (UE) n. 995/2010 e le associazioni
ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine
di assicurare l’accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195, anche attraverso la loro pubblicazione nei siti internet delle
associazioni ambientaliste e di categoria interessate, e la loro
consultazione da parte del pubblico interessato;
e) determinazione di una tariffa per l’importazione di legname
proveniente dai Paesi rispetto ai quali trova applicazione il regime
convenzionale previsto dal regolamento (CE) n. 2173/2005, calcolata
sulla base del costo effettivo del servizio e aggiornata ogni due
anni, e destinazione delle relative entrate alla copertura degli
oneri derivanti dai controlli di cui all’articolo 5 del medesimo
regolamento;
f) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo e di
quelli derivanti dalla vendita mediante asta pubblica della merce
confiscata al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle
attivita’ di controllo di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n.
2173/2005 e agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 995/2010.
2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1,
il Governo e’ tenuto a seguire i principi e criteri direttivi
generali di cui all’articolo 1, comma 1, in quanto compatibili.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri ne’ minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti
derivanti dall’attuazione dei decreti legislativi di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.

Art. 11

Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni dell’Unione europea e agli accordi internazionali in
materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in
materia di embarghi commerciali nonche’ per ogni tipologia di
operazione di esportazione di materiali proliferanti

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, o del Ministro per gli affari europei, e
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, con il Ministro dell’interno, con il Ministro
della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con le procedure di cui all’articolo
1, comma 1, un decreto legislativo ai fini del riordino e della
semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esportazione di
prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell’applicazione delle
sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche’ per ogni
tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti,
nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell’Unione europea e
dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1,
nonche’ dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5
maggio 2009, e alle altre disposizioni dell’Unione europea, nonche’
agli accordi internazionali gia’ resi esecutivi o che saranno resi
esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa;
b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso,
coordinando le norme legislative vigenti e apportando le
integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la
semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della
normativa;
c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure
autorizzative, nei limiti consentiti dalla vigente normativa
dell’Unione europea;
d) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di
esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei
diritti dell’uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi
nell’elenco di cui all’allegato I del citato regolamento (CE) n.
428/2009;
e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e
dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di
tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonche’ per ogni
tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti,
nell’ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 96.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura ivi
prevista, puo’ emanare disposizioni correttive e integrative del
medesimo decreto legislativo.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 96, in quanto compatibile con il regolamento (CE) n. 428/2009,
anche con riguardo alle fattispecie sanzionatorie ivi stabilite, in
quanto applicabili alle condotte previste dal medesimo regolamento.
4. Dall’attuazione della delega di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti
derivanti dall’attuazione della delega con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12

Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva
2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che
modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE)
n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno
2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica
le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n.
1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, il Governo e’ tenuto a rispettare,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al
corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative
misure di esecuzione nell’ordinamento nazionale, prevedendo, ove
opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le
competenze e i poteri di vigilanza previsti nella direttiva alla
Banca d’Italia e alla Commissione nazionale per le societa’ e la
borsa (CONSOB) secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del
citato testo unico;
b) prevedere, in conformita’ alla disciplina della direttiva, le
necessarie modifiche alle norme del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998, per consentire che una societa’
di gestione del risparmio possa prestare i servizi previsti ai sensi
della direttiva, nonche’ possa istituire e gestire fondi comuni di
investimento alternativi in altri Stati comunitari ed extracomunitari
e che una societa’ di gestione di fondi comuni di investimento
alternativi comunitaria o extracomunitaria possa istituire e gestire
fondi comuni di investimento alternativi in Italia alle condizioni e
nei limiti previsti dalla direttiva;
c) prevedere, in conformita’ alle definizioni e alla disciplina
della direttiva, le opportune modifiche alle norme del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti la
libera prestazione dei servizi e la liberta’ di stabilimento delle
societa’ di gestione di fondi comuni di investimento alternativi,
anche al fine di garantire che una societa’ di gestione di fondi
comuni di investimento alternativi operante in Italia sia tenuta a
rispettare le norme italiane in materia di costituzione e di
funzionamento dei fondi comuni di investimento alternativi, e che la
prestazione in Italia dei servizi da parte di succursali delle
societa’ di gestione di fondi comuni di investimento alternativi
avvenga nel rispetto delle regole di comportamento stabilite nel
citato testo unico;
d) prevedere, in conformita’ alle definizioni e alla disciplina
della direttiva, le opportune modifiche alle norme del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti
l’attivita’ di depositaria ai sensi della direttiva nonche’ in
materia di responsabilita’ della depositaria nei confronti della
societa’ di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo;
e) modificare, in conformita’ alle definizioni e alla disciplina
della direttiva, le norme del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998 al fine di introdurre gli obblighi
relativi all’acquisto di partecipazioni rilevanti e di controllo in
societa’ non quotate ed emittenti da parte di societa’ di gestione di
fondi alternativi di investimento;
f) attribuire alla Banca d’Italia e alla CONSOB, in relazione alle
rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti
nella direttiva, secondo i criteri e le modalita’ previsti
dall’articolo 187-octies del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;
g) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni della
direttiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le
autorita’ competenti dell’Unione europea, degli Stati membri e degli
Stati extracomunitari;
h) ridefinire con opportune modifiche, in conformita’ alle
definizioni e alla disciplina della direttiva, le norme del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti
l’offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento
alternativi siano essi nazionali, comunitari o appartenenti a Paesi
terzi;
i) attuare le misure di tutela dell’investitore secondo quanto
previsto dalla direttiva, in particolare con riferimento alle
informazioni per gli investitori, adeguando la disciplina
dell’offerta delle quote o azioni di fondi comuni di investimento
alternativi;
l) prevedere che, nel caso di commercializzazione in Italia di
quote di fondi comuni di investimento alternativi presso investitori
al dettaglio, tali fondi siano soggetti a prescrizioni piu’ rigorose
di quelle applicabili ai fondi comuni di investimento alternativi
commercializzati presso investitori professionali, al fine di
garantire un appropriato livello di protezione dell’investitore, in
conformita’ a quanto previsto dalla direttiva;
m) prevedere l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle societa’
di gestione di fondi comuni di investimento alternativi in attuazione
della direttiva, in linea con quelle gia’ stabilite dal citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e nei limiti
massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari;
n) ridefinire, secondo i criteri sopra indicati, anche la
disciplina degli organismi di investimento collettivo del risparmio
(OICR) diversi dai fondi comuni di investimento e il regime delle
riserve di attivita’ per la gestione collettiva del risparmio, in
modo da garantire il corretto e integrale recepimento della
direttiva;
o) prevedere, in conformita’ alle definizioni e alla disciplina
della direttiva e ai criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma
1, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di
derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da
attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre
disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione
dell’investitore e di tutela della stabilita’ finanziaria;
p) dettare norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente
in materia di OICR.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorita’
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 13

Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre
2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre
2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici,
il Governo e’ tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi
di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) orientare la ricerca all’impiego di metodi alternativi;
b) vietare l’utilizzo di primati, cani, gatti ed esemplari di
specie in via d’estinzione a meno che non si tratti di ricerche
finalizzate alla salute dell’uomo o delle specie coinvolte, condotte
in conformita’ ai principi della direttiva 2010/63/UE, previa
autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio
superiore di sanita’;
c) considerare la necessita’ di sottoporre ad altre sperimentazioni
un animale che sia gia’ stato utilizzato in una procedura, fino a
quelle in cui l’effettiva gravita’ delle procedure precedenti era
classificata come «moderata» e quella successiva appartenga allo
stesso livello di dolore o sia classificata come «lieve» o «non
risveglio», ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2010/63/UE;
d) vietare gli esperimenti e le procedure che non prevedono
anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all’animale, ad
eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici;
e) stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente
modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra danno
e beneficio, dell’effettiva necessita’ della manipolazione e del
possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali,
valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per
l’ambiente;
f) vietare l’utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per
gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d’abuso, negli ambiti
sperimentali e di esercitazioni didattiche ad eccezione della
formazione universitaria in medicina veterinaria e dell’alta
formazione dei medici e dei veterinari;
g) vietare l’allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e
primati non umani destinati alla sperimentazione;
h) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare
effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo
IX-bis del libro II del codice penale;
i) sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo stesso
livello o un livello superiore di informazioni rispetto a quello
ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedono
l’uso di animali o utilizzano un numero minore di animali o
comportano procedure meno dolorose, nel limite delle risorse
finanziarie derivanti dall’applicazione del criterio di cui alla
lettera h), accertate e iscritte in bilancio;
l) destinare annualmente una quota nell’ambito di fondi nazionali
ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di
metodi sostitutivi, compatibilmente con gli impegni gia’ assunti a
legislazione vigente, a corsi periodici di formazione e aggiornamento
per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonche’ adottare
tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca
in questo settore con l’obbligo per l’autorita’ competente di
comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento dei
metodi alternativi e sostitutivi.
2. Nell’applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al
comma 1, il Governo e’ tenuto a rispettare gli obblighi che derivano
da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali.
3. Dall’attuazione della delega di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 6 agosto 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 30 luglio 2013, n. 123 Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione…

…convenzioni con soggetti pubblici e privati, contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttivita’.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell’organizzazione del Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell’economia e delle finanze a norma dell’articolo 1, comma 404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cosi’ come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
febbraio 2013, in corso di perfezionamento, concernente la
riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze a norma
degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135;
Visto l’articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
cosi’ come modificato dall’articolo 45, comma 12, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, che demanda ad uno o piu’ regolamenti emanati
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base
di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri,
l’individuazione delle prestazioni, non rientranti tra i servizi
pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti
fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte
dell’utente, e l’ammontare del contributo richiesto;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio
2000, n. 120;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 7 giugno 2012;
Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988,
n. 400, con nota n. 16348 del 14 novembre 2012;
Visto il nulla osta rilasciato dal Dipartimento per gli Affari
Giuridici della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sentite le Organizzazioni sindacali,

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il presente regolamento individua le prestazioni, non rientranti
tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di
diritti fondamentali, svolte dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, per le quali richiedere un contributo all’utente.
2. L’ammontare del contributo e’ stabilito da convenzioni ovvero da
apposite determinazioni e deve tener conto dei costi sostenuti in
riferimento ad ogni tipo di prestazione effettuata.
3. Gli introiti relativi ai contributi sono versati all’entrata del
bilancio dello Stato.
4. Il trenta per cento degli introiti e’ riassegnato ai pertinenti
capitoli afferenti a missioni/programmi del bilancio ed incrementa le
risorse relative all’incentivazione della produttivita’ del personale
ed alla retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri
di responsabilita’ che hanno effettuato la prestazione.

Art. 2

Aggiornamento e revisione dei contributi

1. I contributi di cui al presente regolamento sono soggetti a
revisione e possono essere aggiornati annualmente sulla base degli
indici ISTAT relativi al costo della vita.

Art. 3

Prestazioni soggette a contributi

1. Sono individuate, ai sensi dell’articolo 1 del presente
regolamento, le seguenti attivita’ per le quali puo’ essere richiesto
il versamento di un contributo nelle forme e con le modalita’
previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati:
a) ritenute periodiche sugli stipendi dei dipendenti pubblici,
applicabili mediante l’istituto della delegazione, effettuate a
favore di associazioni, fondi previdenziali, istituti assicurativi,
bancari, previdenziali e similari;
b) copie ed estratti di documenti di archivio effettuati per
ragioni non di studio ovvero per ragioni di studio finalizzato alla
predisposizione di lavori destinati ad essere commercializzati;
c) accesso ad informazioni e documenti contenuti in banche dati;
d) rilascio di fotocopie richieste da utenti esterni o da
personale dell’Amministrazione per ragioni non di ufficio.
2. Tra le associazioni di cui al comma 1, punto a), del presente
articolo non sono ricomprese le organizzazioni sindacali a favore
delle quali vengono disposte le trattenute sindacali.
3. Riguardo all’accesso alle informazioni e documenti di cui al
comma 1, punto c), del presente articolo, restano ferme le previsioni
in materia di consultazione senza oneri da parte delle pubbliche
amministrazioni degli archivi informatici ai fini dell’acquisizione
d’ufficio di dati di cui all’articolo 43, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e le
previsioni relative all’accesso alle banche dati, senza oneri, quando
l’utilizzazione del dato sia necessaria allo svolgimento di compiti
istituzionali dell’amministrazione richiedente di cui all’articolo 50
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni.

Art. 4

Ulteriori prestazioni

1. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, potranno essere
individuati ulteriori prestazioni non ricomprese nell’articolo 3 del
presente regolamento, aventi le caratteristiche prescritte
dall’articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, non
comprese nel presente regolamento.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

Roma, 30 luglio 2013

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Saccomanni

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
D’Alia

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 159

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2013, n. 138 Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 14…

….2013, n. 138 Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e in particolare l’articolo 7;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e in particolare gli articoli 4 e 14;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e in
particolare gli articoli 14 e 30;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, con la quale e’ stato
istituito il Ministero della salute e, in particolare l’articolo 1,
comma 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n.
208, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro della salute;
Visto il decreto del Ministro della difesa 26 febbraio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2009, recante
il riordino del Comando carabinieri per la tutela della salute;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30
novembre 2010, recante individuazione del contingente minimo degli
Uffici strumentali e di diretta collaborazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
108, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della
salute;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di
ricerca, in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135;
Ritenuto di definire l’organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro della salute e dell’Organismo
indipendente di valutazione della performance operante presso il
Ministero della salute;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 3 agosto 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 24 novembre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 luglio 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

1. Il Ministro della salute, di seguito denominato: "Ministro", e’
l’organo di direzione politica del Ministero della salute, di seguito
denominato: "Ministero", e, ai sensi degli articoli 4 e 14 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, di seguito "decreto legislativo n. 165 del 2001", ne
determina gli indirizzi e gli obiettivi e verifica la rispondenza ai
medesimi dei risultati e dei metodi dell’azione amministrativa e
della gestione.
2. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di
supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l’Amministrazione.
3. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) l’ufficio di Gabinetto;
b) la segreteria del Ministro;
c) la segreteria tecnica del Ministro;
d) l’ufficio legislativo;
e) l’ufficio stampa;
f) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
4. Alle dirette dipendenze del Ministro possono operare,
nell’ambito del contingente di cui all’articolo 8, comma 1, primo
periodo, dodici consulenti ed esperti nonche’ i consiglieri di cui
all’articolo 8, comma 1, secondo periodo, ivi inclusi quelli di cui
ai commi 5 e 6 del presente articolo.
5. Il consigliere del Ministro per gli affari giuridici e’ scelto
fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello
Stato, consiglieri parlamentari nonche’ fra professori universitari
di ruolo di prima fascia dell’area delle scienze giuridiche, in
possesso di adeguate capacita’ ed esperienza nel campo della
consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Per
lo svolgimento delle sue funzioni il consigliere del Ministro per gli
affari giuridici si avvale dell’ufficio legislativo, d’intesa con il
suo capo.
6. Il consigliere diplomatico, scelto d’intesa con il Ministro
degli affari esteri fra i funzionari della carriera diplomatica di
grado non inferiore a consigliere di legazione, assiste il Ministro
nelle iniziative in campo internazionale e comunitario in raccordo
con i competenti uffici del Ministero.
7. I titolari degli uffici di cui al comma 3 sono nominati dal
Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del mandato
governativo e possono essere revocati dall’incarico in qualsiasi
momento. I capi delle segreterie di cui al comma 3, lettera f), sono
nominati su proposta dei Sottosegretari di Stato e sono scelti anche
fra estranei alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto
fiduciario.
8. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal
Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di
Gabinetto e legislativo.

Art. 2

Ufficio di Gabinetto

1. L’ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto nello
svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal
Ministro.
2. Il capo di Gabinetto collabora con il Ministro nel coordinamento
degli uffici di supporto e di diretta collaborazione e assicura il
raccordo tra le funzioni di indirizzo del medesimo e le attivita’ di
gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra
tali funzioni.
3. Il capo di Gabinetto e’ scelto fra magistrati ordinari,
amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di ruolo
preposti a uffici di livello dirigenziale generale dello Stato ovvero
fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in
possesso di capacita’ adeguate alle funzioni da svolgere, avuto
riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle
esperienze maturate.
4. Il Ministro puo’ nominare, con proprio decreto, fino a due vice
capi di Gabinetto, di cui almeno uno scelto fra i dirigenti del
Ministero compresi nel contingente di nove unita’ di cui all’articolo
8, comma 3, e l’altro, ove nominato fra soggetti estranei al
Ministero, individuato nell’ambito dei consiglieri giuridici di cui
all’articolo 8, comma 1.

Art. 3

Segreteria del Ministro

1. La segreteria assicura il supporto all’espletamento dei compiti
del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni e alla
predisposizione ed elaborazione di quanto necessario per gli
interventi del Ministro medesimo, mediante il raccordo con gli altri
uffici di diretta collaborazione. La segreteria e’ diretta e
coordinata dal capo della segreteria, che coadiuva e assiste il
Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a
compiti specifici riguardanti l’attivita’ istituzionale e i rapporti
politici del medesimo. Della segreteria fa parte il segretario
particolare, che cura l’agenda e la corrispondenza del Ministro
nonche’ i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici
e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
2. Il capo della segreteria e il segretario particolare sono scelti
fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base
di un rapporto fiduciario con il Ministro.

Art. 4

Segreteria tecnica del Ministro

1. La segreteria tecnica svolge attivita’ di supporto tecnico per
l’elaborazione e il monitoraggio delle linee politiche riguardanti le
attivita’ del Ministero, per le determinazioni di competenza
dell’organo di direzione politica circa l’utilizzazione delle
inerenti risorse finanziarie nonche’ per garantire le relazioni
istituzionali e il coordinamento delle attivita’ istituzionali. Tali
attivita’ di supporto sono svolte nelle fasi di rilevazione delle
questioni da affrontare e di elaborazione delle direttive e delle
decisioni di competenza del Ministro e possono consistere, tra
l’altro, nella promozione di nuove attivita’ e iniziative anche
attraverso l’elaborazione di documenti, indagini e rapporti,
l’organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e
occasioni di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e
tavole rotonde, nelle materie di competenza del Ministero.
2. Il capo della segreteria tecnica e’ scelto tra soggetti, anche
estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati
titoli professionali e culturali.

Art. 5

Ufficio legislativo

1. L’ufficio legislativo: cura l’attivita’ di definizione delle
iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza
del Ministero, avvalendosi anche della collaborazione dei competenti
dipartimenti e uffici dirigenziali generali ai fini dello studio,
della progettazione normativa e della valutazione dei costi della
regolazione, la qualita’ del linguaggio normativo, l’applicabilita’
delle norme introdotte e l’analisi dell’impatto e della fattibilita’
della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione
normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei
ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura il raccordo
permanente con l’attivita’ normativa del Parlamento, compresi tutti
gli atti di sindacato ispettivo, i conseguenti rapporti con la
Presidenza del Consiglio dei ministri, con i Ministeri e con le altre
amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l’attuazione
normativa degli atti dell’Unione europea; cura i rapporti di natura
tecnico-giuridica con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, con l’Avvocatura generale
dello Stato e con le Autorita’ amministrative indipendenti; segue la
legislazione regionale per le materie di interesse del Ministero;
sovraintende al contenzioso internazionale, comunitario e
costituzionale; cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli
atti del Ministro per i profili di propria competenza; svolge
attivita’ di consulenza giuridica per il Ministro e, sulle questioni
di particolare rilevanza, per il Ministero.
2. Il capo dell’ufficio legislativo e’ scelto fra magistrati
ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato,
consiglieri parlamentari e di altri organi costituzionali, dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, professori universitari di ruolo di
prima fascia dell’area delle scienze giuridiche, avvocati e altri
operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica
amministrazione, in possesso di adeguata capacita’ ed esperienza nel
campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione
e produzione normativa.
3. Il Ministro puo’ nominare, con proprio decreto, un vice capo
dell’ufficio legislativo scelto fra i dirigenti del Ministero
compresi nel contingente di nove unita’ di cui all’articolo 8, comma
3, ovvero fra i consiglieri giuridici di cui all’articolo 8, comma 1.
4. Il capo dell’ufficio legislativo si raccorda con il consigliere
del Ministro per gli affari giuridici, ove nominato.

Art. 6

Ufficio stampa

1. In attuazione di quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n.
150, l’Ufficio stampa cura i rapporti del Ministro con il sistema e
gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il
monitoraggio dell’informazione italiana ed estera e ne cura la
rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai
compiti istituzionali del Ministro; promuove, in raccordo con le
strutture amministrative del Ministero, programmi e iniziative
editoriali di informazione istituzionale.
2. Il capo dell’Ufficio stampa e’ scelto fra giornalisti
professionisti.
3. Ove autorizzato dal Ministro, il capo dell’ufficio stampa svolge
anche le funzioni di portavoce ai sensi dell’articolo 7 della legge 7
giugno 2000, n. 150.

Art. 7

Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette
dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario
raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e con gli
uffici del Ministero.
2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato sono
assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cento unita’ di
cui all’articolo 8, comma 1, oltre al capo della segreteria, fino a
un massimo di otto unita’ di personale, compreso il segretario
particolare se individuato dal Sottosegretario, scelte tra dipendenti
del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione
di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni
previste nei rispettivi ordinamenti. A tale personale, incluso il
segretario particolare, si applica l’articolo 9, comma 5.

Art. 8

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta
collaborazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma
2, non puo’ superare complessivamente le cento unita’. Entro tale
soglia, ai predetti uffici possono essere assegnati dipendenti del
Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di
aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni
previste nei rispettivi ordinamenti nonche’, nel limite massimo di
tre unita’, consiglieri giuridici, nominati dal Ministro, scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato
o professori universitari di ruolo di prima fascia dell’area delle
scienze giuridiche.
2. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1 possono
altresi’ essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione fino
a dodici esperti e consulenti esterni, anche estranei alla pubblica
amministrazione, di provata competenza nelle materie inerenti alle
funzioni del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed
economiche, desumibile da specifici e analitici curricoli culturali e
professionali, con contratti di diritto privato a tempo determinato o
di collaborazione coordinata e continuativa. La durata massima di
tali incarichi non puo’ superare la permanenza in carica del Ministro
che li ha conferiti, fatta comunque salva la possibilita’ di revoca
anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del
rapporto fiduciario.
3. Entro il contingente complessivo di cui comma 1 sono
individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di
diretta collaborazione, specifici incarichi di livello dirigenziale
non generale in numero non superiore a nove, ai sensi dell’articolo
19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi
sono attribuiti dal Ministro anche ai sensi dell’articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tal caso essi
concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale
titolo nell’ambito del Ministero.
4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici di diretta
collaborazione, costituite dal capo di Gabinetto, dal capo della
segreteria del Ministro, dal capo della segreteria tecnica, dal capo
dell’ufficio legislativo, dal capo dell’ufficio stampa e dai capi
delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonche’ quella del
segretario particolare del Ministro si intendono aggiuntive rispetto
al contingente di cui al comma 1.
5. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per
l’attivita’ degli uffici di diretta collaborazione provvede l’Ufficio
generale delle risorse, dell’organizzazione e del bilancio del
Ministero, assegnando unita’ di personale in numero non superiore al
quindici per cento del contingente complessivo di cui al comma 1.
Nell’ambito del predetto contingente, puo’ altresi’ operare, in
posizione di distacco presso gli Uffici di diretta collaborazione,
personale appartenente al Comando Carabinieri per la tutela della
salute in numero non superiore a sei unita’. Al personale di cui al
presente comma non compete il trattamento accessorio previsto
dall’articolo 9, comma 5. Il citato Ufficio generale delle risorse,
dell’organizzazione e del bilancio fornisce le risorse strumentali
necessarie al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.

Art. 9

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, ferme
restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei
trattamenti economici, spetta un trattamento economico
onnicomprensivo determinato con le modalita’ di cui all’articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come di seguito
articolato:
a) capo di Gabinetto: una voce retributiva non superiore alla
misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai
capi dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell’articolo 19,
comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento
accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima
del trattamento accessorio spettante ai medesimi capi dipartimento;
b) capo dell’ufficio legislativo e capo della segreteria tecnica:
una voce retributiva non superiore alla misura massima del
trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti preposti a
un ufficio dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla
misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi
dirigenti;
c) capo della segreteria del Ministro, segretario particolare del
Ministro, capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato: una voce
retributiva non superiore alla misura massima del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale
di livello non generale del Ministero e un emolumento accessorio
determinato in un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;
d) capo dell’ufficio stampa: trattamento non inferiore a quello
previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la
qualifica di redattore capo;
e) vice capi di Gabinetto e del legislativo estranei al Ministero
e consiglieri giuridici di cui all’articolo 8, comma 1: un emolumento
onnicomprensivo determinato con le modalita’ di cui all’articolo 14
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per i consiglieri
giuridici tale emolumento non puo’ superare la misura massima
dell’importo determinato per l’indennita’ accessoria di diretta
collaborazione di cui al comma 5 del presente articolo.
2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se
piu’ favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico
in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1
dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il
mantenimento del proprio trattamento economico, e’ corrisposto un
emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione
nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, in un importo non superiore
alla misura massima del trattamento accessorio spettante,
rispettivamente, ai capi dipartimento, ai dirigenti di uffici
dirigenziali generali e ai dirigenti di uffici dirigenziali non
generali del Ministero.
3. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo
determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa e’ stabilito dal Ministro all’atto del conferimento
dell’incarico nell’ambito delle risorse destinate a legislazione
vigente al funzionamento del Gabinetto e degli Uffici di diretta
collaborazione nell’ambito del programma "Indirizzo politico" della
missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche" dello stato di previsione del Ministero. Il relativo onere
grava sugli stanziamenti dell’unita’ di voto "Gabinetto e Uffici di
diretta collaborazione" dello stato di previsione della spesa del
Ministero.
4. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta
collaborazione e’ corrisposta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della
stessa fascia del Ministero nonche’, in attesa di specifica
disposizione contrattuale, un’indennita’ sostitutiva della
retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
del capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per
cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche
responsabilita’ connesse all’incarico attribuito, della specifica
qualificazione professionale posseduta, della disponibilita’ a orari
disagevoli e della qualita’ della prestazione individuale.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione, a fronte delle responsabilita’ e degli obblighi
effettivi di reperibilita’ e di disponibilita’ a orari disagevoli,
spetta un’indennita’ accessoria di diretta collaborazione sostitutiva
degli istituti retributivi finalizzati all’incentivazione della
produttivita’ e al miglioramento dei servizi. L’indennita’ accessoria
di diretta collaborazione remunera anche la disponibilita’ a orari
disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle
disposizioni vigenti nonche’ le conseguenti ulteriori prestazioni
richieste dai responsabili degli uffici. In attesa di specifica
disposizione contrattuale, la misura dell’indennita’ e’ determinata
ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001.

Art. 10

Organismo indipendente di valutazione della performance

1. L’Organismo indipendente di valutazione della performance, di
seguito "Oiv", svolge in piena autonomia le attivita’ di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
nonche’ quelle di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2,
lettera a), e all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. A tal fine, l’Oiv
puo’ accedere agli atti e ai documenti concernenti le attivita’
ministeriali di interesse e puo’ richiedere ai titolari degli uffici
dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti
delle proprie attivita’ l’Oiv riferisce secondo i criteri e le
modalita’ di cui all’articolo 14, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 150 del 2009.
2. L’Oiv e’ costituito con decreto del Ministro in forma
monocratica ovvero collegiale. In quest’ultimo caso esso si compone
di tre membri, due dei quali dirigenti di seconda fascia appartenenti
al ruolo del personale dirigente del Ministero della salute; la
nomina di tali dirigenti rende indisponibili altrettanti incarichi
dirigenziali nell’ambito del contingente di cui all’articolo 8, comma
3.
3. Il presidente dell’Oiv e’ scelto fra soggetti estranei al
Ministero, in possesso di elevate professionalita’ ed esperienza,
maturate nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle amministrazioni
pubbliche e in possesso dei requisiti fissati dalla Commissione per
la valutazione, la trasparenza e l’integrita’ delle amministrazioni
pubbliche, di seguito "Civit", ai sensi dell’articolo 13, comma 6,
lettera g), del decreto legislativo n. 150 del 2009.
4. I componenti dell’Oiv sono nominati dal Ministro, con proprio
decreto, sentita la Civit, per un triennio, rinnovabile una sola
volta, secondo le modalita’ e i criteri di cui all’articolo 14, commi
3, 7 e 8, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
5. Al presidente dell’Oiv e’ corrisposto un emolumento
onnicomprensivo determinato all’atto della nomina ai sensi
dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Agli altri componenti dell’Oiv collegiale spettano i trattamenti
economici previsti dall’articolo 9, comma 4.

Art. 11

Struttura tecnica per la misurazione della performance

1. Presso l’Oiv opera la Struttura tecnica per la misurazione della
performance, di seguito "Struttura tecnica", con funzioni di supporto
all’Oiv per lo svolgimento delle sue attivita’.
2. Il responsabile della Struttura tecnica e’ nominato dal
Ministro, con proprio decreto, su proposta dell’Oiv, ed e’
individuato tra i dirigenti di seconda fascia di cui al comma 3, in
possesso di specifica professionalita’ ed esperienza nel settore
della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
3. Alla Struttura tecnica e’ assegnato un contingente di personale,
non superiore a dieci unita’, di cui non piu’ di due dirigenti di
seconda fascia, incluso il responsabile. Al personale assegnato alla
Struttura tecnica, compresi i dirigenti, si applicano le disposizioni
concernenti il personale in servizio presso gli Uffici di diretta
collaborazione di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 165 del 2001.
4. I compensi accessori spettanti al personale di cui al comma 3
sono determinati, su proposta dell’Oiv, nella misura e con le
modalita’ stabilite nell’articolo 9, commi 4 e 5, per il
corrispondente personale degli Uffici di diretta collaborazione.

Art. 12

Modalita’ di gestione

1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l’Oiv
costituiscono, ai fini dell’articolo 3 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilita’
amministrativa, che puo’ essere articolato in due o piu’ centri di
costo.
2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti
economici individuali e le indennita’ spettanti al personale
assegnato agli uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo
1, comma 3, e al personale dell’Oiv e della relativa Struttura
tecnica di cui agli articoli 10 e 11, per le spese di viaggio e di
rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per
l’acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le
esigenze dei predetti uffici, nonche’ la gestione delle risorse umane
e strumentali, e’ attribuita, ai sensi dell’articolo 14, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla
responsabilita’ del capo di Gabinetto, che puo’ delegare i relativi
adempimenti a un dirigente assegnato all’ufficio di Gabinetto,
nonche’ avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall’articolo
4 del decreto legislativo n. 279 del 1997, dell’Ufficio generale
delle risorse, dell’organizzazione e del bilancio per la liquidazione
e l’erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

Art. 13

Norme finali e abrogazioni

1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza di
spesa, in coerenza con le effettive disponibilita’ di bilancio a
legislazione vigente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dalla
previsione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), si provvede
mediante corrispondente riduzione delle disponibilita’ finanziarie
previste per gli esperti e i consulenti esterni di cui all’articolo
8, comma 2, a tal fine in sede di prima applicazione possono essere
rimodulati gli emolumenti degli incarichi in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n.
208, e successive modificazioni, e’ abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 17 settembre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Lorenzin, Ministro della salute
>

Saccomanni, Ministro dell’economia e
delle finanze

D’Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro registro n. 15, foglio n. 12

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 27 novembre 2013, n. 156 Regolamento recante i criteri tecnici per l’identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri,

…per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria in materia di acque ed in particolare l’articolo 4, comma
3;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in
materia ambientale», e successive modificazioni ed in particolare
l’articolo 77, comma 5 e l’allegato 3 della Parte III;
Visto l’articolo 75, comma 3 del medesimo decreto legislativo che
dispone che, attraverso i regolamenti adottati ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
previa intesa con la Conferenza Stato – Regioni, possono essere
modificati gli allegati alla parte terza dello stesso decreto
legislativo;
Viste le linee guida emanate dalla Commissione Europea che
forniscono criteri tecnici per l’identificazione e la designazione
dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali;
Considerato che, nell’ambito del processo di caratterizzazione
delle acque superficiali fluviali e lacustri si deve procedere alla
loro tipizzazione e all’individuazione dei corpi idrici compresi
quelli fortemente modificati ed artificiali;
Ritenuta la necessita’ di adeguare in particolare il paragrafo B.4
rubricato "Corpi idrici fortemente modificati e artificiali", sezione
B del punto 1.1 dell’allegato 3 della parte terza del medesimo
decreto legislativo e successive modificazioni, al fine di renderlo
conforme agli obblighi comunitari e per stabilire una metodologia
comune sul territorio italiano per l’identificazione dei corpi idrici
da designare fortemente modificati o artificiali ai sensi
dell’articolo 77, comma 5 del citato decreto legislativo;
Acquisite le proposte tecniche dell’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) prot. n. 40072 del 28
novembre 2011 e dell’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR- ISE ) prot. n. 21526 del 20
settembre 2012;
Acquisita l’intesa rep. n. 56/CSR del 7 febbraio 2013 della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Provincie autonome di Trento e Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 9 maggio 2013;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota prot. 0042510 del 7 agosto 2013, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e la
successiva nota prot. DAGL 4.3.6.3/2013/5 del 24 settembre 2013, con
la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri esprime il proprio
nulla osta all’ulteriore corso del provvedimento;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L’allegato 3 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», cosi’ come
modificato dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 16 giugno 2008, n. 131 al punto B.4 e’
integrato con il punto B.4.1, rubricato "Metodologia di
identificazione e designazione dei corpi idrici fortemente modificati
e artificiali per le acque fluviali e lacustri", riportato
nell’allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte
integrante.
2. Restano ferme le disposizioni per la designazione dei corpi
idrici fortemente modificati e artificiali di cui all’articolo 77,
comma 5, della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Le designazioni dei corpi idrici di cui ai commi precedenti sono
riviste periodicamente in relazione all’aggiornamento dei piani di
gestione e di tutela di cui agli articoli 117 e 121 del medesimo
decreto legislativo.
4. I criteri tecnici riportati nell’allegato 1 del presente decreto
possono essere modificati, con atto regolamentare da adottarsi ai
sensi dell’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del
2006 qualora, a seguito della loro prima applicazione, se ne
manifesti la necessita’, anche su motivata richiesta da parte delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, comunque,
per sopravvenute esigenze o per nuove acquisizioni scientifiche o
tecnologiche.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
Roma, 27 novembre 2013

Il Ministro: Orlando

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 13, foglio n. 293

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.