DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12 Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari
di protezione internazionale;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, ed in
particolare gli articoli 1 e 6;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni, recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 ottobre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia e dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 9:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione
internazionale come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica
«annotazioni», la dicitura «protezione internazionale riconosciuta
dall’Italia il» e riporta, di seguito, la data in cui la protezione
e’ stata riconosciuta.
1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, non e’ richiesta
allo straniero titolare di protezione internazionale ed ai suoi
familiari la documentazione relativa all’idoneita’ dell’alloggio di
cui al comma 1, ferma restando la necessita’ di indicare un luogo di
residenza ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera c), del
regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari di protezione
internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilita’ di
cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 140, la disponibilita’ di un alloggio concesso a titolo gratuito,
a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o
privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione
del reddito cui al comma 1 nella misura del quindici per cento del
relativo importo.";
2) dopo il comma 2-bis e’ inserito il seguente:
"2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica allo
straniero titolare di protezione internazionale.";
3) al comma 3, lettera c), le parole: "soggiornano per asilo
ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato"
sono sostituite dalle seguenti: "hanno chiesto la protezione
internazionale come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251";
4) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
"4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis
e’ rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca o cessazione dello
status di rifugiato o di protezione sussidiaria previsti dagli
articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo
decreto legislativo, allo straniero e’ rilasciato un permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato con la
cancellazione dell’annotazione di cui al comma 1-bis ovvero un
permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti
previsti dal presente testo unico.";
5) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
"5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1, per
il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo di cui al comma 1-bis, e’ effettuato a partire dalla data di
presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla
quale la protezione internazionale e’ stata riconosciuta.";
6) dopo il comma 10, e’ inserito il seguente:
"10-bis. L’espulsione del rifugiato o dello straniero ammesso alla
protezione sussidiaria e titolare del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e’ disciplinata
dall’articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.";
7) dopo il comma 13 e’ aggiunto il seguente:
"13-bis. E’ autorizzata, altresi’, la riammissione sul territorio
nazionale dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo titolare di protezione internazionale
allontanato da altro Stato membro dell’Unione europea e dei suoi
familiari, quando nella rubrica ‘annotazioni’ del medesimo permesso
e’ riportato che la protezione internazionale e’ stata riconosciuta
dall’Italia. Entro trenta giorni dal ricevimento della relativa
richiesta di informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro
richiedente se lo straniero beneficia ancora della protezione
riconosciuta dall’Italia.";
b) all’articolo 9-bis:
1) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei
confronti dello straniero il cui permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro
dell’Unione europea riporta l’annotazione relativa alla titolarita’
di protezione internazionale, come definita dall’articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e dei
suoi familiari l’allontanamento e’ effettuato verso lo Stato membro
che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da
parte di tale Stato della attualita’ della protezione. Nel caso
ricorrano i presupposti di cui all’articolo 20 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l’allontanamento puo’ essere
effettuato fuori dal territorio dell’Unione europea, sentito lo Stato
membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo
restando il rispetto del principio di cui all’articolo 19, comma 1.";
2) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Se
il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo rilasciato da altro Stato membro riporta, nella rubrica
‘annotazioni’, la titolarita’ di protezione internazionale come
definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai sensi del presente comma
riporta la medesima annotazione precedentemente inserita. A tal fine,
si richiede allo Stato membro che ha rilasciato il precedente
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di
confermare se lo straniero benefici ancora della protezione
internazionale ovvero se tale protezione sia stata revocata con
decisione definitiva. Se, successivamente al rilascio del permesso di
soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, e’ trasferita
all’Italia la responsabilita’ della protezione internazionale,
secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il
trasferimento, la rubrica ‘annotazioni’ del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo e’ aggiornata entro tre mesi in
conformita’ a tale trasferimento.";
3) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
" 8-bis. Entro trenta giorni dalla relativa richiesta, sono fornite
agli altri Stati membri dell’Unione europea le informazioni in merito
allo status di protezione internazionale riconosciuta dall’Italia
agli stranieri che hanno ottenuto un permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo in tali Stati membri.
8-ter. Entro trenta giorni dal riconoscimento della protezione
internazionale ovvero dal trasferimento all’Italia della
responsabilita’ della protezione internazionale di uno straniero
titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea, si
provvede a richiedere a tale Stato membro l’inserimento ovvero la
modifica della relativa annotazione sul permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo.".

Art. 2

Punto di contatto

1. Il Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, in qualita’ di punto di contatto, adotta, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta per lo
scambio di informazioni e di documentazione con i competenti uffici
degli altri Stati membri dell’Unione europea, ai fini
dell’applicazione degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.

Art. 3

Disposizione finale

1. La dizione «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo» presente nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonche’ in qualsiasi altra disposizione normativa, si intende
sostituita dalla dizione «permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo».

Art. 4

Norma finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto
nell’ambito con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 febbraio 2014

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Alfano, Ministro dell’interno

Bonino, Ministro degli affari esteri

Cancellieri, Ministro della giustizia

Saccomanni, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 29 Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che
abroga la direttiva 77/799/CEE;
Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera
circolazione di tali dati;
Visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone
fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni e degli organismi comunitari, nonche’ la libera
circolazione di tali dati;
Visto l’articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell’economia e delle finanze, a norma dell’articolo 1, comma 404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n.
173, concernente regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la
riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche’ misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, che
dispone l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato e dell’Agenzia del territorio, rispettivamente, nell’Agenzia
delle dogane e nell’Agenzia delle entrate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600;
Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni
tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti
vitalizi e, in particolare l’articolo 28-bis in materia di assistenza
per lo scambio di informazioni tra le autorita’ competenti degli
Stati membri dell’Unione europea;
Visto l’articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, che dispone che le attribuzioni e i poteri di
cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
possono essere esercitati anche ai fini dell’imposta di registro,
nonche’ delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico
di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
Visto l’articolo 13 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
347, che per l’accertamento e la liquidazione delle imposte
ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni,
per le modalita’ e i termini della riscossione e per la prescrizione,
rinvia alle disposizioni relative all’imposta di registro e
all’imposta sulle successioni e donazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in
materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente ed in particolare
l’articolo 12, che detta principi in merito a «Diritti e garanzie del
contribuente sottoposto a verifiche fiscali»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2013;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 6 febbraio 2014;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme e le procedure relative
allo scambio, con le altre autorita’ competenti degli Stati Membri
dell’Unione europea, delle informazioni prevedibilmente rilevanti per
l’amministrazione interessata e per l’applicazione delle leggi
nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui al comma
3.
2. Il presente decreto fa salva l’applicazione delle norme di
assistenza giudiziaria in materia penale e non pregiudica gli
obblighi dello Stato membro ad una cooperazione amministrativa piu’
ampia risultante da accordi bilaterali e multilaterali.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imposte
di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell’amministrazione
finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorita’
locali.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imposte
di cui al comma 3 riscosse all’interno del territorio in cui si
applicano i trattati in forza dell’articolo 52 del Trattato
sull’Unione europea.
5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato
membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di
previdenza sociale di diritto pubblico;
b) all’imposta sul valore aggiunto, ai dazi doganali o alle accise;
c) ai diritti, quali quelli per certificati e altri documenti
rilasciati da autorita’ pubbliche;
d) alle tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per
pubblici servizi.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) autorita’ competente: l’autorita’ designata dallo Stato membro
oppure, ove agisca, per delega, l’ufficio centrale di collegamento;
b) ufficio centrale di collegamento: l’ufficio che e’ stato
designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri
Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;
c) servizio di collegamento: qualsiasi ufficio diverso dall’ufficio
centrale di collegamento che e’ stato designato per procedere a
scambi diretti di informazioni a norma del presente decreto;
d) funzionario competente: qualsiasi funzionario che e’ stato
autorizzato a scambiare direttamente informazioni a norma del
presente decreto;
e) autorita’ richiedente: l’ufficio centrale di collegamento o un
servizio di collegamento che formula una richiesta di assistenza a
nome dell’autorita’ competente;
f) autorita’ interpellata: l’ufficio centrale di collegamento o un
servizio di collegamento che riceve una richiesta di assistenza a
nome dell’autorita’ competente;
g) indagine amministrativa: tutti i controlli, le verifiche e gli
interventi eseguiti dagli Stati membri nell’esercizio delle loro
funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della
normativa fiscale;
h) persona:
1) una persona fisica;
2) una persona giuridica o dove la normativa vigente lo preveda,
un’associazione di persone alla quale e’ riconosciuta la capacita’ di
compiere atti giuridici, ma che e’ priva di personalita’ giuridica;
3) qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma,
dotato o meno di personalita’ giuridica, che possiede o gestisce beni
che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a una delle
imposte di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto.
i) con mezzi elettronici: mediante attrezzature elettroniche di
trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione
di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici;
l) rete CCN: la piattaforma comune basata sulla rete comune di
comunicazione (CCN) e sull’interfaccia comune di sistema (CSI),
sviluppata dall’Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni
con mezzi elettronici tra l’autorita’ richiedente di uno Stato membro
e l’autorita’ interpellata di un altro Stato membro nel settore della
fiscalita’.

Art. 3

Organizzazione

1. L’autorita’ competente per il territorio nazionale e’ il
Direttore Generale delle Finanze.
2. Il Direttore Generale delle Finanze, con apposito provvedimento,
designa l’ufficio centrale di collegamento e i servizi di
collegamento ai fini dell’attivita’ di cooperazione amministrativa a
norma del presente decreto.
3. I servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze
stabilite con il provvedimento di cui al comma 2, forniscono
all’autorita’ richiedente dell’altro Stato membro tutti gli elementi
utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione
amministrativa. A tal fine utilizzano i dati e le notizie acquisiti
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, e si avvalgono, ai fini dell’espletamento delle
indagini amministrative concernenti le persone interessate dai
controlli, dei poteri previsti dal Titolo IV del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Il servizio di collegamento presso il Dipartimento delle Finanze
e’ competente allo scambio di informazioni in materia di tributi
locali nel rispetto delle norme che disciplinano i singoli tributi.
5. Spetta all’ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato
l’elenco dei servizi di collegamento e renderlo accessibile agli
uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati
e alla Commissione europea.
6. Quando un servizio di collegamento riceve una richiesta di
cooperazione che rende necessaria un’azione che esula dalla
competenza attribuitagli in conformita’ alla normativa o alla prassi,
trasmette la richiesta all’ufficio centrale di collegamento e ne
informa l’autorita’ richiedente. In tale caso i termini di cui
all’articolo 11, comma 1, lettera b), del presente decreto, iniziano
a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di
cooperazione e’ trasmessa all’ufficio centrale di collegamento.
7. L’ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento
indicati al comma 2 sono ricompresi nell’ambito degli uffici gia’
esistenti presso il Dipartimento delle finanze, le Agenzie fiscali e
la Guardia di Finanza.

Art. 4

Scambio di informazioni su richiesta

1. I servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze
previste dall’articolo 3, comma 2, forniscono all’autorita’
richiedente dell’altro Stato membro tutte le informazioni utili di
cui sono in possesso o che ottengono a seguito di un’indagine
amministrativa.
2. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati
membri sono presentate dai servizi di collegamento secondo le
competenze previste dall’articolo 3, comma 2.
3. L’autorita’ interpellata provvede alla raccolta delle
informazioni richieste o allo svolgimento dell’indagine
amministrativa richiesta procedendo come se agisse per proprio conto
o su richiesta di un’altra autorita’ interna.

Art. 5

Scambio automatico obbligatorio di informazioni

1. I servizi di collegamento, individuati ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, del presente decreto, comunicano agli altri Stati membri,
mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi
d’imposta dal 1° gennaio 2014 riguardanti i residenti di altri Stati
membri e le altre informazioni di cui all’articolo 8 della direttiva
2011/16/UE.

Art. 6

Scambio spontaneo di informazioni

1. I servizi di collegamento individuati ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, del presente decreto, comunicano le informazioni di cui
all’articolo 1, comma 1, agli altri Stati membri, nei casi di cui
all’articolo 9 della direttiva 2011/16/UE.

Art. 7

Richieste di notifica amministrativa

1. Qualora si verifichino i presupposti di cui all’articolo 13,
comma 4, della direttiva 2011/16/UE, su domanda dell’autorita’
richiedente dell’altro Stato membro, i servizi di collegamento,
secondo le competenze previste dall’articolo 3, comma 2, del presente
decreto, e in base alle norme di legge in vigore, notificano, anche
avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al destinatario
tutti gli atti e le decisioni delle autorita’ amministrative prodotti
dallo Stato membro in cui ha sede l’Autorita’ richiedente,
concernenti l’applicazione nel suo territorio delle leggi nazionali
degli Stati membri, relative alle imposte di cui al comma 3
dell’articolo 1 del presente decreto.
2. I servizi di collegamento informano tempestivamente l’autorita’
richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e
comunicano la data di notifica del documento al destinatario.
3. Il servizio di collegamento di cui all’articolo 3, comma 4, del
presente decreto, per le notifiche pervenute dall’autorita’
richiedente dell’altro Stato membro si avvale degli agenti della
riscossione del Gruppo Equitalia S.p.a., che eseguono l’attivita’ di
notifica secondo le disposizioni dell’articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Per le spese di notifica di cui al comma 3 si applicano le
previsioni di cui all’articolo 17, comma 7-ter, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L’attivita’ degli agenti della
riscossione e’ remunerata con un compenso, a carico dell’erario, pari
a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata. Tale importo puo’
essere aggiornato con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze. Gli importi relativi a ciascun anno sono corrisposti entro
il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di espletamento
delle notifiche. Con provvedimento del Direttore generale delle
finanze sono stabilite le modalita’ procedurali per l’affidamento
all’agente della riscossione territorialmente competente
dell’attivita’ di notifica, nonche’ per la rendicontazione di tale
attivita’ da parte dello stesso agente.

Art. 8

Riscontro

1. Quando l’autorita’ competente fornisce le informazioni a norma
degli articoli 4 e 6 del presente decreto, puo’ chiedere
all’autorita’ competente dello Stato membro che ha ricevuto le
informazioni di inviare un riscontro in merito. Laddove e’ richiesto
un riscontro, l’autorita’ competente che ha ricevuto le informazioni
lo invia, fatte salve le norme sulla riservatezza in materia fiscale
e la protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro,
all’autorita’ competente che ha trasmesso le informazioni prima
possibile e, comunque, entro tre mesi dal momento in cui sono noti i
risultati dell’uso delle informazioni richieste.
2. L’autorita’ competente invia una volta all’anno agli altri Stati
membri interessati un riscontro dello scambio automatico di
informazioni di cui all’articolo 5 del presente decreto, in
conformita’ alle modalita’ pratiche convenute bilateralmente.

Testo n Art. 9

Disposizioni varie

1. Le richieste di assistenza di cui al presente decreto e
qualsiasi altra comunicazione, sono inviate per via elettronica, per
quanto possibile, utilizzando i formulari ed i formati elettronici
tipo adottati dalla Commissione europea.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le
informazioni e la documentazione ottenute tramite la presenza negli
Uffici dell’Amministrazione finanziaria nazionale di funzionari
autorizzati dell’altro Stato membro.
3. I funzionari, autorizzati dallo Stato membro richiedente,
presenti negli uffici in cui esercita le rispettive funzioni
l’autorita’ interpellata e durante le indagini amministrative devono
essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto
in cui siano indicate la loro identita’ e la loro qualifica
ufficiale.
4. Il Dipartimento delle finanze comunica annualmente alla
Commissione europea tutte le informazioni pertinenti necessarie per
valutare l’efficacia della cooperazione amministrativa, nella lotta
all’evasione e all’elusione fiscale.

Art. 10

Utilizzo delle informazioni

1. Le informazioni e i documenti scambiati ai sensi del presente
decreto possono essere trasmessi ad un altro Stato membro o ad un
Paese terzo nell’osservanza dei limiti ed alle condizioni di cui ai
Capi IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa,
e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.

Art. 11

Modifiche normative

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 31-bis, primo comma, le parole: «sul reddito e sul
patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «di qualsiasi tipo
riscosse da o per conto dell’amministrazione finanziaria e delle
ripartizioni territoriali, comprese le autorita’ locali»;
b) all’articolo 31-bis, dopo il secondo comma e’ inserito il
seguente: «In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di
informazioni l’amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei
termini indicati agli articoli 7, 8 e 10 della direttiva 2011/16/UE
del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva
77/799/CEE del 19 dicembre 1977.»;
c) all’articolo 31-bis, il quarto comma e’ sostituito dal seguente:
«Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le
modalita’ previsti dal CAPO IV, condizioni che disciplinano la
cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della
direttiva 2011/16/UE.»;
d) all’articolo 31-bis, dopo il quinto comma e’ inserito il
seguente: «In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio di
informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e la
partecipazione alle indagini amministrative di funzionari delle
amministrazioni fiscali degli altri stati membri dell’Unione europea,
e’ disciplinata dall’articolo 11 della direttiva 2011/16/UE del 15
febbraio 2011 del Consiglio. Alla presenza dei funzionari
dell’Amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento
delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono
interrogare i soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la
relativa documentazione, a condizione di reciprocita’ e previo
accordo tra l’autorita’ richiedente e l’autorita’ interpellata. I
funzionari dell’Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente
le informazioni scambiate durante le indagini svolte all’estero.»;
e) all’articolo 60-bis, primo comma, le parole: «sulle imposte
indicate nell’articolo 1 della direttiva 77/799/CEE del Consiglio,
del 19 dicembre 1977, modificata dalle direttive 2003/93/CE del
Consiglio, del 7 ottobre 2003, e 2004/56/CE del Consiglio, del 21
aprile 2004» sono sostituite dalle seguenti: «sulle imposte indicate
nell’articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del
Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre
1977»;
f) all’articolo 60-bis, secondo comma, le parole: «sulle imposte
indicate nell’articolo 1 della direttiva 77/799/CEE» sono sostituite
dalle seguenti: «sulle imposte indicate nell’articolo 2 della
direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha
abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977»;
g) all’articolo 60-bis, dopo il secondo comma e’ inserito il
seguente: «L’amministrazione finanziaria puo’ notificare un
documento, secondo le modalita’ di cui all’articolo 60, direttamente
ad una persona nel territorio di un altro Stato membro.».
2. I servizi di collegamento non hanno l’obbligo di effettuare
indagini o di comunicare informazioni, qualora condurre tali indagini
o raccogliere le informazioni richieste per fini propri non sia
consentito dall’ordinamento.

Art. 12

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione
dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 4 marzo 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Mogherini, Ministro degli affari esteri

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle citta’ metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La presente legge detta disposizioni in materia di citta’
metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di
adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarieta’,
differenziazione e adeguatezza.
2. Le citta’ metropolitane sono enti territoriali di area vasta con
le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalita’
istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio
metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle
infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della
citta’ metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al
proprio livello, ivi comprese quelle con le citta’ e le aree
metropolitane europee.
3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai
sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente
montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le
specificita’ di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.
4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o piu’
comuni per l’esercizio associato di funzioni o servizi di loro
competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai
commi da 104 a 141.
5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della
Costituzione e delle relative norme di attuazione, le citta’
metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,
Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente
legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114
e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando
la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I
principi della presente legge valgono come principi di grande riforma
economica e sociale per la disciplina di citta’ e aree metropolitane
da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla
regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita’ ai rispettivi statuti.
6. Il territorio della citta’ metropolitana coincide con quello
della provincia omonima, ferma restando l’iniziativa dei comuni, ivi
compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi
dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica
delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l’adesione alla
citta’ metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta
giorni dalla richiesta nell’ambito della procedura di cui al predetto
articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con
riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove
un’intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro
novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di
mancato raggiungimento dell’intesa entro il predetto termine, il
Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli
affari regionali e del Ministro dell’interno, udito il parere del
presidente della regione, decide in via definitiva in ordine
all’approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di
legge contenente modifiche territoriali di province e di citta’
metropolitane, ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della
Costituzione.
7. Sono organi della citta’ metropolitana:
a) il sindaco metropolitano;
b) il consiglio metropolitano;
c) la conferenza metropolitana.
8. Il sindaco metropolitano rappresenta l’ente, convoca e presiede
il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende
al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli
atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il
consiglio metropolitano e’ l’organo di indirizzo e controllo, propone
alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti,
piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso
sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni
attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il
consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della
conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla
conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo
dei comuni compresi nella citta’ metropolitana e la maggioranza della
popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via
definitiva i bilanci dell’ente. La conferenza metropolitana ha poteri
propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto,
nonche’ i poteri di cui al comma 9.
9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le
sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che
rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella citta’
metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente
residente.
10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le
norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le
attribuzioni degli organi nonche’ l’articolazione delle loro
competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.
11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:
a) regola le modalita’ e gli strumenti di coordinamento dell’azione
complessiva di governo del territorio metropolitano;
b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti
parte della citta’ metropolitana e la citta’ metropolitana in ordine
alle modalita’ di organizzazione e di esercizio delle funzioni
metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in
comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante
convenzione che regola le modalita’ di utilizzo di risorse umane,
strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono
avvalersi di strutture della citta’ metropolitana, e viceversa, per
l’esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni
possono delegare il predetto esercizio a strutture della citta’
metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
c) puo’ prevedere, anche su proposta della regione e comunque
d’intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per
specifiche funzioni e tenendo conto delle specificita’ territoriali,
con organismi di coordinamento collegati agli organi della citta’
metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La mancata intesa puo’ essere superata con decisione della conferenza
metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;
d) regola le modalita’ in base alle quali i comuni non compresi nel
territorio metropolitano possono istituire accordi con la citta’
metropolitana.
12. Le citta’ metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo
quanto previsto dal comma 18 per la citta’ metropolitana di Reggio
Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di
entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province
omonime.
13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una
conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto
della citta’ metropolitana. La conferenza e’ costituita con un numero
di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio
metropolitano, ed e’ eletta in conformita’ alle disposizioni di cui
ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso
l’amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data
delle elezioni. La conferenza e’ presieduta dal sindaco del comune
capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014
trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto.
14. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 325,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia e
la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31
dicembre 2014 per l’ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di
quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali
dall’articolo 163, comma 2, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito
denominato «testo unico», e per gli atti urgenti e improrogabili; il
presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio
provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge
la provincia sia commissariata, il commissariamento e’ prorogato fino
al 31 dicembre 2014. Alle funzioni della provincia si applicano le
disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97.
15. Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del
consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e
si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza
metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano
approva lo statuto.
16. Il 1º gennaio 2015 le citta’ metropolitane subentrano alle
province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e
passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita’ interno;
alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni
di sindaco metropolitano e la citta’ metropolitana opera con il
proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni
proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia
approvato lo statuto della citta’ metropolitana, si applica lo
statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della
provincia relative al presidente della provincia e alla giunta
provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni
relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio
metropolitano.
17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30
giugno 2015 si applica la procedura per l’esercizio del potere
sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
18. La citta’ metropolitana di Reggio Calabria e’ costituita, con
le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli
organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla
decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque,
non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di
Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono
conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di
costituzione della citta’ metropolitana a quella di entrata in vigore
della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014
e’ sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di
costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1º gennaio 2015
sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli
organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 e’ sostituito dal
trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi
provinciali.
19. Il sindaco metropolitano e’ di diritto il sindaco del comune
capoluogo.
20. Il consiglio metropolitano e’ composto dal sindaco
metropolitano e da:
a) ventiquattro consiglieri nelle citta’ metropolitane con
popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
b) diciotto consiglieri nelle citta’ metropolitane con popolazione
residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di
abitanti;
c) quattordici consiglieri nelle altre citta’ metropolitane.
21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso
di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove
elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla
proclamazione del sindaco del comune capoluogo.
22. Lo statuto della citta’ metropolitana puo’ prevedere l’elezione
diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema
elettorale che sara’ determinato con legge statale. E’ inoltre
condizione necessaria, affinche’ si possa far luogo a elezione del
sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che
entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad
articolare il territorio del comune capoluogo in piu’ comuni. A tal
fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione
territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata
secondo la procedura prevista dall’articolo 6, comma 4, del testo
unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a
referendum tra tutti i cittadini della citta’ metropolitana, da
effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere
approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E’ altresi’
necessario che la regione abbia provveduto con propria legge
all’istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi
dell’articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto
previsto dai periodi precedenti, per le sole citta’ metropolitane con
popolazione superiore a tre milioni di abitanti, e’ condizione
necessaria, affinche’ si possa far luogo ad elezione del sindaco e
del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto
della citta’ metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee,
ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia
realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di
autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della citta’
metropolitana.
23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 60, comma 1:
1) all’alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono
inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
2) il numero 12) e’ sostituito dal seguente:
«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri
metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali
in carica, rispettivamente, in altro comune, citta’ metropolitana,
provincia o circoscrizione»;
b) all’articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere
comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
c) l’articolo 65 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 65 (Incompatibilita’ per consigliere regionale, comunale e
circoscrizionale). – 1. Le cariche di presidente provinciale, nonche’
di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della
regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono
incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di
altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra
circoscrizione, anche di altro comune.
3. La carica di consigliere comunale e’ incompatibile con quella di
consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».
24. L’incarico di sindaco metropolitano, di consigliere
metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche
con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 e’ esercitato
a titolo gratuito.
25. Il consiglio metropolitano e’ eletto dai sindaci e dai
consiglieri comunali dei comuni della citta’ metropolitana. Sono
eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri
comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la
decadenza da consigliere metropolitano.
26. L’elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da
un numero di candidati non inferiore alla meta’ dei consiglieri da
eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto
al voto.
27. Nelle liste nessuno dei due sessi puo’ essere rappresentato in
misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con
arrotondamento all’unita’ superiore qualora il numero dei candidati
del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a
50 centesimi. In caso contrario, l’ufficio elettorale di cui al comma
29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al
sesso piu’ rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo
da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo.
La lista che, all’esito della cancellazione delle candidature
eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo
prescritto dal comma 26 e’ inammissibile.
28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della
legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 27.
29. Le liste sono presentate presso l’ufficio elettorale
appositamente costituito presso gli uffici del consiglio
metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso
l’amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno
alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.
30. Il consiglio metropolitano e’ eletto con voto diretto, libero e
segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico
collegio elettorale corrispondente al territorio della citta’
metropolitana. L’elezione avviene in unica giornata presso l’ufficio
elettorale di cui al comma 29.
31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell’ufficio
elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della
dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto,
secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli
aventi diritto e’ consegnata la scheda del colore relativo al comune
in cui sono in carica.
32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base
di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva
della fascia demografica del comune di cui e’ sindaco o consigliere,
determinata ai sensi del comma 33.
33. Ai fini delle elezioni, i comuni della citta’ metropolitana
sono ripartiti nelle seguenti fasce:
a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000
abitanti;
c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000
abitanti;
d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000
abitanti;
e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000
abitanti;
f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000
abitanti;
g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000
abitanti;
h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di
abitanti;
i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.
34. L’indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche
dei comuni appartenenti alla citta’ metropolitana e’ determinato
secondo le modalita’, le operazioni e i limiti indicati nell’allegato
A annesso alla presente legge.
35. Ciascun elettore puo’ esprimere, inoltre, nell’apposita riga
della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di
consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il
cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore
e’ ponderato ai sensi del comma 34.
36. La cifra elettorale di ciascuna lista e’ costituita dalla somma
dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per
l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide
la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4
… fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi
si scelgono, tra i quozienti cosi’ ottenuti, quelli piu’ alti, in
numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in
una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti
rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti
compresi nella graduatoria. A parita’ di quoziente, nelle cifre
intere e decimali, il posto e’ attribuito alla lista che ha ottenuto
la maggiore cifra elettorale e, a parita’ di quest’ultima, per
sorteggio.
37. L’ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29,
terminate le operazioni di scrutinio:
a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati
sulla base dei voti di preferenza ponderati;
c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative
proclamazioni.
38. A parita’ di cifra individuale ponderata, e’ proclamato eletto
il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti
della lista; in caso di ulteriore parita’, e’ proclamato eletto il
candidato piu’ giovane.
39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa
la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune
della citta’ metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella
medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale
ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere
eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della citta’
metropolitana.
40. Il sindaco metropolitano puo’ nominare un vicesindaco, scelto
tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a
lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il
vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui
questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla
carica per cessazione dalla titolarita’ dell’incarico di sindaco del
proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all’insediamento
del nuovo sindaco metropolitano.
41. Il sindaco metropolitano puo’ altresi’ assegnare deleghe a
consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di
collegialita’, secondo le modalita’ e nei limiti stabiliti dallo
statuto.
42. La conferenza metropolitana e’ composta dal sindaco
metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni
appartenenti alla citta’ metropolitana.
43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della
conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5
a 11.
44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei
vincoli del patto di stabilita’ interno, alla citta’ metropolitana
sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle
attribuite alla citta’ metropolitana nell’ambito del processo di
riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97
del presente articolo, nonche’, ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni
fondamentali:
a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico
triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di
indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e
delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in
relazione all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle
regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro
competenza;
b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture
di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture
appartenenti alla competenza della comunita’ metropolitana, anche
fissando vincoli e obiettivi all’attivita’ e all’esercizio delle
funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi
pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale
di ambito metropolitano. D’intesa con i comuni interessati la citta’
metropolitana puo’ esercitare le funzioni di predisposizione dei
documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei
contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure
selettive;
d) mobilita’ e viabilita’, anche assicurando la compatibilita’ e la
coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell’ambito
metropolitano;
e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale,
anche assicurando sostegno e supporto alle attivita’ economiche e di
ricerca innovative e coerenti con la vocazione della citta’
metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di
cui alla lettera a);
f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di
digitalizzazione in ambito metropolitano.
45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle
regioni nelle materie di cui all’articolo 117 della Costituzione,
nonche’ l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 118 della
Costituzione.
46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze,
possono attribuire ulteriori funzioni alle citta’ metropolitane in
attuazione dei principi di sussidiarieta’, differenziazione e
adeguatezza di cui al primo comma dell’articolo 118 della
Costituzione.
47. Spettano alla citta’ metropolitana il patrimonio, il personale
e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna citta’
metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi
e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all’atto del subentro
alla provincia. Il trasferimento della proprieta’ dei beni mobili e
immobili e’ esente da oneri fiscali.
48. Al personale delle citta’ metropolitane si applicano le
disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale
trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il
trattamento economico in godimento.
49. In considerazione della necessita’ di garantire il tempestivo
adempimento degli obblighi internazionali gia’ assunti dal Governo,
nonche’ dell’interesse regionale concorrente con il preminente
interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante
societa’ dalla stessa controllate, subentra in tutte le
partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di
Milano nelle societa’ che operano direttamente o per tramite di
societa’ controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di
infrastrutture comunque connesse all’esposizione universale
denominata Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro
per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti,
le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il
trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle
partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del
31 ottobre 2015 le predette partecipazioni sono trasferite in regime
di esenzione fiscale alla citta’ metropolitana.
50. Alle citta’ metropolitane si applicano, per quanto compatibili,
le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonche’
le norme di cui all’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della
Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono
disciplinate dalla presente legge.
52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie
di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e
le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione.
Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo
periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al
predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.
53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle
province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle
d’Aosta.
54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53
esclusivamente:
a) il presidente della provincia;
b) il consiglio provinciale;
c) l’assemblea dei sindaci.
55. Il presidente della provincia rappresenta l’ente, convoca e
presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e
all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite
dallo statuto. Il consiglio e’ l’organo di indirizzo e controllo,
propone all’assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani,
programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal
presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite
dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il
consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere
dell’assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso
dall’assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un
terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della
popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via
definitiva i bilanci dell’ente. L’assemblea dei sindaci ha poteri
propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo
statuto. L’assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto
proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti
che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia
e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
56. L’assemblea dei sindaci e’ costituita dai sindaci dei comuni
appartenenti alla provincia.
57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo,
possono prevedere, d’intesa con la regione, la costituzione di zone
omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento
collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
58. Il presidente della provincia e’ eletto dai sindaci e dai
consiglieri dei comuni della provincia.
59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.
60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della
provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data
di svolgimento delle elezioni.
61. L’elezione avviene sulla base di presentazione di candidature,
sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto.
Le candidature sono presentate presso l’ufficio elettorale
appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore
otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno
antecedente la votazione.
62. Il presidente della provincia e’ eletto con voto diretto,
libero e segreto. L’elezione avviene in unica giornata presso un
unico seggio elettorale costituito presso l’ufficio elettorale di cui
al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione
sono fornite a cura dell’ufficio elettorale.
63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di
presidente della provincia. Il voto e’ ponderato ai sensi dei commi
33 e 34.
64. E’ eletto presidente della provincia il candidato che consegue
il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai
commi 33 e 34. In caso di parita’ di voti, e’ eletto il candidato
piu’ giovane.
65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di
cessazione dalla carica di sindaco.
66. Il presidente della provincia puo’ nominare un vicepresidente,
scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali
funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al
consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in
ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente puo’ altresi’
assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del
principio di collegialita’, secondo le modalita’ e nei limiti
stabiliti dallo statuto.
67. Il consiglio provinciale e’ composto dal presidente della
provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione
superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con
popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle
province con popolazione fino a 300.000 abitanti.
68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.
69. Il consiglio provinciale e’ eletto dai sindaci e dai
consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a
consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.
La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da
consigliere provinciale.
70. L’elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero
di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e
non inferiore alla meta’ degli stessi, sottoscritte da almeno il 5
per cento degli aventi diritto al voto.
71. Nelle liste nessuno dei due sessi puo’ essere rappresentato in
misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con
arrotondamento all’unita’ superiore qualora il numero dei candidati
del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a
50 centesimi. In caso contrario, l’ufficio elettorale riduce la
lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso piu’
rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da
assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La
lista che, all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti,
contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto
dal comma 70 e’ inammissibile.
72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della
legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71.
73. Le liste sono presentate presso l’ufficio elettorale di cui al
comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del
ventesimo giorno antecedente la votazione.
74. Il consiglio provinciale e’ eletto con voto diretto, libero e
segreto, attribuito ai singoli candidati all’interno delle liste, in
un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della
provincia. L’elezione avviene in unica giornata presso l’ufficio
elettorale di cui al comma 61.
75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell’ufficio
elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della
fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al
voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma
33. Agli aventi diritto e’ consegnata la scheda del colore relativo
al comune in cui sono in carica.
76. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati,
che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34.
77. L’ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio,
determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla
base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono
la maggiore cifra individuale ponderata. A parita’ di cifra
individuale ponderata, e’ proclamato eletto il candidato appartenente
al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore
parita’, e’ proclamato eletto il candidato piu’ giovane.
78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa
la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune
della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima
lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si
considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto
sindaco o consigliere in un comune della provincia.
79. In sede di prima applicazione della presente legge, l’elezione
ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto
dal presidente della provincia o dal commissario, e’ indetta:
a) entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono
per fine mandato nel 2014;
b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta
giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o
scioglimento anticipato degli organi provinciali.
80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i
consiglieri provinciali uscenti.
81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio
provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31
dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle
modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l’assemblea dei
sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette
modifiche entro il 31 dicembre 2014. Entro la medesima data, si
procede quindi all’elezione del presidente ai sensi dei commi da 58 a
65. Per le prime elezioni di cui al precedente periodo sono
eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti. In caso di
mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno
2015 si applica la procedura per l’esercizio del potere sostitutivo
di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 325, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge ovvero, qualora la
provincia sia commissariata, il commissario, assumendo anche le
funzioni del consiglio provinciale, nonche’ la giunta provinciale,
restano in carica a titolo gratuito per l’ordinaria amministrazione,
comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria
degli enti locali dall’articolo 163, comma 2, del testo unico, e per
gli atti urgenti e indifferibili, fino all’insediamento del
presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 65 e
comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l’assemblea dei
sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente
legge entro sei mesi dall’insediamento del consiglio provinciale. In
caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la
predetta data si applica la procedura per l’esercizio del potere
sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere
provinciale e di componente dell’assemblea dei sindaci sono
esercitati a titolo gratuito.
85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni
di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento,
nonche’ tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di
competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale,
autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in
coerenza con la programmazione regionale, nonche’ costruzione e
gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione
stradale ad esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto
della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell’edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e
promozione delle pari opportunita’ sul territorio provinciale.
86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano
altresi’ le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:
a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di
servizi in forma associata in base alle specificita’ del territorio
medesimo;
b) cura delle relazioni istituzionali con province, province
autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di
altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia
caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con
gli enti predetti.
87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei
limiti e secondo le modalita’ stabilite dalla legislazione statale e
regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai
sensi dell’articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della
Costituzione.
88. La provincia puo’ altresi’, d’intesa con i comuni, esercitare
le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione
appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di
organizzazione di concorsi e procedure selettive.
89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le
regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni
provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione
dell’articolo 118 della Costituzione, nonche’ al fine di conseguire
le seguenti finalita’: individuazione dell’ambito territoriale
ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello
svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle
unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie;
adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti
territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o
convenzioni. Sono altresi’ valorizzate forme di esercizio associato
di funzioni da parte di piu’ enti locali, nonche’ le autonomie
funzionali. Le funzioni che nell’ambito del processo di riordino sono
trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad
essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di
esercizio da parte dell’ente subentrante; tale data e’ determinata
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
92 per le funzioni di competenza statale ovvero e’ stabilita dalla
regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza
regionale.
90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o
regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica
prevedano l’attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti
servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in
ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti
disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive
competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e
l’attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto
istituzionale, con tempi, modalita’ e forme di coordinamento con
regioni e comuni, da determinare nell’ambito del processo di riordino
di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e
sussidiarieta’, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie
funzionali;
b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le
funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno
o piu’ enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale,
mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di
cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.
92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di
quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno e del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e dell’economia e delle
finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, i criteri generali per l’individuazione dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse
all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi
dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti,
garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso,
nonche’ quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per
essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse
finanziarie, gia’ spettanti alle province ai sensi dell’articolo 119
della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti
subentranti per l’esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte
quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque
quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto
attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle
funzioni amministrative delle province in materie di competenza
statale.
93. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo di cui al comma
91 ovvero di mancato raggiungimento dell’intesa di cui al comma 92,
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative
delle province di competenza statale.
94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti
dal trasferimento dell’esercizio delle funzioni, con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono
essere modificati gli obiettivi del patto di stabilita’ interno e le
facolta’ di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo
restando l’obiettivo complessivo. L’attuazione della presente
disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, a dare attuazione all’accordo di cui al
comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto,
si applica l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si
applicano le seguenti disposizioni:
a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed
economica, con riferimento alle voci del trattamento economico
fondamentale e accessorio, in godimento all’atto del trasferimento,
nonche’ l’anzianita’ di servizio maturata; le corrispondenti risorse
sono trasferite all’ente destinatario; in particolare, quelle
destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento
accessorio, nonche’ la progressione economica orizzontale, secondo
quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a
costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale
trasferito, nell’ambito dei piu’ generali fondi delle risorse
decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi
di produttivita’, la retribuzione di risultato e le indennita’
accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli
importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere
incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo
decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di
entrata in vigore della presente legge;
b) il trasferimento della proprieta’ dei beni mobili e immobili e’
esente da oneri fiscali; l’ente che subentra nei diritti relativi
alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita
puo’ provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
c) l’ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti
attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento
delle risorse tiene conto anche delle passivita’; sono trasferite le
risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che
rientrano nei rapporti trasferiti;
d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non
rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui
limiti dell’indebitamento, nonche’ di ogni altra disposizione di
legge che, per effetto del trasferimento, puo’ determinare
inadempimenti dell’ente subentrante, nell’ambito di variazioni
compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o
locali e livello statale, secondo modalita’ individuate con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata,
che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.
97. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 92, uno o piu’ decreti legislativi, previo
parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione
statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti
territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi
enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) salva la necessita’ di diversa attribuzione per esigenze di
tutela dell’unita’ giuridica ed economica della Repubblica e in
particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di
riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui
agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5
maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica;
b) le risorse finanziarie, gia’ spettanti alle province ai sensi
dell’articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle
funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a
11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni
trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della
successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di
gestione.
98. Al commissario di cui all’articolo 141 del testo unico, e
successive modificazioni, nonche’ ad eventuali sub-commissari si
applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all’articolo
38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
nonche’ quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia
di professionalita’ e onorabilita’ dei commissari giudiziali e
straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si
applicano, altresi’, le disposizioni del testo unico di cui al
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei
commissari straordinari dell’ente provincia, sono tenuti ad avvalersi
di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri
aggiuntivi.
100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali
sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data
di entrata in vigore della presente legge.
101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la citta’
metropolitana di Roma capitale e’ disciplinata dalle norme relative
alle citta’ metropolitane di cui alla presente legge.
102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n.
156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite
a Roma capitale, come definita dall’articolo 24, comma 2, della legge
5 maggio 2009, n. 42.
103. Lo statuto della citta’ metropolitana di Roma capitale, con le
modalita’ previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la citta’
metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni,
garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma e’ chiamata a
svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche’ delle
rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso
la Repubblica italiana, presso lo Stato della Citta’ del Vaticano e
presso le istituzioni internazionali.
104. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell’articolo 16 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati.
105. All’articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 3 e’ sostituito dal seguente: «Il
consiglio e’ composto da un numero di consiglieri definito nello
statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i
propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e
assicurando la rappresentanza di ogni comune»;
b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. L’unione ha potesta’ statutaria e regolamentare e ad essa si
applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni
della legge recante disposizioni sulle citta’ metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per
l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli
amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale
e all’organizzazione. Lo statuto dell’unione stabilisce le modalita’
di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di
prima istituzione lo statuto dell’unione e’ approvato dai consigli
dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal
consiglio dell’unione»;
c) dopo il comma 5-bis e’ inserito il seguente:
«5-ter. Il presidente dell’unione di comuni si avvale del
segretario di un comune facente parte dell’unione, senza che cio’
comporti l’erogazione di ulteriori indennita’ e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli
incarichi per le funzioni di segretario gia’ affidati ai dipendenti
delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell’articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di
comuni si applicano le disposizioni dell’articolo 8 della legge 23
marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».
106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell’articolo
32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto
dell’unione di comuni deve altresi’ rispettare i principi di
organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime
eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza
con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.
107. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 28-bis e’ sostituito dal seguente:
«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l’articolo 32
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni»;
b) il comma 31 e’ sostituito dal seguente:
«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni
di cui al presente articolo e’ fissato in 10.000 abitanti, ovvero in
3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a
comunita’ montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono
essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite
demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni
territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica
alle unioni di comuni gia’ costituite».
108. Tutte le cariche nell’unione sono esercitate a titolo
gratuito.
109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del
nuovo comune nato dalla fusione di piu’ comuni cui hanno preso parte
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli
amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni
in materia di ineleggibilita’, incandidabilita’, inconferibilita’ e
incompatibilita’ previste dalla legge per i comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti.
110. Le seguenti attivita’ possono essere svolte dalle unioni di
comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono,
con le seguenti modalita’:
a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un
funzionario nominato dal presidente dell’unione tra i funzionari
dell’unione e dei comuni che la compongono;
b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un
funzionario nominato dal presidente dell’unione tra i funzionari
dell’unione e dei comuni che la compongono;
c) le funzioni dell’organo di revisione, per le unioni formate da
comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte
da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un
collegio di revisori;
d) le funzioni di competenza dell’organo di valutazione e di
controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell’unione,
sulla base di apposito regolamento approvato dall’unione stessa.
111. Il presidente dell’unione di comuni, ove previsto dallo
statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall’articolo 2
della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno
conferito all’unione la funzione fondamentale della polizia
municipale.
112. Qualora i comuni appartenenti all’unione conferiscano
all’unione la funzione della protezione civile, all’unione spettano
l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di emergenza di cui
all’articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, nonche’ le connesse attivita’ di prevenzione e
approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari
delle funzioni di cui all’articolo 15, comma 3, della predetta legge
n. 225 del 1992.
113. Le disposizioni di cui all’articolo 57, comma 1, lettera b),
del codice di procedura penale, e di cui all’articolo 5, comma 1,
della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all’esercizio delle
funzioni di polizia giudiziaria nell’ambito territoriale di
appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono
riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia
municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui
l’unione esercita le funzioni stesse.
114. In caso di trasferimento di personale dal comune all’unione di
comuni, le risorse gia’ quantificate sulla base degli accordi
decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare
istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento
economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse
dell’unione.
115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si
applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti.
116. In caso di fusione di uno o piu’ comuni, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla
fusione adotta uno statuto che puo’ prevedere anche forme particolari
di collegamento tra il nuovo comune e le comunita’ che appartenevano
ai comuni oggetto della fusione.
117. L’articolo 15, comma 2, del testo unico e’ sostituito dal
seguente:
«2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai
sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima
dell’istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo
conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto
che entrera’ in vigore con l’istituzione del nuovo comune e rimarra’
vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del
nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovra’ prevedere
che alle comunita’ dei comuni oggetto della fusione siano assicurate
adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».
118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi
ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili,
le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste
per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le
unioni di comuni.
119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i
margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in
materia a uno o piu’ dei comuni originari e nei limiti degli stessi,
anche nel caso in cui dall’unificazione dei bilanci non risultino
ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.
120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante
da fusione e’ coadiuvato, fino all’elezione dei nuovi organi, da un
comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell’estinzione
dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri
per la finanza pubblica. Il comitato e’ comunque consultato sullo
schema di bilancio e sull’eventuale adozione di varianti agli
strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il
comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per
informare sulle attivita’ programmate e su quelle in corso.
121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali
derivanti dal comma 28 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni
derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale,
che puo’ fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In
mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante
fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000
abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a
comunita’ montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le
funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato
comma 28 dell’articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un
mandato elettorale.
122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell’estinzione del
comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina
dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi
esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal
comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri
organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina
dei successori.
123. Le risorse destinate, nell’anno di estinzione del comune, alle
politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttivita’ del
personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo
al comparto regioni e autonomie locali del 1º aprile 1999, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24
aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l’intero
importo, a decorrere dall’anno di istituzione del nuovo comune, in un
unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.
124. Salva diversa disposizione della legge regionale:
a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti
urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla
data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli
ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li
hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei
corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;
b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di
revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina
dell’organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono
svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica,
alla data dell’estinzione, nel comune di maggiore dimensione
demografica;
c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata
in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del
consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di
funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore
dimensione demografica tra quelli estinti.
125. Il comune risultante da fusione:
a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni
dall’istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente
previsto per l’approvazione dei bilanci e fissato con decreto del
Ministro dell’interno;
b) ai fini dell’applicazione dell’articolo 163 del testo unico, per
l’individuazione degli stanziamenti dell’anno precedente assume come
riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci
definitivamente approvati dai comuni estinti;
c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi
non hanno gia’ provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle
certificazioni del patto di stabilita’ e delle dichiarazioni fiscali.
126. Ai fini di cui all’articolo 37, comma 4, del testo unico, la
popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni
dei comuni estinti.
127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla
scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle
imprese, l’indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti
dei comuni estinti.
128. L’istituzione del nuovo comune non priva i territori dei
comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in
loro favore dall’Unione europea e dalle leggi statali. Il
trasferimento della proprieta’ dei beni mobili e immobili dai comuni
estinti al nuovo comune e’ esente da oneri fiscali.
129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere
conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni
preesistenti.
130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione
in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento
previsto dal comma 1 dell’articolo 15 del testo unico, il comune
incorporante conserva la propria personalita’, succede in tutti i
rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest’ultimo
decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di
incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle
comunita’ del comune cessato siano assicurate adeguate forme di
partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo
statuto e’ integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate
sono sentite ai fini dell’articolo 133 della Costituzione mediante
referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline
regionali e prima che i consigli comunali deliberino l’avvio della
procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di
aggregazioni di comuni mediante incorporazione e’ data facolta’ di
modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale
sono definite le ulteriori modalita’ della procedura di fusione per
incorporazione.
131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilita’
verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le
unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l’obiettivo di finanza
pubblica attribuito alla medesima regione.
132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi,
possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei
territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l’ultimo
esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo
comune.
133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni
dall’istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa
vigente che prevede l’omogeneizzazione degli ambiti territoriali
ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a
consorzi, aziende e societa’ pubbliche di gestione, salve diverse
disposizioni specifiche di maggior favore.
134. Per l’anno 2014, e’ data priorita’ nell’accesso alle risorse
di cui all’articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonche’ a
quelli presentati dalle unioni di comuni.
135. All’articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il
consiglio comunale e’ composto, oltre che dal sindaco, da dieci
consiglieri e il numero massimo degli assessori e’ stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000
abitanti, il consiglio comunale e’ composto, oltre che dal sindaco,
da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori e’ stabilito
in quattro»;
b) le lettere c) e d) sono abrogate.
136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135
provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli
oneri connessi con le attivita’ in materia di status degli
amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte
prima del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza della
relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa
specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.
137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000
abitanti, nessuno dei due sessi puo’ essere rappresentato in misura
inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del
testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni e’ comunque consentito un
numero massimo di tre mandati.
139. All’articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite
dalle seguenti: «15.000 abitanti».
140. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
dell’interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, un decreto legislativo
recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il
comune di Campione d’Italia, secondo le modalita’ e i principi e i
criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, nonche’ nel rispetto del seguente
principio e criterio direttivo: riordino delle specialita’ presenti
nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale
separata del predetto comune e della conseguente peculiare realta’
istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria,
doganale, fiscale e finanziaria.
141. Dall’attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
142. All’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2, comma 1, della
legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole:
«e provinciali» sono soppresse.
143. Il comma 115 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e’ abrogato.
144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione
alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data
della sua entrata in vigore.
145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e
Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni
ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da
104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale
Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
146. Con riferimento alle citta’ metropolitane e alle province
trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del
patto di stabilita’ che tenga conto delle funzioni a esse attribuite,
i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza
pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente
ovvero alle quali subentrano.
147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli
obiettivi complessivi di economicita’ e di revisione della spesa
previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle
citta’ metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio
o di necessaria corrispondenza per l’organizzazione periferica delle
pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche
amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando
ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non
obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della
citta’ metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani
adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al
Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero dell’interno
per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario
per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i
risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio.
Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non
presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del
Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.
148. Le disposizioni della presente legge non modificano l’assetto
territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi
organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive,
nonche’ delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
149. Al fine di procedere all’attuazione di quanto previsto
dall’articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche’ per
accompagnare e sostenere l’applicazione degli interventi di riforma
di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali
predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, appositi programmi di attivita’ contenenti modalita’
operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche
attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti
per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei
risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari
regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono
stabilite le modalita’ di monitoraggio sullo stato di attuazione
della riforma.
150. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 7 aprile 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Alfano, Ministro dell’interno

Lanzetta, Ministro per gli affari
regionali

Boschi, Ministro per le riforme
costituzionali e i rapporti con il
Parlamento

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2014, n. 72 Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni

…dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l’articolo
17, comma 4-bis, lettera e);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche’ misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare,
l’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione, in
termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e
non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del
personale non dirigenziale;
Visto, in particolare, il comma 10-ter dell’articolo 2 del predetto
decreto-legge n. 95 del 2012 secondo il quale «Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e
dall’articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell’economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma
sono soggetti al controllo preventivo di legittimita’ della Corte dei
conti ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei Ministri ha facolta’ di richiedere il parere del Consiglio di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti
decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il
regolamento di organizzazione vigente»;
Visto l’articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2013) che, tra l’altro,
dispone la proroga al 28 febbraio 2013 del termine di cui
all’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» ed in particolare
l’articolo 2, comma 7, che dispone il differimento al 31 dicembre
2013 del termine previsto dall’articolo 2, comma 10-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative» ed in particolare
l’articolo 1, comma 6, che dispone «Il termine del 31 dicembre 2013,
di cui all’ultimo periodo dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, si intende rispettato se entro la medesima data
sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque adottati entro il 28
febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri
(…)»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’articolo
3;
Visto l’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni ed integrazioni che istituisce l’Agenzia per
le infrastrutture stradali e autostradali;
Visto l’articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
il quale stabilisce che l’Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali e’ soppressa e le attivita’ e i compiti gia’ attribuiti
alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che rimane titolare delle
risorse previste dall’articolo 36, comma 5, del citato decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, cui sono contestualmente trasferite le risorse
finanziarie, umane e strumentali relative all’Ispettorato di
vigilanza sulle concessionarie autostradali di ANAS s.p.a.;
Visto l’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
come modificato successivamente dall’articolo 6, comma 3-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo il quale «la dotazione
organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’
incrementata:
a) per l’area funzionale di un numero di unita’ pari al numero di
unita’ di personale individuato nella predetta area dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo;
b) per l’area dirigenziale di prima e di seconda fascia
rispettivamente di una e dodici unita’ di personale, come individuato
dal predetto decreto.»;
Visto l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e
successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito
l’Autorita’ di regolazione dei trasporti;
Visto l’articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
284, concernente il «Riordino della Consulta generale per
l’autotrasporto e del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli
autotrasportatori» come modificato dall’articolo 12, commi 83 e 84,
del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo il quale il
Comitato centrale e’ composto, tra l’altro, da un dirigente del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di
livello dirigenziale generale nell’ambito di quelli previsti
dall’articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
3 dicembre 2008, n. 211, concernente il «Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto l’articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, come modificato successivamente dall’articolo
6, comma 4-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo il
quale «All’articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "di cui al medesimo comma 5"
sono aggiunte le seguenti: "nonche’ alle altre strutture dell’Anas
s.p.a. che svolgono le funzioni di concedente di cui all’articolo 36,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a dieci
unita’ per l’area funzionale e due per l’area dirigenziale di seconda
fascia. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e’ incrementata di due posizioni per
l’area dirigenziale di seconda fascia, nonche’ di un numero di posti
corrispondente alle unita’ di personale trasferito»;
Visto l’articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, il quale dispone che «Al fine di fronteggiare la ricostruzione
conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e’ autorizzato, in deroga a quanto previsto dall’articolo
3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere
dall’anno 2013, fino a 100 unita’ di personale» e che «Tale personale
e’ temporaneamente assegnato fino a 50 unita’ agli Uffici speciali di
cui al comma 2, fino a 40 unita’ alle province interessate e fino a
10 unita’ alla regione Abruzzo. Alla cessazione delle esigenze della
ricostruzione e dello sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del
6 aprile 2009, tale personale e’ assegnato al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per finalita’ connesse a calamita’ e
ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito regolamento ai
sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. In considerazione delle suddette assunzioni di personale e’
corrispondentemente incrementata la dotazione organica del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. E’ fatto comunque salvo quanto
previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95»;
Considerato che a seguito di quanto stabilito dal citato articolo
67-ter, comma 6, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, la
Commissione per l’attuazione del progetto RIPAM, istituita con
decreto interministeriale del 25 luglio 1994, ha emanato, in data 6
settembre 2012, un bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 71 dell’11
settembre 2012, nel quale le 100 unita’ di personale, destinate ad
incrementare la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, sono state articolate in complessive n. 16 unita’
per l’area seconda e n. 84 unita’ per l’area terza;
Visto l’articolo 55, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come
modificato dall’articolo 25, comma 6, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, secondo il
quale la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e’ incrementata di n. 32 unita’ di personale da impiegare
per le attivita’ di vigilanza e controllo delle grandi dighe e delle
condotte forzate di acqua;
Visto il bando di concorso pubblico indetto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in data 29 ottobre 2013 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» – n.
92 del 22 novembre 2013, nel quale, in attuazione delle disposizioni
di cui al citato articolo 55, comma 1-ter, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, e’ previsto l’assunzione ed l’inquadramento delle
32 unita’ nell’area terza, comparto Ministeri;
Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
2008, n. 211, recante il «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 212, recante il «Regolamento di riorganizzazione degli uffici di
diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n.
204, recante «Regolamento di riordino del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici», come modificato dal succitato decreto del
Presidente della Repubblica n. 211 del 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013, emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 e, in particolare, la Tabella 5, allegata al
predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione
organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante
«Attuazione delle Direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante
«Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa
all’interoperabilita’ del sistema ferroviario comunitario»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, recante
«Attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi
fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e
2002/59/CE»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente «Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione» ed, in particolare,
l’articolo 1, comma 7;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Vista la proposta formulata, d’ordine del Ministro, dal Capo di
Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
nota n. 42639 del 12 dicembre 2013 e relativi allegati, al fine della
predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
contenente la riorganizzazione del predetto dicastero, in attuazione
dell’articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge n. 95 del
2012;
Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, l’Amministrazione ha informato
le organizzazione sindacali rappresentative con nota n. 60865 del 29
novembre e nella riunione convocata per il 10 dicembre 2013;
Preso atto, inoltre, che a seguito dell’istituzione dell’Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie, prevista dal decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono stati definitivamente trasferiti,
nell’anno 2012, ed inquadrati nei ruoli organici della predetta
Agenzia n. 1 unita’ dell’area seconda e n. 4 unita’ dell’area terza,
come stabilito dall’articolo 4, comma 14, del medesimo decreto
legislativo;
Visto l’articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge n. 95
del 2012 che prevede la facolta’ di richiedere il parere al Consiglio
di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della medesima
norma;
Considerata l’organizzazione ministeriale proposta
coerente con:
i compiti e le funzioni attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, dalla normativa di settore vigente;
i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di
livello generale e non, rideterminati con il sopra citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, nonche’ con le
modifiche derivanti dall’articolo 25, comma 1, del decreto-legge n.
69 del 2013 e successive modificazioni ed integrazioni e
dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 216 del 2011 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonche’ per
ragioni di speditezza e celerita’, di non avvalersi della facolta’ di
richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 6 febbraio 2014;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Funzioni del Ministero

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita le
funzioni di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni. Il Ministero esercita,
altresi’, le funzioni di vigilanza sulla Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e le funzioni di Organismo investigativo,
secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 18 del decreto legislativo
10 agosto 2007, n. 162 e dal decreto legislativo 6 settembre 2011 n.
165.
2. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato
«Ministero».

Art. 2

Organizzazione centrale e periferica

1. Il Ministero, per l’espletamento dei compiti ad esso demandati,
e’ articolato, a livello centrale, in due Dipartimenti, come di
seguito indicati:
a) Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e
statistici;
b) Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale.
2. I Dipartimenti di cui al precedente comma 1, si articolano in
complessive sedici Direzioni generali, di cui al Capo III, ed
assicurano l’esercizio organico ed integrato delle funzioni del
Ministero. Ai Dipartimenti, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo n. 300 del 1999 e successive modificazioni e
integrazioni, sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree
di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi
quelli di indirizzo e coordinamento delle unita’ di gestione in cui
si articolano i Dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e
quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad
essi attribuite.
3. Sono organi decentrati del Ministero sette Provveditorati
interregionali per le opere pubbliche, dipendenti dal Dipartimento
per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici.
4. Sono, altresi’, articolazioni periferiche del Ministero quattro
Direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
5. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e’
incardinato nell’ambito del Ministero, dipende funzionalmente dal
Ministro ed esercita i compiti di cui al successivo articolo 12 sulla
base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
6. Sono incardinati nell’assetto organizzativo del Ministero il
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e gli Organismi e le
Istituzioni di cui al Capo VI che operano secondo le attribuzioni
definite da leggi speciali.
7. I Dipartimenti, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie
di Porto ed il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici costituiscono
centri di responsabilita’ amministrativa ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Art. 3

Conferenza permanente

1. E’ istituita la conferenza permanente del Ministero, di seguito
denominata «Conferenza». La Conferenza svolge funzioni di
coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni
all’attivita’ dei Dipartimenti del Ministero e puo’ formulare al
Ministro proposte per l’emanazione di indirizzi e direttive diretti
ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo
svolgimento coordinato delle relative funzioni.
2. La Conferenza e’ composta dal Capo di Gabinetto, i Capi dei
Dipartimenti, il Direttore generale del personale e degli affari
generali, il Direttore generale per i sistemi informativi e
statistici ed il Direttore generale per lo sviluppo del territorio,
la programmazione ed i progetti internazionali.
3. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati
a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda
fascia ai quali sono affidate responsabilita’ nei settori
interessati, sono dedicate a singole questioni ed in particolare
all’elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di
gestione delle risorse umane, nonche’ al coordinamento delle
attivita’ informatiche.
4. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed
il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici partecipano
alla Conferenza per gli affari rientranti nelle attribuzioni del
Comando generale e del Corpo delle capitanerie di porto e del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
5. Il servizio di segreteria, necessario per i lavori della
Conferenza, e’ assicurato dalla Direzione generale del personale e
degli affari generali.

Art. 4

Competenze dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l’esercizio delle
funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di
cui all’articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, secondo la seguente ripartizione:
a) Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e
statistici:
identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del
territorio con particolare riferimento all’articolazione territoriale
delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale;
pianificazione generale delle infrastrutture; monitoraggio dei
progetti internazionali e comunitari; pianificazione strategica di
settore; gestione dei programmi d’iniziativa comunitaria; regolazione
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; realizzazione
di programmi speciali; grandi eventi; rapporti con organismi
internazionali, comunitari e nazionali in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture; rete nazionale stradale ed
autostradale; convenzioni uniche autostradali e relativi piani
economico-finanziari; edilizia residenziale; edilizia demaniale;
politiche abitative e dell’edilizia, concernenti anche il sistema
delle citta’ e delle aree metropolitane; programmi di
riqualificazione urbana; repressione dell’abusivismo; dighe ed
infrastrutture idriche ed elettriche; norme tecniche di costruzione e
sicurezza nell’esecuzione delle opere pubbliche; verifica del
rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza;
monitoraggio delle infrastrutture per la repressione di tentativi di
infiltrazione mafiosa; vigilanza sulle concessionarie autostradali;
informatica di servizio, comunicazione istituzionale, consulenza
tecnico-informatica agli uffici del Ministero; monitoraggio,
elaborazione e controllo dei dati statistici; conto nazionale dei
trasporti;
b) Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale:
politiche per il personale; coordinamento e supporto alla
redazione del bilancio del Ministero; relazioni sindacali; affari
generali; programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in
materia di trasporti terrestri; omologazione di veicoli ed
abilitazione conducenti; programmazione e regolazione in materia di
trasporto intermodale; trasporto pubblico locale; piani urbani della
mobilita’; trasporto su ferrovia; vigilanza sull’Agenzia nazionale
per la sicurezza delle ferrovie; infrastrutture ferroviarie ed
interoperabilita’ ferroviaria; autotrasporto di persone e cose;
sistemi di trasporto a impianti fissi; trasporti esercitati in regime
di concessione; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti
terrestri; sicurezza della circolazione stradale e relativa
comunicazione istituzionale; infomobilita’ e sistemi di trasporto
intelligenti; indirizzo, programmazione e regolazione in materia di
navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sulle Autorita’ portuali
e sulle attivita’ nei porti; infrastrutture portuali; demanio
marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate,
del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e vigilanza
sugli enti di settore; rapporti con organismi internazionali,
comunitari e nazionali in materia di trasporto terrestre, marittimo
ed aereo.
2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n.
300 del 1999, i Capi dei Dipartimenti, al fine di assicurare la
continuita’ delle funzioni dell’amministrazione e in attuazione degli
indirizzi del Ministro, svolgono compiti di coordinamento, direzione
e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi in
ciascuno dei Dipartimenti e sono responsabili dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da questi dipendenti.

Art. 5

Dipartimento per le infrastrutture,
i sistemi informativi e statistici

1. Il Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e
statistici e’ articolato nelle seguenti Direzioni generali:
a) Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la
programmazione ed i progetti internazionali;
b) Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi
speciali;
c) Direzione generale per la condizione abitativa;
d) Direzione generale per le strade e le autostrade e per la
vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;
e) Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici;
f) Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed
elettriche;
g) Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie
autostradali;
h) Direzione generale per i sistemi informativi e statistici.
2. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la
programmazione ed i progetti internazionali, d’intesa con le
competenti strutture Dipartimentali, svolge le funzioni di competenza
del Ministero nei seguenti ambiti di attivita’:
a) piani e programmi di sviluppo del territorio e del sistema
delle citta’;
b) adempimenti tecnici ed amministrativi relativi
all’espletamento delle procedure di localizzazione di opere
infrastrutturali di rilievo nazionale;
c) pianificazione strategica di settore, previo coordinamento e
raccordo con i Ministeri e le regioni;
d) promozione, nell’ambito delle intese istituzionali di
programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni;
e) coordinamento delle programmazioni infrastrutturali di settore
e dei programmi delle infrastrutture di interesse strategico;
f) sistema delle citta’ e politiche urbane;
g) programmi di riqualificazione urbana: recupero del patrimonio
edilizio e relative politiche di incentivazione, societa’ di
trasformazione urbana, PRUSST, contratti di quartiere;
h) fondi strutturali comunitari;
i) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli
interventi comunitari;
j) gestione dei programmi d’iniziativa comunitaria;
k) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei
programmi comunitari affidati all’Italia ed alla conseguente
attivita’ di gestione e pagamento;
l) coordinamento con la programmazione economica nazionale in
ambito CIPE;
m) gestione e sviluppo del Sistema informativo per il
monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT).
3. La Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi
speciali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti di attivita’:
a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli
interventi di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale di
competenza statale, di edilizia per le Forze armate e di Polizia
nonche’ dei Vigili del fuoco e per la messa in sicurezza degli
edifici scolastici;
b) attivita’ tecnico-amministrativa per l’espletamento delle
funzioni statali di competenza del Ministero, funzionali alla
definizione dei criteri per l’individuazione delle zone sismiche e
delle norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici;
c) interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da
eventi sismici;
d) interventi di competenza statale per la citta’ di
Roma-Capitale;
e) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi;
f) eliminazione barriere architettoniche;
g) attivita’ per la salvaguardia di Venezia.
4. La Direzione generale per la condizione abitativa svolge le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
attivita’:
a) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;
b) edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative
edilizie;
c) disciplina delle locazioni;
d) iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso
all’abitazione;
e) monitoraggio del fenomeno dell’abusivismo edilizio;
f) supporto agli enti locali ed alle regioni nella individuazione
e repressione dell’abusivismo edilizio;
g) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento
dell’attivita’ delle commissioni per l’uso della forza pubblica;
h) osservatorio nazionale della condizione abitativa.
5. La Direzione generale per le strade e le autostrade e per la
vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali svolge le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
attivita’:
a) funzione di concedente della rete stradale;
b) funzioni di concedente della rete autostradale in concessione,
anche avvalendosi delle societa’ miste regionali;
c) selezione dei concessionari autostradali e relativa
aggiudicazione;
d) convenzioni uniche autostradali e relativi piani
economico-finanziari;
e) programmazione degli interventi di settore anche di interesse
strategico nazionale;
f) rapporti con il CIPE in materia di infrastrutture stradali;
g) predisposizione convenzione e/o contratto di programma con
ANAS s.p.a. e relativo monitoraggio degli interventi
infrastrutturali;
h) attivita’ di indirizzo, vigilanza e controllo
tecnico-operativo sull’ANAS s.p.a. e sui gestori delle infrastrutture
viarie appartenenti alla rete nazionale;
i) relazioni ed accordi internazionali nel settore delle reti di
trasporto viario, nonche’ gestione e monitoraggio dei relativi
interventi;
j) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti
agli enti ed organismi gestori delle strade e delle autostrade;
k) approvazione delle concessioni di costruzione e gestione delle
infrastrutture viarie;
l) individuazione di standards e predisposizione di normative
tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive tecniche e
funzionali di strade ed autostrade;
m) classificazione e declassificazione delle strade di competenza
statale ai fini della programmazione, monitoraggio e vigilanza sul
rispetto delle norme di sicurezza;
n) approvazione di programmi di adeguamento e messa in sicurezza
delle infrastrutture di viabilita’ di interesse statale e locale;
o) attuazione delle leggi speciali in materia di viabilita’ di
interesse statale e locale;
p) archivio nazionale delle strade;
q) verifica del rispetto delle norme tecniche di costruzione
nella fase realizzativa delle opere pubbliche di diretta competenza
dell’Amministrazione ovvero di quelle delle societa’ vigilate, ai
fini della sicurezza statica e funzionale dell’opera;
r) provvedimenti interdittivi per il contrasto del lavoro nero e
per la promozione della sicurezza nei cantieri;
s) verifiche sullo stato della sicurezza delle gallerie stradali
in raccordo con la Commissione permanente per le gallerie;
t) vigilanza sulla corretta manutenzione delle infrastrutture di
competenza;
u) individuazione di standards di sicurezza nelle zone
interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in
altre aree sensibili;
v) competenze ispettive generali su richiesta di altre direzioni
generali del Dipartimento;
w) funzioni di Organo Competente ai sensi del decreto
legislativo 15 marzo 2011, n. 35 per la rete stradale di interesse
nazionale.
6. La Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
attivita’:
a) indirizzo e regolazione nazionale e coordinamento con la
normativa comunitaria in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
b) definizione delle normative tecniche di settore;
c) rapporti con l’Autorita’ di vigilanza e con l’Osservatorio dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
d) supporto, anche informatico, all’attuazione del Codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e successive modificazioni;
e) gestione del sito informatico di cui agli articoli 66 e 122
del Codice dei contratti pubblici;
f) predisposizione degli schemi tipo dei contratti e dei
capitolati;
g) qualificazione del contraente generale e gestione stralcio del
soppresso Albo nazionale dei costruttori;
h) elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui
all’articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
i) attivita’ connesse all’adeguamento dei prezzi ai sensi
dell’articolo 133 del Codice dei contratti pubblici e supporto alla
Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi.
7. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche
ed elettriche svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti di attivita’:
a) approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla
costruzione delle dighe aventi le caratteristiche indicate
all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584
(di seguito «grandi dighe»);
b) identificazione, approvazione tecnica dei progetti e vigilanza
sulla costruzione e sulle operazioni di controllo delle grandi dighe
affidate dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi
dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 381 e successive modificazioni;
c) vigilanza sull’esercizio, ai fini della tutela della pubblica
incolumita’, ed, in particolare, sulle operazioni di controllo delle
grandi dighe spettanti ai gestori ed ai concessionari di derivazione,
nonche’ monitoraggio concernente, tra l’altro, gli aspetti di
sicurezza idraulica;
d) attivita’ concernenti l’emanazione della normativa tecnica e
tecnico-amministrativa in materia di dighe;
e) approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione
dai serbatoi e di adduzione all’utilizzazione, comprese le condotte
forzate, nonche’ vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di
controllo che i concessionari sono tenuti ad espletare sulle opere
medesime;
f) esame ed approvazione tecnica delle rivalutazioni delle
condizioni di sicurezza sismica ed idraulica delle grandi dighe;
parere tecnico sui progetti di gestione degli invasi ai sensi
dell’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modifiche;
g) definizione dei requisiti tecnici della strumentazione di
controllo e dei metodi di prova per le dighe; assistenza tecnica ad
altre amministrazioni, sulla base di accordi o convenzioni, per opere
idrauliche non soggette alla successiva approvazione;
h) supporto ed assistenza tecnica agli organi competenti in
materia di protezione civile, per situazioni, anche di allertamento
ed emergenza, nelle quali siano coinvolte dighe, nonche’ per i piani
di laminazione ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 febbraio 2004 e successive modifiche e integrazioni;
i) programmazione e monitoraggio delle reti idriche ed elettriche
di interesse strategico nazionale;
j) accordi di programma quadro, per la parte di competenza, ai
sensi dell’articolo 158 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
k) vigilanza sull’attuazione dei programmi infrastrutturali di
settore.
8. La Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie
autostradali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti di attivita’:
a) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa
la vigilanza sull’esecuzione dei lavori di costruzione delle opere
date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il
cui esercizio e’ dato in concessione;
b) gestione dei rapporti in essere con i concessionari
autostradali, nonche’ predisposizione degli atti aggiuntivi alle
vigenti convenzioni;
c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete
stradale ed autostradale di interesse nazionale, che equivale a
dichiarazione di pubblica utilita’ ed urgenza ai fini
dell’applicazione delle leggi in materia di espropriazione per
pubblica utilita’;
d) proposta di programmazione, da formulare alla Direzione
generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la
sicurezza nelle infrastrutture stradali, del progressivo
miglioramento ed adeguamento delle autostrade in concessione;
e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie
per le concessioni autostradali secondo i criteri e le metodologie
stabiliti per le nuove concessioni dalla competente Autorita’ di
regolazione;
f) vigilanza sull’attuazione, da parte dei concessionari, delle
leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle
autostrade in concessione nonche’ la tutela del traffico e della
segnaletica;
g) vigilanza sull’adozione, da parte dei concessionari, dei
provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico
autostradale.
9. La Direzione generale per i sistemi informativi e statistici
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
attivita’:
a) gestione e sviluppo dell’informatizzazione di base;
b) gestione e sviluppo dei sistemi informativi trasversali, degli
altri sistemi informativi non espressamente affidati ad altre
strutture, nonche’ delle reti informatiche del Ministero sulla base
dei fabbisogni espressi dai Capi Dipartimento;
c) coordinamento e sviluppo integrato degli archivi informatici e
delle banche dati attinenti ai servizi e sistemi di competenza della
direzione generale;
d) gestione della sicurezza dei sistemi informatici trasversali;
e) coordinamento, gestione e sviluppo integrato dei siti web del
Ministero e dei portali non specialistici per la comunicazione
istituzionale;
f) supporto informatico su richiesta dei dipartimenti e degli
altri organi del Ministero;
g) funzioni di Ufficio di Statistica del Ministero – ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989 istitutivo
del Sistema Statistico Nazionale – e di Autorita’ Statistica
Nazionale nell’ambito del Sistema Statistico Europeo (Reg (CE) n.
223/2009);
h) coordinamento e diffusione dell’attivita’ statistica del
Ministero;
i) responsabilita’ della gestione di Direttive e di Regolamenti
comunitari in materia di statistiche di settore;
j) produzione e diffusione di statistiche ufficiali di settore;
k) redazione e diffusione del Conto Nazionale delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
10. La Direzione generale per i sistemi informativi e statistici
opera al servizio dei due Dipartimenti.
11. L’organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici
dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le
Direzioni generali del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi
informativi e statistici sono definiti con il decreto ministeriale di
cui all’articolo 16, comma 3, del presente regolamento.

Art. 6

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed
il personale

1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale e’ articolato nelle seguenti Direzioni
generali:
a) Direzione generale del personale e degli affari generali;
b) Direzione generale per la motorizzazione;
c) Direzione generale per la sicurezza stradale;
d) Direzione generale per il trasporto stradale e per
l’intermodalita’;
e) Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture
ferroviarie;
f) Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti
fissi e il trasporto pubblico locale;
g) Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita’ portuali,
le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie
d’acqua interne;
h) Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo.
2. La Direzione generale del personale e degli affari generali
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
attivita’:
a) reclutamento, formazione e riqualificazione del personale;
b) supporto e coordinamento per la redazione e per la gestione
del bilancio;
c) trattamento giuridico del personale;
d) tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non
dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali;
e) sistemi di valutazione del personale;
f) relazioni sindacali;
g) politiche per il benessere organizzativo, le pari opportunita’
e l’anti-mobbing;
h) anagrafe delle prestazioni;
i) gestione del contenzioso del lavoro e procedimenti
disciplinari;
j) servizio ispettivo in materia di personale;
k) rilascio tessere di servizio e di riconoscimento;
l) abilitazioni del personale del Ministero all’espletamento dei
servizi di libera circolazione e polizia stradale, di cui
all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e successive modificazioni;
m) trattamento economico e pensionistico del personale;
n) Ufficio cassa;
o) interventi assistenziali e previdenziali: Cassa di previdenza
ed assistenza;
p) supporto alla redazione delle proposte per la legge
finanziaria, attivita’ di rendicontazione al Parlamento e agli organi
di controllo;
q) gestione dei beni patrimoniali e regolamentazione del loro
uso;
r) manutenzione dei beni immobili, impianti a corredo e relative
attrezzature tecniche;
s) servizi comuni e servizi tecnici;
t) supporto per le attivita’ di prevenzione e sicurezza del luogo
di lavoro;
u) acquisizione di beni e servizi, economato;
v) ufficio relazioni con il pubblico;
w) ufficio contratti.
3. La Direzione generale per la motorizzazione svolge le funzioni
di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita’:
a) disciplina amministrativa e tecnica dei veicoli e dei
conducenti;
b) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi
ed unita’ tecniche indipendenti;
c) trasporto merci pericolose su strada: normativa, omologazione
e approvazione dei veicoli e dei recipienti;
d) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura
controllata;
e) normativa di settore nazionale ed internazionale armonizzata
con la legislazione comunitaria;
f) controlli periodici del parco circolante; attrezzature di
servizio;
g) tenuta e gestione degli archivi nazionali dei veicoli e dei
conducenti; centro elaborazione dati motorizzazione;
h) erogazione all’utenza dei servizi telematici e dei relativi
servizi applicativi per la consultazione e l’utilizzazione degli
archivi nazionali dei veicoli e dei conducenti;
i) contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
j) relazioni internazionali.
4. La Direzione generale per la sicurezza stradale svolge le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
attivita’:
a) adozione ed attuazione del piano nazionale della sicurezza
stradale e dei programmi operativi, d’intesa, per quanto di
competenza, con la direzione generale per le strade e le autostrade e
per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;
b) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne
informative ed educative;
c) comunicazione istituzionale nei settori di competenza;
d) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione
e di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale;
e) autorizzazione all’esercizio dei sistemi di controllo delle
zone a traffico limitato e per soluzioni segnaletiche anche
sperimentali;
f) normativa ed omologazione nel settore dei sistemi di ritenuta
stradale;
g) regolamentazione della circolazione stradale e
coordinamento dei servizi di polizia stradale di competenza;
h) uso e tutela delle strade;
i) competizioni motoristiche;
j) attivita’ internazionale nelle materie di competenza;
k) contenzioso in materia di circolazione stradale;
l) coordinamento nazionale e attuazione della disciplina in
materia di infomobilita’ e di Intelligent Trasport System (ITS);
m) tenuta e gestione dell’indice pubblico delle infrastrutture e
del traffico (D.I. n. 391/2013);
n) Organo nazionale di valutazione e di conformita’ ai sensi
degli articoli 8 del Reg. n. 886/13/UE (informazioni minime di
sicurezza stradale) e 9 del Reg. n. 885/13/UE (parcheggi sicuri).
5. La Direzione generale per il trasporto stradale e per
l’intermodalita’ svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti di attivita’:
a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose,
trasporto intermodale e multimodale;
b) licenze e autorizzazioni per trasporto nazionale e
internazionale di persone e cose in conto terzi;
c) interventi finanziari e incentivi per il settore ed a favore
dell’intermodalita’;
d) normativa di settore nazionale ed internazionale,
armonizzazione e coordinamento con l’Unione europea;
e) accesso alla professione ed al mercato del trasporto di
persone e cose;
f) tenuta e gestione del Registro Elettronico Nazionale (REN)
delle imprese di trasporto su strada e punto di contatto nazionale ai
sensi degli articoli 16 e 18 del Regolamento n. 1071/CE/2009;
g) programmazione e coordinamento delle attivita’ di controllo
previste dalla normativa comunitaria;
h) monitoraggio e statistiche sull’attivita’ di trasporto, anche
intermodale, di persone e cose;
i) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello
spazio economico europeo nel settore del trasporto su strada e del
trasporto intermodale;
j) programmi e interventi nel settore interportuale e logistico e
per la realizzazione della piattaforma logistica nazionale;
k) raccordo con il Comitato centrale per l’albo nazionale
autotrasportatori;
l) coordinamento in materia di trasporto terrestre e marittimo di
merci pericolose;
m) contenzioso amministrativo e giurisdizionale.
6. La Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture
ferroviarie svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti di attivita’:
a) supporto all’esercizio dei poteri dell’azionista delle
Ferrovie dello Stato;
b) atto di concessione e relativa vigilanza;
c) contratti di programma, piani di investimento ed analisi
economiche relativi alle infrastrutture di settore;
d) programmazione degli interventi di settore e relative
procedure approvative, d’intesa con la Direzione generale per lo
sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti
internazionali;
e) vigilanza sull’attuazione dei programmi infrastrutturali di
settore;
f) vigilanza sulla gestione del patrimonio immobiliare di
settore;
g) dismissione linee ferroviarie;
h) servizi di trasporto ferroviario passeggeri a media e lunga
percorrenza, contratti di servizio, servizi di trasporto merci per
ferrovia, interventi finanziari di settore;
i) licenze, canoni per quanto di competenza, normativa nazionale
e comunitaria, liberalizzazioni;
j) interoperabilita’ ferroviaria e normativa tecnica, riferita
all’esercizio e all’infrastruttura;
k) organismi di certificazione di settore notificati;
l) rapporti con gli organismi dell’Unione europea per la
definizione delle norme di settore e delle specifiche tecniche per
l’interoperabilita’ del sistema ferroviario transeuropeo;
m) indirizzo e vigilanza sull’Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie;
n) rapporti internazionali.
7. La Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti
fissi e il trasporto pubblico locale svolge le funzioni di competenza
del Ministero nei seguenti ambiti di attivita’:
a) normativa e adempimenti in materia di sicurezza dei sistemi di
trasporto ad impianti fissi (ferrovie regionali, tranvie,
metropolitane, impianti a fune, ascensori, scale mobili, impianti
elevatori e sistemi di trasporto innovativi) e attivita’ di
vigilanza;
b) attivita’ investigativa nelle materie di competenza a seguito
di incidenti o criticita’;
c) istruttoria e valutazione sotto il profilo tecnico-economico
dei progetti di sistemi di trasporto ad impianti fissi di competenza
regionale e locale;
d) esame dei progetti di opere nel settore dei trasporti ad
impianti fissi;
e) verifica, in attuazione del D.M. 28 ottobre 2005, sullo stato
di sicurezza delle gallerie ferroviarie sulle reti regionali;
f) supporto al Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei
trasporti ad impianti fissi istituito ai sensi della legge n. 221 del
2012;
g) rapporti istituzionali con l’Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie in merito alle ferrovie regionali
interconnesse, ai fini della progressiva applicazione del decreto
legislativo n. 162 del 2007;
h) gestione del fondo per il concorso dello Stato agli oneri del
trasporto pubblico locale e ferroviario regionale istituito ai sensi
dell’articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 e relativi
adempimenti istruttori per il riparto delle risorse con il concorso
dell’Osservatorio TPL;
i) ripartizione ed erogazione di contributi per i sistemi di
trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio;
j) osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico
locale;
k) interventi per la mobilita’ dei pendolari e piani urbani della
mobilita’;
l) gestione diretta dei servizi ferroviari locali non attribuiti
alle competenze delle Regioni;
m) approvazione dei bilanci delle Societa’ del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esercenti servizi ferroviari
regionali;
n) normativa comunitaria di settore.
8. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita’ portuali,
le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie
d’acqua interne svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti di attivita’:
a) disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale della
navigazione marittima;
b) promozione della navigazione a corto raggio;
c) regime amministrativo della nave;
d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e
rapporti istituzionali con la Gestione governativa navigazione sui
laghi Maggiore, di Garda e di Como;
e) controllo e vigilanza sulle attivita’ autorizzate ed affidate
agli organismi di classificazione;
f) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali,
della ricerca e dell’innovazione;
g) vigilanza sugli enti di settore;
h) nautica da diporto;
i) personale marittimo e Sistema informativo della gente di mare,
per quanto di competenza;
j) rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento con
gli organi comunitari e nazionali, per quanto di competenza;
k) monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e sugli
infortuni del personale marittimo;
l) indirizzo, vigilanza e controllo sulle Autorita’ portuali,
anche con riferimento all’attuazione dei programmi infrastrutturali;
m) regolazione e vigilanza delle attivita’ e servizi portuali e
del lavoro nei porti;
n) disciplina generale dei porti;
o) piani regolatori portuali, per quanto di competenza;
p) amministrazione del demanio marittimo e gestione del Sistema
informativo del demanio marittimo;
q) sistema idroviario padano-veneto;
r) promozione delle autostrade del mare per quanto di competenza;
s) programmazione di settore e assegnazione di risorse
finanziarie per la realizzazione di infrastrutture portuali.
9. La Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo,
ferme restando le funzioni attribuite all’Ente nazionale aviazione
civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, svolge le
funzioni di competenza del Ministero negli ambiti di attivita’ che
seguono:
a) disciplina dell’aviazione civile, normativa di settore
comunitaria e accordi internazionali;
b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti di settore;
c) contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati;
d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea
e aeroportuale e sulla qualita’ del trasporto aereo;
e) provvedimenti di competenza in materia di demanio aeronautico
civile;
f) programmazione in materia di aeroporti e sistemi aeroportuali,
valutazione dei piani d’investimento e concertazione sulle opere
infrastrutturali;
g) analisi del mercato dell’aviazione civile, azioni a supporto
della tutela della concorrenza e delle dinamiche tariffarie, per
quanto di competenza;
h) interventi nel settore dell’aviazione civile a sostegno della
mobilita’;
i) provvedimenti in materia di tariffe per la gestione dello
spazio aereo;
j) istruttorie per l’approvazione dei contratti di programma tra
ENAC e soggetti gestori.
10. Nell’ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale opera il Comitato centrale per
l’albo nazionale degli autotrasportatori, il quale esercita le
funzioni di competenza, in conformita’ a quanto previsto dal decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284, cui e’ preposto un dirigente
generale nominato ai sensi dell’articolo 19, commi 4 e 10, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, nell’ambito della dotazione
organica complessiva del Ministero, secondo quanto disposto
dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 284 del 2005 concernente
il riordino della Consulta generale per l’autotrasporto e del
Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori come
modificato dall’articolo 12, commi 83 e 84, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95.
11. La Direzione generale del personale e degli affari generali
opera al servizio dei due Dipartimenti.
12. L’organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici
dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le
Direzioni generali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale sono definiti con il decreto
ministeriale di cui all’articolo 16, comma 3, del presente
regolamento.

Art. 7

Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. Sono organi decentrati del Ministero, funzionalmente dipendenti
dal Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e
statistici, i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
di seguito individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi a
fianco di ciascuno indicate:
a) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria, con sede in Torino e sede
coordinata in Genova;
b) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la
Lombardia e l’Emilia Romagna, con sede in Milano e sede coordinata in
Bologna;
c) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, con sede
in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste;
d) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la
Toscana, le Marche e l’Umbria, con sede in Firenze e sedi coordinate
in Perugia e in Ancona;
e) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in
l’Aquila e in Cagliari;
f) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, con sede in Napoli e
sedi coordinate in Campobasso, in Bari e in Potenza;
g) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la
Sicilia e la Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in
Catanzaro.
2. A ciascun Provveditorato interregionale e’ preposto un dirigente
di livello dirigenziale generale denominato «Provveditore per le
opere pubbliche», ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. E’ fatta salva la facolta’ per i Provveditori per le opere
pubbliche di cui al comma 2, di attribuire, nell’ambito dei titolari
degli uffici dirigenziali non generali del Provveditorato, le
funzioni vicarie anche limitatamente ad una sede interregionale
coordinata.
4. Il Provveditore per le opere pubbliche per il Veneto, il
Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia svolge le funzioni di
Presidente del Magistrato alle acque di Venezia in materia di
salvaguardia di Venezia e della sua laguna con i relativi interventi,
nonche’ le residuali attivita’ di competenza statale in materia di
demanio idrico ed opere idrauliche.

Art. 8

Competenze dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i
Provveditorati interregionali assicurano, in sede decentrata,
l’esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle
aree funzionali di cui all’articolo 42, comma 1, lettere a), b),
d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni.
2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il
Provveditorato interregionale svolge, in particolare, le funzioni di
competenza nei seguenti ambiti di attivita’:
a) opere pubbliche di competenza del Ministero;
b) attivita’ di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate dal
Ministero e da altri Enti pubblici;
c) attivita’ di supporto su base convenzionale nella
programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di
competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento
autonomo, economico e non, nonche’ di Enti ed organismi pubblici;
d) attivita’ di competenza statale di supporto alla repressione
dell’abusivismo edilizio;
e) supporto all’attivita’ di vigilanza sull’ANAS s.p.a.;
f) supporto all’attivita’ di gestione dei programmi di iniziativa
comunitaria;
g) attivita’ di vigilanza per l’edilizia economica e popolare;
h) supporto alla Direzione generale per le strade e le autostrade
e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, per
le attivita’ di competenza;
i) espletamento del servizio di polizia stradale di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 9

Organizzazione dei Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche

1. L’organizzazione dei Provveditorati interregionali e’ ispirata
al criterio dell’efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo
conto della qualita’ e della quantita’ dei servizi svolti, della
rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al
bacino di utenza e all’ambito territoriale interessato, nonche’ alla
dotazione organica complessiva.
2. Gli Uffici tecnici per le dighe, uffici dirigenziali di livello
non generale insediati presso i Provveditorati interregionali,
rispondono funzionalmente alla Direzione generale per le dighe, le
infrastrutture idriche, elettriche.
3. Presso ciascun Provveditorato interregionale e’ istituito il
Comitato tecnico-amministrativo, di seguito definito Comitato.
4. Il Comitato tecnico-amministrativo e’ costituito, per la durata
di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed e’
cosi’ composto, nel rispetto del principio di equilibrio di genere:
a) Provveditore interregionale con funzioni di Presidente;
b) Dirigente degli uffici di livello dirigenziale non generale;
c) un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature
distrettuali rientranti nella competenza territoriale del
Provveditorato interregionale;
d) un rappresentante della Ragioneria territoriale dello Stato;
e) un rappresentante del Ministero dell’interno;
f) un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze;
g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali;
h) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
i) un rappresentante del Ministero della giustizia;
j) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo;
k) un rappresentante del Ministero dell’ambiente, della tutela
del territorio e del mare.
5. Al Comitato di cui al comma 4 possono partecipare, in qualita’
di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e
tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.
6. Il decreto ministeriale di cui al comma 4 stabilisce modalita’
uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato, nonche’
criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del
principio di rappresentativita’. Lo stesso decreto prevede, altresi’,
la possibilita’ di integrare la composizione del Comitato con
ulteriori rappresentanti eventualmente necessari in ragione di
specifiche esigenze dell’ambito territoriale interessato. Ai
componenti ed agli esperti del Comitato non sono corrisposte
indennita’, emolumenti o rimborsi spese.
7. Il Comitato e’ competente a pronunciarsi:
a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere
attribuite alla competenza dei Provveditorati interregionali, da
eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonche’ sui progetti
definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano
finanziati dallo Stato per almeno il cinquanta per cento comunque per
opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere
degli organi consultivi del Ministero quando l’importo non ecceda i
venticinque milioni di euro;
b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza
dei Provveditorati interregionali per maggiori oneri o per esonero di
penalita’ contrattuali e per somme non eccedenti i cinquantamila
euro;
c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti,
nonche’ sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi
eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo
eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei
termini contrattuali fissati per l’ultimazione dei lavori;
f) sugli affari di competenza degli organi locali
dell’Amministrazione dello Stato e degli enti locali per i quali le
disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato;
g) sugli affari per i quali il Provveditore interregionale
ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.
8. L’organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici
dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche sono definiti
con il decreto ministeriale di cui all’articolo 16, comma 3.

Art. 10

Direzioni generali territoriali

1. Sono articolazioni periferiche del Ministero, dipendenti dal
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed
il personale, le quattro Direzioni generali territoriali di seguito
individuate secondo le circoscrizioni territoriali e le sedi a fianco
di ciascuna indicate:
a) Direzione generale territoriale del Nord-Ovest, per gli uffici
aventi sede nelle regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e
Liguria, con sede in Milano;
b) Direzione generale territoriale del Nord-Est, per gli uffici
aventi sede nelle regioni: Veneto, Trentino-Alto Adige,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche, con sede in Venezia;
c) Direzione generale territoriale del Centro, per gli uffici
aventi sede nelle regioni: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e
Sardegna, con sede in Roma;
d) Direzione generale territoriale del Sud, per gli uffici aventi
sede nelle regioni: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e
Sicilia, con sede in Napoli.
2. A ciascuna Direzione generale territoriale e’ preposto un
dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con funzioni di direzione e coordinamento delle attivita’. In
particolare, il direttore generale di ciascuna Direzione generale
territoriale:
a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
per l’attuazione dei programmi secondo i principi di economicita’,
efficacia ed efficienza nonche’ di rispondenza del servizio al
pubblico interesse;
b) adotta gli atti per l’utilizzazione ottimale del personale
secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti
di personale all’interno della direzione generale;
c) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva
ministeriale;
d) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle
risorse assegnate alla direzione e di controllo di gestione;
e) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali,
con le regioni, le province e gli enti locali, nonche’ le relazioni
sindacali.
3. I dirigenti preposti alle direzioni generali territoriali
rispondono al Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale in ordine al raggiungimento degli
obiettivi strategici ed istituzionali ad essi affidati.

Art. 11

Competenze delle Direzioni generali territoriali

1. Ferme restando le competenze in materia di trasporti attribuite
in capo alle regioni, anche a statuto speciale, ed alle province
autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti
provvedimenti di attuazione, le Direzioni generali territoriali
assicurano, in sede periferica, l’esercizio delle funzioni e dei
compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui
all’articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza,
lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le Direzioni generali territoriali svolgono, in particolare, le
funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attivita’:
a) attivita’ in materia di omologazione dei veicoli a motore,
loro rimorchi, componenti ed unita’ tecniche indipendenti;
b) attivita’ in materia di collaudi e revisione dei veicoli in
circolazione;
c) attivita’ in materia di conducenti: rilascio di patenti,
certificati di abilitazione professionale;
d) attivita’ in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad
impianto fisso di competenza statale;
e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la
realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
f) attivita’ in materia di navigazione interna di competenza
statale;
g) attivita’ in materia di immatricolazioni veicoli;
h) circolazione e sicurezza stradale;
i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli
enti locali;
j) funzioni di certificazione di qualita’, ispezione e controllo
tecnico;
k) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
l) coordinamento dell’interoperabilita’ dei sistemi di trasporto;
m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
n) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a
pubbliche amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento
autonomo nelle materie di competenza;
o) attivita’ in materia di autotrasporto, autorizzazione
all’esercizio della professione e provvedimenti connessi, controlli;
p) attivita’ di formazione, aggiornamento e ricerca.

Art. 12

Organizzazione delle Direzioni generali territoriali

1. L’organizzazione delle Direzioni generali territoriali e’
ispirata, stante la necessita’ di assicurare comunque l’idonea
capillarita’ degli uffici deputati all’erogazione dei servizi
all’utenza, al criterio della razionalizzazione delle strutture,
tenendo conto della qualita’ e della quantita’ dei servizi svolti,
della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con
riferimento al bacino di utenza e all’ambito territoriale interessato
nonche’ alla dotazione organica complessiva.
2. L’organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici
dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le
Direzioni generali territoriali sono definiti con il decreto
ministeriale di cui all’articolo 16, comma 3, del presente
regolamento.

Art. 13

Funzioni e compiti

1. Il Corpo delle Capitanerie di Porto svolge in sede decentrata le
attribuzioni per lo stesso previste dal Codice della navigazione e
dalle altre leggi speciali, nelle materie di competenza del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed
il personale che esercita il relativo coordinamento funzionale
tramite il Comando generale.
2. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto svolge
le funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:
a) ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori ove sia
istituito apposito proprio presidio, organizzazione e coordinamento
delle relative attivita’ di formazione, qualificazione ed
addestramento;
b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di
controllo del traffico marittimo mercantile, quale nodo di scambio
diretto delle informazioni connesse agli usi civili e produttivi del
mare;
c) esercizio delle competenze in materia di sicurezza della
navigazione e del trasporto marittimo;
d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli
aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, del trasporto
marittimo e nei porti, anche relativamente all’impiego di personale
del Corpo, sulla base di direttive generali o specifiche del
Ministro, per gli altri profili funzionali correlati alle competenze
del Ministero;
e) personale marittimo e relative qualifiche professionali
certificazione degli enti di formazione e di addestramento del
personale marittimo gestione del sistema informativo della gente di
mare;
f) coordinamento delle attivita’, organizzazione e ispezioni
relative ai servizi delle Capitanerie di Porto;
g) predisposizione della normativa tecnica di settore;
h) impiego del personale militare del Corpo delle Capitanerie di
Porto;
i) vigilanza e controllo operativo in materia di sicurezza delle
navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.
3. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,
sulla base della direttiva annuale del Ministro, coordina l’attivita’
degli Uffici Marittimi.
4. Il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera continua
a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente
secondo le direttive dei Ministri competenti, prevedendo l’impiego di
personale in funzione di collegamento per gli aspetti connessi alle
materie di competenza.

Art. 14

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

1. E’ incardinato nell’assetto organizzativo del Ministero ed
esercita le funzioni di competenza secondo le modalita’ previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, il
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, articolato in tre sezioni
distinte per materie e compiti. La ripartizione delle materie, di cui
all’articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
204 del 2006, e’ definita dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su proposta del Presidente del Consiglio Superiore, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Detta ripartizione puo’ essere modificata ogni biennio, con pari
procedura.
2. La dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale presso il
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e’ determinata, nel quadro
della dotazione organica di cui all’allegata Tabella A,
rispettivamente in numero di quattro posizioni dirigenziali generali,
di cui una da attribuire ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. L’organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici
dirigenziali di livello non generale in cui si articola il Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici sono definiti con il decreto
ministeriale di cui all’articolo 16, comma 3, del presente
regolamento.

Art. 15

Altri Organismi ed Istituzioni

1. Operano nell’ambito del Ministero:
a) la Struttura tecnica di missione di cui all’articolo 163 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
b) il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che svolge le funzioni di cui all’articolo 1 della legge 17
maggio 1999, n. 144 e dell’articolo 7 del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 228, utilizzando le risorse finanziarie individuate
dalla stessa legge. Il Ministro puo’ nominare il coordinatore del
Nucleo fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in
possesso di capacita’ adeguata alle funzioni da svolgere avuto
riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle
esperienze maturate;
c) la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e
marittime, chiamata a svolgere i compiti di cui al decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di sinistri
ferroviari, e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, in
materia di sinistri marittimi, cui e’ preposto, nell’ambito della
dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale
generale, da nominarsi ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 16

Ruolo del personale e dotazioni organiche

1. La dotazione organica del personale del Ministero e’ individuata
nella Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce
parte integrante.
2. Il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e
conseguentemente quello relativo ai posti di funzione e’ determinato
in trentanove unita’, mentre il numero degli uffici dirigenziali di
livello non generale e’ determinato in centonovantacinque unita’. Il
personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e’
inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare
si provvede, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla individuazione ed alla
definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di
livello non generale.
4. Sono previsti, nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello
generale di cui al comma 2, complessivamente cinque incarichi di
livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca, da utilizzarsi per funzioni istituzionali del
Ministero, dei Dipartimenti, secondo le indicazioni del Ministro
all’atto del conferimento dell’incarico.
5. Nell’ambito del contingente numerico di cui al comma 4, un
incarico di livello dirigenziale generale da conferire ai sensi
dell’articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e’ assegnato all’Organismo indipendente di valutazione
della performance ed un incarico di livello dirigenziale generale, da
conferire ai sensi dell’articolo 19, commi 4 e 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e’ assegnato al Comitato centrale
per l’Albo nazionale degli autotrasportatori.
6. Il personale non dirigenziale del Ministero e’ inserito nel
ruolo del personale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7. In sede di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri previsto dall’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che
individua le unita’ di personale da trasferire al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del predetto articolo 25,
comma 1, lettera a), e che definisce l’equiparazione all’ordinamento
professionale del comparto Ministeri del personale di cui alla citata
lettera a) e del personale di cui all’articolo 11, comma 5, del
decreto-legge n. 216 del 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono conseguentemente incrementati i contingenti di
organico del personale delle aree prima, seconda e terza, indicati
nella Tabella A allegata al presente provvedimento.
8. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita’ di utilizzo
delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio successivo decreto,
effettuera’ la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale
e non dirigenziale, come sopra determinati, nelle strutture in cui si
articola l’Amministrazione, nonche’, nell’ambito delle aree prima,
seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali. Detto
provvedimento sara’ tempestivamente comunicato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.

Art. 17

Verifica dell’organizzazione del Ministero

1. Ogni due anni l’organizzazione del Ministero e’ sottoposta a
verifica, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, al fine di
accertarne la funzionalita’ e l’efficienza.

Art. 18

Abrogazioni e modificazioni di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e’
abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211 e sono modificati il primo ed il secondo capoverso del comma 1
dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
2006, n. 204, secondo quanto disposto dall’articolo 14, comma 1, del
presente decreto.

Art. 19

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo
16, comma 3, del presente regolamento, ciascun ufficio di livello
dirigenziale generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici
dirigenziali di livello non generale con le competenze nel rispettivo
settore di attribuzione.
2. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo
16, comma 3, le attuali articolazioni periferiche del Ministero
assicurano lo svolgimento delle attivita’ di competenza.
3. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore
dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 11 febbraio 2014

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Letta

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
D’Alia

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2014
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio
e del mare, registro n. 1, foglio n. 1744
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.