MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 24 luglio 2014, n. 127 Regolamento recante modalita’ di svolgimento del concorso pubblico, di cui all’articolo 108, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l’accesso alla qualifica….

….iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in
particolare gli articoli 108 e 109, relativi all’accesso al ruolo dei
collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 27 aprile 2006,
recante l’individuazione dei titoli di studio per l’accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti
direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78,
recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita’ fisica,
psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per
l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 8 ottobre 2012, n. 197,
«Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di eta’
per l’ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22,
41, 53, 62, 88, 98, 109, 119, e 126 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217.»;
Considerato che, a norma dell’articolo 108, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 217 del 2005, con regolamento del Ministro
dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita’ di
svolgimento dei concorsi per l’accesso al ruolo dei collaboratori e
dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
Effettuata l’informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
«Recepimento dell’accordo sindacale integrativo per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di sezione del 20
febbraio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
cosi’ come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
nota n. 6863 del 14 luglio 2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione e bando di concorso

1. Il presente regolamento disciplina il concorso pubblico, per
esami, per l’accesso alla qualifica iniziale di vice collaboratore
tecnico-informatico del ruolo dei collaboratori e dei sostituti
direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, di cui all’articolo 108, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il bando di concorso e’ emanato con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche’ sul sito
internet www.vigilfuoco.it. Il decreto, in conformita’ a quanto
stabilito dal presente regolamento, indica le modalita’ di
svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario
dell’eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, le materie
oggetto delle prove di esame, le modalita’ di presentazione dei
titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, le
percentuali dei posti riservati nonche’ eventuali particolari
modalita’ di presentazione delle domande al concorso medesimo.

Art. 2

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte
il numero dei posti messi a concorso, o comunque superi il numero di
800, l’ammissione dei candidati alle prove d’esame puo’ essere
subordinata al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla vertenti su tutte le materie di cui all’articolo 3.
3. Per la formulazione dei quesiti e l’organizzazione della
preselezione si applica la disposizione dell’articolo 7, comma 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. La correzione degli elaborati e’ effettuata anche mediante
procedimenti automatizzati.
5. La prova si intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore a 6/10 (sei/ decimi). Il numero di candidati
da ammettere alle prove di esame, secondo l’ordine della graduatoria
della prova preselettiva, e’ stabilito nel bando di concorso, sino a
un numero non superiore a venti volte quello dei posti messi a
concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che
abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi.
6. La commissione redige la graduatoria della prova preselettiva
secondo l’ordine della votazione riportata dai candidati. La
graduatoria e’ approvata con decreto del Capo del Dipartimento. Con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e’ data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della
pubblicazione sul sito internet www.vigilfuoco.it dell’elenco dei
candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.

Art. 3

Prove di esame

1. Ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, le
prove di esame sono costituite da due prove scritte e da un
colloquio.
2. La prima prova scritta consiste in una serie di quesiti a
risposta multipla sulle seguenti materie:
a) linguaggi e tecniche di programmazione;
b) funzionalita’ e caratteristiche dei principali sistemi
operativi;
c) architettura dei sistemi di elaborazione dati;
d) gestione di basi di dati, problematiche d’integrita’ e
sicurezza dei dati;
e) architetture e protocolli per le reti di trasmissione dei dati
con particolare riferimento alle reti locali;
f) tecnologia internet/intranet con particolare riferimento ai
protocolli, ai servizi e ai linguaggi di programmazione.
3. La seconda prova scritta consiste nella stesura di un elaborato,
senza l’ausilio di strumenti informatici, su uno dei seguenti temi, a
scelta del candidato:
a) disegno dei diagrammi di flusso delle principali attivita’ di
un sistema software di gestione di banche dati basate sul modello
relazionale, sviluppo in pseudocodice di un modulo a scelta del
concorrente e realizzazione della successiva codifica in un
linguaggio di programmazione a scelta fra Visual Basic, C++ e Java;
b) disegno dei diagrammi di flusso delle principali attivita’ di
un applicativo web per la gestione di banche dati basate sul modello
relazionale, rappresentazione in maniera schematica dell’interfaccia
grafica e sviluppo di un modulo a scelta in pseudocodice, con
traduzione di quest’ultimo in un linguaggio di programmazione a
scelta fra Dot Net e Java.
4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato in
ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
5. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui ai commi 2 e
3, sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto costituzionale, amministrativo e
comunitario;
b) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle indicate
nel bando di concorso;
c) dimostrazione pratica della padronanza e dell’uso corretto
delle apparecchiature e delle procedure informatiche;
d) ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare
riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile.
6. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 4

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, che sovrintende anche alle
operazioni relative all’eventuale prova preselettiva di cui
all’articolo 2, e’ nominata con decreto del Capo del Dipartimento,
nel rispetto dell’equilibrio di genere. Essa e’ presieduta da un
dirigente generale del Dipartimento ed e’ composta da un numero di
componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non
inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente
all’Amministrazione emanante. Con il medesimo decreto e’ nominato,
per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di
assenza o impedimento del componente effettivo. Per la prova di
lingua straniera, il giudizio e’ espresso dalla commissione con
l’integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel
bando di concorso. Ove non sia disponibile personale in servizio nel
Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili
direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
ovvero da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile
dell’interno di equivalente qualifica in servizio al Dipartimento.
3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico
restando il presidente, puo’ essere suddivisa in sottocommissioni,
con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello della
commissione originaria.

Art. 5

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori
del concorso

1. La commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle
risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti
conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nel colloquio.
L’amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo
conto, in caso di parita’ nella graduatoria di merito, dei titoli di
preferenza di cui all’articolo 109, comma 3, del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, e all’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di
preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a
quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti
all’amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando
stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro
il termine assegnato dall’amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e’ approvata la
graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli
appartenenti alle categorie riservatarie. Il decreto e’ pubblicato
sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno,
con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonche’ sul sito internet www.vigilfuoco.it.

Art. 6

Accertamento dei requisiti di idoneita’ fisica e psichica

1. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di
idoneita’ fisica e psichica dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria finale si applicano il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, articolo 2, comma 1, numero 3) e il
decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78.

Art. 7

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in
quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

Roma, 24 luglio 2014

Il Ministro: Alfano

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2014
Interno, foglio n.1852

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 10 ottobre 2014, n. 147 Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, e all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,
n. 124.

1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell’accesso al
pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all’articolo 22,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al
medesimo articolo 22, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «ulteriori 55.000 soggetti» sono
sostituite dalle seguenti: «ulteriori 35.000 soggetti»;
b) alla lettera a), le parole: «alla data del 4 dicembre 2011 gli
stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall’attivita’
lavorativa e collocati in mobilita’ ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «siano percettori, entro i quindici giorni
successivi alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni, e il cui rapporto di lavoro cessi
entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilita’ ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, ovvero siano cessati dall’attivita’
lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilita’ ai
sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, i cui nominativi siano stati comunicati
entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali secondo le modalita’ di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013».
2. All’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo
sono ridotti di 198 milioni di euro per l’anno 2016, 380 milioni di
euro per l’anno 2017, 495 milioni di euro per l’anno 2018, 240
milioni di euro per l’anno 2019 e 35 milioni di euro per l’anno 2020.
3. Per effetto di quanto disposto al comma 1, lettera a), del
presente articolo, e’ operata una corrispondente diminuzione nel
contingente numerico indicato nella prima voce della tabella di cui
all’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 17 del 21 gennaio 2013.
4. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell’accesso al
pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all’articolo 11 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al medesimo articolo 11, comma
2, le parole: «nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di
151 milioni di euro per l’anno 2014, di 164 milioni di euro per
l’anno 2015, di 124 milioni di euro per l’anno 2016, di 85 milioni di
euro per l’anno 2017, di 47 milioni di euro per l’anno 2018 e di 12
milioni di euro per l’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel
limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni di euro
per l’anno 2014, di 83 milioni di euro per l’anno 2015, di 63 milioni
di euro per l’anno 2016, di 43 milioni di euro per l’anno 2017, di 24
milioni di euro per l’anno 2018 e di 6 milioni di euro per l’anno
2019». Conseguentemente, all’articolo 1, comma 235, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi
indicati al quarto periodo sono ridotti di 74 milioni di euro per
l’anno 2014, 81 milioni di euro per l’anno 2015, 61 milioni di euro
per l’anno 2016, 42 milioni di euro per l’anno 2017, 23 milioni di
euro per l’anno 2018 e 6 milioni di euro per l’anno 2019.

Art. 2

Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
ferme restando le salvaguardie previste dall’articolo 24, comma 14,
del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive
modificazioni, dall’articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
come modificato dall’articolo 1 della presente legge, dall’articolo
1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall’articolo 2, commi 5-bis e
5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall’articolo
1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai
relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio
2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171
del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio
2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti
soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011:
a) nel limite di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati in
mobilita’ ordinaria a seguito di accordi governativi o non
governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal
rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano,
entro il periodo di fruizione dell’indennita’ di mobilita’ di cui
all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro
dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti
prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera,
anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, puo’ riguardare anche
periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione
stessa. Tale versamento puo’ comunque essere effettuato solo con
riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione
dell’indennita’ di mobilita’ indicato dalla presente lettera;
b) nel limite di 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui
all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina
vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge
n. 201 del 2011;
c) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui
all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge
n. 201 del 2011;
d) nel limite di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui
all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
e) nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di
lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007
e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011,
entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a), che siano gia’
stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente
all’entrata in vigore della presente legge e per i quali siano
decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei
versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo
di fruizione dell’indennita’ di mobilita’ come specificato nel
medesimo comma 1.
3. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui
al presente articolo, non puo’ avere decorrenza anteriore alla data
di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei
lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna
categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure
previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio
delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al
presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e
del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare
nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare
le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i
dati raccolti a seguito dell’attivita’ di monitoraggio, avendo cura
di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative
motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del
limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei
commi 1 e 6, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal
presente articolo.
5. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall’INPS, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno di
ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in ordine
all’attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare
riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse
finanziarie utilizzate.
6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel
limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro
per l’anno 2014, 218 milioni di euro per l’anno 2015, 378 milioni di
euro per l’anno 2016, 355 milioni di euro per l’anno 2017, 303
milioni di euro per l’anno 2018, 203 milioni di euro per l’anno 2019,
128 milioni di euro per l’anno 2020, 49 milioni di euro per l’anno
2021 e 4 milioni di euro per l’anno 2022. Conseguentemente,
all’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono
corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente
periodo.

Art. 3

Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 194, lettera e),
della legge 27 dicembre 2013, n. 147

1. L’articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, si interpreta nel senso che il versamento volontario,
anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, puo’ essere effettuato
solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione
dell’indennita’ relativa alla mobilita’ in cui l’assicurato era
collocato alla data del 4 dicembre 2011.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 che siano gia’ stati
autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all’entrata
in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i quali siano
decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini per
i versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di
fruizione dell’indennita’ relativa alla mobilita’ in cui l’assicurato
era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

Art. 4

Copertura finanziaria

1. Per effetto delle modifiche di cui agli articoli 1 e 2 della
presente legge, all’articolo 1, comma 235, quarto periodo, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, le
parole: «a 1.385 milioni di euro per l’anno 2014, a 2.258 milioni di
euro per l’anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l’anno 2016, a
2.488 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.635 milioni di euro per
l’anno 2018, a 699 milioni di euro per l’anno 2019 e a 79 milioni di
euro per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a 1.354
milioni di euro per l’anno 2014, a 2.395 milioni di euro per l’anno
2015, a 2.877 milioni di euro per l’anno 2016, a 2.421 milioni di
euro per l’anno 2017, a 1.420 milioni di euro per l’anno 2018, a 656
milioni di euro per l’anno 2019, a 172 milioni di euro per l’anno
2020, a 49 milioni di euro per l’anno 2021 e a 4 milioni di euro per
l’anno 2022».
2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235,
primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni, e’ incrementata di 31 milioni di euro per l’anno 2014,
67 milioni di euro per l’anno 2017, 215 milioni di euro per l’anno
2018 e 43 milioni di euro per l’anno 2019.
3. All’onere derivante dall’articolo 2 e dal comma 2 del presente
articolo, pari a 74 milioni di euro per l’anno 2014, 218 milioni di
euro per l’anno 2015, 378 milioni di euro per l’anno 2016, 422
milioni di euro per l’anno 2017, 518 milioni di euro per l’anno 2018,
246 milioni di euro per l’anno 2019, 128 milioni di euro per l’anno
2020, 49 milioni di euro per l’anno 2021 e 4 milioni di euro per
l’anno 2022, si provvede:
a) quanto a 74 milioni di euro per l’anno 2014, 81 milioni di
euro per l’anno 2015, 259 milioni di euro per l’anno 2016, 422
milioni di euro per l’anno 2017, 518 milioni di euro per l’anno 2018,
246 milioni di euro per l’anno 2019 e 35 milioni di euro per l’anno
2020, a valere sulle economie derivanti dall’articolo 1;
b) quanto a 137 milioni di euro per l’anno 2015, 119 milioni di
euro per l’anno 2016, 93 milioni di euro per l’anno 2020, 49 milioni
di euro per l’anno 2021 e 4 milioni di euro per l’anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 10 ottobre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 2 settembre 2014, n. 166 Regolamento di attuazione dell’articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi…

…pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l’articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita’ e alla
supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;
Vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti
finanziari;
Vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi;
Visto il regolamento 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;
Visto l’articolo 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 recante la
disciplina delle forme pensionistiche complementari e, in
particolare, l’articolo 6, comma 5-bis, che prevede che con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP,
sono individuate le attivita’ nelle quali i fondi pensione possono
investire le proprie disponibilita’, i criteri di investimento nelle
varie categorie di valori mobiliari e le regole da osservare in
materia di conflitti di interesse;
Visto l’articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28;
Visto il decreto 10 maggio 2007 n. 62, adottato dal Ministero
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, recante il regolamento per l’adeguamento
delle forme pensionistiche complementari preesistenti alle
disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
Sentita la COVIP;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 23 gennaio 2014;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4 della legge n. 400 del 1988;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota 6665 del 29 maggio 2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
b) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
c) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 52;
d) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione
istituita ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252;
e) «fondi pensione»: le forme pensionistiche complementari
iscritte all’albo tenuto dalla COVIP ai sensi dell’articolo 19, comma
1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
f) «fondi pensione preesistenti»: i fondi pensione di cui
all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, ad eccezione di quelli istituiti all’interno di enti pubblici,
anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del
risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;
g) «fondi pensione interni»: i fondi pensione preesistenti
istituiti all’interno di enti o societa’;
h) «fondi pensione dotati di soggettivita’ giuridica»: i fondi
pensione costituiti nelle forme di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
i) «fondi pensione privi di soggettivita’ giuridica»: i fondi
pensione costituiti nelle forme di cui all’articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
j) «fondi pensione aperti»: i fondi pensione costituiti nelle
forme di cui all’art. 12, comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252;
k) «gruppo»: insieme di soggetti legati da rapporti di controllo
ai sensi dell’articolo 23 del TUB;
l) «liquidita’»: gli strumenti del mercato monetario di cui
all’articolo 1, comma 1-ter del TUF, con vita residua non superiore a
sei mesi, aventi requisiti di trasferibilita’ ed esatta
valutabilita’, ivi compresi i depositi bancari a breve;
m) «mercati regolamentati»: i mercati regolamentati di cui
all’articolo 47 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 21 aprile 2004, o altri mercati regolamentati,
specificati nella nota informativa del fondo pensione e nel documento
sulla politica di investimento di cui all’articolo 6, comma 5-quater,
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, regolarmente
funzionanti e vigilati, per i quali siano stabiliti criteri di
accesso e di funzionamento non discriminatorio, obblighi di
informativa iniziale e continuativi nonche’ regole in tema di abusi
di mercato;
n) «organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)»:
gli organismi di cui all’art. 1, comma 1, lettera k) del TUF;
o) «OICVM»: gli OICR rientranti nell’ambito di applicazione della
direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi
d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e delle
relative disposizioni di attuazione;
p) «OICR alternativi italiani (FIA italiani)»: gli OICR di cui
all’art. 1, comma 1, lettera m-ter) del TUF;
q) «OICR alternativi italiani riservati (FIA italiani
riservati)»: gli OICR di cui all’art. 1, comma 1, lettera m-quater)
del TUF;
r) «OICR alternativi UE (FIA UE)»: gli OICR di cui all’art. 1,
comma 1, lettera m-quinquies) del TUF;
s) «OICR alternativi non UE (FIA non UE)»: gli OICR di cui
all’art. 1, comma 1, lettera m-sexies) del TUF;
t) «OICR alternativi (FIA)»: gli OICR di cui all’art. 1, comma 1,
lettera m-ter), m-quinquies) e m-sexies) del TUF;
u) «derivati»: gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1,
comma 3, del TUF;
v) «strumenti finanziari»: gli strumenti di cui all’articolo 1,
comma 2, lettere a), b) e c) e comma 4 del TUF, diversi dai derivati.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti i fondi pensione,
salvo le esclusioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 non si applicano a:
a) forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti
di assicurazione sulla vita di cui all’articolo 13, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (PIP);
b) fondi pensione preesistenti che gestiscono le attivita’
mediante la stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I,
III e V previsti dal Codice delle assicurazioni private,
limitatamente alle predette gestioni assicurative.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 del presente
regolamento si applicano ai fondi pensione interni solo in quanto
risultino costituiti come patrimonio separato ai sensi dell’articolo
2117 del codice civile.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 3 e 6 si
applicano alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo
15-ter del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, limitatamente
alla parte del patrimonio relativa alle adesioni raccolte in Italia.
5. Sono fatte salve le deroghe di cui all’articolo 5 del decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze 10 maggio 2007, n. 62.

Art. 3

Criteri di gestione, strutture organizzative e procedure

1. I fondi pensione, nel rispetto del principio della sana e
prudente gestione, perseguono l’interesse degli aderenti e dei
beneficiari della prestazione pensionistica. Nella gestione delle
loro disponibilita’ i fondi pensione osservano i seguenti criteri:
a) ottimizzazione della combinazione redditivita-rischio del
portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti
migliori per qualita’, liquidabilita’, rendimento e livello di
rischio, in coerenza con la politica d’investimento adottata;
b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a
contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato
della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori
di attivita’ e aree geografiche;
c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati,
contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in
rapporto alla dimensione ed alla complessita’ e caratteristiche del
portafoglio.
2. I fondi pensione di cui all’articolo 7-bis del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nel rispetto dei criteri di cui
al comma 1, adottano strategie di investimento coerenti con il
profilo di rischio e con la struttura temporale delle passivita’
detenute, in modo tale da assicurare la continua disponibilita’ di
attivita’ idonee e sufficienti a coprire le passivita’, avendo come
obiettivo l’equilibrio finanziario nonche’ la sicurezza, la
redditivita’ e la liquidabilita’ degli investimenti. In tale ambito i
suddetti fondi pensione privilegiano gli strumenti finanziari con
basso grado di rischio, anche facendo ricorso a titoli di debito
emessi o garantiti da un Paese membro dell’Unione Europea, da un
Paese aderente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere
pubblico di cui fanno parte uno o piu’ Paesi membri dell’Unione
Europea.
3. I fondi pensione si dotano di procedure e di strutture
organizzative professionali e tecniche adeguate alla dimensione e
alla complessita’ del portafoglio, alla politica di investimento che
intendono adottare, ai rischi assunti nella gestione, alla modalita’
di gestione diretta e/o indiretta ed alla percentuale di investimenti
effettuati in strumenti non negoziati nei mercati regolamentati. Il
fondo pensione adotta processi e strategie di investimento adeguati
alle proprie caratteristiche e per i quali sia in grado di istituire,
applicare e mantenere congruenti politiche e procedure di
monitoraggio, gestione e controllo del rischio. La gestione diretta
richiede strutture professionalmente rispondenti agli specifici
rischi e alle caratteristiche degli strumenti finanziari utilizzati.
Il fondo pensione verifica regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia
di struttura, politiche e procedure e adotta le conseguenti misure
correttive.
4. Il portafoglio dei fondi pensione e’ investito in coerenza con
la politica di investimento definita e adottata ai sensi
dell’articolo 6, commi 5-ter e 5-quater, del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252.
5. I fondi pensione verificano i risultati della gestione mediante
l’adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i
criteri della politica di investimento. Detti parametri sono indicati
nel documento sulla politica di investimento di cui all’articolo 6,
comma 5-quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e,
ove previste, nelle convenzioni di gestione di cui all’articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
6. Il fondo pensione comunica alla COVIP, attraverso il documento
sulla politica di investimento di cui all’articolo 6, comma 5-quater
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i parametri definiti
ai sensi del comma 5, le politiche e le procedure istituite ai sensi
del comma 3 e la descrizione della struttura organizzativa,
professionale e tecnica, illustrando la loro compatibilita’ e
coerenza con la politica di investimento adottata e i relativi
rischi. Il fondo pensione comunica alla COVIP gli aspetti etici,
ambientali, sociali e di governo societario presi in considerazione
nell’attivita’ di investimento. Il fondo pensione comunica alla COVIP
ogni modifica delle informazioni di cui al presente comma.
7. Ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, la COVIP controlla l’adeguatezza della struttura
organizzativa, professionale e tecnica e delle politiche e procedure
per il monitoraggio e la gestione del rischio, nonche’ dei parametri
di cui al comma 5.

Art. 4

Investimenti e operazioni consentiti

1. Le disponibilita’ dei fondi pensione possono essere investite in
strumenti finanziari nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al
presente articolo e agli articoli 3 e 5.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 13, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 in materia di divieto di
assunzione e concessione di prestiti nonche’ di prestazione di
garanzie in favore di terzi, i fondi pensione possono inoltre:
a) effettuare operazioni di pronti contro termine ed il prestito
titoli, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio;
b) detenere liquidita’, in coerenza con quanto previsto dalla
politica di investimento adottata;
c) utilizzare derivati.
3. Le operazioni di pronti contro termine ed il prestito titoli
sono realizzate all’interno di un sistema standardizzato, organizzato
da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero
concluse con controparti di primaria affidabilita’, solidita’ e
reputazione e sottoposte alla vigilanza di un’autorita’ pubblica.
4. I derivati possono essere stipulati esclusivamente per finalita’
di riduzione del rischio di investimento o di efficiente gestione,
nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al presente articolo e
agli articoli 3 e 5. L’utilizzo di derivati e’ adeguatamente motivato
dal fondo pensione in relazione alle proprie caratteristiche
dimensionali, alla politica di investimento adottata e alle esigenze
degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche.
5. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti
derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni, il fondo pensione valuta in ogni momento tutti i rischi
connessi con l’operativita’ in derivati e monitora costantemente
l’esposizione generata da tali operazioni. I derivati non possono
generare una esposizione al rischio finanziario superiore a quella
risultante da un acquisto a pronti degli strumenti finanziari
sottostanti il contratto derivato.
6. Non sono ammesse vendite allo scoperto, ne’ operazioni in
derivati equivalenti a vendite allo scoperto.

Art. 5

Limiti agli investimenti

1. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 6 comma 13 del
decreto legislativo 252 del 2005, le disponibilita’ del fondo
pensione sono investite in misura prevalente in strumenti finanziari
negoziati nei mercati regolamentati. L’investimento in strumenti
finanziari non negoziati nei mercati regolamentati e in OICR
alternativi (FIA) e’ mantenuto a livelli prudenziali, e’
complessivamente contenuto entro il limite del 30 per cento delle
disponibilita’ complessive del fondo pensione ed e’ adeguatamente
motivato dal fondo pensione in relazione alle proprie caratteristiche
e a quelle della politica di investimento che intende adottare. Gli
OICVM e i depositi bancari si considerano strumenti finanziari
negoziati nei mercati regolamentati.
2. I fondi pensione, tenuto conto anche dell’esposizione realizzata
tramite derivati, non investono piu’ del 5 per cento delle loro
disponibilita’ complessive in strumenti finanziari emessi da uno
stesso soggetto e non piu’ del 10 per cento in strumenti finanziari
emessi da soggetti appartenenti a un unico gruppo.
3. Fermo restando il rispetto del principio di adeguata
diversificazione degli investimenti, i limiti di cui al comma 2 non
si applicano agli investimenti in quote o azioni di OICVM, FIA
italiani diversi da quelli riservati, FIA UE e non UE autorizzati
alla commercializzazione in Italia ai sensi dell’art. 44, comma 5 e
seguenti, del TUF, nonche’ in strumenti finanziari emessi o garantiti
da un Paese membro dell’Unione Europea, da un Paese aderente all’OCSE
o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno
parte uno o piu’ Paesi membri dell’Unione Europea.
4. L’investimento in OICR e’ consentito a condizione che:
a) sia adeguatamente motivato dal fondo pensione in relazione
alle proprie caratteristiche dimensionali e a quelle della politica
di investimento che intende adottare e risponda a criteri di
efficienza ed efficacia;
b) la politica di investimento degli OICR sia compatibile con
quella del fondo pensione;
c) l’investimento in OICR non generi una concentrazione del
rischio incompatibile con i parametri definiti dal fondo pensione ai
sensi dell’articolo 3, comma 5;
d) il fondo pensione sia in grado di monitorare il rischio
relativo a ciascun OICR al fine di garantire il rispetto dei principi
e criteri stabiliti nel presente decreto per il portafoglio nel suo
complesso;
e) non comporti oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal
fondo pensione e comunicati agli aderenti;
f) fermo restando il rispetto del principio di adeguata
diversificazione degli investimenti, l’investimento in FIA e’
contenuto entro il limite del 20 per cento delle disponibilita’
complessive del fondo pensione e del 25 per cento del valore del FIA;
g) l’investimento in FIA non UE non commercializzati in Italia e’
consentito in presenza di accordi di cooperazione tra l’Autorita’
competente del Paese d’origine del FIA e le Autorita’ italiane.
5. I fondi pensione possono investire in strumenti finanziari
connessi a merci entro il limite del 5 per cento delle loro
disponibilita’ complessive purche’ emessi da controparti di primaria
affidabilita’, solidita’ e reputazione. Non sono ammessi derivati
connessi a merci per i quali esiste l’obbligo di consegna del
sottostante a scadenza.
6. L’esposizione valutaria, motivata dal fondo pensione in
relazione alle proprie caratteristiche e a quelle della politica di
investimento che intende adottare, e’ contenuta, al netto di
coperture attraverso derivati, entro il 30 per cento delle
disponibilita’ complessive.
7. La COVIP puo’ stabilire i casi in cui i limiti posti
all’investimento dei fondi pensione possono essere superati per
comprovate esigenze del fondo, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 3.
8. La COVIP puo’ stabilire limiti piu’ stringenti all’operativita’
dei fondi pensione in relazione alla situazione
economico-patrimoniale e all’adeguatezza della struttura
organizzativa.
9. Se il fondo pensione e’ strutturato in una pluralita’ di
comparti, i limiti e i criteri stabiliti nel decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252 e nel presente decreto sono riferiti alle
disponibilita’ complessive del singolo comparto, salvo i limiti di
cui all’articolo 6, comma 13, lett. a), del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252 e al comma 4, lett. f), ultima parte, del
presente articolo, che sono riferiti alle disponibilita’ dell’intero
fondo pensione.

Art. 6

Gestione garantita

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7-bis, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i fondi pensione che stipulano
accordi che prevedano la garanzia di restituzione del capitale o di
rendimento con i soggetti previsti dall’articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 possono pattuire il
trasferimento della titolarita’ ai sensi dell’articolo 6, comma 9,
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Art. 7

I conflitti di interesse nei fondi pensione dotati di soggettivita’
giuridica

1. Gli amministratori dei fondi pensione, nell’adempiere i doveri
ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, perseguono l’interesse
degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli organi di amministrazione dei fondi pensione e ai loro
componenti si applica l’articolo 2391 del codice civile.
3. I consigli di amministrazione dei fondi pensione adottano ogni
misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di
interesse, in modo da evitare che tali conflitti incidano
negativamente sugli interessi degli aderenti o dei beneficiari. Sono
considerati sia i conflitti relativi a soggetti appartenenti al
fondo, sia quelli relativi a soggetti esterni al medesimo, in
relazione allo svolgimento di incarichi da parte di detti soggetti
per conto del fondo.
4. I consigli di amministrazione dei fondi pensione formulano per
iscritto, applicano e mantengono un’efficace politica di gestione dei
conflitti di interesse. Le circostanze che generano o potrebbero
generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le
misure da adottare sono riportate in un apposito documento. Il
documento, e ogni sua modifica, e’ trasmesso tempestivamente al
responsabile del fondo pensione e alla COVIP.
5. Qualora le misure adottate non risultino sufficienti, nel caso
concreto, a escludere che il conflitto di interesse possa recare
pregiudizio agli aderenti o ai beneficiari, tale circostanza e’
adeguatamente valutata, nell’ottica della tutela degli aderenti e dei
beneficiari, dal consiglio di amministrazione e comunicata
tempestivamente alla COVIP.

Art. 8

I conflitti di interesse nei fondi pensione privi di soggettivita’
giuridica

1. Gli amministratori delle societa’ e degli enti al cui interno
sono istituiti fondi pensione, nell’adempiere i doveri ad essi
imposti dalla legge e dal regolamento, perseguono l’interesse degli
aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche.
2. Le societa’ e gli enti adottano, nella gestione dei fondi
pensione, ogni misura ragionevole per identificare e gestire i
conflitti di interesse facenti capo alle predette societa’ ovvero a
soggetti esterni incaricati di svolgere attivita’ per conto di esse,
con particolare riferimento a quelli che potrebbero insorgere tra
esse, o tra imprese appartenenti al loro gruppo, e il fondo pensione
ovvero, nel caso di adesioni collettive a fondi pensione aperti, con
i soggetti tenuti alla contribuzione, cosi’ da evitare che tali
conflitti incidano negativamente sugli interessi degli aderenti o dei
beneficiari.
3. Le societa’ e gli enti formulano per iscritto, applicano e
mantengono un’efficace politica di gestione dei conflitti di
interesse. Tale politica tiene altresi’ conto delle circostanze
rilevanti connesse con la struttura e le attivita’ di soggetti
appartenenti al medesimo gruppo.
4. Le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto
di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare sono
riportate in un apposito documento. Il documento sulla politica di
gestione dei conflitti di interesse, e ogni sua modifica, e’
trasmesso tempestivamente al responsabile del fondo pensione ed alla
COVIP.
5. Qualora le misure adottate non risultino sufficienti, nel caso
concreto, a escludere che il conflitto di interessi possa recare
pregiudizio agli aderenti o ai beneficiari tale circostanza e’
adeguatamente valutata al fine di tutelare gli interessi degli
aderenti e dei beneficiari e comunicata tempestivamente alla COVIP.

Art. 9

Incompatibilita’

1. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo nel fondo pensione e’ incompatibile con lo svolgimento di
funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore
convenzionato, nel depositario e in altre societa’ dei gruppi cui
appartengono il gestore convenzionato e il depositario.

Art. 10

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. E’ abrogato ma continua ad essere applicato ai fini del comma 2
del presente articolo il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 21 novembre 1996, n. 703.
2. I fondi pensione iscritti all’albo tenuto dalla COVIP ai sensi
dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252 alla data di entrata in vigore del presente decreto si
adeguano alle disposizioni in esso contenute entro 18 mesi. Nelle
more dell’adeguamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
al decreto ministeriale 21 novembre 1996, n. 703.
3. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo, all’articolo 5 del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 10 maggio 2007, n. 62 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole «di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703» sono
sostituite dalle seguenti «di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 6,
comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»;
b) al comma 2, le parole «dall’articolo 4, comma 1 lettera b) del
decreto del Ministro dell’economia e finanze 21 novembre 1996, n.
703» sono sostituite dalle seguenti «dall’articolo 5, commi 2 e 4,
lettera f) del decreto del Ministro dell’economia e finanze adottato
ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252»;
c) al comma 5, le parole «alle disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703» sono
sostituite dalle seguenti «alle disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi
dell’articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 2 settembre 2014

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoan

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Poletti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
3232

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonche’ per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Misure per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero
nonche’ per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale
1. Dopo l’articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-quater. – (Collaborazione volontaria). – 1. L’autore
della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo
4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, puo’ avvalersi della
procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo
per l’emersione delle attivita’ finanziarie e patrimoniali costituite
o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle
sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la
definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti
dell’invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le
violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali,
di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivita’
produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonche’ per le eventuali
violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta. A tal
fine deve:
a) indicare spontaneamente all’Amministrazione finanziaria,
mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli
investimenti e tutte le attivita’ di natura finanziaria costituiti o
detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona,
fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione
dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonche’ dei
redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a
qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la
determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle
imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte
sostitutive, dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, dei
contributi previdenziali, dell’imposta sul valore aggiunto e delle
ritenute, non connessi con le attivita’ costituite o detenute
all’estero, relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali,
alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i
termini per l’accertamento o la contestazione della violazione degli
obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1;
b) versare le somme dovute in base all’invito di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno
antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le
ulteriori modalita’ indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo
per l’adesione ai contenuti dell’invito, ovvero le somme dovute in
base all’accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione
dell’atto, oltre alle somme dovute in base all’atto di contestazione
o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione
degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del
presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai
sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione
prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni. Il versamento puo’ essere eseguito
in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell’autore
della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il pagamento
della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le
modalita’ di cui alla presente lettera. Il mancato pagamento di una
delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.
2. La collaborazione volontaria non e’ ammessa se la richiesta e’
presentata dopo che l’autore della violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di
qualunque attivita’ di accertamento amministrativo o di procedimenti
penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito
oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione
volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusione
opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle
circostanze di cui al primo periodo e’ stata acquisita da soggetti
solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti
nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non
puo’ essere presentata piu’ di una volta, anche indirettamente o per
interposta persona.
3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti
indicati al comma 1, lettera b), l’Agenzia delle entrate comunica
all’autorita’ giudiziaria competente la conclusione della procedura
di collaborazione volontaria, per l’utilizzo dell’informazione ai
fini di quanto stabilito all’articolo 5-quinquies, comma 1, lettere
a) e b).
4. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per
la determinazione dei periodi d’imposta per i quali non sono scaduti
i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di
cui all’articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste
dall’articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7
del presente decreto.
5. La procedura di collaborazione volontaria puo’ essere attivata
fino al 30 settembre 2015. Tra la data di ricevimento della richiesta
di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per
l’accertamento di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e all’articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dei
termini per la notifica dell’atto di contestazione ai sensi
dell’articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni, intercorrono non meno di novanta giorni. In
difetto e in mancanza, entro detti termini, della definizione
mediante adesione ai contenuti dell’invito o della sottoscrizione
dell’atto di accertamento con adesione e della definizione agevolata
relativa all’atto di contestazione per la violazione degli obblighi
di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del presente
decreto, secondo quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente
articolo, il termine di decadenza per la notificazione dell’avviso di
accertamento e quello per la notifica dell’atto di contestazione sono
automaticamente prorogati, in deroga a quelli ordinari, fino a
concorrenza dei novanta giorni.
6. Per i residenti nel comune di Campione d’Italia, gia’
esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle
disponibilita’ detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi
di lavoro, da trattamenti pensionistici nonche’ da altre attivita’
lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel
suddetto comune, il direttore dell’Agenzia delle entrate adotta, con
proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, specifiche disposizioni relative
agli imponibili riferibili alle attivita’ costituite o detenute in
Svizzera in considerazione della particolare collocazione geografica
del comune medesimo.
Art. 5-quinquies. – (Effetti della procedura di collaborazione
volontaria). – 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione
volontaria ai sensi dell’articolo 5-quater:
a) e’ esclusa la punibilita’ per i delitti di cui agli articoli
2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, e successive modificazioni;
b) e’ altresi’ esclusa la punibilita’ delle condotte previste
dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commesse in
relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle
condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute
oggetto della collaborazione volontaria.
3. Limitatamente alle attivita’ oggetto di collaborazione
volontaria, le condotte previste dall’articolo 648-ter.1 del codice
penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui
al comma 1, lettera a), del presente articolo sino alla data del 30
settembre 2015, entro la quale puo’ essere attivata la procedura di
collaborazione volontaria.
4. Le sanzioni di cui all’articolo 5, comma 2, del presente
decreto sono determinate, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla
meta’ del minimo edittale: a) se le attivita’ vengono trasferite in
Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti
all’Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un
effettivo scambio di informazioni con l’Italia, inclusi nella lista
di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220
del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attivita’ trasferite in Italia
o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l’autore
delle violazioni di cui all’articolo 5-quater, comma 1, fermo
restando l’obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia
all’intermediario finanziario estero presso cui le attivita’ sono
detenute l’autorizzazione a trasmettere alle autorita’ finanziarie
italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attivita’ oggetto di
collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione,
controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta
di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al
primo periodo, la sanzione e’ determinata nella misura del minimo
edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si
avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima
delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e
relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale
sulle attivita’ produttive, di imposta sul valore aggiunto e di
ritenute e’ fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.
5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del
comma 4, qualora l’autore della violazione trasferisca,
successivamente alla presentazione della richiesta, le attivita’
oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario
localizzato fuori dell’Italia o di uno degli Stati di cui alla citata
lettera a), l’autore della violazione e’ obbligato a rilasciare,
entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attivita’,
l’autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma 4
all’intermediario presso cui le attivita’ sono state trasferite e a
trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle
attivita’, tale autorizzazione alle autorita’ finanziarie italiane,
pena l’applicazione di una sanzione pari alla meta’ della sanzione
prevista dal primo periodo del comma 4.
6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la
violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4,
comma 1, del presente decreto e’ definito ai sensi dell’articolo 16
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni. Il confronto previsto all’articolo 16, comma 3, del
decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, e’
operato tra il terzo della sanzione indicata nell’atto e il terzo
della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni piu’ gravi
o, se piu’ favorevole, il terzo della somma delle sanzioni piu’ gravi
determinate ai sensi del comma 4, primo e secondo periodo, del
presente articolo.
7. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la
misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell’obbligo
di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, indicata
nell’articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di
investimenti all’estero ovvero di attivita’ estere di natura
finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di
cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999,
e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre
2001, e’ fissata al 3 per cento dell’ammontare degli importi non
dichiarati se le attivita’ oggetto della collaborazione volontaria
erano o sono detenute in Stati che stipulino con l’Italia, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, accordi che consentano un effettivo scambio di
informazioni ai sensi dell’articolo 26 del modello di Convenzione
contro le doppie imposizioni predisposto dall’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili
al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di
entrata in vigore dell’accordo. Al ricorrere della condizione di cui
al primo periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui
all’articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.
8. Su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta di
cui all’articolo 5-quater, comma 1, lettera a), l’ufficio, in luogo
della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi
applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore
complessivo della loro consistenza alla fine dell’anno e determina
l’ammontare corrispondente all’imposta da versare utilizzando
l’aliquota del 27 per cento. Tale istanza puo’ essere presentata solo
nei casi in cui la media delle consistenze di tali attivita’
finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d’imposta
oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2
milioni di euro.
9. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la
disponibilita’ delle attivita’ finanziarie e patrimoniali oggetto di
emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun
periodo d’imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine
degli stessi ne avevano la disponibilita’.
10. Se il contribuente destinatario dell’invito di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto
l’accertamento con adesione e destinatario dell’atto di contestazione
non versa le somme dovute nei termini previsti dall’articolo
5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione
volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai
commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo. L’Agenzia delle entrate
notifica, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, all’articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
e all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e un
nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione
entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di notificazione
dell’invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o a quello
di redazione dell’atto di adesione o di notificazione dell’atto di
contestazione.
Art. 5-sexies. – (Ulteriori disposizioni in materia di
collaborazione volontaria). – 1. Le modalita’ di presentazione
dell’istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi
debiti tributari, nonche’ ogni altra modalita’ applicativa della
relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione. L’Agenzia delle
entrate e gli altri organi dell’Amministrazione finanziaria
concordano condizioni e modalita’ per lo scambio dei dati relativi
alle procedure avviate e concluse.
Art. 5-septies. – (Esibizione di atti falsi e comunicazione di
dati non rispondenti al vero). – 1. L’autore della violazione di cui
all’articolo 4, comma 1, che, nell’ambito della procedura di
collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater, esibisce o
trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero
fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e’ punito con la
reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
2. L’autore della violazione di cui all’articolo 4, comma 1, deve
rilasciare al professionista che lo assiste nell’ambito della
procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta’ con la quale attesta che gli atti o documenti
consegnati per l’espletamento dell’incarico non sono falsi e che i
dati e notizie forniti sono rispondenti al vero».
2. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria
prevista dalle disposizioni di cui al comma 1 per sanare le
violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui
redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle
imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’ le violazioni
relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse fino al
30 settembre 2014, anche contribuenti diversi da quelli indicati
nell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e
successive modificazioni, e i contribuenti destinatari degli obblighi
dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.
3. Ai fini di cui al comma 2, i contribuenti devono:
a) presentare, con le modalita’ previste dal provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 5-sexies del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, apposita richiesta di accesso alla procedura di
collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente
all’Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la
determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui
redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle
imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive, dei contributi previdenziali, dell’imposta sul valore
aggiunto e delle ritenute, relativamente a tutti i periodi d’imposta
per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono
scaduti i termini per l’accertamento di cui all’articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e all’articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
b) effettuare il versamento delle somme dovute in base all’invito
di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e successive modificazioni, ovvero le somme dovute in
base all’accertamento con adesione di cui al medesimo decreto,
secondo le modalita’ ed entro i termini indicati nell’articolo
5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
4. Alla procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 2 si
applicano, oltre a quanto stabilito al comma 3, le seguenti
disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo:
a) l’articolo 5-quater, commi 2, 3 e 5, del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227;
b) l’articolo 5-quinquies, commi 1, 2, 3, 4, terzo periodo, e 10,
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di
effetti della procedura di collaborazione volontaria;
c) l’articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
d) l’articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
applicabile al contribuente che, nell’ambito della procedura di
collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti
falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non
rispondenti al vero.
5. L’esclusione della punibilita’ e la diminuzione della pena
previste dall’articolo 5-quinquies, comma 1, del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a
commettere i delitti ivi indicati.
6. All’articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, le parole da: «e dall’articolo 48» fino alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 48
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni, dagli articoli 16 e 17 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, nonche’ al fine della definizione delle procedure
amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti
convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e dalla
convenzione 90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n.
99, la responsabilita’ di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e’ limitata alle
ipotesi di dolo».
7. Le entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, introdotti dal comma 1, nonche’ quelle derivanti
dall’attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, affluiscono
ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per
essere destinate, anche mediante riassegnazione:
a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale,
anche prevedendo l’esclusione dai vincoli del patto di stabilita’
interno;
b) all’esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a
titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell’Unione europea
e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la
coesione;
c) agli investimenti pubblici;
d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui
all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive modificazioni.
8. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono
stabiliti i criteri e le modalita’ per la ripartizione delle entrate
di cui al comma 7 tra le finalita’ ivi indicate, nonche’ per
l’attribuzione delle somme affluite all’entrata del bilancio dello
Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascuna finalizzazione.
9. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle
attivita’ necessarie all’applicazione della disciplina di cui al
comma 1 sull’emersione e sul rientro dei capitali detenuti
all’estero, e comunque al fine di potenziare l’azione di prevenzione
e contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, assicurando
l’incremento delle entrate tributarie e il miglioramento della
qualita’ dei servizi:
a) l’Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni gia’
autorizzate o consentite dalla normativa vigente, puo’ procedere, per
gli anni 2014, 2015 e 2016, all’assunzione a tempo indeterminato di
funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, e di
assistenti di seconda area funzionale, fascia retributiva F3,
assicurando la priorita’ agli idonei che sono inseriti in graduatorie
finali ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo
indeterminato, nel limite di un contingente corrispondente a una
spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l’anno 2014, a 24
milioni di euro per l’anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l’anno
2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017;
b) la disposizione di cui all’articolo 1, comma 346, lettera e),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e puo’
essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni
del ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i
criteri per il passaggio del personale da una sezione all’altra, in
ragione del progressivo completamento dei processi di
riorganizzazione connessi all’incorporazione di cui all’articolo
23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni. Ai dipendenti che transitano presso la sezione
«dogane» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per
il personale gia’ appartenente all’Agenzia delle dogane. Ai
dipendenti che transitano dalla sezione «ASSI» alla sezione
«monopoli» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico previsto per il personale gia’ appartenente
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2

Modifica all’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
1. All’articolo 4, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «15.000 euro».

Art. 3

Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio

1. All’articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole:
«1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro
25.000».
2. All’articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole:
«1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro
25.000».
3. Dopo l’articolo 648-ter del codice penale e’ inserito il
seguente:
«Art. 648-ter. 1. – (Autoriciclaggio).
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della
multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o
concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce,
trasferisce, in attivita’ economiche, finanziarie, imprenditoriali o
speculative, il denaro, i beni o le altre utilita’ provenienti dalla
commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente
l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della
multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre
utilita’ provengono dalla commissione di un delitto non colposo
punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il
denaro, i beni o le altre utilita’ provengono da un delitto commesso
con le condizioni o le finalita’ di cui all’articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le
condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita’ vengono
destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena e’ aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio
di un’attivita’ bancaria o finanziaria o di altra attivita’
professionale.
La pena e’ diminuita fino alla meta’ per chi si sia efficacemente
adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze
ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei
beni, del denaro e delle altre utilita’ provenienti dal delitto.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648».
4. All’articolo 648-quater del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»;
b) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite
dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1».
5. All’articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle
seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»;
b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche’ autoriciclaggio».

Art. 4

Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’articolo 1, comma 9, lettera a), pari a
4,5 milioni di euro per l’anno 2014, a 24 milioni di euro per l’anno
2015, a 41,5 milioni di euro per l’anno 2016 e a 55 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 15 dicembre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.