MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 3 dicembre 2014, n. 200 Regolamento recante misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere, di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo n. 206 del 2007, attuativo della
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonche’ della direttiva 2006/100/CE che adegua
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a
seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania;
Visto il decreto legislativo n. 206 del 2007, ed in particolare
l’articolo 11 che, in regime di libera prestazione di servizi, in
caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del
prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella
misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica
sicurezza o alla sanita’ pubblica, prevede che il prestatore possa
colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica
prova attitudinale, l’articolo 22 che, in regime di stabilimento, in
presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei
titoli al superamento di una prova attitudinale o al compimento di un
tirocinio di adattamento a scelta del richiedente e l’articolo 23 in
materia di tirocinio di adattamento e prova attitudinale;
Visti, inoltre, gli articoli 5 e 24 dello stesso decreto
legislativo n. 206 del 2007, sull’esecuzione delle misure
compensative, secondo i quali sono definite, mediante decreto del
Ministro della giustizia, con riferimento alle singole professioni,
le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo
svolgimento, la conclusione, l’esecuzione e la valutazione delle
misure di cui agli articoli 11 e 23;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 maggio 2014;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del 25 giugno 2014, con la quale il regolamento e’
stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a. «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206;
b. «decreto di riconoscimento», il decreto di riconoscimento
adottato dal Direttore generale della Giustizia civile presso il
Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del
decreto legislativo n. 206 del 2007;
c. «richiedente», il professionista che domanda, ai fini
dell’esercizio della professione di ingegnere in Italia, il
riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza
attestante una formazione professionale al cui possesso la
legislazione del medesimo Stato subordina l’esercizio o l’accesso
alla professione ovvero il prestatore di servizi temporaneo e
occasionale nella ipotesi di cui all’articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo n. 206 del 2007;
d. «Consiglio nazionale», il Consiglio dell’Ordine nazionale
degli ingegneri.

Art. 2

Contenuto della prova attitudinale

1. La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4, e 23
del decreto legislativo ha luogo almeno due volte l’anno presso il
Consiglio nazionale. L’esame, da svolgersi in lingua italiana, si
articola in una prova scritta o pratica e nella prova orale, ovvero
in una sola prova orale, come stabilito nel decreto di
riconoscimento.
2. Nella prima riunione di ciascun anno la Commissione di cui
all’articolo 3 stabilisce i giorni in cui avranno inizio le sessioni
d’esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno.
3. L’esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel
decreto di riconoscimento che individua le prove e le materie di
esame tra quelle elencate nell’allegato A) al presente regolamento,
che ne forma parte integrante, secondo quanto previsto dall’articolo
23, comma 3 del decreto legislativo, in corrispondenza con il settore
cui il richiedente ha chiesto di iscriversi. Le prove per
l’iscrizione nella sezione A dell’Albo degli ingegneri sono
caratterizzate da una maggiore complessita’ rispetto a quelle per
l’iscrizione nella sezione B.
4. La prova scritta, che avra’ luogo in una o piu’ giornate
consecutive, della durata massima di sette ore, consiste nello
svolgimento di uno o piu’ elaborati vertenti sulle materie indicate
nel decreto di riconoscimento, quali materie su cui svolgere la prova
scritta.
5. L’eventuale prova pratica consiste nello svolgimento di una
prestazione o operazione tipiche della attivita’ professionale,
secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento.
6. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di
riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre
che su ordinamento e deontologia professionale e, se del caso, su
alcuni aspetti degli elaborati scritti del candidato.
7. Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle
materie d’esame indicate nell’allegato A), da consegnare ai candidati
per l’iscrizione alle sezioni A e B dell’Albo, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima
della prova.

Art. 3

Commissione d’esame

1. Presso il Consiglio nazionale e’ istituita una Commissione
d’esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da
dieci membri effettivi e da dieci membri supplenti.
2. Per ciascuno dei tre settori in cui e’ suddiviso l’Albo degli
ingegneri sono nominati due membri effettivi e due membri supplenti
la cui scelta e’ effettuata tra professionisti, designati dal
Consiglio nazionale, iscritti alle sezioni A e B dell’Albo con almeno
otto anni di anzianita’, assicurando la presenza di professionisti
iscritti in ciascuna sezione. Qualora non sia possibile designare i
componenti effettivi o supplenti secondo i criteri sopra indicati, il
Consiglio nazionale designa professionisti iscritti nell’ambito di
una sola delle due sezioni ed in possesso della specifica
professionalita’. Per ciascuno dei tre settori in cui e’ suddiviso
l’Albo degli ingegneri e’ nominato un membro effettivo e un membro
supplente la cui scelta e’ effettuata tra professori di prima o di
seconda fascia o ricercatori confermati presso una Universita’ della
Repubblica nelle materie elencate nell’allegato A) al presente
decreto e caratterizzanti ciascuno dei tre settori. I professionisti
e i docenti cosi’ nominati interverranno in funzione della sezione e
del settore cui il candidato ha chiesto di iscriversi; ai fini della
operativita’ della Commissione devono essere presenti almeno cinque
membri di cui almeno un professionista per ogni sezione e/o settore
in cui si svolgeranno le prove e almeno un docente. La nomina di un
membro effettivo e di un membro supplente e’ effettuata tra i
magistrati in servizio presso la Suprema Corte di Cassazione ovvero
presso la Corte d’appello di Roma o collocati fuori ruolo presso
amministrazioni o organi centrali dello Stato che abbiano conseguito
almeno la terza valutazione di professionalita’.
3. La Commissione e’ costituita con decreto del Ministro della
giustizia e dura in carica tre anni. La Commissione, presieduta dal
componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianita’
di iscrizione all’albo professionale, giudica e delibera con la
presenza del Presidente e dei componenti effettivi o supplenti in
corrispondenza del settore cui il richiedente ha chiesto di
iscriversi con un minimo di cinque componenti per la validita’ della
seduta. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi,
subentrano i corrispondenti componenti supplenti in ordine di
anzianita’. In caso di assenza o impedimento del presidente, la
Commissione e’ presieduta dal componente, effettivo o supplente, con
maggiore anzianita’ di iscrizione all’Albo professionale. Le funzioni
di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio
nazionale, avente minore anzianita’ di iscrizione all’albo
professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle
disciplinate dall’articolo 6 sono adottate a maggioranza.
4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della
Commissione nonche’ i compensi determinati dal Consiglio nazionale
sono a carico del predetto Consiglio.

Art. 4

Vigilanza sugli esami

1. Il Ministero della giustizia esercita l’alta vigilanza sugli
esami e sulla Commissione prevista all’articolo 3 in conformita’ alle
disposizioni contenute nel regio decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Svolgimento dell’esame

1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di
ammissione all’esame redatta secondo lo schema di cui all’allegato B
al presente regolamento, che ne forma parte integrante, unitamente a
copia del decreto di riconoscimento, ai sensi delle disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183, ed
a copia di un documento di identita’.
2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento
della domanda, la Commissione si riunisce su convocazione del
presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le
prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata
per lo svolgimento della prova scritta o pratica e quella della prova
orale non puo’ intercorrere un intervallo inferiore a trenta e
superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e
del calendario delle prove e’ data immediata comunicazione
all’interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al
Ministero della giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.

Art. 6

Valutazione della prova attitudinale

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della
Commissione dispone di dieci punti. Alla prova orale sono ammessi
coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione
minima complessiva pari a trenta punti in caso di cinque componenti
presenti o maggiorato di sei punti per ogni esaminatore aggiuntivo.
Si considera superato l’esame da parte dei candidati che abbiano
conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio
complessivo non inferiore a trenta punti in caso di cinque componenti
presenti o maggiorato di sei punti per ogni esaminatore aggiuntivo.
2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due
componenti della Commissione.
3. Dell’avvenuto superamento dell’esame la Commissione rilascia
certificazione all’interessato ai fini dell’iscrizione all’Albo.
4. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione
dell’interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale
non puo’ essere ripetuta prima di sei mesi.
5. Il Consiglio nazionale da’ immediata comunicazione al Ministero
della giustizia dell’esito della prova attitudinale, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7

Oggetto e svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio di adattamento, di cui all’articolo 23 del decreto
legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto
il complesso delle attivita’ professionali afferenti le materie tra
quelle di cui all’allegato A) che sono state indicate nel decreto di
riconoscimento come necessitanti di misure compensative, scelte in
relazione alla loro valenza ai fini dell’esercizio della professione.
2. Il tirocinio e’ svolto presso il luogo di esercizio
dell’attivita’ professionale di un libero professionista, con
anzianita’ di iscrizione all’albo non inferiore ad otto anni ed
iscritto alla sezione A o B dell’Albo, secondo quanto previsto nel
decreto di riconoscimento.
3. La scelta del professionista e’ effettuata dal richiedente
nell’ambito dell’elenco di cui al successivo articolo 8 ed e’
incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il
professionista scelto.
4. Il professionista, a conclusione del tirocinio di adattamento,
predispone una relazione motivata contenente la valutazione,
favorevole o sfavorevole, dell’attivita’ complessivamente svolta dal
tirocinante e ne rilascia copia all’interessato.
5. Il Consiglio nazionale esercita la vigilanza sul tirocinio ai
fini dell’adempimento dei doveri relativi allo svolgimento dello
stesso, tramite il presidente del Consiglio dell’Ordine provinciale
cui e’ iscritto il professionista di cui al comma 1 dell’articolo 8 e
al comma 3 del presente articolo. Per agevolare tale vigilanza, il
professionista presso il quale il richiedente svolge il tirocinio,
non appena ricevuta copia della delibera di inizio tirocinio emessa
dal Presidente del Consiglio nazionale, contatta il Presidente
dell’Ordine provinciale a cui e’ iscritto per informarlo delle linee
generali cui si atterra’ durante il tirocinio.

Art. 8

Elenco dei professionisti

1. Presso il Consiglio nazionale e’ istituito un elenco dei
professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento;
in tale elenco sono indicati la sezione e i settori dell’Albo ai
quali sono iscritti i professionisti.
2. Tale elenco e’ aggiornato annualmente su designazione dei
Consigli provinciali dell’Ordine, previa dichiarazione di
disponibilita’ dei professionisti e comprende ingegneri che
esercitino la professione da almeno otto anni.
3. Per ogni Consiglio provinciale, l’elenco deve comprendere un
numero di professionisti sufficiente a coprire le due sezioni e i tre
settori in cui l’Albo e’ stato suddiviso ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
4. Copia dell’elenco e’ trasmessa ad ogni Consiglio provinciale
dell’Ordine.

Art. 9

Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del
professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie
comunque acquisite, ed e’ tenuto all’osservanza, in quanto
compatibile, del Codice deontologico degli ingegneri.

Art. 10

Registro dei tirocinanti

1. Coloro che, muniti del decreto di riconoscimento, intendono
svolgere come misura compensativa il tirocinio di adattamento sono
iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal
Consiglio nazionale.
2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:
a. il numero d’ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e
nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero
di codice fiscale;
b. la sezione e il settore dell’Albo per il quale il tirocinante
ha presentato istanza di iscrizione;
c. gli estremi del decreto di riconoscimento;
d. la data di decorrenza dell’iscrizione;
e. il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge
il tirocinio, l’Ordine provinciale, la sezione e il settore dell’Albo
di appartenenza, il numero di iscrizione, il numero di codice
fiscale, l’indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione
nell’elenco di cui all’articolo 8;
f. gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
g. la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
h. la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
i. la data della cancellazione con relativa motivazione.

Art. 11

Iscrizione

1. L’iscrizione nel registro dei tirocinanti si ottiene a seguito
di istanza al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema di cui
all’allegato C) al presente regolamento, che ne forma parte
integrante.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare il proprio impegno
ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della
incompatibilita’ prevista dall’articolo 7, comma 3 del presente
regolamento.
3. La domanda e’ corredata dai seguenti documenti:
a. copia di un documento di identita’;
b. copia del decreto di riconoscimento ai sensi delle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n.
183;
c. attestazione di disponibilita’ del professionista ad ammettere
il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di
svolgimento dell’attivita’ professionale;
d. n. 2 fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a
richiesta dell’interessato, le fotografie sono autenticate
dall’ufficio ricevente.
4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i
documenti allegati; vi e’ anche espresso l’impegno a dare
comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta
giorni dal verificarsi delle stesse.
5. La domanda di iscrizione e’ inviata al Consiglio nazionale a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure puo’
essere presentata direttamente presso gli uffici dello stesso
Consiglio. Nel caso di consegna diretta presso gli uffici, sulla
domanda vengono apposti il timbro del Consiglio nazionale e la data
di ricevimento e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o
a persona da lui delegata.
6. Non e’ accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni
del presente articolo, quando non ne sia possibile la
regolarizzazione.

Art. 12

Delibera di iscrizione

1. Il Presidente del Consiglio nazionale delibera in merito
all’iscrizione nel registro dei tirocinanti entro trenta giorni dalla
data di presentazione della domanda.
2. L’iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio
nazionale.
3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere
motivato.
4. La segreteria del Consiglio provvede, entro quindici giorni, a
dare comunicazione della delibera adottata all’interessato, al
professionista, al Consiglio dell’Ordine provinciale presso cui
questo e’ iscritto nonche’ al Ministero della giustizia a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13

Modalita’ di svolgimento e valutazione del tirocinio

1. Ogni sei mesi il professionista presso cui si svolge il
tirocinio compila una sezione dell’apposito libretto di tirocinio,
fornitogli dal Consiglio nazionale, ove dichiara le attivita’ svolte
dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene
controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del
Consiglio dell’Ordine provinciale che vi appone il visto.
2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di
quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio nazionale,
e per conoscenza al Consiglio dell’Ordine provinciale, il libretto di
tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da
cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o
sfavorevole.
3. In caso di valutazione favorevole, il Presidente del Consiglio
nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il
termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della relazione.
4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale
provvede all’audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare
la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di
diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al
contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del
professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia
certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.
5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo’
essere immediatamente ripetuto.

Art. 14

Sospensione e interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio e’ sospeso in ragione del verificarsi di ogni
evento che ne impedisca l’effettivo svolgimento per una durata
superiore a un sesto e inferiore alla meta’ della sua durata
complessiva.
2. Il tirocinio e’ interrotto da tutti gli eventi che ne
impediscono l’effettivo svolgimento per una durata superiore alla
meta’ della sua durata complessiva.
3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il
Consiglio nazionale della causa di sospensione di cui al comma 1 e
della causa di interruzione di cui al comma 2, nonche’ della ripresa
del tirocinio nel caso di cui al comma 1.
4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione per un periodo
comunque non superiore ad un anno.
5. La sospensione e l’interruzione del tirocinio sono dichiarate
dal Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all’interessato
e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici
giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15

Cancellazione dal registro dei tirocinanti

1. Il Consiglio nazionale delibera la cancellazione dal registro
dei tirocinanti nei seguenti casi:
a. rinuncia all’iscrizione;
b. dichiarazione di interruzione del tirocinio;
c. condanna definitiva per delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la
fede pubblica, contro l’economia pubblica, oppure per ogni altro
delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque
anni.
d. rilascio del certificato di compiuto tirocinio.
2. Nei casi previsti al comma 1, lettere a), b), c) del presente
articolo, la delibera del Consiglio nazionale di cancellazione
dell’iscrizione nel registro dei tirocinanti e’ comunicata
all’interessato e al professionista presso cui e’ stato svolto il
tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata
comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.

Art. 16

Sospensione dal registro dei tirocinanti

1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti
di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), il Consiglio nazionale
delibera la sospensione dell’iscrizione dal registro dei tirocinanti.
2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione
dell’iscrizione nel registro dei tirocinanti e’ comunicata
all’interessato e al professionista presso cui e’ stato svolto il
tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.

Art. 17

Oneri informativi

1. La tabella con la specifica degli oneri informativi di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° novembre 2012,
n. 252, e’ elencata nell’allegato D) al presente provvedimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 3 dicembre 2014

Il Ministro della giustizia: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
Reg.ne – Prev. n. 60

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernenti misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento al terrorismo e l’attività di paesi che minacciano la pace e

Testo: DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2009, n. 54

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni emanate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attivita’ dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

Viste le risoluzioni 1267/1999, n. 1333/2000, n. 1363/2001, n. 1390/2002, n. 1452/2002, n. 1455/2003, n. 1526/2004, n. 1566/2004, n. 1617/2005, n. 1735/2006 e n. 1822/2008 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

Vista la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo ed il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entita’, destinate a combattere il terrorismo e successive modificazioni;

Vista la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, ed il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, recanti specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entita’ associate a Osama Bin Laden, alla rete Al Qaida e ai Talebani, e successive modificazioni;

Visti i regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunita’ europea per il contrasto dell’attivita’ di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 24, comma 2, che prevede che le pubbliche amministrazioni possano individuare le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita’ sottratti all’accesso ai sensi del comma 1 dello stesso articolo;

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29 – Legge comunitaria 2005, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee, ed in particolare l’articolo 1, comma 5, che prevede la possibilita’ di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, tra i quali rientra il presente decreto legislativo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attivita’ dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, ed in particolare, l’articolo 3, comma 4, che prevede che il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria sia disciplinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell’interno;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disposizioni correttive

1. Al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: «per fondi» si intendono: «le attivita’ ed utilita’ finanziarie di qualsiasi natura,» sono inserite le seguenti: «possedute anche per interposta persona fisica o giuridica,»;

b) all’articolo 1, comma 1, lettera d), dopo le parole: «per risorse economiche» si intendono:

«le attivita’ di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate» sono inserite le seguenti: «anche per interposta persona fisica o giuridica»;

c) all’articolo 3 il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Il funzionamento del Comitato, inclusi i procedimenti di sua competenza, e’ disciplinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Comitato. Con lo stesso decreto sono disciplinati, altresi’, le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilita’ del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’articolo 24, commi 1, lettera a), e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. In ogni caso, ai componenti del Comitato non e’ corrisposto alcun emolumento, indennita’, o rimborso spese.»;

d) l’articolo 4 e’ sostituito dal seguente: «Art. 4. (Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo e nei confronti dell’attivita’ di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale) 1. Al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e nei confronti dell’attivita’ di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more dell’adozione delle relative deliberazioni dell’Unione europea, fatte salve le iniziative dell’autorita’ giudiziaria in sede penale, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, dispone con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entita’, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato. Con il medesimo decreto sono individuate, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni, le esenzioni dal congelamento.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE
Avvertenza: – Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee (GUCE).

Note alle premesse:

L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

La posizione comune 2001/931/PESC e’ pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 344 del 28 dicembre 2001.

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 e’ pubblicato nella G.U.C.E. 28 dicembre 2001, n. L 344.

La posizione comune 2002/402/PESC e’ pubblicata nella G.U.C.E. L. 139/4 del 29 maggio 2002.

Il regolamento (CE) n. 881/2002 e’ pubblicato nella G.U.C.E. 29 maggio 2002, n. L 139.

Gli articoli 60 e 301, del Trattato della Comunita’ europea, pubblicato nella G.U.U.E. 21 giugno 2005 e nella G.U.U.E 10 novembre 1997, n. C 340 cosi’ recitano:

«Art. 60.

Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell’Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.».

«Art. 301.

Quando una posizione comune o un’azione comune adottata in virtu’ delle disposizioni del trattato sull’Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune prevedano un’azione della Comunita’ per interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con uno o piu’ paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende le misure urgenti necessarie.».

Si riporta il testo dell’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale18 agosto 1990, n. 192:

«2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita’ sottratti all’accesso ai sensi del comma 1.»

La direttiva 2005/60/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 25 novembre 2005 n. L. 309.

Si riporta il testo dell’art.1, comma 5, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, S.O:

«5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo’ emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.».

(Omissis).

Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2007, n. 172.

Note all’art. 1.

– Il testo dell’art. 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, citato nelle premesse, cosi’ come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) per “finanziamento del terrorismo” si intende: “qualsiasi attivita’ diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o piu’ delitti con finalita’ di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu’ delitti con finalita’ di terrorismo previsti dal codice penale, e cio’ indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti”;

b) per “regolamenti comunitari” si intendono: “i regolamenti (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, ed i regolamenti emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato CE, adottati al fine di prevenire, contrastare e reprimere il fenomeno del terrorismo internazionale e l’attivita’ dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU”;

c) per “fondi” si intendono: “le attivita’ ed utilita’ finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica o giuridica, compresi a titolo meramente esemplificativo:

1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonche’ gli strumenti finanziari come definiti nell’art. 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attivita’;

5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni”;

d) per “risorse economiche” si intendono: “le attivita’ di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate anche per interposta persona fisica o giuridica, per ottenere fondi, beni o servizi”;

e) per “congelamento di fondi” si intende: “il divieto, in virtu’ dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui all’art. 4, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, cosi’ da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprieta’, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio”;

f) per “congelamento di risorse economiche” si intende: “il divieto, in virtu’ dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui all’art. 4, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l’affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia”;

g) per “soggetti designati” si intendono: “le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entita’ designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui all’art. 4”;

h) per “legge antiriciclaggio” si intende: il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.».

– Il testo dell’art. 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, citato nelle premesse, cosi’ come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 (Comitato di sicurezza finanziaria). – 1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall’Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo ed all’attivita’ di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall’Unione europea, e’ istituito, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato: “Comitato”.

2. Il Comitato e’ composto dal direttore generale del tesoro o da un suo delegato, che lo presiede, e da undici membri.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d’Italia, dalla Commissione nazionale per le societa’ e la borsa, dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e dall’Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell’Arma dei carabinieri, e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. Il presidente del Comitato puo’ invitare a partecipare alle riunioni del Comitato rappresentanti di altri enti o istituzioni, inclusi rappresentanti dei servizi per la informazione e la sicurezza, secondo le materie all’ordine del giorno. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato e’ integrato da un rappresentante dell’Agenzia del demanio.

4. Il funzionamento del Comitato, inclusi i procedimenti di sua competenza, e’ disciplinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Comitato.

Con lo stesso decreto sono disciplinati, altresi’, le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilita’ del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 24, comma1, lettera a), e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. In ogni caso, ai componenti del Comitato non e’ corrisposto alcun emolumento, indennita’, o rimborso spese.

5. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato. Le informazioni in possesso del Comitato sono coperte da segreto d’ufficio, fatta salva l’applicazione dell’art. 6, primo comma, lettera a), e dell’art. 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 7 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 4 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

6. L’autorita’ giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto.

7. Il Comitato, con propria delibera, individua gli ulteriori dati ed informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato puo’ richiedere accertamenti agli enti rappresentati nel Comitato, tenuto conto delle rispettive attribuzioni. Il presidente del Comitato puo’ trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell’attivita’ di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

8. Il Comitato chiede all’Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull’attivita’ dalla stessa svolta ai sensi dell’art. 12.

9. Il Comitato puo’ stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al segreto d’ufficio di cui al comma 5.

10. Il Comitato formula alle competenti autorita’ internazionali, sia delle Nazioni unite che dell’Unione europea, proposte di designazione di soggetti o enti.

Quando, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dei precedenti commi, sussistono sufficienti elementi per formulare alle competenti autorita’ internazionali, sia delle Nazioni unite che dell’Unione europea, proposte di designazione e sussiste il rischio che i fondi o le risorse economiche da sottoporre a congelamento possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attivita’ terroristiche, il presidente del Comitato ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell’articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

11. Il Comitato e’ l’autorita’ competente a valutare le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari o dai decreti di cui all’art. 4.

12. Il Comitato formula alle competenti autorita’ internazionali, sia delle Nazioni unite che dell’Unione europea, proposte di cancellazione dalle liste di soggetti designati, sulla base anche delle istanze presentate dai soggetti interessati.

13. Il Comitato formula le proposte per l’adozione dei decreti di cui all’art. 4.

14. Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi innanzi al Comitato e’ di centoventi giorni.».

Si riporta il testo dell’art. 24, comma 1 lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, citata nelle premesse:

«a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;».

Per l’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note alle premesse.

Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009

Testo: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 2009 n. 3755

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in
ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009 n. 3754, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;

Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, ed il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture danneggiate nelle zone colpite;

Vista la nota del 9 aprile 2009 dell’Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

Viste le richieste formulate dal Ministero dell’interno e dalla regione Abruzzo;

D’intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;Dispone:

Art. 1.

1. Per assicurare il supporto all’attuazione delle iniziative necessarie per il superamento della situazione d’emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, il Commissario delegato si avvale del Prefetto dell’Aquila in qualita’ di soggetto attuatore con funzioni vicarie.

2. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, il Commissario delegato si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel cui ambito, il Commissario delegato puo’ individuare uno o piu’ soggetti attuatori a cui affidare settori di intervento sulla base di apposite direttive allo scopo impartite.

3. Agli articoli 6 e 14 dell’ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 le parole «Commissario delegato» sono sostituite dalle parole «Capo del Dipartimento della protezione civile».

4. All’articolo 5, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754 il periodo «inviato nei territori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa» e’ soppresso.

Art. 2.

1. L’articolo 7 dell’ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 7 – 1. Il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato ad utilizzare polizze assicurative gia’ stipulate al fine di garantire idonea copertura a tutto il personale impiegato nella gestione dell’emergenza, ivi compresi i liberi professionisti iscritti ai relativi albi e collegi professionali o associazioni di categoria ed impiegati nelle operazioni tecnico-scientifiche finalizzate al superamento dell’emergenza. Ai predetti professionisti e’ riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, debitamente documentate, in misura corrispondente al trattamento di missione del personale statale appartenente all’area C del comparto Ministeri.

2. Il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato a stipulare convenzioni con Universita’, Enti o Istituti specializzati per l’avvio di collaborazioni finalizzate a fornire assistenza psico-sociologica sul territorio alle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza».

Art. 3.

1. All’articolo 11, comma 1, dell’ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 il periodo «Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, e’ autorizzato» e’ sostituito dal seguente «Sulla base delle direttive del Commissario delegato i sindaci provvedono».

2. Il comma 2 dell’articolo 11 dell’ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 e’ sostituito dal seguente: «2. I benefici economici di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei nuclei familiari per i quali sia stata reperita una sistemazione alloggiativa alternativa ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009. Il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato a trasferire al Presidente della regione Abruzzo ed ai sindaci dei comuni presso cui hanno avuto luogo le predette sistemazioni alloggiative le occorrenti risorse finanziarie».

3. Il comma 3 dell’articolo 11 dell’ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 e’ sostituito dal seguente: «3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di reperimento dell’autonoma sistemazione dei nuclei familiari di cui al comma 1, e fino al 31 dicembre 2009, salvo che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione».

Art. 4.

1. All’articolo 15 dell’ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 il periodo «Le predette risorse sono trasferite su apposita contabilita’ speciale con intestazione al Commissario delegato» e’ sostituito dal seguente «Le predette risorse finanziarie hanno autonoma evidenza nell’ambito del bilancio del Dipartimento della protezione civile».

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 dell’ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 e’ aggiunto il seguente comma: «2. Per la realizzazione degli interventi affidati alla Regione Abruzzo, in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009, e’ autorizzata l’apertura di una apposita contabilita’ speciale in favore del Presidente della regione Abruzzo».

Art. 5.

1. Dopo l’articolo 15 dell’ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 e’ aggiunto il seguente: «Art.16 – 1. Al fine di impedire condotte criminose nell’ambito dei territori colpiti dal sisma, il Ministero della difesa e’ autorizzato, in deroga al contingente indicato dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, ad impiegare un ulteriore contingente di Forze armate per la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1, in un numero non superiore a 700 unita’».

Art. 6.

1. I pagamenti relativi alle risorse finanziarie affluite sui conti correnti bancari o postali fruttiferi, di cui all’articolo 5, comma 3, dell’ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009, sono effettuati con ordini di bonifico od altri strumenti previsti dalla normativa vigente con diretta imputazione sui predetti conti.

Attraverso apposita documentazione il Dipartimento della protezione civile attesta la corrispondenza tra i prelevamenti dai predetti conti e le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi effettuati. I rendiconti finanziari relativi ai movimenti dei predetti conti sono resi pubblici attraverso il sito internet del Dipartimento della protezione civile.

Art. 7.

1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative finalizzate al superamento dell’emergenza, la Provincia dell’Aquila provvede, in qualita’ di soggetto attuatore, avvalendosi delle deroghe di cui all’articolo 3 dell’ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009.

2. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1 la Provincia dell’Aquila e’ autorizzata a provvedere per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi di competenza, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, nonche’ alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 8.

1. Con appositi decreti il Commissario delegato e’, altresi’, autorizzato ad individuare gli eventuali comuni, non ricompresi tra quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’ordinanza di protezione civile n. 3574 del 9 aprile 2009 nei quali si siano prodotti danni tali da giustificare l’applicazione anche di parte delle disposizioni di cui alla medesima ordinanza per risolvere specifiche e comprovate situazioni di grave danno agli interessi primari della popolazione.

Art. 9.

1. Al fine di garantire la massima funzionalita’ ed efficienza delle attivita’ connesse alla realizzazione degli interventi indifferibili su beni pubblici, le iniziative previste dall’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009, sono poste in essere in collaborazione con il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio.

Art. 10.

1. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all’espletamento, anche in sede locale delle attivita’ di emergenza, il Dipartimento medesimo e’ autorizzato ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita’ nel rispetto dei termini perentori previsti dall’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per le medesime finalita’ il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da societa’ a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da societa’ che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime societa’, per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonche’ degli oneri contributivi ed assicurativi.

2. Per le esigenze di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile, e’ autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di cinquanta unita’, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga all’art. 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all’art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. In relazione alle eccezionali esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa del Dipartimento della protezione civile puo’ essere impiegato in attivita’ di protezione civile in sede ovvero nei territori interessati dall’emergenza. Al predetto personale e’ attribuita una speciale indennita’ operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile al 40% del trattamento economico lordo commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco previa autorizzazione del Capo del dipartimento. Al medesimo personale, in relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in sede, per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, e’ attribuita una speciale indennita’ operativa omnicomprensiva forfetariamente parametrata su base mensile al 20% del trattamento economico lordo commisurata ai giorni di effettivo impiego.

4. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive di eventuali specifiche indennita’ di funzione, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale proveniente da pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, chiamato in servizio ai sensi del comma 1, sono posti, anche in deroga alla normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza.

5. Al fine di assicurare la complessiva funzionalita’ del Dipartimento della protezione civile in relazione al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, il trattamento economico fondamentale attinente alle posizioni di comando del personale appartenente alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio presso il citato Dipartimento, rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all’art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In relazione alle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all’espletamento, anche in sede locale, delle attivita’ di emergenza, la presente disposizione si applica anche al personale, delle predette Amministrazioni, gia’ in servizio presso il Dipartimento.

6. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, al personale assegnato al dispositivo di sicurezza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nominato Sottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, e’ attribuito il trattamento economico di cui all’art. 22 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536.

7. Il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, in posizione di comando o corrispondenti, quale che sia il titolo originario del comando o della messa a disposizione, puo’ essere impiegato anche per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo.

8. Il personale titolare di contratto a tempo determinato presso la Struttura del Sottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, nonche’ il personale titolare di contratto a tempo determinato o di contratto di collaborazione coordinata e continuativa impiegato nelle strutture di cui all’articolo 2, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, n.3489, di cui all’articolo 8, comma 2, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008, n. 3663, e di cui all’articolo 1, comma 3, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2004, n. 3350, ove specificamente individuato dal Capo del Dipartimento della protezione civile, dovra’ prestare servizio anche presso il Dipartimento della Protezione Civile, sede di Roma, ovvero presso i Comuni interessati dallo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, in relazione alle sopravvenute esigenze istituzionali determinate dai contesti emergenziali in corso nella Regione Abruzzo. Il relativo trattamento economico rimane a carico delle Strutture di provenienza ad eccezione dell’eventuale trattamento economico accessorio che e’ corrisposto, relativamente ai giorni di effettivo impiego presso il Dipartimento della protezione civile, nella stessa misura del personale che presta servizio presso il Dipartimento medesimo. La durata dei contratti a tempo determinato di cui al presente comma, nonche’ quella dei contratti a tempo determinato e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale attualmente in servizio presso il Dipartimento della protezione civile e’ prorogata fino al termine dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

9. Il personale del Dipartimento della protezione civile in servizio, a qualsiasi titolo, presso la Struttura del Sottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, puo’ essere impiegato per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo. Gli oneri relativi alla missione ed al trattamento economico accessorio sono posti a carico del Dipartimento della protezione civile.

10. Agli oneri di cui al presente articolo, ove non diversamente disciplinato, si provvede a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che presenta la necessaria disponibilita’.

Art. 11.

1. All’articolo 5, comma 2, dell’ordinanza di protezione civile n. 3754 del 2009 le parole «della regione Abruzzo,» sono soppresse. Dopo il comma 2 del predetto articolo 5 e’ aggiunto il seguente comma «2-bis. In favore del personale a tempo indeterminato, determinato e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa appartenente alla protezione civile della Regione Abruzzo e del Centro funzionale regionale, direttamente impegnato in attivita’ emergenziali ed in quelle dirette al superamento dell’emergenza, ivi compresi i responsabili di strutture organizzative, e’ autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite da quantificarsi sulla base delle specifiche categorie di appartenenza. Al personale con qualifica dirigenziale e’ corrisposto un compenso mensile pari al 40% della retribuzione di posizione. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a carico del bilancio della regione Abruzzo».

2. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze della regione Abruzzo connesse all’espletamento, anche in sede locale delle attivita’ di emergenza, la medesima Regione e’ autorizzata ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di dieci unita’, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga all’art. 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all’art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per l’espletamento delle attivita’ tecnico scientifiche da porre in essere per il superamento dell’emergenza, la regione Abruzzo e’ autorizzata ad avvalersi della collaborazione degli ordini professionali regionali.

4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede a carico del bilancio della regione Abruzzo.

5. All’articolo 5, comma 3, dell’ordinanza di protezione civile n. 3754 del 2009 dopo le parole «delle Regioni» sono aggiunte le parole «e degli Enti locali».

Art. 12.

1. In relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per le attivita’ connesse al supporto tecnico scientifico per l’emergenza e l’avvio della ricostruzione nelle zone terremotate e’ attribuito alla Fondazione Eucentre il contributo straordinario di euro 300.000,00.

Per l’utilizzo di tale contributo la Fondazione tiene apposita evidenza contabile, rendicontando e documentando le spese effettivamente sostenute.

Art. 13.

1. Il comma 1 dell’articolo 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, e’ sostituito dal seguente: «1. In favore del personale direttamente impegnato dal Prefetto dell’Aquila e dai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo della regione Abruzzo con apposito ordine di servizio in attivita’ necessarie al superamento dell’emergenza, e’ autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. Al personale appartenente alla carriera prefettizia, ai dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e a quelli dell’Area I dell’Amministrazione Civile dell’interno, direttamente impegnati in attivita’ necessarie al superamento dell’emergenza, e’ corrisposta, fino al 31 maggio 2009, una indennita’ mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 20% della retribuzione annua di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco direttamente impegnato in attivita’ connesse con l’emergenza e’ autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 250 ore mensili pro-capite fino al 30 aprile 2009 e di 150 ore mensili pro-capite fino al 31 maggio 2009. In favore del personale in servizio presso i Centri di Assistenza e Pronto Intervento, impiegato nell’emergenza, e’ autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. In favore del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate direttamente impegnato in attivita’ connesse con l’emergenza e’ autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite, fino al 31 maggio 2009.

Al sopra citato personale comandato fuori sede, e’ corrisposto, ove previsto, il trattamento di missione secondo i rispettivi ordinamenti. Al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e’ corrisposta, altresi’, in relazione al servizio svolto, l’indennita’ di ordine pubblico. Le spese di cui al presente comma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile».

2. Al fine di garantire i primi interventi connessi al superamento dell’emergenza, e’ autorizzata la spesa per la gestione, l’approvvigionamento e la manutenzione delle attrezzature, dei carburanti e dei mezzi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nonche’ per gli oneri necessari per il funzionamento dei sistemi di telecomunicazioni, per le dotazioni individuali del personale e per i richiami del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le spese di cui al presente comma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile.

3. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, e’, altresi’, autorizzato ad attuare con urgenza un programma di reintegro dei materiali dei Centri Assistenziali di Pronto Intervento del Ministero dell’Interno impiegati nelle zone terremotate per fornire strutture per l’assistenza continua alla popolazione, in base a specifici programmi da sottoporre alla preventiva approvazione del Commissario delegato anche al fine di assicurare la compatibilita’ con le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione della presente ordinanza.

4. Per i contratti per lavori, servizi e forniture necessari per gli interventi di emergenza, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e’ autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009.

5. Per le medesime finalita’ di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile e autorizzato a reintegrare le dotazioni di materiali di pronto intervento e di assistenza alla popolazione avvalendosi, all’uopo, delle procedure di affidamento originariamente espletate per l’acquisizione dei predetti materiali, con oneri stimati in complessivi 20 milioni di euro.

6. In favore del personale direttamente impegnato nella sala operativa del Ministero dell’interno risultante dall’ordine di servizio del Capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e’ autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite. Le spese di cui al presente comma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile.

Art. 14.

1. In relazione alla necessita’ di ricostruire con somma urgenza la sede del Compartimento ANAS dell’Aquila, che risulta definitivamente inagibile a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, la medesima societa’ e’ autorizzata ad avvalersi delle deroghe previste all’articolo 3 dell’ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009.

Art. 15.

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, fatto salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli, si provvede a valere sul Fondo della protezione civile utilizzando le risorse finanziarie stanziate per fronteggiare l’emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009.

La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Regolamento recanti modifiche al decreto del presidente della repubblica 18 luglio 2006, n. 254, concernente disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale

Testo: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2009, n. 28

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha tra l’altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, e l’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche’ il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull’assetto dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 15 dicembre 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2009;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, e’ sostituito dai seguenti:

«2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati. Le compensazioni avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati e per danni a cose e danni alle persone, nonche’, limitatamente ai danni a cose, per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a tre. I predetti criteri di differenziazione, applicati alternativamente o congiuntamente, non devono determinare una eccessiva frammentazione dei costi medi da prendere a base per le compensazioni. Le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l’applicazione di franchigie a carico dell’impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione.

2-bis. Le differenziazioni delle compensazioni da applicare ai sensi del comma 2 sono stabilite e possono essere modificate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’ISVAP e il Comitato tecnico di cui al comma 4, sulla base dell’andamento effettivo dei costi e dell’esperienza maturata sul sistema, senza tuttavia determinare mutamenti frequenti e in nessun caso per periodi di applicazione inferiori ad una annualita’.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca la «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario n. 86)».

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta’ regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.».

– Si riporta il testo dell’art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private:

«Art. 150 (Disciplina del sistema di risarcimento diretto). – 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attivita’ produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:

a) i criteri di determinazione del grado di responsabilita’ delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;

b) il contenuto e le modalita’ di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;

c) le modalita’, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;

d) i limiti e le condizioni di risarcibilita’ dei danni accessori;

e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.

2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’art. 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.

3. L’ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilita’ delle imprese.».

– Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 reca «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.» ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006.

– Si riporta il testo dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, supplemento ordinario n. 285»:

«376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri e’ stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari, non puo’ essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell’art. 51 della Costituzione.».

«377. A far data dall’applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni.».

– Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 reca «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 reca «Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private» e e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2006.

Nota all’art. 1:

– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 che reca il «Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private»:

«2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati. Per i danni a cose le compensazioni avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a tre. Per i danni alla persona, le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l’applicazione di franchigie a carico dell’impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione.».