Istituzione di un tavolo tecnico per l’attuazione della normativa in materia di vittime del dovere

Testo: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2008

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e in particolare l’art. 5 (comma 2, lettera h), concernente le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466 recante «Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche»;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407 recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata»;

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206 recante le «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l’art. 1, commi da 562 a 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Visto il d.l. del 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge del 29 novembre 2007, n. 222, e in particolare l’art. 34, recante «Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalita’ organizzata, nonche’ ai loro familiari superstiti.

Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo»;

Visto il d.l. del 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con legge del 28 febbraio 2008, n. 31 e in particolare l’art. 34-bis recante il «Finanziamento delle misure per le vittime del dovere e della criminalita’ organizzata»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 recante «Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3 agosto 2004, n. 206»;

Preso atto che, sussistono, allo stato, criticita’ relativamente all’attuazione delle disposizioni normative sopracitate e della direttiva;

Considerato che al fine di superare tali criticita’ si rendono necessari interventi sia sul piano normativo, sia sul piano amministrativo e organizzativo;

Considerata la necessita’ di stabilire un raccordo tra le amministrazioni coinvolte nell’adozione di tali interventi;

Tenuto conto delle istanze delle associazioni rappresentative dei familiari e delle vittime del dovere anche ai fini dell’estensione dei benefici pensionistici e assistenziali di cui alle leggi 23 novembre 1998, n. 407 e 3 agosto 2004, n. 206;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, recante «Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Gianni Letta»;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione Tavolo tecnico

1. E’ istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo un Tavolo tecnico per il raccordo e il coordinamento tra le amministrazioni, relativo all’attuazione delle disposizioni in materia di vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonche’ ai loro familiari superstiti.

Art. 2.

Compiti e funzioni

1. Il tavolo tecnico costituisce una sede stabile di consultazione, coordinamento, raccordo tra le amministrazioni, ai fini della soluzione delle problematiche ed eventuali difficolta’ applicative relative all’attuazione delle disposizioni in materia di benefici e provvidenze stabiliti dalla legge a favore delle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonche’ ai loro familiari superstiti.

2. Il tavolo tecnico ha il compito, tra gli altri, di proporre e formulare iniziative di coordinamento e armonizzazione legislativa e amministrativa, al fine di garantire modalita’ univoche di attuazione delle leggi e analizzare la possibilita’ di attuare la totale equiparazione nel trattamento assistenziale e pensionistico con le vittime del terrorismo, estendendo i benefici gia’ previsti dalla legge in favore di queste ultime a tutte le vittime del dovere.

Favorisce la tempestivita’ dell’azione amministrativa nell’erogazione dei benefici ai soggetti aventi diritto e la semplificazione degli adempimenti burocratici e verifica le attivita’ delle amministrazioni interessate.

Art. 3.

Composizione

1. Il tavolo tecnico, presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, e’ istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo e si avvale del supporto generale del Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Esso e’ composto da due rappresentanti designati da ciascuna delle seguenti amministrazioni:

Ministero dell’interno;

Ministero della giustizia;

Ministero dell’economia e delle finanze;

Ministero della difesa;

Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale;

Ministero della pubb1ica amministrazione e innovazione;

Ministero degli affari esteri;

INPS;

INPDAP,

Agenzia delle entrate.

2. Il tavolo tecnico puo’ essere articolato, oltre che in sede plenaria, in gruppi di lavoro relativi a problematiche specifiche.

Art. 4.

Oneri

1. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008 Legge n. 7 del 6/2/2009, G.U. n. 40 del 18/2/2008

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;

b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;
c) verificare l’eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;
d) verificare l’eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale;
e) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione.

2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta di dodici senatori e di dodici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza.
4. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l’elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Testimonianze)

1. Ferme le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L’attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione si avvale dell’opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all’amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
5. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l’anno 2008 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
7. La Commissione cura l’informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell’attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n.23812/2009 Immigrazione, espulsione, povertà, biglietto aereo (2009-07-02)

Fatto

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze all’esito del giudizio abbreviato assolveva con la formula il fatto non sussiste […] dal reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs.n. 268 del 1998 [1], riferito all’ inottemperanza all’ordine di allontanamento impartito dal Questore il 26.9.2008, accertato il 23.10.2008.

1.1. A ragione della decisione il Tribunale osservava:

(a) che sussisteva il giustificato motivo addotto, dal momento che l’imputato, munito di regolare passaporto guatemalteco, aveva dichiarato che non aveva potuto far rientro nel suo paese perché non era riuscito a trovare il denaro sufficiente per il biglietto aereo, che costava circa 1.200,00 euro, mentre lui guadagnava prestando assistenza agli anziani solo 400 – 500 euro al mese; e, atteso il breve tempo trascorso dall’intimazione, la giustificazione appariva verosimile, costituendo l’elevato costo del biglietto per il Guatemala dato notorio;

(b) che andava comunque rilevato che il provvedimento del Questore appariva illegittimo e andava quindi disapplicato, giacché, dopo che l’imputato era stato trattenuto presso un Centro di identificazione ed espulsione per l’asserita necessità di reperire un vettore internazionale, ed essendo stato rilasciato il 20 settembre a seguito della non convalida ad opera del Giudice di pace, il Questore s’era limitato ad intimare all’imputato di allontanarsi, senza alcuna motivazione.

2. Ricorre il Sostituto Procuratore generale presso la Corte d’appello di Firenze, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata denunziando violazione della norma incriminatrice (dell’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 268 del 1998).

Lamenta che il Giudice dell’udienza preliminare aveva ritenuto sussistente il giustificato motivo non indicando le fonti probatorie utilizzate e omettendo ogni forma d’accertamento in ordine al regime di vita, all’asserita attività lavorativa espletata, alla capacità reddituale dell’imputato, sulla base delle sole asserzioni dello stesso e cioè su congetture che potevano al più integrare un mero disagio economico, irrilevante ai fini in esame.

Quanto alla mancanza di motivazione del provvedimento del Questore, deduce che nell’ordine del Questore era stato evidenziato che non era possibile eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione per la necessità di trovare un vettore internazionale e tanto bastava a soddisfare l’onere motivazionale.

Diritto

1. Il primo motivo denunzia violazione di legge in relazione alla clausola dell’assenza di giustificato motivo che assiste la previsione incriminatrice di cui all’art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286 del 1998 contestata, e che la sentenza impugnata ha interpretato nel senso di conferire rilievo alla situazione di difficoltà estrema del rientro in patria, in Guatemala, concretatasi nella impossibilità di adempiere nel breve periodo all’intimazione, attesa la modestia degli emolumenti percepiti dal ricorrente per la sua attività di badante e il costo del biglietto di viaggio.

Sostiene il ricorrente che l’affermazione della sentenza impugnata non era sorretta da reali

Recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente Legge n. 13 del 27 Febbraio 2009, G.U. n. 49 del 28 Febbraio 2009 Rettifica G.U. n. 60 del 13 Marzo 2009 Testo coordinato G.U. n. 49 del 28 Febbraio 2008

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.
Autorità di bacino di rilievo nazionale

1. Il comma 2-bis dell’articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ sostituito dal seguente:

«2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell’articolo 63 del presente decreto».

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006.

3. Fino alla data di cui al comma 2, le Autorità di bacino di rilievo nazionale restano escluse dall’applicazione dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del medesimo articolo 74 da considerare ai fini dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2.

3-bis. L’adozione dei piani di gestione di cui all’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e’ effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione non già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali. Ai fini del rispetto del termine di cui al primo periodo, le autorità di bacino di rilievo nazionale provvedono, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di cui al presente comma all’interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all’articolo 11 della citata direttiva 2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non e’ presente alcuna Autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni.

3-ter. Affinche’ l’adozione e l’attuazione dei piani di gestione abbia luogo garantendo uniformità ed equità sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, linee guida che sono trasmesse ai comitati istituzionali di cui al comma 3-bis.

3-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1999, recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001, e all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 331, recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003.

Art. 2.
Danno ambientale

1. Nell’ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, al fine della stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese interessate, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonche’ del danno ambientale di cui agli articoli 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all’articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, predisporre uno schema di contratto, che viene concordato con le imprese interessate e comunicato a regioni, province e comuni e reso noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo.

2. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma 1, gli enti ed i soggetti interessati possono fare pervenire ai partecipanti alla conferenza di cui al comma 3 note di commento sullo schema di contratto.

3. Previa assunzione, sullo schema di transazione, del parere dell’Avvocatura generale dello Stato, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, nei successivi trenta giorni, una conferenza di servizi decisoria, fra i soggetti pubblici aventi titolo, per acquisire e comporre gli interessi di cui ciascuno risulti portatore, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto applicabile. Le determinazioni assunte all’esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

4. Acquisite le determinazioni di cui al comma 3, lo schema di contratto di transazione, sottoscritto per accettazione dalla impresa, e’ trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. La stipula del contratto di transazione, non novativo, conforme allo schema autorizzato ai sensi del comma 4, comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche’ per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione. Sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’ gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi a tale data.

5-bis. La stipula del contratto di transazione comporta altresì la facoltà di utilizzare i terreni o singoli lotti o porzioni degli stessi, in conformità alla loro destinazione urbanistica, qualora l’utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all’esercizio di un’attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell’adempimento evidenziate nello schema di contratto.

6. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, quest’ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai suddetti soggetti privati sono trattenute dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1.

7. I soli proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente articolo, introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le finalità previamente individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nei casi in cui nella transazione sia previsto che la prestazione complessivamente dovuta dall’impresa o dalle imprese abbia carattere soltanto pecuniario, le modalità e le finalità di utilizzo della quota di proventi diversa da quella introitata a titolo di risarcimento del danno ambientale sono definite negli strumenti di attuazione.

8. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’avvio delle procedure di cui alla Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare se il danno ambientale e’ quantificabile in un ammontare uguale o superiore a dieci milioni di euro, ovvero i titolari dei competenti uffici dirigenziali generali se l’ammontare del danno ambientale e’ inferiore.

9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.
Funzionalità dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Estensione delle funzioni del collegio dei revisori dell’APAT

1. L’articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l’autorizzazione ad assumere ivi prevista spiega effetto nei confronti dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino al completamento delle relative procedure, a condizione che le stesse siano concluse entro il 31 dicembre 2009.

2. Nel limite delle disponibilità dei posti di cui al citato articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’ISPRA e’ autorizzato ad assumere il personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo indeterminato inserito in graduatorie ancora vigenti e non ancora assunto.

3. Per fare fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, fino al 30 giugno 2009 l’ISPRA e’ autorizzato, con oneri a carico del relativo bilancio, ad avvalersi del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) esercita le sue funzioni anche in luogo dei corrispondenti organi già operanti in seno all’Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e all’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, dalla medesima data, sono soppressi.

Art. 4.
Continuità operativa della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale

1. Al fine di rendere disponibili sin dall’inizio di ogni esercizio finanziario le risorse occorrenti per il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le occorrenti variazioni di bilancio sulla corrispondente unità previsionale di base, a titolo di anticipazione e nei limiti del trenta per cento delle somme impegnate per le medesime finalità nell’anno precedente, con utilizzo del fondo di cui all’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

1-bis. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: «di natura regolamentare,» sono soppresse.

1-ter. In relazione all’esigenza di assicurare l’efficiente svolgimento dei compiti e la pienezza delle funzioni della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, anche con riferimento ai suoi compiti di valutazione ambientale strategica nell’ambito della strategia energetica nazionale, all’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

«4. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, conservando il diritto al trattamento economico in godimento. Le amministrazioni di rispettiva provenienza rendono indisponibile il posto liberato. In alternativa, ai componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale provenienti dalle medesime amministrazioni pubbliche si applica quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai componenti della Commissione nominati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123».

Art. 4-bis
Continuità operativa della Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC

1. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, del presente decreto si applicano anche alla Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC, di cui all’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

2. Ferma restando l’invarianza del compenso complessivo spettante, ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 marzo 2008, a ciascun componente della Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ai soli fini delle modalità di corresponsione dei compensi, gli stessi sono erogati, nella misura del 50 per cento del loro importo totale, all’avvio di ciascuna istruttoria, e, nella misura del restante 50 per cento, successivamente al rilascio o al diniego di rilascio della autorizzazione ambientale integrata.

Art. 5.
Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Disposizioni in materia di adeguamento delle discariche nonche’ di modello unico di dichiarazione ambientale

1. All’articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «e per l’anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»;

1-bis. Fermo quanto previsto dall’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo ai piani regionali di gestione dei rifiuti, il regime transitorio di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e’ prorogato fino al 30 giugno 2009. Il presidente di una regione o di una provincia autonoma può chiedere, limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o non pericolosi, che tale termine sia ulteriormente prorogato con richiesta motivata, da presentare entro il termine del 15 marzo 2009, corredata da dettagliata relazione indicante modalità e tempi di adeguamento delle discariche alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. L’adeguamento dovrà essere perentoriamente ultimato entro il 31 dicembre 2009. La proroga e’ disposta con provvedimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa valutazione tecnica della documentazione effettuata dallo stesso Ministero, ed avrà efficacia a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009.

2. All’articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».

2-bis. All’articolo 220, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all’articolo 224» sono inserite le seguenti: «acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e».

2-ter. All’articolo 221, comma 5, sesto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione da parte del» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei necessari elementi di valutazione forniti dal».

2-quater. Ove il regolamento di cui al comma 6 dell’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2009, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

2-quinquies. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008, sarà utilizzato, con le relative istruzioni, per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2010, con riferimento all’anno 2009, da parte dei soggetti interessati. Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all’anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2003, come rettificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, con le relative istruzioni.

Art. 6.
Rifiuti ammessi in discarica

1. All’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

1-bis. Fatto salvo il disposto di cui all’articolo 181-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione incendi e le norme in tema di protezione dell’ambiente e della salute, per il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si considerano destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, le materie, le sostanze ed i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno. I quantitativi stoccati di dette materie, sostanze e prodotti secondari non possono comunque superare la capacità annua autorizzata dell’impianto o, in mancanza della stessa, la potenzialità dell’impianto.

Art. 6-bis
Disposizioni in materia di acqua potabile

1. Al comma 1284-bis dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo le parole: «a favore della potabilizzazione,» e’ inserita la seguente: «naturizzazione,».

Art. 6-ter
Normale tollerabilità delle immissioni acustiche

1. Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.

Art. 6-quater
Rifiuti contenenti idrocarburi

1. La classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell’assegnazione della caratteristica di pericolo H7, «cancerogeno», si effettua conformemente a quanto indicato per gli idrocarburi totali nella Tabella A2 dell’Allegato A al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2008.

Art. 7.
Apparecchiature elettriche ed elettroniche

1. All’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, il numero 4) e’ sostituito dal seguente:

«4) per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all’esportazione, il produttore e’ considerato tale ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non e’ considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca in qualità di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3); ».

2. All’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Art. 7-bis
Riduzione dell’utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni

1. Ai fini della diffusione presso le pubbliche amministrazioni di comportamenti, prassi, procedure, tecniche e mezzi di gestione che riducano i consumi di carta, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre ad organizzare iniziative e strumenti di monitoraggio e verifica, realizza progetti e campagne di comunicazione anche con riferimento alla riduzione dei formati di stampa ed all’uso del fronte-retro, all’utilizzo di carta con spessore ridotto o di carte generate da macero, all’utilizzo di testi in formato elettronico in alternativa alla stampa cartacea, al riutilizzo delle stampe di prova e dei vecchi documenti per funzionalità di carta per appunti.

2. Il Ministero provvede all’attuazione del presente articolo con l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7-ter
Modifica all’articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003

1. All’articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modificazioni, il secondo e il terzo periodo del comma 1-bis sono sostituiti dai seguenti: «Il contributo e’ assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosità dei rifiuti, ed e’ ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio e’ ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e’ ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi e’ calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall’impianto».

Art. 7-quater
Progetti ed iniziative di educazione ambientale

1. Le somme di cui al comma 10 dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, quantificate in euro 9.000.000 complessivi, sono mantenute nel conto medesimo per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 4.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per essere riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ripartito su proposta del Ministro medesimo, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze per essere impiegate in progetti ed iniziative di educazione ambientale, comunicazione istituzionale e valorizzazione, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie, delle aree protette e della biodiversità, ivi inclusa la promozione delle attività turistico-ambientali e interventi di manutenzione ed efficientamento degli immobili di pertinenza del predetto Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all’applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 2,5 milioni per l’anno 2009, euro 4,5 milioni per l’anno 2010 ed euro 2 milioni per l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, come incrementato dall’articolo 1, comma 11, e dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

Art. 7-quinquies
Progetti di promozione della sensibilità ambientale nella scuola secondaria superiore e nell’università

1. Al fine della sensibilizzazione delle giovani generazioni in riferimento alla conservazione di un ambiente sano, nonche’ alla promozione delle prassi e dei comportamenti ecocompatibili, sono realizzati progetti e iniziative di interesse generale nell’ambito dei sistemi di istruzione secondaria superiore e universitaria. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le relative modalità attuative, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7-sexies
Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell’usato

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare conclude con le regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un accordo di programma, che può prevedere la partecipazione di associazioni particolarmente rappresentative a livello territoriale, al fine di regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell’usato.

2. Sulla base di tale accordo, gli enti locali, a partire dal 2009, provvedono all’individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell’usato.

3. Gli accordi sono aperti alla partecipazione delle associazioni professionali ed imprenditoriali interessate.

4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettati gli standard minimi che tali mercati devono avere a tutela dell’ambiente e della concorrenza, ferme per il resto le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio. 5. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente articolo con l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.
Disposizioni in materia di protezione civile

1. Per fronteggiare in termini di somma urgenza le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008, e’ autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da assegnare al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente a 100 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. L’articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e’ sostituito dal seguente:

5-bis. Il termine di cui all’articolo 5, comma 1, lettera n), del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e’ prorogato di ulteriori diciotto mesi.

5-ter. Gli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si applicano anche alla componente volontaristica dell’Associazione italiana della Croce Rossa ed ai volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impiegati in attività di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ovvero con risorse provenienti da finanziamenti esterni.

5-quater. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008, per i quali e’ stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2009, e’ autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l’anno 2009. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere trasferite al commissario delegato nominato per il superamento dell’emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziate a carico del Fondo di protezione civile, prioritariamente per il ripristino dei fabbricati dichiarati inagibili. Al relativo onere, pari a 19 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.

5-quinquies. Le risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale intestata al commissario delegato di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3294 del 19 giugno 2003 sono trasferite al Dipartimento della protezione civile per la realizzazione di attività di cooperazione con la Repubblica di Albania in ambito di protezione civile, con particolare riferimento alle iniziative previste dalla Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 7 marzo 2008.

5-sexies. All’articolo 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, le parole: «unità operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «nuclei operativi speciali e di protezione civile da istituire con decreto del capo».

Art. 8-bis
Misure in materia di ripartizione della quota minima di incremento dell’energia elettrica da fonti rinnovabili

1. Il comma 167 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ sostituito dal seguente:

«167. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti per definire la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell’energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l’obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall’Unione europea. I decreti di cui al primo periodo sono emanati tenendo conto:

a) della definizione dei potenziali regionali tenendo conto dell’attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;

b) dell’introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario;

c) della determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione nei casi di inadempienza delle regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati».

Art. 8-ter
Modifiche all’articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra

1. All’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;

b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;

c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

7-ter.Ai fini dell’applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall’estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell’Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente derivanti dall’utilizzo della sostanza o dell’oggetto».

Art. 8-quater
Accordi di programma per la gestione dei rifiuti

1. All’articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

«3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative».

Art. 8-quinquies
Modifica all’articolo 243 del decreto legislativo n. 152 del 2006

1. All’articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, dopo le parole: «interventi di bonifica» sono inserite le seguenti: «o messa in sicurezza».

Art. 8-sexies
Disposizioni in materia di servizio idrico integrato

1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonche’ quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d’ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall’utente. Detta componente e’ pertanto dovuta al gestore dall’utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purche’ alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.

2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall’importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L’importo da restituire e’ individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d’ambito.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all’individuazione dell’importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l’attuazione, coerentemente con le previsioni dell’allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l’eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonche’ le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l’adeguamento e l’attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d’ambito, nonche’ al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l’indicazione all’interno della bolletta.

5. Nell’ambito delle informazioni fornite all’utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese già sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 4, nonche’ all’osservanza dei tempi di realizzazione previsti.

6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell’ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all’articolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 9.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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