Regolamento (CE) n. 1127/2009 della Commissione, del 23 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1090/2009 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2009

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

24.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 308/17

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento
(CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione
nel settore dei cereali ( 2 ), in particolare l’articolo 2,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) I dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a
decorrere dal 16 novembre 2009 sono stati fissati dal
regolamento (CE) n. 1090/2009 della Commissione ( 3 ).
(2) Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media
dei dazi all’importazione calcolata e il dazio fissato, occorre
procedere ad un corrispondente adeguamento dei
dazi all’importazione fissati dal regolamento (CE) n.
1090/2009.
(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE)
n. 1090/2009,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1090/2009 sono
sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 24 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e
dello sviluppo rurale

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:308:0017:0019:IT:PDF

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2010 Ripartizione della dotazione organica del personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 121 del 26-5-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l’art. 3; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nonche’ la tabella allegata nella quale e’ stato individuato il contingente di personale della predetta Agenzia in complessive 55 unita’ di personale; Visto in particolare l’art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 1999, che autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con l’allora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apportare modifiche alla ripartizione organica stabilita nella tabella allegata al medesimo decreto legislativo, in relazione alle effettive esigenze di funzionamento dell’Agenzia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 dell’8 settembre 2001, con il quale, accogliendo la delibera n. 29/2000 del Collegio dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e fermo restando il contingente complessivo di 55 unita’, e’ stata modificata la ripartizione della dotazione organica dell’Agenzia stessa; Vista la deliberazione del Commissario straordinario dell’Agenzia n. 34 del 20 aprile 2005, con la quale sono state rideterminate le dotazioni organiche dell’Ente in attuazione alle disposizioni recate dall’art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in materia di riduzione delle spese relative alle consistenze organiche del personale delle pubbliche amministrazioni; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dipendente dall’Ente nazionale per l’aviazione civile, sottoscritto in data 19 febbraio 2007, la cui applicabilita’ e’ estesa anche al personale non dirigenziale dipendente dall’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo; Vista la delibera del Collegio dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo n. 5 del 28 febbraio 2008, che ha rimodulato i contingenti del personale previsti in organico, adeguandoli al nuovo sistema di classificazione derivante dalla sottoscrizione del sopra citato Contratto collettivo nazionale di lavoro; Visto l’art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale sono stabilite delle specifiche norme in materia di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni nonche’, in particolare, sulle dotazioni organiche del personale non dirigenziale delle stesse che devono essere rideterminate apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico previsti per ciascuna amministrazione; Considerato che l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nelle more dell’adozione del provvedimento di recepimento delle menzionate delibere n. 34 del 2005 e n. 5 del 2008, ha provveduto, con determinazione del suo Presidente n. 11 del 12 novembre 2008, a dare attuazione alle disposizioni recate dal sopramenzionato art. 74 della legge n. 133 del 2008 ed, in particolare, a rideterminare la propria dotazione organica riducendone i relativi oneri per spese di personale in misura coerente con quanto prescritto dallo stesso art. 74, comma 1, lettera c); Ritenuto di poter accogliere, per le motivazioni addotte nella citata determinazione del Presidente dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo n. 11 del 12 novembre 2008, la modifica della ripartizione del contingente di personale dell’Agenzia stessa; Preso atto che sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica, cosi’ come rappresentata dall’Amministrazione, sono state consultate le Organizzazioni sindacali rappresentative; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e’ stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonche’ l’organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni; Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Decreta: 1. La ripartizione della dotazione organica del personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e’ modificata secondo l’allegata tabella, che sostituisce la tabella allegata al decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66 e che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 4 febbraio 2010 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2010 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 48

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-26&task=dettaglio&numgu=121&redaz=10A06092&tmstp=1275984362576

Conversione in legge recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile Legge n. 77 del 24/6/09, G.U. n. 147 del 27/6/09

Il documento è presente a questo indirizzo:

www.camera.it/parlam/leggi/elelenum.htm

Legge Regionale n. 8 del 09-03-2009 Regione Basilicata. Partecipazione della Regione Basilicata alla Fondazione Francesco Saverio Nitti.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 12
del 10 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Partecipazione alla costituzione della Fondazione

1. La Regione Basilicata, per le finalità di cui all’art. 5 dello
Statuto, è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, alla Fondazione
denominata “Fondazione Francesco Saverio Nitti”, che sarà costituita con
apposito atto pubblico, secondo le procedure fissate dal Codice Civile.

2. La Fondazione persegue lo scopo di promuovere attività nel campo degli
studi storici, socio-economici, politico-istituzionali, nel solco del pensiero
culturale e civile dello statista lucano.

3. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che
l’atto costitutivo e lo Statuto della fondazione prevedano:
a) che nello scopo siano espressamente indicate le finalità non lucrative
di cui al comma 2;
b) l’obbligo della Fondazione di conseguire il riconoscimento della
personalità giuridica secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 2

Modalità

1. Il Presidente della Regione Basificata è autorizzato a compiere tutti
gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla
costituzione ed al funzionamento della Fondazione.

2. Il Consiglio Regionale elegge nel proprio seno i componenti regionali
degli organi della Fondazione, secondo quanto previsto dallo Statuto della
Fondazione medesima.

ARTICOLO 3

Contributo annuale

1. La Regione Basilicata versa alla Fondazione un contributo di €
65.000,00 destinato alla costituzione del fondo di dotazione, di cui €
50.000,00 quale contributo straordinario per consentire l’avvio delle attivit
istituzionali della fondazione ed € 15.000,00 a titolo di contributo annuo.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificati per l’anno 2009 in € 65.000,00 si provvede in termini di
competenza e di cassa mediante prelevamento dalla UPB 860.01.

3. Le leggi di bilanci per gli anni successivi prevederanno i relativi
stanziamenti.

ARTICOLO 4

Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 9 marzo 2009

DE FILIPPO

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it