Legge Regionale n. 8 del 30-04-2009 Regione Lombardia. Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 18
del 4 maggio 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 5 maggio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La presente legge, in conformità agli articoli 117 e 118, secondo
comma, della Costituzione, disciplina la vendita da parte delle imprese
artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo
immediato, nell’ambito delle competenze della Regione e dei comuni.

ARTICOLO 2

(Vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato)

1. Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che
effettuano la vendita diretta al pubblico possono effettuare la vendita degli
alimenti di propria produzione per il consumo immediato, purché tale attivit
sia strumentale e accessoria alla produzione e alla trasformazione.

2. E’ consentita la vendita, da parte delle imprese artigiane, degli
alimenti di propria produzione per il consumo immediato nei locali adiacenti a
quelli di produzione, con esclusione degli spazi esterni al locale ove si
svolge l’attività artigianale, tramite l’utilizzo degli arredi dell’azienda e
di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di
somministrazione.

3. Negli spazi di cui al comma 2 la vendita di bevande diverse da quelle
prodotte e trasformate dall’impresa artigiana è vietata, salva dichiarazione
di inizio attività produttive (DIAP), ai sensi dell’articolo 5 della legge
regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e
per il territorio della Lombardia).

4. L’attività di cui alla presente legge è soggetta a previa
comunicazione al comune in cui si svolge ed è esercitata nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare.

5. L’attività di cui alla presente legge è svolta nel rispetto della
disciplina sull’inquinamento acustico contenuta nelle leggi statali e
regionali e nei relativi provvedimenti attuativi.

ARTICOLO 3

(Orari e pubblicità)

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle imprese artigiane
di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita dei propri
prodotti per il consumo immediato nei locali dell’azienda sono rimessi alla
libera determinazione degli imprenditori, nel rispetto della fascia oraria
compresa dalle ore sei all’una del giorno successivo, salvo deroghe motivate
da parte dei comuni, sentite le associazioni di categoria, al fine di
soddisfare adeguatamente la domanda e di garantire, nel contempo, la qualità e
la vivibilità delle aree urbane in relazione alle caratteristiche urbanistiche
del territorio, alla tipologia artigianale e al periodo dell’anno.

2. Le attività artigianali che effettuano la vendita degli alimenti di
propria produzione per il consumo immediato pubblicizzano gli orari di
apertura e chiusura mediante appositi cartelli e hanno l’obbligo di esporre
l’elenco delle materie prime utilizzate e di specificare i prodotti
eventualmente congelati.

ARTICOLO 4

(Sanzioni)

1. Chiunque violi le disposizioni dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00
euro; in caso di reiterazione, il comune può disporre la sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a tre mesi, dell’attività di vendita
di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato.

2. Chiunque ometta la comunicazione prevista all’articolo 2, comma 4, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00
euro.

3. Chiunque non rispetti gli orari determinati ai sensi dell’articolo 3,
comma 1 e gli obblighi di pubblicità di cui all’articolo 3, comma 2, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro; in
caso di reiterazione, il comune può disporre la sospensione temporanea, per un
periodo non superiore a tre mesi, dell’attività di vendita di prodotti
alimentari di propria produzione per il consumo immediato.

4. Restano salve le disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ove
applicabili all’attività di vendita di prodotti alimentari di propria
produzione per il consumo immediato.

5. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni è regolato dalla
legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24
novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

6. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le
sanzioni amministrative e introita i proventi.

ARTICOLO 5

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell’attuazione
della legge; a tal fine trasmette una relazione biennale che contiene
informazioni documentate in merito alle eventuali criticità emerse e alle
osservazioni svolte, nel corso dell’implementazione, dai comuni e dalle
associazioni delle categorie interessate e dei consumatori.

ARTICOLO 6

(Disposizione transitoria)

1. Le imprese artigiane che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, effettuano la vendita di prodotti alimentari di propria
produzione per il consumo immediato sono tenute a trasmettere la comunicazione
di cui all’articolo 2, comma 4, entro il 31 dicembre 2009.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 12 del 26-05-2009 Regione Marche. Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 53
del 4 giugno 2009
IL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE :

ARTICOLO 1

(Disposizioni generali)

1. Gli utenti dei treni classificati regionali e dei servizi di autotrasporto
pubblico di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n 45 (Norme per il
riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), sono tenuti
a munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio, ad obliterarlo e a
conservarlo per la durata del percorso nonché ad esibirlo su richiesta al
personale incaricato di cui all’articolo 5.
2. Le imprese che effettuano il trasporto sono obbligate a dare ampia
pubblicità alle tariffe applicate, alle modalità di acquisto dei titoli di
viaggio, nonché a rendere note le norme sanzionatorie nella carta della
mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
dicembre 1998 (Schema generale di riferimento per la predisposizione della
carta dei servizi pubblici del settore trasporti), nonché mediante avvisi da
affiggersi in luoghi ben visibili dagli utenti.

ARTICOLO 2

(Assenza di valido e idoneo titolo di viaggio)

1. In caso di violazione commessa nell’ambito di pubblici autoservizi urbani,
agli utenti sprovvisti di valido e idoneo titolo di viaggio si applica:
a) il pagamento della tariffa ordinaria;
b) la sanzione amministrativa da quaranta a duecento volte la tariffa
minima regionale del primo scaglione chilometrico.
2. La violazione di cui al comma 1, commessa nell’ambito di pubblici
autoservizi extraurbani e del servizio ferroviario regionale, comporta:
a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea o
stazione di partenza per il percorso già effettuato fino alla destinazione
dichiarata dal viaggiatore;
b) la sanzione amministrativa da quaranta a duecento volte la tariffa
minima regionale del primo scaglione chilometrico rispettivamente per la gomma
e per il ferro.
3. All’utente titolare di regolare abbonamento nominativo che non sia in grado
di esibirlo all’agente accertatore è applicata una sanzione pari al doppio
della tariffa regionale ordinaria relativa alla percorrenza di riferimento, se
entro i tre giorni successivi alla contestazione presenta il titolo di viaggio
ai competenti uffici dell’impresa di trasporto pubblico, purché il documento
non risulti regolarizzato successivamente all’accertamento dell’infrazione.
Qualora la presentazione dell’abbonamento non avvenga nel termine previsto, si
applicano le sanzioni ordinarie di cui ai commi 1 e 2.
4. L’utente che sale sprovvisto di biglietto in un treno regionale ed avvisa
prima della salita il personale di cui all’articolo 5, paga il biglietto a
tariffa ordinaria con la maggiorazione di euro 5,00. Per l’autotrasporto
pubblico la maggiorazione è determinata dal contratto di servizio nella misura
non superiore al 30 per cento della tariffa. La maggiorazione non è dovuta per
i viaggiatori che salgono da località sprovviste di biglietteria, di
emettitrici self-service attive e funzionanti o di punti vendita a terra,
purché l’utente provveda ad avvisare, all’atto della salita, il personale
incaricato.
5. La maggiorazione di cui al comma 4 è applicata con le modalità ivi previste
anche all’utente di un treno regionale con biglietto non convalidato salva
l’ipotesi di obliteratrice non funzionante.

ARTICOLO 3

(Danni alle attrezzature ed ai beni strumentali dell’impresa)

1. Per le infrazioni di cui all’articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia,
sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto) che abbiano determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni
strumentali delle imprese, si applica la sanzione amministrativa da un minimo
di euro 103,00 a un massimo di euro 309,00, oltre al risarcimento del danno
derivante.

ARTICOLO 4

(Reiterazione)

1. Qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno
solare si applica la sanzione amministrativa calcolata nel massimo.

ARTICOLO 5

(Competenza all’irrogazione delle sanzioni)

1. Competente all’irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge è
l’impresa esercente il trasporto pubblico, che provvede all’accertamento e
alla contestazione delle violazioni tramite personale appositamente incaricato
che, per il trasporto su gomma, sia stato autorizzato dalla Provincia
competente per territorio.
2. All’accertamento delle violazioni possono provvedere, altresì, i soggetti
indicati all’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33
(Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative
di competenza regionale).
3. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti
dall’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale) compresi quelli necessari per l’identificazione del trasgressore.
4. Gli agenti accertatori provvedono anche a contestare le altre violazioni in
materia di trasporto pubblico contenute nel d.p.r. 753/1980, per le quali sia
prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa.

ARTICOLO 6

(Autorizzazione all’accertamento e alla contestazione)

1. Per il trasporto su gomma, l’autorizzazione all’accertamento e alla
contestazione è rilasciata dalla Provincia al personale di cui all’articolo 5
previa:
a) presentazione della dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), attestante il godimento dei diritti politici e il non aver
subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato
sottoposto a misura di prevenzione;
b) frequenza con esito favorevole del corso di abilitazione di cui
all’articolo 8.
2. Ottenuta l’autorizzazione le persone incaricate dell’accertamento e della
contestazione delle violazioni acquisiscono la qualifica di agente di polizia
amministrativa valida per l’espletamento della funzione nel territorio
regionale.

ARTICOLO 7

(Elenco degli accertatori)

1. È istituito presso la Provincia l’elenco dei soggetti autorizzati, ai sensi
dell’articolo 6, ad accertare e contestare le violazioni nei servizi di
autotrasporto pubblico di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale determina le modalità di iscrizione d’ufficio, negli
elenchi di cui al comma 1, dei soggetti già iscritti nell’elenco regionale di
cui all’articolo 28 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 31 (Nuove norme
sulle tariffe dei servizi di autotrasporto pubblico regionale e locale).

ARTICOLO 8

(Corso ed esame di abilitazione)

1. La Provincia organizza, di norma ogni anno, un corso, con relativi esami,
per il conseguimento dell’abilitazione per l’accertamento e la contestazione
delle violazioni previste dalla presente legge.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, individua le materie di insegnamento
del corso.
3. Con il superamento degli esami finali, la Provincia rilascia l’attestato di
abilitazione.
4. La Provincia organizza, altresì, corsi di aggiornamento per i soggetti
iscritti nell’elenco di cui all’articolo 7.

ARTICOLO 9

(Pagamento)

1. L’effettuazione del pagamento delle somme dovute avviene secondo le
modalità previste dall’impresa esercente il servizio.
2. Il pagamento della somma dovuta per la violazione nella misura minima, come
determinata ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, dell’articolo 3, comma 1,
può essere effettuato nelle mani dell’agente all’atto della contestazione
ovvero entro i tre giorni successivi nella sede del soggetto affidatario del
servizio di trasporto pubblico.
3. Qualora il pagamento non sia effettuato nei modi di cui al comma 2 è sempre
ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 9 della l.r.
33/1998.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle
imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico e vengono iscritti nei
bilanci di esercizio come proventi del traffico, con obbligo di
rendicontazione separata rispetto a quella dei proventi ordinari.

ARTICOLO 10

(Comunicazioni sull’attività di accertamento)

1. Le imprese esercenti il servizio di autotrasporto pubblico trasmettono alle
Province e ai Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, le risultanze degli
accertamenti compiuti nell’anno precedente, nonché il rapporto, espresso in
valore percentuale, fra i controlli effettuati sugli automezzi di trasporto e
i chilometri effettivamente percorsi.
2. Le imprese esercenti i servizi ferroviari regionali trasmettono alla
Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, le risultanze degli accertamenti
compiuti nell’anno precedente, nonché il rapporto, espresso in valore
percentuale, fra i controlli effettuati sui treni e le sanzioni irrogate.
3. Le imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico di cui ai commi 1 e 2
forniscono, su richiesta degli enti territoriali competenti, tutte le altre
informazioni sullo svolgimento delle funzioni di accertamento delle
irregolarità dei titoli di viaggio per le linee di rispettiva competenza.

ARTICOLO 11

(Norme finali)

1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge si
applica la l.r. 33/1998 in quanto compatibile.

ARTICOLO 12

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 21 luglio 1992, n. 31 (Nuove norme sulle tariffe
dei servizi di autotrasporto pubblico regionale e locale);
b) il comma 5 dell’articolo 32 della legge regionale 24 dicembre 1998, n.
45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle
Marche).

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 4 del 10-02-2009 Regione Piemonte. Gestione e promozione economica delle foreste.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 6
del 12 febbraio 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Principi)

1. La Regione Piemonte, nel quadro dei principi definiti dagli articoli 6 e 8
dello Statuto, considera le foreste come bene a carattere ambientale,
culturale, economico e paesaggistico di irrinunciabile valore collettivo da
utilizzare e preservare a vantaggio delle generazioni future.
2. Le foreste sono riconosciute quale risorsa di materie prime ed energie
rinnovabili, per il loro apporto al benessere degli individui, per la
protezione del territorio, della vita umana e delle opere dell’uomo dalle
calamità naturali e per la tutela della biodiversità.
3. Sono ritenute indispensabili la pianificazione degli interventi di
gestione forestale, basata su un’approfondita conoscenza del territorio, e la
programmazione degli stessi nel rispetto del ruolo delle autonomie locali, in
applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e
leale collaborazione ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto.
4. La Regione riconosce il ruolo di interesse pubblico delle attivit
selvicolturali svolte secondo i principi della gestione forestale sostenibile
e finalizzate al mantenimento della multifunzionalità delle foreste.

ARTICOLO 2

(Finalità)

1. La Regione, in armonia con gli indirizzi definiti dalla legislazione
comunitaria, nazionale e regionale e dagli accordi internazionali in tema di
gestione forestale sostenibile, mitigazione dei cambiamenti climatici, tutela
dell’ambiente e del paesaggio, si propone, in particolare, di:
a) promuovere la gestione forestale sostenibile e la multifunzionalità delle
foreste;
b) tutelare e valorizzare il patrimonio forestale pubblico e privato;
c) sviluppare le filiere del legno derivato dalle foreste e
dall’arboricoltura;
d) promuovere l’impiego del legno come materia prima rinnovabile;
e) incentivare la gestione associata delle foreste;
f) migliorare le condizioni socio-economiche delle aree rurali;
g) promuovere la crescita e qualificare la professionalità delle imprese e
degli addetti forestali;
h) accrescere le conoscenze scientifiche e tecniche in campo forestale,
promuovendo la ricerca e l’innovazione in materia;
i) aumentare la sensibilità e la consapevolezza sociale circa il valore
culturale, ambientale ed economico delle foreste e degli alberi.

ARTICOLO 3

(Bosco e foresta)

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella
Regione è adottata la definizione di bosco di cui all’articolo 2, commi 1, 3 e
6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e
modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5
marzo 2001, n. 57). Sono inoltre considerati bosco le tartufaie controllate
che soddisfano la medesima definizione.
2. Non sono considerati bosco le tartufaie coltivate di origine artificiale e
l’arboricoltura da legno.
3. La continuità e l’omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai
confini amministrativi o di proprietà o da superfici incluse di qualunque
altra natura, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di larghezza
inferiore ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine.
4. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni
precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da
almeno dieci anni.

ARTICOLO 4

(Arboricoltura da legno)

1. Per arboricoltura da legno si intende la coltura arborea di origine
artificiale, finalizzata prevalentemente alla produzione di legname e
biomassa, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguita su terreni non
boscati.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 8 del 30-03-2009 Regione Puglia. Modifica alla legge regionale 19/12/08, n.44 (Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio:limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 51
del 3 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifica alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 44)

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2008, n.
44 (Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio: limiti alle
emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani) è
sostituito dal seguente:
“2. Tutti gli impianti già esistenti e in esercizio alla data di entrata in
vigore della presente legge devono adeguarsi ai su citati valori limite
valutati sulla base dei criteri indicati dal protocollo di Aarhus secondo il
seguente calendario:
a) a partire dal 30 giugno 2009: somma di PCDD e PCDF
2,5 ngTEQ/Nm3;
b) a partire dal 31 dicembre 2010: somma di PCCD e PCDF
0,4 ngTEQ/Nm3”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 44/2008 è aggiunto il
seguente:
“1 bis. Il valore di emissione, da confrontare con i valori limite al fine
della verifica di conformità, è calcolato come valore medio su base annuale e
viene ricavato secondo la seguente procedura:
a) effettuare almeno tre campagne di misura all’anno;
b) ogni campagna è articolata su tre misure consecutive, con
campionamento di 6-8 ore ciascuna;
c) il valore di emissione derivato da ciascuna campagna è ottenuto
operando la media aritmetica dei valori misurati, previa sottrazione
dell’incertezza pari al 35 per cento per ciascuna unità di misura;
d) le misure sono riferite al tenore di ossigeno misurato;
e) il valore di emissione su base annuale è ottenuto operando la media
aritmetica dei valori di emissione delle campagne di misure effettuate.”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it