Legge Regionale n. 1 del 08-01-2009 Regione Toscana. Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 1
del 16 gennaio 2009
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Principi e finalità

1. La presente legge riordina e razionalizza la normativa regionale in
materia di personale e organizzazione, nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 52 e 53 dello Statuto regionale.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche).

ARTICOLO 2

Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza

1. Gli organi di direzione politica esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed
adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni.
Verificano, inoltre, la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa
e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Agli organi di direzione politica spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi
atti di indirizzo applicativo;
b) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a
terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di
terzi;
c) le nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad essi attribuiti da
specifiche disposizioni;
d) la definizione delle priorità, dei piani e delle direttive generali
per l’azione amministrativa e per la gestione;
e) l’individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-
finanziarie da destinare alle strutture di massima dimensione, di cui
all’articolo 3;
f) la definizione del sistema di controllo strategico e delle procedure
del controllo di gestione;
g) la disciplina delle procedure di controllo di regolarit
amministrativa e contabile degli atti amministrativi regionali;
h) la definizione dei criteri di valutazione dei direttori generali,
nonché l’attribuzione di una quota di compenso correlata ai risultati
conseguiti.
3. La Giunta regionale, oltre alle direttive generali, può impartire
direttive specifiche per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
dell’ente.
4. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e
di controllo.

ARTICOLO 3

Strutture di massima dimensione

1. Le strutture di massima dimensione a supporto degli organi di governo
della Regione sono denominate direzioni generali.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, la Giunta regionale
individua con propria deliberazione le direzioni generali e ne definisce le
competenze.
3. L’Avvocatura regionale di cui alla legge regionale 2 dicembre 2005, n.
63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana
e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale), è equiparata
ad una direzione generale.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 1 del 27-01-2009 Regione Umbria. Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell’Umbria – Sviluppumbria S.p.A.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 5
del 4 febbraio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La Società regionale per la promozione dello sviluppo economico
dell’Umbria, già istituita con la legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14
(Costituzione della S.p.A. denominata «Società regionale per la promozione
dello sviluppo economico dell’Umbria»), che assume, con la presente legge, la
nuova denominazione di “Società Regionale per lo Sviluppo Economico
dell’Umbria – Sviluppumbria S.p.A.”, di seguito Sviluppumbria S.p.A., è una
società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione
regionale, che opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai
sensi della vigente normativa in materia di “in house providing”.

2. La Regione e i soci pubblici partecipanti al capitale esercitano su
Sviluppumbria S.p.A. un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi attraverso forme di controllo congiunto, le cui modalità sono definite
da una convenzione di diritto pubblico stipulata tra tutti i soci. La
convenzione disciplina, altresì, le modalità di costituzione, il funzionamento
e le competenze degli organi sociali, le modalità di indirizzo e sorveglianza,
nonché la contribuzione dei soci alle attività della società stessa.

3. La convenzione di cui al comma 2 è stipulata entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 2

(Finalità)

1. Sviluppumbria S.p.A. opera per lo sviluppo economico e per la competitivit
del territorio in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della
Regione.

2. Sviluppumbria S.p.A. realizza la propria missione in particolare mediante:

a) elaborazione ed attuazione di programmi e misure di sostegno e promozione
dello sviluppo nell’ambito della programmazione regionale;

b) elaborazione ed attuazione di progetti di sviluppo locale come previsto
dalla legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema
amministrativo regionale e locale – Unione Europea e relazioni
internazionali – Innovazione e semplificazione);

c) animazione economica e a supporto dell’attuazione di misure di politiche
regionali di sviluppo con particolare riferimento a quelle dell’innovazione
e dell’internazionalizzazione;

d) attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo,
decentrata e transnazionale della Regione;

e) attività connesse alle politiche preventive per evitare crisi settoriali
e/o aziendali.

3. La Sviluppumbria S.p.A. è, altresì, società di partecipazione della Regione
nelle iniziative strategiche e funzionali allo svolgimento delle funzioni
previste. Gli altri soci possono, nel rispetto di quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti, attribuire analoghe funzioni alla stessa. I soci che
si avvalgono della società mettono a disposizione le relative risorse.

4. Sviluppumbria S.p.A. svolge in particolare attività strumentali e di
servizio alle funzioni della Regione e degli enti pubblici soci attraverso:

a) l’amministrazione e la gestione delle risorse attribuite dalla Regione e
dagli enti soci per lo sviluppo economico regionale;

b) l’attività di consulenza e assistenza a favore della Regione e degli enti
soci;

c) la collaborazione alla progettazione e nella attuazione delle politiche di
sostegno alla competitività del territorio e del sistema delle imprese
dell’Umbria;

d) il supporto tecnico a progetti di investimento e di sviluppo territoriale
promossi dalla Regione;

e) il supporto alla creazione di impresa con particolare riferimento alle
imprese femminili, giovanili e del terzo settore;

f) l’attrazione di investimenti esogeni e attività connesse ai progetti di
cooperazione internazionale allo sviluppo, decentrata e transnazionale;

g) l’attività di monitoraggio e prevenzione delle crisi settoriali e di
impresa;

h) la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e
degli altri soci con esclusione delle attività di manutenzione dello stesso;

i) lo svolgimento di ogni altra attività di promozione, informazione,
diffusione, progettazione, attuazione, di istruttoria e strumentale,
connessa a quelle sopra indicate o specificamente affidate dalla Regione o
dai soci.

ARTICOLO 3

(Rapporti tra Sviluppumbria S.p.A. e i soci)

1. I rapporti tra Sviluppumbria S.p.A. e i soci, per lo svolgimento delle
attività conferite, affidate o cofinanziate, sono disciplinati da apposita
convenzione che ne definisce finalità e contenuti di gestione e controllo.

ARTICOLO 4

(Indirizzi regionali e piano di attività)

1. La Giunta regionale e gli altri soci partecipanti, sulla base della
convenzione di cui all’articolo 1, comma 2, con proprio provvedimento:

a) adottano indirizzi ed approvano il conseguente piano di attività di
Sviluppumbria S.p.A.;

b) verificano lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il
profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità;

c) definiscono i criteri e le modalità di gestione e rendicontazione delle
risorse assegnate in relazione ad attività cofinanziate ovvero affidate per
la realizzazione di specifici progetti.

2. Sviluppumbria S.p.A. presenta ogni anno alla Giunta regionale ed agli altri
soci:

a) entro trenta giorni dalla loro approvazione i bilanci di esercizio,
corredati da una relazione sulla gestione, redatti ai sensi dell’articolo
2423 e seguenti del codice civile;

b) entro il mese di settembre, una relazione sul generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di
maggior rilievo realizzate e/o previste nel corso dell’esercizio.

3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale i documenti di cui al
comma 2, unitamente alle valutazioni circa la rispondenza dei risultati
evidenziati agli indirizzi regionali.

4. Sviluppumbria S.p.A. può collaborare con enti, istituti e organismi che
abbiano scopi analoghi o affini al proprio, anche in ambito interregionale ed
europeo.

ARTICOLO 5

(Funzioni di valorizzazione del patrimonio della Regione)

1. Le funzioni di valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare della
Regione attribuite a RES S.p.A., costituita con deliberazione della Giunta
regionale 9 aprile 2001, n. 343, sono conferite a Sviluppumbria S.p.A..

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti i conseguenti atti
necessari, anche di natura societaria, ivi compresi quelli di liquidazione e
fusione, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, garantendo la necessaria continuità di gestione e l’efficacia
dell’attività conferita.

3. Sviluppumbria S.p.A. succede in tutti i rapporti attivi e passivi di RES
S.p.A. anche per quanto attiene il personale.

ARTICOLO 6

(Immobilizzazioni materiali e partecipazioni societarie)

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il
Consiglio di amministrazione di Sviluppumbria S.p.A. presenta alla Giunta
regionale una ricognizione delle immobilizzazioni materiali e delle
partecipazioni societarie detenute, riclassificandole in:

a) strategiche e funzionali alla missione attribuita a Sviluppumbria S.p.A.
con la presente legge;

b) da trasferire alla Regione e/o ad altri enti o organismi regionali;

c) da alienare.

2. La Giunta regionale in esito a quanto previsto al comma 1, anche
modificando l’imputazione delle immobilizzazioni e delle partecipazioni
proposte, adotta un piano operativo che prevede tempi e modalità per
l’assegnazione e la gestione delle categorie patrimoniali di cui al comma 1.
Con il medesimo atto la Giunta regionale dispone in ordine ad eventuali
ulteriori partecipazioni già intestate alla Regione, agenzie o societ
regionali. Di tale provvedimento è data informazione al Consiglio regionale.

ARTICOLO 7

(Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale)

l. La Regione e gli altri soci, con le modalità previste dalla convenzione di
cui all’articolo 1, comma 2 nominano i componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale di Sviluppumbria S.p.A.. Il Consiglio
di amministrazione è composto da cinque membri di cui tre, compreso il
Presidente, nominati dalla Regione. Il Collegio sindacale è composto da tre
membri effettivi di cui due, compreso il Presidente, nominati dalla Regione,
ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11
(Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi
amministrativi).

ARTICOLO 8

(Statuto)

l. Il Consiglio di amministrazione di Sviluppumbria S.p.A., acquisito il
parere vincolante della Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, sottopone all’Assemblea dei soci il nuovo
statuto societario conforme alla presente legge, per l’approvazione.

ARTICOLO 9

(Struttura del capitale sociale)

l. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della legge
regionale 29 marzo 2007, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio
2007 in materia di entrate e di spese) così come sostituito dall’articolo 6
della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra
di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese), è autorizzata ad assumere
tutti gli atti necessari a determinare la struttura del capitale sociale di
Sviluppumbria S.p.A. di cui all’articolo 1, comma 1, ivi compreso l’utilizzo
di crediti relativi a fondi assegnati in gestione a Sviluppumbria S.p.A..

ARTICOLO 10

(Organizzazione)

1. Sviluppumbria S.p.A. in relazione alla differente natura delle funzioni
esercitate si articola in divisioni e deve comunque attuare una distinta
evidenziazione gestionale e contabile in relazione alle poste patrimoniali
afferenti specifici soci e categorie patrimoniali.

2. Le funzioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare già svolte dalla
società RES S.p.A. sono oggetto di distinta evidenziazione ed organizzazione.

ARTICOLO 11

(Norma finanziaria)

1. La Regione contribuisce annualmente al programma di attività della
Sviluppumbria S.p.A. mediante stanziamenti di cui alla U.P.B. 08.2.009 del
bilancio regionale.

2. Il contributo è attribuito con delibera della Giunta regionale, in esito
agli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 1 e di norma entro trenta giorni
dall’approvazione del bilancio.

ARTICOLO 12

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 26 febbraio 1973, n. 14;

b) 15 novembre 1973, n. 40;

c) 27 gennaio 1995, n. 2;

d) 9 giugno 1999, n. 12.

ARTICOLO 13

(Norma transitoria)

1. Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore della presente
legge, rimangono in carica fino alla elezione dei nuovi organi che comunque
deve avvenire entro trenta giorni dalla stipula della convenzione di cui
all’articolo 1, comma 2.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Regione Lombardia Piano Casa Legge Regionale 16 luglio 2009, N. n. 13

Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico
della Lombardia.

(BURL n. 28 2° suppl. ord. del 17 Luglio 2009 )

Art. 1
(Finalità generali)
1. La presente legge, anche in attuazione dell’Intesa espressa dalla Conferenza Unificata in data 1° aprile 2009,
promuove un’azione straordinaria dei soggetti pubblici e privati per conseguire la massima valorizzazione e
utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico presente nel territorio lombardo e per rispondere anche ai bisogni
abitativi delle persone e delle famiglie, attraverso la tempestiva ed urgente riqualificazione dello stesso, nel rispetto
dei suoi caratteri identitari, contestualmente contribuendo al rilancio del comparto economico interessato.
Art. 2
(Utilizzo del patrimonio edilizio esistente)
1. E’ consentito il recupero edilizio e funzionale di edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del 31 marzo 2005 e non
ubicati in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all’agricoltura o ad attività produttive, anche in deroga alle
previsioni quantitative degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, comportante:
a) la utilizzazione delle volumetrie e delle superfici edilizie per destinazioni residenziali ovvero per altre funzioni
ammesse dagli strumenti urbanistici;
b) la utilizzazione delle volumetrie edilizie in seminterrato, per destinazioni accessorie alla residenza, per attivit
economiche ammesse dagli strumenti urbanistici, nonché per attività professionali.
Per gli edifici con attività economiche in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge, gli interventi
edilizi consentiti non possono comportare modificazione della destinazione d’uso.
2. Nelle aree destinate all’agricoltura è consentito il recupero edilizio e funzionale, sino ad un massimo di 600 metri
cubi, di edifici assentiti prima del 13 giugno 1980, per destinazioni residenziali a esclusiva utilizzazione da parte del
proprietario, del nucleo familiare dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda agricola, per destinazioni
ricettive non alberghiere e per uffici e attività di servizio compatibili, anche in deroga alle previsioni degli strumenti
urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi.
3. Gli interventi edilizi consentiti in base al presente articolo non possono comportare la totale demolizione e
ricostruzione dell’edificio e devono rispettare i caratteri dell’architettura, del paesaggio e degli insediamenti urbanistici
del territorio, nonché i requisiti previsti dai provvedimenti regionali in materia di efficienza energetica in edilizia, di cui
agli articoli 9 e 25 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle
emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente).
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati sulla base di denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 42
della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), ovvero di permesso di costruire ai
sensi dell’articolo 38 della medesima legge regionale, rispettivamente da presentare o richiedere entro diciotto mesi
decorrenti dalla data indicata all’articolo 6.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

FONTE: http://www.pianocasa2009.com/docs/lombardia/lr002009071600013.pdf