MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. DECRETO 11 settembre 2009 Variazione di denominazione di una varieta’ di Festuca arundinacea iscritta al registro nazionale delle varieta’ di specie agrarie.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 1-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo rurale, infrastrutture e servizi

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l’attivita’ sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta’ aventi lo scopo di permettere
l’identificazione delle varieta’ stesse;
Visto l’art. 17-bis, terzo comma, del regolamento di esecuzione
della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che
disciplina l’uso di denominazioni di varieta’ gia’ iscritte al
registro nazionale;
Visto il decreto ministeriale n. 2001 del 7 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 23
aprile 2008, con il quale e’ stata iscritta nel relativo registro, ai
sensi dell’art. 19 della legge n. 1096/1971, la varieta’ di Festuca
arundinacea «Davinci»;
Considerato che la denominazione «Davinci» puo’ essere confusa con
altra denominazione di varieta’ dello stesso gruppo gia’ inclusa nel
catalogo comunitario;
Vista la nota n. 3004 del 4 febbraio 2009, con la quale la Lebanon
Seabord Co., responsabile della conservazione in purezza della
varieta’ stessa, ha chiesto la modifica della denominazione da
«Davinci» a «Monalisa»;
Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione
proposta ha dato esito positivo;
Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all’accoglimento della
proposta sopra menzionata;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell’organizzazione di Governo a norma dell’art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, relativo alle «norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio
2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente
l’individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la
definizione dei relativi compiti;
Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varieta’ di Festuca arundinacea, iscritta
con decreto ministeriale n. 2001 del 7 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 23 aprile
2008, e’ modificata come indicato nella tabella sotto riportata.

=====================================================================
| | Attuale |
Codice Sian| Specie | denominazione |Nuova denominazione
=====================================================================
| Festuca | |
10593 | arundinacea | Davinci | Monalisa

Il presente decreto entrera’ in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2009

Il direttore generale: Blasi

——————————————————————————–

Avvertenza:
Il presente atto non e’ soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei conti,
art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne’ alla
registrazione da parte dell’Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell’economia e delle finanze, art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-01&task=dettaglio&numgu=228&redaz=09A11473&tmstp=1255071339804

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 28 luglio 2009 Disciplina dell’utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 3-10-2009

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante
attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di
utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e
delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, concernente
attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei
medicinali veterinari, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante delega di
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, per taluni atti di competenza dell’amministrazione, al
Sottosegretario di Stato onorevole Francesca Martini;
Considerata la necessita’ di estendere le tipologie di medicinali
che per le specifiche competenze richieste per la loro
somministrazione e per il successivo monitoraggio possono essere
utilizzate, ed in taluni casi detenute, esclusivamente dal medico
veterinario, ed al fine di tutelare maggiormente la salute degli
animali stessi e dell’uomo;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, espresso nella seduta dell’8 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

Presupposti dell’uso esclusivo

1. I medicinali veterinari che richiedono speciali accorgimenti e
specifiche competenze ai fini della loro somministrazione agli
animali e nelle successive fasi di monitoraggio sui medesimi, sono
utilizzati esclusivamente dal medico veterinario.

Art. 2.

Tipologie di medicinali

1. Oltre a quelli stabiliti per i trattamenti terapeutici e
zootecnici di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 16 marzo 2006, n. 158, i medicinali di cui all’art. 1
comprendono:
a) abortivi, nel caso in cui vengano somministrati con finalita’
abortive;
b) anestetici locali iniettabili;
c) anestetici generali iniettabili e inalatori;
d) anticoncezionali iniettabili;
e) antineoplastici iniettabili, citochine e immunimodulatori
iniettabili;
f) specialita’ medicinali veterinarie nei casi di uso
intrarticolare;
g) emoderivati;
h) eutanasici;
i) beta-agonisti.
2. La detenzione e l’approvvigionamento dei medicinali di cui ai
punti c) e h) del comma 1, sono consentiti esclusivamente al medico
veterinario.

Art. 3.

Obblighi del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
e del venditore

1. Nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nelle
etichette e nei foglietti illustrativi dei medicinali di cui al comma
1 dell’art. 2, ad eccezione di quelli di cui alle lettere c) e h),
alla voce «Avvertenze» e’ inserita la seguente dicitura: «La
somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente
dal medico veterinario».
2. Nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nelle
etichette e nei foglietti illustrativi dei medicinali di cui alle
suddette lettere c) e h), alla voce «Avvertenze» e’ inserita la
seguente dicitura: «La somministrazione e detenzione del medicinale
deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario».
La vendita dei farmaci di cui alle sopracitate lettere c) e h) e’
effettuata soltanto dietro presentazione di ricetta
medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia o della
prescrizione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1990, n. 309, a secondo del medicinale prescritto.
3. L’adeguamento degli stampati e del riassunto delle
caratteristiche del prodotto di cui ai commi 1 e 2 delle confezioni
dei medicinali veterinari in commercio alle disposizioni del presente
decreto deve essere effettuato entro un anno dall’entrata in vigore
del medesimo.

Art. 4.

Disposizioni finali

Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, entrera’ in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 28 luglio 2009
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini

Registrato alla Corte dei conti 22 settembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 399

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 25 settembre 2009 Individuazione delle informazioni dovute a «Equitalia Giustizia S.p.a.», ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge del 16 settembre 2008, n. 143.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 5-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
del Ministero dell’economia e delle finanze

di concerto con

IL CAPO DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia

Visto il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla
legge 13 novembre 2008, n. 181, recante interventi urgenti in materia
di funzionalita’ del sistema giudiziario;
Visto in particolare l’art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n.
143 del 2008, che stabilisce che il Fondo di cui all’art. 61, comma
23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato «Fondo
unico giustizia», e’ gestito da Equitalia Giustizia S.p.a.;
Visto altresi’, in particolare, l’art. 2, comma 2, del citato
decreto-legge n. 143 del 2008, che stabilisce che rientrano nel
«Fondo unico giustizia», con i relativi interessi, le somme di denaro
ovvero i proventi di cui all’art. 61, comma 23, del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, di cui all’art. 262, comma 3-bis, del codice
di procedura penale, nonche’ relativi a titoli al portatore, a quelli
emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori
di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di
deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attivita’
finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di
provvedimenti di sequestro nell’ambito di procedimenti penali o per
l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di
sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231;
Visto ancora, in particolare, l’art. 2, comma 3, del citato
decreto-legge n. 143 del 2008, che stabilisce che Poste Italiane
S.p.a., le banche e gli altri operatori finanziari trasmettono a
Equitalia Giustizia S.p.a., con modalita’ telematica e nel formato
elettronico reso disponibile dalla medesima societa’ sul proprio sito
internet all’indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le informazioni
individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero della giustizia;
Visto il decreto ministeriale del 23 ottobre 2008 che ha
individuato e definito le prime informazioni utili per la
ricognizione delle risorse che rientrano nel «Fondo unico giustizia»,
in particolare, delle banche e di Poste Italiane S.p.a. ai sensi
dell’art. 2 del citato decreto-legge n. 143 del 2008;

Decreta:

1. In attuazione dell’art. 2, comma 3, del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n.
181, le informazioni dovute a Equitalia Giustizia S.p.a. dalle
banche, da Poste Italiane S.p.a. e dagli altri operatori finanziari
sono quelle riportate negli allegati 1 e 2 al presente decreto, che
di esso formano parte integrante.
Le disposizioni del presente decreto si applicano, a decorrere dal
15 novembre 2009, alle informazioni relative alle risorse intestate
«Fondo unico giustizia».
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 2009

Il direttore generale delle finanze
del Ministero dell’economia
e delle finanze
Lapecorella

Il capo Dipartimento
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
Ormanni

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-05&task=dettaglio&numgu=231&redaz=09A11515&tmstp=1255164571333

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 21 settembre 2009 Nomina di alcuni componenti della commissione provinciale per la Cassa integrazione salariale del settore edile di Genova.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

IL DIRIGENTE REGIONALE DEL LAVORO
di Genova
Visto il proprio decreto n. 11 datato 31 luglio 1996 relativo alla
ricostituzione della Commissione provinciale per la Cassa
integrazione salariale del settore edile di Genova;
Vista la nota prot. n. 76/09 datata 8 maggio 2009 della CISL di
Genova con la quale si richiede la sostituzione dei signori Salvatore
Sorace e Epifanio Gianni con i signori Paola Bavoso e Andrea
Sanguineti rispettivamente quale membro effettivo) e membro
supplente;
Viste le note datate 16 settembre 2009 e 26 agosto 2009 nelle quali
i signori Salvatore Sorace e Gianni Epifanio rassegnano le proprie
dimissioni dalla suddetta commissione;
Visto l’art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;
Decreta:
La sig.ra Paola Bavoso e il sig. Andrea Sanguineti sono nominati
rispettivamente membro effettivo e membro supplente in rappresentanza
dei lavoratori della Commissione provinciale per la Cassa
integrazione salariale del settore edile di Genova.
Il presidente della Commissione, direttore dell’I.N.P.S. di Genova
e’ incaricato dell’esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Genova, 21 settembre 2009
Il dirigente regionale: Vettori

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-07&task=dettaglio&numgu=233&redaz=09A11808&tmstp=1255169436231