MINISTERO DELL’INTERNO. DECRETO 6 ottobre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita’ di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita’ per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche
e integrazioni;
Visto l’art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009 recante
«Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, i
commi dal 7 al 13 che autorizzano e disciplinano l’impiego di
personale addetto ai servizi di controllo delle attivita’ di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi anche a tutela dell’incolumita’ dei presenti;
Rilevato che il predetto art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio
2009, al comma 9, rinvia ad un decreto del Ministro dell’interno, da
adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge,
la definizione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui al
comma 8 dello stesso articolo, delle modalita’ per la selezione e
della formazione del personale, degli ambiti applicativi e del
relativo impiego;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti per l’iscrizione nell’elenco e modalita’ di selezione del
personale addetto ai servizi di controllo

1. In ciascuna Prefettura –
Ufficio territoriale del Governo e’ istituito l’elenco del
personale addetto ai servizi di controllo delle attivita’ di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi anche a tutela dell’incolumita’ dei presenti.
L’iscrizione nell’elenco e’ condizione per l’espletamento dei servizi
predetti.
2. I gestori delle attivita’ di cui al comma 1 possono provvedere
ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o
avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma
dell’art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. La domanda di iscrizione nell’elenco e’ presentata al Prefetto
competente per territorio a cura del gestore delle attivita’ di cui
al comma 1 ovvero del titolare dell’istituto di cui al comma 2.
4. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 e’ subordinata al
possesso dei seguenti requisiti:
a) eta’ non inferiore a 18 anni;
b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza
di uso di alcool e stupefacenti, capacita’ di espressione visiva, di
udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche
pregressi, attestati da certificazione medica delle autorita’
sanitarie pubbliche;
c) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva,
per delitti non colposi;
d) non essere sottoposti ne’ essere stati sottoposti a misure di
prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6
della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti,
associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile
1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
f) diploma di scuola media inferiore;
g) superamento del corso di formazione di cui all’art. 3.
5. In caso di perdita da parte di uno dei soggetti di cui all’art.
1, comma 1, di uno o piu’ requisiti previsti dal presente articolo,
ovvero qualora lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto
con quanto previsto dall’art. 3, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della
legge 15 luglio 2009, n. 94, ovvero con quanto stabilito dalle
disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando il disposto
del comma 13 dell’art. 3 della citata legge, il Prefetto comunica
l’avvenuta cancellazione dall’elenco all’interessato, al gestore
delle attivita’ di intrattenimento e di pubblico spettacolo o al
titolare dell’istituto di cui al comma 2 per il divieto di impiego
nei servizi disciplinati dal presente decreto.

Art. 2.

Revisione biennale

1. Il Prefetto, competente per territorio, provvede ogni due anni
alla revisione dell’elenco di cui all’art. 1, al fine di verificare
il permanere dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del
citato art. 1 degli addetti al controllo. A tal fine i soggetti di
cui all’art. 1, comma 3, almeno un mese prima della revisione
biennale, depositano, presso il Prefetto, la documentazione
comprovante l’attualita’ dei requisiti. Il mancato deposito della
documentazione suddetta nel termine sopra indicato comporta la
cancellazione dell’iscrizione del personale interessato dall’elenco
provinciale e il divieto di svolgimento dei compiti di cui al
presente decreto.

Art. 3.

Corso di formazione del personale addetto ai servizi di controllo

Il corso di formazione per il personale addetto ai servizi di
controllo, da organizzarsi a cura delle Regioni, ha ad oggetto le
seguenti aree tematiche:
1) area giuridica, con riguardo in particolare alla materia
dell’ordine e della sicurezza pubblica, ai compiti delle Forze di
polizia e delle polizie locali, alle disposizioni di legge e
regolamentari che disciplinano le attivita’ di intrattenimento di
pubblico spettacolo e di pubblico esercizio;
2) area tecnica, con particolare riguardo alla conoscenza delle
disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, di nozioni di primo soccorso
sanitario;
3) area psicologico-sociale, avuto riguardo in particolare alla
capacita’ di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il
pubblico, alla capacita’ di adeguata comunicazione verbale, alla
consapevolezza del proprio ruolo professionale, all’orientamento al
servizio e alla comunicazione anche in relazione alla presenza di
persone diversamente abili.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=dettaglio&numgu=235&redaz=09A12065&tmstp=1255248807043

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 11 settembre 2009 Riconoscimento, al sig. Toujani Mohamed Ali, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

—-> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Roma, 11 settembre 2009 Il direttore generale: Leonardi — 185 — 9-10-2009 Supplemento ordinario n. 183 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 235 DECRETO 11 settembre 2009 . Riconoscimento, al sig. Toujani Mohamed Ali, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la domanda con la quale il Sig TOUJANI MOHAMED ALI ha chiesto il riconoscimento del titolo di “Infermiere” conseguito in Tunisia, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere; VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell’art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell’art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319; VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/9953 del 16 marzo 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di “Infermiere”, ai sensi dell’art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R .n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004; CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il Sig TOUJANI MOHAMED ALI si sia iscritto all’albo professionale; VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal Sig TOUJANI MOHAMED ALI in data 23 marzo 2009; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”; — 186 — 9-10-2009 Supplemento ordinario n. 183 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 235 RITENUTO pertanto di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; DECRETA 1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 2003, presso il “Scuola Professionale della Sanità” di Tunisi (Tunisia) dal Sig. TOUJANI MOHAMED ALI nato a Tunisi (Tunisia) il giorno 16.05.1978 è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere. 2. Il Sig TOUJANI MOHAMED ALI è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 settembre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 09A11064 Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale. Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=dettaglio&numgu=235&redaz=09A11064&tmstp=1255331814053

BANCA D’ITALIA DELIBERAZIONE 14 settembre 2009 Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Foligno S.p.A. all’emissione di assegni circolari.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 236 del 10-10-2009

LA BANCA D’ITALIA

Visto l’art. 49 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che attribuisce alla Banca d’Italia la competenza ad autorizzare le
banche all’emissione di assegni circolari;
Vista l’istanza della Cassa di risparmio di Foligno S.p.A., con
sede legale in Foligno, e con capitale sociale di € 17.720.820;
Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite
minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un
ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

la Cassa di risparmio di Foligno S.p.A. all’emissione di assegni
circolari.
L’efficacia del presente provvedimento e’ subordinata alla
pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d’Italia, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2009

Il Governatore: Draghi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=236&redaz=09A11830&tmstp=1255416373692

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 22 settembre 2009 Ricostituzione della speciale commissione per gli esercenti attivita’ commerciali del comitato provinciale INPS di Rovigo.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 237 del 12-10-2009

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Rovigo

Visto l’art. 46, comma 3 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche’
l’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970,
n. 639;
Visto il decreto n. 10/2005 in data 19 agosto 2005 a firma del
Direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di
Rovigo;
Visto il proprio decreto n. 8 /2009, con il quale e’ stato
ricostituito per il quadriennio 2009/2013, il Comitato provinciale
I.N.P.S. di Rovigo;
Acquisiti, anche a mezzo di apposto interpello, dalle Associazioni
sindacali dati ed elementi di valutazionedel grado di
rappresentativita’ delle Organizzazioni di categoria interessate al
presente provvedimento (lavoratori autonomi: esercenti attivita’
commerciali);
Ritenuto di dover assicurare un significativo pluralismo delle
Associazioni sindacali piu’ rappresentative della categoria suddetta,
individuate anche sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole
organizzazioni sindacali;
ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
partecipazione alla trattazione delle controversie individuali di
lavoro;
partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti di
lavoro;
Viste le designazioni pervenute dalle Organizzazioni predette, come
individuate in base agli elementi di cui prima nonche’ a quelli
desunti dalle rilevazioni statistiche curate dall’ufficio in
relazione alle attivita’ istituzionali svolte;
Ritenute sussistenti le condizioni tutte per poter provvedere di
conseguenza, cosi’;
Decreta:

1. La speciale commissione per gli esercenti attivita’ commerciali
viene ricostituita come segue:
Berti Luca – presidente Conferesercenti;
Antonella Savogin – Confesercenti;
Arnaldo Morato – ASCOM;
Bruno Meneghini – ASCOM;
Marzolla Franco – ASCOM,
designati congiuntamente dalle Associazioni di categoria comparto
commercio (Ascom, Confesercenti);
il direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di
Rovigo;
il direttore pro-tempore della sede provinciale I.N.P.S. di
Rovigo;
il direttore pro-tempore della ragioneria provinciale dello Stato
di Rovigo.
2. La Commissione avra’ la medesima durata del Comitato provinciale
I.N.P.S. di Rovigo, come ricostituito con provvedimento n. 8/2009.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Avverso lo stesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge n.
241/1990 e’ ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale entro trenta giorni, ovvero ricorso
giurisdizionale al TAR del Veneto entro sessanta giorni.
Rovigo, 22 settembre 2009

Il direttore provinciale: Bortolan

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-12&task=dettaglio&numgu=237&redaz=09A11790&tmstp=1255417383097