Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009
Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita’ di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita’ per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche
e integrazioni;
Visto l’art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009 recante
«Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, i
commi dal 7 al 13 che autorizzano e disciplinano l’impiego di
personale addetto ai servizi di controllo delle attivita’ di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi anche a tutela dell’incolumita’ dei presenti;
Rilevato che il predetto art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio
2009, al comma 9, rinvia ad un decreto del Ministro dell’interno, da
adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge,
la definizione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui al
comma 8 dello stesso articolo, delle modalita’ per la selezione e
della formazione del personale, degli ambiti applicativi e del
relativo impiego;
Decreta:
Art. 1.
Requisiti per l’iscrizione nell’elenco e modalita’ di selezione del
personale addetto ai servizi di controllo
1. In ciascuna Prefettura –
Ufficio territoriale del Governo e’ istituito l’elenco del
personale addetto ai servizi di controllo delle attivita’ di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi anche a tutela dell’incolumita’ dei presenti.
L’iscrizione nell’elenco e’ condizione per l’espletamento dei servizi
predetti.
2. I gestori delle attivita’ di cui al comma 1 possono provvedere
ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o
avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma
dell’art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. La domanda di iscrizione nell’elenco e’ presentata al Prefetto
competente per territorio a cura del gestore delle attivita’ di cui
al comma 1 ovvero del titolare dell’istituto di cui al comma 2.
4. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 e’ subordinata al
possesso dei seguenti requisiti:
a) eta’ non inferiore a 18 anni;
b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza
di uso di alcool e stupefacenti, capacita’ di espressione visiva, di
udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche
pregressi, attestati da certificazione medica delle autorita’
sanitarie pubbliche;
c) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva,
per delitti non colposi;
d) non essere sottoposti ne’ essere stati sottoposti a misure di
prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6
della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti,
associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile
1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
f) diploma di scuola media inferiore;
g) superamento del corso di formazione di cui all’art. 3.
5. In caso di perdita da parte di uno dei soggetti di cui all’art.
1, comma 1, di uno o piu’ requisiti previsti dal presente articolo,
ovvero qualora lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto
con quanto previsto dall’art. 3, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della
legge 15 luglio 2009, n. 94, ovvero con quanto stabilito dalle
disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando il disposto
del comma 13 dell’art. 3 della citata legge, il Prefetto comunica
l’avvenuta cancellazione dall’elenco all’interessato, al gestore
delle attivita’ di intrattenimento e di pubblico spettacolo o al
titolare dell’istituto di cui al comma 2 per il divieto di impiego
nei servizi disciplinati dal presente decreto.
Art. 2.
Revisione biennale
1. Il Prefetto, competente per territorio, provvede ogni due anni
alla revisione dell’elenco di cui all’art. 1, al fine di verificare
il permanere dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del
citato art. 1 degli addetti al controllo. A tal fine i soggetti di
cui all’art. 1, comma 3, almeno un mese prima della revisione
biennale, depositano, presso il Prefetto, la documentazione
comprovante l’attualita’ dei requisiti. Il mancato deposito della
documentazione suddetta nel termine sopra indicato comporta la
cancellazione dell’iscrizione del personale interessato dall’elenco
provinciale e il divieto di svolgimento dei compiti di cui al
presente decreto.
Art. 3.
Corso di formazione del personale addetto ai servizi di controllo
Il corso di formazione per il personale addetto ai servizi di
controllo, da organizzarsi a cura delle Regioni, ha ad oggetto le
seguenti aree tematiche:
1) area giuridica, con riguardo in particolare alla materia
dell’ordine e della sicurezza pubblica, ai compiti delle Forze di
polizia e delle polizie locali, alle disposizioni di legge e
regolamentari che disciplinano le attivita’ di intrattenimento di
pubblico spettacolo e di pubblico esercizio;
2) area tecnica, con particolare riguardo alla conoscenza delle
disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, di nozioni di primo soccorso
sanitario;
3) area psicologico-sociale, avuto riguardo in particolare alla
capacita’ di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il
pubblico, alla capacita’ di adeguata comunicazione verbale, alla
consapevolezza del proprio ruolo professionale, all’orientamento al
servizio e alla comunicazione anche in relazione alla presenza di
persone diversamente abili.
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