REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2009, n. 2 Bilancio regionale di competenza e di cassa 2009 – Bilancio pluriennale 2009/2011.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 1 del 16 gennaio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Stato di previsione delle entrate
1. E’ approvato in € 2.578.628.071,10 lo stato di previsione
delle entrate di competenza della Regione Molise, secondo la tabella
«A» annessa alla presente legge e riferita all’esercizio finanziario
2009. (In allegato).
2. E’ approvato in € 4.549.753.557,22 lo stato di previsione
delle entrate di cassa della Regione Molise che si prevede di
riscuotere nel corso dell’esercizio 2009, secondo la tabella «A»
annessa alla presente legge. (In allegato).
3. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e
la riscossione dei tributi della regione, la riscossione, nei
confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti
alla regione e il versamento, alla Tesoreria della regione, di ogni
altra somma e provento dovuto per l’anno 2009, giusto lo stato di
previsione delle entrate di cui ai commi precedenti.
4. E’ autorizzata l’emanazione dei provvedimenti necessari per
rendere esecutivi ruoli dei proventi spettanti alla Regione.

Art. 2
Stato di previsione delle spese
1. E’ approvato in € 2.578.628.071,10 lo stato di previsione
delle spese di competenza della Regione Molise, secondo la tabella
«B» annessa alla presente legge e riferita all’esercizio finanziario
2009. (In allegato).
2. E’ autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti
degli stanziamenti di competenza secondo lo stato di previsione di
spesa.
3. E’ approvato in € 4.549.753.557,22 lo stato di previsione
delle spese di cassa della Regione Molise secondo la tabella «B»
annessa alla presente legge e riferita all’esercizio finanziario
2009. (In allegato).
4. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i
limiti degli stanziamenti di cassa secondo lo stato di previsione
della spesa.

Art. 3
Autonomia contabile del Consiglio regionale
1. Ai sensi dell’art. 63 della legge regionale 7 maggio 2002, n.
4, la spesa corrente per assicurare l’autonomia del Consiglio
regionale e’ stabilita, per l’anno 2009, in € 11.802.654,89 cosi’
come descritta nelle unita’ previsionali di base n. 010 e n. 011
della funzione obiettivo n. 1.

Art. 4
Classificazione delle entrate
1. Le entrate del bilancio regionale per l’esercizio finanziario
2009, sono ripartite in sei titoli, in categorie e in unita’
previsionali di base secondo la classificazione prevista dall’art. 17
della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 5
Classificazione delle spese
1. Le spese del bilancio regionale 2009, sono ripartite, ai sensi
dell’art. 18 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, in unita’
previsionali di base e funzioni obiettivo, raggruppate in aree di
coordinamento delle stesse.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0108&tmstp=1255507370470

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 14 Modifiche alle leggi regionali recanti disposizioni relative alla centrale regionale di acquisto.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8
del 20 maggio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (disposizioni
collegate alla legge finanziaria 2007)
1. Il comma 1 dell’art. 7 della legge regionale n. 14/2007 e
successive modifiche ed integrazioni e’ sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della
spesa per l’acquisto di beni e servizi standardizzabili degli enti
del servizio sanitario regionale, la Regione costituisce la centrale
regionale di acquisto.».
2. Al comma 5-ter dell’art. 7 della legge regionale n. 14/2007 e
successive modifiche ed integrazioni le parole: «alla struttura
regionale competente in materia di gare e contratti» sono sostituite
dalle seguenti: «alla Regione».
3. Al comma 3 dell’art. 8 della legge regionale n. 14/2007 e
successive modifiche ed integrazioni le parole: «la struttura
regionale competente in materia di gare e contratti predispone, di
concerto con le altre strutture regionali competenti,» sono
sostituite dalle seguenti: «la Regione predispone».
4. Al comma 3 dell’art. 8 della legge regionale n. 14/2007 e
successive modifiche ed integrazioni le parole: «alla Regione ed agli
enti di cui all’art. 7» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti
del servizio sanitario regionale».
5. Il comma 5 dell’art. 8 della legge regionale n. 14/2907 e
successive modifiche ed integrazioni e’ abrogato.
6. Al comma 2 dell’art. 9 della legge regionale n. 14/2007 e
successive modifiche ed integrazioni le parole: «per la Regione e» e
le parole: «mentre e’ facoltativa per gli enti di cui all’art. 7 i
quali possono aderire, secondo le modalita’ stabilite dalla centrale
regionale di acquisto, a singole convenzioni mediante la emissione di
ordinativi di fornitura ovvero al sistema delle convenzioni mediante
provvedimento dell’organo di vertice dell’amministrazione; in tal
caso, detti enti si obbligano, per il periodo di tempo indicato nel
medesimo provvedimento, ad avvalersi delle convenzioni stipulate
dalla centrale regionale di acquisto e contribuiscono all’analisi del
fabbisogno di beni e servizi standardizzabili di cui all’art. 8,
comma 3» sono soppresse.
7. Il comma 3 dell’art. 10 della legge regionale n. 14/2007 e
successive modifiche ed integrazioni e’ abrogato.

Art. 2
Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
Liguria – legge finanziaria 2003).
1. Al comma 1 dell’art. 6 della legge regionale n. 13/2003 e
successive modifiche e integrazioni le parole: «possono aderire» sono
sostituite dalle seguenti: «cosi’ come individuati con provvedimento
della giunta regionale in attuazione dell’art. 25 della legge
regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge
finanziaria 2006)), ad esclusione di quelli di cui all’art. 7, comma
1, della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (disposizioni collegate
alla legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni,
e gli enti strumentali della Regione aderiscono».
2. Dopo il comma 1 dell’art. 6 della legge regionale n. 13/2003
sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni
aventi sede nel territorio regionale possono aderire alle gare
bandite o ai contratti stipulati di cui al comma 1.
1-ter. Ai fini della stipulazione dei contratti di cui al comma 1
si tiene conto dei parametri prezzo qualita’ contenuti nelle
convenzioni quadro stipulate dalla Consip S.p.A. ai sensi della
vigente normativa.».

Art. 3
Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (istituzione
del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della
societa’ dell’informazione in Liguria)
1. Dopo la lettera i-ter) del comma 3, dell’art. 3 della legge
regionale n. 42/2006 e successive modifiche ed integrazioni e’
inserita la seguente:
«i-quater) Centrale regionale di acquisto.».

Art. 4
Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (disciplina delle
attivita’ contrattuali regionali in attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni
e integrazioni).
1. L’art. 5 della legge regionale n. 5/2008 e successive
modificazioni e integrazioni e’ abrogato.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 11 maggio 2009
BURLANDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0513&tmstp=1255513775044

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2009 Proroga dello stato di emergenza nel territorio tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 237 del 12-10-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 ottobre 2008, con il quale e’ prorogato, da ultimo fino al 31
ottobre 2009, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel
territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della
provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino,
Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone, interessato
da una gravissima situazione di inquinamento ambientale che ha
causato la contaminazione dei prodotti agricoli, nonche’ la presenza
di sostanze organo-clorurate nel latte prodotto dagli allevatori
titolari di talune aziende zootecniche;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
giugno 2005, n. 3441, recante «Primi interventi urgenti diretti a
fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del
fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla
situazione di crisi socio-economico-ambientale», la successiva
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre
2005, n. 3447, nonche’ la ulteriore ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2006, n. 3491;
Vista, inoltre, l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 17 novembre 2006, n. 3552 che, in particolare, ha
attribuito al commissario delegato competenze esclusive per le
attivita’ di messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica e
ripristino ambientale, ivi compresa la predisposizione e
l’approvazione dei relativi progetti del territorio dei nove comuni
individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
19 maggio 2005;
Considerato che si rende necessario assicurare il completamento
degli interventi ancora in corso di realizzazione posti in essere dal
commissario delegato per fronteggiare la situazione di emergenza
socio-economico-ambientale finalizzati alla prosecuzione della fase
di bonifica;
Considerata, inoltre, l’occorrenza di dare corso agli adempimenti
previsti dall’art. 2, comma 1 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3441/2005 con la definizione del secondo
modulo del piano degli interventi per i contributi e gli indennizzi a
favore dei soggetti interessati;
Tenuto conto, altresi’, dell’esigenza di garantire la prosecuzione
delle procedure relative al progetto di reindustrializzazione
dell’area di Colleferro in attuazione dell’art. 252-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consistente in attivita’ di
bonifica, di infrastrutturazione viaria e di reindustrializzazione;
Vista la nota del 21 settembre 2009 con la quale il presidente
della regione Lazio – Commissario delegato ha chiesto la proroga
dello stato di emergenza, tenuto conto che gli interventi predisposti
per fronteggiare il grave inquinamento che interessa i nove comuni
del bacino del fiume Sacco sono tuttora in corso e che, quindi, la
situazione di criticita’ non puo’ ritenersi conclusa;
Ravvisata, quindi, la necessita’ di consentire l’esercizio
dell’azione di carattere straordinario e derogatorio finalizzata al
definitivo superamento del predetto contesto emergenziale;
Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
per la proroga dello stato di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 ottobre 2009;
Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e’ prorogato, fino al 31 ottobre 2010, lo
stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio di cui
in premessa.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 ottobre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-12&task=dettaglio&numgu=237&redaz=09A11834&tmstp=1256278828206

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Ricostruzione completa del testo dell’atto DECRETO 24 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 238 del 13-10-2009

Modifica del decreto 25 marzo 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Vulture» per la quale e’ stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Visto il decreto 25 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – serie generale – n. 78 del 5 aprile 2005
relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale
alla denominazione «Vulture» per la quale e’ stata inviata istanza
alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di
origine protetta;
Vista la nota del 17 settembre 2009, con la quale il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la
documentazione relativa alla domanda di registrazione della
denominazione «Vulture» modificata in accoglimento delle richieste
della Commissione UE, che annulla e sostituisce quella
precedentemente trasmessa con la nota del 9 marzo 2005, numero di
protocollo 61661;
Ritenuta la necessita’ di riferire la protezione transitoria a
livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in
accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata
con decreto 25 marzo 2005 alla denominazione «Vulture» per la quale
e’ stata inviata istanza alla Commissione europea per la
registrazione come denominazione di origine protetta, e’ riservata al
prodotto ottenuto in conformita’ al disciplinare di produzione
consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all’indirizzo
www.politicheagricole.gov.it.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il capo Dipartimento: Nezzo

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-13&task=dettaglio&numgu=238&redaz=09A11800&tmstp=1256288754576