ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2009 Disposizioni urgenti di protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 261 del 9-11-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
quale si e’ proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001,
n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401, alla dichiarazione di grande evento per il complesso delle
iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150°
Anniversario dell’Unita’ d’Italia;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772
del 19 maggio 2009 con la quale, al fine di ottimizzare la capacita’
operativa della Struttura di missione di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, la
struttura stessa e’ stata ricostituita, quale Unita’ tecnica di
missione operante presso il Segretariato generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri nonche’ l’art. 10 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3774 in data 28 maggio 2009
e l’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3783 in data 17 giugno 2009;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare
l’art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e’ stato
prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore
dei rifiuti nella regione Campania e le successive ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto l’art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante l’istituzione del Fondo regionale di protezione civile, cosi’
come rifinanziato dal dall’art. 25, comma 2-bis del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in legge 29
novembre 2007, n. 222, annualita’ 2008, e il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2009 recante la disciplina dei
criteri e delle modalita’ di trasferimento del Fondo regionale di
protezione civile per l’anno 2008;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la tempestiva istruttoria delle procedure
di rimborso alle organizzazioni di volontariato di protezione civile
ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 194/2001, il Dipartimento della protezione civile e’
autorizzato ad avvalersi in via del tutto eccezionale del supporto di
funzionari delle regioni e province autonome, nel limite massimo
complessivo di tre unita’, assegnati temporaneamente al Dipartimento
della protezione civile per un periodo di tempo non superiore a 30
giorni e comunque non oltre il 20 dicembre 2009.
2. In considerazione alle accresciute necessita’ di disporre di
personale tecnico-amministrativo in relazione alle emergenze in atto,
il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato ad avvalersi
in via del tutto eccezionale del supporto di funzionari del Ministero
delle infrastrutture nel limite massimo complessivo di 3 unita’,
assegnate temporaneamente al Dipartimento della protezione civile per
un periodo di tempo non superiore a 60 giorni e comunque non oltre il
31 dicembre 2009.
3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 spetta il trattamento
economico di missione dal luogo di residenza ed il compenso di cui
all’art. 22, comma 1, lettera b) dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006. I relativi oneri
sono posti a carico del Fondo nazionale della protezione civile ed
anticipati dall’Amministrazione di appartenenza del personale di che
trattasi.

Art. 2.

1. L’art. 10 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3774 del 28 maggio 2009 e’ soppresso.
2. L’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009 e’ cosi’ modificato:
a) i commi 1 e 2 sono soppressi;
b) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Presso l’Unita’ tecnica di missione opera inoltre un
dirigente con incarico dirigenziale di prima fascia, nominato anche
ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 165
del 2001».
3. Per la realizzazione degli interventi relativi agli eventi e
manifestazioni culturali nonche’ celebrativi del 150° Anniversario
dell’Unita’ d’Italia, le risorse finanziarie poste nella
disponibilita’ degli enti ed organi istituzionali destinate alle
predette finalita’, confluiscono nella contabilita’ speciale n. 5261,
gia’ aperta in favore del coordinatore dell’Unita’ tecnica di
missione presso la Banca d’Italia Tesoreria provinciale dello Stato
di Roma.

Art. 3. 1. Sulla base del fabbisogno di personale definito dal piano di intervento straordinario adottato dal Direttore generale del Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta, e’ autorizzata la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2009 con il personale gia’ titolare di contratto a tempo determinato con l’articolazione territoriale NA1 del Consorzio unico, limitatamente a quelle unita’ di personale che abbiano sottoscritto il piano di intervento e che siano costantemente impiegate secondo le modalita’ operative nello stesso indicate. 2. Al fine di assicurare la continuita’ amministrativa sino alla nomina del consiglio di amministrazione del Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta, il termine del 30 settembre 2009 di cui all’art. 3, comma 7, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009, e’ prorogato al 31 dicembre 2009. 3. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, relativamente alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, e’ consentita, per i comuni della regione Campania oggetto di commissariamento, ai sensi dell’art. 141 del decreto legislativo n. 267/2000, per i quali non sia stato approvato nei termini di legge il bilancio di previsione, la facolta’ di derogare a quanto previsto dall’art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alla TARSU.

Art. 4.

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze di relazioni esterne
del Ministero dell’interno in materia di soccorso pubblico a seguito
degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo e degli
eventi alluvionali del 1° ottobre 2009 nella provincia di Messina, il
capo del Dipartimento dei Vigili dei fuoco del soccorso pubblico e
della difesa civile e’ autorizzato a stipulare, con durata fino al 31
dicembre 2010, un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa con un giornalista professionista per attivita’ di
consulenza specialistica in materia di relazioni esterne,
determinandone il compenso fino ad un massimo di 28.000,00 lordi su
base annua, con oneri posti a carico del Fondo della protezione
civile valutati che saranno rimborsati dal Dipartimento della
protezione civile, previa richiesta documentata da parte del medesimo
capo del Dipartimento.

Art. 5. 1. Per le esigenze di protezione civile connesse con le attivita’ finalizzate al superamento dell’emergenza in atto nel territorio della regione Abruzzo il commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 e’ autorizzato, anche avvalendosi della Direzione protezione civile della regione Abruzzo, ad utilizzare le risorse finanziarie assegnate alla regione Abruzzo a valere sul Fondo di cui all’art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi’ come rifinanziato dall’art. 25, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, annualita’ 2008, in deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2009 recante la disciplina dei criteri e delle modalita’ di trasferimento del Fondo regionale di protezione civile per l’anno 2008. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 novembre 2009 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-09&task=dettaglio&numgu=261&redaz=09A13331&tmstp=1258099777838

REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 20 marzo 2009, n. 4 Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 28 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi e finalita’ 1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, ed in conformita’ a quanto previsto dall’art. 6, commi 3 e 5 e dall’art. 7, comma 1 dello statuto regionale, promuove e sostiene le politiche passive e le politiche attive per il lavoro e le politiche di protezione sociale. 2. La Regione, in attuazione dei principi e delle politiche di cui al comma 1, riconosce il reddito minimo garantito allo scopo di favorire l’inclusione sociale per i disoccupati, inoccupati o lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza sociale e all’esclusione sociale nonche’ strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico, all’inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalita’ nel mercato del lavoro. 3. Ai fini della presente legge la Regione promuove, nell’ambito delle rispettive competenze, modalita’ di collaborazione con gli enti locali volti anche al cofinanziamento del fondo regionale per il reddito minimo garantito di cui all’art. 9 della presente legge.

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) reddito minimo quell’insieme di forme reddituali dirette ed
indirette che assicurino un’esistenza libera e dignitosa;
b) disoccupati coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o
cessato un’attivita’ di lavoro autonomo sono alla ricerca di una
nuova occupazione;
c) inoccupati coloro che, senza aver precedentemente svolto
un’attivita’ lavorativa, sono alla ricerca di un’occupazione;
d) lavoratori precariamente occupati coloro che,
indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, percepiscono
un reddito che non determina la perdita dello status di disoccupati
ai sensi di quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n 297 (disposizioni modificative e
correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante
norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in
attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio
1999, n. 144);
e) lavoratori privi di retribuzione coloro che hanno subito la
sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita
per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell’art. 4 della
legge 8 marzo 2000, n. 53 (disposizioni per il sostegno della
maternita’ e della paternita’, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta’) e
successive modifiche;
f) centri per l’impiego le strutture previste dall’art. 29
della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (organizzazione delle
funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il
lavoro).

Art. 3 Reddito minimo garantito 1. Il reddito minimo garantito si articola nelle seguenti prestazioni: a) per i beneficiari indicati all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), in somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT); b) per i beneficiari indicati all’art. 4, comma 1, lettere c) e d), in somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalita’ riferito al reddito percepito nell’anno precedente ed erogate nelle misure indicate nel regolamento di cui all’art. 7. In ogni caso la somma tra il reddito percepito nell’anno precedente e il beneficio erogato non puo’ essere superiore a 7 mila euro. 2. Le prestazioni dirette di cui al comma 1 sono cumulabili con trattamenti previdenziali ed assistenziali percepiti dal soggetto beneficiario, entro i limiti degli importi stabiliti ai sensi del medesimo comma 1, ma non sono compatibili con l’erogazione di altri contributi percepiti allo stesso fine. 3. Le prestazioni previste dal comma 1 sono personali e non sono cedibili a terzi. 4. Le amministrazioni provinciali e comunali, nell’ambito delle proprie competenze e delle risorse nazionali, regionali, provinciali e comunali disponibili, possono prevedere, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ulteriori interventi. 5. La Regione eroga ai beneficiari di cui all’art. 4 una quota d’importo pari alla trattenuta previdenziale proporzionata all’entita’ dell’erogazione economica da versare nell’apposito fondo, di cui all’art. 9, gestito dalla stessa Regione. L’interessato, una volta cessata la fruizione del beneficio, anche per il venire meno di una delle condizioni legittimanti, ha diritto di cumulare le quote maturate nel fondo con quelle maturate presso la propria cassa previdenziale pubblica di riferimento. 6. La Regione, compatibilmente con le risorse disponibili, istituendo ovvero rifinanziando annualmente con la legge finanziaria un apposito capitolo di bilancio, puo’ contribuire al finanziamento di ulteriori prestazioni volte a: a) garantire la circolazione gratuita, previo accordo con gli enti interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma e metropolitane, in attuazione di quanto previsto dall’art. 31, comma 3-quater, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (disposizioni in materia di trasporto pubblico locale); b) favorire la fruizione di attivita’ e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo; c) contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi; d) garantire la gratuita’ dei libri di testo scolastici; e) erogare contributi per ridurre l’incidenza del costo dell’affitto sul reddito percepito nei confronti dei soggetti beneficiari di cui all’art. 4, titolari di contratto di locazione.

Art. 4 Soggetti beneficiari e requisiti 1. Sono beneficiari del reddito minimo garantito di cui all’art. 3: a) i disoccupati; b) gli inoccupati; c) i lavoratori precariamente occupati; d) i lavoratori privi di retribuzione. 2. I beneficiari indicati al comma 1, devono possedere, al momento della presentazione dell’istanza per l’accesso alle prestazioni, i seguenti requisiti: a) residenza nella Regione da almeno ventiquattro mesi; b) iscrizione nell’elenco anagrafico dei centri per l’impiego ad eccezione dei soggetti di cui al comma 1, lettera d); c) reddito personale imponibile non superiore a 8 mila euro nell’anno precedente la presentazione dell’istanza; d) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.

Art. 5 Modalita’ di accesso alle prestazioni 1. Per accedere alle prestazioni di cui all’art. 3 i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 presentano annualmente istanza al comune capofila del distretto socio sanitario cui appartiene il comune di residenza e, per il Comune di Roma, ai municipi di residenza, i quali provvedono a trasmetterle al centro per l’impiego territorialmente competente. 2. Dopo la presentazione della domanda i soggetti di cui al comma 1 sono presi in carico da parte del centro per l’impiego territorialmente competente. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, d’intesa con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali e previa consultazione con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi di integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l’impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, con propria deliberazione definisce, su base provinciale, i criteri per la formazione delle graduatorie, tenendo conto, tra l’altro, del rischio di esclusione sociale e di marginalita’ nel mercato del lavoro, con particolare riferimento al sesso, all’eta’, alle condizioni di poverta’ o incapacita’ di ordine fisico, psichico e sensoriale, all’area geografica di appartenenza in relazione al tasso di disoccupazione, ai carichi familiari, alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, alla condizione abitativa, nonche’ alla partecipazione ai percorsi formativi, appropriati alle esigenze lavorative locali, individuati dalla Regione nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa. 4. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, le province adottano una specifica graduatoria dei beneficiari delle prestazioni. 5. Le province presentano, con cadenza annuale, all’assessorato competente in materia di lavoro, una relazione sull’utilizzo dei fondi erogati dalla Regione per le finalita’ di cui all’art. 1.

Art. 6
Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni
1. Nel caso in cui il beneficiario, all’atto della presentazione
dell’istanza o nelle successive sue integrazioni, dichiari il falso
in ordine anche ad uno solo dei requisiti previsti dall’art. 4, comma
2, l’erogazione delle prestazioni di cui all’art. 3 e’ sospesa e il
beneficiario medesimo e’ tenuto alla restituzione di quanto
indebitamente percepito ed e’ escluso dalla possibilita’ di
richiedere l’erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i
presupposti, per un periodo doppio di quello nel quale ne abbia
indebitamente beneficiato.
2. Si ha la sospensione delle prestazioni qualora il
beneficiario:
a) sia assunto con contratto di lavoro subordinato ovvero
parasubordinato sottoposto a termine finale;
b) partecipi a percorsi di inserimento professionale.
3. Si ha la decadenza dal beneficio al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta’ ovvero al raggiungimento dell’eta’
pensionabile.
4. La decadenza dalle prestazioni di cui all’art. 3 opera nel
caso in cui il beneficiario sia assunto con un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, ovvero nel caso in cui lo stesso
svolga una attivita’ lavorativa di natura autonoma, ed in entrambi i
casi, qualora percepisca un reddito imponibile superiore a 8 mila
euro annui.
5. La decadenza opera altresi’ nel caso in cui il beneficiario
rifiuti una proposta di impiego offerta dal centro per l’impiego
territorialmente competente.
6. Non opera la decadenza di cui al comma 5 nella ipotesi di non
congruita’ della proposta di impiego, ove la stessa non tenga conto
del salario precedentemente percepito dal soggetto interessato, della
professionalita’ acquisita, della formazione ricevuta e del
riconoscimento delle competenze formali ed informali in suo possesso,
certificate dal centro per l’impiego territorialmente competente
attraverso l’erogazione di un bilancio di competenze.
7. Nel caso di sospensione o di decadenza dalle prestazioni, il
centro per l’impiego territorialmente competente trasmette i relativi
nominativi ai comuni.

Art. 7 Regolamento regionale 1. La Regione con regolamento adottato, ai sensi dell’art. 47, comma 2, lettera b) dello statuto regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l’impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, fatta salva la potesta’ regolamentare della provincia, in particolare, provvede a: a) definire i requisiti minimi di uniformita’ per la regolamentazione dello svolgimento delle attivita’ previste dalla presente legge; b) definire la modalita’ per lo svolgimento dell’attivita’ regionale di controllo e monitoraggio in ordine all’attuazione della presente legge; c) individuare le misure delle prestazioni dirette previste dall’art. 3, comma 1, lettera b), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalita’ secondo apposite fasce di reddito; d) definire le modalita’ di gestione del fondo regionale per il reddito sociale garantito di cui all’art. 9; e) individuare i criteri di riparto delle risorse da destinare alle province ai fini dell’erogazione delle prestazioni dirette.

Art. 8 Clausola valutativa 1. La giunta regionale, con cadenza annuale, presenta una relazione al consiglio regionale sull’attuazione della presente legge nella quale sono evidenziati in particolare: a) il numero dei beneficiari, lo stato degli impegni finanziari e le eventuali criticita’; b) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell’analisi costi-benefici.

Art. 9 Disposizioni finanziarie 1. Per le finalita’ della presente legge e’ istituito, nell’ambito dell’UPB F31, un apposito capitolo di spesa denominato: «Fondo regionale per il reddito minimo garantito», con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l’anno 2009 e a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualita’ 2010 e 2011. 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede: a) per l’importo di 20 milioni di euro relativo all’anno 2009, mediante una riduzione di 5 milioni di euro per ciascuno dei capitoli H41135 e F31538 e nel contempo mediante una riduzione pari a 10 milioni di euro rispettivamente, in termini di competenza, del capitolo T27501, lettera a) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2009 e, in termini di cassa, del capitolo T25502; b) per l’importo pari a 10 milioni di euro, relativo alle annualita’ 2010 e 2011, mediante una riduzione di pari importo rispettivamente, in termini di competenza, del capitolo T27501, lettera a) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2009 e, in termini di cassa, del capitolo T25502. 3. Le province e i comuni nei limiti dei propri bilanci possono contribuire al finanziamento del fondo per il reddito sociale garantito nell’ambito dei territori di loro competenza.

Art. 10
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, 20 marzo 2009
MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0561&tmstp=1258184268364

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 marzo 2009, n. 82

Modifiche al Regolamento concernente procedure di controllo, criteri e modalita’ per la concessione di sovvenzioni e del contributo straordinario alle aziende agricole danneggiate da avversita’ atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli artt. 13 e 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 approvato con decreto del Presidente della Regione del 20 aprile 2007, n. 0106/Pres.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 44 del 14-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 14 dell’8 aprile 2009) IL PRESIDENTE Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante la previsione di interventi finanziari a sostegno delle aziende agricole, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. i) della legge 7 marzo 2003 n.38; Vista la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 recante l’istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura: Vista la legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 recante la disciplina relativa agli «Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca» ed in particolare l’art. 13 che introduce elementi di semplificazione, economicita’ e razionalizzazione nei controlli per la concessione delle sovvenzioni peri danni alle produzioni previste dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004; Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2006, n. 2568 concernente la proposta di declaratoria dell’esistenza di eccezionale calamita’ naturale per l’evento «siccita’» verificatosi nella regione dal 7 giugno al 3 agosto 2006; Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2006 n. 2288 concernente l’adozione, per le avversita’ atmosferiche eccezionali del 2006, ed ai fini della corresponsione degli interventi compensativi previsti dall’art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dei valori di produzione e prezzi per alcune colture specificamente individuate; Visto il «Regolamento concernente procedure di controllo, criteri e modalita’ per la concessione di sovvenzioni e del contributo straordinario alle aziende agricole danneggiate da avversita’ atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli artt. 13 e 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17», di seguito Regolamento, emanato con proprio decreto 20 aprile 2007, n. 0106/Pres.; Visti in particolare gli artt. 2 e 4 del Regolamento recanti rispettivamente «Elementi di semplificazione, economicita’ e razionalizzazione per le procedure di verifica attinenti alla quantificazione dei danni» ed «Elementi di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure di controllo e criteri di parametrazione»; Visto che ai sensi del terzo comma del predetto art. 2 del Regolamento «Eventuali altre colture non individuate possono essere considerate danneggiate qualora sia accertata la misura del danno subito»; Visto che per «altre colture» devono intendersi, per esclusione, quelle non espressamente indicate negli allegati A, B, C, e D del Regolamento; Considerato che quando il danno riguarda colture non previste dalla deliberazione 29 settembre 2006 n. 2288, in mancanza di una preindividuazione della loro produzione lorda vendibile, per l’individuazione del danno devesi in luogo dei predetti riferimenti oggettivi far riferimento all’effettivo accertamento del danno subito (stima); Ritenuto opportuno per il principio di equita’ di non applicare alle colture cosi individuate, stante la soggettivita’ e aleatorieta’ della stima, il predetto disposto di cui alla lettera d) del comma 4 dell’art. 4 del Regolamento, ferma restando la penalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 4; Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche recante «Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali»; Visto l’art. 42 dello statuto di autonomia; Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2009, n. 632 con la quale la Giunta medesima ha approvato il regolamento recante «Modifiche al Regolamento concernente procedure di controllo, criteri e modalita’ per la concessione di sovvenzioni e del contributo straordinario alle aziende agricole danneggiate da avversita’ atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli artt. 13 e 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 emanato con decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2007, n.106/Pres.»; Decreta: 1. E’ emanato il regolamento recante «Modifiche al Regolamento concernente procedure di controllo, criteri e modalita’ per la concessione di sovvenzioni e dei contributo straordinario alle aziende agricole danneggiate da avversita’ atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli artt. 13 e 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 emanato con decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2007, n.106/Pres.» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-14&task=dettaglio&numgu=44&redaz=009R0407&tmstp=1258453311814

Regolamento (CE) n. 1102/2009 della Commissione, del 16 novembre 2009.

Recante centosedicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

18.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 303/39

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talebani dell’Afghanistan
( 1 ), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura
l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si
applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche
a norma del regolamento.
(2) L’11 agosto 2008, il 16 settembre 2008, il 3 ottobre
2008, il 21 ottobre 2008, il 2 dicembre 2008, il
10 dicembre 2008, il 23 dicembre 2008, il 30 gennaio
2009, il 13 febbraio 2009, il 23 febbraio 2009, il
5 marzo 2009, il 13 marzo 2009, il 18 marzo 2009,
il 23/24 marzo 2009, il 20 aprile 2009, il 3 giugno
2009, il 17 luglio 2009 e il 10 agosto 2009, il Comitato
per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite ha deciso di modificare i dati identificativi riguardanti
una serie di persone, gruppi ed entità a cui si
applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.
(3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato
conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo
a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2009.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
18.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 303/39

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:303:0039:0059:IT:PDF