Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 2 del 9-1-2010
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
n. 17 del 13 maggio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
Visto l’art. 117, terzo comma della Costituzione;
Visto l’art. 4, comma 1, lettera n) e l’art. 69 dello statuto;
Vista l’intesa sottoscritta in data 31 marzo 2009 ai sensi
dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni
per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di conferenza
unificata;
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il
governo del territorio);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in
materia di energia);
Visto il protocollo d’intesa tra Regione Toscana e l’Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI), l’Unione nazionale comuni comunita’
enti montani (UNCEM) e l’Unione delle province d’Italia (UPI) della
Toscana del 22 aprile 2009;
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso
nella seduta del 29 aprile 2009;
Considerato quanto segue:
1. L’esigenza di fronteggiare la crisi economica mediante il
riavvio dell’attivita’ edilizia privata quale settore particolarmente
colpito dalla congiuntura economica;
2. L’urgenza di favorire iniziative volte al rilancio
dell’economia;
3. La necessita’ di rispondere ai bisogni abitativi delle
famiglie;
4. La necessita’ di favorire la riqualificazione urbana
attraverso interventi edilizi che migliorano il tessuto urbano;
5. La necessita’ di prevedere alcune semplificazioni degli
adempimenti procedurali affinche’ gli interventi possano prodursi con
la tempistica richiesta;
6. La necessita’ di stabilire puntuali definizioni dei termini
e dei parametri utilizzati nella presente legge, tenuto conto della
natura straordinaria della stessa;
7. L’esigenza di individuare con precisione gli ambiti di
applicazione della presente legge, le esclusioni e le limitazioni
degli interventi, in considerazione dei prevalenti interessi pubblici
alla difesa del suolo nel suo complesso;
8. L’opportunita’ di collegare la realizzazione degli
interventi al miglioramento della qualita’ architettonica ed
energetica degli edifici nonche’ al loro adeguamento alla normativa
antisismica vigente;
9. La necessita’ di fissare il termine di vigenza della
presente legge al 31 dicembre 2010, tenuto conto della natura
straordinaria della stessa e comunque nel rispetto del termine
concordato nell’intesa;
10. L’opportunita’, al fine di impedire un utilizzo incongruo e
non rispondente alle finalita’ della presente legge, di individuare
la data di sottoscrizione dell’intesa come termine entro il quale e’
richiesto il possesso delle condizioni di ammissibilita’ degli
interventi straordinari;
11. L’opportunita’, al fine di impedire interventi meramente
speculativi, di vietare mutamenti nella destinazione d’uso degli
edifici abitativi che abbiano fatto applicazione delle misure
straordinarie per un determinato periodo temporale e di sanzionarne
l’evento;
12. L’opportunita’ di istituire un sistema informativo
regionale sull’efficienza e sulla certificazione energetica degli
edifici e dei relativi impianti nell’ambito della legge regionale n.
39/2005;
Si approva la presente legge
Art. 1
Finalita’
1. La presente legge e’ finalizzata al rilancio dell’economia,
risponde alle esigenze abitative delle famiglie ed interviene sulla
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con i
principi e le finalita’ della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio), favorendo gli interventi
edilizi diretti a migliorare la qualita’ architettonica, la
sicurezza, la compatibilita’ ambientale, l’efficienza energetica
degli edifici e la fruibilita’ degli spazi per le persone disabili.
La presente legge ha carattere straordinario e consente la
realizzazione degli interventi edilizi in essa previsti solo se sia
presentata denuncia di inizio dell’attivita’ entro il termine
perentorio di cui all’art. 7, comma 2.
Art. 2
Definizioni e parametri
1. Ai fini della presente legge, sono stabilite le seguenti
definizioni:
a) per edifici abitativi si intendono gli edifici con
destinazione d’uso residenziale, nonche’ gli edifici rurali ad uso
abitativo necessari alle esigenze dell’imprenditore agricolo, a
quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo
indeterminato impegnati nell’attivita’ agricola;
b) per superficie utile lorda si intende la somma delle
superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano il cui
volume sia collocato prevalentemente o esclusivamente fuori terra.
Nel computo di detta superficie sono comprese le scale, i vani
ascensore, le logge e le porzioni di sottotetto delimitate da
strutture orizzontali praticabili con altezza libera media superiore
a due metri e quaranta centimetri, mentre sono esclusi i volumi
tecnici, i balconi, i terrazzi, gli spazi scoperti interni al
perimetro dell’edificio e i porticati condominiali o d’uso pubblico;
c) per centri abitati si intendono quelli all’interno del
perimetro individuato:
1) dal regolamento urbanistico ai sensi dell’art. 55, comma
2, lettera b), della legge regionale n. 1/2005, qualora i comuni
abbiano approvato o anche solo adottato detto atto di governo del
territorio;
2) dagli strumenti urbanistici generali o dai regolamenti
edilizi, qualora i comuni non abbiano approvato o anche solo adottato
il regolamento urbanistico di cui all’art. 55 della legge regionale
n. 1/2005;
3) in applicazione della definizione dell’art. 3 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in
mancanza di perimetri negli strumenti urbanistici o nei regolamenti
edilizi di cui al numero 2);
d) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si
intendono quelle definite dagli atti di governo del territorio o
dagli strumenti urbanistici. In mancanza di definizioni contenute in
detti atti, si fa riferimento a quelle definite dal decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita’
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi
tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e
spazi pubblici o riservati alle attivita’ collettive, al verde
pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei
nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai
sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).
Art. 3
Interventi straordinari di ampliamento
1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e
nell’art. 5, sono consentiti interventi edilizi di ampliamento di
ciascuna unita’ immobiliare fino al massimo del 20 per cento della
superficie utile lorda gia’ esistente alla data del 31 marzo 2009 e
legittimata da titoli abilitativi, comunque fino ad un massimo
complessivo per l’intero edificio di settanta metri quadrati di
superficie utile lorda; detti interventi possono essere realizzati
solo su edifici abitativi aventi alla data del 31 marzo 2009 le
seguenti caratteristi che:
a) tipologia monofamiliare o bifamiliare;
b) tipologia diversa da quella di cui alla lettera a) con
superficie utile lorda non superiore a trecentocinquanta metri
quadrati.
2. Con gli interventi di cui al comma 1, non puo’ essere
modificata la destinazione d’uso degli edifici interessati.
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati su
edifici abitativi per i quali gli strumenti della pianificazione
territoriale, gli atti di governo del territorio o gli strumenti
urbanistici generali dei comuni consentono la ristrutturazione
edilizia con addizioni funzionali o incrementi volumetrici ulteriori
rispetto a quelli ammessi per volumi tecnici o gli interventi di cui
all’art. 78, comma 1, lettere f), g) o h) della legge regionale n.
1/2005; detti interventi sono realizzati nel rispetto delle distanze
minime e delle altezze massime dei fabbricati ed in presenza di tutte
le seguenti condizioni:
a) gli edifici siano situati all’interno di centri abitati
oppure, ove collocati fuori dai centri abitati, siano comunque dotati
di approvvigionamento idropotabile e di idonei sistemi di smaltimento
delle acque reflue, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti
dichiarati a pericolosita’ idraulica molto elevata e a pericolosita’
geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui
alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo) o dalle indagini
geologiche allegate agli strumenti della pianificazione territoriale,
agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici
generali dei comuni.
4. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia
di efficienza energetica, gli interventi di cui al comma 1 sono
realizzati con l’utilizzo di tecniche costruttive di edilizia
sostenibile che, anche attraverso l’impiego di impianti alimentati da
fonti rinnovabili, garantiscano comunque, con riferimento alla
climatizzazione invernale dell’ampliamento, un indice di prestazione
energetica, definito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia), inferiore almeno del 20 per cento rispetto
al corrispondente valore limite indicato nell’allegato C, tabella 1.3
del medesimo decreto legislativo n. 192/2005; in ogni caso, l’unita’
abitativa esistente interessata dall’ampliamento e’ dotata di
finestre con vetrature con intercapedini di aria o di gas.
5. L’utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 4 ed il
rispetto degli indici di prestazione energetica di cui al medesimo
comma 4, sono certificati dal direttore dei lavori o altro
professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei
lavori di cui all’art. 86, comma 1, della legge regionale n. 1/2005;
in mancanza di detti requisiti, non puo’ essere certificata
l’abitabilita’ o l’agibilita’ dell’ampliamento realizzato.
Art. 4
Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione
1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e
nell’art. 5, sono consentiti interventi edilizi di completa
demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al massimo del 35
per cento della superficie utile lorda gia’ esistente alla data del
31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi.
2. Salvo quanto disposto dal comma 3, gli interventi edilizi di
cui al comma 1 sono ammessi su edifici esistenti ed aventi
esclusivamente destinazione d’uso abitativa alla data del 31 marzo
2009.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti su edifici
all’interno dei quali siano presenti porzioni aventi destinazioni
d’uso diverse e compatibili con la destinazione d’uso abitativa nella
misura comunque non superiore al 25 per cento della superficie utile
lorda complessiva dell’edificio medesimo; in tali casi gli interventi
di cui al comma 1 sono consentiti a condizione che la superficie
utile lorda di dette porzioni non sia computata ai fini
dell’ampliamento e non sia aumentata.
4. Con gli interventi di cui al comma 1 non puo’ essere
modificata la destinazione d’uso degli edifici interessati. Il numero
delle unita’ immobiliari originariamente esistenti puo’ essere
aumentato, purche’ le unita’ immobiliari aggiuntive abbiano una
superficie utile lorda non inferiore a cinquanta metri quadrati.
5. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti su edifici
abitativi per i quali gli strumenti della pianificazione
territoriale, gli atti di governo del territorio o gli strumenti
urbanistici generali dei comuni consentono gli interventi di
sostituzione edilizia di cui all’art. 78, comma 1, lettera h), della
legge regionale n. 1/2005, o gli interventi di cui al medesimo comma
1, lettera f); detti interventi sono realizzati nel rispetto delle
distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati ed in presenza
delle seguenti due condizioni:
a) gli edifici abitativi siano situati all’interno dei centri
abitati;
b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti
dichiarati a pericolosita’ idraulica molto elevata e a pericolosita’
geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui
alla legge n. 183/1989 o dalle indagini geologiche allegate agli
strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del
territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni.
6. Qualora gli edifici abitativi siano situati all’interno di
centri abitati e ricadano in ambiti dichiarati ad elevata
pericolosita’ idraulica dai piani di bacino di cui alla 1egge n.
183/1989 o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti della
pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o
agli strumenti urbanistici generali dei comuni, il progetto allegato
alla denuncia di inizio dell’attivita’ di cui all’art. 7 contiene le
necessarie verifiche in ordine alla sicurezza delle persone e al non
aumento della pericolosita’ idraulica nelle aree circostanti. Il
progetto prevede, altresi’, ove necessario, la contestuale
realizzazione degli interventi di autosicurezza dal rischio di
inondazione individuati dall’allegato A, paragrafo 3.2.2, lettera d)
del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta
regionale 27 aprile 2007, n. 26/R (Regolamento di attuazione
dell’art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, «Norme per il
governo del territorio» in materia di indagini geologiche).
7. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con
l’utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche
attraverso l’impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili,
garantiscano comunque prestazioni energetiche nel rispetto dei
seguenti parametri:
a) con riferimento alla climatizzazione invernale
dell’edificio, l’indice di prestazione energetica, definito dal
decreto legislativo n. 192/2005, e’ inferiore almeno del 50 per cento
rispetto al corrispondente valore limite indicato nell’allegato C,
tabella 1.3 del medesimo decreto legislativo n. 192/2005;
b) con riferimento al raffrescamento estivo dell’involucro
edilizio dell’edificio, la prestazione energetica, pari al rapporto
tra fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento
dell’edificio, calcolato tenendo conto della temperatura di progetto
estiva, secondo la norma UNI/TS 11300, e la superficie utile, e’
inferiore a trenta chilowattora per metro quadrato per anno.
8. L’utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 7 ed il
rispetto degli indici di prestazione energetica di citi al medesimo
comma 7, sono certificati dal direttore dei lavori o altro
professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei
lavori di cui all’art. 86, comma 1, della legge regionale n. 1/2005;
in mancanza di detti requisiti, non puo’ essere certificata
l’abitabilita’ o agibilita’ dell’edificio realizzato.
9. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto
delle prescrizioni tecniche contenute negli articoli 8 e 9 del
decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l’accessibilita’, l’adattabilita’ e la
visitabilita’ degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
dell’eliminazione delle barriere architettoniche) e del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio
2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’art. 37 della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio»
– Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).
Art. 5
Condizioni generali di ammissibilita’ degli interventi
1. Gli interventi edilizi di citi agli articoli 3 e 4 perseguono
il fine del miglioramento della qualita’ architettonica in relazione
ai caratteri urbanistici, storici, paesaggistici e ambientali del
contesto territoriale in cui sono inseriti.
2. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 3 e 4 non possono
essere realizzati su edifici abitativi che, al momento della
presentazione della denuncia di inizio attivita’ di cui all’art. 7,
risultino:
a) eseguiti in assenza o in difformita’ dal titolo abilitativo;
b) collocati all’interno delle zone territoriali omogenee «A»
di cui all’art. 2 del decreto ministeriale n. 1444/1968 o ad esse
assimilabili, cosi’ come definite dagli strumenti urbanistici
generali o dagli atti di governo del territorio comunali;
c) definiti di valore storico, culturale ed architettonico
dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici
generali;
d) vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della
parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio);
e) collocati nelle aree di inedificabilita’ assoluta come
definite dall’art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia di controllo dell’attivita’ urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie);
f) collocati nei territori dei parchi e delle riserve nazionali
o regionali;
g) collocati all’interno di aree per le quali gli atti di
governo del territorio o gli strumenti urbanistici generali prevedano
l’adozione e approvazione di piani attuativi ai sensi dell’art. 65
della legge regionale n. 1/2005.
3. Le altezze utili degli interventi non possono essere superiori
a tre metri, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Per
gli interventi di cui all’art. 3, e’ consentito l’ampliamento con
altezze superiori ai tre metri senza superare l’altezza dell’unita’
immobiliare interessata dall’ampliamento. Per gli interventi di cui
all’art. 4, e’ consentita la ricostruzione dei locali con altezze
superiori a tre metri, ove gia’ esistenti nell’edificio oggetto di
demolizione.
4. Le superfici utili lorde per le quali sia stata rilasciata la
sanatoria edilizia straordinaria di cui alla legge n. 47/1985, alla
legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica) e alla legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53
(Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria), ovvero per le
quali siano state applicate le sanzioni pecuniarie di cui al titolo
VIII, capo I, della legge regionale n. 1/2005:
a) sono computate ai fini della determinazione della superficie
utile lorda gia’ esistente di cui all’art. 3, comma 1 ed all’art. 4,
comma 1;
b) devono essere sottratte dagli ampliamenti realizzabili ai
sensi degli articoli 3 e 4.
5. Gli ampliamenti realizzabili in applicazione degli articoli 3
e 4 non si cumulano con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti
urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali
sui medesimi edifici.
6. Alla data del 31 marzo 2009, le unita’ immobiliari interessate
dagli interventi di cui all’art. 3 o gli edifici interessati dagli
interventi di cui all’art. 4 devono risultare regolarmente
accatastati presso le competenti agenzie del territorio ai sensi del
regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 (Testo unico delle leggi sul
nuovo catasto) o ai sensi del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del
relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano),
convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249.
Qualora non regolarmente accatastati, per dette unita’ immobiliari o
per detti edifici, devono risultare gia’ presentate alla data del 31
marzo 2009, idonee dichiarazioni alle agenzie del territorio per
l’accatastamento o per la variazione catastale.
7. L’accatastamento o la dichiarazione di cui al comma 6
riguardante le unita’ immobiliari o gli edifici con destinazione
d’uso residenziale deve riferirsi alla categoria abitazione del
catasto dei fabbricati, ai sensi della legge 1249/1939.
8. L’accatastamento o la dichiarazione di cui al comma 6
riguardante gli edifici rurali ad uso abitativo necessari alle
esigenze dell’imprenditore agricolo o alle esigenze dei suoi
familiari coadiuvanti o dei suoi addetti a tempo indeterminato
impegnati nell’attivita’ agricola puo’ riferirsi anche alla qualifica
di fabbricato rurale del catasto dei terreni di cui al regio
decreto 1572/1931.
9. L’accatastamento o la dichiarazione per le porzioni di
edificio di cui all’art. 4, comma 3, aventi destinazioni d’uso
diverse da quella abitativa, deve riferirsi alla categoria del
catasto dei fabbricati corrispondente all’utilizzazione esistente di
dette porzioni.
Art. 6
lmmodificabilita’ della destinazione d’uso
e del numero degli alloggi
1. Non puo’ essere modificata la destinazione d’uso degli edifici
abitativi sui quali siano stati realizzati gli interventi di cui agli
articoli 3 e 4 oppure il numero degli alloggi legittimato dalla
denuncia di inizio attivita’ di cui all’art. 7, se non siano decorsi
almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di
cui all’art. 86, comma 1 della legge regionale n. 1/2005.
Art. 7
Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari
1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 sono realizzati
mediante la denuncia di inizio attivita’ di cui all’art. 79 della
legge regionale n. 1/2005, nel rispetto delle disposizioni generali
di cui all’art. 82 e secondo il procedimento di cui all’art. 84 della
medesima legge regionale n. 1/2005. Nella relazione asseverata di cui
al medesimo art. 84, comma 1 , oltre a quanto ivi previsto, e’
espressamente attestata la conformita’ delle opere da realizzare alle
disposizioni della presente legge.
2. La denuncia di inizio attivita’ di cui al comma 1 puo’ essere
presentata non oltre il termine del 31 dicembre 2010.
Art. 8
Sanzioni
1. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 6,
si applicano le disposizioni di cui all’art. 132 della legge
regionale n. 1/2005.
2. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli
3, 4 e 5, si applicano le sanzioni amministrative di cui al titolo
VIII, capo I della legge regionale n. 1/2005, previste per gli
interventi soggetti a permesso di costruire.
Art. 9
Modifiche all’art. 23 della legge regionale n. 39/2005
1. Dopo il comma 12 dell’art. 23 della legge regionale 24
febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), e’
aggiunto il seguente comma:
«12-bis. Nell’ambito del sistema informativo geografico regionale
di cui all’art. 28 della legge regionale n. 1/2005, e’ istituito il
sistema informativo regionale sull’efficienza e sulla certificazione
energetica degli edifici e dei relativi impianti, gestito dalla
struttura regionale competente.».
2. Dopo il comma 12-bis dell’art. 23 della legge regionale n.
39/2005, e’ aggiunto il seguente comma:
«12-ter. Il sistema informativo di cui al comma 12-bis comprende
l’archivio informatico delle certificazioni energetiche, nonche’ il
catasto degli impianti di climatizzazione. Le modalita’ di
organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema
informativo sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 7, nel
rispetto degli standard di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004,
n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della societa’
dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale.
Disciplina della «Rete telematica regionale Toscana»).».
La presente legge e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 8 maggio 2009
MARTINI
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-09&task=dettaglio&numgu=2&redaz=009R0459&tmstp=1263375001258