REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 12 agosto 2009, n. 23 Misure straordinarie per le Comunita’ montane.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 18 del 14 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Misure straordinarie per le Comunita’ montane 1. Nelle more della definizione del processo di riduzione e riordino delle Comunita’ montane di cui alla legge regionale n. 27 giugno 2008, n. 10, ed al fine di fronteggiare temporanee situazioni di difficolta’ finanziarie interessanti gli enti comunitari, le risorse finanziarie di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonche’ quelle di cui alla legge regionale n. 3 dicembre 2004, n. 32, possono essere destinate dalle Comunita’ montane anche alla copertura delle spese correnti, limitatamente alle spese per il personale ed a quelle strettamente di gestione degli uffici e dei servizi, per tempo non eccedente l’anno finanziario 2009, fatti salvi gli impegni finanziari assunti alla data di approvazione della presente legge. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite in base a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 2 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addi’ 12 agosto 2009 IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009E0622&tmstp=1267688938810

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2010

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell’ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 50 del 2-3-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI VISTO l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2010, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell’ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010; CONSIDERATO che, a seguito dei predetti fenomeni meteorologici, si sono verificati gravi eventi quali la tracimazione dei maggiori bacini lacuali, l’esondazione di fiumi e torrenti, forti mareggiate, frane e smottamenti conseguenti alla saturazione dei versanti, oltre che danni alla viabilita’, alle infrastrutture pubbliche e ad immobili privati, con interruzione di pubblici servizi e collegamenti; CONSIDERATO che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta’ al tessuto economico e sociale delle zone colpite e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari; CONSIDERATO, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumita’ delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati; RITENUTO comunque necessario ed urgente porre in essere i primi interventi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate; VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 febbraio 2010; ACQUISITA l’intesa delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana; SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; DECRETA: Art. 1 1. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana sono nominati Commissari delegati, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. I Commissari delegati, previa individuazione delle province e dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvedono, anche avvalendosi di soggetti attuatori dagli stessi nominati che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite, all’accertamento dei danni, all’adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi ed a porre in essere ogni utile attivita’ per l’avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione. 2. I Commissari delegati e i soggetti attuatori, che svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, per gli adempimenti di propria competenza si avvalgono, senza ulteriori oneri, della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonche’ delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. 3. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvedono entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi resisi necessari per il superamento dell’emergenza, ed all’avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati ai sensi del comma 1. Il piano degli interventi, predisposto, secondo modalita’ definite dai Commissari delegati, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e con il coinvolgimento degli enti locali interessati, deve contenere: a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute da parte delle Amministrazione dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque prima della pubblicazione della presente ordinanza, sulla base di apposita rendicontazione, ivi compresi gli interventi di somma urgenza e gli emolumenti spettanti al personale appartenente alla pubblica amministrazione a fronte delle ore di lavoro straordinario effettivamente reso, come certificato dalle Prefetture per quanto concerne il personale prefettizio, le forze di polizia, ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dei rimborsi dovuti per l’impiego del volontariato e della croce rossa italiana nei termini di cui all’articolo 3; b) la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza ancora necessari, nonche’ per l’avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilita’, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilita’, ivi comprese quelle di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonche’ per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d’acqua, delle opere di difesa idraulica; c) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita’; d) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per la ripresa delle attivita’ produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili; e) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati destinati ad abitazione principale; f) la individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti ed i materiali, definendo d’intesa con gli enti ordinariamente competenti le modalita’ per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati. 4. Possono essere ricompresi nel programma ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunita’ europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o societa’ erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. 5. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, d’intesa con il Commissario delegato per la Regione Liguria, con le procedure e le deroghe di cui all’articolo 9 coordina tutte le amministrazioni ed i soggetti competenti per provvedere con ogni consentita urgenza alla pulizia, alla bonifica, al ripristino della funzionalita’ idraulica dell’alveo e delle aree di competenza fluviale, nonche’ alle opere ed agli impianti preposti alla messa in sicurezza del fiume Magra e suoi affluenti anche disponendo, ove del caso, la rimozione e la delocalizzazione di insediamenti, attraverso il razionale e coordinato impiego dei finanziamenti di cui dispongono le competenti amministrazioni pubbliche per le finalita’ predette.

Art. 2

1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente
ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica
utilita’ e costituiscono variante ai piani urbanistici, i Commissari
delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui
all’articolo 1, comma 1, ove non sia possibile l’utilizzazione delle
strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi
professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui
all’articolo 9.
2. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori,
per gli interventi di competenza, provvedono all’approvazione dei
progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da
indire entro sette giorni dalla disponibilita’ dei progetti. Qualora
alla conferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione
invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato
potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla
sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei
soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita’,
le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine
dell’assenso. In caso di motivato dissenso espresso da
un’amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla
tutela della salute dei cittadini, la determinazione e’ subordinata,
in deroga all’art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modifiche ed integrazioni, all’assenso del Ministro
competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si
dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di
servizi di cui al comma precedente, in deroga all’art. 17, comma 24,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla
richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono
acquisiti con esito positivo.
4. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori,
provvedono, per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e
degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il
decreto di occupazione d’urgenza, prescindendo da ogni altro
adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale
di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due
testimoni.

Art. 3

1. I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato,
debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed
impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce Rossa
Italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi
sostenuti sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle
spese effettivamente sostenute e delle risorse disponibili a
legislazione vigente.

Art. 4 1. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei Sindaci, sono autorizzati ad erogare, nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita’ adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l’autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell’abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita’, il contributo medesimo e’ stabilito nella misura massima di € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta’ superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita’ non inferiore al 67%, e’ concesso un contributo aggiuntivo fino ad un massimo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. 2. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei Sindaci, sono autorizzati, laddove non sia stata possibile l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1. 3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell’immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita’ e comunque non oltre 12 mesi dall’ordinanza di sgombero.

Art. 5

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita’ immobiliari
distrutte o gravemente danneggiate, ovvero rese inagibili, ed il
ritorno alle normali condizioni di vita, i Commissari delegati, nei
limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza, sono
autorizzati ad erogare, anche per il tramite dei soggetti attuatori,
contributi fino al 70 % e nel limite massimo di € 30.000,00 per
ciascuna unita’ abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla
normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli
eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza. I Commissari
delegati sono autorizzati, anche per il tramite dei soggetti
attuatori, ad anticipare la somma fino ad un massimo di € 15.000,00
per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalita’ sia
agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica
contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i
relativi costi stimati.
2. I Commissari delegati sono autorizzati a concedere un contributo
a favore dei soggetti che abitano in sgomberati, pari all’80% degli
oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati,
fino ad un massimo di 5.000,00 euro. A tal fine gli interessati
presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.

Art. 6

1. Al fine di favorire l’immediata ripresa delle attivita’
commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche,
zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche
gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente
ordinanza, i Commissari delegati, nell’ambito delle risorse
finanziarie disponibili, sono autorizzati ad erogare, anche
avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all’articolo 1, comma 2, ai
soggetti interessati:
a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture,
macchinari e attrezzature che comunque non sia superiore al 50% del
danno medesimo;
b) un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto di scorte di
materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o
distrutti a causa degli eventi alluvionali e non piu’ utilizzabili;
c) un contributo correlato alla durata della sospensione della
attivita’ e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei
redditi prodotti, risultanti dall’ultima dichiarazione annuale dei
redditi presentata. La sospensione dell’attivita’ deve essere almeno
di sei giorni lavorativi.
2. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro, con
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, per importi
superiori a 25.000,00 euro con apposita perizia giurata redatta da
professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai
rispettivi ordini o collegi.
3. I Commissari delegati definiscono, con propri provvedimenti, in
termini di rigorosa perequazione e sulla base delle risorse
disponibili, le tipologie di intervento, la disciplina generale
dell’assegnazione ed erogazione dei contributi e della
rendicontazione delle spese.
4. I Commissari delegati sono, altresi’, autorizzati a concedere un
contributo a favore dei proprietari, di beni mobili registrati
distrutti o danneggiati, fino ad un massimo di 10.000,00 euro sulla
base di spese fatturate per la riparazione, o in caso di
rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini
correnti per un importo non inferiore a 3.500,00 euro, secondo voci e
percentuali di contribuzione, criteri di priorita’ e modalita’
attuative che saranno fissate dai Commissari delegati stessi con
propri provvedimenti.

Art. 7 1. I contributi concessi per il ristoro dei danni subiti a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza sono scomputate dalle eventuali contribuzioni concesse. I medesimi contributi, con esclusione di quelli di cui all’articolo 6, comma 1, lett. c), non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con l’erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell’eventuale differenza tra quanto percepito a titolo di indennizzo assicurativo ed il contributo previsto.

Art. 8 1 Il Direttore regionale ANAS s.p.a. Toscana e’ nominato soggetto attuatore del Presidente della regione Toscana – Commissario delegato, con i poteri di cui all’articolo 9 della presente ordinanza, per il tempestivo ripristino della viabilita’ della strada statale n. 1 "Aurelia" nel comune di Vecchiano in provincia di Pisa, dal km 343 al km 349, nonche’ per l’eventuale messa in sicurezza di altri punti critici che insistono sulla medesima strada statale. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse assegnate al Presidente della regione Toscana – Commissario delegato ai sensi dell’articolo 10 della presente ordinanza.

Art. 9 1. Per l’attuazione della presente ordinanza i Commissari delegati, owero i soggetti attuatori dagli stessi nominati, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: – regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, 8, 11, 13, 14, 15 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; – decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69,comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 153 e 241 e successive modificazioni; – legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17 e successive modificazioni; – decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9,10,11,12,13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22,e 22 bis; – decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 articolo 191; – decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253 e 255, comma 1; – decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383; – leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 10 1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, e’ stanziata, a titolo di anticipazione, la somma di 20.000.000,00 di euro da porre a carico del Fondo della protezione civile. Le predette risorse sono ripartite tra le Regioni, sulla base delle spese sostenute nella fase di prima emergenza e per gli interventi di somma urgenza cosi’ come risultanti dalla stima preliminare operata dalle stesse, in misura pari ad euro 12.000.000,00 per la regione Toscana, euro 5.000.000,00 per la regione Liguria ed euro 3.000.000,00 per la regione Emilia Romagna. 2. Il Presidente della regione Toscana – Commissario delegato e’ autorizzato, altresi’, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili sul Fondo regionale di protezione civile, di cui all’art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel limite massimo di euro 4.000.000,00, in deroga a quanto in esso stabilito. 3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire ai Commissari delegati risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna. 4. Per l’utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza e’ autorizzata l’apertura di apposita contabilita’ speciale in favore dei Commissari delegati. 5. I Commissari delegati sono tenuti a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 febbraio 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-02&task=dettaglio&numgu=50&redaz=10A02541&tmstp=1268639285307

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 2010 Nomina del sen. Andrea Augello a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 58 del 11-3-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell’attivita’ di Governo; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato; Visto l’art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: Il sen. Andrea Augello e’ nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio del Ministri. Il presente decreto sara’ comunicato alla Corte dei conti per la registrazione. Dato a Roma, addi’ 4 marzo 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 308

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-11&task=dettaglio&numgu=58&redaz=10A02973&tmstp=1268644787399

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2010 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 63 del 17-3-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010 e n. 3845 del 29 gennaio 2010; Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile; Considerato che permane la necessita’ di assicurare la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al fine di impedire condotte criminose, nonche’ gli interventi di soccorso e le attivita’ necessarie al superamento della situazione emergenziale, tramite un adeguato contingente di Forze armate che tenga conto dell’attuale alloggiamento temporaneo della popolazione interessata alla riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dall’evento calamitoso; Considerato che, a seguito della realizzazione degli insediamenti abitativi del progetto C.A.S.E. e M.A.P. e dell’avvio della fase di ricostruzione dei centri storici, per assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e’ necessario continuare a ricorrere alle prestazioni di lavoro straordinario anche delle Forze di Polizia impiegate sul territorio; Ritenuto che e’ necessario assicurare il massimo impegno dei Vigili del fuoco per ottimizzare la fase di ricostruzione del territorio gravemente danneggiato dagli eventi calamitosi in rassegna; Ritenuto che nelle more del completamento dei Moduli abitativi provvisori (M.A.P.) in alcuni comuni della regione Abruzzo le esigenze abitative della popolazione residente hanno trovato diversa soddisfazione e che appare necessario finalizzare gli interventi di costruzione di alloggi temporanei alla effettiva esigenza abitativa dei nuclei che ancora non possono rientrare nelle proprie abitazioni; Considerato che per agevolare il rientro nelle abitazioni danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, anche le unita’ immobiliari con esito «E» che non riportano danni strutturali o che hanno subito danni strutturali minimi, e che richiedono interventi di riparazione contenuti, possono essere oggetto di contributo statale se destinate alla locazione; Considerato che permane la necessita’ di assicurare le primarie esigenze di mobilita’ alle persone residenti nei comuni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Ritenuta la necessita’ di realizzare con la massima urgenza, all’interno delle aree del progetto C.A.S.E., opere di presa da corsi d’acqua superficiali e terebrazione di pozzi ad uso irriguo per le opere a verde realizzate nell’ambito dei cantieri stessi, al fine di mantenere quanto realizzato nell’ambito delle opere a verde; Vista la nota del questore dell’Aquila del 12 gennaio 2010; Vista la nota del Gabinetto del Ministro dell’interno del 25 gennaio 2010; Viste le note del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno del 22 dicembre 2009 e del 15 gennaio 2010; Viste le note della regione Abruzzo dell’11 febbraio 2010; Viste la nota della Confcommercio provinciale L’Aquila del 23 dicembre 2010 e la nota della regione Abruzzo del 15 febbraio 2010; Vista la nota dell’ufficio legislativo del Ministero della difesa del 17 febbraio 2010; Visti il decreto n. 9219 del 29 dicembre 2009 del Commissario delegato nominato con decreto del 6 aprile 2009 e la nota della regione Emilia-Romagna del 17 febbraio 2010; Considerata la necessita’ di assicurare il completamento del ciclo di gestione dei rifiuti da crolli e demolizioni e da ristrutturazioni immobiliari; Ravvisata l’urgenza di accelerare le operazioni di rimozione delle macerie prodotte dai crolli causati dall’evento sismico e dalle attivita’ di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti; Considerata la necessita’ di incrementare significativamente le capacita’ di recupero dei materiali inerti selezionati presso i siti di deposito temporaneo di cui all’art. 9 della legge n. 77 del 2009; Di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l’ISPRA, in merito all’art. 13 della presente ordinanza; D’intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. Il Ministero della difesa e’ autorizzato a prorogare fino al 6 aprile 2010 l’impiego di personale gia’ destinato, ai sensi dell’art. 16 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e nel limite di 350 unita’, alla vigilanza ed alla protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all’art. 1 della medesima ordinanza n. 3754 del 2009. 2. Il Ministero della difesa e’ autorizzato a prorogare fino al 31 marzo 2010 l’impiego di personale gia’ impegnato negli interventi di soccorso e nelle attivita’ necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3827 del 27 novembre 2009, nel limite di 110 unita’. 3. Nel costo degli interventi di cui ai commi 1 e 2, stimato in 1.900.000 euro, sono comprese le spese di funzionamento dei mezzi, per l’utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa, nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite. 4. Al personale delle Forze di Polizia direttamente impegnato nelle attivita’ di sostegno alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto alla criminalita’ ed allo sciacallaggio, nel limite di 400 unita’, e’ autorizzata fino al 6 aprile 2010, la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 35 ore mensili pro-capite, con oneri quantificati in euro 762.000, oltre a quanto corrisposto dalle singole amministrazioni. 5. Per la prosecuzione delle attivita’ volte a garantire il superamento dell’emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione dei precipui compiti istituzionali, e’ affidata, fino al 6 aprile 2010, la responsabilita’ di assicurare gli interventi di soccorso pubblico, anche al fine di favorire l’attivita’ di ricostruzione nei territori colpiti. 6. Per il personale dei Vigili del fuoco, impegnato nelle attivita’ di cui al comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 11 dell’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009. Al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direttamente impegnato nelle attivita’ di cui al comma 5, continuano ad applicarsi, rispettivamente, le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 16 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 e le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 16 della medesima ordinanza. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di qualifica dirigenziale e non, comandato fuori sede, e’ altresi’ corrisposto il trattamento di missione, con oneri quantificati in euro 240.000. 7. Al personale in servizio presso i centri di assistenza e pronto intervento direttamente impegnato nelle attivita’ di cui al comma 5, nel limite di quattro unita’, e’ autorizzata fino al 28 febbraio 2010, la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, con oneri quantificati in euro 15.000. 8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 2

1. Il Commissario delegato, previa ricognizione dei Moduli
abitativi provvisori (M.A.P.) realizzati ai sensi dell’art. 2 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e non assegnati, provvede a
metterli temporaneamente a disposizione dei sindaci che ne faranno
richiesta per i nuclei familiari la cui abitazione e’ stata distrutta
o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E»
o «F» o situata in zona rossa, in possesso dei prescritti requisiti,
e per i quali non e’ stata individuata un’adeguata sistemazione
alloggiativa alternativa nei territori comunali di rispettiva
competenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per gli
alloggi di proprieta’ comunale e gli edifici privati sui quali sono
stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ai sensi dell’art. 9, comma 3, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009.
3. Al fine di favorire l’aggregazione sociale e consentire
l’assegnazione di un alloggio temporaneo anche ai nuclei familiari
composti da una sola o due unita’, nonche’ il loro riavvicinamento ai
luoghi di residenza, nelle more della ricostruzione dell’abitazione
principale distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione
dei danni di tipo «E» o «F», o situata in zona rossa nei comuni
individuati ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, ai soggetti che comunicano al sindaco del comune
di appartenenza la disponibilita’ ad ospitare i predetti nuclei
familiari, e’ riconosciuto un contributo di solidarieta’ pari a euro
200,00 mensili per persona ospitata.
4. Il contributo di cui al comma 3 e’ concesso per tutto il periodo
di effettiva ospitalita’ con le modalita’ definite con provvedimento
del vice commissario di cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009.
La soluzione alloggiativa di cui al comma 3 non comporta la
cessazione del diritto al contributo per la autonoma sistemazione in
favore delle persone ospitate. Il predetto contributo non puo’ essere
riconosciuto ai soggetti alloggiati presso abitazioni dei progetti
C.A.S.E. o M.A.P.
5. Per favorire la ricerca di soluzioni alloggiative idonee da
parte dei nuclei familiari, costituiti da 1 o 2 componenti, con
abitazione principale classificata con esito «E», o situata in zona
rossa, che non siano assegnatari di un alloggio del progetto C.A.S.E.
o di un M.A.P. o che non beneficino delle soluzioni previste dai
commi 3 e 4, il contributo per la autonoma sistemazione previsto
dall’art. 11, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, come sostituito dall’art. 24,
comma 1, dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3797 del 30 luglio 2009, e’ incrementato di euro 200 per ogni nucleo.
6. I nuclei familiari di cui ai commi 1, 2 e 3 possono eleggere
domicilio nell’alloggio temporaneo assegnato, ferma restando la
residenza presso l’abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009.
7. Le soluzioni alloggiative disciplinate dai commi 3 e 4 e il
contributo per la autonoma sistemazione di cui al comma 5 cessano con
effetto dalla data di consegna di un alloggio idoneo per il nucleo
familiare in base al progetto C.A.S.E. o M.A.P. o altre soluzioni
equivalenti, tenuto conto delle disponibilita’ accertate una volta
esaurita la lista degli assegnatari ancora aventi titolo.
8. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3, valutati
in euro 1.200.000, nonche’ del comma 5, valutati in euro 9.360.000,
si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 14, comma 5, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 2

1. Il Commissario delegato, previa ricognizione dei Moduli
abitativi provvisori (M.A.P.) realizzati ai sensi dell’art. 2 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e non assegnati, provvede a
metterli temporaneamente a disposizione dei sindaci che ne faranno
richiesta per i nuclei familiari la cui abitazione e’ stata distrutta
o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E»
o «F» o situata in zona rossa, in possesso dei prescritti requisiti,
e per i quali non e’ stata individuata un’adeguata sistemazione
alloggiativa alternativa nei territori comunali di rispettiva
competenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per gli
alloggi di proprieta’ comunale e gli edifici privati sui quali sono
stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ai sensi dell’art. 9, comma 3, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009.
3. Al fine di favorire l’aggregazione sociale e consentire
l’assegnazione di un alloggio temporaneo anche ai nuclei familiari
composti da una sola o due unita’, nonche’ il loro riavvicinamento ai
luoghi di residenza, nelle more della ricostruzione dell’abitazione
principale distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione
dei danni di tipo «E» o «F», o situata in zona rossa nei comuni
individuati ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, ai soggetti che comunicano al sindaco del comune
di appartenenza la disponibilita’ ad ospitare i predetti nuclei
familiari, e’ riconosciuto un contributo di solidarieta’ pari a euro
200,00 mensili per persona ospitata.
4. Il contributo di cui al comma 3 e’ concesso per tutto il periodo
di effettiva ospitalita’ con le modalita’ definite con provvedimento
del vice commissario di cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009.
La soluzione alloggiativa di cui al comma 3 non comporta la
cessazione del diritto al contributo per la autonoma sistemazione in
favore delle persone ospitate. Il predetto contributo non puo’ essere
riconosciuto ai soggetti alloggiati presso abitazioni dei progetti
C.A.S.E. o M.A.P.
5. Per favorire la ricerca di soluzioni alloggiative idonee da
parte dei nuclei familiari, costituiti da 1 o 2 componenti, con
abitazione principale classificata con esito «E», o situata in zona
rossa, che non siano assegnatari di un alloggio del progetto C.A.S.E.
o di un M.A.P. o che non beneficino delle soluzioni previste dai
commi 3 e 4, il contributo per la autonoma sistemazione previsto
dall’art. 11, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, come sostituito dall’art. 24,
comma 1, dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3797 del 30 luglio 2009, e’ incrementato di euro 200 per ogni nucleo.
6. I nuclei familiari di cui ai commi 1, 2 e 3 possono eleggere
domicilio nell’alloggio temporaneo assegnato, ferma restando la
residenza presso l’abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009.
7. Le soluzioni alloggiative disciplinate dai commi 3 e 4 e il
contributo per la autonoma sistemazione di cui al comma 5 cessano con
effetto dalla data di consegna di un alloggio idoneo per il nucleo
familiare in base al progetto C.A.S.E. o M.A.P. o altre soluzioni
equivalenti, tenuto conto delle disponibilita’ accertate una volta
esaurita la lista degli assegnatari ancora aventi titolo.
8. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3, valutati
in euro 1.200.000, nonche’ del comma 5, valutati in euro 9.360.000,
si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 14, comma 5, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 3 1. L’art. 8, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, e’ cosi’ sostituito: «1. Gli eredi dei soggetti per i quali ricorrono i requisiti per l’erogazione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi, deceduti nel sisma del 6 aprile 2009 o alla data di pubblicazione della presente ordinanza hanno diritto alla concessione dei contributi spettanti al "de cuius" sulla base della normativa vigente.». 2. I termini per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 1, ove gia’ scaduti, sono fissati al 31 maggio 2010.

Art. 4 1. Limitatamente alle procedure di accatastamento dei moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione (C.A.S.E.) di cui all’art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dei Moduli abitativi provvisori (M.A.P.), dei Moduli ad uso scolastico provvisorio (M.U.S.P.), nonche’ delle connesse opere di urbanizzazione, previsti dall’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, i provvedimenti del Commissario delegato e del capo del Dipartimento della protezione civile soggetti a trascrizione nei registri della conservatoria immobiliare e successiva volturazione agli atti del catasto, nonche’ tutti gli atti di aggiornamento del N.C.T. e del N.C.E.U. sono esenti dalle imposte di bollo e di registro, da tributi e da ogni altra tassa e imposta.

Art. 5 1. Il comma 1 dell’art. 8 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009 e’ sostituito dal seguente: «1. In relazione all’utilizzo dell’Aeroporto dei parchi di Preturo per le esigenze connesse agli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato ad erogare all’Aero Club dell’Aquila un rimborso nella misura massima di 90.000 euro, in base alle evidenze relative alle spese sostenute, a valere sui fondi stanziati dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

Art. 6 1. Al fine di assicurare l’efficacia delle opere a verde realizzate nell’ambito del progetto C.A.S.E., e’ autorizzata la realizzazione di opere di presa da corsi d’acqua superficiali e di terebrazione di pozzi ad uso irriguo a servizio delle predette opere a verde, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, in deroga alle seguenti disposizioni normative: decreto della giunta regionale Abruzzo n. 3 del 13 agosto 2007, articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22; legge 4 agosto 1984, n. 464, articoli 1, 2 e 3; regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 7 1. All’art. 1, comma 5, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, le parole: «allo stesso intestata» sono sostituite dalle seguenti: «attualmente intestata al presidente della regione». 2. All’art. 7, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5». 3. All’art. 7, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, le parole: «comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8».

Art. 8 1. Al fine di continuare ad assicurare le primarie esigenze di mobilita’ delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale prevista all’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 e’ prorogata fino al 31 marzo 2010 per gli utenti residenti nei comuni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che non siano ancora rientrati nell’abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009, ovvero non abbiano ancora trovato sistemazione alloggiativa alternativa nel territorio del comune di residenza ovvero nei comuni limitrofi. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di euro 960.000,00, si provvede a valere sui fondi di cui all’art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in via di anticipazione rispetto alle risorse di cui all’art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge. 3. All’art. 4, comma 13, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, le parole: «art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «art. 14, comma 5, del medesimo decreto-legge, in via di anticipazione rispetto alle risorse di cui al comma 1 del citato art. 14».

Art. 9 1. Al fine di assicurare la pronta ripresa dell’attivita’ produttiva gravemente compromessa dal sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo, all’art. 8, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 447,» sono aggiunte le seguenti parole: «agli articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22-bis, 23 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica dell’8 giugno 2001, n. 327».

Art. 10

1. Al fine di favorire la ripresa dell’attivita’ produttiva dei
commercianti su aree pubbliche e dei coltivatori diretti della citta’
dell’Aquila, il Commissario delegato, avvalendosi del Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la
Sardegna, e’ autorizzato a realizzare un mercato provvisorio in
piazza D’Armi dell’Aquila.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel
limite massimo di 1.000.000,00 di euro, a carico dell’art. 14, comma
5, del decreto-legge 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 11 1. All’art. 9 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente comma: «4. Agli oneri relativi all’applicazione del comma 3, stimati in circa euro 7.000.000,00, si provvede a valere sull’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

Art. 12 1. Al fine di consentire la tempestiva ricostituzione delle scorte strategiche ed il ripristino immediato della funzionalita’ delle colonne mobili messe a disposizione dalle regioni e province autonome, all’art. 5, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2010».

Art. 13 1. All’art. 3, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, dopo le parole: «possono essere realizzate anche», sono aggiunte le seguenti parole: «nelle cave dismesse e». 2. Le imprese incaricate delle attivita’ di demolizione a seguito di ordinanze sindacali, iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, possono effettuare il trasporto dei rifiuti, provenienti dalle demolizioni stesse, classificati con CER 20 03 99, sino ai siti di stoccaggio provvisorio di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 15 maggio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga all’art. 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Le utenze domestiche produttrici di rifiuti derivanti dalle ristrutturazioni immobiliari degli edifici classificati in categoria «A» possono conferire i citati materiali al soggetto che gestisce il Servizio pubblico entro il limite quantitativo di 1.000 chilogrammi o 1.000 litri, in deroga a quanto disposto dall’art. 193, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Al fine di garantire un adeguato livello di tutela ambientale, anche attraverso meccanismi di tracciabilita’, i contributi dovuti per gli edifici classificati in categoria «A» sono corrisposti ai proprietari degli immobili previa presentazione di adeguata certificazione, rilasciata dal gestore del servizio pubblico, attestante l’avvenuto corretto conferimento dei rifiuti prodotti al servizio pubblico locale. 4. Dopo il comma 6 dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 15 maggio 2009, e’ aggiunto il seguente: «6-bis. Il Commissario delegato di cui all’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, alla rimozione delle macerie e al ripristino dei siti di cui al comma 6». 5. Al fine di accelerare la rimozione dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonche’ di quelli provenienti dalle attivita’ di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma in questione, il Commissario delegato provvede: a) ad individuare i siti da destinare a stoccaggio provvisorio e discarica per i rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonche’ quelli provenienti dalle attivita’ di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma in questione, ivi compresi quelli di cui quelli all’art. 19, comma 5, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009; b) a progettare, realizzare, autorizzare e affidare la gestione, delle attivita’ nei siti di cui al punto precedente nonche’ gli impianti di selezione, di trattamento, di recupero e di smaltimento dei rifiuti suddetti. 6. Il Commissario delegato, attesa l’urgenza di attivare i siti da destinare a deposito preliminare e discarica per i rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonche’ quelli provenienti dalle attivita’ di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma in questione, previa notifica alla Commissione europea, ai sensi dell’art. 6, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006 cosi’ come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, del ricorso alla procedura di cui all’art. 2, comma 3, della direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CEE e 2003/35/CEE, sottopone i progetti dei predetti impianti ad una procedura accelerata di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale. 7. Il Commissario delegato attiva la procedura di cui al comma 6 avvalendosi dei competenti uffici regionali, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali allo scopo destinate nel bilancio regionale, che mettono a disposizione del pubblico e della Commissione europea le informazioni relative alla decisione di esenzione, le ragioni per cui e’ stata concessa, gli elementi progettuali, la relazione di compatibilita’ ambientale redatta secondo i criteri dell’allegato IV della direttiva medesima. Le eventuali osservazioni devono pervenire ai competenti uffici regionali entro quindici giorni dall’avviso al pubblico. La procedura deve essere conclusa entro il termine massimo di venti giorni. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso, la decisione e’ rimessa al presidente della regione Abruzzo, che si esprime inderogabilmente entro i successivi cinque giorni. Contestualmente all’avvio della procedura sono avviati i lavori per l’attivazione dei siti, mentre l’autorizzazione all’esercizio degli impianti e’ subordinata alla conclusione della procedura ed al rispetto delle eventuali prescrizioni dettate. 8. Per l’adozione di tutte le iniziative di cui al presente articolo, il Commissario delegato e’ autorizzato ad avvalersi di societa’ specializzate a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacita’ tecniche, designate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il riconoscimento, a favore dei medesimi organismi, dei costi, preventivamente autorizzati dal Commissario delegato. 9. Per l’attuazione delle attivita’ previste dal presente articolo e’ destinato al Commissario delegato un importo massimo di euro 30.000.000,00, a valere sulle risorse di cui all’art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 14 1. Nei confronti dei nuclei familiari che siano stati costretti a lasciare le proprie abitazioni classificate con esito «A», a seguito di ordinanze di sgombero adottate dal sindaco a titolo cautelativo e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumita’, trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 13, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009. 2. Le integrazioni alla documentazione relativa alle domande di contributo per i lavori di riparazione degli edifici classificati con esito «B» e «C», devono essere consegnate al comune richiedente entro dieci giorni dalla data della comunicazione delle relative osservazioni che, per il comune di L’Aquila, coincide con quella di pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale e, in sede di prima applicazione, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. Eventuali proroghe, non superiori ad ulteriori dieci giorni, possono essere consentite con provvedimento espresso dal comune in presenza di circostanza particolarmente complesse. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta la cessazione degli interventi assistenziali a favore dei nuclei familiari interessati. 3. Nei confronti dei nuclei familiari stabilmente domiciliati in unita’ immobiliari classificate con esito «B» e «C», considerate come unita’ diverse dalla abitazione principale, per le quali i proprietari o usufruttuari non hanno richiesto, avendone titolo, il contributo per i lavori di riparazione entro i termini prescritti o non hanno gia’ avviato i medesimi lavori con oneri a proprio carico, la sistemazione in strutture alberghiere o assimilate cessa entro la data del 31 agosto 2010; gli stessi nuclei possono continuare a fruire del contributo per la autonoma sistemazione sino alla data del 31 dicembre 2010. 4. I benefici previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 5 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, e successive integrazioni, trovano applicazione anche nei confronti dei privati che alla data del 6 aprile 2009 stavano realizzando unita’ immobiliari destinate ad abitazione principale. I lavori di completamento devono essere terminati entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. Ove i proprietari non utilizzino gli immobili per le esigenze alloggiative proprie e dei familiari, gli stessi sono destinati alla locazione in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni principali risultino ancora inagibili. La locazione deve essere offerta alle condizioni economiche previste dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 2009. I proprietari interessati sono obbligati a fornire al comune tutte le informazioni e la documentazione idonea a verificare il rispetto di quanto disposto dal presente comma. 5. Il termine di sette giorni previsto dall’art. 15, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 2009 per l’inizio dei lavori di riparazione delle unita’ immobiliari classificate con esito «B» o «C» e’ fissato in quindici giorni dalla comunicazione del contributo definitivo; in sede di prima applicazione il termine decorre dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. La richiesta della proroga per un massimo di ulteriori quindici giorni deve essere accompagnata da una perizia asseverata e validata dal comune. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta la cessazione delle sistemazioni alberghiere o assimilate e del contributo per la autonoma sistemazione nei confronti dei nuclei familiari interessati. Resta confermato il termine di sei mesi o di sette mesi per la conclusione dei lavori relativi, rispettivamente, alle unita’ immobiliari «B» o «C», con effetto dalla data della comunicazione del contributo definitivo.

Art. 15 1. All’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente comma: «2-bis. Al fine del coordinamento degli interventi di ricostruzione, entro il 31 marzo 2010 i sindaci dei comuni interessati trasmettono al Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti gia’ incaricati ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 5, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, l’elenco delle domande per i contributi ed i finanziamenti di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) ed e), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, pervenute alla data del 28 febbraio 2010 e dei provvedimenti di concessione, nonche’ dei contributi effettivamente erogati. I sindaci trasmettono, altresi’, trimestralmente un aggiornamento sulle richieste in corso di istruttoria. Il Commissario delegato comunica al Ministero dell’economia e delle finanze un prospetto riepilogativo dei dati entro e non oltre il 30 aprile 2010 e, successivamente, entro 15 giorni dalla ricezione degli aggiornamenti». La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 marzo 2010 Il Presidente: Berlusconi

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Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-17&task=dettaglio&numgu=63&redaz=10A03257&tmstp=1269507089048