DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010, n. 40

Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 71 del 26-3-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare
disposizioni tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle
frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella
forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria, anche in adeguamento
alla normativa comunitaria e di destinazione dei gettiti recuperati
al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della domanda
in particolari settori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a:

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie
internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei
cosiddetti «caroselli» e «cartiere»

1. Per contrastare l’evasione fiscale operata nella forma dei
cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle
nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti
passivi all’imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente
all’Agenzia delle entrate, secondo modalita’ e termini definiti con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e
ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di
operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi
cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in
data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23
novembre 2001.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze puo’ escludere, con
proprio decreto di natura non regolamentare, l’obbligo di cui al
comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al medesimo comma, ovvero di
settori di attivita’ svolte negli stessi Paesi; con lo stesso
decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode
fiscale, l’obbligo puo’ essere inoltre esteso anche a Paesi
cosiddetti non black list, nonche’ a specifici settori di attivita’ e
a particolari tipologie di soggetti.
3. Per l’omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero
per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si
applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all’articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non
si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni.
4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali, con
decorrenza dal 1° maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle
deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento
all’estero della sede sociale delle societa’ e’ obbligatoria, da
parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui
all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nei confronti
degli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, dell’Agenzia delle entrate,
dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale e dell’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a 4, le disposizioni
contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n. 413,
e nell’articolo 156, comma 9, del codice della navigazione, si
applicano anche all’Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA) e all’Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest’ultima
il previo accertamento di cui all’articolo 15 della legge 26 luglio
1984, n. 413, deve intendersi riferito all’assenza di carichi
pendenti risultanti dall’Anagrafe tributaria concernenti violazioni
degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero
alla prestazione, per l’intero ammontare di detti carichi, di idonea
garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un’azienda o istituto
di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa
di assicurazione, fino alla data in cui le violazioni stesse siano
definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all’IPSEMA di
cui all’articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono
collocati, per l’intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1)
del primo comma del medesimo articolo.
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei
crediti d’imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi
di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta agevolativi la cui
fruizione e’ autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l’Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e
secondo le modalita’ telematiche stabiliti con provvedimenti
dirigenziali generali adottati d’intesa, i dati relativi ai predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche’ ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le somme recuperate sono riversate all’entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all’erario. Resta ferma l’alimentazione
della contabilita’ speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di
bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici
gestori dei crediti d’imposta, sulla base degli stanziamenti previsti
a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai
contribuenti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente
istituiti.

Art. 2 Disposizioni in materia di potenziamento dell’amministrazione finanziaria ed effettivita’ del recupero di imposte italiane all’estero e di adeguamento comunitario 1. In fase di prima applicazione della direttiva Ecofin del 19 gennaio 2010 in materia di recupero all’estero di crediti per imposte italiane: a) all’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti: «Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall’articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti e’ validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento e’ effettuata all’indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e). La notificazione ai contribuenti non residenti e’ validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all’Agenzia delle entrate l’indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalita’ previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione; b) le nuove disposizioni in materia di notificazione operano simmetricamente ai fini della riscossione e, conseguentemente, al quinto comma dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «decreto» sono aggiunte le seguenti: «; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». 2. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, si considerano lesivi di tali principi, e conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara; ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se gia’ adottato, e’ nullo e le somme percepite dai concessionari sono versate all’amministrazione statale concedente. Le amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti convenzionali ovvero l’adozione di carte dei servizi, ivi incluse quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicurano l’effettivita’ di clausole idonee a garantire l’introduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalita’ e non automaticita’, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravita’ dell’inadempimento, nonche’ l’introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettivita’ della clausola di decadenza dalla concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed economicita’ del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio. 3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneita’ di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresi’, definiti gli indirizzi generali per l’attivita’ di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. 4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidita’ giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque gia’ versati al fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-quater del citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3 Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione 1. Al fine di potenziare il contrasto all’evasione concentrando e razionalizzando le risorse dell’Amministrazione finanziaria, si dispone quanto segue per deflazionare e semplificare il contenzioso tributario in essere e accelerarne la riscossione: a) all’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell’articolo 16» e, dopo le parole: «dell’originale notificato,», sono inserite le seguenti: «ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all’avviso di ricevimento»; b) all’articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo, dopo le parole: «previa prestazione» sono inserite le seguenti: «, se l’importo delle rate successive alla prima e’ superiore a 50.000 euro,» e, coerentemente, all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «e per il versamento di tali somme» sono inserite le seguenti: «, se superiori a 50.000 euro,»; c) il comma 2 dell’articolo 52 del predetto decreto legislativo e’ abrogato. 2. Le disposizioni di cui all’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relative alle sentenze delle commissioni tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale. 3. In caso di crisi di societa’ di riscossione delle entrate degli enti locali, le societa’ che, singolarmente ovvero appartenendo ad un medesimo gruppo di imprese, hanno esercitato le funzioni di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti locali e che siano cancellate, con deliberazione ancorche’ non dotata di definitivita’, dall’albo di cui all’articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, sono ammesse di diritto, su domanda della societa’ ovvero della societa’ capogruppo, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Sono altresi’ ammesse di diritto a tali procedure, anche in assenza di domanda, le predette societa’ per le quali venga dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza. In tali casi il commissario e’ nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. L’ammissione alle procedure, fino all’esaurimento delle stesse, comporta la persistenza nei riguardi delle predette societa’ delle convenzioni vigenti con gli enti locali immediatamente prima della data di cancellazione dall’albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ferme in ogni caso le riaggiudicazioni eventualmente effettuate nel frattempo con gara, nonche’ dei poteri, anche di riscossione, di cui le predette societa’ disponevano anteriormente alla medesima data di cancellazione. Su istanza degli enti locali, creditori di somme dovute in adempimento delle predette convenzioni, il commissario puo’ certificare, secondo modalita’ e termini di attuazione stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire all’ente locale la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. I regolamenti emanati in attuazione dell’articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto prevedendo, fra l’altro, i requisiti per l’iscrizione all’albo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilita’, professionalita’ e di assenza di cause di incompatibilita’, che sono disciplinati graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto che chiede l’iscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero in gruppo di imprese, svolge le funzioni di cui all’articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonche’ dell’eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall’albo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto.

Art. 4 Fondo per interventi a sostegno della domanda in particolari settori 1. E’ istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilita’ e di miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l’anno 2010. Il fondo e’ finanziato, per 200 milioni di euro, ai sensi del comma 9, nonche’ per 50 milioni di euro a valere sulle risorse destinate alle finalita’ di cui all’articolo 1, comma 847, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, disponibili iscritte in conto residui e che a tale fine vengono versate all’entrata per essere riassegnate al medesimo Fondo, e per ulteriori 50 milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa, per l’anno 2010, di cui all’articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilita’, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalita’ di erogazione mediante contributi delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi e prevedendo la possibilita’ di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, nonche’ ogni ulteriore disposizione applicativa. 2. E’ escluso dall’imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti in attivita’ di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese che svolgono le attivita’ di cui alle divisioni 13 o 14 della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. L’agevolazione di cui al presente comma puo’ essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti l’acconto dell’IRPEF e dell’IRES e’ calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente comma. 3. L’agevolazione di cui al comma 2 e’ fruibile nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore fino all’autorizzazione della Commissione europea. 4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalita’ di attuazione dell’agevolazione di cui al comma 2, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate. 5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare limitatamente alle attivita’ di cui all’articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono stabiliti i criteri e le modalita’ di ripartizione e destinazione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, rimaste disponibili nel bilancio relativo all’anno finanziario 2010, che a tale fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla spesa con riguardo alle seguenti finalita’: a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate tecnologie duali; b) interventi per il settore dell’alta tecnologia, per le finalita’ ed i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; c) interventi di cui all’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed all’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche’ per l’avvio di attivita’ di cui all’articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99. All’articolo 2, comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l’ultimo periodo e’ soppresso. 6. E’ istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo e’ ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Al fondo e’ trasferito, con il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse destinate all’ammortamento del finanziamento statale revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorita’ portuali. 7. E’ revocato il finanziamento statale previsto per l’opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la citta’ di Parma», fatta salva la quota necessaria agli adempimenti di cui al terzo e quarto periodo del presente comma. Gli effetti della revoca si estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente generale. Il contraente generale puo’ richiedere, nell’ambito di una transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto attuatore, un indennizzo. L’indennizzo e’ corrisposto a valere sulla quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il contratto di mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto nei suoi confronti nei limiti della quota del finanziamento erogata, anche per le finalita’ di cui al terzo e quarto periodo del presente comma. 8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, la quota di finanziamento statale residua all’esito della destinazione delle risorse per le finalita’ di cui ai commi 6 e 7 puo’ essere devoluta integralmente, su richiesta dell’ente pubblico di riferimento del beneficiario originario, ad altri investimenti pubblici. Qualora, ai sensi del presente comma, quota parte del finanziamento sia devoluta all’ente pubblico territoriale di riferimento del beneficiario originario, il predetto ente puo’ succedere parzialmente nel contratto di mutuo. Per la residua parte il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse destinate al suo ammortamento sono utilizzate per le finalita’ del comma 6, ivi incluse le quote gia’ erogate al soggetto finanziatore e non necessarie all’ammortamento del contratto di mutuo rimasto in essere. 9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede mediante utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione degli articoli 1, 2 e 3. A compensazione del minor versamento sull’apposita contabilita’ speciale n. 5343, di complessivi 307 milioni di euro, dei residui iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sul capitolo 7342, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, una ulteriore quota delle predette maggiori entrate pari a 111,1 milioni di euro per l’anno 2011 e 100 milioni di euro per l’anno 2014, rimane acquisita all’entrata del bilancio dello Stato ed una quota pari a 95,9 milioni di euro per l’anno 2012 viene versata sulla contabilita’ speciale n. 5343 per le finalita’ di cui all’ultimo periodo del medesimo articolo 8, comma 1, lettera a). La restante parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento concorre alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica.

Art. 5 Attivita’ edilizia libera 1. L’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e’ sostituito dal seguente: «Art. 6 (L) – (Attivita’ edilizia libera). – 1. Salvo piu’ restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell’osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attivita’ edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonche’ delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unita’ immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; c) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; d) le opere temporanee per attivita’ di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita’ di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attivita’ agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita’ e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attivita’ agricola; h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilita’, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale; i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attivita’ di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, e’ rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime attivita’, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e’ ridotto a trenta giorni. 3. Prima dell’inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), h), i) e l), l’interessato, anche per via telematica, comunica all’amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera b), i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. 4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 25 marzo 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Scajola, Ministro dello sviluppo economico Calderoli, Ministro per la semplificazione amministrativa Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-26&task=dettaglio&numgu=71&redaz=010G0062&tmstp=1270195813412

LEGGE 31 marzo 2010, n. 50 Conversione in legge,con modificazioni,del decreto-legge 4/02/10, n.4,recante istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 78 del 3-4-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 31 marzo 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell’interno Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3175): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell’interno (Maroni) il 4 febbraio 2010. Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) in sede referente l’8 febbraio 2010 con pareri del Comitato per la Legislazione e delle Commissioni V, VI, VIII, X XI e Questioni regionali. Esaminato dalle commissioni riunite il 16 e 25 febbraio 2010; 2 e 4 marzo 2010. Esaminato in aula l’8 e 9 marzo 2010 e approvato l’11 marzo 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2070): Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) 2ª (Giustizia) in sede referente il 15 marzo 2010 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.) (presupposti di costituzionalita’), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 13ª (Ambiente), Questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali) in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 16 marzo 2010. Esaminato dalle commissioni riunite il 16, 18 e 30 marzo 2010. Esaminato in aula il 16 marzo 2010 e approvato il 30 marzo 2010.

Avvertenza:
Il decreto-legge 4 febbraio 2010 n. 4, e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.
28 del 4 febbraio 2010.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e’ pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 71.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-03&task=dettaglio&numgu=78&redaz=010G0073&tmstp=1270627555878

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 2009 Autorizzazione ad assumere unita’ di personale, ai sensi del comma 643 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, per nove enti di ricerca.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 82 del 9-4-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 47, che
disciplina la mobilita’ tra amministrazioni in regime di limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1 comma 643, della
predetta legge il quale prevede che, per gli anni 2008 e 2009, gli
enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato purche’ la spesa per il
personale rientri nel limite dell’80% delle proprie entrate correnti
complessive come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno
precedente, e comunque nel limite delle risorse relative alle
cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
complessivamente intervenute nell’anno precedente;
Visto l’art. 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto-legge del
31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modifiche ed integrazioni
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 il quale prevede che a decorrere
dall’anno 2008, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 536, primo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche
alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 643, della medesima
legge;
Visto l’art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il
quale prevede che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalita’
di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei relativi oneri;
Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l’emanazione di
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che, pertanto,
diventa lo strumento per autorizzare le assunzioni degli enti di
ricerca;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
Visto in particolare l’art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto
decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la
riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica
provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di
quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
Visto il predetto art. 74, comma 1, lettera c) cosi’ come integrato
dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180,
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 9 gennaio 2009, n. 1 il quale esclude gli enti di ricerca dalla
rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, fermi restando i restanti adempimenti e le sanzioni
previste in caso di mancata ottemperanza;
Visto l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell’individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale,
anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita’
di posti in dotazione organica;
Viste le note degli enti di ricerca interessati con le quali
vengono chieste le autorizzazioni ad assumere, ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 1, comma 643, della predetta legge n. 296
del 2006 e dell’art. 12, comma 3, secondo capoverso, del
decreto-legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla
legge n. 31 del 2008, nel limite delle risorse relative alle
cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute
nel corso dell’anno 2008, risorse pari all’importo indicato per
ciascun ente nella tabella allegata al presente decreto, calcolate in
relazione ai criteri previsti nella citata circolare n. 3851/2009;
Tenuto conto dei valori di ciascun ente relativi alle entrate
complessive correnti e alla spesa di personale, risultanti dal
bilancio consuntivo dell’esercizio 2008;
Verificato il ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa
sopra citata, tra cui la capienza degli oneri relativi alle
assunzioni richieste rispetto ai risparmi derivanti dalle cessazioni
intervenute nell’anno 2008, nonche’ il rispetto del limite di spesa
del personale che non supera l’80 per cento delle entrate complessive
correnti, di cui si da’ un quadro sintetico nella tabella allegata al
presente decreto redatta sulla base dei dati certificati da ogni
singolo ente;
Ritenuto che anche considerando l’onere delle assunzioni a regime
la spesa del personale a tempo indeterminato rimane per tutti gli
enti nel limite fissato dall’art. 1, comma 643, della legge n.
296/2006;
Visto l’art. 1, comma 644, della legge n. 296/2006 che fa, tra gli
altri, salvi i principi di cui al comma 526 della stessa legge;
Visto l’art. 1, comma 526, della citata legge n. 296 del 2006 che
prevede che le amministrazioni di cui al comma 523 della medesima
legge possono procedere per l’anno 2008, nel limite di un contingente
di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute
nell’anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del
personale in possesso dei requisiti di cui al comma 519;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed
in particolare l’art. 3, comma 90;
Vista la circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione del 18 aprile 2008, n. 4 recante
«Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – Linee
guida ed indirizzi in materia di mobilita’»;
Vista la circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione del 18 aprile 2008, n. 5 recante
«Linee di indirizzo in merito all’interpretazione ed all’applicazione
dell’art. 3, commi da 90 a 95 e comma 106, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)» e tenuto conto che le
procedure di stabilizzazione possono essere avviate dalle
amministrazioni purche’ nella programmazione triennale del fabbisogno
siano previste forme di assunzione che tendano a garantire l’adeguato
accesso dall’esterno in misura non inferiore al cinquanta per cento
dei posti da coprire, nel rispetto del principio costituzionale del
prevalente accesso attraverso concorso pubblico. A tal fine la
mobilita’ di personale va computata in maniera neutra;
Vista la nota circolare del 27 gennaio 2009, n. 3851 concernente
modalita’ di assunzioni e stabilizzazioni negli enti di ricerca per
il biennio 2008-2009;
Visto l’art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dall’art. 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, secondo cui sono escluse dalla contrattazione collettiva, tra le
altre materie, quelle di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 che comprende al n. 4) procedimenti di
selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
Visto l’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
tema di «Reclutamento del personale»;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare
l’art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata in vigore
dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed
organismi pubblici statali, nonche’ strutture pubbliche statali o
partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti
interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento
della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso
art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a
tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia’
autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve
le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle
amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita’,
degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto
scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 27 febbraio 2009,
n. 14 ed il particolare l’art. 41, comma 1, come modificato dall’art.
23, comma 3, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con
legge n. 102 del 2009, il quale prevede che il termine per procedere
alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi
nell’anno 2007, di cui all’art. 1, commi 523 e 643, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e’ prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 31 dicembre 2009;
Visto il citato decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare
l’art. 17, comma 17, secondo cui il termine per le assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi
nell’anno 2008, di cui all’art. 66, comma 14, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6
agosto 2008, n. 133, e’ prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare assunzioni a tempo indeterminato
di personale nel limite massimo di una spesa a regime pari
all’importo in euro indicato a fianco di ciascun ente, assunzioni
che, in ragione del combinato disposto dell’art. 41, comma 1, del
decreto-legge n. 207 del 2008, convertito con legge n. 14 del 2009, e
dell’art. 17, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito
con legge n. 102 del 2009, possono essere effettuate entro il 31
dicembre 2010, fermo restando che il requisito per la stabilizzazione
deve essere maturato entro il 31 dicembre 2009;
Ritenuto che i predetti Enti debbono fornire, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, a conclusione delle procedure
assunzionali autorizzate con il presente provvedimento, una relazione
analitica sugli oneri sostenuti che dimostri il pieno rispetto delle
risorse finanziarie assegnate;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»;

Decreta:

Art. 1

1. Gli Enti di cui alla sottostante tabella possono procedere, ai
sensi del comma 643 dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sulla base delle risorse relative alle cessazioni avvenute
nell’anno 2008, mediante procedure di reclutamento ordinario e di
stabilizzazione, all’assunzione a tempo indeterminato di personale
per il numero delle unita’ e nel limite massimo della spesa a regime,
espressa in euro, risultante dalla tabella allegata al presente
decreto di cui e’ parte integrante.
2. Le assunzioni a tempo indeterminato, mediante procedure speciali
di stabilizzazione, sono quelle disciplinate dalla legge ed in
particolare dell’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006 n.
296 e dell’art. 3, commi da 90 a 94 della legge 24 dicembre n. 244
del 2007.
3. Gli Enti di cui al comma 1 sono tenuti, entro e non oltre il 31
gennaio 2011, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione
pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il
personale assunto, la spesa per l’anno 2009 nonche’ la spesa annua
lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle
procedure di assunzione va altresi’ fornita da parte
dell’amministrazione interessata dimostrazione del rispetto dei
limiti di spesa previsti dal presente decreto.
4. L’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 e’ posto a
carico del bilancio di ciascun Ente.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 26 novembre 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione
Brunetta
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti l’8 marzo 2010
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 246

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=10A04015&tmstp=1272184920417

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2010

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dott. Luca Zaia, e nomina del dott. Giancarlo Galan a Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 91 del 20-4-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 92 della Costituzione;
Viste le dimissioni rassegnate dal dott. Luca Zaia dalla carica di
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto l’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Luca Zaia dalla
carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 2 Il dott. Giancarlo Galan e’ nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presente decreto sara’ comunicato alla Corte dei conti per la registrazione. Dato a Roma, addi’ 16 aprile 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2010 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 189

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-20&task=dettaglio&numgu=91&redaz=10A04795&tmstp=1272186721580