VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, n. 30 Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilita’ generale della Regione autonoma Valla d’Aosta/Vallee d’Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 22 del 5-6-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta
n. 35 del 1º settembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

La seguente legge:
(Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-06-05&task=dettaglio&numgu=22&redaz=009R0724&tmstp=1276154612717

REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2009, n. 48

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R/2001 (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001 n. 36 «Ordinamento contabile della Regione Toscana»).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 21 del 29-5-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
n. 30 del 12 agosto 2009)

LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Emana

il seguente regolamento:

Preambolo

Visto l’art. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione;
Visto l’art. 42, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana;
Vista la legge regionale 6 agosto 2001 n. 36 (Ordinamento
contabile della Regione Toscana);
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 19
dicembre 2001, n.61/R/2001 (Regolamento di attuazione della legge
regionale 6 agosto 2001 n. 36 «Ordinamento contabile della Regione
Toscana»);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2009, n.
438;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2009, n.
680;
Considerato quanto segue:
1. dall’evoluzione della normativa in materia di contratti ed
in particolare a seguito delle modifiche relative al decreto del
Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008 n. 30/R/2008
(Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13
luglio 2007 n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarita’ del lavoro»), in base alle
quali, tra l’altro, si e’ provveduto ad apportare significative
semplificazioni per le spese in economia per forniture e servizi
nonche’ ad ampliare l’utilizzo dell’ordinativo diretto ad altre
tipologie di spesa, si e’ reso necessario procedere a modificare
alcune disposizioni del decreto del Peresidente della Giunta
regionale n. 61/R/2001 concernenti in particolare l’assunzione degli
impegni con ordinativo diretto;
2. inoltre dall’esperienza maturata dall’applicazione della
normativa in materia di contabilita’ e’ emersa la necessita’ di
modificare in modo circoscritto e puntuale al cune disposizioni
relative alla disciplina della gestione delle spese e al monitoraggio
dei flussi finanziari;
3. occorre quindi, per quanto sopra indicato, prevedere
modalita’ di gestione e contabilizzazione delle aperture di credito
autorizzate a favore dei funzionari delegati che siano adeguate alle
procedure di gestione ordinaria delle spese, nonche’ aggiornare la
disciplina delle casse economali e delle carte di credito aziendali
allo scopo di garantire adeguate modalita’ di gestione e di
contabilizzazione;
4. nella legge regionale 22 ottobre 2009 n. 55 «Disposizioni
sulla qualita’ della formazione», ed in particolare nell’art. 7, tra
la documentazione a corredo delle proposte di legge e’ prevista la
relazione tecnico-finanziaria;
5. nel Regolamento di contabilita’ di cui al decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001, nell’art. 71-ter, ed
in particolare nella rubrica e nel comma 1, per indicate lo stesso
documento e’ utilizzata l’espressione «relazione tecnica sulla
metodologie di quantificazione
6. Si rende necessario infine adeguare l’art. 71-ter del
regolamento di contabilita’ alle disposizioni della legge regionale
n. 55/2008, procedendo a sostituire nella rubrica e nel comma 1
dell’articolo l’espressione ”relazione tecnica sulla metodologie di
quantificazioneª” con l’espressione «relazione tecnico-finanziaria».
Si approva il presente regolamento:
Art. 1

Sostituzione dell’art. 42 del decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 61/R/2001

1. L’art. 42 del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R/2001 (Regolamento di
attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 «Ordinamento
contabile della Regione Toscana»), e’ sostituito dal seguente:
«Art. 42 (Impegni con ordinativo diretto). – 1. L’ordinativo
diretto emesso nell’ambito delle procedure di acquisto di beni,
servizi e lavori previste dalla vigente normativa in materia di
contratti pubblici costituisce atto idoneo per l’assunzione
dell’impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio.
2. L’apposizione del visto contabile e la conseguente
registrazione dell’impegno, effettuata ai sensi dell’articolo 41, e’
condizione necessaria per procedere all’affidamento del contratto.
3. Nelle ipotesi di cui all’art. 41, comma 2, la registrazione
dell’impegno non e’ effettuata e l’ordinativo diretto e’ rinviato al
dirigente che lo ha emesso con l’indicazione delle modifiche e/o
integrazioni da apportare ai fini della sua regolarizzazione.»

Art. 2 Sostituzione dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. L’art. 57 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente: «Art. 57 (Ordini di accreditamento). – 1. Le aperture di credito sono disposte dal dirigente competente in materia a nome del funzionario delegato e dell’eventuale supplente mediante ordine di accreditamento. 2. L’ordine di accreditamento viene disposto alternativamente: a) previa registrazione di prenotazioni di impegno sui capitoli di bilancio; b) mediante emissione di mandato di pagamento da inviare alla tesoreria regionale. 3. L’ordine di accreditamento contiene i seguenti elementi: a) gli identificativi della prenotazione di impegno o il numero del mandato di pagamento; b) il numero del capitolo di bilancio; c) il nominativo del funzionario delegato e del supplente; d) la piazza di pagamento; e) l’oggetto della spesa; f) l’ammontare dell’accreditamento; g) gli estremi dell’atto che autorizza l’apertura di credito. 4. L’ordine di accreditamento autorizza il funzionario delegato all’emissione sulla tesoreria regionale di mandati di pagamento e di buoni di prelevamento in contanti, nei limiti della somma accreditata, secondo quanto disposto dall’art. 58.»

Art. 3 Modifica dell’art. 58 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’art. 58 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001, eaggiunta la seguente lettera: «h-bis) la codificazione prevista dalla disciplina statale e/o regionale»

Art. 4

Modifica dell’art. 62 del del decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 61/R/2001

1. Il comma 1 dell’art. 62 del del decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente:
«1. Il funzionario delegato trasmette distintamente per ogni
apertura di credito:
a) nel caso di cui all’art. 57 comma 2 lettera b), l’entita’
delle spese sostenute al termine dell’esercizio finanziario. La
trasmissione e’ effettuata alla struttura organizzativa competente in
materia di spesa;
b) nei casi di cui all’art. 57 comma 2 lettere a) e b), il
rendiconto delle spese sostenute, nel termine di trenta giorni dalla
scadenza dell’esercizio finanziario. La trasmissione e’ effettuata
alla struttura regionale competente in materia di riscontri delle
gestioni dei funzionari delegati.»

Art. 5 Sostituzione dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. L’articolo 63 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente: «Art. 63 (Contenuto del rendiconto). – 1. Il rendiconto, compilato su apposito modello, contiene: a) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all’apertura di credito, e di eventuali aumenti, integrazioni o diminuzioni; b) gli estremi dell’ordine di accreditamento; c) l’entita’ dei fondi amministrati; d) I ‘elencazione dei pagamenti effettuati, distinguendo quelli eseguiti mediante buoni di prelevamento da quelli effettuati mediante mandati di pagamento; e) un riepilogo generale dal quale risulti il saldo contabile alla data di chiusura del rendiconto. 2. Al rendiconto sono allegati: a) i mandati di pagamento ed i buoni di prelevamento pagati; b) i mandati di pagamento annullati; c) la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ovvero, nel caso di apertura di credito per la gestione della cassa, un riepilogo della imputazione delle somme prelevate alle specifiche aperture di credito. 3. Ai fini di cui al comma 2, nel caso di mandati di pagamento e buoni di prelevamento informatici, che siano prodotti informaticamente e firmati digitalmente, al rendiconto si omette di allegare copia cartacea degli stessi.»

Art. 6 Sostituzione dell’articolo 64 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. L’articolo 64 del d.p.g.r. n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente: «Art. 64 (Riscontro del rendiconto e responsabilita’). – 1. Il funzionario delegato e’ personalmente responsabile delle spese effettuate e della regolarita’ dei pagamenti disposti ed eseguiti. Analoga responsabilita’ grava sul supplente, nei limiti delle operazioni effettuate. 2. La struttura organizzativa di cui all’art. 62 comma 1 lettera a) esegue il riscontro di cassa ed effettua le relative registrazioni nelle proprie scritture. 3. La struttura organizzativa di cui all’art. 62 comma 1 lettera b) effettua controllo sulla gestione e adotta il decreto di approvazione del rendiconto dando discarico al funzionario delegato delle somme rendicontate. 4. Qualora in sede di riscontro di cui all’art. 62 comma 1 lettera b) emergano irregolarita’ nella gestione e nella tenuta dei conti oppure carenze nella documentazione giustificativa delle spese, il funzionario delegato e’ invitato a provvedere in proposito nel termine di trenta giorni dalla formulazione dei rilievi. 5. Se il rendiconto non e’ approvato il dirigente responsabile della struttura di cui al comma 2 adotta gli atti necessari per il recupero delle somme contestate.»

Art. 7 Modifica dell’art. 65 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. Il comma 2 dell’art. 65 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente: «2. Le aperture di credito a favore del funzionario delegato del Centro direzionale sono disposte in particolare ai fini del pagamento: a) di spese relative alla fornitura di beni, servizi e lavori di manutenzione necessari al funzionamento degli uffici; b) di competenze accessorie al personale secondo la vigente normativa; c) di indennita’ di missione e rimborso spese di viaggio al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale, ai sensi della vigente normativa; d) delle spese per il cerimoniale e di quelle di rappresentanza.»

Art. 8 Modifica dell’art. 66 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. Il comma 1 dell’art. 66 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente: «1. Il funzionario delegato del Centro direzionale, nell’ambito delle aperture di credito disposte in suo favore, puo’ anticipare somme al Presidente, ai componenti della Giunta regionale ed ai dipendenti regionali per l’effettuazione di minute spese di ufficio, spese di missione e trasferta o altre spese per le quali sia richiesto l’immediato pagamento.»

Art. 9 Sostituzione dell’art. 67 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. L’articolo 67 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente: «Art. 67 (Istituzione della cassa economale). – 1. Per le spese di modesto importo relative al funzionamento degli uffici, con decreto del dirigente della struttura competente in materia di spesa puo’ essere istituita una cassa economale. 2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede: a) all’individuazione del cassiere e del suo sostituto, previa designazione del dirigente responsabile; b) alla quantificazione della dotazione annuale della cassa economale. 3. Nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti, la cassa economale e’ utilizzata per le seguenti tipologie di spesa: a) spese modeste di funzionamento che necessitano di un pagamento in contanti contestualmente all’acquisto; b) spese relative ad imposte, tasse e canoni diversi; c) spese relative ad anticipazioni per missioni e trasferte, nei limiti previsti dalla legge; d) spese postali; e) spese relative a carte, valori bollati, ed altri generi di monopolio; f) spese relative a carburante, pedaggi, parcheggi auto. 4. La dotazione di ciascuna cassa economale non puo’ essere superiore ad € 25.000,00. Essa e’ costituita e reintegrata mediante mandati di pagamento emessi in favore del cassiere incaricato, imputati in contabilita’ speciale a titolo di anticipazione. 5. La cassa economale non puo’ essere utilizzata per pagamenti in favore di professionisti, indipendentemente dal relativo importo, qualora sui pagamenti stessi debba essere applicata una ritenuta erariale. 6. Il funzionario incaricato e’ direttamente responsabile delle operazioni effettuate e della regolarita’ delle scritture.»

Art. 10 Sostituzione dell’art. 68 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. L’art. 68 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente: «Art. 68 (Modalita’ di pagamento). – 1. Il cassiere effettua i pagamenti direttamente, anche a mezzo di bancomat, oppure rimborsa o anticipa ai dipendenti regionali le somme per i pagamenti effettuati o da effettuare in contanti. 2. Per ogni pagamento, il dirigente che dispone la spesa emette un ordinativo interno o, in alternativa, controfirma la documentazione di spesa.»

Art. 11 Sostituzione dell’art. 70 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. L’art. 70 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente: «Art. 70 (Registrazioni e rendiconti). – 1. Il cassiere registra cronologicamente e quotidianamente le operazioni effettuate anche mediante apposite procedure informatiche, e provvede ad imputare le spese effettuate ai singoli capitoli di bilancio. Tali registrazioni devono essere tenute in modo tale da poter riscontrare in qualsiasi momento l’ammontare delle spese sostenute e la conseguente giacenza di cassa. 2. Il rendiconto delle spese sostenute, corredato dalla documentazione di cui all’art. 69, e’ presentato, con cadenza prefissata, alla struttura organizzativa competente in materia di spese, che effettua il controllo della gestione e da’ discarico delle spese in esso registrate. 3. Ove siano riscontrate irregolarita’, il dirigente o funzionario incaricato deve provvedere al la regolarizzazione nel termine di trenta giorni dalla formulazione dei rilievi. In assenza, sono adottati i provvedimenti di recupero delle somme contestate. 4. Al termine dell’ esercizio finanziario, il cassiere versa presso la tesoreria le somme residuate in contanti.»

Art. 12 Sostituzione dell’art. 71 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R12001 1. L’art. 71 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente: «Art. 71 (Carta di credito aziendale). – 1. Fermo restando il rispetto delle normative in materia di contratti pubblici e di ordinamento contabile, possono essere utilizzate carte di credito aziendali per il pagamento delle seguenti spese: a) spese di missione e rappresentanza degli assessori; b) spese di missione dei dipendenti; c) spese di funzionamento, qualora la carta di credito sia l’unico strumento di pagamento. 2. L’utilizzo delle carte di credito aziendali e’ soggetto a rendicontazione alla struttura competente in materia di spese. 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le condizioni e le modalita’ di rilascio della carta di credito aziendale.»

Art. 13 Modifica dell’art. 71-ter del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. Nella rubrica dell’art. 71-ter del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 le parole «Relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione» sono sostituite con le seguenti parole: «Relazione tecnico-finanziaria». 2. Nel comma 1 dell’art. 71-ter del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 le parole «relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione» sono sostituite con le seguenti parole: «relazione tecnico-finanziaria».

Art. 14 Modifica dell’art. 73 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. Nel comma 1 dell’art. 73 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 la parola «bilancio» esostituita dalle parole «spese ed entrate». Il presente regolamento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 5 agosto 2009 MARTINI La presente legge e’ stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-05-29&task=dettaglio&numgu=21&redaz=009R0805&tmstp=1276847350238

LEGGE 2 luglio 2010, n. 108 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 163 del 15-7-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ con quanto previsto dall’articolo 42 della Convenzione stessa.

Art. 3

Modifiche al codice penale in materia di tratta di persone

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 600, il terzo comma e’ abrogato;
b) all’articolo 601, il secondo comma e’ abrogato;
c) all’articolo 602, il secondo comma e’ abrogato;
d) dopo l’articolo 602-bis e’ inserito il seguente:
«Art. 602-ter (Circostanze aggravanti). – La pena per i reati
previsti dagli articoli 600, 601 e 602 e’ aumentata da un terzo alla
meta’:
a) se la persona offesa e’ minore degli anni diciotto;
b) se i fatti sono diretti allo sfrutta-mento della prostituzione o
al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l’integrita’
fisica o psichica della persona offesa.
Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro
sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui
agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da
un terzo alla meta’».

Art. 4 Clausola di invarianza 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 2 luglio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Carfagna, Ministro per le pari opportunita’ Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2043): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della giustizia (Alfano), dal Ministro senza portafoglio per le pari opportunita’ (Carfagna) il 1° marzo 2010. Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri), in sede referente, il 2 marzo 2010, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 11ª. Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 3ª, in sede referente, l’1 e 23 marzo 2010. Relazione annunciata il 26 marzo 2010 (atto n. 2043-A relatori sen. Benedetti Valentini e sen. Compagna). Esaminato in Aula il 30, 31 marzo 2010 ed approvato il 14 aprile 2010. Camera dei deputati (atto n. 3402): Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri), in sede referente, il 19 aprile 2010 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, XI, XII, XIV. Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 6, 13, 27 maggio 2010. Esaminato in aula il 1° giugno 2010 ed approvato, il 3 giugno 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2010, n. 103 Disposizioni urgenti per assicurare la regolarita’ del servizio pubblico di trasporto marittimo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 156 del 7-7-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerata la necessita’ di completare la procedura di dismissione dell’intero capitale sociale di Tirrenia di Navigazione S.p.A. e, nel contempo, di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo fino al 30 settembre 2010, data della loro scadenza stabilita dalla legge; Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di assicurare la regolarita’ del servizio pubblico di trasporto marittimo e, nel contempo, la continuita’ territoriale con le isole, con particolare riguardo al periodo di picco del traffico estivo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Nelle more del completamento della procedura di dismissione in corso dell’intero capitale sociale della Tirrenia di Navigazione S.p.A. ed in considerazione del preminente interesse pubblico connesso alla necessita’ di assicurare la continuita’ del servizio pubblico di cabotaggio marittimo: a) in deroga a quanto previsto dagli statuti di Tirrenia di Navigazione S.p.A. e di Siremar S.p.A., nonche’ dalle disposizioni in materia contenute nel codice civile, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla nomina di un amministratore unico delle suddette societa’, al quale sono conferiti i piu’ ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. Detti amministratori unici resteranno in carica fino al 30 settembre 2010 ovvero, se anteriore, fino alla data di cessione dell’intero capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A. I consigli di amministrazione della Tirrenia di Navigazione S.p.A. e di Siremar S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decadono con effetto dalla data di adozione del decreto del citato Ministro dell’economia e delle finanze; b) la responsabilita’ civile ed amministrativa per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere, nel periodo in cui restano in carica gli amministratori unici di cui alla lettera a), dagli stessi amministratori unici, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e’ posta a carico esclusivamente delle societa’ interessate. Negli stessi limiti e’ esclusa la responsabilita’ amministrativo-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonche’ di sindaco o di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle societa’ in questione non puo’ costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalita’ richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre societa’; c) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2010 ovvero, se anteriore, fino alla data di perfezionamento della cessione dell’intero capitale sociale di Tirrenia di Navigazione S.p.A., e’ consentita l’erogazione da parte di banche o intermediari autorizzati di nuovi finanziamenti, ovvero, relativamente ai finanziamenti gia’ concessi in virtu’ di contratti sottoscritti e vincolanti anteriormente alla medesima data, della quota non ancora erogata. I crediti derivanti da tali nuovi finanziamenti sono equiparati ai crediti prededucibili di cui all’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I creditori sono esclusi dal voto in sede di eventuali procedure concorsuali e dal computo delle maggioranze previste per l’approvazione del concordato preventivo ai sensi dell’articolo 177 del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonche’ dalla percentuale dei crediti prevista per l’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis del medesimo regio decreto n. 267 del 1942. Gli atti, le garanzie e i pagamenti relativi a detti nuovi finanziamenti non sono soggetti all’azione revocatoria. Tirrenia di Navigazione S.p.A. utilizza i predetti nuovi finanziamenti esclusivamente per fronteggiare i fabbisogni di liquidita’ derivanti dalla gestione corrente, ovvero per finanziare la Siremar S.p.A. per le medesime finalita’; d) i crediti derivanti dai nuovi finanziamenti di cui alla lettera c) sono garantiti da Fintecna-Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A.,alle condizioni e nei termini previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01 del 22 gennaio 2009, e successive modificazioni.

Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 6 luglio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto,il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/