Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R/2001 (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001 n. 36 «Ordinamento contabile della Regione Toscana»).
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 21 del 29-5-2010
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
n. 30 del 12 agosto 2009)
LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Emana
il seguente regolamento:
Preambolo
Visto l’art. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione;
Visto l’art. 42, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana;
Vista la legge regionale 6 agosto 2001 n. 36 (Ordinamento
contabile della Regione Toscana);
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 19
dicembre 2001, n.61/R/2001 (Regolamento di attuazione della legge
regionale 6 agosto 2001 n. 36 «Ordinamento contabile della Regione
Toscana»);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2009, n.
438;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2009, n.
680;
Considerato quanto segue:
1. dall’evoluzione della normativa in materia di contratti ed
in particolare a seguito delle modifiche relative al decreto del
Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008 n. 30/R/2008
(Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13
luglio 2007 n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarita’ del lavoro»), in base alle
quali, tra l’altro, si e’ provveduto ad apportare significative
semplificazioni per le spese in economia per forniture e servizi
nonche’ ad ampliare l’utilizzo dell’ordinativo diretto ad altre
tipologie di spesa, si e’ reso necessario procedere a modificare
alcune disposizioni del decreto del Peresidente della Giunta
regionale n. 61/R/2001 concernenti in particolare l’assunzione degli
impegni con ordinativo diretto;
2. inoltre dall’esperienza maturata dall’applicazione della
normativa in materia di contabilita’ e’ emersa la necessita’ di
modificare in modo circoscritto e puntuale al cune disposizioni
relative alla disciplina della gestione delle spese e al monitoraggio
dei flussi finanziari;
3. occorre quindi, per quanto sopra indicato, prevedere
modalita’ di gestione e contabilizzazione delle aperture di credito
autorizzate a favore dei funzionari delegati che siano adeguate alle
procedure di gestione ordinaria delle spese, nonche’ aggiornare la
disciplina delle casse economali e delle carte di credito aziendali
allo scopo di garantire adeguate modalita’ di gestione e di
contabilizzazione;
4. nella legge regionale 22 ottobre 2009 n. 55 «Disposizioni
sulla qualita’ della formazione», ed in particolare nell’art. 7, tra
la documentazione a corredo delle proposte di legge e’ prevista la
relazione tecnico-finanziaria;
5. nel Regolamento di contabilita’ di cui al decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001, nell’art. 71-ter, ed
in particolare nella rubrica e nel comma 1, per indicate lo stesso
documento e’ utilizzata l’espressione «relazione tecnica sulla
metodologie di quantificazione
6. Si rende necessario infine adeguare l’art. 71-ter del
regolamento di contabilita’ alle disposizioni della legge regionale
n. 55/2008, procedendo a sostituire nella rubrica e nel comma 1
dell’articolo l’espressione ”relazione tecnica sulla metodologie di
quantificazioneª” con l’espressione «relazione tecnico-finanziaria».
Si approva il presente regolamento:
Art. 1
Sostituzione dell’art. 42 del decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 61/R/2001
1. L’art. 42 del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R/2001 (Regolamento di
attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 «Ordinamento
contabile della Regione Toscana»), e’ sostituito dal seguente:
«Art. 42 (Impegni con ordinativo diretto). – 1. L’ordinativo
diretto emesso nell’ambito delle procedure di acquisto di beni,
servizi e lavori previste dalla vigente normativa in materia di
contratti pubblici costituisce atto idoneo per l’assunzione
dell’impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio.
2. L’apposizione del visto contabile e la conseguente
registrazione dell’impegno, effettuata ai sensi dell’articolo 41, e’
condizione necessaria per procedere all’affidamento del contratto.
3. Nelle ipotesi di cui all’art. 41, comma 2, la registrazione
dell’impegno non e’ effettuata e l’ordinativo diretto e’ rinviato al
dirigente che lo ha emesso con l’indicazione delle modifiche e/o
integrazioni da apportare ai fini della sua regolarizzazione.»
Art. 2 Sostituzione dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. L’art. 57 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente: «Art. 57 (Ordini di accreditamento). – 1. Le aperture di credito sono disposte dal dirigente competente in materia a nome del funzionario delegato e dell’eventuale supplente mediante ordine di accreditamento. 2. L’ordine di accreditamento viene disposto alternativamente: a) previa registrazione di prenotazioni di impegno sui capitoli di bilancio; b) mediante emissione di mandato di pagamento da inviare alla tesoreria regionale. 3. L’ordine di accreditamento contiene i seguenti elementi: a) gli identificativi della prenotazione di impegno o il numero del mandato di pagamento; b) il numero del capitolo di bilancio; c) il nominativo del funzionario delegato e del supplente; d) la piazza di pagamento; e) l’oggetto della spesa; f) l’ammontare dell’accreditamento; g) gli estremi dell’atto che autorizza l’apertura di credito. 4. L’ordine di accreditamento autorizza il funzionario delegato all’emissione sulla tesoreria regionale di mandati di pagamento e di buoni di prelevamento in contanti, nei limiti della somma accreditata, secondo quanto disposto dall’art. 58.»
Art. 3 Modifica dell’art. 58 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’art. 58 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001, eaggiunta la seguente lettera: «h-bis) la codificazione prevista dalla disciplina statale e/o regionale»
Art. 4
Modifica dell’art. 62 del del decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 61/R/2001
1. Il comma 1 dell’art. 62 del del decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente:
«1. Il funzionario delegato trasmette distintamente per ogni
apertura di credito:
a) nel caso di cui all’art. 57 comma 2 lettera b), l’entita’
delle spese sostenute al termine dell’esercizio finanziario. La
trasmissione e’ effettuata alla struttura organizzativa competente in
materia di spesa;
b) nei casi di cui all’art. 57 comma 2 lettere a) e b), il
rendiconto delle spese sostenute, nel termine di trenta giorni dalla
scadenza dell’esercizio finanziario. La trasmissione e’ effettuata
alla struttura regionale competente in materia di riscontri delle
gestioni dei funzionari delegati.»
Art. 5 Sostituzione dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. L’articolo 63 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente: «Art. 63 (Contenuto del rendiconto). – 1. Il rendiconto, compilato su apposito modello, contiene: a) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all’apertura di credito, e di eventuali aumenti, integrazioni o diminuzioni; b) gli estremi dell’ordine di accreditamento; c) l’entita’ dei fondi amministrati; d) I ‘elencazione dei pagamenti effettuati, distinguendo quelli eseguiti mediante buoni di prelevamento da quelli effettuati mediante mandati di pagamento; e) un riepilogo generale dal quale risulti il saldo contabile alla data di chiusura del rendiconto. 2. Al rendiconto sono allegati: a) i mandati di pagamento ed i buoni di prelevamento pagati; b) i mandati di pagamento annullati; c) la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ovvero, nel caso di apertura di credito per la gestione della cassa, un riepilogo della imputazione delle somme prelevate alle specifiche aperture di credito. 3. Ai fini di cui al comma 2, nel caso di mandati di pagamento e buoni di prelevamento informatici, che siano prodotti informaticamente e firmati digitalmente, al rendiconto si omette di allegare copia cartacea degli stessi.»
Art. 6 Sostituzione dell’articolo 64 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. L’articolo 64 del d.p.g.r. n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente: «Art. 64 (Riscontro del rendiconto e responsabilita’). – 1. Il funzionario delegato e’ personalmente responsabile delle spese effettuate e della regolarita’ dei pagamenti disposti ed eseguiti. Analoga responsabilita’ grava sul supplente, nei limiti delle operazioni effettuate. 2. La struttura organizzativa di cui all’art. 62 comma 1 lettera a) esegue il riscontro di cassa ed effettua le relative registrazioni nelle proprie scritture. 3. La struttura organizzativa di cui all’art. 62 comma 1 lettera b) effettua controllo sulla gestione e adotta il decreto di approvazione del rendiconto dando discarico al funzionario delegato delle somme rendicontate. 4. Qualora in sede di riscontro di cui all’art. 62 comma 1 lettera b) emergano irregolarita’ nella gestione e nella tenuta dei conti oppure carenze nella documentazione giustificativa delle spese, il funzionario delegato e’ invitato a provvedere in proposito nel termine di trenta giorni dalla formulazione dei rilievi. 5. Se il rendiconto non e’ approvato il dirigente responsabile della struttura di cui al comma 2 adotta gli atti necessari per il recupero delle somme contestate.»
Art. 7 Modifica dell’art. 65 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. Il comma 2 dell’art. 65 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente: «2. Le aperture di credito a favore del funzionario delegato del Centro direzionale sono disposte in particolare ai fini del pagamento: a) di spese relative alla fornitura di beni, servizi e lavori di manutenzione necessari al funzionamento degli uffici; b) di competenze accessorie al personale secondo la vigente normativa; c) di indennita’ di missione e rimborso spese di viaggio al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale, ai sensi della vigente normativa; d) delle spese per il cerimoniale e di quelle di rappresentanza.»
Art. 8 Modifica dell’art. 66 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. Il comma 1 dell’art. 66 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente: «1. Il funzionario delegato del Centro direzionale, nell’ambito delle aperture di credito disposte in suo favore, puo’ anticipare somme al Presidente, ai componenti della Giunta regionale ed ai dipendenti regionali per l’effettuazione di minute spese di ufficio, spese di missione e trasferta o altre spese per le quali sia richiesto l’immediato pagamento.»
Art. 9 Sostituzione dell’art. 67 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. L’articolo 67 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente: «Art. 67 (Istituzione della cassa economale). – 1. Per le spese di modesto importo relative al funzionamento degli uffici, con decreto del dirigente della struttura competente in materia di spesa puo’ essere istituita una cassa economale. 2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede: a) all’individuazione del cassiere e del suo sostituto, previa designazione del dirigente responsabile; b) alla quantificazione della dotazione annuale della cassa economale. 3. Nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti, la cassa economale e’ utilizzata per le seguenti tipologie di spesa: a) spese modeste di funzionamento che necessitano di un pagamento in contanti contestualmente all’acquisto; b) spese relative ad imposte, tasse e canoni diversi; c) spese relative ad anticipazioni per missioni e trasferte, nei limiti previsti dalla legge; d) spese postali; e) spese relative a carte, valori bollati, ed altri generi di monopolio; f) spese relative a carburante, pedaggi, parcheggi auto. 4. La dotazione di ciascuna cassa economale non puo’ essere superiore ad € 25.000,00. Essa e’ costituita e reintegrata mediante mandati di pagamento emessi in favore del cassiere incaricato, imputati in contabilita’ speciale a titolo di anticipazione. 5. La cassa economale non puo’ essere utilizzata per pagamenti in favore di professionisti, indipendentemente dal relativo importo, qualora sui pagamenti stessi debba essere applicata una ritenuta erariale. 6. Il funzionario incaricato e’ direttamente responsabile delle operazioni effettuate e della regolarita’ delle scritture.»
Art. 10 Sostituzione dell’art. 68 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. L’art. 68 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente: «Art. 68 (Modalita’ di pagamento). – 1. Il cassiere effettua i pagamenti direttamente, anche a mezzo di bancomat, oppure rimborsa o anticipa ai dipendenti regionali le somme per i pagamenti effettuati o da effettuare in contanti. 2. Per ogni pagamento, il dirigente che dispone la spesa emette un ordinativo interno o, in alternativa, controfirma la documentazione di spesa.»
Art. 11 Sostituzione dell’art. 70 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. L’art. 70 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente: «Art. 70 (Registrazioni e rendiconti). – 1. Il cassiere registra cronologicamente e quotidianamente le operazioni effettuate anche mediante apposite procedure informatiche, e provvede ad imputare le spese effettuate ai singoli capitoli di bilancio. Tali registrazioni devono essere tenute in modo tale da poter riscontrare in qualsiasi momento l’ammontare delle spese sostenute e la conseguente giacenza di cassa. 2. Il rendiconto delle spese sostenute, corredato dalla documentazione di cui all’art. 69, e’ presentato, con cadenza prefissata, alla struttura organizzativa competente in materia di spese, che effettua il controllo della gestione e da’ discarico delle spese in esso registrate. 3. Ove siano riscontrate irregolarita’, il dirigente o funzionario incaricato deve provvedere al la regolarizzazione nel termine di trenta giorni dalla formulazione dei rilievi. In assenza, sono adottati i provvedimenti di recupero delle somme contestate. 4. Al termine dell’ esercizio finanziario, il cassiere versa presso la tesoreria le somme residuate in contanti.»
Art. 12 Sostituzione dell’art. 71 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R12001 1. L’art. 71 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente: «Art. 71 (Carta di credito aziendale). – 1. Fermo restando il rispetto delle normative in materia di contratti pubblici e di ordinamento contabile, possono essere utilizzate carte di credito aziendali per il pagamento delle seguenti spese: a) spese di missione e rappresentanza degli assessori; b) spese di missione dei dipendenti; c) spese di funzionamento, qualora la carta di credito sia l’unico strumento di pagamento. 2. L’utilizzo delle carte di credito aziendali e’ soggetto a rendicontazione alla struttura competente in materia di spese. 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le condizioni e le modalita’ di rilascio della carta di credito aziendale.»
Art. 13 Modifica dell’art. 71-ter del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. Nella rubrica dell’art. 71-ter del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 le parole «Relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione» sono sostituite con le seguenti parole: «Relazione tecnico-finanziaria». 2. Nel comma 1 dell’art. 71-ter del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 le parole «relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione» sono sostituite con le seguenti parole: «relazione tecnico-finanziaria».
Art. 14 Modifica dell’art. 73 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. Nel comma 1 dell’art. 73 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 la parola «bilancio» esostituita dalle parole «spese ed entrate». Il presente regolamento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 5 agosto 2009 MARTINI La presente legge e’ stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 2009.
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Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-05-29&task=dettaglio&numgu=21&redaz=009R0805&tmstp=1276847350238