DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2010 Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 187 del 12-8-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
giugno 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento
Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), nonche’, da
ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
gennaio 2010, con il quale il predetto stato d’emergenza e’ stato
prorogato fino al 31 luglio 2010;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerato che nello stabilimento Ecolibarna sito nel comune di
Serravalle Scrivia sono tuttora in corso gli interventi straordinari
per la messa in sicurezza, e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi
ubicati nel medesimo stabilimento;
Considerato, altresi’, che permane la necessita’ di tutela della
salute pubblica e dell’ambiente dal pericolo di danni derivanti dalla
mancata messa in sicurezza dell’enorme massa di rifiuti industriali
pericolosi presenti nell’area dello stabilimento Ecolibarna;
Viste le note in data 26, 28 giugno, 10 e 21 luglio 2010 con cui il
Commissario delegato ha rappresentato l’esigenza di prorogare lo
stato di emergenza, al fine di consentire il completamento delle
attivita’ finalizzate al proseguimento delle iniziative poste in
essere e dirette al superamento della grave situazione determinatasi
nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia
(Alessandria);
Viste le note del sindaco del Comune di Serravalle Scrivia
(Alessandria) del 28 e del 13 luglio 2010;
Vista la nota del Comitato per la bonifica del sito Ecolibarna del
15 luglio 2010;
Tenuto conto della oggettiva necessita’, allo stato, di realizzare
il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in
deroga alla normativa ambientale;
Vista la nota in data 14 luglio 2010 della Regione Piemonte;
Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
per la proroga dello stato d’emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 luglio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 luglio 2011, lo stato di emergenza
in relazione al grave situazione determinatasi nello stabilimento
Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria).
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 12 luglio 2010 Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa’ «Happy Tour S.r.l.». (Decreto n. 53246).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 187 del 12-8-2010

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
come modificato dall’art. 7 ter, comma 4, del decreto legge
10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009,
n. 33;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Liguria (16.04.2009),
Lombardia (16.04.2009) e Piemonte (22.04.2009) che stabiliscono che
il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore
e’ integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi
di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al
reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l’accordo intervenuto in sede governativa presso il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data
25.11.2009, relativo alla societa’ HAPPY TOUR SRL per la quale
sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai
fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Liguria (10.03.2010),
Lombardia (18.01.2010) e Piemonte (14.12.2009), si sono assunte
l’impegno all’erogazione della propria quota parte del sostegno al
reddito (30%) che sara’ concesso in favore dei lavoratori dipendenti
dalla societa’ HAPPY TOUR SRL, in conformita’ agli accordi siglati
presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali;

VISTA l’istanza di concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata
dall’azienda HAPPY TOUR SRL in favore dei lavoratori dipendenti
presso le sedi in provincia di Alessandria (AL), Asti (AT), Torino
(TO), Genova (GE), La Spezia (SP), Milano (MI) e Pavia (PV), per il
periodo dal 16.11.2009 al 15.11.2010;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro – a carico del Fondo
per l’occupazione di cui all’art.1, comma 7 del decreto-legge 20
maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni – previsto dall’art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei
lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
come modificato dall’art. 7 ter, comma 4, del decreto legge
10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge
09.04.2009, n. 33, e’ autorizzata la concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, definito nell’accordo
intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali in data 25.11.2009, in favore di un numero massimo
di 38 unita’ lavorative, della societa’ HAPPY TOUR SRL, dipendenti
presso le sedi in provincia di Alessandria (AL), Asti (AT), Torino
(TO), Genova (GE), La Spezia (SP), Milano (MI) e Pavia (PV), per il
periodo dal 16.11.2009 al 15.11.2010.
A valere sullo stanziamento di cui all’art. 2, comma 36, della legge
22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l’Occupazione viene imputata
l’intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e’ integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura
pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR
regionale.
Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE calcolato
secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo’ essere
calcolata mensilmente oppure sull’ammontare complessivo del sostegno
al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi
nazionali.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo
per l’Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di
euro 664.454,32
(seicentosessantaquattromilaquattrocentocinquantaquattro/32).

Matricola INPS: 0203757646
Pagamento diretto: NO

ART. 2

L’onere complessivo a carico del Fondo per l’Occupazione, pari ad
euro 664.454,32
(seicentosessantaquattromilaquattrocentocinquantaquattro/32),
gravera’ sullo stanziamento di cui all’articolo 2, comma 36, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita’ finanziarie,
individuato dal precedente articolo 2, l’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale e’ tenuto a controllare i flussi di spesa
afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al
presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali e al Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
il Sottosegretario di Stato
Viespoli
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di San Felice a Cancello.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 185 del 10-8-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio
2007 sono stati eletti il consiglio comunale di San Felice a Cancello
(Caserta) ed il sindaco nella persona del sig. Pasquale De Lucia;
Vista la deliberazione n. 11 del 21 giugno 2010, con la quale il
consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Pasquale De
Lucia dalla carica di sindaco, a seguito dell’avvenuta elezione del
predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;
Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell’art. 53 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta) e’
sciolto.
Dato a Roma, addi’ 15 luglio 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

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Corte Costituzionale, Ordinanza n. 260/2010, di circolazione stradale

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 28-7-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 186, comma 2,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), e dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), promosso dal Giudice di pace di
Chiavenna nel procedimento vertente tra G. P. e la Prefettura di
Sondrio, con ordinanza del 27 maggio 2009, iscritta al n. 330 del
registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4, 1ª serie speciale, dell’anno 2010.
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a
ordinanza-ingiunzione con cui il Prefetto di Sondrio aveva disposto a
carico di P.G. la sospensione cautelare della patente, per guida in
stato di ebbrezza, l’opponente ha chiesto la determinazione delle
modalita’ della sospensione, nel senso di limitare l’inibizione alla
guida alla fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 7.00, con eventuale
estensione del divieto all’intera giornata in corrispondenza del
sabato e della domenica, si’ da non impedirgli lo svolgimento della
propria attivita’ lavorativa;
che il Giudice di pace di Chiavenna, con ordinanza del 27
maggio 2009, ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), e dell’art. 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), per violazione
degli artt. 1, 3, 4 e 97 della Costituzione;
che il rimettente riferisce che l’opponente ha sollecitato il
giudice a esercitare, in ordine alle modalita’ di esecuzione della
misura cautelare, i poteri derivanti dal combinato disposto dell’art.
62, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, e dell’art. 75, comma
12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), a tutela della propria posizione lavorativa;
che, secondo il giudice a quo, l’art. 23 della legge n. 689
del 1981 non conferisce tali poteri al giudice dell’opposizione a
ordinanza-ingiunzione, onde e’ da considerare rilevante ai fini del
decidere non solo la questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 186, comma 2, del codice della strada – che dispone la
sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza – sollevata
dall’opponente, ma anche quella, che il rimettente solleva d’ufficio,
riguardante lo stesso art. 23 della legge n. 689 del 1981, nella
parte in cui non consente al giudice dell’opposizione ad una misura
cautelare prevista dal codice della strada di esercitare i poteri che
sono conferiti al giudice dell’esecuzione penale e al giudice
dell’opposizione alle misure restrittive previste in materia di
stupefacenti;
che, riguardo alla non manifesta infondatezza della
questione, il giudice denuncia la disparita’ di trattamento con i
casi in cui al giudice dell’esecuzione penale e al giudice
dell’opposizione alle misure restrittive previste in materia di
stupefacenti e’ consentito modulare l’attuazione della misura della
sospensione tenendo conto delle esigenze di lavoro del soggetto e,
inoltre, il contrasto con il principio dell’uguaglianza dei cittadini
di fronte alla legge e con il valore del lavoro come elemento
fondante della vita collettiva (artt. 1, 3 e 4 della Costituzione),
oltre che con quello della ragionevolezza;
che, nei casi riferiti, la tutela delle condizioni di lavoro
beneficia soggetti resisi responsabili di reati ben piu’ gravi,
perche’ il condannato a pena detentiva sino a due anni di reclusione,
che abbia ottenuto la sostituzione della pena detentiva con la
liberta’ controllata o con la semi-detenzione, puo’ ottenere dal
magistrato di sorveglianza, giusta l’art. 62 della legge n. 689 del
1981, che la sospensione della patente di guida sia disciplinata in
modo da non ostacolare lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa, ed
il soggetto a carico del quale e’ stata accertata la detenzione di
sostanze stupefacenti puo’ vedersi applicata dal prefetto, in base
all’art. 75, comma 12, del d.P.R. n. 309 del 1990, la misura della
sospensione della patente di guida con modalita’ tali da non
ostacolare il lavoro del condannato;
che, viceversa, il quadro normativo disegnato dagli artt.
186, comma 2, e 223 del codice della strada e 23 della legge n. 689
del 1981 prevede che il conducente che si sia reso colpevole del
reato di guida in stato di ebbrezza, anche in presenza di un tasso
alcolemico appena superiore al limite di legge, debba scontare il
periodo della eventuale sospensione cautelare disposta dal prefetto
senza alcun riguardo alle proprie esigenze lavorative, non potendo
ne’ l’autorita’ amministrativa ne’ il giudice dell’opposizione
adottare una soluzione diversa.
Considerato che il Giudice di pace di Chiavenna dubita della
legittimita’ costituzionale degli artt. 186, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e 23
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
nella parte in cui non prevedono che il giudice dell’opposizione
all’ordinanza-ingiunzione, con la quale il prefetto irroga la
sanzione cautelare della sospensione della patente per guida in stato
di ebbrezza, possa regolare l’esecuzione della misura con modalita’
tali da non ostacolare il lavoro del condannato;
che tale combinato disposto, secondo il rimettente, viola gli
artt. 1, 3, 4 e 97 Cost., per disparita’ di trattamento rispetto ai
casi nei quali il giudice dell’esecuzione penale, riguardo al
condannato a pena detentiva sostituita da liberta’ controllata o da
semi-detenzione, e il giudice dell’opposizione, riguardo al
condannato a misure restrittive previste dal T.U. sugli stupefacenti,
possono disciplinare la sospensione della patente in modo da non
ostacolare lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa; per
irragionevolezza, a causa del trattamento deteriore rispetto a quello
che consegue alla commissione di reati piu’ gravi; nonche’ per
contrasto con il valore del lavoro come elemento fondante della vita
collettiva;
che l’ordinanza del Giudice di pace di Chiavenna e’ priva di
qualsiasi descrizione del fatto da cui possa rilevarsi se sussistano
le esigenze lavorative conclamate dall’opponente e se, per soddisfare
le stesse, sia indispensabile il possesso della patente di guida
(vedi, in precedenza, su analoga questione relativa alla sospensione
della patente, l’ordinanza n. 45 del 2007, di inammissibilita’ per
insufficiente descrizione delle esigenze lavorative che avrebbero
reso necessario l’uso della patente di guida);
che, sulla base delle anzidette considerazioni, la questione
proposta e’ manifestamente inammissibile per omessa motivazione sulla
rilevanza della stessa nel giudizio a quo (ex plurimis, ordinanze n.
85 del 2010; n. 201 del 2009; n. 441 del 2008), a prescindere da
qualsiasi considerazione in merito alla fondatezza della stessa per
avere il rimettente confuso la diversa natura della sospensione
cautelare della patente (costantemente riaffermata dalla
giurisprudenza costituzionale con ordinanze n. 344 del 2004, n. 167,
n. 313 e n. 381 del 1998) con le normative concernenti l’esecuzione
delle sanzioni accessorie.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 186, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e
dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 97
della Costituzione, dal Giudice di pace di Chiavenna con l’ordinanza
in epigrafe indicata.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Finocchiaro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/