Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 28-7-2010
Ordinanza
nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 186, comma 2,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), e dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), promosso dal Giudice di pace di
Chiavenna nel procedimento vertente tra G. P. e la Prefettura di
Sondrio, con ordinanza del 27 maggio 2009, iscritta al n. 330 del
registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4, 1ª serie speciale, dell’anno 2010.
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a
ordinanza-ingiunzione con cui il Prefetto di Sondrio aveva disposto a
carico di P.G. la sospensione cautelare della patente, per guida in
stato di ebbrezza, l’opponente ha chiesto la determinazione delle
modalita’ della sospensione, nel senso di limitare l’inibizione alla
guida alla fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 7.00, con eventuale
estensione del divieto all’intera giornata in corrispondenza del
sabato e della domenica, si’ da non impedirgli lo svolgimento della
propria attivita’ lavorativa;
che il Giudice di pace di Chiavenna, con ordinanza del 27
maggio 2009, ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), e dell’art. 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), per violazione
degli artt. 1, 3, 4 e 97 della Costituzione;
che il rimettente riferisce che l’opponente ha sollecitato il
giudice a esercitare, in ordine alle modalita’ di esecuzione della
misura cautelare, i poteri derivanti dal combinato disposto dell’art.
62, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, e dell’art. 75, comma
12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), a tutela della propria posizione lavorativa;
che, secondo il giudice a quo, l’art. 23 della legge n. 689
del 1981 non conferisce tali poteri al giudice dell’opposizione a
ordinanza-ingiunzione, onde e’ da considerare rilevante ai fini del
decidere non solo la questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 186, comma 2, del codice della strada – che dispone la
sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza – sollevata
dall’opponente, ma anche quella, che il rimettente solleva d’ufficio,
riguardante lo stesso art. 23 della legge n. 689 del 1981, nella
parte in cui non consente al giudice dell’opposizione ad una misura
cautelare prevista dal codice della strada di esercitare i poteri che
sono conferiti al giudice dell’esecuzione penale e al giudice
dell’opposizione alle misure restrittive previste in materia di
stupefacenti;
che, riguardo alla non manifesta infondatezza della
questione, il giudice denuncia la disparita’ di trattamento con i
casi in cui al giudice dell’esecuzione penale e al giudice
dell’opposizione alle misure restrittive previste in materia di
stupefacenti e’ consentito modulare l’attuazione della misura della
sospensione tenendo conto delle esigenze di lavoro del soggetto e,
inoltre, il contrasto con il principio dell’uguaglianza dei cittadini
di fronte alla legge e con il valore del lavoro come elemento
fondante della vita collettiva (artt. 1, 3 e 4 della Costituzione),
oltre che con quello della ragionevolezza;
che, nei casi riferiti, la tutela delle condizioni di lavoro
beneficia soggetti resisi responsabili di reati ben piu’ gravi,
perche’ il condannato a pena detentiva sino a due anni di reclusione,
che abbia ottenuto la sostituzione della pena detentiva con la
liberta’ controllata o con la semi-detenzione, puo’ ottenere dal
magistrato di sorveglianza, giusta l’art. 62 della legge n. 689 del
1981, che la sospensione della patente di guida sia disciplinata in
modo da non ostacolare lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa, ed
il soggetto a carico del quale e’ stata accertata la detenzione di
sostanze stupefacenti puo’ vedersi applicata dal prefetto, in base
all’art. 75, comma 12, del d.P.R. n. 309 del 1990, la misura della
sospensione della patente di guida con modalita’ tali da non
ostacolare il lavoro del condannato;
che, viceversa, il quadro normativo disegnato dagli artt.
186, comma 2, e 223 del codice della strada e 23 della legge n. 689
del 1981 prevede che il conducente che si sia reso colpevole del
reato di guida in stato di ebbrezza, anche in presenza di un tasso
alcolemico appena superiore al limite di legge, debba scontare il
periodo della eventuale sospensione cautelare disposta dal prefetto
senza alcun riguardo alle proprie esigenze lavorative, non potendo
ne’ l’autorita’ amministrativa ne’ il giudice dell’opposizione
adottare una soluzione diversa.
Considerato che il Giudice di pace di Chiavenna dubita della
legittimita’ costituzionale degli artt. 186, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e 23
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
nella parte in cui non prevedono che il giudice dell’opposizione
all’ordinanza-ingiunzione, con la quale il prefetto irroga la
sanzione cautelare della sospensione della patente per guida in stato
di ebbrezza, possa regolare l’esecuzione della misura con modalita’
tali da non ostacolare il lavoro del condannato;
che tale combinato disposto, secondo il rimettente, viola gli
artt. 1, 3, 4 e 97 Cost., per disparita’ di trattamento rispetto ai
casi nei quali il giudice dell’esecuzione penale, riguardo al
condannato a pena detentiva sostituita da liberta’ controllata o da
semi-detenzione, e il giudice dell’opposizione, riguardo al
condannato a misure restrittive previste dal T.U. sugli stupefacenti,
possono disciplinare la sospensione della patente in modo da non
ostacolare lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa; per
irragionevolezza, a causa del trattamento deteriore rispetto a quello
che consegue alla commissione di reati piu’ gravi; nonche’ per
contrasto con il valore del lavoro come elemento fondante della vita
collettiva;
che l’ordinanza del Giudice di pace di Chiavenna e’ priva di
qualsiasi descrizione del fatto da cui possa rilevarsi se sussistano
le esigenze lavorative conclamate dall’opponente e se, per soddisfare
le stesse, sia indispensabile il possesso della patente di guida
(vedi, in precedenza, su analoga questione relativa alla sospensione
della patente, l’ordinanza n. 45 del 2007, di inammissibilita’ per
insufficiente descrizione delle esigenze lavorative che avrebbero
reso necessario l’uso della patente di guida);
che, sulla base delle anzidette considerazioni, la questione
proposta e’ manifestamente inammissibile per omessa motivazione sulla
rilevanza della stessa nel giudizio a quo (ex plurimis, ordinanze n.
85 del 2010; n. 201 del 2009; n. 441 del 2008), a prescindere da
qualsiasi considerazione in merito alla fondatezza della stessa per
avere il rimettente confuso la diversa natura della sospensione
cautelare della patente (costantemente riaffermata dalla
giurisprudenza costituzionale con ordinanze n. 344 del 2004, n. 167,
n. 313 e n. 381 del 1998) con le normative concernenti l’esecuzione
delle sanzioni accessorie.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 186, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e
dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 97
della Costituzione, dal Giudice di pace di Chiavenna con l’ordinanza
in epigrafe indicata.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.
Il Presidente: Amirante
Il redattore: Finocchiaro
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 luglio 2010.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.
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